(ord.), est. Ippolito, S. H. (avv. Livio Neri) c

Transcript

(ord.), est. Ippolito, S. H. (avv. Livio Neri) c
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016
RG n. 4252/2015
Il Giudice designato
nel
procedimento
iscritto
al
numero
4252/2015
R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011
da
difeso dall’avvocato NERI LIVIO
- ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato
- resistenti sciolta
la
riserva
assunta
all’udienza
del
23/2/2016, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
SALIM HASSAN ha proposto opposizione avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dal Questore della Provincia di Bergamo in
data
11/6/2015
sul
presupposto
dell’assenza
del
requisito della convivenza effettiva con la moglie
avente cittadinanza italiana.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo
hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71
SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016
RG n. 4252/2015
In
via
della
preliminare
va
legittimazione
rilevata
passiva
l’insussistenza
della
Questura
di
Bergamo.
In difetto di una attribuzione esclusiva quanto
espressa di capacità processuale al Questore nei
procedimenti in materia di diritto all’unità fami-
tolare di legittimazione processuale nei relativi
procedimenti.
Nel merito, l’opposizione è fondata.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi familiari in favore di un
cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio
2007, n. 30, che non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e
il
richiedente
-
salve
le
conseguenze
dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di
convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva
2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell’art.
30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Cass. 5303/2014).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non
si giustifica alla luce del divieto dell’abuso del
Pagina 2 di 5
Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71
liare, infatti, il Questore non può ritenersi ti-
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016
RG n. 4252/2015
diritto o a causa del verificarsi di una frode,
non
risultando
natura
fittizia
passato
indenne
alcuna
o
valutazione
reale
allo
del
relativa
vincolo
scrutinio
alla
coniugale,
delle
precedenti
istruzioni procedimentali riguardanti i titoli di
soggiorno pregressi.
pretesa sopravvenuta cessazione della convivenza
(incontestatamente
ritenuta
preesistente)
oggettivamente
tra
ostativa
al
i
coniugi,
rinnovo
del
permesso di soggiorno.
Tuttavia, in applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, il requisito della convivenza effettiva, non può di per sé essere ritenuto
ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.
Va, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto
al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
familiari,
indipendentemente
dalla
questione
dell’accertamento dell’effettiva convivenza.
Conseguentemente, previo annullamento del provvedimento di rigetto, va disposto il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente.
Va, invece, esclusa la possibilità di rilascio,
direttamente in questa sede, della Carta di sogPagina 3 di 5
Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71
Il rigetto si fonda esclusivamente in virtù della
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016
RG n. 4252/2015
giorno di familiare di un cittadino dell’Unione
prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 se non
altro
perché
il
giudizio
ha
ad
oggetto
l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non risulta proposta in sede amministratispecifica
istanza
(poi
rigettata)
volta
all’ottenimento di altro titolo di soggiorno.
Le spese vanno compensate per intero, tenuto conto
dell’esistenza di precedenti di legittimità (Cass.
17346/2010) parzialmente difformi da quello sopra
indicato e della sussistenza di una situazione,
dedotta dallo stesso ricorrente, di temporanea assenza della moglie.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara il difetto di legittimazione passiva
della QUESTURA DI BERGAMO;
- annulla il provvedimento di rigetto dell’istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
familiari assunto dal Questore della Provincia di
Bergamo in data 11/6/2015 e dispone il rinnovo del
permesso
di
soggiorno
per
motivi
Pagina 4 di 5
familiari
nei
Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71
va
Accoglimento n. cronol. 1518/2016 del 14/04/2016
RG n. 4252/2015
confronti di SALIM HASSAN, nato in FES (MAROCCO)
il 7/11/1970;
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 14/04/2016.
IL GIUDICE
Pagina 5 di 5
Firmato Da: LANCIA LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 698d8 - Firmato Da: IPPOLITO COSTANTINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 105f71
dott. Costantino Ippolito