apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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N. R.G. 2016/42564
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 42564/2016 promosso da:
PARTE RICORRENTE
Contro
FABIO ENRICO PESSINA PSSFNR65L29F704X SILVESTRI ANDREA CARLO
SLVNRC69H08F205J
FABIO ENRICO PESSINA (C.F. PSSFNR65L29F704X) con il patrocinio dell’avv.
SILVESTRI ANDREA CARLO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 39
20052 MONZA presso il difensore avv. SILVESTRI ANDREA CARLO
NUOVA SARFA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 10127760154) in persona del
curatore speciale BARBARA AVV. DE MURO con il patrocinio dell’avv. BERTANI
VERONICA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 16 20121
MILANO presso il difensore avv. BERTANI VERONICA
PARTE RESISTENTE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta,
sentite le parti e letti gli atti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Riccardo MELGRATI, quale socio paritario unitamente al fratello Ruggero della società
NUOVA SAFRA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, chiede con ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. la
revoca del liquidatore giudiziale della società.
All’esito della instaurazione del contraddittorio, tenuto conto delle allegazioni difensive
svolte dal resistente PESSINA nonché delle condivisibili valutazioni svolte curatore speciale
nella propria memoria, può trovare piena conferma l’iniziale valutazione di carenza dei
presupposti per l’accoglimento del ricorso.
In particolare, non può dirsi integrare una giusta causa di revoca come richiesto dall’art.
2487 c.c. l’addebito di maggior rilievo, ovvero l’avere il liquidatore prelevato dalle casse
sociali in tre diversi momenti l’importo complessivo di 30.000,00 euro a titolo di acconto sul
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea
RICCARDO MELGRATI (C.F. MLGRCR68B28F704C) con il patrocinio dell’avv.
SAMUELI BRUNO e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SAMUELI BRUNO
proprio compenso senza una preventiva delibera da parte dell’assemblea dei soci ovvero una
previa liquidazione da parte del Tribunale.
Tenuto conto infatti:

dell’elevato grado di conflittualità che connota i rapporti fra i soci (che ha
determinato il ricorso al tribunale per la nomina del liquidatore e ha impedito fino ad oggi
l’approvazione dei bilanci sociali 2013, 2014 e 2015) e del clima di ostilità in cui si è svolta
fin dall’inizio l’attività del liquidatore (come emerge sia dai verbali delle assemblee che

del fattore temporale, ovvero del momento in cui i tre prelievi sono stati effettuati: il
primo a distanza di più tre mesi quando l’attività di liquidazione dell’attivo era già stata
avviata e dopo l’alienazione dell’autovettura aziendale e la riscossione del prezzo (doc. 17 di
parte resistente e doc. 1 della società); il secondo dopo l’alienazione del capannone di
Muggiò all’esito di una procedura competitiva e dopo l’integrale riscossione del prezzo (doc.
18); il terzo il 26 maggio 2016 quando le principali esposizioni debitorie in essere al
momento dell’apertura della liquidazione erano state ripianate (in particolare lo scoperto di
conto corrente di 287.000,00 euro),

della pacifica natura onerosa dell’incarico,

delle comunicazioni inviate ai soci dal liquidatore, con riguardo al dettaglio delle
entrate e uscite (comunicazione del 23 dicembre 2015, 24 maggio 2016 e 8 luglio 2016) alle
quali non è seguita alcuna osservazione da parte dei soci,

dei chiarimenti resi dal liquidatore in ordine all’ ammontare del suo compenso
(somma compresa fra i 60.000 e 80.000 euro oltre ad una percentuale sul liquidato) in
occasione dell’assemblea dei soci del 9 marzo 2016,
non può concludersi che la condotta censurata abbia in qualche modo arrecato danno alla
società ovvero impedito o ostacolato l’attività di liquidazione.
Quanto agli altri addebiti di indubbio minor rilievo (avere aperto un conto corrente
ulteriore rispetto a quello già in essere a nome della società, avere omesso la predisposizione
del piano di liquidazione, non avere adeguatamente pubblicizzato l’asta relativa all’immobile
di maggior pregio della società, avere dato scarne informazioni ai soci in merito alle modalità
ed ai tempi della liquidazione) il curatore ha fornito precise spiegazioni, documentando la
convenienza nell’interesse della società delle singole iniziative assunte.
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dalle numerose email intercorse fra il liquidatore e i legali dei fratelli),
Interesse della società che verrebbe al contrario compromesso dall’interruzione dell’attività
di vendita del compendio immobiliare e dal riaccendersi dei conflitti fra i soci (la prossima
asta è fissata l’11 di ottobre e il ribasso del prezzo di stima – nel rispetto della prassi seguita
dal tribunale di Monza – costituisce indubbiamente la principale leva per sollecitare e
risvegliare l’interesse del mercato).
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza. Anche le spese legali sostenute dal
litisconsorte necessario vanno poste a carico del ricorrente. Il compenso del curatore speciale,
rivalsa nei confronti del socio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali sostenute dalle controparti, spese che si
liquidano, tenuto conto dell’attività difensiva svolta, in complessivi euro 2.000,00 oltre spese
generali, IVA e CPA a favore di ciascuna parte.
Milano, 28 settembre 2016
Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci
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invece, rimane a carico della società, nel cui interesse è stato nominato, salvo eventuale