apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 2016/42564 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 42564/2016 promosso da: PARTE RICORRENTE Contro FABIO ENRICO PESSINA PSSFNR65L29F704X SILVESTRI ANDREA CARLO SLVNRC69H08F205J FABIO ENRICO PESSINA (C.F. PSSFNR65L29F704X) con il patrocinio dell’avv. SILVESTRI ANDREA CARLO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 39 20052 MONZA presso il difensore avv. SILVESTRI ANDREA CARLO NUOVA SARFA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 10127760154) in persona del curatore speciale BARBARA AVV. DE MURO con il patrocinio dell’avv. BERTANI VERONICA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 16 20121 MILANO presso il difensore avv. BERTANI VERONICA PARTE RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, sentite le parti e letti gli atti, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Riccardo MELGRATI, quale socio paritario unitamente al fratello Ruggero della società NUOVA SAFRA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, chiede con ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. la revoca del liquidatore giudiziale della società. All’esito della instaurazione del contraddittorio, tenuto conto delle allegazioni difensive svolte dal resistente PESSINA nonché delle condivisibili valutazioni svolte curatore speciale nella propria memoria, può trovare piena conferma l’iniziale valutazione di carenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso. In particolare, non può dirsi integrare una giusta causa di revoca come richiesto dall’art. 2487 c.c. l’addebito di maggior rilievo, ovvero l’avere il liquidatore prelevato dalle casse sociali in tre diversi momenti l’importo complessivo di 30.000,00 euro a titolo di acconto sul Pagina 1 http://bit.ly/2fsAQra Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea RICCARDO MELGRATI (C.F. MLGRCR68B28F704C) con il patrocinio dell’avv. SAMUELI BRUNO e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SAMUELI BRUNO proprio compenso senza una preventiva delibera da parte dell’assemblea dei soci ovvero una previa liquidazione da parte del Tribunale. Tenuto conto infatti: dell’elevato grado di conflittualità che connota i rapporti fra i soci (che ha determinato il ricorso al tribunale per la nomina del liquidatore e ha impedito fino ad oggi l’approvazione dei bilanci sociali 2013, 2014 e 2015) e del clima di ostilità in cui si è svolta fin dall’inizio l’attività del liquidatore (come emerge sia dai verbali delle assemblee che del fattore temporale, ovvero del momento in cui i tre prelievi sono stati effettuati: il primo a distanza di più tre mesi quando l’attività di liquidazione dell’attivo era già stata avviata e dopo l’alienazione dell’autovettura aziendale e la riscossione del prezzo (doc. 17 di parte resistente e doc. 1 della società); il secondo dopo l’alienazione del capannone di Muggiò all’esito di una procedura competitiva e dopo l’integrale riscossione del prezzo (doc. 18); il terzo il 26 maggio 2016 quando le principali esposizioni debitorie in essere al momento dell’apertura della liquidazione erano state ripianate (in particolare lo scoperto di conto corrente di 287.000,00 euro), della pacifica natura onerosa dell’incarico, delle comunicazioni inviate ai soci dal liquidatore, con riguardo al dettaglio delle entrate e uscite (comunicazione del 23 dicembre 2015, 24 maggio 2016 e 8 luglio 2016) alle quali non è seguita alcuna osservazione da parte dei soci, dei chiarimenti resi dal liquidatore in ordine all’ ammontare del suo compenso (somma compresa fra i 60.000 e 80.000 euro oltre ad una percentuale sul liquidato) in occasione dell’assemblea dei soci del 9 marzo 2016, non può concludersi che la condotta censurata abbia in qualche modo arrecato danno alla società ovvero impedito o ostacolato l’attività di liquidazione. Quanto agli altri addebiti di indubbio minor rilievo (avere aperto un conto corrente ulteriore rispetto a quello già in essere a nome della società, avere omesso la predisposizione del piano di liquidazione, non avere adeguatamente pubblicizzato l’asta relativa all’immobile di maggior pregio della società, avere dato scarne informazioni ai soci in merito alle modalità ed ai tempi della liquidazione) il curatore ha fornito precise spiegazioni, documentando la convenienza nell’interesse della società delle singole iniziative assunte. Pagina 2 http://bit.ly/2fsAQra Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea dalle numerose email intercorse fra il liquidatore e i legali dei fratelli), Interesse della società che verrebbe al contrario compromesso dall’interruzione dell’attività di vendita del compendio immobiliare e dal riaccendersi dei conflitti fra i soci (la prossima asta è fissata l’11 di ottobre e il ribasso del prezzo di stima – nel rispetto della prassi seguita dal tribunale di Monza – costituisce indubbiamente la principale leva per sollecitare e risvegliare l’interesse del mercato). Il ricorso deve essere rigettato. Le spese della presente fase seguono la soccombenza. Anche le spese legali sostenute dal litisconsorte necessario vanno poste a carico del ricorrente. Il compenso del curatore speciale, rivalsa nei confronti del socio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali sostenute dalle controparti, spese che si liquidano, tenuto conto dell’attività difensiva svolta, in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA a favore di ciascuna parte. Milano, 28 settembre 2016 Il Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Pagina 3 http://bit.ly/2fsAQra Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea invece, rimane a carico della società, nel cui interesse è stato nominato, salvo eventuale