apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 27/01/2016 RG n. 70593/2015 N. R.G. 2015/70593 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA -ANel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 70593/2015 promosso da: PASTICCERIA LA FONTANA S.R.L. (C.F. 04098650965) con il patrocinio dell’avv. BIGANZOLI ANDREA; RICORRENTE S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08604930969) con il patrocinio dell’avv. TOLU ILVO; RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. La ricorrente Pasticceria La Fontana S.r.l. ha istaurato il presente procedimento cautelare, chiedendo la riconsegna dell’azienda e dei beni che la compongono, ceduta con riserva di proprietà con atto stipulato in data 5 aprile 2014, allegando di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa a fronte del persistente inadempimento da parte della resistente nel pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto e, quanto al periculum in mora, allegando il gravissimo pregiudizio derivante dallo stato di liquidazione della società resistente, dalla mancata prosecuzione da parte della medesima dell’attività e dall’attuale chiusura dell’azienda. 1.1. Si è costituita la resistente S.B.S. S.r.l. in liquidazione, chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. A tale fine, ha dedotto, in sintesi, che: Pagina 1 http://bit.ly/22u2sxR Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd contro Accoglimento totale del 27/01/2016 RG n. 70593/2015 - l’inadempimento nel pagamento del corrispettivo non superava l’ottava parte del prezzo e quindi, in applicazione dell’art. 1525 c.c., non dava luogo alla risoluzione del contratto. - La ricorrente aveva violato il patto di non concorrenza previsto dall’atto di cessione, in quanto la cedente esercitava altra attività in concorrenza nello stesso Comune, sito in Lissone, senza che la società acquirente ne fosse a conoscenza e/o fosse stata avvisata dai venditori; - la resistente, acquirente dell’azienda, aveva contestato, con lettera del 14 agosto 2015, alcune “problematiche che rendevano difficoltosa la gestione dell’attività”, specificamente riguardanti l’inadeguatezza dell’impianto elettrico, la non conformità a soggetto terzo, la non conformità delle vetrate perimetrali; - con riguardo al periculum in mora, rilevava di avere sanato alcuni debiti e deduceva che “i conti dell’azienda risultavano notevolmente migliorati rispetto a quando era stata ceduta”. 2. Il ricorso è fondato. Dai documenti prodotti emerge, in fatto, che: - le parti hanno stipulato in data 5 aprile 2014 un contratto di cessione di ramo d’azienda con riserva di proprietà, che prevedeva che una parte del prezzo pattuito, pari ad Euro 380.000,00, sarebbe stato corrisposto in rate mensili, decorrenti dal 20 maggio 2014 fino al 20 marzo 2020, da pagarsi mediante cambiali di Euro 5.250,00 ciascuna. - Il medesimo contratto prevedeva altresì, all’art 5.6, la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., “in caso di mancato pagamento di tre effetti cambiari, anche non consecutivi, nei termini” (doc. 1 ricorrente). - La resistente è rimasta inadempiente nel pagamento delle rate a decorrere dal giugno 2015 e gli effetti cambiari, a decorrete da tale data, sono stati protestati (vd. cambiali protestate, visura protesto e atto di precetto, rispettivamente sub docc. 2.1, 2.2 e 9 ric.). - Con raccomandata del 21 ottobre 2015, la ricorrente si è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto, intimando la riconsegna dell’azienda (doc. 3 ric.); - la richiesta riconsegna dell’azienda, datata 21 ottobre 2015, è stata preceduta da solleciti di pagamento a fronte di pregresse cambiali insolute (cfr. e-mail certificata del 17 luglio 2015 sub docc. 4 e 11 della ricorrente). Pagina 2 http://bit.ly/22u2sxR Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd legge dei bagni, la collocazione delle celle frigorifere in un luogo di proprietà di un Accoglimento totale del 27/01/2016 RG n. 70593/2015 2.1. Nel giudizio sono, inoltre, emersi i seguenti fatti pacifici: - l’inadempimento della resistente nel pagamento del corrispettivo si è protratto anche successivamente ai solleciti, avendo la resistente corrisposto l’ultima rata contrattualmente prevista nel maggio 2015 e non essendo intervenuto alcun successivo pagamento da parte della terza affittuaria; - successivamente alla stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda, la società resistente è stata messa in liquidazione. - La medesima ha affittato in data 14/9/2015 il ramo d’azienda ad una terza società che, successivamente al deposito del procedimento cautelare, è stata dichiarata fallita - L’attività di bar-pasticceria, oggetto di cessione del ramo d’azienda, non è attualmente esercitata e il bar risulta chiuso. 3. Alla luce dei fatti documentati e pacificamente accertati, sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, in accoglimento dell’azione cautelare, va disposto il rilascio dell’azienda in favore della ricorrente. 3.1. Sussiste il fumus del diritto alla restituzione dell’azienda, quale effetto della risoluzione di diritto per inadempimento contrattuale, prevista dal contratto di cessione del ramo d’azienda stipulato dalle parti, con atto reg il 9 aprile 2014. La ricorrente, dopo avere sollecitato la cessionaria ad adempiere, in persistenza dell’inadempimento, si è avvalsa, con raccomandata 21/10/2015, della facoltà di risolvere il contratto, ricorrendo l’ipotesi prevista dalla clausola risolutiva espressa, all’art. 5.6, del mancato pagamento di almeno “tre effetti cambiari”. 