apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 2014/52025
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 52025/2014 promosso da:
RICORRENTE
contro
NICOLE FASHION GROUP SRL (C.F. 08812061003)
RESISTENTE
Il Giudice dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/01/2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. San Patrick s.r.l. ha promosso il presente procedimento cautelare deducendo la
violazione, ad opera di Nicole Fashion Group s.r.l., azienda produttrice di abiti da sposa,
della normativa in materia di diritto d’autore e della concorrenza sleale confusoria, in
conseguenza dell’imitazione da parte della resistente del layout del website, della
riproduzione non autorizzata di parte dei contenuti - utilizzo dei medesimi effetti grafici,
cromatismi, stile e colori degli arredi delle fotografie degli abiti -, nonché
dell’imitazione di alcuni modelli della collezione PRONOVIAS e dell’utilizzo, per
alcune fotografie, della medesima modella. Nello specifico, la ricorrente ha allegato
che: è titolare del domain name “pronovias.it”, la cui attuale veste grafica è stata
disegnata e resa accessibile al pubblico nel 2012; il website della resistente,
www.nicolespose.it, il cui layout è stato oggetto di un restyling totale nel 2013, imita
pedissequamente quello della ricorrente con riguardo alla disposizione dei contenuti,
agli effetti grafici, ai cromatismi, allo stile, ai colori degli arredi di sfondo, agli abiti e
alle scenografie; la versione mobile del website della resistente è simile a quello della
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SAN PATRICK SLU (C.F. B-63523609)
ricorrente, prima che la ricorrente medesima ne modificasse il layout; i modelli di abiti
da sposa disegnati dalla resistente (nel 2014) per la collezione Nicole/2015 imitano
quelli disegnati dalla ricorrente nel 2013; la resistente utilizza, per alcune fotografie di
modelli della propria collezione 2015, la stessa modella, Janeta Samp, visibile nelle
fotografie della ricorrente per le proprie ultime 5 collezioni.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto d’inibire alla resistente, in applicazione degli artt.
156 e 163 L.A. o, in subordine, dell’art. 700 c.p.c., l’utilizzo del proprio website
www.nicolespose.it, mediante oscuramento del medesimo; ordinarsi alla resistente la
modifica immediata del layout del proprio website (in versione desktop e mobile),
abiti della propria collezione 2015, con fissazione di penale.
1.2. La resistente, Nicole Fashion Group s.r.l., si è costituita in giudizio, chiedendo il
rigetto delle domande della ricorrente e deducendo che:
Nicole Fashion Group s.r.l. non ha mutato nel tempo la grafica di base e i contenuti
espositivi del proprio website, limitandosi alla modifica periodica (con cadenza
mensile) della sola home page; l’architettura di base del website della ricorrente è
comune alla maggior parte dei siti internet del medesimo settore merceologico, non
trattandosi di opera d’ingegno originale ed innovativa; i due siti oggetto di giudizio sono
diversi; sin dal 2010, l’immagine della resistente si basa su sfondi bianchi, mentre solo
nel 2012 la ricorrente ha cominciato a modificare il mood delle proprie collezioni in
maniera identica a quello della resistente; è cessata la materia del contendere con
riferimento al sito internet, sia nella versione web che mobile, avendo provveduto la
medesima ricorrente a modificare il layout della propria home page; i modelli di abiti da
sposa di cui la ricorrente lamenta l’imitazione sono simili a modelli precedentemente
creati e commercializzati da altre case di moda; gli abiti da sposa della resistente
asseritamente in contraffazione non sono confondibili con quelli della collezione San
Patrick; la modella Janeta Samp non è legata alla ricorrente da un contratto di esclusiva
ed è fra le modelle più in vista del settore degli abiti da sposa; difetta il requisito del
periculum in mora in quanto il layout del sito internet che si assume plagiato è stato
messo online oltre due anni fa e gli abiti Nicole di cui viene chiesto il ritiro dal
commercio sono commercializzati da mesi.
