apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N.R.G. 2016/16628 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 16628/2016 promosso da: FHP DI R. FREUDENBERG SAS con il patrocinio dell‟avv. GINEVRA CARLO e dell‟avv. RICORRENTE contro TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION con il patrocinio dell‟avv. SANNA FABRIZIO e dell‟avv. ORSINGHER MATTEO ANNAPURNA PRODUCTION LLC non costituita TSG ENTERTAINMENT FINANCE LLC non costituita TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT LLC non costituita TWENTIETH CENTURY FOX ITALY SPA INC con il patrocinio dell‟avv. SANNA FABRIZIO e dell‟avv. ORSINGHER MATTEO TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT ITALIA SRL, con il patrocinio dell‟avv. SANNA FABRIZIO e dell‟avv. ORSINGHER MATTEO RESISTENTI Il Giudice designato; a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 11.5.2016 , ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1.Le vicende processuali Con ricorso depositato in data 16.3.2016 FHP di R. Freudenberg s.a.s.- società appartenente al Gruppo multinazionale Freudenberg che distribuisce in Italia i prodotti per la cura della casa a marchio “Vileda”- ha lamentato l‟indebito Pagina 1 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 POLIZZI CARLO impiego- ossessivo e non autorizzato- del marchio denominativo “Mocio” (oggetto di registrazione nazionale sin dal 20.9.1978, che contraddistingue il notissimo fiocco ”Vileda” per la pulizia dei pavimenti) su una scopa non originale di FHP. E ciò nella versione doppiata in italiano del film “Joy” (con la regia di David O Russell, con la partecipazione di Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Isabella Rossellini) ispirato alla biografia di Joy Mangano, la geniale imprenditrice che negli anni ‟90 inventò un innovativo tipo di scopa per pulire pavimenti con straccio auto-strizzante, il “Miracle Mop”, che la rese nelle sale Parte ricorrente ha ricordato che la pellicola, uscita cinematografiche americane a Natale 2015 ed in Italia dal 28.1.2016, è stata prodotta ed è di imminente distribuzione -tramite il canale Home entertainment in modalità Twentieth streaming Century particolare e Fox sono TV (di stati on demand- sul territorio seguito “20th Century convenuti la società italiano Fox”) qui dal Gruppo resistente. statunitense In produttrice cinematografica (Film Corporation), la distributrice italiana nelle sale (Italy s.p.a. inc), la società statunitense produttrice dei supporti destinati ai c.d. Home Entertainment (Home Entertainment), la distributrice italiana di questi ultimi (Home Entertainment Italia s.r.l.) ed infine due Case di produzione che collaborano con la “20th Century Fox”, Annapurna Production LLC e TSG Entertainment Finance LLC. Parte ricorrente ha lamentato l‟irreparabile lesione sia alla funzione distintiva, sia alla funzione di garanzia delle qualità, sia alla funzione attrattiva-pubblicitaria del proprio marchio, invocando dunque l‟inibitoria assistita da penale, il ritiro dal commercio e la pubblicazione. Le resistenti (costituitesi tutte con un‟unica difesa ad eccezione di Home Entertainment LLC, Annapurna Production LLC e TSG Entertainment rimaste contumaci) hanno sostenuto la nullità originaria del marchio per difetto di capacità distintiva e comunque la decadenza per volgarizzazione. In ogni caso Pagina 2 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 milionaria. hanno negato la violazione, essendo stato impiegato il termine litigioso nel film a scopo descrittivo, pienamente conforme alla correttezza professionale. Le resistenti hanno dunque invocato il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento, l‟imposizione di una cauzione. In sede d‟udienza, le parti hanno esposto le rispettive posizioni e dato atto dell‟impossibilità di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia. Parte ricorrente ha formulato domanda cautelare, in via