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Accoglimento totale del 22/01/2016
RG n. 57819/2015
N. R.G. 2015/57819
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 57819/2015 promosso da:
MIRANDA FERDINANDO MAURO e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA NAPOLI,
24 20146 MILANO presso il difensore avv. MIRANDA FERDINANDO MAURO
ricorrente
contro
HAIMOUD SFIA (C.F. ) , con il patrocinio dell’avv. BIGLIANI ALESSANDRA e domiciliato
in VIA BESANA 7 20122 MILANO presso il difensore avv. BIGLIANI ALESSANDRA
resistente
Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/01/2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il sig. Lemsellek Mohamed ha chiesto, in principalità, l'autorizzazione al sequestro giudiziario
dell'azienda avente ad oggetto l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande
operante nell’immobile sito in Milano via Ravenna 20 al piano terra costituito da una vetrina più
retro nella sua universalità o solo come costituita dai beni mobili (n. 1 forno per pizza, n.1
frigorifero per alimenti, n.1 frigorifero per bevande, n. 1 banco frigo, n. 1 frigorifero per verdura, n.
1 forno a gas grande, n. 1 griglia, n. 1 macchina per kebab, n. 1 macchina per il pane, n. 5 tavoli, n.
15 sedie, n. 1 forno a microonde, n. 2 banconi grandi di acciaio da cucina, attrezzatura da cucina,
piatti, bicchieri, pentole) oggetto del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà,
concluso in data 5 febbraio 2015 con la sig.ra Haimoud Sfia.
A garanzia del pagamento delle rate venivano rilasciate a favore del ricorrente 10 effetti cambiari
dell’importo di euro 2.000,00 ciascuno.
Il ricorrente intende promuovere azione di merito per ottenere l'accertamento dell'intervenuta
risoluzione di diritto del contratto di cessione di azienda per inadempimento della cessionaria
all’obbligazione di pagare il prezzo, in forza di clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto
di cessione di azienda (ultimo capoverso punto III doc. 2), e comunque in ragione della gravità
dell'inadempimento stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 c.c.
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
MOHAMED LEMSELLEK (C.F. LMSMMD91P22Z330Z) con il patrocinio dell’avv.
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RG n. 57819/2015
Il Sequestro è richiesto quale cautela strumentale a garantire la restituzione e il valore del bene,
nelle more dell'azione di merito ( il ricorrente assume che la cessionaria avrebbe ceduto a sua volta
l’azienda commerciale a terzi senza la preventiva comunicazione al cedente, impedendogli di
attivare la procedura di tutela prevista dalle lettere a) b) c) d) del punto III dell’atto notarile di
cessione dell’azienda).
Parte resistente, nonostante in udienza, abbia riferito la propria disponibilità ad effettuare il
pagamento della somma oggetto di accordo pari ad euro 19.500,00 non ha ad oggi versato alcunché
né si è presentata all’ultima udienza fissata su richiesta concorde delle parti onde giungere ad una
soluzione bonaria
*
Ciò premesso si osserva :
 la cautela richiesta appare ammissibile in quanto viene prospettata una controversia sulla
proprietà di un bene quale l'azienda, configurabile per giurisprudenza costante anche ove si
tratti di controversie nelle quali la proprietà sarà attribuita in conseguenza della decisione su
un'azione contrattuale;
 sul fumus boni iuris, che, allo stato, pare condivisibile l'assunto della ricorrente che
individua nella condotta della controparte (mancato pagamento di tre rate anche non
consecutive) un inadempimento al contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà
idoneo ad attivare la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto;
invero, alle dichiarazioni di disponibilità reiterate della resistente al pagamento delle rate
scadute rese tramite e-mail e tramite la memoria difensiva non è corrisposta alcun areale
volontà di provvedere al pagamento
in mancanza di quanto previsto, il debitore non può che essere ritenuto inadempiente al
contratto di cessione.
 sul periculum in mora, che nella specie appare soddisfatto il presupposto di cui all’art. 670
c.p.c. che consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione temporanea
del bene conteso nelle more della decisione, la quale non evoca soltanto la possibilità che il
bene controverso possa essere ceduto, bensì, stante la natura del bene che la cui
valorizzazione implica la conservazione anzitutto dell'avviamento, anche la necessità che la
gestione in corso non ne comprometta il valore economico: rileva nella specie in particolare
il fatto, documentato nel corso dell'udienza di discussione, che il titolare dell’ immobile ove
si svolge l'attività aziendale abbia intimato con raccomandata A/R del 5 gennaio 2016 alle
parti il pagamento dei canoni arretrati ammontanti ad euro 5.954,32 - di cui 3.501,33
accumulati dal primo conduttore ed euro 2.452,39 per mancato pagamento dell’ultimo
trimestre del 2015 e per il mancato versamento della quota di pertinenza del conduttore sulla
registrazione annuale del contratto pari ad euro 85,00, - prima di iniziare l’azione di sfratto
per morosità
 lo specifico atteggiarsi del pericolo nella specie e la necessità che la custodia del valore del
bene e la sua gestione nelle more della decisione siano efficaci, induce a ritenere miglior
soluzione quella di affidare la custodia al ricorrente,
 il custode dovrà provvedere all'amministrazione del bene in sequestro, con ogni potere di
gestione coerente con gli obblighi di legge e i criteri di diligenza imposti dalla natura del
bene;
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Parte resistente, dopo aver contestato la asserita sub-cessione a terzi, ha dedotto la propria volontà
di versare le somme scadute oggetto di contratto e di non avervi provveduto per responsabilità del
creditore, non reperibile presso il proprio domicilio, circostanza che avrebbe impedito la contestuale
consegna delle cambiali al pagamento delle singole rate scadute.
Accoglimento totale del 22/01/2016
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la decisione sulle spese del presente fase andrà assunta con la definizione del procedimento di
merito;
P.Q.M.
visti gli artt. 669 sexies c.p.c.,e 670 c.p.c. :
A) autorizza il ricorrente Lemsellek Mohamed a sottoporre a sequestro giudiziario l'azienda
costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio l’attività commerciale di
somministrazione alimenti e bevande operante nell’immobile sito in Milano via Ravenna 20
al piano terra costituito da una vetrina più retro nella sua universalità o solo come costituita
dai beni mobili oggetto del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà concluso
in data 5 febbraio 2015 con la sig.ra Haimoud Sfia;
B) nomina custode giudiziario dell'azienda stessa il ricorrente Lemsellek Mohamed con poteri
di custodia e di gestione della stessa come sopra indicati.
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Milano, 22 gennaio 2016
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
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