apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N.R.G. 2016/16628
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 16628/2016 promosso da:
FHP DI R. FREUDENBERG SAS con il patrocinio dell‟avv. GINEVRA CARLO e dell‟avv.
RICORRENTE
contro
TWENTIETH
CENTURY
FOX
FILM
CORPORATION
con
il
patrocinio
dell‟avv.
SANNA
FABRIZIO e dell‟avv. ORSINGHER MATTEO
ANNAPURNA PRODUCTION LLC non costituita
TSG ENTERTAINMENT FINANCE LLC non costituita
TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT LLC non costituita
TWENTIETH CENTURY FOX ITALY SPA INC con il patrocinio dell‟avv. SANNA FABRIZIO e
dell‟avv. ORSINGHER MATTEO
TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT ITALIA SRL, con il patrocinio dell‟avv.
SANNA FABRIZIO e dell‟avv. ORSINGHER MATTEO
RESISTENTI
Il Giudice designato;
a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 11.5.2016 ,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.Le vicende processuali
Con ricorso depositato in data 16.3.2016 FHP di R. Freudenberg s.a.s.- società
appartenente al Gruppo multinazionale Freudenberg che distribuisce in Italia i
prodotti per la cura della casa a marchio “Vileda”- ha lamentato l‟indebito
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POLIZZI CARLO
impiego- ossessivo e non autorizzato- del marchio denominativo “Mocio” (oggetto
di registrazione nazionale sin dal 20.9.1978, che contraddistingue il notissimo
fiocco ”Vileda” per la pulizia dei pavimenti) su una scopa non originale di FHP.
E ciò nella versione doppiata in italiano del film “Joy” (con la regia di David
O Russell, con la partecipazione di Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Bradley
Cooper e Isabella Rossellini) ispirato alla biografia di Joy Mangano, la geniale
imprenditrice che negli anni ‟90 inventò un innovativo tipo di scopa per pulire
pavimenti
con
straccio
auto-strizzante,
il
“Miracle
Mop”,
che
la
rese
nelle
sale
Parte
ricorrente
ha
ricordato
che
la
pellicola,
uscita
cinematografiche americane a Natale 2015 ed in Italia dal 28.1.2016, è stata
prodotta ed è di imminente distribuzione -tramite il canale Home entertainment
in
modalità
Twentieth
streaming
Century
particolare
e
Fox
sono
TV
(di
stati
on
demand-
sul
territorio
seguito
“20th
Century
convenuti
la
società
italiano
Fox”)
qui
dal
Gruppo
resistente.
statunitense
In
produttrice
cinematografica (Film Corporation), la distributrice italiana nelle sale (Italy
s.p.a. inc), la società statunitense produttrice dei supporti destinati ai c.d.
Home Entertainment (Home Entertainment), la distributrice italiana di questi
ultimi (Home Entertainment Italia s.r.l.) ed infine due Case di produzione che
collaborano
con
la
“20th
Century
Fox”,
Annapurna
Production
LLC
e
TSG
Entertainment Finance LLC.
Parte
ricorrente
ha
lamentato
l‟irreparabile
lesione
sia
alla
funzione
distintiva, sia alla funzione di garanzia delle qualità, sia alla funzione
attrattiva-pubblicitaria
del
proprio
marchio,
invocando
dunque
l‟inibitoria
assistita da penale, il ritiro dal commercio e la pubblicazione.
Le resistenti (costituitesi tutte con un‟unica difesa ad eccezione di Home
Entertainment
LLC,
Annapurna
Production
LLC
e
TSG
Entertainment
rimaste
contumaci) hanno sostenuto la nullità originaria del marchio per difetto di
capacità distintiva e comunque la decadenza per volgarizzazione. In ogni caso
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milionaria.
hanno negato la violazione, essendo stato impiegato il termine litigioso nel
film a scopo descrittivo, pienamente conforme alla correttezza professionale.
Le
resistenti
hanno
dunque
invocato
il
rigetto
del
ricorso
e,
in
caso
di
accoglimento, l‟imposizione di una cauzione.
In sede d‟udienza, le parti hanno esposto le rispettive posizioni e dato atto
dell‟impossibilità di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Parte
ricorrente
ha
formulato
domanda
cautelare,
in
via
subordinata,
di
inibitoria alla diffusione del film ove non accompagnata da una contestuale
comunicazione dei diritti di privativa di FHP.
