apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: Postecom CA3 Serial# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Vincenzo Perozziello Marianna Galioto Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente Presidente Giudice estensore Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26048/2014 promossa da: PATRIZIO MARCHESI, LUCA MARCHESI, elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 5/A 20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. AURIGO MARIO e , ATTORI CONTRO CAPANNINA SPA, elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO 38 20010 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. LORO MARCO e , ANTONIO MARCHESI, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. ALESSI, 2/7 16128 GENOVA, rappresentato e difeso dall’avv. GAVOTTI FRANCESCO MARIA e , CONVENUTI CONCLUSIONI All’udienza del 24 febbraio 2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. pagina http://bit.ly/1KtM3z5 1 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: Postecom CA3 Serial# RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato Luca Marchesi e Patrizio Marchesi, nella loro qualità di componenti del Consiglio di Sorveglianza, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la società Capannina spa e Antonio Marchesi, proponendo l'impugnazione di delibere assunte dall’assemblea dei soci della predetta società in data 27 dicembre 2013 concernenti l'approvazione di un prestito obbligazionario convertibile, del relativo regolamento, e del corrispondente aumento di capitale, e ciò sul presupposto dell’adozione della delibera con il voto determinante di Antonio Marchesi in conflitto di interessi, e dell’illegittimità della previsione dell’aumento di capitale, in via scindibile, per il corrispondente valore del prestito emesso, senza l’imposizione “di un sovrapprezzo al valore delle azioni emesse ed offerte in sottoscrizione ad un terzo, che ristabilisse il criterio di proporzionalità tra il valore nominale delle azioni e la consistenza effettiva del patrimonio societario”. Antonio Marchesi si è costituito in giudizio contestando integralmente in fatto ed in diritto quanto dedotto dagli attori, ed ha eccepito l’incompetenza per devoluzione della controversia ad arbitri, la nullità della citazione per mancata specificazione degli elementi in fatto e diritto su cui si regge l’impugnativa, la carenza di legittimazione attiva all’impugnazione che spetta al consiglio di sorveglianza e non ai suoi singoli componenti. Il convenuto ha poi rilevato che nessuna domanda era stata spiegata nei suoi confronti, e che comunque gli attori sono decaduti dall’impugnazione della delibera assembleare per non avere proposto impugnazione avverso al delibera del consiglio di sorveglianza del 10.4.2013. La società convenuta si è costituita a sua volta tempestivamente in giudizio sollevando in via principale eccezione di incompetenza per devoluzione della controversia al giudizio di un arbitro unico in forza della clausola compromissoria prevista dallo Statuto sociale all’art. 60. La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio già alla prima udienza, alla quale peraltro gli attori non sono comparsi. L’eccezione pregiudiziale, secondo il Tribunale, è fondata. Lo Statuto sociale della La Capannina spa vigente al tempo dell’introduzione del giudizio contiene, all'art. 60, una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro unico, designato dal Presidente della Delegazione italiana della Corte arbitrale europea, di “tutte le controversie (…) promosse dai membri del (…) Consiglio di Sorveglianza che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…”. L’impugnazione proposta non concerne le poste di bilancio, poiché gli attori non hanno svolto alcuna contestazione riguardo alla violazione dei criteri di redazione del bilancio, sicché non si pone alcuna questione di sussistenza di controversia in materia di diritti indisponibili alla luce dei principi sanciti dall’orientamento dei giudici di legittimità1. 1 Cass. n. 13031 del 2014. pagina http://bit.ly/1KtM3z5 2 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: Postecom CA3 Serial# L’operatività della clausola compromissoria è stata riconosciuta dagli stessi attori2, i quali non sono comparsi in udienza e non hanno neppure depositato gli scritti finali, così dimostrando di non avere valide difese da opporre all’eccezione dei convenuti. L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dai convenuti vale ad assorbire ogni altra questione posta dalle parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la propria incompetenza a decidere sulla presente controversia poiché essa è devoluta alla cognizione arbitrale di cui all’art. 60 dello statuto della società convenuta; condanna altresì le parti attrici a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € 3.500,00 per compenso d’avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. Milano, 28 maggio 2015. Il Giudice estensore Marianna Galioto 2 Il Presidente Vincenzo Perozziello pag. 6 citazione. pagina http://bit.ly/1KtM3z5 3 di 3