apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 60147/2011 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Silvia Giani giud. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA Paola PILATI elett. dom.ta in Milano, piazza Sant’Angelo 1, presso lo studio del procuratore avv. Ruggero RUSSO che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ester SILVESTRI; - attrice E pagina http://bit.ly/1LpnzYE 1 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 60147/2011 FALLIMENTO BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; - convenuto contumace – OGGETTO: contratto di edizione. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2015 il solo procuratore della parte attrice in riassunzione così concludeva: ”- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di edizione sottoscritto del 15 febbraio 2010 per l’inadempimento del convenuto; - accertare e dichiarare la sussistenza del contratto d’opera professionale intercorso tra le parti, nonché la sua risoluzione per inadempimento del convenuto; - condannare il convenuto, per l’effetto dei suddetti inadempimenti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attrice, complessivamente indicati in € 25.000,00 o in altra somma, anche superiore, che verrà ritenuta equa dal giudice. Con vittoria di spese di lite.” FATTO E DIRITTO 1. Paola PILATI ha introdotto la presente causa nei confronti della casa editrice BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a. al fine di vedere dichiarato l’inadempimento della convenuta al contratto di edizione concluso tra le parti come contenuto nella lettera d’accordo del 15.2.2010. Tali inadempimento – secondo l’attrice – sarebbe fondato sulla non pubblicazione dell’opera commissionata e sulla mancata corresponsione dei compensi concordati. Oltre alla declaratoria di risoluzione del contratto, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti previa riqualificazione del rapporto in un contratto di prestazione d’opera professionale. pagina http://bit.ly/1LpnzYE 2 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee CONCLUSIONI Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 60147/2011 Si era costituita la società editrice contestando i pretesi inadempimenti dedotti dall’attrice, affermando che la mancata pubblicazione dell’opera rientrava nelle facoltà conferite all’editore di non dare alla stampa un’opera inidonea alla pubblicazione in quanto suscettibile di recare nocumento ad essa sia sul piano economico che di immagine. Deduceva l’intervenuta risoluzione del contratto per mutuo domande svolte nei suoi confronti. Con ordinanza depositata in data 5.6.2014 il Tribunale chiamato a decidere sul merito della causa disponeva l’interruzione del giudizio in considerazione dell’intervenuto fallimento della società editrice convenuta, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 254/14. Parte attrice ha quindi proceduto al deposito di ricorso in riassunzione, ritualmente notificato a mezzo PEC presso la Curatela Fallimentare della società convenuta, che tuttavia non si è costituita nel giudizio così riassunto. 2. Deve rilevarsi che parte attrice ha riassunto la causa nei confronti del FALLIMENTO BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a. riproponendo le medesime domande già a suo tempo svolte nei confronti della società in bonis e senza ulteriori specificazioni. Tuttavia deve essere rilevato secondo la giurisprudenza assolutamente costante che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire pagina http://bit.ly/1LpnzYE 3 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee consenso e, in via subordinata, per inadempimento dell’autrice, concludendo per il rigetto di tutte le Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015 RG n. 60147/2011 esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (così Cass. 19975/13; v. anche Cass. S.U. 23077/04; da ultimo v. anche Cass. 1115/14). 3. Deve dunque dichiararsi l’improcedibilità delle domande di parte attrice, nulla disponendosi sulle spese del giudizio in conseguenza della mancata costituzione nel giudizio riassunto del FALLIMENTO P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) dichiara l’improcedibilità delle domande avanzate da Paola PILATI nei confronti del FALLIMENTO BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a. con atto di riassunzione del 17.9.2014; 2) nulla sulle spese. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2015. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 132 c.p.c. si dà atto che a seguito del decesso del presidente dott. Fernando Ciampi successivamente alla camera di consiglio la presente sentenza è sottoscritta dal solo giudice anziano ed estensore. Il Giudice est. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1LpnzYE 4 di 4 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a.