2.Quanto al fumus
2.1.Il marchio azionato
Parte ricorrente è titolare del marchio nazionale verbale “mocio” registrato in
data 20.9.1978 per la classe n. 21, e da ultimo rinnovato con il n. 1.299.388
(doc. 2 di parte ricorrente).
Il termine costituisce l‟italianizzazione del sostantivo spagnolo “Mocho”: come
ricordato nel sito della ricorrente, con esso si intende uno strumento per
pulire pavimenti datato di un secchio con uno strizzatore e di un bastone di
scopa con un ciuffo di strisce di cotone; brevettato negli Stati Uniti nel l837
e perfezionato in Spagna, esso trova un corrispondente nella lingua inglese nel
sostantivo “Mop”, che originariamente indicava una donna che pulisce i pavimenti
(doc. 4 di parte ricorrente).
La ricorrente impiega il marchio registrato per indicare il suo sistema per
lavare pavimenti, dotato di secchio, strizzatore, scopa con fiocco composto da
strisce in tessuto-non tessuto: esso è sempre stato impiegato dalla titolare
quale marchio speciale, abbinato al marchio generale “Vileda” e al superlativo
“Super”.
2.2 Le doglianze delle resistenti.
2.2.1. Quanto all’invalidità originaria.
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All‟esito il giudice si è riservato la decisione.
Parte
ricorrente
azionato:
si
sostiene
tratterebbe
l‟originario
infatti
di
un
carattere
termine
distintivo
di
fantasia
del
marchio
nella
lingua
italiana, dunque valido, il quale avrebbe acquisito sul territorio nazionale,
grazie agli investimenti pubblicitari, anche rinomanza.
La resistente contesta tale capacità distintiva originaria, giacché il segno
costituirebbe una denominazione generica di una categoria di prodotti, nota al
pubblico sin dall‟epoca della sua registrazione.
Osserva il Tribunale che non vi è prova che una parte rilevante del pubblico
italiano
nel
1978
conoscesse
il
significato
del
termine
“mocho”
in
lingua
fosse
collegato
semanticamente
ad
uno
strumento
per
pulizia
dei
pavimenti.
Neppure si può inferire, in via mediata attraverso il corrispondente termine in
lingua inglese “mop” (comunque diverso) che nel „78 il pubblico italiano ne
potesse intendere il significato nel sistema linguistico d‟origine.
Correttamente è stata richiamata dalla titolare la giurisprudenza Comunitaria,
che giudica valida la registrazione in uno Stato Membro, quale marchio, di un
vocabolo
che
nel
sistema
linguistico
di
quello
Stato
non
abbia
alcun
significato, mentre sia descrittivo del prodotto in altra lingua comunitaria,
non ritenuta conosciuta da una significativa parte del pubblico pertinente (si
trattava in quel caso del sostantivo tedesco “Matratzen”, materassi, ritenuto
dalla Corte non descrittivo dei prodotti contrassegnati dal punto di vista del
pubblico pertinente, essenzialmente ispanofono, privo in generale di sufficienti
conoscenze della lingua tedesca; in quella sede si è peraltro sottolineato che
"il vocabolo Matratzen non presentava alcuna somiglianza con la parola materasso
in spagnolo. Infine, il vocabolo Matratzen, è certamente simile alla parola
inglese mattresses che significa materassi. Tuttavia, anche supponendo che il
pubblico pertinente disponga di talune conoscenze della lingua inglese, occorre
rilevare che la parola mattresses non fa parte del vocabolario di base di tale
lingua e che, malgrado la somiglianza esistente tra tale parola e il vocabolo
Matratzen esistono altresì differenze tra tali due termini” (cfr. punto 39
Sentenza 9. 3. 2006 - CAUSA C-421/04).
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spagnola e che, all‟epoca, nella mente del consumatore nazionale il sostantivo
2.2.2. Quanto alla decadenza per volgarizzazione
Parte resistente sostiene poi la decadenza per volgarizzazione del segno, il cui
utilizzo
predica
essersi
esteso
inizialmente
(quale
sinonimo
di
un‟intera
categoria di prodotti) a tutti gli scopettoni sfrangiati e, poi, a tessuti
sfrangiati applicati a prodotti di altre categorie (del tutto estranee a quelli
originarie, ad esempio le pantofole).