subordinata, di inibitoria alla diffusione del film ove non accompagnata da una contestuale comunicazione dei diritti di privativa di FHP. 2.Quanto al fumus 2.1.Il marchio azionato Parte ricorrente è titolare del marchio nazionale verbale “mocio” registrato in data 20.9.1978 per la classe n. 21, e da ultimo rinnovato con il n. 1.299.388 (doc. 2 di parte ricorrente). Il termine costituisce l‟italianizzazione del sostantivo spagnolo “Mocho”: come ricordato nel sito della ricorrente, con esso si intende uno strumento per pulire pavimenti datato di un secchio con uno strizzatore e di un bastone di scopa con un ciuffo di strisce di cotone; brevettato negli Stati Uniti nel l837 e perfezionato in Spagna, esso trova un corrispondente nella lingua inglese nel sostantivo “Mop”, che originariamente indicava una donna che pulisce i pavimenti (doc. 4 di parte ricorrente). La ricorrente impiega il marchio registrato per indicare il suo sistema per lavare pavimenti, dotato di secchio, strizzatore, scopa con fiocco composto da strisce in tessuto-non tessuto: esso è sempre stato impiegato dalla titolare quale marchio speciale, abbinato al marchio generale “Vileda” e al superlativo “Super”. 2.2 Le doglianze delle resistenti. 2.2.1. Quanto all’invalidità originaria. Pagina 3 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 All‟esito il giudice si è riservato la decisione. Parte ricorrente azionato: si sostiene tratterebbe l‟originario infatti di un carattere termine distintivo di fantasia del marchio nella lingua italiana, dunque valido, il quale avrebbe acquisito sul territorio nazionale, grazie agli investimenti pubblicitari, anche rinomanza. La resistente contesta tale capacità distintiva originaria, giacché il segno costituirebbe una denominazione generica di una categoria di prodotti, nota al pubblico sin dall‟epoca della sua registrazione. Osserva il Tribunale che non vi è prova che una parte rilevante del pubblico italiano nel 1978 conoscesse il significato del termine “mocho” in lingua fosse collegato semanticamente ad uno strumento per pulizia dei pavimenti. Neppure si può inferire, in via mediata attraverso il corrispondente termine in lingua inglese “mop” (comunque diverso) che nel „78 il pubblico italiano ne potesse intendere il significato nel sistema linguistico d‟origine. Correttamente è stata richiamata dalla titolare la giurisprudenza Comunitaria, che giudica valida la registrazione in uno Stato Membro, quale marchio, di un vocabolo che nel sistema linguistico di quello Stato non abbia alcun significato, mentre sia descrittivo del prodotto in altra lingua comunitaria, non ritenuta conosciuta da una significativa parte del pubblico pertinente (si trattava in quel caso del sostantivo tedesco “Matratzen”, materassi, ritenuto dalla Corte non descrittivo dei prodotti contrassegnati dal punto di vista del pubblico pertinente, essenzialmente ispanofono, privo in generale di sufficienti conoscenze della lingua tedesca; in quella sede si è peraltro sottolineato che "il vocabolo Matratzen non presentava alcuna somiglianza con la parola materasso in spagnolo. Infine, il vocabolo Matratzen, è certamente simile alla parola inglese mattresses che significa materassi. Tuttavia, anche supponendo che il pubblico pertinente disponga di talune conoscenze della lingua inglese, occorre rilevare che la parola mattresses non fa parte del vocabolario di base di tale lingua e che, malgrado la somiglianza esistente tra tale parola e il vocabolo Matratzen esistono altresì differenze tra tali due termini” (cfr. punto 39 Sentenza 9. 3. 