apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N.R.G. 2014/70786 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 70786/2014 promosso da: R&D S.R.L., con il patrocinio dell’avv. BERNARDINI MATTIA e dell’avv. DOMENICO CAPRA DOMENICO CAPRA RICORRENTI contro BEATRICE MEZZANOTTE, con il patrocinio degli avv.ti MERGATI MARCO CARLO LUIGI, dell’avv. GHIDINI GUSTAVO e SIGNORINI CLAUDIA RESISTENTI Il Giudice dott. Alima Zana, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/04/2015, OSSERVA 1.Le vicende processuali Con ricorso ex art. 131 c.p.i. depositato in data 21.11.2014 titolare Alberto del Fassi marchio e R&D S.R.L.– figurativo il primo nazionale e comunitario “legami” nonché amministratore e legale rappresentante di R&D, la seconda licenziataria del segno ed articoli attiva per cautelare nel settore ufficio- urgente nei hanno della cartoleria invocato confronti di la e tutela Beatrice Mezzanotte per pretesa contraffazione delle proprie prerogative. In particolare, i ricorrenti hanno ricordato che i prodotti di R&D contraddistinti dal Pagina 1 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 ALBERTO FASSI, con il patrocinio degli avv.ti BERNARDINI MATTIA e logo azionato sono distribuiti sia attraverso aziende nel settore Feltrinelli, Librerie Rinascente etc.- distribuzione campagna mass e cartolario- Mondadori, sia e attraverso sono sostenuti quali Giunti, propri da La punti una di importante pubblicitaria attraverso i più importanti media. registrato Premesso anche afferente per ai che la a logo classe della dal segno in sede registrato “legami” merceologica hanno cura contraddistinti preziosi”, il gioielli, commercializzazione, monili librario n. è 14 lamentato la resistente, di “BeA legami nazionale e pubblicizzato anche mediante l’omonimo sito internet www.bealegamipreziosi.it. interferente con il proprio marchio. Quanto al periculum, hanno sottolineato la partecipazione della fieristiche nazionali Conseguentemente resistente ed hanno assistita da penale, prodotti contraffatti ad esposizioni internazionali. richiesto il ritiro e dal la l’inibitoria commercio pubblicazione dei del provvedimento. Instaurato il contraddittorio, parte resistente –in passato designer di gioielli di alcune note griffes nazionali ed internazionali ed ora impegnata con una propria alla linea mamma di ed dell’ordine preziosi al bambino- inibitorio in prevalenza ha invocato per destinata il insussistenza rigetto sia del eccepito, tra fumus sia del periculum. In particolare, parte l’altro, la parziale nullità per carenza settore dei descrittiva resistente decadenza di gioielli, del termine ha per carattere la non distintivo spiccata litigioso, uso, la la nel attitudine carenza di legittimazione attiva di R&D ad azionare il marchio comunitario, tra l’altro per mancata iscrizione dello Pagina 2 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 leader stesso nel Registro CTM ai sensi dell’art. 17, 21 e 23 RMC, l’insussistenza della contraffazione attese le differenze dei l’insussistenza due del marchi litigiosi periculum, alla ed infine luce della tolleranza manifestata a lungo da controparte. All’esito del tentativo di conciliazione non andato a buon fine, all’udienza del 15.4.2015 il giudice si è riservato. 2.Quanto al fumus 2.1. le eccezioni preliminari La censura relativa alla carenza di legittimazione marchio comunitario alla luce dell’art. 23 Re (CE) 207/2009 (la cui applicabilità ai conflitti –non tra cessionari ma- tra cessionario e contraffattore non è peraltro pacifica) non consente di arrestare il procedimento con una pronuncia in rito. Infatti, anche adottando la soluzione più favorevole alla tesi della resistente e, dunque, ritenendo applicabile tale disposizione al caso in esame, va osservato che il procedimento è promosso a tutela non solo del italiano, marchio per comunitario il quale dell’opponibilità ma altresì è prevista non ai terzi da di quello -ai parte fini del licenziatario- la registrazione nei pubblici registri del contratto di licenza. Inoltre l’azione cautelare è promossa non soltanto dalla licenziataria R&D ma altresì dal titolare delle due privative azionate Alberto Fassi- peraltro socio unico ed amministratore unico di legittimato R&D ad e, agire quindi, a soggetto tutela di certamente entrambe le registrazioni (docc. 1, 2 e 51 parte ricorrente). Il procedimento non può dunque arrestarsi per ritenuta carenza, anche solo in parte, di una delle condizioni Pagina 3 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 attiva della società ricorrente R&D