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nonché inibirsi alla medesima la vendita e/o cessione a terzi, in qualsiasi forma, degli
1.3. Successivamente al deposito autorizzato da parte di entrambe le parti di una
memoria, verificato l’esito negativo dei tentativi di composizione bonaria, all’udienza
del 12 gennaio 2015 il giudice si è riservato di decidere.
2. Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
La società ricorrente ha agito in via cautelare, quasi due anni dopo la realizzazione del
sito da parte della resistente, lamentando la violazione del diritto d’autore e la
concorrenza sleale confusoria, per imitazione da parte della resistente, nel sito da essa
realizzato nel 2013, del layout e dei contenuti del proprio sito, nonché dei modelli della
All’esito dell’udienza cautelare sono emerse le seguenti pacifiche circostanze, decisive
con riguardo alla carenza del periculum in mora.
Alla data della proposizione del ricorso la ricorrente aveva già modificato il layout della
versione mobile del suo website.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha modificato anche il
layout del proprio website, mutando del tutto la home page ed eliminando i modelli
degli abiti da sposa asseritamente imitati: tali modelli, come verificato nel
contraddittorio, all’udienza del 12 gennaio 2015, e come confermato dal difensore della
ricorrente, non compaiono più dal sito della ricorrente, nel quale sono presenti solo i
modelli della nuova collezione del 2015 e quelli dell’anno precedente del 2014.
Orbene tali circostanze fanno venire meno il requisito del periculum in mora,
quantomeno con riguardo alle domande concernenti l’oscuramento e l’imposizione delle
modifiche del website in versione desktop e, a fortiori, in versione mobile, già
modificato dalla ricorrente, come dallo stesso allegato nel ricorso, ancor prima della
proposizione del ricorso.
La ricorrente ha obiettato nella memoria integrativa che le modifiche non siano state tali
da escludere la sussistenza del periculum in mora, in quanto relative solo alla home
page e alla eliminazione dei modelli della collezione del 2013, asseritamente imitati
dalla resistente. Il rilievo non è condivisibile, in quanto:
- le similitudini persistenti dopo le modifiche effettuate dalla ricorrente, e consistenti
nell’utilizzazione “della barra del menù sulla sinistra e delle fotografie sulla destra”,
dell’utilizzazione delle parole “registrazione/accesso” e “prenota un appuntamento”
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collezione 2013.
(peraltro in posizione diverse), della somiglianza dei colori tenui delle ambientazioni e
delle scenografie degli interni, si riferiscono a caratteristiche standardizzate. La
standardizzazione di tali caratteristiche esclude che esse siano connotate da carattere
creativo e originale, nel senso che
rechino l’impronta del suo autore, facendo
distinguere l’opera obiettivamente da altre opere, per originalità e novità; novità che non
deve riguardare i dati della realtà rappresentata, ma il modo personale in cui essa è
rappresentata.
- Sin dal 2010 - e cioè ancor prima della realizzazione da parte della ricorrente del suo
sito - la resistente utilizzava sfondi bianchi, boiserie e fiori, aveva la barra del menù a
ricorrente ha modificato gli sfondi delle scenografie, utilizzando quelli simili della
resistente, nel 2012 (si vedano scenografie utilizzate dalla resistente Nicole già nel
2010, in documenti sub 11 e 18 res.).
Le domande cautelari della ricorrente riguardanti il website, d’inibitoria della resistente
dall’utilizzo del website, ordinandone l’oscuramento o la modifica del layout del web,
in versione desktop e mobile, non possono, quindi,
essere accolte per difetto di
periculum in mora, avendo la ricorrente medesima modificato, già prima della
proposizione del ricorso, la versione mobile del web e, dopo la proposizione del ricorso,
quella desktop, nonché di fumus, per difetto di originalità delle invocate persistenti
similitudini dopo le modifiche effettuate dalla ricorrente .