2006 - CAUSA C-421/04). Pagina 4 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 spagnola e che, all‟epoca, nella mente del consumatore nazionale il sostantivo 2.2.2. Quanto alla decadenza per volgarizzazione Parte resistente sostiene poi la decadenza per volgarizzazione del segno, il cui utilizzo predica essersi esteso inizialmente (quale sinonimo di un‟intera categoria di prodotti) a tutti gli scopettoni sfrangiati e, poi, a tessuti sfrangiati applicati a prodotti di altre categorie (del tutto estranee a quelli originarie, ad esempio le pantofole). Ha sottolineato che controparte non avrebbe mai utilizzato il termine litigioso in funzione individualizzante da solo, ma sempre abbinato al marchio generale “Vileda”: tale scelta sarebbe sintomatica del carattere descrittivo di “Mocio”, come riconosciuto dalla titolare nella narrazione dell‟origine storica riportata sul proprio sito. Inoltre ne ha individuato l‟impiego: nei dizionari on line e cartacei della lingua italiana e bilingui. Ed in particolare: -in Wikipedia (ove il “mocio”, italianizzazione della parola spagnola mocho, è definito quale “strumento utilizzato per pulire il pavimento, costituito da una testa di manico, al quale sono attaccate delle strisce di tessuto; Wikipedia segnala altresì che “in commercio esistono diversi tipi di mocio che sono largamente usati nelle pulizie industriali”) -nel vocabolario Garzanti (ove è definito quale “accessorio costituito da un ciuffo di strisce di tessuto collegate a un manico”, cfr. doc. 6 di parte resistente); -nel dizionario Sansoni Inglese-italiano, il quale menziona il termine “mocio” quale “sostantivo maschile” e “colloquiale”, quale traduzione del nome “mop” (cfr. doc. 7 di parte resistente); in alcuni documenti depositati presso UIMB da parte di altri operatori, per descrivere, nei rispettivi marchi figurativi, scope con straccio (cfr. doc. 10 di parte resistente); nella stampa, in articoli di cronaca e di costume, per descrivere in generale la categoria degli scopettoni e del relativo secchio (si vedano i titoli:“Fanno bere l’acqua sporca del Mocio ad un compagno di classe”, di un articolo comparso sulla Stampa e “Brescia, via alla Fiera Pagina 5 http://bit.ly/2d9RX3i di San Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 così Faustino”, di articolo pubblicato sul Corriere della Sera, cfr. doc. 17 di parte resistente); nel settore degli articoli per la pulizia per la casa, per descrivere in generale la categoria di prodotti analoghi da parte di operatori concorrenti(cfr. docc. 11 e 14 d parte resistente, sito di Mourys); nei titoli e nelle descrizioni dell‟intera categoria degli spazzettoni sfrangiati con secchio da parte di rivenditori on line (si vedano in proposito le vetrine virtuali di Amazon, Ebay, Google Shopping, Trovaprezzi, Google: “mocio rotante”, “mocio rotante, “lava pavimenti”, nell‟impiego di prodotti diversi dagli scopettoni, ma comunque caratterizzati da tessuti sfrangiati (ad esempio, si vedano le “pantofole mocio” in microfibra per pulire pavimenti sul portale Giordano shop, doc. 14 ultima pagina di parte resistente); da parte dei consumatori in blog di settore (cfr. doc. 18 di parte resistente). Parte ricorrente, dal canto suo, ha contestato la volgarizzazione sottolineando: -sotto il profilo oggettivo, la limitata efficacia probatoria della documentazione di controparte, che attesterebbe il mero -indebito- utilizzo solo da parte dei rivenditori on line nella descrizione dei prodotti e non anche da parte dei diretti concorrenti. Questi ultimi infatti ricorrerebbero ad altre locuzioni per indicare lo straccio sfrangiato (quali “fiocco-pavimenti”, “Mop in cotone”, “Mop”, “Mop Microfibra”, Roto-Mop”); ha sottolineato inoltre la mancata menzione nei più prestigiosi vocabolari italiani (“Treccani” e “Lo Zanicchelli”); -sotto il profilo soggettivo, ha documentato le proprie reazioni contro indebiti utilizzi, anche nei confronti di terzi, non direttamente propri concorrenti (ed in particolare: nei confronti di Tortarelli s.p.a., Verynet s.r.l.,C.K. Textile s.r.l., e Health Hygiene Home -cfr. docc. 31, 32, 33 e 35 di parte ricorrentenonché nei confronti di Amazon -cfr. doc. 34 di parte ricorrente-). Pagina 6 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 