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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 943/2014 del 29/05/2014
RG n. 32138/2014
N. R.G. 32138/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE "A" CIVILE
Il Giudice designato;
-visto il ricorso cautelare depositato in data 22.5.2014 nell’interesse di
Adobe Systems Inc,
elaboratore- denominati, tra gli altri, Adobe Acrobat Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD,
Microsoft Office (per l'elenco completo dei software di titolarità delle ricorrenti si veda doc. 6 del
ricorso)- distribuiti sul mercato mediante apposite licenze d'uso, fondate sul principio generale che
l'utilizzatore deve possedere tante regolari licenze d'uso quanti sono i programmi per elaboratore a
sua disposizione;
-osservato che alcuni di questi programmi sono stati oggetto di tutela -anche- di recenti pronunce
cautelari e di merito da questo Tribunale (cfr. doc. 14 parte ricorrente);
-osservato che nel ricorso sono invocate le misure cautelari della descrizione e
dell’accertamento nei confronti di A___ Architetti s.r.l. e A_____ B____, legale rappresentante
della prima, rispettivamente con sede e con domicilio professionale, in Milano Viale Regina
Margherita n.___, i quali farebbero uso illegittimo di tali software;
-ritenuta la competenza per territorio della Sezione Specializzata adita, alla luce dei criteri di
collegamento sia del foro generale delle persone giuridiche di cui agli artt. 120 comma 2, c.p.i. e
19 c.p.c.;
OSSERVA
quanto al fumus
Allo stato, e salve diverse valutazioni all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, dalla
documentazione versata agli atti sembrano sussistere sufficienti argomenti di prova che giustificano
il sospetto della denunciata violazione dei diritti delle ricorrenti. E ciò tenuto conto:
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Autodesk Inc e Microsoft Corporation titolari del diritto d’autore su noti e diffusi programmi per
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-della segnalazione prevenuta a BSA (Business Software Alliance, associazione antipirateria del
settore doc. 9) in ordine all'utilizzo illegittimo da parte delle resistenti dei programmi per
elaboratore di titolarità di parte ricorrente;
-dall'attività svolta dai resistenti, che si occupano, tra l’altro, della “prestazione di servizi relativi
ad ingegneria civile, architettonica, urbanistica (..) gestione di studi di progettazione d’interni e in
genere la fornitura di tutte le prestazioni che caratterizzazioni l’attività delle società di mezzi e
servizi” (doc. 4);
Si tratta di un settore che richiede l'utilizzo di strumenti informatici molto specifici, ed in particolare
programmi per elaboratore per la progettazione e la grafica;
architetti, interior designers e web & grafic consultant (doc. 5). ove si consideri che normalmente
tali addetti necessitano di molteplici postazioni progettali;
-dalla dichiarazione da parte della resistente sul proprio sito di utilizzare “ software e programmi di
modellazione” che permettono “una gestione più accurata sia della forma che della sua concreta
realizzazione” (doc. 10 di parte ricorrente);
-dalla dichiarazione di attuali ed ex dipendenti della società resistente che riferiscono di essere a
conoscenza dei programmi Indesign e Illustrator, di titolarità di Adobe, AutoCAd, Revit e 3DS Max
di titolarità di Autodesk nonché di Office di titolarità di Microsoft (doc. 12 di parte ricorrente);
-dalla registrazione da parte dei resistenti di una sola licenza del programma Autodesk AutoCad LT
2010, programma in versione “Light” con funzionalità ridotte con capacità di progettazione a due
sole dimensioni (doc. 9 di parte ricorrente); tale programma normalmente viene accompagnato nel
suo utilizzo a programmi in versione completa (cd. “FULL”) di Autodesk, che soli consentono ad
esempio la progettazione 3D.
