apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 13/01/2016
RG n. 73676/2015
N. R.G. 2015/73676
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A -
Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 73676/2015 promosso da:
LANGO HOLDING S.R.L. (C.F. 06323240967) con il patrocinio dell’avv. DE PAOLA
RAFFAELE ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore.
contro
LANGOSTERIA S.R.L. (C.F. 03765840982)
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’ 11 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. La società LANGO HOLDING S.R.L., con ricorso depositato in data 21 dicembre 2015, ha
chiesto sia inibito alla società LANGOSTERIA S.R.L. l’utilizzazione della denominazione sociale
LANGOSTERIA, nonché ogni altro utilizzo dei segni della ricorrente, allegando che:
- gestisce sistemi di ristorazione, denominati “LANGOSTERIA 10”, “LANGOSTERIA 10
BISTROT & BOTTEGA” e “LANGOSTERIA FISH BAR”;
- è titolare del marchio registrato n. 301537675, concesso il 15 aprile 2013, denominato
“LANGOSTERIA 10”, nonché del marchio registrato n. 0001537676, concesso il 15 aprile 2013 e
denominato “LANGOSTERIA 10 BISTROT & BOTTEGA”, entrambi per servizi di ristorazione
di cui alla classe 43;
- ha altresì depositato in data 30 giugno 2015 il marchio figurativo “Langosteria”, nonché quello
“Langosteria Bistrot”, sempre per i prodotti di cui alla classe 43;
- tali marchi sono notori;
- in data 19 novembre 2015, si è costituita la società LANGOSTERIA S.R.L., con socio unico il
sig. ORGES RAMA, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, utilizzando
il medesimo segno distintivo, di titolarità della ricorrente, sia come denominazione sociale che
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RICORRENTE
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come marchio, pubblicizzato -a mezzo dell’account del socio unico della resistente- con la
riproduzione identica anche della componente figurativa, oltre che di quella denominativa.
La società resistente, non costituita, nonostante la regolare notifica, è stata dichiarata contumace.
2. Il ricorso proposto dalla società Lango Holding è fondato e pertanto va accolto.
2.1. Quanto alla contraffazione dei diritti di proprietà industriale, risulta provato l’illegittimo
utilizzo da parte della società resistente del segno distintivo “Langosteria” come denominazione
sociale.
La società è stata costituita in data 19 novembre 2015 con la detta denominazione sociale e con
oggetto sociale identico a quello della resistente, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande in servizi pubblici ( cfr visura camerale, sub doc 5).
2.2. Inoltre utilizza, per la promozione dell’identico servizio di ristorazione, di cui alla classe 43,
segno distintivo già registrato dalla ricorrente; identità che non concerne solo la componente
denominativa, ma si estende addirittura a quella figurativa ( doc 6).
2.3. L’estrema somiglianza dei segni utilizzati dalla ricorrente, o nel suo interesse da persone ad
essa riferibili, con i segni di titolarità della ricorrente, e già registrati con i numeri 301537675 e
0001537676, in data 15 aprile 2013 (“LANGOSTERIA 10” e “LANGOSTERIA 10 BISTROT &
BOTTEGA), costituisce prova della contraffazione dei segni della ricorrente, in quanto, per la
estrema somiglianza, se non addirittura identità, dei segni e dei servizi che contraddistingue, essi
sono idonei a ingenerare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione tra i due segni.
2.4. In base al principio dell’identità dei segni distintivi, è vietato adottare, come denominazione
sociale, insegna, nome a dominio, un segno uguale o simile all’altrui marchio che, a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa del titolare di quei segni e i servizi contraddistinti,
possa generare un rischio di confusione per il pubblico, che consista anche in un rischio di
associazione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha registrato, alcuni anni prima l’utilizzo da parte della resistente,
segni distintivi molto simili nella parte denominativa (Langosteria 10 e Langosteria 10 Bistrot &
Bottega), che riproducono integralmente la parola Langosteria, cuore del segno e, quanto alla
componente figurativa, addirittura identici a quello pubblicizzato nell’interesse della società
resistente;
ha altresì domandato la registrazione dell’identico segno “Langosteria” prima
dell’utilizzazione da parte della resistente.
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mediante l’account “Orges Rama”, riferibile al proprio socio unico sig. Rama Orges, l’identico
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Va altresì evidenziato che la gestione da parte della ricorrente di diversi sistemi di ristorazione
rende altamente probabile il rischio di associazione tra le medesime attività gestite dalla titolare dei
diritti di privativa e quella esercitata dalla resistente.
La riproduzione del segno Langosteria da parte della resistente, mediante l’uso della denominazione
sociale “Langosteria s.r.l.”, l’identità della componente figurativa del marchio e l’identità del
servizio contraddistinto dal segno Langosteria, sono elementi tutti alla base del fumus boni iuris
delle contraffazioni poste in essere dalla resistente, ai sensi degli artt. 20 e 22 cpi., poiché sussiste
il rischio di confusione nella clientela e di associazione tra i due segni, a danno della ricorrente.
