apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Accoglimento parziale del 17/11/2014 RG n. 58191/2014 Tribunale di Milano Sezione SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" Il giudice designato Dott. Enrico Consolandi, all’esito dell’udienza del 4.11.2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA SENAY ARSLAN ULUDAG (c.f. ), con il patrocinio degli avv. GRIGNANI GUIDO e Andrea Loro QUALE PARTE RICORRENTE contro: TAYLAN ARSLAN (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. RINALDI OLIVO QUALE PARTE RESISTENTE la parte ricorrente assume gravi irregolarità del resistente nella amministrazione della società Anatolia Srl, che commercia in carni e le prepara per il Kebab; chiede la ricorrente il sequestro conservativo sui beni del resistente nell'interesse della società, che assume danneggiata dalla condotta del resistente nella amministrazione. Il resistente non è più amministratore, la società non è stata evocata in giudizio, Appare chiaro che la controversia si innesta in una contrapposizione anche familiare (ricorrente e resistente sono cugini) ed in una lavorazione tradizionale e di famiglia, posto che tanto la ricorrente, in proprio o comunque tramite il proprio marito, quanto il resistente hanno prestato la loro opera nella società la quale, fortunatamente, presenta sino ad oggi utili e fatturato in crescita. La compagine societaria aveva un equilibrio sin tanto che i due odierni contendenti avevano quote paritarie di circa il 44% e vi era un terzo, che fungeva da ago della bilancia: quando quest'ultimo ha ceduto al resistente le proprie quote, questi ha sostanzialmente estromesso la cugina ed il di lei marito, licenziato, assumendo un controllo sostanzialmente totalitario. Il nuovo amministratore secondo la ricorrente sarebbe una emanazione del resistente, ma non si può non prendere atto che in cambio dell'amministrazione vi è stato. La cessione di una quota societaria, quella del terzo “ago della bilancia”, al valore nominale quando si tratta di società con giro d'affari milionario, in crescita e con utili è cosa contro la logica economica e sotto la quale si può nascondere altro, ma certo è insito nel fatto che si tratti di partecipazione societaria la liceità della alienazione. In un quadro reso complicato dalla contrapposizione qui solo sommariamente descritta – ma chi volesse potrebbe ampiamente attingere alle trattazioni di parte - anche la azione di responsabilità assume una valenza differente dalla semplice tutela patrimoniale della società ed appare una “mossa” di una battaglia più ampia, dalla quale, a quanto pare dagli esposti, non resta escluso anche lo scontro fisico. Occorre tuttavia restare nell'ambito del comportamento dell'amministratore, della sua apparente illiceità o liceità, della probabilità di successo di azioni di danno nei suoi confronti e della necessità di una tutela mediante il sequestro richiesto. I profili di danno dedotti, frammisti a particolari piuttosto irrilevanti, sono: Pagina 1 http://bit.ly/1AZn7O6 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 nella causa civile cautelare iscritta al N. 58191/2014 R.G. promossa da: 1. acquisto dei mobili di casa e di una Mercedes in leasing per l'utilità dell'amministratore resistente: si tratta in totale di euro 66.000,00 rispetto ai quali la difesa per cui tali circostanze sarebbero state note e volute anche dalla ricorrente, suona sostanzialmente confessoria, perché un amministratore non può fare spese per sé con danari della società nemmeno con il consenso dell'altro socio; si tratta peraltro di prassi diffusa, quella di porre a carico della società spese personali onde poter diminuire l'utile e il carico fiscale. Nella troppo lunga e ridondante difesa di parte resistente, su questo punto si legge (pag.8) che la società avrebbe pur sempre nel proprio patrimonio la Mercedes e che i mobili sarebbero un compenso per l'amministratore. Nulla è dedotto sulla necessità di queste spese, che pertanto debbono ritenersi superflue e la misura del sequestro accogliersi quanto alla minor somma di euro 60.000,00. Del fumus si è ora detto, quanto al periculum è insito nella asprezza del confronto familiare in atto; è peraltro il resistente stesso a pagina otto della sua memoria a definire il Taylan come persona che percepisce modestissimi compensi e quindi di scarsissima liquidità, anche se invece è la parte ricorrente a ricordare che il resistente dispone di alcune quote sociali, per concludere che potrebbe facilmente alienarle. 2. La possibile esistenza di vendite in nero dedotte da specifici conteggi effettuati da un commercialista, il Dott. Canale: si tratta di un'analisi che parte dagli acquisti di carni e grasso e di scatole di imballaggio, confrontate con le rimanenze e le vendite, per cui mancherebbero all'appello ingenti quantità di carni e scatole con scritta “Mondial”, nonché il grasso. Questa contestazione, che viene da una parte che fino a poco tempo fa lavorava nella società, può avere proprio per questo una sua credibilità intrinseca, ma è fortemente contestata anche con argomenti tecnici dal resistente; sarebbero necessari accertamenti accurati, anche sotto il profilo tecnico, che esulano dal merito della decisione cautelare, nella quale il diritto vantato deve apparire prima facie sussistente. Non può sulla base dei pochi elementi forniti e comunque acquisibili in fase cautelare riconoscersi su questo punto la esistenza del fumus boni iuris. 3. La perpetrazione di frode in commercio con la vendita di Kebab formato con carni prevalentemente avicole invece che bovine. Questa condotta potrebbe portare danno per la società solo laddove venisse accertata e venissero irrogate sanzioni, cosa che non solo fino ad oggi non è accaduta, ma la parte resistente produce un verbale dei CC-NAS di ispezione e sopralluogo che ha escluso le dette violazioni. Anche sotto questo profilo dunque difetta il fumus boni iuris. Le violazioni dedotte circa il diritto di ispezione e la trasparenza sociale, nonché l'accesso dei soci lavoratori, anche se narrate e controbattute non hanno ingresso in una azione cautelare di tutela del patrimonio sociale. Non è invece avanzata alcuna richiesta sotto un profilo che desta talune preoccupazioni e cioè che la quota del cosiddetto “ago della bilancia” sia stata acquistata al nominale, ma abbia avuto una controprestazione a probabile carico della società e cioè la implicita remissione del debito (è comunque ammessa una dilazione accordata) verso la società che fa capo al Titiz Alì, che ha ceduto ad Arslan Taylan la quota di Anatolia srl. La società del Titiz aveva un debito di oltre euro 100,000,00 nei confronti di Anatolia srl e la difesa del resistente stesso afferma che è rientrata di solo poche migliaia di euro e che sta rientrando con una dilazione dai termini incerti e non garantita. La richiesta avanzata deve essere accolta per il limitato importo di euro 60.000,00. Spese al merito. PQM In parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente autorizza il sequestro su beni mobili ed immobili, crediti, valori, quote e partecipazioni comunque esistenti e riferibili a Taylan Arslan fino all'ammontare della somma di euro 60.000,00. Milano 17.11.2014 Il Giudice Dott. Enrico Consolandi Pagina 2 http://bit.ly/1AZn7O6 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4 Accoglimento parziale del 17/11/2014 RG n. 58191/2014