apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 27/01/2016
RG n. 70593/2015
N. R.G. 2015/70593
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA -ANel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 70593/2015 promosso da:
PASTICCERIA LA FONTANA S.R.L. (C.F. 04098650965) con il patrocinio
dell’avv. BIGANZOLI ANDREA;
RICORRENTE
S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08604930969) con il patrocinio dell’avv.
TOLU ILVO;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. La ricorrente Pasticceria La Fontana S.r.l. ha istaurato il presente procedimento
cautelare, chiedendo la riconsegna dell’azienda e dei beni che la compongono, ceduta
con riserva di proprietà con atto stipulato in data 5 aprile 2014, allegando di essersi
avvalsa della clausola risolutiva espressa a fronte del persistente inadempimento da
parte della resistente nel pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto e,
quanto al periculum in mora, allegando il gravissimo pregiudizio derivante dallo stato
di liquidazione della società resistente, dalla mancata prosecuzione da parte della
medesima dell’attività e dall’attuale chiusura dell’azienda.
1.1. Si è costituita la resistente S.B.S. S.r.l. in liquidazione, chiedendo il rigetto della
domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. per carenza dei presupposti del fumus boni
iuris e del periculum in mora. A tale fine, ha dedotto, in sintesi, che:
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
contro
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- l’inadempimento nel pagamento del corrispettivo non superava l’ottava parte del
prezzo e quindi, in applicazione dell’art. 1525 c.c., non dava luogo alla risoluzione del
contratto.
- La ricorrente aveva violato il patto di non concorrenza previsto dall’atto di cessione, in
quanto la cedente esercitava altra attività in concorrenza nello stesso Comune, sito in
Lissone, senza che la società acquirente ne fosse a conoscenza e/o fosse stata avvisata
dai venditori;
- la resistente, acquirente dell’azienda, aveva contestato, con lettera del 14 agosto 2015,
alcune
“problematiche
che
rendevano
difficoltosa
la
gestione
dell’attività”,
specificamente riguardanti l’inadeguatezza dell’impianto elettrico, la non conformità a
soggetto terzo, la non conformità delle vetrate perimetrali;
- con riguardo al periculum in mora, rilevava di avere sanato alcuni debiti e deduceva
che “i conti dell’azienda risultavano notevolmente migliorati rispetto a quando era stata
ceduta”.
2. Il ricorso è fondato.
Dai documenti prodotti emerge, in fatto, che:
- le parti hanno stipulato in data 5 aprile 2014 un contratto di cessione di ramo
d’azienda con riserva di proprietà, che prevedeva che una parte del prezzo pattuito, pari
ad Euro 380.000,00, sarebbe stato corrisposto in rate mensili, decorrenti dal 20 maggio
2014 fino al 20 marzo 2020, da pagarsi mediante cambiali di Euro 5.250,00 ciascuna.
- Il medesimo contratto prevedeva altresì, all’art 5.6, la risoluzione di diritto del
contratto ex art. 1456 c.c., “in caso di mancato pagamento di tre effetti cambiari, anche
non consecutivi, nei termini” (doc. 1 ricorrente).
- La resistente è rimasta inadempiente nel pagamento delle rate a decorrere dal giugno
2015 e gli effetti cambiari, a decorrete da tale data, sono stati protestati (vd. cambiali
protestate, visura protesto e atto di precetto, rispettivamente sub docc. 2.1, 2.2 e 9 ric.).
- Con raccomandata del 21 ottobre 2015, la ricorrente si è avvalsa della facoltà di
risolvere il contratto, intimando la riconsegna dell’azienda (doc. 3 ric.);
- la richiesta riconsegna dell’azienda, datata 21 ottobre 2015, è stata preceduta da
solleciti di pagamento a fronte di pregresse cambiali insolute (cfr. e-mail certificata del
17 luglio 2015 sub docc. 4 e 11 della ricorrente).
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legge dei bagni, la collocazione delle celle frigorifere in un luogo di proprietà di un
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2.1. Nel giudizio sono, inoltre, emersi i seguenti fatti pacifici:
- l’inadempimento della resistente nel pagamento del corrispettivo si è protratto anche
successivamente
ai
solleciti,
avendo
la
resistente
corrisposto
l’ultima
rata
contrattualmente prevista nel maggio 2015 e non essendo intervenuto alcun successivo
pagamento da parte della terza affittuaria;
- successivamente alla stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda, la società
resistente è stata messa in liquidazione.
-
La medesima ha affittato in data 14/9/2015 il ramo d’azienda ad una terza società
che, successivamente al deposito del procedimento cautelare, è stata dichiarata fallita
-
L’attività di bar-pasticceria,
oggetto di cessione del ramo d’azienda, non
è
attualmente esercitata e il bar risulta chiuso.
3. Alla luce dei fatti documentati e pacificamente accertati, sussistono i requisiti del
fumus boni iuris e del periculum in mora e, in accoglimento dell’azione cautelare, va
disposto il rilascio dell’azienda in favore della ricorrente.
