apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014
RG n. 7376/2014
N. 7376 / 2014
R.g.
Il giudice designato Guido VANNICELLI,
visto il ricorso ex artt. 669 ter e 670 c.p.c. depositata in data odierna da
Luca MALAGOLI, quale socio nonché in rappresentanza legale della WORK &
SERVICE s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fedele RANIERI, presso il quale ha
eletto domicilio in Milano, corso Genova 14
Antonio NASCIMBENE, residente in Milano, viale Lucania 16
letto il ricorso cautelare ed esaminati tutti i documenti prodotti;
RILEVATO
che il ricorrente, agendo quale socio nonché attuale amministratore della WORK &
SERVICE s.r.l., ha lamentato l'indebito prelievo in data 23/1/2014 dal conto corrente
sociale acceso presso la UniCredit Bank di Arona, ad opera dell'allora amministratore
unico Antonio NASCIMBENE, della somma di complessivi € 30.000,00, quanto ad €
29.000,00 mediante emissione da parte della banca e ritiro ad opera del NASCIMBENE
dei tre assegni circolari (due dei quali a favore di se stesso) indicati alle pagine 4 e 12
del ricorso;
che preannunciando azione ex art. 2476 cod. civ. "diretta ad accertare il grave
inadempimento del signor Antonio Nascimbene, consistente nella sottrazione priva di
autorizzazione di denaro dalle casse societarie, in violazione di tutti i principi propri di
un buon amministratore, operando di conseguenza senza diligenza in danno
all'interesse sociale e all'atto costitutivo", parte ricorrente ha chiesto il sequestro
giudiziario di tali assegni ex art. 670 n. 1 c.p.c., evidenziando come la giurisprudenza
avrebbe riconosciuto l'ammissibilità del sequestro giudiziario di assegno "nell'ipotesi in
cui, eseguito il pagamento, l'emittente richieda la misura cautelare a tutela del diritto
alla restituzione del titolo quietanzato";
RITENUTO
che non solo la giurisprudenza citata si riferisce a ipotesi del tutto diversa da quella in
esame, in cui ciò che la WORK & SERVICE vorrebbe evitare
-non avendo alcun
interesse ad avere a sue mani il titolo in sé e per sé considerato (consegna cui avrebbe
semmai diritto la banca emittente l'assegno circolare a chiusura del rapporto cartolare
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http://bit.ly/1fBLTVw
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
contro
Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014
RG n. 7376/2014
instaurato con la sua emissione a favore del soggetto ivi indicato quale beneficiario)- è
semmai la fuoriuscita dal conto sociale della somma di € 29.000,00,
ma che tale
fuoriuscita è in realtà già avvenuta con l'emissione stessa dell'assegno circolare (cfr.
doc. 6 ric.), che consiste in una promessa incondizionata di pagare a vista le somme ivi
portate al prenditore pure ivi indicato e quindi, a differenza dell'assegno bancario di
traenza (e pur presupponendo anch'esso un rapporto di provvista sottostante), in un
rapporto ed obbligazione bilaterale e non in una delegazione di pagamento;
che in ogni caso difetta integralmente nel caso di specie il rapporto di strumentalità del
rimedio cautelare richiesto, che presuppone appunto un diritto ad rem e quindi un'azione
volta alla restituzione o comunque alla apprensione del titolo di credito cartaceo, rispetto
da mala gestio indicata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.;
che quindi da un lato il sequestro giudiziario richiesto, ammissibile (nei limiti dei diritti
riconosciuti al portatore ex art. 1994 cod. civ. in conformità delle norme speciali di
circolazione del titolo) soltanto sul fondamento dell'eventuale rapporto diretto sottostante
all'emissione e quindi in caso di possibile una controversia sulla proprietà o sul
possesso del titolo stesso, appare strumentalmente scollegato rispetto alla domanda di
merito concretamente preannunciata, e dall'altro -ove il risultato realmente prefissosi
dalla WORK & SERVICE s.r.l. con la presente iniziativa (di assai dubbia possibilità
giuridica, stante il già intervenuto addebito del conto e i poteri all'epoca rivestiti dal
NASCIMBENE allorché ne richiese l'ammissione alla banca) sia di ottenere il riaccredito
della somma- che altri sono i rimedi processuali a tal fine esperibili;
RITENUTO PERTANTO
che in difetto delle condizioni di ammissibilità processuale dell’azione cautelare in
esame, la stessa debba essere nell’interesse del ricorrente medesimo immediatamente
respinta de plano,
allo scopo di evitare alla parte istante sia inutili spese di
instaurazione del contraddittorio nel procedimento cautelare, sia una probabile
pronuncia di refusione di quelle che il NASCIMBENE sosterrebbe ove resistesse al
ricorso,
P. Q. M.
visti gli artt. 669 septies e 670 c.p.c.,
1) dichiara inammissibile l’istanza cautelare di sequestro giudiziario proposta da
Luca MALAGOLI, nella duplice qualità indicata in epigrafe, con ricorso depositato
il 10/2/2014;
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni
Rigetto istanza n. cronol. 231/2014 del 10/02/2014
RG n. 7376/2014
2) manda la cancelleria per la comunicazione al ricorrente del presente
provvedimento, in via telematica.
Milano, 10 febbraio 2014
il giudice designato
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
(Guido VANNICELLI)
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