(ord.), est. Ippolito, S. H. (avv. Livio Neri) c
Transcript
(ord.), est. Ippolito, S. H. (avv. Livio Neri) c
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016 RG n. 4252/2015 Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da difeso dall’avvocato NERI LIVIO - ricorrente contro MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato - resistenti sciolta la riserva assunta all’udienza del 23/2/2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA SALIM HASSAN ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dal Questore della Provincia di Bergamo in data 11/6/2015 sul presupposto dell’assenza del requisito della convivenza effettiva con la moglie avente cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo hanno chiesto il rigetto del ricorso. Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71 SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016 RG n. 4252/2015 In via della preliminare va legittimazione rilevata passiva l’insussistenza della Questura di Bergamo. In difetto di una attribuzione esclusiva quanto espressa di capacità processuale al Questore nei procedimenti in materia di diritto all’unità fami- tolare di legittimazione processuale nei relativi procedimenti. Nel merito, l’opposizione è fondata. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente - salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Cass. 5303/2014). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si giustifica alla luce del divieto dell’abuso del Pagina 2 di 5 Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71 liare, infatti, il Questore non può ritenersi ti- Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016 RG n. 4252/2015 diritto o a causa del verificarsi di una frode, non risultando natura fittizia passato indenne alcuna o valutazione reale allo del relativa vincolo scrutinio alla coniugale, delle precedenti istruzioni procedimentali riguardanti i titoli di soggiorno pregressi. pretesa sopravvenuta cessazione della convivenza (incontestatamente ritenuta preesistente) oggettivamente tra ostativa al i coniugi, rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, in applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, il requisito della convivenza effettiva, non può di per sé essere ritenuto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Va, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla questione dell’accertamento dell’effettiva convivenza. Conseguentemente, previo annullamento del provvedimento di rigetto, va disposto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente. Va, invece, esclusa la possibilità di rilascio, direttamente in questa sede, della Carta di sogPagina 3 di 5 Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71 Il rigetto si fonda esclusivamente in virtù della Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016 RG n. 4252/2015 giorno di familiare di un cittadino dell’Unione prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 se non altro perché il giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non risulta proposta in sede amministratispecifica istanza (poi rigettata) volta all’ottenimento di altro titolo di soggiorno. Le spese vanno compensate per intero, tenuto conto dell’esistenza di precedenti di legittimità (Cass. 17346/2010) parzialmente difformi da quello sopra indicato e della sussistenza di una situazione, dedotta dallo stesso ricorrente, di temporanea assenza della moglie. P.Q.M. il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita - dichiara il difetto di legittimazione passiva della QUESTURA DI BERGAMO; - annulla il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dal Questore della Provincia di Bergamo in data 11/6/2015 e dispone il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi Pagina 4 di 5 familiari nei Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71 va Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016 RG n. 4252/2015 confronti di SALIM HASSAN, nato in FES (MAROCCO) il 7/11/1970; - compensa per intero le spese processuali. Così deciso in Bergamo in data 14/04/2016. IL GIUDICE Pagina 5 di 5 Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71 dott. Costantino Ippolito