scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 N. R.G. 2014/57343 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE“A” Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 57343/2014 promosso da: nel procedimento cautelare promosso da -ricorrenteContro GOLDEN BOYS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A THE BROTHERS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A TICINESE S.R.L. con sede in Milano, Corso di Porta Ticinese 1 - resistentiIl giudice designato, visto il ricorso ed i documenti allegati, ha pronunciato il seguente DECRETO 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e segg. 700 c.p.c., 128.132 c.p.i. depositato in data 30.9.2014, Pirelli & C. s.p.a. ha invocato la tutela cautelare urgente nei confronti di GOLDEN BOYS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A, THE BROTHERS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A e TICINESE S.R.L. con sede in Milano, Corso di Porta Ticinese 1 per pretesa contraffazione dei propri marchi nonché per concorrenza sleale. In particolare, ha richiamato la notorietà del Gruppo Pirelli e dei suoi marchi, dei quali ha evidenziato il carattere –non solo rinomato ma altresì- celebre (cfr. i docc. 6,7,8), cosi come più volte riconosciuto anche in sede giudiziaria (doc. 29-36). Tali marchi vengono utilizzati in diversi settore merceologici (cfr. doc.5) e, per quel che qui rileva, anche in quello della produzione e della commercializzazione di articoli di abbigliamento, tanto da essere divenuti nel mercato italiano tra i brand fashion e glamour di maggior successo. Pagina 1 http://bit.ly/1X78JP8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 PIRELLI & C. s.p.a. – con gli avv.ti E.A. Raffaelli e M. Franzosi Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 In questa sede, vengono specificamente azionati i marchi registrati “Pirelli Logo” (docc. 2 e 2 bis), “P Logo” (doc. 3) e “P Logo con punto” (doc. 4), caratterizzati tutti dalla lettera P con occhiello allungato. Tanto premesso, pubblicizzano la ricorrente anche via web denuncia e che le società commercializzano resistenti t-shirt e felpe modello “Nascar” che riportano: -il segno ”Rebels”, inferente -per le modalità grafiche impiegate nella riproduzione della lettera R- con il segno della “P” allungata di Pirelli. -il segno “Pi#elli” contraffattorio sia del marchio “Logo Pirelli” Invoca quindi, anche inaudita altera parte, la misura dell’inibitoria assistita da astreinte e le misure reali accessorie. 2.Quanto al fumus Sussiste prima facie la competenza per territorio della Sezione Specializzata adita, alla luce del criterio di collegamento sia del foro generale delle persone giuridiche (in virtù dell’art. 120, comma 2, c.p.i., tenuto conto che una delle resistente, Ticinese s.r.l., ha sede a Milano ed alla luce del criterio di cui all’art. 33 c.p.c.) sia del forum commissi delicti di cui al successivo comma 6 dell’art .120 c.p.i.tenuto conto che una delle condotte qui contestate- l’offerta in vendita delle t-shirt litigiose- è posta in essere nel distretto milanese. Nel merito, nonché la appare vocazione documentata la prospettata ultramerceologica dei notorietà segni di e celebrità titolarità della ricorrente ed in particolare del celebre del marchio “Pirelli Logo” sia del segno “P” con occhiello allungato, riconosciuto da tempo come segno individualizzante i prodotti della ricorrente(cfr. docc. 29-36 parte ricorrente). Nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, e per quel che qui rileva ai fini di apprezzare il fumus delle istanze anticipatorie urgenti, appare provato che: -le resistenti commercializzano e/o pubblicizzano anche via internet t-shirt e felpe che riproducono a grandi dimensioni: a) il segno “”Rebels”, mediante la rappresentazione della lettera “R” con occhiello superiore allungato esattamente identico al marchio “P” della ricorrente (cfr. docc. 38. 43 e 45 di parte ricorrente). E Pagina 2 http://bit.ly/1X78JP8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 sia del marchio “P logo”. Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 l’unica variante,consistente nell’apposizione di una stanghetta sotto la caratteristica “P” allungata che dovrebbe evocare la lettera “R” (Di Rebels”), nulla toglie in merito all’evidente interferenza (cfr. per un caso del tutto analogo contro altro resistente, Trib. Milano, 17.10.2008, doc. 57 parte ricorrente). b)il segno allungata, “Pi#elli”, con la riproduzione della celebre “P” interferente sia con il marchio “Logo Pirelli” sia con il marchio “P logo”. E la mera sostituzione della lettera “r” con il segno “#” non modifica minimamente il giudizio positivo di contraffazione. Sembrano pertanto sufficientemente provate, allo stato, le denunciate sleale confusoria trattandosi utilizza quella in modo l’accreditamento indebita e contraria denunciata indebito sul associazione alla di un’operazione celebri mercato. agli Si occhi correttezza marchi ingenera professionale, commerciale altrui, sfruttandone infatti dell’acquirente che tra un’indubbia i capi di abbigliamento oggetto di procedimento e Pirelli. I segni litigiosi sono utilizzati in modo da dare l’impressione che sussista un legame commerciale tra le resistenti ed la titolare del marchio. Il fumus è riscontrato poi sotto il profilo soggettivo in capo a tutte le resistenti –collegate tra loro in relazione agli assetti societari e destinatarie di precedenti provvedimenti giudiziari, anche urgenti, per la contraffazione altri marchi notori - ad ognuna delle quali è ascritta un specifica condotta, nell’ambito dell’unica vicenda contraffattoria: commercializza i capi ed in particolare: litigiosi The attraverso Brothers il sito www.shophappiness.com; quest’ultimo sito è stato registrato da Golden Boys s.r.l., la quale è titolare altresì del sito www.happiness10.com nonché delle pagine del social network Facebook “Happiness Brand” (segno riprodotto anche sul social network Instagram) e ”MYCloseT”; La Ticinese s.r.l. è partecipata al 50% da Golden Boys s.r.l. ed è titolare del punto vendita MyCloset in Milano che offre in vendita l’abbigliamento oggetto di sindacato. Pagina 3 http://bit.ly/1X78JP8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 condotte di violazione dei marchi della ricorrente, di concorrenza Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 2.Quanto al periculum Tale requisito si apprezza alla luce della attuale illecito utilizzo a cura delle resistenti dei segni di titolarità della ricorrente, con continuo aggravamento della lesione dei diritti di privativa-di cui qui si invoca tutela- pregiudizio difficilmente ristorabile per equivalente all’esito del giudizio di merito. E ciò vieppù ove si consideri che la pubblicizzazione si serve di modalità particolarmente invasive, quali l’impiego massiccio del mezzo web: ed in particolare il sito internet www.shophappiness.com, registrato da Golden Boys s.r.l. (doc. 46 di parte ricorrente), il sito www.happiness 10.com, di titolarità di Golden Boys nonché le Inoltre, sembrerebbe che il negozio “My Closet” non sia un unico punto vendita isolato, ma faccia parte di una grande catena presente sia in Italia sia all’estero (cfr. proprio sul punto, Trib. Milano, 14.9.2012,doc,. 54, pag.4). Quanto alla necessità considerato che le di provvedere inaudita altera parte, va particolari ed invasive modalità nelle quali si integra la condotta - via internet - consentono una notevole e rapida penetrazione presso il mercato dei marchi contraffattori, integrando quindi la necessità di eliderne immediatamente gli effetti quella speciale urgenza ora espressamente prevista dall’art. 129 c.p.i.. E ciò con riguardo al sequestro (ad esclusione delle scritture contabili in relazione alle quali non sono esposti specifici pericoli di dispersione o sottrazione che giustificano allo stato la concessione di tale così invasiva misura inaudita altera parte e tenuto conto degli obblighi ex lege gravanti sulle resistenti di conservare i documenti contabili), all’ordine di ritiro dal commercio all’inibitoria ed alla penale. Tali misure prerogative appaiono della dell’instaurazione pubblicazione a allo stato ricorrente, del mezzo sufficienti mentre contraddittorio stampa e va a presidiare riservato l’eventuale l’estensione del le all’esito ordine sequestro scritture contabili. P.Q.M. Visti gli artt. 129 e 131 c.p.i. Pagina 4 http://bit.ly/1X78JP8 di alle Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 pagine del social network Facebook “Happiness Brand”. Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 1)Dispone l’inibitoria con effetto immediato a GOLDEN BOYS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A; THE BROTHERS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A; TICINESE S.R.L. con sede in Milano, Corso di Porta Ticinese 1 della produzione e/ commercializzazione e/o pubblicazione -con qualunque mezzo, anche via web- e/o importazione e/o esportazione dei capi di abbigliamento, ed in particolare delle t-shirt e felpe modello “NAscar”, di cui in ricorso o di qualunque altro articolo comunque recante i segni “REBELS” e “Pi#ELLI”, interferenti con i marchi della ricorrente; 2)autorizza la ricorrente a procedere al sequestro, a mezzo di necessario procedere contemporaneamente in più sedi, di tutti i capi di abbigliamento recanti i segni REBELS e PI#ELLI così come indicati in narrativa, nonché di ogni altro materiale promozionale ed aziendale (a titolo esemplificativo: cataloghi depliant,comunicazioni pubblicitarie) costituenti contraffazione del marchio “Pirelli” nei confronti delle resistenti presso le loro sedi indicate secondarie, stessa al uffici, ovvero punto depositi altro locale sub.1 nonché dipendenze appartenente e eventuali pertinenze a terzi che sedi della abbiano materiale disponibilità di dette res. E ciò con modalità ed orari tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività di vendita; Autorizza la società ricorrente e i suoi difensori ad assistere alle operazioni di sequestro. Invita l’Ufficiale Giudiziari Giudiziario procedenti ad procedente adottare tutte o le agli misure Ufficiali idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Dispone che i resistenti forniscano all’Ufficiale Giudiziario o agli Ufficiali Giudiziari, in caso di accessi contemporanei in sedi diverse, le informazioni e gli strumenti necessari per l’esecuzione delle operazioni. 3)ordina ai resistenti il ritiro dal commercio dei prodotti in questione e la rimozione delle internet www.shophappiness.com foto e dei medesimi dai www.happiness10.com, Pagina 5 http://bit.ly/1X78JP8 siti dalle Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Ufficiale Giudiziario ovvero più Ufficiali Giudiziari ove sia Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014 RG n. 57343/2014 pagine Facebook profilo di “Happiness Instagram Brand” e “Mycloset”, “Happinessbrand” nonché di nonché ogni dal altra pagina di loro titolarità delle resistenti; 4)fissa a carico di ciascuna delle resistenti, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, una penale nella misura di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell’ esecuzione del provvedimento ed in particolare degli ordini di cui ai punti sub. 1) e 3) a partire dal 16° giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento; 5)riserva ogni altro provvedimento all’esito dell’instaurazione del contraddittorio delle parti; giorno 28.10.2014 ore 13. 7)assegna termine al ricorrente autentica del presente decreto per la notifica di copia e del suesteso ricorso alle resistenti fino al 14.10.2014; 8)assegna termine alla resistente per i deposito di memorie di costituzione fino al 24.10.2014. Si comunichi al ricorrente a cura della Cancelleria Milano, 6.10.2014 Il Giudice dott.ssa Alima Zana Pagina 6 http://bit.ly/1X78JP8 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 6)fissa udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il