Ha sottolineato che controparte non avrebbe mai utilizzato il termine litigioso
in funzione individualizzante da solo, ma sempre abbinato al marchio generale
“Vileda”: tale scelta sarebbe sintomatica del carattere descrittivo di “Mocio”,
come
riconosciuto
dalla
titolare
nella
narrazione
dell‟origine
storica
riportata sul proprio sito. Inoltre ne ha individuato l‟impiego:

nei dizionari on line e cartacei della lingua italiana e bilingui. Ed in
particolare:
-in
Wikipedia
(ove
il
“mocio”,
italianizzazione
della
parola
spagnola
mocho, è definito quale “strumento utilizzato per pulire il pavimento,
costituito da una testa di manico, al quale sono attaccate delle strisce
di tessuto; Wikipedia segnala altresì che “in commercio esistono diversi
tipi di mocio che sono largamente usati nelle pulizie industriali”)
-nel vocabolario Garzanti (ove è definito quale “accessorio costituito da
un ciuffo di strisce di tessuto collegate a un manico”, cfr. doc. 6 di
parte resistente);
-nel dizionario Sansoni Inglese-italiano, il quale menziona il termine
“mocio” quale “sostantivo maschile” e “colloquiale”, quale traduzione del
nome “mop” (cfr. doc. 7 di parte resistente);

in alcuni documenti depositati presso UIMB da parte di altri operatori,
per descrivere, nei rispettivi marchi figurativi, scope con straccio (cfr.
doc. 10 di parte resistente);

nella stampa, in articoli di cronaca e di costume, per descrivere in
generale la categoria degli scopettoni e del relativo secchio (si vedano i
titoli:“Fanno bere l’acqua sporca del Mocio ad un compagno di classe”, di
un
articolo
comparso
sulla
Stampa
e
“Brescia,
via
alla
Fiera
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di
San
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così
Faustino”, di articolo pubblicato sul Corriere della Sera, cfr. doc. 17 di
parte resistente);

nel settore degli articoli per la pulizia per la casa, per descrivere in
generale
la
categoria
di
prodotti
analoghi
da
parte
di
operatori
concorrenti(cfr. docc. 11 e 14 d parte resistente, sito di Mourys);

nei titoli e nelle descrizioni dell‟intera categoria degli spazzettoni
sfrangiati con secchio da parte di rivenditori on line (si vedano in
proposito
le
vetrine
virtuali
di
Amazon,
Ebay,
Google
Shopping,
Trovaprezzi, Google: “mocio rotante”, “mocio rotante, “lava pavimenti”,

nell‟impiego
di
prodotti
diversi
dagli
scopettoni,
ma
comunque
caratterizzati da tessuti sfrangiati (ad esempio, si vedano le “pantofole
mocio” in microfibra per pulire pavimenti sul portale Giordano shop, doc.
14 ultima pagina di parte resistente);

da
parte
dei
consumatori
in
blog
di
settore
(cfr.
doc.
18
di
parte
resistente).
Parte ricorrente, dal canto suo, ha contestato la volgarizzazione sottolineando:
-sotto
il
profilo
oggettivo,
la
limitata
efficacia
probatoria
della
documentazione di controparte, che attesterebbe il mero -indebito- utilizzo solo
da parte dei rivenditori on line nella descrizione dei prodotti e non anche da
parte dei diretti concorrenti. Questi ultimi infatti ricorrerebbero ad altre
locuzioni per indicare lo straccio sfrangiato (quali “fiocco-pavimenti”, “Mop in
cotone”, “Mop”, “Mop Microfibra”, Roto-Mop”); ha sottolineato inoltre la mancata
menzione
nei
più
prestigiosi
vocabolari
italiani
(“Treccani”
e
“Lo
Zanicchelli”);
-sotto il profilo soggettivo, ha documentato le proprie reazioni contro indebiti
utilizzi, anche nei confronti di terzi, non direttamente propri concorrenti (ed
in particolare: nei confronti di Tortarelli s.p.a., Verynet s.r.l.,C.K. Textile
s.r.l., e Health Hygiene Home -cfr. docc. 31, 32, 33 e 35 di parte ricorrentenonché nei confronti di Amazon
-cfr. doc. 34 di parte ricorrente-).
