apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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TRIBUNALE DI MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE
CAUSA N. 3538 DELL’ANNO 2015
FRA
Fallimento della AGLAYA S.R.L., elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore
avv. Marco ROSSI,
E
Alberto L. CAZZANIGA
Oggi, 3/3/2015, dinanzi al giudice designato dott. Guido Vannicelli, sono comparsi a seguito di
ricorso per sequestro conservativo depositato il 26/1/2015:
Per la parte ricorrente l’avv. Marco ROSSI, il quale produce la copia notificata del ricorso e del
decreto di fissazione dell'odierna udienza;
Per il resistente l’avv. Ilaria GUARISCO in sostituzione dell’avv. Alberto CAZZANIGA come da
delega che esibisce.
L'avv. ROSSI replica ampiamente alla memoria difensiva avversaria, precisando fra l'altro e in
particolare:
-
quanto all'eccezione di prescrizione già svolta dal CAZZANIGA,
che in realtà i fatti
addebitati in questa sede all'amministratore di diritto costituiscono anche reato di bancarotta, onde
l'applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato conduce -applicando l'art. 157 c.p. e
tenendo conto del massimo edittale per la bancarotta fraudolenta di anni dieci ovvero anche del
termine di prescrizione minimo sesennale previsto sempre dal primo comma dell'art. 157 c.p.,
nonché delle aggravanti ad effetto speciale ex art. 219 L.F. già applicate in primo grado dal G.i.p.a ritenere l'azione civile di merito in ogni caso non prescritta;
-
quanto alla dedotta assenza di periculum, ribadisce la prospettazione pur formalmente
astratta fatta in ricorso alla luce della propensione soggettiva dimostrata dal CAZZANIGA a non
proteggere il proprio patrimonio (di cui peraltro nulla ha inteso rivelare in giudizio) e quindi a
depauperarlo.
L'avv. GUARISCO si riporta alla memoria, insistendo in particolare nel senso che il pericolo debba
essere concreto e attuale, e che sia onere del ricorrente dimostrarne l'esistenza.
All'esito il giudice si riserva di provvedere con separata ordinanza.
Il verbale è chiuso alle ore 12,49.
il giudice
(Guido Vannicelli)
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
CLAUDIO CAZZANIGA, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv.
Il giudice designato,
letti il ricorso e la memoria difensiva di Claudio CAZZANIGA,
sentite le parti in udienza come da verbale che precede,
sciogliendo la riserva assunta in data odierna,
OSSERVA
A. La domanda cautelare in esame pare sprovvista del coessenziale requisito usualmente
indicato nel gergo giudiziario come periculum in mora.
A).1 In diritto, va richiamato l'orientamento (fatto proprio da questo giudice) secondo cui tale
requisito non può né in via di principio né in concreto risolversi nella "bonitas" del diritto di
credito (qui, risarcitorio) azionato dal ricorrente, neppure quando -come nella specie- esso
penale.
Va in particolare ribadito che l'art. 671 del codice di rito, dando veste processuale al rimedio
previsto dall'art. 2905 c.c., "facoltizza il creditore (o chi si dimostri verosimilmente tale) ad
astringere con vincolo di indisponibilità funzionale al successivo pignoramento
beni del
proprio debitore, laddove convinca il giudice del fondato timore di perdere la garanzia del
proprio credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è
quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o
in futuro, compongono il patrimonio di una persona fisica o giuridica (art. 2740 co. 1° cod. civ.).
Proprio il riferimento normativo, vincolante per l'interprete, al fondato timore di perdere la
garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore,
impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo:
i.
che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si
stia o almeno sia in procinto di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte
dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare
altri creditori;
ii.
che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivi attinenti alla sfera giuridica
del debitore stesso.
(...) 1. E' noto che la giurisprudenza di legittimità, da quanto il rito cautelare uniforme entrato
in vigore nel 1993 ha abrogato la farraginosa procedura di convalida del sequestro con
sentenza e introdotto il rimedio del reclamo, ha pressoché cessato di occuparsi della materia
cautelare civile.
Sino a quando lo ha fatto, ha tuttavia avuto modo di enucleare alcuni importanti principi,
condensati nell'affermazione che nel(l'allora convalidare, oggi) concedere "un sequestro
conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla
capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi,
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appaia adeguatamente fondato, almeno in via presuntiva, su accertamenti della magistratura
rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di
depauperamento del patrimonio; con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo
convincimento"; censurando severamente, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte
petizioni di principio e palesi tautologie che si darebbe ogniqualvolta manchi nei motivi del
ricorso -e correlativamente nel provvedimento di accoglimento- alcun "accenno a precisi,
concreti fattori oggettivi o soggettivi che" facciano "fondatamente temere, avuto riguardo a
tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio".
(...).2 Con il che, all'evidenza e per il tenore stesso della norma di cui va qui fatto governo, va
escluso che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il
sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua
le decisioni di legittimità in materia- il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre
concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all’imminente, sia pur in
caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a
depauperare il patrimonio.
Deve pertanto convenirsi con l'orientamento di quella giurisprudenza anche di merito
secondo cui il concetto di perdita delle garanzie implica necessariamente una diminuzione
delle stesse, almeno presuntivamente dimostrata: la quale, per definizione, non può consistere
nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab origine esistente e di cui
non sussistano ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione (...)"1.