cfr. doc. 15 di parte resistente); Osserva sul punto il Tribunale che, seppure la copiosa produzione di entrambe le difese necessiti di una maggiore meditazione nella fase di merito, in questa sede necessariamente sommaria non può essere ritenuta incidentalmente verificatasi la volgarizzazione. Invero, quanto al profilo oggettivo, premessa la notorietà del segno azionato, allo stato non vi sono riscontri che, nella mente del consumatore nazionale, si sia progressivamente eroso, fino ad esserne eliso, il sicuro nesso tra il marchio speciale “Mocio” e il particolare scopettone della “Vileda” oggetto entrambi di ampia e pluriennale pubblicità (si richiama a titolo esemplificativo comico “Crozza”). Occorre infatti che il segno abbia perduto il suo significato originario (qui, indimostrato, di indicare lo spazzettone “Vileda”), che abbia cioè smarrito nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l‟azienda d‟origine e si sia quindi “spersonalizzato”. In assenza di tale riscontro, non è sufficiente, per predicare la decadenza che, a quell‟originario significato, si sia aggiunto quello della denominazione generica del prodotto o del servizio (circostanza alla quale è unicamente diretta la documentazione delle resistenti). Quanto al profilo soggettivo (alla luce dei limiti soggettivi alla volgarizzazione, introdotti dalla riforma comunitaria e precipitati nell‟art. 13.4. c.p.i., per il quale tale decadenza è ammessa solo se frutto del comportamento attivo o omissivo del titolare) qui la ricorrente sembra avere assunto un comportamento “sufficientemente vigilante”, opponendosi all‟utilizzazione da parte di altri operatori di segni idonei a ledere il suo marchio (Corte di Giustizia, CE, 27 aprile 2006, in causa C.145/05). Allo stato dunque il marchio della ricorrente va ritenuto valido, salva migliore indagine nel merito sull‟eccepita trasformazione del marchio in denominazione generica. 2.3.Quanto alla lesione Pagina 7 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 l‟audio ascoltato nel corso della prima udienza relativo ad uno Sketch del noto Come già accennato, parte ricorrente lamenta l‟indebito impiego- ossessivo e non autorizzato per ben 40 volte- del proprio marchio “Mocio”, nella versione doppiata in italiano del film “Joy”, giacché utilizzato per contraddistinguere uno spazzettone per lavare i pavimenti, non originale. Allo stato non sembra che la condotta censurata sia idonea a ledere il marchio azionato in una delle funzioni di cui lo stesso è portatore. a) quanto alla principale funzione del marchio (di indicatore d‟origine), tale lesione sussiste quando il marchio altrui venga impiegato, secondo l‟art. 20 c.p.i., in funzione distintiva, cioè nell‟ambito di un‟attività (rectius: dello stesso fabbricato, commercializzato, promosso ecc.) senza il consenso del titolare. Al contrario è ritenuto lecito, secondo il dettato di cui al successivo articolo 21 c.p.i., l‟uso conforme alla correttezza professionale seppure nell‟ambito di un‟attività economica. E qui va in limine considerato che l‟uso del marchio altrui in opere letterarie, scientifiche e artistiche, quale deve ritenersi un‟opera cinematografica, è giudicato da attenta dottrina come “uso civile” e non commerciale, quindi in sé escluso dall‟alveo dell‟illecito. In ogni caso, ove invece si voglia privilegiare il fatto che la produzione di un film costituisce anche indubbiamente una operazione economica, qui l‟impiego del segno litigioso è in funzione descrittiva, giacché non usato per presentare un prodotto delle resistenti sotto il marchio altrui, o per creare un collegamento con quest‟ultimo. Esso viene invece utilizzato solo “come un comunicazione”. segmento Infatti del alla linguaggio, locuzione come elemento “mocio” sono della ricorsi esclusivamente i traduttori e i doppiatori nella sola versione in lingua italiana, con finalità meramente descrittive della scopa per