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cfr. doc. 15 di parte resistente);
Osserva sul punto il Tribunale che, seppure la copiosa produzione di entrambe le
difese necessiti di una maggiore meditazione nella fase di merito, in questa
sede
necessariamente
sommaria
non
può
essere
ritenuta
incidentalmente
verificatasi la volgarizzazione.
Invero, quanto al profilo oggettivo, premessa la notorietà del segno azionato,
allo stato non vi sono riscontri che, nella mente del consumatore nazionale, si
sia
progressivamente
eroso,
fino
ad
esserne
eliso,
il
sicuro
nesso
tra
il
marchio speciale “Mocio” e il particolare scopettone della “Vileda” oggetto
entrambi di ampia e pluriennale pubblicità (si richiama a titolo esemplificativo
comico “Crozza”). Occorre infatti che il segno abbia perduto il suo significato
originario (qui, indimostrato, di indicare lo spazzettone “Vileda”), che abbia
cioè
smarrito
nella
realtà
linguistica
qualsiasi
collegamento
con
l‟azienda
d‟origine e si sia quindi “spersonalizzato”. In assenza di tale riscontro, non è
sufficiente, per predicare la decadenza che, a quell‟originario significato, si
sia aggiunto quello della denominazione generica del prodotto o del servizio
(circostanza
alla
quale
è
unicamente
diretta
la
documentazione
delle
resistenti).
Quanto
al
profilo
soggettivo
(alla
luce
dei
limiti
soggettivi
alla
volgarizzazione, introdotti dalla riforma comunitaria e precipitati nell‟art.
13.4.
c.p.i.,
per
il
quale
tale
decadenza
è
ammessa
solo
se
frutto
del
comportamento attivo o omissivo del titolare) qui la ricorrente sembra avere
assunto
un
comportamento
“sufficientemente
vigilante”,
opponendosi
all‟utilizzazione da parte di altri operatori di segni idonei a ledere il suo
marchio (Corte di Giustizia, CE, 27 aprile 2006, in causa C.145/05).
Allo stato dunque il marchio della ricorrente va ritenuto valido, salva migliore
indagine nel merito sull‟eccepita trasformazione del marchio in denominazione
generica.
2.3.Quanto alla lesione
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l‟audio ascoltato nel corso della prima udienza relativo ad uno Sketch del noto
Come già accennato, parte ricorrente lamenta l‟indebito impiego- ossessivo e non
autorizzato
per
ben
40
volte-
del
proprio
marchio
“Mocio”,
nella
versione
doppiata in italiano del film “Joy”, giacché utilizzato per contraddistinguere
uno spazzettone per lavare i pavimenti, non originale.
Allo stato non sembra che la condotta censurata sia idonea a ledere il marchio
azionato in una delle funzioni di cui lo stesso è portatore.
a) quanto alla principale funzione del marchio (di indicatore d‟origine),
tale lesione sussiste quando il marchio altrui venga impiegato, secondo
l‟art. 20 c.p.i., in funzione distintiva, cioè nell‟ambito di un‟attività
(rectius: dello stesso fabbricato, commercializzato, promosso ecc.) senza
il consenso del titolare. Al contrario è ritenuto lecito, secondo il
dettato di cui al successivo articolo 21 c.p.i., l‟uso conforme alla
correttezza professionale seppure nell‟ambito di un‟attività economica.
E qui va in limine considerato che l‟uso del marchio altrui in opere
letterarie,
scientifiche
e
artistiche,
quale
deve
ritenersi
un‟opera
cinematografica, è giudicato da attenta dottrina come “uso civile” e non
commerciale, quindi in sé escluso dall‟alveo dell‟illecito. In ogni caso,
ove invece si voglia privilegiare il fatto che la produzione di un film
costituisce anche indubbiamente una operazione economica, qui l‟impiego
del segno litigioso è in funzione descrittiva, giacché non usato per
presentare un prodotto delle resistenti sotto il marchio altrui, o per
creare un collegamento con quest‟ultimo. Esso viene invece utilizzato
solo
“come
un
comunicazione”.
