apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 06/10/2015
RG n. 45842/2015 -1
N. R.G. 2015/45842
TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
NICOLA MORO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6
20121 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. FRAU GIOVANNI e BERARDINI
GIUSEPPE (BRRGPP85E07H793J) PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO;
CROTTA ELEONORA (CRTLNR78A50Z602F) PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6
20123 MILANO; ,
RICORRENTE
contro
AMBROGIO MORO S.P.A., elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 37 20900
MONZA, rappresentato e difeso dall’avv. CAMPANA LUCA e ,
RESISTENTE
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 settembre 2015 ha emesso
la seguente
ORDINANZA
L’attore ha chiesto la sospensione della delibera impugnata, con la quale la
società
AMBROGIO
MORO
spa
ha
deliberato
l’esercizio
dell’azione
di
responsabilità nei suoi confronti, per asseriti atti di mala gestio compiuti nel
corso dell’incarico gestorio ormai cessato da circa tre anni. La censura si fonda,
in tesi, sull’esercizio abusivo del voto in assemblea, quale atto più recente di una
strategia volta creare disturbo alla vita endosocietaria. La delibera in parola
sarebbe contraria persino all’interesse della società, posto che l’infondatezza degli
addebiti comporterebbe la soccombenza in giudizio, con inutile dispendio di
risorse economiche legate alle spese di causa.
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nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 45842/2015 promosso da:
Accoglimento totale del 06/10/2015
RG n. 45842/2015 -1
I nuovi componenti del Cda, costituitisi in giudizio per conto della società
Ambrogio Moro spa, si sono rimessi alla decisione del Tribunale esponendo di non
avere dato esecuzione alla delibera impugnata, per avere ritenuto infondate le
censure mosse all’amministratore cessato. Hanno aggiunto di avere acquisito un
parere legale del prof. avv. Enrico Ginevra, il quale avrebbe concluso che l’azione
non avrebbe serie possibilità di accoglimento, quantomeno in punto di
produzione del danno.
Gli
amministratori
della
convenuta,
tuttavia,
non
hanno
espressamente
dichiarato di voler soprassedere anche in prosieguo dall’ottemperare alla delibera
Reputa dunque il Tribunale che la delibera debba essere sospesa.
Ed infatti, si legge nella decisione dell’assemblea dei soci che gli addebiti mossi
all’amministratore cessato consisterebbero:
- nella non corretta redazione dei bilanci riconosciuta da un
provvedimento
giurisdizionale; la delibera in parola non indica il pregiudizio che la società
avrebbe subito dalle asserite irregolari appostazioni di bilancio, né il danno pare
ictu oculi desumibile dalla documentazione in atti;
- nell’acquisto di un ramo d’azienda a valore sperequato in danno della società. Si
noti, al riguardo, che gli amministratori della convenuta hanno riferito di non
avere potuto trasmettere al prof. avv. Ginevra la perizia redatta dal prof. Pozza,
per conto dei soci che hanno votato a favore della delibera, sulla congruità del
prezzo dell’azienda, perché mai pervenuta nonostante la richiesta espressa dalla
società;
- nel fatto che il Procuratore della Repubblica di Monza abbia emesso
provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 cpc delle azioni di Nicola Moro,
che sarebbe stato utilizzato per alterare le maggioranze in seno alle assemblee dei
soci; sul punto risulta incontestato che il sequestro è stato revocato dallo stesso
pubblico ministero.
Ricorrono pertanto indici valutabili ai fini della sussistenza del fumus boni iuris
circa il carattere abusivo di detta delibera.
Si allude, in particolare, ai reiterati esposti ai sensi dell’art. 2408 cc che il collegio
sindacale ha sempre ritenuto infondati con dovizia di argomenti; al fatto che i soci
che hanno votato a favore della delibera non hanno messo a disposizione del prof.
avv. Ginevra la perizia sulla congruità o meno del valore dell’azienda oggetto di
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dell’assemblea dei soci impugnata in questa sede.
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compravendita, così mostrando di volersi sottrarre al controllo sulla fondatezza
dell’addebito mosso all’amministratore; le conclusioni del legale nominato dai
nuovi amministratori che non ha ravvisato danno per la società in conseguenza
degli atti gestori compiuti dall’attore.
Pure in mancanza - in atti – del parere legale del prof. avv. Ginevra, di cui si
riferiscono le sole conclusioni nella memoria difensiva, sembra al Tribunale che
dagli scritti difensivi delle parti, e dai documenti prodotti, non emergono elementi
che portino a individuare il profilo del danno che la società avrebbe subito in
conseguenza delle condotte dell’attore che l’assemblea dei soci ha inteso
Gli elementi indicati, e l’assenza di indici di pregiudizio scaturito dalle condotte
dell’attore, depongono a favore della sussistenza del fumus del carattere contrario
a buona fede delle iniziative assunte nei confronti dell’attore, che pertanto
finiscono per palesarsi come dirette a realizzare un interesse extrasociale, e si
rivelano dunque abusive.
A seguito del bilanciamento ex art. 2378 cc, occorre concludere che la delibera va
sospesa, dovendosi ritenere prevalente l’interesse dell’attore a non vedersi
chiamare in giudizio in forza di delibera viziata da eccesso di potere nell’esercizio
del diritto di voto, rispetto a quello della società all’esecuzione della delibera,
tenuto anche conto che l’instaurazione di una controversia che allo stato non
sembra avere prospettive di esito favorevole, finisce per tradursi in una
dispersione di risorse economiche pregiudizievole per il patrimonio sociale.
P.Q.M.
visto l’art. 2378 cc, dispone la sospensione della delibera assunta dall’assemblea
dei soci della AMBROGIO MORO spa in data 13 aprile 2015 nella parte avente ad
oggetto l’instaurazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cc nei
confronti di Nicola Moro, riservando alla sentenza la decisione sulle spese.
Milano, 4 ottobre 2015.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
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censurare.