pavimenti, inventata rispetto dalla al protagonista Mocio-Vileda (si e dotata tratta di funzioni di una simili scopa ma distinte autostrizzante lavabile in lavatrice); Pagina 8 http://bit.ly/2d9RX3i e Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 economica per distinguere da parte di un operatore un proprio prodotto b) quanto alla funzione attrattiva del marchio, di garanzia della qualità, specificata nelle categorie di “comunicazione”, di “investimento” e di “pubblicità” (secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, UE, 22.9.2011, caso Interflora), non sembra qui rinvenibile una condotta né parassitaria ricorrente. “mocio” non ricorrente. (neppure Sotto è prospettata) quest‟ultimo utilizzato Non si pone in né profilo, chiave dunque, denigratoria nel critica neppure in film o a danno l‟impiego parodistica astratto, la della del della segno Casa questione - affrontata dal noto precedente di questo Tribunale- del bilanciamento tra il diritto di critica ed il diritto alla reputazione del segno distintivo l‟altro, in quel caso l‟uso del marchio altrui era finalizzato unicamente a distruggere l‟immagine della titolare, Trib. Milano 8.7.2013, Enel s.p.a. Greenpeace Onlus); c) infine, anche accedendo all‟indirizzo secondo il quale il marchio è dotato di un valore proprietario autonomo, quale bene in sé considerato, immateriale, nel oggetto conflitto del diritto tra diritti fondamentali tra i quali la libertà dell‟espressione di cui all‟art. 21 della Carta e quelli, pur costituzionalmente presidiati, di proprietà (cfr. art. 41), va premesso che si appalesa tra di essi un difficile equilibrio, da demandare alla causa di merito. Qui sembra comunque prevalente il primo di tali diritti considerato che: - l‟ambito nel quale la temuta lesione si colloca è peculiare; si tratta come già riferito di un‟opera cinematografica, espressione della libera manifestazione artistica, tendente alla trasfigurazione della realtà, e nel quale lo spazio di tutela dei diritti dei terzi (anche, assoluti, della persona quali la reputazione e l‟immagine) eventualmente confliggenti è ristretto, giacché lo spettatore “non si aspetta di essere posto al corrente di notizie vere, attendendo piuttosto la manipolazione della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali” (Cass. n. 10495/2009). La rappresentazione cinematografica presuppone in Pagina 9 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 (in quella sede è stato ritenuto prevalente il secondo, giacché, tra sé uno iato tra le immagini e le parole che lo accompagnano e la realtà, che lo spettatore sembrerebbe in grado di recepire e comprendere; - il diritto d‟immagine delle persone giuridiche e i segni distintivi dell‟impresa certamente meritano tutela (Cass. sent. 4542/2012; 10125/2011, 12929/2007), ma quest‟ultima non sembra poter essere più intensa ed incisiva di quella riconosciuta alla persona fisica (in relazione alla quale, come attestato dai precedenti della Corte di legittimità, i diritti all‟onore e alla reputazione della persona fisica trovano copertura solo ove, nell‟opera filmica, si ravvisi da parte dello stesso spettatore, non solo una potenziale Cass. 10495/2009 cit). In definitiva, principi l‟impiego della censurato correttezza non appare professionale, illecito, violati ma secondo conforme la Corte ai di Giustizia quando l‟uso del segno: a) avvenga in modo da far pensare che esista un rapporto commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; b) pregiudichi carattere il valore distintivo del o marchio dalla traendo sua indebito notorietà; c) vantaggio causi dal discredito suo o denigrazione di tale marchio; d) il terzo presenti il suo prodotto come un‟imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare (Corte di Giustizia, CE, 17 marzo 2005, caso Gillette). Nessuna di queste ipotesi pare esservi qui verificata: con conseguente giudizio, seppure sommario, negativo sul fumus sotto il profilo della lesione lamentata. 