apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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TRIBUNALE DI MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE CAUSA N. 3538 DELL’ANNO 2015 FRA Fallimento della AGLAYA S.R.L., elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Marco ROSSI, E Alberto L. CAZZANIGA Oggi, 3/3/2015, dinanzi al giudice designato dott. Guido Vannicelli, sono comparsi a seguito di ricorso per sequestro conservativo depositato il 26/1/2015: Per la parte ricorrente l’avv. Marco ROSSI, il quale produce la copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza; Per il resistente l’avv. Ilaria GUARISCO in sostituzione dell’avv. Alberto CAZZANIGA come da delega che esibisce. L'avv. ROSSI replica ampiamente alla memoria difensiva avversaria, precisando fra l'altro e in particolare: - quanto all'eccezione di prescrizione già svolta dal CAZZANIGA, che in realtà i fatti addebitati in questa sede all'amministratore di diritto costituiscono anche reato di bancarotta, onde l'applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato conduce -applicando l'art. 157 c.p. e tenendo conto del massimo edittale per la bancarotta fraudolenta di anni dieci ovvero anche del termine di prescrizione minimo sesennale previsto sempre dal primo comma dell'art. 157 c.p., nonché delle aggravanti ad effetto speciale ex art. 219 L.F. già applicate in primo grado dal G.i.p.a ritenere l'azione civile di merito in ogni caso non prescritta; - quanto alla dedotta assenza di periculum, ribadisce la prospettazione pur formalmente astratta fatta in ricorso alla luce della propensione soggettiva dimostrata dal CAZZANIGA a non proteggere il proprio patrimonio (di cui peraltro nulla ha inteso rivelare in giudizio) e quindi a depauperarlo. L'avv. GUARISCO si riporta alla memoria, insistendo in particolare nel senso che il pericolo debba essere concreto e attuale, e che sia onere del ricorrente dimostrarne l'esistenza. All'esito il giudice si riserva di provvedere con separata ordinanza. Il verbale è chiuso alle ore 12,49. il giudice (Guido Vannicelli) 1 http://bit.ly/1felwwd Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 CLAUDIO CAZZANIGA, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Il giudice designato, letti il ricorso e la memoria difensiva di Claudio CAZZANIGA, sentite le parti in udienza come da verbale che precede, sciogliendo la riserva assunta in data odierna, OSSERVA A. La domanda cautelare in esame pare sprovvista del coessenziale requisito usualmente indicato nel gergo giudiziario come periculum in mora. A).1 In diritto, va richiamato l'orientamento (fatto proprio da questo giudice) secondo cui tale requisito non può né in via di principio né in concreto risolversi nella "bonitas" del diritto di credito (qui, risarcitorio) azionato dal ricorrente, neppure quando -come nella specie- esso penale. Va in particolare ribadito che l'art. 671 del codice di rito, dando veste processuale al rimedio previsto dall'art. 2905 c.c., "facoltizza il creditore (o chi si dimostri verosimilmente tale) ad astringere con vincolo di indisponibilità funzionale al successivo pignoramento beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongono il patrimonio di una persona fisica o giuridica (art. 2740 co. 1° cod. civ.). Proprio il riferimento normativo, vincolante per l'interprete, al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore, impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo: i. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno sia in procinto di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; ii. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivi attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso. (...) 1. E' noto che la giurisprudenza di legittimità, da quanto il rito cautelare uniforme entrato in vigore nel 1993 ha abrogato la farraginosa procedura di convalida del sequestro con sentenza e introdotto il rimedio del reclamo, ha pressoché cessato di occuparsi della materia cautelare civile. Sino a quando lo ha fatto, ha tuttavia avuto modo di enucleare alcuni importanti principi, condensati nell'affermazione che nel(l'allora convalidare, oggi) concedere "un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, 2 http://bit.ly/1felwwd Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 appaia adeguatamente fondato, almeno in via presuntiva, su accertamenti della magistratura rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio; con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento"; censurando severamente, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie che si darebbe ogniqualvolta manchi nei motivi del ricorso -e correlativamente nel provvedimento di accoglimento- alcun "accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che" facciano "fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio". (...).2 Con il che, all'evidenza e per il tenore stesso della norma di cui va qui fatto governo, va escluso che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua le decisioni di legittimità in materia- il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all’imminente, sia pur in caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio. Deve pertanto convenirsi con l'orientamento di quella giurisprudenza anche di merito secondo cui il concetto di perdita delle garanzie implica