Tali elementi costituiscono argomenti di prova, univoci, diretti a provare -allo stato e salve diverse
valutazioni in sede di cognizione piena- che la resistente necessiti di postazioni progettuali che,
"secondo dati di comune esperienza, non potrebbero prescindere dall'utilizzo di sistemi software di
quelli di titolarità della ricorrente" (cfr. decreto Pres. Milano, 23.12.2011):
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-dall'impiego da parte della società resistente di uno staff di 11 collaboratori e 3 partners, tra
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L'ipotizzata duplicazione illecita di programmi per elaboratore costituisce del resto violazione
dell’artt. 1 e 64 BIS, 171 bis l.d.Autore, oltre che illecito penale amministrativo ex art. 25 novies
del d.lgs. 231/2001.
Solo tramite l’esame diretto dei programmi per elaboratore presso la resistente si rende possibile
pertanto verificare la sussistenza o meno dell’illecito ipotizzato, e l’estensione del fenomeno.
quanto al periculum
-Sussiste altresì piena attualità e rilevanza del periculum in mora, consistente nell’effetto
perturbatore della clientela e del mercato in dipendenza della -ritenuta- violazione dei diritti di
privativa delle titolari ed in conseguenza dell’ illecita utilizzazione economica dei medesimi;
giudiziario, unitamente al ctu qui nominato, ad accertare la situazione esistente;
Occorre altresì provvedere inaudita altera parte, al fine di garantire la massima efficacia della
tutela, elidendo possibili rischi di facile manipolazione, modifca e rimozione del programma per
elaboratore oggetto della domanda cautelare.
Infiner: il provvedimento di descrizione in questa sede concesso inaudita altera parte deve essere
confermato nel contraddittorio delle parti. E ciò tenuto conto che la descrizione concessa secondo la
disciplina dettata dalla legge sul diritto d’autore non può che ritenersi ormai attratta da quella dei
procedimenti d’urgenza, che strutturalmente richiedono l’instaurazione, ancorchè differita, del
contraddittorio. Sul punto si osserva che:
-l’invasività del provvedimento di descrizione ha indotto il legislatore a ritenere, in un ambito affine
quello quello dei diritti di proprietà industriale, la necessaria instaurazione –ancorchè differita- del
contraddittorio; e ciò ne accentua la natura cautelare;
-il richiamo di cui all’art. 162, comma 2, allla disciplina dell’istruzione preventiva è espressamente
subordinato ad una diversa regolamentazione da parte della medesima l.d.a. che all’art. 162 bis
espressamente prevede che il giudizio di merito inizi decorsi trenta giorni dalla pronuncia
dell’ordinanza cautelare ovvero dalla sua comunicazione; escludere da quest’ultima disciplina la
descrizione a cagione della sua asserita natura non cautelare sembra ormai no piùà sostenibile;
-l’identità strutturale e funzionale di tale rimedio rispetto a quello previsto per dall’art. 161 l.d.a.
non sembra -più- giustificare una difformità di disciplina;
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Simmetricamente, è irrilevante il possibile danno per la resistente, dovendosi limitare l’ufficiale
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-la disposizione di cui all’art. 162 l.d.a. espressamente estende al rimedio della descrizione la
disciplina dell’art. 669 octies c.p.c., con –evidentemente- tutte le conseguenti garanzie ivi previste
per il rito cautelare uniforme (e precisamente l’instaurazione del giudizio di merito entro trenta
successivamente alla pronuncia, si badi,
dell’ordinanza di accoglimento, provvedimento che
evidentemente presuppone il contraddittorio delle parti);
-l’art. 669 octies, comma 6 c.p.c. –il quale prevede le ipotesi che derogano alla sua disciplina- non
ricomprende anche la descrizione di cui art. 161 l.d.a., giacchè quest’ultima riguarda
esclusivamente i provvedimenti totalmente
anticipatori della fase di merito, quale non è lo
strumento qui esaminato;
revocare ovvero modificare la tutela qui concessa e a concedere i termini per l’istaurazione del
giudizio di merito
p.q.m.
