apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Vincenzo Perozziello
Marianna Galioto
Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
Presidente
Giudice estensore
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26048/2014 promossa da:
PATRIZIO MARCHESI, LUCA MARCHESI, elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA,
5/A 20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. AURIGO MARIO e ,
ATTORI
CONTRO
CAPANNINA SPA, elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO 38 20010 MILANO,
rappresentato e difeso dall’avv. LORO MARCO e ,
ANTONIO MARCHESI, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. ALESSI, 2/7 16128 GENOVA,
rappresentato e difeso dall’avv. GAVOTTI FRANCESCO MARIA e ,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All’udienza del 24 febbraio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Luca Marchesi e Patrizio Marchesi, nella loro qualità di
componenti del Consiglio di Sorveglianza, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano
la società Capannina spa e Antonio Marchesi, proponendo l'impugnazione di delibere assunte
dall’assemblea dei soci della predetta società in data 27 dicembre 2013 concernenti l'approvazione di un prestito obbligazionario convertibile, del relativo regolamento, e del corrispondente aumento di
capitale, e ciò sul presupposto dell’adozione della delibera con il voto determinante di Antonio Marchesi in conflitto di interessi, e dell’illegittimità della previsione dell’aumento di capitale, in via scindibile, per il corrispondente valore del prestito emesso, senza l’imposizione “di un sovrapprezzo al valore delle azioni emesse ed offerte in sottoscrizione ad un terzo, che ristabilisse il criterio di
proporzionalità tra il valore nominale delle azioni e la consistenza effettiva del patrimonio societario”.
Antonio Marchesi si è costituito in giudizio contestando integralmente in fatto ed in diritto quanto
dedotto dagli attori, ed ha eccepito l’incompetenza per devoluzione della controversia ad arbitri, la nullità della citazione per mancata specificazione degli elementi in fatto e diritto su cui si regge
l’impugnativa, la carenza di legittimazione attiva all’impugnazione che spetta al consiglio di sorveglianza e non ai suoi singoli componenti. Il convenuto ha poi rilevato che nessuna domanda era
stata spiegata nei suoi confronti, e che comunque gli attori sono decaduti dall’impugnazione della delibera assembleare per non avere proposto impugnazione avverso al delibera del consiglio di
sorveglianza del 10.4.2013.
La società convenuta si è costituita a sua volta tempestivamente in giudizio sollevando in via principale
eccezione di incompetenza per devoluzione della controversia al giudizio di un arbitro unico in forza
della clausola compromissoria prevista dallo Statuto sociale all’art. 60.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio già alla prima udienza, alla quale peraltro gli attori
non sono comparsi.
L’eccezione pregiudiziale, secondo il Tribunale, è fondata.
Lo Statuto sociale della La Capannina spa vigente al tempo dell’introduzione del giudizio contiene,
all'art. 60, una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro unico, designato dal
Presidente della Delegazione italiana della Corte arbitrale europea, di “tutte le controversie (…) promosse dai membri del (…) Consiglio di Sorveglianza che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale…”. L’impugnazione proposta non concerne le poste di bilancio, poiché gli attori non hanno svolto alcuna contestazione riguardo alla violazione dei criteri di redazione del bilancio, sicché non si pone alcuna
questione di sussistenza di controversia in materia di diritti indisponibili alla luce dei principi sanciti
dall’orientamento dei giudici di legittimità1.
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Cass. n. 13031 del 2014.
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L’operatività della clausola compromissoria è stata riconosciuta dagli stessi attori2, i quali non sono
comparsi in udienza e non hanno neppure depositato gli scritti finali, così dimostrando di non avere
valide difese da opporre all’eccezione dei convenuti.
L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dai convenuti vale ad assorbire ogni altra
questione posta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
decide:
dichiara la propria incompetenza a decidere sulla presente controversia poiché essa è devoluta alla
cognizione arbitrale di cui all’art. 60 dello statuto della società convenuta;
condanna altresì le parti attrici a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano per
ciascuna in € 3.500,00 per compenso d’avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese
generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 28 maggio 2015.
Il Giudice estensore
Marianna Galioto
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Il Presidente
Vincenzo Perozziello
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