necessariamente una diminuzione delle stesse, almeno presuntivamente dimostrata: la quale, per definizione, non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab origine esistente e di cui non sussistano ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione (...)"1. A).2 Nella specie, invece, il Fallimento ricorrente ha creduto sufficiente desumere "tale fondato timore (...) dalla qualità del debitore Cazzaniga Claudio e dal comportamento dal medesimo tenuto in recente passato nella gestione della società da lui amministrata, comportamento inteso precipuamente a sottrarre sé e la società all’assolvimento delle proprie obbligazioni sia commerciali che fiscali e finanche ponendo in essere comportamenti penalmente rilevanti, come già è stato accertato seppure in via non definitiva, talchè il pericolo della reiterazione di detti comportamenti distrattivi e depauperatori in danno del Fallimento ricorrente appare più che probabile"2; e a fronte della protesta dell'ex amministratore convenuto secondo cui il 'fondato timore' cui l'art. 671 c.p.c. condiziona il sequestro conservativo "deve essere desumibile da elementi concreti, tali da lasciare fondatamente presumere che quest’ultimo ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio, tanto più quando, come nel caso di specie, non vi siano stati mutamenti nella situazione patrimoniale del resistente rispetto al momento in cui è asseritamente sorto il credito, né sono stati dedotti altri profili relativi ad un eventuale 1 2 Considerazioni tratte dall'ordinanza emessa dallo scrivente in data 24.1.2014, in causa n. 73380/13 R.g. Così a pag. 10 del ricorso. 3 http://bit.ly/1felwwd Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni: atteso che -come attestano comportamento del debitore, che possano integrare il periculum sul piano oggettivo"3, ha ribadito all'odierna udienza "la prospettazione pur formalmente astratta fatta in ricorso alla luce della propensione soggettiva dimostrata dal CAZZANIGA a non proteggere il proprio patrimonio (...) e quindi a depauperarlo", giungendo persino a rinfacciare al convenuto di non aver dimostrato l'esistenza di poste attive del proprio patrimonio sulle quali il Fallimento potrebbe alla bisogna soddisfarsi. A).3 La fallacia del ragionamento del ricorrente, tale per cui in sostanza il giudizio -pur elastico- che l'art. 671 c.p.c commette al giudice della cautela si trasformerebbe in una valutazione di tipo soggettivo sulla 'qualità' del preteso debitore, appare evidente. Così opinando, ogni qualvolta vi sia un consistente fumus del diritto cautelando (specie se -soprattutto ove sorretti da accertamenti penali anche sommari o comunque non definitividestino sospetto sulla correttezza di costui, il "fondato timore [del ricorrente] di perdere la garanzia del proprio credito" non necessiterebbe di autonomo vaglio (sarebbe, per usare altra formuletta pigra, in re ipsa). Ma così, per quanto sopra ricordato al paragrafo A).1, non è, potendosi al più ammettere che l'oggettività del timore possa fondarsi anche sulla gravità ed attualità di illeciti che abbiano arrecato allo stesso creditore o comunque a terzi danni di natura patrimoniale; laddove nella specie tutto ciò che è possibile predicare in contra del CAZZANIGA è che egli è stato condannato per fatti di bancarotta documentale commessi, quale amministratore di diritto della AGLAYA s.r.l., fra il 2007 ed il 2009. Dunque, non un qualsiasi indizio che, dopo quegli anni non vicini e dopo la dichiarazione di fallimento (agosto 2009), egli abbia in qualunque modo modificato in peius il proprio patrimonio, pregiudicando i diritti dei propri -diretti o, come nella specie, potenziali- creditori; nessuna formalità da cui risultino azioni esecutive di sorta ad opera di terzi; ed anzi, nell'ultimo capitolo della relazione redatta ex art. 33 R.D. n. 267/42 dal curatore fallimentare viene riferito di una nuova attività di carattere commerciale intrapresa da Claudio CAZZANIGA nel settore informatico4. Ne consegue che il ricorso, senza necessità di esaminarlo anche nel merito (salvo prendere atto della approfondita replica del Fallimento all'eccezione di prescrizione rivoltagli dal resistente), va rigettato per totale difetto del suo presupposto più strettamente cautelare. B. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, e il Fallimento della AGLAYA s.r.l. dovrà rifonderle a Claudio CAZZANIGA (tenuto conto dell'unicità di atti e udienza, dell'assenza di istruttoria, e del suo petitum), in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso delle spese 3 4 Così a pag. 6 della memoria di costituzione. Cfr. doc. 4 ric. 4 http://bit.ly/1felwwd Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 circondato dal disvalore proprio di ogni credito risarcitorio), e passati comportamenti del reus generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge. P. T. M. visti gli artt. 669 bis e seguenti nonché 671 c. p. c., 1) rigetta l'istanza di sequestro conservativo proposta dal Fallimento della AGLAYA s.r.l. il 26/1/2015; 2) condanna il ricorrente a rimborsare a Claudio CAZZANIGA le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge; Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 3) manda la Cancelleria per l'avviso telematico alle parti. Milano, 3/3/2015 Il giudice designato (Guido Vannicelli) 5 http://bit.ly/1felwwd