apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015
RG n. 60147/2011
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Fernando Ciampi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Silvia Giani
giud.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011
vertente
TRA
Paola PILATI
elett. dom.ta in Milano, piazza Sant’Angelo 1, presso lo studio del procuratore avv. Ruggero RUSSO
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ester SILVESTRI;
- attrice E
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015
RG n. 60147/2011
FALLIMENTO BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro
tempore;
- convenuto contumace –
OGGETTO: contratto di edizione.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2015 il solo procuratore della parte attrice in
riassunzione così concludeva:
”- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di edizione sottoscritto del 15 febbraio 2010 per
l’inadempimento del convenuto;
- accertare e dichiarare la sussistenza del contratto d’opera professionale intercorso tra le parti, nonché
la sua risoluzione per inadempimento del convenuto;
- condannare il convenuto, per l’effetto dei suddetti inadempimenti, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attrice, complessivamente indicati in € 25.000,00 o in altra
somma, anche superiore, che verrà ritenuta equa dal giudice.
Con vittoria di spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Paola PILATI ha introdotto la presente causa nei confronti della casa editrice BALDINI CASTOLDI
DALAI EDITORE s.p.a. al fine di vedere dichiarato l’inadempimento della convenuta al contratto di
edizione concluso tra le parti come contenuto nella lettera d’accordo del 15.2.2010.
Tali inadempimento – secondo l’attrice – sarebbe fondato sulla non pubblicazione dell’opera
commissionata e sulla mancata corresponsione dei compensi concordati.
Oltre alla declaratoria di risoluzione del contratto, ha chiesto la condanna della convenuta al
risarcimento di tutti i danni subiti previa riqualificazione del rapporto in un contratto di prestazione
d’opera professionale.
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CONCLUSIONI
Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015
RG n. 60147/2011
Si era costituita la società editrice contestando i pretesi inadempimenti dedotti dall’attrice, affermando
che la mancata pubblicazione dell’opera rientrava nelle facoltà conferite all’editore di non dare alla
stampa un’opera inidonea alla pubblicazione in quanto suscettibile di recare nocumento ad essa sia sul
piano economico che di immagine. Deduceva l’intervenuta risoluzione del contratto per mutuo
domande svolte nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata in data 5.6.2014 il Tribunale chiamato a decidere sul merito della causa
disponeva l’interruzione del giudizio in considerazione dell’intervenuto fallimento della società editrice
convenuta, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 254/14.
Parte attrice ha quindi proceduto al deposito di ricorso in riassunzione, ritualmente notificato a mezzo
PEC presso la Curatela Fallimentare della società convenuta, che tuttavia non si è costituita nel giudizio
così riassunto.
2. Deve rilevarsi che parte attrice ha riassunto la causa nei confronti del FALLIMENTO BALDINI
CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a. riproponendo le medesime domande già a suo tempo svolte nei
confronti della società in bonis e senza ulteriori specificazioni.
Tuttavia deve essere rilevato secondo la giurisprudenza assolutamente costante che nel sistema
delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura
fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione
al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in
giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato
all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in
quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore
non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire
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consenso e, in via subordinata, per inadempimento dell’autrice, concludendo per il rigetto di tutte le
Sentenza n. 7955/2015 pubbl. il 26/06/2015
RG n. 60147/2011
esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (così Cass. 19975/13; v. anche Cass. S.U.
23077/04; da ultimo v. anche Cass. 1115/14).
3. Deve dunque dichiararsi l’improcedibilità delle domande di parte attrice, nulla disponendosi sulle
spese del giudizio in conseguenza della mancata costituzione nel giudizio riassunto del FALLIMENTO
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dichiara l’improcedibilità delle domande avanzate da Paola PILATI nei confronti del
FALLIMENTO BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a. con atto di riassunzione del
17.9.2014;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2015.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 132 c.p.c. si dà atto che a seguito del decesso del presidente dott.
Fernando Ciampi successivamente alla camera di consiglio la presente sentenza è sottoscritta dal solo
giudice anziano ed estensore.
Il Giudice est.
Claudio Marangoni
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BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE s.p.a.