segmento
Infatti
del
alla
linguaggio,
locuzione
come
elemento
“mocio”
sono
della
ricorsi
esclusivamente i traduttori e i doppiatori nella sola versione in lingua
italiana, con finalità meramente descrittive della scopa per pavimenti,
inventata
rispetto
dalla
al
protagonista
Mocio-Vileda
(si
e
dotata
tratta
di
funzioni
di
una
simili
scopa
ma
distinte
autostrizzante
lavabile in lavatrice);
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e
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economica per distinguere da parte di un operatore un proprio prodotto
b) quanto alla funzione attrattiva del marchio, di garanzia della qualità,
specificata nelle categorie di “comunicazione”, di “investimento” e di
“pubblicità”
(secondo
le
indicazioni
della
Corte
di
Giustizia,
UE,
22.9.2011, caso Interflora), non sembra qui rinvenibile una condotta né
parassitaria
ricorrente.
“mocio”
non
ricorrente.
(neppure
Sotto
è
prospettata)
quest‟ultimo
utilizzato
Non
si
pone
in
né
profilo,
chiave
dunque,
denigratoria
nel
critica
neppure
in
film
o
a
danno
l‟impiego
parodistica
astratto,
la
della
del
della
segno
Casa
questione
-
affrontata dal noto precedente di questo Tribunale- del bilanciamento tra
il diritto di critica ed il diritto alla reputazione del segno distintivo
l‟altro, in quel caso l‟uso del marchio altrui era finalizzato unicamente
a
distruggere
l‟immagine
della
titolare,
Trib.
Milano
8.7.2013,
Enel
s.p.a. Greenpeace Onlus);
c) infine, anche accedendo all‟indirizzo secondo il quale il marchio è dotato
di
un
valore
proprietario
autonomo,
quale
bene
in
sé
considerato,
immateriale,
nel
oggetto
conflitto
del
diritto
tra
diritti
fondamentali tra i quali la libertà dell‟espressione di cui all‟art. 21
della Carta e quelli, pur costituzionalmente presidiati, di proprietà
(cfr. art. 41), va premesso che si appalesa tra di essi un difficile
equilibrio,
da
demandare
alla
causa
di
merito.
Qui
sembra
comunque
prevalente il primo di tali diritti considerato che:
- l‟ambito nel quale la temuta lesione si colloca è peculiare; si tratta
come già riferito di un‟opera cinematografica, espressione della libera
manifestazione artistica, tendente alla trasfigurazione della realtà, e
nel quale lo spazio di tutela dei diritti dei terzi (anche, assoluti,
della
persona
quali
la
reputazione
e
l‟immagine)
eventualmente
confliggenti è ristretto, giacché lo spettatore “non si aspetta di essere
posto al corrente di notizie vere, attendendo piuttosto la manipolazione
della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali”
(Cass. n. 10495/2009). La rappresentazione cinematografica presuppone in
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(in quella sede è stato ritenuto prevalente il secondo, giacché, tra
sé uno iato tra le immagini e le parole che lo accompagnano e la realtà,
che lo spettatore sembrerebbe in grado di recepire e comprendere;
-
il
diritto
d‟immagine
delle
persone
giuridiche
e
i
segni
distintivi
dell‟impresa certamente meritano tutela (Cass. sent. 4542/2012; 10125/2011,
12929/2007), ma quest‟ultima non sembra poter essere più intensa ed incisiva
di quella riconosciuta alla persona fisica (in relazione alla quale, come
attestato dai precedenti della Corte di legittimità, i diritti all‟onore e
alla reputazione della persona fisica trovano copertura solo ove, nell‟opera
filmica, si ravvisi da parte dello stesso spettatore, non solo una potenziale
Cass. 10495/2009 cit).
In
definitiva,
principi
l‟impiego
della
censurato
correttezza
non
appare
professionale,
illecito,
violati
ma
secondo
conforme
la
Corte
ai
di
Giustizia quando l‟uso del segno: a) avvenga in modo da far pensare che
esista un rapporto commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; b)
pregiudichi
carattere
il
valore
distintivo
del
o
marchio
dalla
traendo
sua
indebito
notorietà;
c)
vantaggio
causi
dal
discredito
suo
o
denigrazione di tale marchio; d) il terzo presenti il suo prodotto come
un‟imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare
(Corte di Giustizia, CE, 17 marzo 2005, caso Gillette).
