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Accoglimento totale del 22/01/2016 RG n. 57819/2015 N. R.G. 2015/57819 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 57819/2015 promosso da: MIRANDA FERDINANDO MAURO e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA NAPOLI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. MIRANDA FERDINANDO MAURO ricorrente contro HAIMOUD SFIA (C.F. ) , con il patrocinio dell’avv. BIGLIANI ALESSANDRA e domiciliato in VIA BESANA 7 20122 MILANO presso il difensore avv. BIGLIANI ALESSANDRA resistente Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/01/2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il sig. Lemsellek Mohamed ha chiesto, in principalità, l'autorizzazione al sequestro giudiziario dell'azienda avente ad oggetto l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande operante nell’immobile sito in Milano via Ravenna 20 al piano terra costituito da una vetrina più retro nella sua universalità o solo come costituita dai beni mobili (n. 1 forno per pizza, n.1 frigorifero per alimenti, n.1 frigorifero per bevande, n. 1 banco frigo, n. 1 frigorifero per verdura, n. 1 forno a gas grande, n. 1 griglia, n. 1 macchina per kebab, n. 1 macchina per il pane, n. 5 tavoli, n. 15 sedie, n. 1 forno a microonde, n. 2 banconi grandi di acciaio da cucina, attrezzatura da cucina, piatti, bicchieri, pentole) oggetto del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà, concluso in data 5 febbraio 2015 con la sig.ra Haimoud Sfia. A garanzia del pagamento delle rate venivano rilasciate a favore del ricorrente 10 effetti cambiari dell’importo di euro 2.000,00 ciascuno. Il ricorrente intende promuovere azione di merito per ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di azienda per inadempimento della cessionaria all’obbligazione di pagare il prezzo, in forza di clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di cessione di azienda (ultimo capoverso punto III doc. 2), e comunque in ragione della gravità dell'inadempimento stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 c.c. Pagina 1 http://bit.ly/1STuQIR Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 MOHAMED LEMSELLEK (C.F. LMSMMD91P22Z330Z) con il patrocinio dell’avv. Accoglimento totale del 22/01/2016 RG n. 57819/2015 Il Sequestro è richiesto quale cautela strumentale a garantire la restituzione e il valore del bene, nelle more dell'azione di merito ( il ricorrente assume che la cessionaria avrebbe ceduto a sua volta l’azienda commerciale a terzi senza la preventiva comunicazione al cedente, impedendogli di attivare la procedura di tutela prevista dalle lettere a) b) c) d) del punto III dell’atto notarile di cessione dell’azienda). Parte resistente, nonostante in udienza, abbia riferito la propria disponibilità ad effettuare il pagamento della somma oggetto di accordo pari ad euro 19.500,00 non ha ad oggi versato alcunché né si è presentata all’ultima udienza fissata su richiesta concorde delle parti onde giungere ad una soluzione bonaria * Ciò premesso si osserva : la cautela richiesta appare ammissibile in quanto viene prospettata una controversia sulla proprietà di un bene quale l'azienda, configurabile per giurisprudenza costante anche ove si tratti di controversie nelle quali la proprietà sarà attribuita in conseguenza della decisione su un'azione contrattuale; sul fumus boni iuris, che, allo stato, pare condivisibile l'assunto della ricorrente che individua nella condotta della controparte (mancato pagamento di tre rate anche non consecutive) un inadempimento al contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà idoneo ad attivare la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto; invero, alle dichiarazioni di disponibilità reiterate della resistente al pagamento delle rate scadute rese tramite e-mail e tramite la memoria difensiva non è corrisposta alcun areale volontà di provvedere al pagamento in mancanza di quanto previsto, il debitore non può che essere ritenuto inadempiente al contratto di cessione. sul periculum in mora, che nella specie appare soddisfatto il presupposto di cui all’art. 670 c.p.c. che consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione temporanea del bene conteso nelle more della decisione, la quale non evoca soltanto la possibilità che il bene controverso possa essere ceduto, bensì, stante la natura del bene che la cui valorizzazione implica la conservazione anzitutto dell'avviamento, anche la necessità che la gestione in corso non ne comprometta il valore economico: rileva nella specie in particolare il fatto, documentato nel corso dell'udienza di discussione, che il titolare dell’ immobile ove si svolge l'attività aziendale abbia intimato con raccomandata A/R del 5 gennaio 2016 alle parti il pagamento dei canoni arretrati ammontanti ad euro 5.954,32 - di cui 3.501,33 accumulati dal primo conduttore ed euro 2.452,39 per mancato pagamento dell’ultimo trimestre del 2015 e per il mancato versamento della quota di pertinenza del conduttore sulla registrazione annuale del contratto pari ad euro 85,00, - prima di iniziare l’azione di sfratto per morosità lo specifico atteggiarsi del pericolo nella specie e la necessità che la custodia del valore del bene e la sua gestione nelle more della decisione siano efficaci, induce a ritenere miglior soluzione quella di affidare la custodia al ricorrente, il custode dovrà provvedere all'amministrazione del bene in sequestro, con ogni potere di gestione coerente con gli obblighi di legge e i criteri di diligenza imposti dalla natura del bene; Pagina 2 http://bit.ly/1STuQIR Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Parte resistente, dopo aver contestato la asserita sub-cessione a terzi, ha dedotto la propria volontà di versare le somme scadute oggetto di contratto e di non avervi provveduto per responsabilità del creditore, non reperibile presso il proprio domicilio, circostanza che avrebbe impedito la contestuale consegna delle cambiali al pagamento delle singole rate scadute. Accoglimento totale del 22/01/2016 RG n. 57819/2015 la decisione sulle spese del presente fase andrà assunta con la definizione del procedimento di merito; P.Q.M. visti gli artt. 669 sexies c.p.c.,e 670 c.p.c. : A) autorizza il ricorrente Lemsellek Mohamed a sottoporre a sequestro giudiziario l'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande operante nell’immobile sito in Milano via Ravenna 20 al piano terra costituito da una vetrina più retro nella sua universalità o solo come costituita dai beni mobili oggetto del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà concluso in data 5 febbraio 2015 con la sig.ra Haimoud Sfia; B) nomina custode giudiziario dell'azienda stessa il ricorrente Lemsellek Mohamed con poteri di custodia e di gestione della stessa come sopra indicati. Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483 Milano, 22 gennaio 2016 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro Pagina 3 http://bit.ly/1STuQIR