visti gli artt. 129 e 130 C.P.I.;
dispone
1)la descrizione giudiziale e l'accertamento, a mezzo Ufficiale Giudiziario o di Ufficiali Giudiziari
qualora fosse necessario procedere in più sedi, nei confronti:
di A___ Architetti s.r.l. e A_______ B____, legale rappresentante della prima, rispettivamente
con sede e domicilio professionale in Milano, Viale Regina Margherita n.__ dei programmi di
esclusiva titolarità di ricorrenti che siano presenti sui server, sugli elaboratori elettronici, anche
portatili e sugli altri supporti sui quali gli stessi possano essere rivenuti (a titolo di mero esempio
CD, DVD, hard disk esterni, notebook chiavi elettroniche ecc..) rivenuti nella disponibilità dei
resistenti;
2) Dispone in particolare che la descrizione e l'accertamento abbiano in particolare ad oggetto dei
programmi per elaboratori di cui al documento n. 6 di parte ricorrente, quali ad esempio: Adobe
Acrobat, Autodesk AutoCAD, Microsoft Office;
3) e ciò al fine dell’accertamento dell’esistenza e, in caso positivo, del numero di copie di ogni
singolo programma per elaboratore di titolarità delle ricorrenti caricato su supporti nella
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Con la conseguenza che nel caso in esame, instaurato il contraddittorio, si provvederà a confermare,
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disponibilità della resistente, da confrontare con il numero delle eventuali licenze d'uso, al fine di
poter inferire l'eventuale numero di copie illecitamente duplicate ed utilizzate dalla resistente;
4) nomina in ausilio all’Ufficiale Giudiziario quale CTU ai fini dell’esecuzione della descrizione e
per lo svolgimento della perizia l’ing. il dott. ing. Rok Premru, con studio in Monza, via de Amicis
4, autorizzando lo stesso ad avvalersi di uno o più ausiliari di sua fiducia laddove si ritenga di
dover procedere contemporaneamente in più sedi;
6)autorizza l’ufficiale giudiziario procedente o gli ufficiali giudiziari procedenti nonché il C.T.U.
nominato ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici, ritenuti opportuni, per l’esecuzione di quanto sopra
descritto- nel rispetto delle esigenze di riservatezza della società resistente- compreso l’uso di mezzi
mediante propri rappresentanti;
7)dispone che il consulente descriva altresì eventuali dispositivi, codici di attivazione, file di
“crack”, file che generano codici e chiavi di accesso ai programmi dei ricorrenti;
8) autorizza il consulente dell’Ufficio a verificare altresì eventuali rimozioni, cancellazioni o
asportazioni, copiature e/o tracce di tali attività in relazione ai programmi indicati al punto sub. 1)
nonché di oggetti indicati al punto sub. 7);
9) dispone che i resistenti forniscano all’ufficiale giudiziario o agli ufficiali giudiziari procedenti
(ove necessario procedere contemporaneamente in più sede) al CTU ed ai suoi ausiliari le
informazioni e gli strumenti necessari per accedere a tutti i server e a tutti i computer e/o apparecchi
analoghi nella disponibilità dei resistenti medesimi;
10) autorizza la ricorrente ad assistere in ogni caso alle operazioni esclusivamente tramite i propri
legali e tecnici, vincolati da segreto professionale;
11) invita l’Ufficiale giudiziario procedente ad adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate, anche mediante consegna in Cancelleria delle copie tratte in busta
chiusa, cui potranno accedere solo i consulenti di parte ed i difensori, previa autorizzazione del
giudice, con il vincolo di mantenere il segreto professionale;
12) fissa avanti a sè all'udienza del 25.6.2014 ore 12 ai fini della conferma, modifica o revoca del
provvedimento di descrizione e di accertamento;
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informatici per eseguire eventuali copie ed autorizzando la ricorrente ad assistere alle operazioni
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13) assegna termine al ricorrente per la notifica del presente decreto e del ricorso alla resistente fino
al 6.6.2014;
14) assegna termine alla resistente per il deposito di memorie di replica fino al 24.6.2014.
Si comunichi al ricorrente a cura della Cancelleria.
Milano, 29 maggio 2014
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Il giudice Alima Zana
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