apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Accoglimento totale del 06/10/2015 RG n. 45842/2015 -1 N. R.G. 2015/45842 TRIBUNALE di MILANO Sezione specializzata in materia di impresa NICOLA MORO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. FRAU GIOVANNI e BERARDINI GIUSEPPE (BRRGPP85E07H793J) PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; CROTTA ELEONORA (CRTLNR78A50Z602F) PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; , RICORRENTE contro AMBROGIO MORO S.P.A., elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 37 20900 MONZA, rappresentato e difeso dall’avv. CAMPANA LUCA e , RESISTENTE Il Giudice Marianna Galioto a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 settembre 2015 ha emesso la seguente ORDINANZA L’attore ha chiesto la sospensione della delibera impugnata, con la quale la società AMBROGIO MORO spa ha deliberato l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi confronti, per asseriti atti di mala gestio compiuti nel corso dell’incarico gestorio ormai cessato da circa tre anni. La censura si fonda, in tesi, sull’esercizio abusivo del voto in assemblea, quale atto più recente di una strategia volta creare disturbo alla vita endosocietaria. La delibera in parola sarebbe contraria persino all’interesse della società, posto che l’infondatezza degli addebiti comporterebbe la soccombenza in giudizio, con inutile dispendio di risorse economiche legate alle spese di causa. Pagina 1 http://bit.ly/1QRmudX Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 45842/2015 promosso da: Accoglimento totale del 06/10/2015 RG n. 45842/2015 -1 I nuovi componenti del Cda, costituitisi in giudizio per conto della società Ambrogio Moro spa, si sono rimessi alla decisione del Tribunale esponendo di non avere dato esecuzione alla delibera impugnata, per avere ritenuto infondate le censure mosse all’amministratore cessato. Hanno aggiunto di avere acquisito un parere legale del prof. avv. Enrico Ginevra, il quale avrebbe concluso che l’azione non avrebbe serie possibilità di accoglimento, quantomeno in punto di produzione del danno. Gli amministratori della convenuta, tuttavia, non hanno espressamente dichiarato di voler soprassedere anche in prosieguo dall’ottemperare alla delibera Reputa dunque il Tribunale che la delibera debba essere sospesa. Ed infatti, si legge nella decisione dell’assemblea dei soci che gli addebiti mossi all’amministratore cessato consisterebbero: - nella non corretta redazione dei bilanci riconosciuta da un provvedimento giurisdizionale; la delibera in parola non indica il pregiudizio che la società avrebbe subito dalle asserite irregolari appostazioni di bilancio, né il danno pare ictu oculi desumibile dalla documentazione in atti; - nell’acquisto di un ramo d’azienda a valore sperequato in danno della società. Si noti, al riguardo, che gli amministratori della convenuta hanno riferito di non avere potuto trasmettere al prof. avv. Ginevra la perizia redatta dal prof. Pozza, per conto dei soci che hanno votato a favore della delibera, sulla congruità del prezzo dell’azienda, perché mai pervenuta nonostante la richiesta espressa dalla società; - nel fatto che il Procuratore della Repubblica di Monza abbia emesso provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 cpc delle azioni di Nicola Moro, che sarebbe stato utilizzato per alterare le maggioranze in seno alle assemblee dei soci; sul punto risulta incontestato che il sequestro è stato revocato dallo stesso pubblico ministero. Ricorrono pertanto indici valutabili ai fini della sussistenza del fumus boni iuris circa il carattere abusivo di detta delibera. Si allude, in particolare, ai reiterati esposti ai sensi dell’art. 2408 cc che il collegio sindacale ha sempre ritenuto infondati con dovizia di argomenti; al fatto che i soci che hanno votato a favore della delibera non hanno messo a disposizione del prof. avv. Ginevra la perizia sulla congruità o meno del valore dell’azienda oggetto di Pagina 2 http://bit.ly/1QRmudX Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 dell’assemblea dei soci impugnata in questa sede. Accoglimento totale del 06/10/2015 RG n. 45842/2015 -1 compravendita, così mostrando di volersi sottrarre al controllo sulla fondatezza dell’addebito mosso all’amministratore; le conclusioni del legale nominato dai nuovi amministratori che non ha ravvisato danno per la società in conseguenza degli atti gestori compiuti dall’attore. Pure in mancanza - in atti – del parere legale del prof. avv. Ginevra, di cui si riferiscono le sole conclusioni nella memoria difensiva, sembra al Tribunale che dagli scritti difensivi delle parti, e dai documenti prodotti, non emergono elementi che portino a individuare il profilo del danno che la società avrebbe subito in conseguenza delle condotte dell’attore che l’assemblea dei soci ha inteso Gli elementi indicati, e l’assenza di indici di pregiudizio scaturito dalle condotte dell’attore, depongono a favore della sussistenza del fumus del carattere contrario a buona fede delle iniziative assunte nei confronti dell’attore, che pertanto finiscono per palesarsi come dirette a realizzare un interesse extrasociale, e si rivelano dunque abusive. A seguito del bilanciamento ex art. 2378 cc, occorre concludere che la delibera va sospesa, dovendosi ritenere prevalente l’interesse dell’attore a non vedersi chiamare in giudizio in forza di delibera viziata da eccesso di potere nell’esercizio del diritto di voto, rispetto a quello della società all’esecuzione della delibera, tenuto anche conto che l’instaurazione di una controversia che allo stato non sembra avere prospettive di esito favorevole, finisce per tradursi in una dispersione di risorse economiche pregiudizievole per il patrimonio sociale. P.Q.M. visto l’art. 2378 cc, dispone la sospensione della delibera assunta dall’assemblea dei soci della AMBROGIO MORO spa in data 13 aprile 2015 nella parte avente ad oggetto l’instaurazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cc nei confronti di Nicola Moro, riservando alla sentenza la decisione sulle spese. Milano, 4 ottobre 2015. Il Giudice - Marianna Galioto - Pagina 3 http://bit.ly/1QRmudX Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 censurare.