TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d`impresa

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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia d’impresa
Sezione A
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento cautelare iscritto al N. 40007/2015 R.G. promosso da:
ESSEBLU SNC DI S. VALLEBONA & C.
SUSANNA VALLEBONA
ricorrenti
contro:
CERVELLINI & PARTNERS SAS
resistente
***********
1. Con ricorso ex art. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. depositato il 24.6.2015 Esseblu s.n.c. di S. Vallebona &
C (per brevità da ora solo Esseblu s.n.c.) e Susanna Vallebona hanno chiesto in via cautelare di inibire
a Cervellini & Partners s.a.s. (per brevità da ora solo Cervellini s.a.s.) di utilizzare i materiali editoriali
di proprietà delle ricorrenti, che dal febbraio 2013 sino al marzo 2015 sarebbero stati impiegati nel
progetto di restyling della rivista “Il Vortice”. In particolare, l'inibitoria richiesta ha ad oggetto i
seguenti aspetti della pubblicazione: la testata, la veste grafica, la gabbia, l'impostazione della
copertina, il motivo decorativo originale “Vortice stilizzato compreso immagine” posto al centro della
copertina, l'elaborazione grafica del sommario; impaginazione dell'inserto; le copertine consegnate a
Cervellini per i numeri in uscita della rivista; fotografie originali della Vallebona ricomprese nelle
copertine.
La parte ricorrente ha altresì chiesto il sequestro delle copie e dei cliché di detta rivista e di tutto il
materiale pubblicitario e/o promozionale, laddove tale rivista sia medio tempore pubblicata o diffusa.
In punto di fatto, Vallebona e Esseblu s.n.c. – la prima quale autrice della parte grafica e direttore
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Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni
artistico della rivista e la seconda quale curatrice della parte tecnica e della stampa - avrebbero ideato e
realizzato la parte grafica, e in particolare gli elementi soprarichiamati, de “il Vortice”, di cui Cervellini
s.a.s. gestisce l'attività comunicazionale e commerciale.
In punto di fumus boni iuris, la parte ricorrente assume sulle predette elaborazioni editoriali la titolarità
esclusiva dei diritti morali e di sfruttamento economico e lamenta che parte resistente sarebbe in
procinto di utilizzare o elaborare tale materiale grafico al fine di continuare a farne uso anche nei
La tesi di parte ricorrente si appunta sul fatto che le soluzioni grafiche per il cartaceo sarebbero state
consegnate a Cervellini s.a.s. in virtù del rapporto di collaborazione editoriale, senza che si possa
presumere anche un consenso al trasferimento dei diritti autoriali, per il cui perfezionamento, peraltro,
sarebbe richiesta la forma scritta ex art. 110 L.A.. Tale ricostruzione troverebbe riscontro anche nella
fattura emessa da Esseblu s.n.c., in cui vi è specifico riferimento alla sola prestazione d'opera (doc. 7
ricorrente).
Ad ulteriore corroboramento del fumus boni iuris, è stato dedotto che interrottosi il rapporto di
collaborazione nel marzo 2015 la parte resistente avrebbe dapprima richiesto la consegna dei files
grafici utili per la pubblicazione della rivista e, poi, si sarebbe ingiustificatamente rifiutata di restituire
il materiale “nuove proposte di copertina”, motivando che quand'anche i prodotti fossero il risultato di
un’opera intellettuale di Vallebona, Cervelllini s.a.s. avrebbe comunque diritto ad utilizzarli (doc. 12
ricorrente).
In punto di periculum in mora, la parte ricorrente ha esposto che sarebbe imminente l'uscita nel mese di
luglio di uno nuovo numero della rivista, in cui verosimilmente sarebbero impiegati i materiali grafici
realizzati da Esseblu s.n.c. e Vallebona.
2. Con decreto del 26.6.2015, il Giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di
provvedimenti inaudita altera parte e ha fissato udienza al 13.7.2015, concedendo alla parte resistente
termine intermedio per costituirsi fino al 9.7.2015.
3. Con memoria del 9.7.2015 si è costituita nella fase cautelare Cervellini s.a.s., la quale ha chiesto di
rigettare le domande formulate dalla parte ricorrente.
In punto di fatto, parte resistente ha esposto di essersi avvalsa della prestazione d'opera di Esseblù s.n.c.
per la realizzazione della nuova veste grafica della rivista “il Vortice” e in particolare: dello studio della
testata, della creazione della gabbia, impostazione delle rubriche, scelta dei caratteri di stampa,
supervisione del lavoro.
Ha esposto che con comunicazione del 4.5.2015 la resistente ha risolto il rapporto di collaborazione
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successivi numeri della rivista in discorso.
con le ricorrenti, protrattosi per circa un biennio in cui sono stati pubblicati undici numeri.
A seguito di tale risoluzione, la parte ricorrente avrebbe rivolto nei suoi confronti pretese infondate,
legate in particolare alla titolarità di diritti di proprietà intellettuale sui materiali grafici e ad una
richiesta di pagamento per “proposte di nuove copertine” dedotta nella fattura n. 13/2015, opera che
non sarebbe stata nemmeno oggetto di commissione.
