Pagina 1 N. R.G. 2015/37738 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

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N. R.G. 2015/37738
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 37738/2015 promosso da:
CHIARA ROSA GIORGIA COLOMBO (C.F. CLMCRR72R56B300N) con il
patrocinio dell’avv. BANDERA MAURIZIO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. BANDERA MAURIZIO
PARTE RICORRENTE
Contro
PIERLUCA CRESPI (C.F. CRSPLC69E21A429S)
PARTE RESISTENTE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 settembre 2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 670 c.p.c. depositato in data 15 giugno 2015 CHIARA ROSA
GIORGIA COLOMBO ha chiesto:
a) il sequestro giudiziario delle quote della società Alchimia Soap s.r.l. oggetto dell’atto
di cessione del 14 novembre 2007 intestate al signor Pierluca CRESPI e corrispondenti al
50% del capitale sociale, disponendo l’annotazione del provvedimento che autorizza il
sequestro nei libri sociali;
b) la nomina di un custode, che viene indicato nella dott.ssa Lorena TRECATE affinché
provveda all’amministrazione della predetta quota.
c) ogni altro provvedimento del caso e di legge.
Espone la ricorrente che:
- con atto 19 novembre 2007 ha ceduto a Crespi Pierluca parte della partecipazione
sociale a lei spettante nella società Alchimia Soap s.r.l., di nominali euro 15.000,00 - pari al
50% del capitale sociale per il prezzo di euro 15.000,00 dichiarando di avere già
interamente ricevuto tale somma;
- che nella realtà lo schema contrattuale utilizzato simulava una donazione a favore del
Crespi (all’epoca marito della ricorrente) del 50% delle quote sociali, dal momento che
nessuna somma era mai stata richiesta né percepita a titolo di corrispettivo;
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- che il valore nominale delle quote cedute era del tutto irrisorio rispetto al valore reale
come si dovrebbe desumere dalle risultanze del bilancio 2007 (chiuso con un attivo di oltre
35.000,00);
- che in data 14 novembre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato la
separazione personale fra i coniugi, con previsione di “corresponsione diretta da parte della
società Alchimia Soap s.r.l.” dell’assegno di separazione e del contributo paterno al
mantenimento della figlia minore;
- che dopo la separazione la ricorrente, rimasta titolare del 25% delle quote sociali, era
stata di fatto estromessa da ogni questione riguardante la società, al punto da dover avanzare
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numerose istanze di accesso ai libri sociali ex art. 2476 c.c..
Parte ricorrente precisa che nel successivo giudizio di merito intende proporre azione
volta all’accertamento della simulata donazione sottostante all’atto di cessione delle quote
sociali del 14 novembre 2007 e la conseguente nullità di quell’atto per mancanza dei
requisiti di forma prescritti dalla legge.
Ravvisa un palese disegno di Pierluca Crespi di spogliare la società Alchimia Soap s.r.l.
di ogni liquidità ed attività per attribuirla a sé stesso sia direttamente sia per il tramite della
società Babayaga sarl, società di diritto svizzero costituita nel 2013 di cui lo stesso Crespi è
amministratore unico, con la quale la società Alchimia Soap ha di recente sottoscritto un
contratto internazionale di agenzia.
Rigettata la richiesta di cautela inaudita altera parte veniva instaurato il contraddittorio
fra le parti.
La notifica nei confronti del resistente si perfezionava solo in data 10 luglio 2015.
Nessuno è comparso per il Crespi alla successiva udienza.
OSSERVA
La ricorrente deduce a fondamento della domanda cautelare la simulazione relativa
dell’atto di cessione di quote di cui alla scrittura privata autenticata in data 14 novembre
2007 (doc. 3) con la quale la stessa Colombo aveva ceduto a Pierluca Crespi il 50% delle
quote della società Alchimia Soap. Nonostante nella menzionata scrittura privata sia stato
indicato il prezzo quietanzato di euro 15.000,00 sostiene che in realtà nessun corrispettivo
sia mai stato a lei versato e che dunque – in l’assenza di controprestazione – il trasferimento
delle quote sia avvenuto a titolo di donazione. Conclude affermando la nullità di questa
donazione per difetto di forma.