3. Quanto al periculum Al dubbio sull‟idoneità lesiva, si aggiunge la valutazione negativa sul periculum, alla luce della “valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti” (cfr. per tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Sansung.) che nei provvedimenti cautelari si impone come ineludibile metro di giudizio ai fini della scelta del comando urgente. Pagina 10 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 offesa della dignità del persona, ma anche una gratuita offensività, cfr. Non può essere sottaciuta in primo luogo la circostanza che il provvedimento invocato dalla ricorrente esonderebbe dalla sfera delle parti qui coinvolte, ledendo le posizioni di terzi estranei al procedimento, quali, a titolo d‟esempio, i traduttori (ai quali l‟art. 4 l. aut., attribuisce un autonomo diritto autoriale, ove si tratti di rielaborazioni creative, cfr. Trib. Roma, 6.2.1993) i terzi rivenditori (cfr. doc. 21 di parte ricorrente), il pubblico stesso che già ha potuto ordinare il film in DVD (doc. 21 di parte ricorrente). Sul punto, va ricordato che l‟efficacia del provvedimento nei confronti del terzo ha carattere eccezionale (cfr. Corte Cost. pronunce n.167/1984 e 177/1995), attestandosi essenzialmente intorno ad ipotesi di mera detenzione di un soggetto terzo titolare di diritti in conflitto, nei confronti del quale si rivela poi necessaria l‟esecuzione del provvedimento (cfr. Cass. nn.9692/2008, 2873/2007). Tale conclusione si impone del resto alla stregua dei principi generali in tema di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali: ai sensi dell‟art. 111 c.p.c. la sentenza ovvero il provvedimento cautelare non producono effetti nei confronti del successore a titolo particolare (di tutto o di parte del diritto controverso) ante litem, soggetto terzo nei cui confronti la pronuncia rimane senza effetto (così Cass. n.2873/2007, che pur concernendo altra ipotesi di sequestro, ricostruisce, in termini generali, il sistema). Inoltre qui a fronte di una sicura compressione di un diritto a copertura costituzionale (ove il provvedimento fosse concesso) si contrappone solo una possibile lesione dei diritti di privativa della ricorrente (in caso di rigetto), più facilmente risarcibile per equivalente. 4.Il comando giudiziale Il ricorso va rigettato per le ragioni sopra esposte, anche in relazione alla misura di minore impatto formulata nel corso dell‟ultima udienza da parte della ricorrente (ossia che il divieto sia limitato alla diffusione ed alla distribuzione del film, ove non accompagnato dalla contestuale indicazione dei diritti di monopolio sul marchio azionato); e ciò alla luce della valutazione negativa sull‟idoneità lesiva della condotta censurata (quanto al fumus) e dei Pagina 11 http://bit.ly/2d9RX3i Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 ovvero a fattispecie in cui non sia emersa, nel giudizio cautelare, la presenza riflessi comunque definitivamente interdittivi che tale divieto cagionerebbe su alcune importanti modalità di diffusione del film (quanto al periculum). Resta assorbita la questione della corretta notificazione nei confronti delle resistenti non costituite, rispetto alle quali comunque la notifica diretta autorizzata dall‟Ufficio (in attesa della documentazione che attesti il perfezionamento della stessa anche secondo l‟art. 10 della Convenzione dell‟Aja) è andata a buon fine, con conseguente corretta integrazione anche nei loro confronti del contraddittorio. L‟incertezza della fattispecie, in relazione alla quale non constano precedenti, Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 giustifica l‟integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. 1.rigetta il ricorso; 2.compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi Milano, 18 maggio 2016 Il giudice designato dott.ssa Alima Zana Pagina 12 http://bit.ly/2d9RX3i