A tali richieste Cervellini s.a.s. ha replicato sostanzialmente che i diritti di utilizzazione economica sui
come dimostrerebbe il corrispettivo pagato una tantum (doc. 6 resistente): ha rappresentato quindi
come fosse illegittimo il comportamento di Esseblu s.n.c. di non consegnarle il file contenente il
materiale grafico utile per l'impaginazione. In ordine alla fattura n. 13/2015, la parte resistente ha
sostenuto che qualora pagasse la realizzazione delle “nuove proposte di copertine”, acquisterebbe i
diritti di sfruttamento economico su tali opere grafiche.
Parte resistente ha ancora illustrato che il n. 143 della rivista “Il Vortice” - il primo pubblicato dopo
l'interruzione della collaborazione con Esseblu e Vallebona – presenterebbe in ogni caso una nuova
linea grafica, totalmente diversa rispetto a quella ideata dalla parte ricorrente.
In punto di fumus boni iuris, Cervellini s.a.s. ha dedotto l’insussistenza nelle elaborazioni grafiche della
parte ricorrente dei presupposti di novità oggettiva e di creatività indispensabili per accedere alla tutela
autoriale e ha argomentato che in ogni caso nel caso di specie non troverebbe applicazione il disposto
di cui all'art. 110 L.A., a mente del quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione va provata per
iscritto.
Secondo la tesi di Cervellini s.a.s. l'ideazione della veste grafica, infatti, sarebbe stata fatta oggetto di
specifica commissione, dalla quale discende quale effetto naturale del negozio lo sfruttamento del
diritto economico in capo al committente.
In punto di periculum in mora, la parte resistente ha rilevato che l’adozione di una nuova linea
editoriale, con correlativo venire meno dell’interesse di Cervellini s.a.s. verso gli elementi grafici
realizzati dalla parte ricorrente, escluderebbe la presenza di qualsiasi pericolo per quest’ultima di subire
un pregiudizio dei propri diritti, tenuto altresì conto che parte ricorrente è in possesso del file
contenente la res litigiosa e che parte resistente sarebbe disposta a riconsegnare le “nuove proposte di
copertina”.
Da ultimo, la parte resistente ha rappresentato l'inammissibilità delle domande di sequestro cautelare
avente ad oggetto le copie delle riviste per contrarietà all'art. 21 co. 3 della Costituzione, a mente del
quale un provvedimento di sequestro potrebbe giustificarsi solo in presenza di delitti per i quali la legge
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materiali si sono trasferiti in capo ad essa, in virtù del fatto che sarebbero stati creati su commissione
sulla stampa lo autorizzi espressamente, nel caso in esame non riscontrabili.
4. Il ricorso non può essere accolto.
In punto di fatto parte resistente ha prodotto in atti il numero 143 della rivista “Il Vortice” che
costituisce il primo numero della nuova veste editoriale di tale periodico dopo la cessazione dei
rapporti tra le parti.
Le stesse parti ricorrenti in udienza hanno espressamente escluso che la veste grafica di tale
medesimo periodico di cui esse avevano predisposto il primo restyling – circostanza peraltro
verificabile obbiettivamente dall’esame comparato della medesima rivista nelle due vesti grafiche in
questione – che con le proposte che esse avevano sottoposto alla controparte per la più recente
rivisitazione richiesta dalla società proprietaria della testata nel maggio 2015.
Tale circostanza determina di per sé la carenza quantomeno del presupposto del periculum in mora
necessario per l’adozione di misure cautelari, né può ritenersi plausibile che residui un interesse delle
ricorrenti ad evitare future riprese di ciò che esse ritengono proprio (contestato) patrimonio in quanto
ormai la veste editoriale è mutata e non vi sono indizi che possano far ritenere imminenti o anche solo
probabili ulteriori ritorni a impostazioni grafiche già ritenute superate dalla proprietaria della testata.
Peraltro già la prospettazione inziale delle parti ricorrenti sollevava di per sé concreti dubbi sulla
sussistenza di tale periculum, posto che le stesse ricorrenti avevano precisato che i files necessari per
l’impaginazione erano in loro possesso e che controparte ne aveva richiesto la consegna in proprio
favore per consentire eventuali prosecuzioni di tale pubblicazione, verosimilmente rinunciando però di
fatto a tale richiesta nel momento in cui la sua cliente aveva imposto un nuovo restyling.
5. L’accertata insussistenza del presupposto del periculum in mora assorbe necessariamente ogni
ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris delle pretese delle parti ricorrenti.
Alla soccombenza segue la condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio in favore
della resistente nella misura specificata in dispositivo.
P.q.m.
visto l’art. 669 septies c.p.c.,
1) respinge il ricorso cautelare proposto da ESSEBLU s.n.c. Di S. Vallebona & C. e da Susanna
VALLEBONA nei confronti di CERVELLINI & PARTNERS s.a.s.;
2) condanna altresì le parti ricorrenti in solido tra loro a rimborsare alla parte resistente le spese di lite,
che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
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pubblicazione possa in qualche modo ritenersi interferente sia con la precedente veste editoriale del
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Milano, 17 luglio 2015
il Giudice
Dott. Claudio Marangoni