con riguardo al dell’azione, comunque sussistente in capo ad uno dei due ricorrenti per entrambe le privative. Anche la della doglianza causa relativa petendi alla operata pretesa dalla modifica difesa della ricorrente va disattesa: le diverse ipotesi di cui all’art. 20 c.p.i., anche ove lamentate nel giudizio ordinario primo, negli paiono scritti difensivi concretare solo successivi un’ipotesi al -non di mutatio bensì- di emendatio libelli. A fortiori tale deve ritenersi cautelare, a rispettato il avvenuto forma ammessa c.d. caso in procedimento destrutturata, principio nel nel del esame purché contraddittorio, ove la sia come resistente ha articolato le proprie difese anche rispetto a tale prospettazione. 3. Nel merito: il segno "Legami". 3.1. Il marchio della ricorrente. Come accennato, i ricorrenti sono titolari del marchio "legami" registrato in sede italiana in data 13.9.2007 (la domanda risale al 29.4.2003) e comunitaria in data 8.12.2005 (cfr. docc. 1 e 2 di parte ricorrente). Il segno è caratterizzato dalla scritta “legami”, declinabile quale parola sia sdrucciola (légami) sia piana (legàmi), nel primo caso da intendere come voce verbale imperativa nel secondo quale depositate agli sostantivo plurale. Nelle registrazioni raffigurazione del logo presenta stampatello maiuscolo fortemente mentre descrizione del nella rivendicato dimensione”. su La segno “qualsiasi tutela non un la font in caratterizzato il colore, è atti dunque monopolio carattere limitata è e al prevalente utilizzo concreto che ne è fatto, che si articola in una parte figurativa composta da un Pagina 4 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 facoltà rettangolo smussato agli angoli, di colore rosso, con all’interno la parola “legami”, in lettere maiuscole di colore bianco accompagnate fortemente da altre stilizzata, scritte talvolta bianche (talora ripetendo la parola “legami” in minuscolo corsivo, talaltra impiegando il nome “Milano”, cfr. doc. 6 di parte ricorrente). L’esame del segno consente di apprezzarne un’autonoma capacità classe distintiva merceologica in primo della luogo rispetto cartolibreria, alla accentuata da una forte penetrazione sul mercato, sorretta da autonoma altresì investimenti, capacità in anche promozionali. individualizzante relazione alla classe si Tale mantiene merceologica dei gioielli, seppure in questo settore, in una delle due declinazioni lessicali (legàmi) possa essere ritenuta evocativa della sfera degli affetti e dei sentimenti, spesso espressi tuttavia attraverso sconfinare caratteristiche monili: nella qualitative e ciò descrittività dei prodotti. senza delle Inoltre, ancorché parte resistente abbia provato l’utilizzo da parte di alcune Case, il logo non può essere ritenuto d’uso comune commerciali, nel linguaggio tenuto conto corrente che o alcuni negli di usi questi utilizzi sono stati contestati dalla ricorrente e non sono quindi pacifici. Quanto alla pretesa (parziale) decadenza della cui prova è onerata la resistente, va premesso che l’uso non evita la decadenza anche per prodotti affini a quelli per i quali è utilizzato: in altri termini la decadenza parziale per non uso può essere pronunciata solo per prodotti contraddistinti sul distanti mercato rispetto dal marchio a quelli attaccato (cfr. tra gli altri, Trib. Milano, 2 aprile 2001; Trib. Firenze, 16.6.2002, App. Milano 22.5.1998). Nel Pagina 5 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 importanti caso in esame, la difesa dei ricorrenti allo stato sembrerebbe avere dell'utilizzo fornito entro registrazione. Sono il stati sufficienti indizi quinquennio dalla versati infatti gli estratti di depliants di R&D relativi alle collezioni degli anni 2010-2014 (doc. 34 parte ricorrente, cfr, altresì copia del Corriere della Sera del 11.11.2006 e 12.5.2007, nonché le docc. 5 fatture e 36 di emesse parte nei ricorrente), confronti dei rivenditori (docc. 40, 42, 44, 46 e 48) relative a portachiavi ed a ciondoli (in argento rodiato, cfr. realizzati in materiali più poveri rispetto a quelli normativamente prescritti per poterli qualificare gioielli- per lo meno affini alla classe n. 14, in relazione alla quale si chiede la decadenza del logo azionato. Tali elementi consentono in questa sede a cognizione necessariamente sommaria di esprimere un giudizio positivo della presenza sul mercato italiano del brand delle ricorrenti per prodotti affini alla classe n. 14, con conseguente insussistenza della fattispecie estintiva. In via incidentale, va dunque ritenuta allo stato la validità del segno delle ricorrenti. 