A).2
Nella specie, invece, il Fallimento ricorrente ha creduto sufficiente desumere "tale
fondato timore (...) dalla qualità del debitore Cazzaniga Claudio e dal comportamento dal
medesimo tenuto in recente passato nella gestione della società da lui amministrata,
comportamento inteso precipuamente a sottrarre sé e la società all’assolvimento delle proprie
obbligazioni sia commerciali che fiscali e finanche ponendo in essere comportamenti
penalmente rilevanti, come già è stato accertato seppure in via non definitiva, talchè il pericolo
della reiterazione di detti comportamenti distrattivi e depauperatori in danno del Fallimento
ricorrente appare più che probabile"2; e a fronte della protesta dell'ex amministratore
convenuto secondo cui il 'fondato timore' cui l'art. 671 c.p.c. condiziona il sequestro
conservativo "deve essere desumibile da elementi concreti, tali da lasciare fondatamente
presumere che quest’ultimo ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il
depauperamento del suo patrimonio, tanto più quando, come nel caso di specie, non vi siano
stati mutamenti nella situazione patrimoniale del resistente rispetto al momento in cui è
asseritamente sorto il credito, né sono stati dedotti altri profili relativi ad un eventuale
1
2
Considerazioni tratte dall'ordinanza emessa dallo scrivente in data 24.1.2014, in causa n. 73380/13 R.g.
Così a pag. 10 del ricorso.
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intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni: atteso che -come attestano
comportamento del debitore, che possano integrare il periculum sul piano oggettivo"3, ha
ribadito all'odierna udienza "la prospettazione pur formalmente astratta fatta in ricorso alla
luce della propensione soggettiva dimostrata dal CAZZANIGA a non proteggere il proprio
patrimonio (...) e quindi a depauperarlo", giungendo persino a rinfacciare al convenuto di non
aver dimostrato l'esistenza di poste attive del proprio patrimonio sulle quali il Fallimento
potrebbe alla bisogna soddisfarsi.
A).3
La fallacia del ragionamento del ricorrente, tale per cui in sostanza il giudizio -pur
elastico-
che l'art. 671 c.p.c commette al giudice della cautela si trasformerebbe in una
valutazione di tipo soggettivo sulla 'qualità' del preteso debitore, appare evidente.
Così opinando, ogni qualvolta vi sia un consistente fumus del diritto cautelando (specie se
-soprattutto ove sorretti da accertamenti penali anche sommari o comunque non definitividestino sospetto sulla correttezza di costui, il "fondato timore [del ricorrente] di perdere la
garanzia del proprio credito" non necessiterebbe di autonomo vaglio (sarebbe, per usare altra
formuletta pigra, in re ipsa).
Ma così, per quanto sopra ricordato al paragrafo A).1, non è, potendosi al più ammettere
che l'oggettività del timore possa fondarsi anche sulla gravità ed attualità di illeciti che abbiano
arrecato allo stesso creditore o comunque a terzi danni di natura patrimoniale; laddove nella
specie tutto ciò che è possibile predicare in contra del CAZZANIGA è che egli è stato
condannato per fatti di bancarotta documentale commessi, quale amministratore di diritto della
AGLAYA s.r.l., fra il 2007 ed il 2009.
Dunque, non un qualsiasi indizio che, dopo quegli anni non vicini e dopo la dichiarazione di
fallimento (agosto 2009), egli abbia in qualunque modo modificato in peius il proprio
patrimonio, pregiudicando i diritti dei propri -diretti o, come nella specie, potenziali- creditori;
nessuna formalità da cui risultino azioni esecutive di sorta ad opera di terzi;
ed anzi,
nell'ultimo capitolo della relazione redatta ex art. 33 R.D. n. 267/42 dal curatore fallimentare
viene riferito di una nuova attività di carattere commerciale intrapresa da Claudio CAZZANIGA
nel settore informatico4.
Ne consegue che il ricorso, senza necessità di esaminarlo anche nel merito (salvo prendere
atto della approfondita replica del Fallimento all'eccezione di prescrizione rivoltagli dal
resistente), va rigettato per totale difetto del suo presupposto più strettamente cautelare.
B. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, e il Fallimento della AGLAYA s.r.l.
dovrà rifonderle a Claudio CAZZANIGA (tenuto conto dell'unicità di atti e udienza, dell'assenza
di istruttoria, e del suo petitum), in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso delle spese
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Così a pag. 6 della memoria di costituzione.
Cfr. doc. 4 ric.
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circondato dal disvalore proprio di ogni credito risarcitorio), e passati comportamenti del reus
generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla
rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge.
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti nonché 671 c. p. c.,
1) rigetta l'istanza di sequestro conservativo proposta dal Fallimento della AGLAYA s.r.l. il
26/1/2015;
2) condanna il ricorrente a rimborsare a Claudio CAZZANIGA le spese del procedimento,
che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del
15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a alle
rispettive aliquote di legge;
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3) manda la Cancelleria per l'avviso telematico alle parti.
Milano, 3/3/2015
Il giudice designato
(Guido Vannicelli)
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