La domanda di sequestro giudiziario si fonda proprio sul presupposto della sussistenza
fra le parti di una controversia sulla titolarità del 50% delle quote di Alchimia Soap s.r.l.,
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dal momento che Chiara Colombo essa non si sarebbe mai spogliata delle medesime, stante
l’invalidità ed inefficacia dell’atto di cessione posto in essere nel 2007.
La domanda non può trovare accoglimento in quanto non provata e comunque infondata
sotto molteplici profili.
1 - In primo luogo, a fronte dell’onere probatorio che grava sulla parte che intende far
valere la simulazione relativa o assoluta di un negozio, va rilevato che la ricorrete non ha
prodotto in giudizio la controdichiarazione. La prova dell’accordo simulatorio (ovvero del
contratto effettivamente voluto fra le parti) non può essere data per testi o per presunzioni
(e dunque neppure tramite informatori come richiesto dal legale in questa fase) in difetto di
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profili di illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).
2 – In ogni caso, va precisato che non può ritenersi sufficiente l’allegazione della
semplice mancanza del pagamento di un corrispettivo ovvero l’irrisorietà di quello indicato
in occasione di un atto di disposizione patrimoniale, per desumere l’animus donandi e la
causa di liberalità di un negozio. E’ noto infatti che a fronte di un negozio bilaterale di
disposizione patrimoniale per il quale non è prevista alcuna controprestazione in denaro, la
funzione economico sociale, ovvero la causa in concreto dello stesso, può essere ricercata in
programmi negoziali diversi rispetto al contratto tipico di donazione, e ciò tanto più se
quell’atto è intervenuto in seno a rapporti familiari fra le parti. Nel 2007 il Crespi e la
Colombo erano sposati. In difetto di prova scritta in ordine alla loro reale volontà, nulla
impedisce di presumere l’esistenza in concreto di un programma negoziale più ampio volto
alla complessiva regolazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, programma in seno al
quale potrebbe astrattamente trovare una adeguata giustificazione causale il trasferimento
posto in essere senza l’effettiva corresponsione di un corrispettivo, ovvero con la previsione
di un prezzo non congruo.
Va dunque confutato il collegamento prospettato in ricorso fra “assenza di corrispettivo”
e “donazione”.
3 – Infine, fra le parti in causa il pagamento del prezzo di cessione delle quote di
Alchimia Soap s.r.l. è stato espressamente quietanzato, con una dichiarazione scritta inserita
nella scrittura privata del 14 novembre 2007. E’ noto che la quietanza rilasciata dal debitore
al creditore all’atto del pagamento ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto
estintivo dell’obbligazione, secondo la previsione dell’articolo 2735 c.c. e come tale essa
solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del
fatto stesso, sempre che sia fatta valere nella controversia in cui siano parti gli stessi
soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza (così Cass. Sez. I, 1 marzo
2005, n. 4288). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della
quietanza non determina una semplice inversione dell’onere della prova dell’avvenuto
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pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è
consentito di “eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e
dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (così Cass., sez. II, 31
ottobre 2008, n. 26325; Cass. Sez.II, 21 febbraio 2014, n. 4196).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione della ricorrente, le parti avrebbero
d’accordo tra loro stabilito di attestare “falsamente” l’avvenuto pagamento. La quietanza di
cui alla scrittura privata del 14 novembre 2007 rientrerebbe nell’ipotesi della c.d. quietanza
“di comodo” o “di favore”.
Ma in tal caso il creditore quietanzate per dimostrare
l’oggettiva falsità ideologica della quietanza emessa contro la realtà, per l’accordo con il
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destinatario di quell’atto, non può ricorrente alla prova testimoniale, ma può fare valere la
simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore, e ciò nei limiti di quanto
previsto dagli articoli 1417, 2722 e 2726 c.c. (in questo senso Cass. Sez. Un., 13 maggio
2002, n. 6877; confermata di recente da Cass. Sez. un. 22 settembre 2014, n. 19888).
La ricorrente, anche in questo caso, non ha prodotto alcun documento idoneo a dar conto
della simulazione assoluta della quietanza. Nel presente procedimento sommario, così come
nel successivo giudizio di merito, non può essere ammessa alcuna prova orale sul punto.
Gli assunti della ricorrente rimangono pertanto privi di prova.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non si provvede sulle spese in difetto di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 696 sexies e 670 c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Milano, 23 settembre 2015
Il Giudice
Maria Antonietta Ricci
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