3.2.il marchio della resistente. Parte resistente ha depositato in data 19.11.2001 il marchio complesso denominativo e figurativo “B e A Legami preziosi”. La parte denominativa è riprodotta in carattere stampatello minuscolo ad eccezione delle lettere “B” ed “A” della prima parola, la quale assume un duplice significato Beatrice semantico ovvero lettere (abbreviazione del nome dell’alfabeto unite dalla congiunzione “e”) e fonetico (“Bea” o “BieA”). Pagina 6 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 doc. 4 ultima pagina), ossia a prodotti –per quanto Segue la locuzione “legami preziosi”, ove la parola litigiosa perde la propria ambivalenza lessicale assumendo la sola natura di sostantivo quale sorta di specificazione del scivolano, senza l’attenzione del primo termine, soffermarsi, lettore. La sulla quale l’accento parola e maggiormente attrattiva sembra dunque proprio la parola “B e A”, tanto da essere utilizzata talvolta in via autonoma dalla titolare rispetto all’altra parte del marchio ed accostata al altre parole (ad esempio “gioielli, cfr. doc. 16, 17, 18, 20 di parte resistente). un cuore, descritto solo dalla linea sottile del contorno, leggermente asimmetrico più alto a destra che a sinistra, ove nei due riccioli del cuore si leggono due figure che si guardano. Il cuore è posto in alto in posizione centrale (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 4. Il giudizio di contraffazione Salve diverse valutazioni da compiere in sede di cognizione piena, il segno dei ricorrente non sembra interferito da quello dei resistenti. In limine: allo extramerceologica, stato in va esclusa mancanza di la tutela stringenti prove della celebrità del segno della ricorrente. Lo scrutinio va qui compiuto non già alla luce della lettera a) l'identità dell'art. dei marchi 20 c.p.i., in non sussistendo conflitto, considerata l'interpretazione restrittiva offerta sul punto anche dalla giurisprudenza comunitaria. Quest'ultima specifica che la nozione di identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli aggiunte marchio stessi, tutti ovvero gli riprendendo elementi contenga senza che modifiche costituiscono differenze o il talmente Pagina 7 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 La parte figurativa è composta invece dalla figura di insignificanti da poter passare inosservate agli occhi del consumatore medio (Corte di Giustizia CE 20.3.2003 in causa C 291/99. E nel caso in esame l'identità sembra esclusa considerato che parte resistente riproduce una parte figurativa e una parte denominativa non presente nel segno di controparte di controparte. In questa sede, dell'articolo elemento 20 viene in c.p.i., costituito rilievo che il punto contempla della b) quale fattispecie la confondibilità, giudizio che si modula attraverso una implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza tra i marchi e l’affinità dei prodotti. Cosicché un tenue grado di somiglianza compensato da un tra elevato i marchi grado di può essere affinità tra i prodotti e viceversa (cfr. in sede europea Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 17). In particolare: a)quanto allo prodotti, occorre pertinenti medesimi scrutinio che e, destinazione, sul tenere grado conto caratterizzano quindi, il interscambiabilità la loro e di impiego loro affinità tutti la loro la di i tra fattori relazione tra i natura, la loro nonchè la loro complementarietà in relazione al bisogno che sono diretti a soddisfare ed infine la clientela alla quale sono diretti (Cass. 4.5.2009 n. 10218). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e la loro rete di distribuzione (cfr. Trib. CE 11 luglio 2007 T- 443/05). Pagina 8 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 valutazione globale del rischio di associazione. Essa Ciò premesso, indicati l'esame consente congiunto qui di dei criteri compiere le sopra seguenti valutazioni: -quanto alla natura, i gioielli della ricorrente sono portachiavi argento e collanine silicone; con anche ciondolo, quelli della anche in resistente consistono in gioie e si articolano in più tipologie: dai braccialetti alle collanine, dagli orecchini ai ciondoli anche in argento rodiato o placato oro (doc. 19 di parte resistente). Tali monili spesso sono realizzati in coppia, in versione grande e piccolo, a mamma bambino e con possibili personalizzazioni (doc. 8 di parte ricorrente e 17 resistente); - i canali di distribuzione dei prodotti litigiosi sono sostanzialmente provato la diversi: distribuzione la ricorrente prevalentemente ha attraverso