3.1.1. Il richiamo all’art. 1525 c.c. nel caso di specie non è pertinente, non ricorrendo l’ipotesi del mancato pagamento di una sola rata, ma di molteplici rate, superiori al numero minimo di tre, convenuto dalle parti per la risoluzione di diritto. Le rate non versate, e risultanti dalle cambiali insolute e protestate, hanno infatti avuto inizio nel mese di giugno 2015 e da allora non risulta essere avvenuto alcun versamento in favore della ricorrente. 3.1.2. Quanto alla contestata violazione del patto di non concorrenza, il contratto prevedeva espressamente, all’art. 11, che non vi rientrassero nell’ambito di operatività Pagina 3 http://bit.ly/22u2sxR Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd (cfr sentenza Tribunale COMO, dep 11/12/2015). Accoglimento totale del 27/01/2016 RG n. 70593/2015 le attività già in corso alla data della stipula del contratto di cessione d’azienda. Si riporta testualmente l’art. 11 del contratto: “Il sig. Dolci Stefano … e il sig. Dolci Vittorio … si impegnano a non iniziare (escluse quelle già in corso) attività similari a quella ceduta sia in proprio che come socio o interposta persona per la durata di anni cinque”. La dedotta mancata conoscenza da parte della resistente dell’attività in concorrenza esercitata dai cedenti, non solo non è verosimile alla luce della concordata clausola contrattuale, ma è oltretutto smentita dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emerge, a decorrere dal mese di aprile 2014, un rapporto di fornitura intercorrente tra la cessionaria SBS srl e la terza società _gestita dai cedenti (cfr doc 10 3.1.3. Le contrapposte contestazioni d’inadempimento eventualmente assumono rilievo in sede risarcitoria, ma non determinano la riviviscenza di un rapporto contrattuale già risolto. In ogni caso, in questa sede, giova rilevare che la resistente ha formulato le contestazioni, per la prima volta, con lettera del 14 agosto 2015, dopo il protesto elevato in suo danno e i solleciti della controparte all’adempimento ( cfr lettera 17 luglio sub doc 11 e 4 ric.). 3.1.4. La resistente è legittimata passiva dell’azione cautelare di riconsegna dell’azienda, che è strumentale alle eventuali azioni di accertamento della risoluzione di diritto e di condanna alla restituzione dell’azienda, a nulla rilevando il successivo contratto di affitto d’azienda stipulato con un terzo soggetto, che peraltro non gestisce più l’attività. 4. Sussiste altresì il presupposto cautelare del periculum in mora. L’irreparabilità del danno è ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di deterioramento dell’azienda, pregiudizio non interamente riparabile per equivalente. L’inadempimento al pagamento degli effetti cambiari, il protesto dei titoli, lo stato di liquidazione della società resistente, il protrarsi dell’inadempimento, i debiti verso terzi fornitori ( doc 7 ric.) e, da ultimo, ma non certo per importanza, la chiusura dell’esercizio, determinano il concreto e imminente rischio d’irreparabilità del pregiudizio, evitabile solo con l’anticipazione degli effetti della decisione che verrebbe emessa all’esito del giudizio di merito. 4.1. Tali effetti non potrebbero essere conseguiti con altre misure tipiche e specificamente con il sequestro giudiziario dell’azienda che, lungi dall’essere funzionale Pagina 4 http://bit.ly/22u2sxR Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd ric.). Accoglimento totale del 27/01/2016 RG n. 70593/2015 ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa ( cfr Trib Milano ord 3/1/2013; Trib Milano, ord 24/02/2015; T Milano, ord 8/5/2015). 5. Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, va pertanto ordinata l’immediata restituzione dell’azienda alla società ricorrente, unica misura che consente di anticipare gli effetti della restituzione del complesso aziendale, evitando il pregiudizio irreparabile all’avviamento dell’azienda. 4. In considerazione della natura anticipatoria della misura richiesta, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate, in conformità alle tariffe previste dal DM 55/2014, ratione temporis vigenti, e tenuto conto del valore cpa come per legge . P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa – A –, provvedendo in via cautelare sulla domanda proposta da PASTICCERIA LA FONTANA S.R.L. nei confronti di S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - Ordina a S.B.S. S.R.L. in liquidazione la riconsegna immediata, in favore della società ricorrente, dell’ azienda e dei beni di cui al contratto stipulato dalle parti in data 5 aprile 2014, n. rep. 321/254, Notaio Giorgio Pozzoli e reg il 9/4/2014. - Condanna S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio cautelare, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge . Si comunichi. Milano, 26 gennaio 2016 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 5 http://bit.ly/22u2sxR Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd della controversia, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre iva e