3. Quanto al periculum, questo appare evidente dall’attualità della contraffazione, relativamente alla
denominazione sociale e alla persistente utilizzazione ai fini promozionali di un segno molto simile
e confondibile.
impegnato a rimuovere l’insegna, invocando la sua buona fede.
A prescindere dalle modalità irrituali con cui è pervenuta la dichiarazione, è giurisprudenza di
questo Tribunale che la dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta
contestata dopo la proposizione del procedimento cautelare, non fanno venire meno il periculum in
mora, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna
sanzione (cf. ord. T Milano, 28 agosto 2015).
Il dichiarato impegno, concernente, peraltro, espressamente solo la rimozione dell’insegna, non fa
venire meno, quindi, l’interesse della ricorrente ad ottenere una inibitoria munita di penale, non
essendoci alcuna garanzia che il resistente cessi la condotta contraffattiva in atto al momento della
proposizione del ricorso o che, qualora l’avesse cessata nel corso del giudizio – e così non risulta
nel caso di specie- possa riprenderla senza alcuna sanzione.
3.2. Quanto al profilo relativo all’elemento soggettivo, non rileverebbe ai meri fini inibitori,
l’assenza di mala fede in capo al contraffattore, poiché il titolare dei diritti di privativa ha il diritto
di vietare l’utilizzo dei segni rientranti nell’ambito di tutela anche in presenza di una situazione
soggettiva di buona fede. Le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa o la buona fede, di chi
usa un marchio altrui senza averne il diritto, possono assumere rilevanza solo ai fini
dell'accoglimento o meno dell'azione di risarcimento del danno, ma sono del tutto irrilevanti ai fini
dell'azione diretta ad impedire la contraffazione del marchio, che è un'azione di carattere reale
avente ad oggetto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale nei confronti di chiunque
ponga in essere, sul piano oggettivo, un fatto lesivo di quella titolarità (Cass. 20 gennaio 2014
n.5722).
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3.1. Il resistente, non costituitosi, ha fatto pervenire all’ufficio una comunicazione, nella quale si è
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4. Alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto del menzionato principio di unitarietà dei
segni distintivi – la cui ratio va identificata con la tendenziale convergenza dei segni verso la stessa
finalità- si ravvisano i presupposti per l’adozione della misura cautelare d’inibitoria
dall’utilizzazione del segno Langosteria o di altro segno simile, idoneo a generare confusione con
quelli di titolarità della ricorrente, sia come denominazione sociale che come marchio.
In conformità al combinato disposto degli artt. 22 CPI e 2564 e 2567 c.c., all’inibitoria è affiancato
l’ordine a carico della resistente di modificare la denominazione sociale, con indicazioni idonee a
differenziarla da quella della ricorrente.
Il necessario contemperamento degli interessi contrapposti giustifica la concessione alla resistente,
ai fini della modifica, di un termine congruo per la riorganizzazione della attività aziendale.
Per tale ragione la misura della penale, quantificata in euro 100,00 per ogni violazione del presente
alla comunicazione del presente provvedimento.
4.1. Le misure concesse, tra le quali l’astreinte, idonea a prevenire e/o a sanzionare l’eventuale
futura commercializzazione di prodotti in contraffazione del marchio e dei segni distintivi nella
titolarità della ricorrente, sono congrue e proporzionate al caso di specie, apparendo inopportune
altre misure, tra le quali il sequestro, che comporterebbe, per orientamento recepito dal Tribunale
adito, in forza della sua natura conservativa, la necessità dell’instaurazione del giudizio di merito,
pena la sua inefficacia.
5. In considerazione della natura anticipatoria del provvedimento, le spese del presente
procedimento cautelare vanno liquidate nel presente procedimento. Considerato che alla data di
proposizione del ricorso la dedotta condotta contraffattiva era in atto, le spese vengono liquidate in
favore della ricorrente come da dispositivo, tenendo conto la non complessità della controversia,
per la sua natura contumaciale.
PQM
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Giani, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra
istanza disattesa:
- Inibisce con effetto immediato alla società resistente la prosecuzione dell’uso del segno distintivo
“Langosteria” o di segno simile interferente con i segni di titolarità della ricorrente, sia esso
utilizzato come denominazione sociale o marchio.
- Ordina alla resistente di modificare la denominazione sociale “ Langosteria”, con indicazioni
idonee a differenziarla da quella della ricorrente.
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provvedimento e di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, decorre dal trentesimo giorno successivo
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- Fissa la penale di Euro 100,00 per ogni violazione del presente provvedimento e di euro 300,00
per ogni giorno di ritardo, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del
presente provvedimento.
- Condanna la resistente alla refusione integrale delle spese di lite, liquidate in complessive euro
1.950,00, per compensi ed euro 580,00 per spese, oltre Iva e Cp se dovuti.
Si comunichi
Milano, 12 gennaio 2016
Il Giudice
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