cartolerie e cartolibrerie, attraverso cioè i canali mediante i quali colloca i suoi prodotti di maggior punta (agende distribuiti ecc.); in quelli gioiellerie della e resistente negozi sono dedicati ai diretti a bambini; -quanto al soddisfare, bisogno i al quale sono gioielli della resistente sono accessori per lo più destinati alla mamma ed al bebè, quelli della ricorrente sembrano guardar ad un pubblico giovane (si pensi alle locuzioni con i quali sono pubblicizzati –tra l’altro, “legami segreti”, “legami trasgressivi”, “legami capricciosi”, doc.4 di parte ricorrente); -quanto alla loro sostituibilità ed alla loro complementarietà, ancorché si possa ritenere che tali beni siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di dirsi che motivazioni essi tra soddisfino loro collegate, esattamente la non può medesima Pagina 9 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 destinati esigenza dell’acquirente, consumatore ovvero si rivolga all’altro, nel senso che indiscriminatamente tenuto conto sia il all’uno del prezzi generalmente più alti dei monili della resistente sia delle considerazioni espresse al punto precedente (cfr., sul punto Corte di Cass. 27.9.2006, n.21013); b)passando allo scrutinio dei segni, viene in rilievo una certa distanza dei due brand sia sotto il profilo semantico e fonetico (quello azionato è composto da una sola parola, ambivalente nel significato semantico, quella della resistente da tre parole ove, accennato, appunta sulla carattere l’attenzione prima “B e del A” individualizzante) consumatore dotata sia di sotto si maggiore il profilo visivo, giacché il logo della resistente si articola anche in una importante parte grafica (la forma a cuore) che per l’attenzione peculiarità del pubblico, cattura in pari stemperando la misura capacità attrattiva dello specifico termine contestato. Sembra dunque considerato escluso che seppure il i rischio due segni confusorio, in conflitto contengano il medesimo elemento denominativo e siano utilizzati per resistente si prodotti simili, caratterizza il anche marchio per una della autonoma componente sia denominativa figurativa quantomeno di pari rilevanza elaboratezza per -il originalità cuore- (cfr. -B sul e punto ATrib. ed CE 22.6.2005, in proc. T. 34/04). La pretesa della ricorrente, diretta a monopolizzare il termine “legami” settore della giacché finalizzata brand che, pur -ove gioielleriaad esteso va impedire riprendendo la nel dunque particolare disattesa, l’utilizzo stessa di un parola, si caratterizza per altra via, grafica e denominativa, mentre al contempo l’utilizzo della parola litigiosa Pagina 10 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 come nella locuzione “legami preziosi” ne garantisce una maggiore aderenza concettuale ai prodotti da esso contraddistinti: come già accennato, nel segmento dei gioielli il sostantivo “legàmi” ha una valenza anche evocativa, giacché espressione sia l’oggetto del mondo prezioso dei è spesso sentimenti, quale appunto “legame effettivo” sia dell’unione di leghe preziose e manca per di più l’ambivalenza lessicale insita nel marchio della ricorrente (parola piana e non sdrucciola, in funzione di nome e non predicato verbale). allo stato il rischio insussistente tenuto spesso ricorrente parte conto, confusorio come declina sembra accennato, in concreto che il proprio logo attraverso un’originale carattere delle lettere diverso dai font standardizzati ed un rappresentazione figurativa composta, come accennato, da una macchia di colore rosso a forma di rettangolo sopra la quale è apposta con colore bianco e con scrittura stampatello in font particolare. 5.Quanto al periculum La carenza del fumus assorbe la necessità di indagare il periculum, tenuto comunque conto che la resistente commercializza sul territorio nazionale i prodotti litigiosi con il proprio logo registrato da oltre 4 anni, e senza che di recente appaiono poste in essere particolari e più invasive attività rispetto a quelle al più recente passato. 6.Il comando cautelare Il ricorso va dunque rigettato: l’incertezza della fattispecie consiglia l’integrale compensazione delle spese, alla luce del dettato di cui all’art. 92 c.p.c. ante novella, ancora applicabile al caso in esame. P.Q.M. Pagina 11 http://bit.ly/1UEnkz6 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Infine: 1)rigetta il ricorso; 2)compensa integralmente le spese di lite Si comunichi Milano, 14 maggio 2015 Il giudice designato Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 dott.ssa Alima Zana Pagina 12 http://bit.ly/1UEnkz6