3. Venendo alla domanda d’inibitoria proposta dalla ricorrente della “vendita e/o
cessione a terzi” degli abiti della collezione 2015, asseritamente imitati dalla collezione
della ricorrente del 2014 (rectius, 2013), all’udienza di discussione del 12 gennaio, ove
si è anche proceduto, con le opportune indicazioni dei difensori, all’esame delle foto sul
sito della ricorrente, è pacificamente emerso che i detti modelli sono stati eliminati dal
sito della ricorrente, che attualmente pubblicizza solo le collezioni del 2015 e del 2014,
tra le quali essi non rientrano.
3.1. Non vi è la prova, neppure nei limiti del fumus boni iuris richiesto dal presente
procedimento cautelare, che tali modelli di abiti da sposa, non registrati, abbiano
carattere di novità e individualità (art. 4 Reg. n. 6/02/CE). Non sembra invero che i
modelli oggetto di causa suscitino nell’utilizzatore informato un’impressione generale
che differisca da quella generale suscitata da altri modelli divulgati prima.
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sinistra ed utilizzava alcune espressioni quali “prenota un appuntamento”, mentre la
3.2. Quanto all’invocato diritto d’autore, esso postula per i disegni e modelli, oltre al
carattere creativo, anche il valore artistico (art. 2 n 10 LA). Se da un lato non è provato
che la ricorrente sia l’autore dei modelli in oggetto, dall’altro i modelli non possono
neppure rientrare nell’ambito di protezione del diritto d’autore che, per i modelli,
postula un particolare gradiente estetico.
3.3. Infine, i modelli asseritamente imitati non rientrano neanche nell’ambito di tutela di
cui all’art. 2598 n. 1 giacché non vi è il fumus del carattere distintivo di tali modelli.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non s’identifica
con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade
prodotto a una determinata impresa in forza della loro capacità distintiva (Cass. n.
28215/2008; Cass. n. 20884/2008).
Nel caso di specie i modelli oggetto di causa non hanno un’efficacia distintiva, tale da
fare ricollegare al consumatore medio gli abiti della collezione a quelli della ricorrente.
3.4. La circostanza che, per la pubblicità di alcuni abiti, sia stata utilizzata la medesima
modella, non legata da rapporto di esclusività con la ricorrente, non è elemento di per sé
idoneo a determinare l’illiceità della commercializzazione dei detti modelli da parte
della resistente; commercializzazione che solo, si noti, è oggetto della domanda
d’inibitoria formulata dalla ricorrente con il presente procedimento.
3.5. Quanto alla fattispecie della concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c.,
meramente enunciata nell’atto, essa sussiste quando l’imitatore si ponga sulla scia del
concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e
avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui.
In questa sede gli elementi emersi e descritti non paiono sufficienti per fare ravvisare il
fumus di tale fattispecie, tanto più se si considera che dai documenti prodotti dalla
resistente è risultato che quest’ultima ha commercializzato alcuni modelli di abiti e ha
realizzato alcune caratteristiche del sito, tra quelle invocate dalla ricorrente a
fondamento delle richieste cautelari, già prima della ricorrente medesima (scenografie e
colori degli sfondi delle immagini).
La domanda di inibitoria della commercializzazione degli abiti da sposa, formulata
dalla ricorrente, va, quindi, anch’essa rigettata.
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sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare il
4. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese
processuali in favore della resistente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di
cui al vigente DM n 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, come da
dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata dell’Impresa, sez. A, sulle domande
cautelari proposte da SAN PATRICK SLU
nei confronti di NICOLE FASHION
GROUP SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, così provvede:
1- Rigetta le domande cautelari proposte da SAN PATRICK SLU.
FASHION GROUP SRL, liquidate in euro 4500,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa, come per legge.
Milano, così deciso il 15 gennaio 2015
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2- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di NICOLE