apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014 RG n. 7376/2014 N. 7376 / 2014 R.g. Il giudice designato Guido VANNICELLI, visto il ricorso ex artt. 669 ter e 670 c.p.c. depositata in data odierna da Luca MALAGOLI, quale socio nonché in rappresentanza legale della WORK & SERVICE s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fedele RANIERI, presso il quale ha eletto domicilio in Milano, corso Genova 14 Antonio NASCIMBENE, residente in Milano, viale Lucania 16 letto il ricorso cautelare ed esaminati tutti i documenti prodotti; RILEVATO che il ricorrente, agendo quale socio nonché attuale amministratore della WORK & SERVICE s.r.l., ha lamentato l'indebito prelievo in data 23/1/2014 dal conto corrente sociale acceso presso la UniCredit Bank di Arona, ad opera dell'allora amministratore unico Antonio NASCIMBENE, della somma di complessivi € 30.000,00, quanto ad € 29.000,00 mediante emissione da parte della banca e ritiro ad opera del NASCIMBENE dei tre assegni circolari (due dei quali a favore di se stesso) indicati alle pagine 4 e 12 del ricorso; che preannunciando azione ex art. 2476 cod. civ. "diretta ad accertare il grave inadempimento del signor Antonio Nascimbene, consistente nella sottrazione priva di autorizzazione di denaro dalle casse societarie, in violazione di tutti i principi propri di un buon amministratore, operando di conseguenza senza diligenza in danno all'interesse sociale e all'atto costitutivo", parte ricorrente ha chiesto il sequestro giudiziario di tali assegni ex art. 670 n. 1 c.p.c., evidenziando come la giurisprudenza avrebbe riconosciuto l'ammissibilità del sequestro giudiziario di assegno "nell'ipotesi in cui, eseguito il pagamento, l'emittente richieda la misura cautelare a tutela del diritto alla restituzione del titolo quietanzato"; RITENUTO che non solo la giurisprudenza citata si riferisce a ipotesi del tutto diversa da quella in esame, in cui ciò che la WORK & SERVICE vorrebbe evitare -non avendo alcun interesse ad avere a sue mani il titolo in sé e per sé considerato (consegna cui avrebbe semmai diritto la banca emittente l'assegno circolare a chiusura del rapporto cartolare 1 http://bit.ly/1fBLTVw Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c contro Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014 RG n. 7376/2014 instaurato con la sua emissione a favore del soggetto ivi indicato quale beneficiario)- è semmai la fuoriuscita dal conto sociale della somma di € 29.000,00, ma che tale fuoriuscita è in realtà già avvenuta con l'emissione stessa dell'assegno circolare (cfr. doc. 6 ric.), che consiste in una promessa incondizionata di pagare a vista le somme ivi portate al prenditore pure ivi indicato e quindi, a differenza dell'assegno bancario di traenza (e pur presupponendo anch'esso un rapporto di provvista sottostante), in un rapporto ed obbligazione bilaterale e non in una delegazione di pagamento; che in ogni caso difetta integralmente nel caso di specie il rapporto di strumentalità del rimedio cautelare richiesto, che presuppone appunto un diritto ad rem e quindi un'azione volta alla restituzione o comunque alla apprensione del titolo di credito cartaceo, rispetto da mala gestio indicata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.; che quindi da un lato il sequestro giudiziario richiesto, ammissibile (nei limiti dei diritti riconosciuti al portatore ex art. 1994 cod. civ. in conformità delle norme speciali di circolazione del titolo) soltanto sul fondamento dell'eventuale rapporto diretto sottostante all'emissione e quindi in caso di possibile una controversia sulla proprietà o sul possesso del titolo stesso, appare strumentalmente scollegato rispetto alla domanda di merito concretamente preannunciata, e dall'altro -ove il risultato realmente prefissosi dalla WORK & SERVICE s.r.l. con la presente iniziativa (di assai dubbia possibilità giuridica, stante il già intervenuto addebito del conto e i poteri all'epoca rivestiti dal NASCIMBENE allorché ne richiese l'ammissione alla banca) sia di ottenere il riaccredito della somma- che altri sono i rimedi processuali a tal fine esperibili; RITENUTO PERTANTO che in difetto delle condizioni di ammissibilità processuale dell’azione cautelare in esame, la stessa debba essere nell’interesse del ricorrente medesimo immediatamente respinta de plano, allo scopo di evitare alla parte istante sia inutili spese di instaurazione del contraddittorio nel procedimento cautelare, sia una probabile pronuncia di refusione di quelle che il NASCIMBENE sosterrebbe ove resistesse al ricorso, P. Q. M. visti gli artt. 669 septies e 670 c.p.c., 1) dichiara inammissibile l’istanza cautelare di sequestro giudiziario proposta da Luca MALAGOLI, nella duplice qualità indicata in epigrafe, con ricorso depositato il 10/2/2014; 2 http://bit.ly/1fBLTVw Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014 RG n. 7376/2014 2) manda la cancelleria per la comunicazione al ricorrente del presente provvedimento, in via telematica. Milano, 10 febbraio 2014 il giudice designato Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c (Guido VANNICELLI) 3 http://bit.ly/1fBLTVw