3.1. Sussiste il fumus
del diritto alla restituzione dell’azienda, quale effetto della
risoluzione di diritto per inadempimento contrattuale, prevista dal contratto di cessione
del ramo d’azienda stipulato dalle parti, con atto reg il 9 aprile 2014. La ricorrente, dopo
avere sollecitato la cessionaria ad adempiere, in persistenza dell’inadempimento, si è
avvalsa, con raccomandata 21/10/2015, della facoltà di risolvere il contratto, ricorrendo
l’ipotesi prevista dalla clausola risolutiva espressa, all’art. 5.6, del mancato pagamento
di almeno “tre effetti cambiari”.
3.1.1. Il richiamo all’art. 1525 c.c. nel caso di specie non è pertinente, non ricorrendo
l’ipotesi del mancato pagamento di una sola rata, ma di molteplici rate, superiori al
numero minimo di tre, convenuto dalle parti per la risoluzione di diritto. Le rate non
versate, e risultanti dalle cambiali insolute e protestate, hanno infatti avuto inizio nel
mese di giugno 2015 e da allora non risulta essere avvenuto alcun versamento in favore
della ricorrente.
3.1.2. Quanto alla contestata violazione del patto di non concorrenza, il contratto
prevedeva espressamente, all’art. 11, che non vi rientrassero nell’ambito di operatività
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(cfr sentenza Tribunale COMO, dep 11/12/2015).
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le attività già in corso alla data della stipula del contratto di cessione d’azienda. Si
riporta testualmente l’art. 11 del contratto:
“Il sig. Dolci Stefano … e il sig. Dolci
Vittorio … si impegnano a non iniziare (escluse quelle già in corso) attività similari a
quella ceduta sia in proprio che come socio o interposta persona per la durata di anni
cinque”.
La dedotta mancata conoscenza da parte della resistente dell’attività in concorrenza
esercitata dai cedenti, non solo non è verosimile alla luce della concordata clausola
contrattuale, ma è oltretutto smentita dalla documentazione prodotta dalla ricorrente,
dalla quale emerge, a decorrere dal mese di aprile 2014, un rapporto di fornitura
intercorrente tra la cessionaria SBS srl e la terza società _gestita dai cedenti (cfr doc 10
3.1.3. Le contrapposte contestazioni d’inadempimento eventualmente assumono rilievo
in sede risarcitoria, ma non determinano la riviviscenza di un rapporto contrattuale già
risolto. In ogni caso, in questa sede, giova rilevare che la resistente ha formulato le
contestazioni, per la prima volta, con lettera del 14 agosto 2015, dopo il protesto
elevato in suo danno e i solleciti della controparte all’adempimento ( cfr lettera 17 luglio
sub doc 11 e 4 ric.).
3.1.4. La resistente è legittimata passiva dell’azione cautelare di riconsegna
dell’azienda, che è strumentale alle eventuali azioni di accertamento della risoluzione di
diritto e di condanna alla restituzione dell’azienda, a nulla rilevando il successivo
contratto di affitto d’azienda stipulato con un terzo soggetto, che peraltro non gestisce
più l’attività.
4. Sussiste altresì il presupposto cautelare del periculum in mora. L’irreparabilità del
danno è ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di deterioramento dell’azienda,
pregiudizio non interamente riparabile per equivalente. L’inadempimento al pagamento
degli effetti cambiari, il protesto dei titoli, lo stato di liquidazione della società
resistente, il protrarsi dell’inadempimento, i debiti verso terzi fornitori ( doc 7 ric.) e, da
ultimo, ma non certo per importanza, la chiusura dell’esercizio, determinano il concreto
e imminente rischio d’irreparabilità del pregiudizio, evitabile solo con l’anticipazione
degli effetti della decisione che verrebbe emessa all’esito del giudizio di merito.
4.1. Tali effetti non potrebbero essere conseguiti con altre misure tipiche e
specificamente con il sequestro giudiziario dell’azienda che, lungi dall’essere funzionale
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ric.).
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ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione
conservativa ( cfr Trib Milano ord 3/1/2013; Trib Milano, ord 24/02/2015; T Milano,
ord 8/5/2015).
5. Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, va pertanto ordinata l’immediata
restituzione dell’azienda alla società ricorrente, unica misura che consente di anticipare
gli effetti della restituzione del complesso aziendale, evitando il pregiudizio irreparabile
all’avviamento dell’azienda.
4. In considerazione della natura
anticipatoria della misura richiesta, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate, in conformità
alle tariffe previste dal DM 55/2014, ratione temporis vigenti, e tenuto conto del valore
cpa come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa – A –, provvedendo
in via cautelare sulla domanda proposta da PASTICCERIA LA FONTANA S.R.L.
nei confronti di S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rigettata ogni altra istanza, così
provvede:
- Ordina a S.B.S. S.R.L. in liquidazione la riconsegna immediata, in favore della
società ricorrente, dell’ azienda e dei beni di cui al contratto stipulato dalle parti in
data 5 aprile 2014, n. rep. 321/254, Notaio Giorgio Pozzoli e reg il 9/4/2014.
- Condanna S.B.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE alla rifusione integrale delle spese
del presente giudizio cautelare, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed euro
550,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge .
Si comunichi.
Milano, 26 gennaio 2016
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della controversia, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre iva e