Nessuna
di
queste
ipotesi
pare
esservi
qui
verificata:
con
conseguente
giudizio, seppure sommario, negativo sul fumus sotto il profilo della lesione
lamentata.
3. Quanto al periculum
Al
dubbio
sull‟idoneità
lesiva,
si
aggiunge
la
valutazione
negativa
sul
periculum, alla luce della “valutazione comparativa degli interessi contrapposti
delle
parti”
(cfr.
per
tutte
ord.
Trib.
Milano
5.1.2012,
est.
Tavassi,
Apple/Sansung.) che nei provvedimenti cautelari si impone come ineludibile metro
di giudizio ai fini della scelta del comando urgente.
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offesa della dignità del persona, ma anche una gratuita offensività, cfr.
Non può essere sottaciuta in primo luogo la circostanza che il provvedimento
invocato dalla ricorrente esonderebbe dalla sfera delle parti qui coinvolte,
ledendo
le
posizioni
di
terzi
estranei
al
procedimento,
quali,
a
titolo
d‟esempio, i traduttori (ai quali l‟art. 4 l. aut., attribuisce un autonomo
diritto autoriale, ove si tratti di rielaborazioni creative, cfr. Trib. Roma,
6.2.1993) i terzi rivenditori (cfr. doc. 21 di parte ricorrente), il pubblico
stesso che già ha potuto ordinare il film in DVD (doc. 21 di parte ricorrente).
Sul punto, va ricordato che l‟efficacia del provvedimento nei confronti del
terzo
ha
carattere
eccezionale
(cfr.
Corte
Cost.
pronunce
n.167/1984
e
177/1995), attestandosi essenzialmente intorno ad ipotesi di mera detenzione
di un soggetto terzo titolare di diritti in conflitto, nei confronti del quale
si
rivela
poi
necessaria
l‟esecuzione
del
provvedimento
(cfr.
Cass.
nn.9692/2008, 2873/2007). Tale conclusione si impone del resto alla stregua dei
principi generali in tema di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali: ai
sensi dell‟art. 111 c.p.c. la sentenza ovvero il provvedimento cautelare non
producono effetti nei confronti del successore a titolo particolare (di tutto o
di parte del diritto controverso) ante litem, soggetto terzo nei cui confronti
la pronuncia rimane senza effetto (così Cass. n.2873/2007, che pur
concernendo
altra ipotesi di sequestro, ricostruisce, in termini generali, il sistema).
Inoltre qui a fronte di una sicura compressione di un diritto a copertura
costituzionale (ove il provvedimento fosse concesso) si contrappone solo una
possibile
lesione
dei
diritti
di
privativa
della
ricorrente
(in
caso
di
rigetto), più facilmente risarcibile per equivalente.
4.Il comando giudiziale
Il ricorso va rigettato per le ragioni sopra esposte, anche in relazione alla
misura di minore impatto formulata nel corso dell‟ultima udienza da parte della
ricorrente
(ossia
che
il
divieto
sia
limitato
alla
diffusione
ed
alla
distribuzione del film, ove non accompagnato dalla contestuale indicazione dei
diritti di monopolio sul marchio azionato); e ciò alla luce della valutazione
negativa sull‟idoneità lesiva della condotta censurata (quanto al fumus) e dei
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ovvero a fattispecie in cui non sia emersa, nel giudizio cautelare, la presenza
riflessi comunque definitivamente interdittivi che tale divieto cagionerebbe su
alcune importanti modalità di diffusione del film (quanto al periculum).
Resta assorbita la questione della corretta notificazione nei confronti delle
resistenti non costituite, rispetto alle quali comunque la notifica diretta
autorizzata
dall‟Ufficio
(in
attesa
della
documentazione
che
attesti
il
perfezionamento della stessa anche secondo l‟art. 10 della Convenzione dell‟Aja)
è andata a buon fine, con conseguente corretta integrazione anche nei loro
confronti del contraddittorio.
L‟incertezza della fattispecie, in relazione alla quale non constano precedenti,
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giustifica l‟integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi
Milano, 18 maggio 2016
Il giudice designato
dott.ssa Alima Zana
Pagina 12
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