apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. 2674 -1 / 2016
R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
nel procedimento cautelare promosso con ricorso ex art. 2378 co. 3° c.c. depositato il
20/1/2016 da
SERENISSIMA HOLDING S.p.A. (c.f. 02758500249), elettivamente domiciliata in Milano,
via Corridoni 1, presso il procuratore e difensore avv. Laura CAPPELLARI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni TAGLIAVINI
contro
TENSACCIAI S.p.A. (c.f. 07877550157), elettivamente domiciliata in Milano, viale Bianca
Maria 21, presso il procuratore e difensore avv. Massimo PRETI
letti la citazione, il ricorso e la memoria difensiva, ed esaminati i documenti prodotti,
sentiti i procuratori delle parti alle udienze dell'8/3 e 5/4/2016, ed a scioglimento della
riserva assunta in tale sede
PREMESSO
A. che l'attrice, già azionista in ragione del 9,75% della TENSACCIAI S.p.A. (avente alla
data della delibera impugnata capitale nominale di €218.530,00), ha dapprima chiesto
l'invalidazione e quindi
-il successivo 20/1/2016-
sospendersi l'esecuzione, delle
delibere assunte dall'assemblea dei soci di TENSACCIAI S.p.A. il 29/9/2015,
aventi fra
l'altro ad oggetto:
1) l'approvazione di un bilancio infrannuale della società al 31/5/20151;
2) il ripianamento delle perdite pari a complessivi € 325.430,00 (già "coperta" in
precedenza, sino alla concorrenza di € 215.234,00, la perdita di € 540.664,00
risultante dal bilancio al 31.12.2014) mediante
1
Quello al 31.12.2014, che evidenziava una perdita di € 540.664,00 e di conseguenza un patrimonio netto di segno
negativo per - €106.898,00, essendo stato approvato nel corso della precedente assemblea del 30/6/2015.
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323
ORDINANZA
azzeramento del capitale sociale per l'intero importo di € 218.530,00, così
i.
riducendosi la perdita ad €106.900,00,
e utilizzo dell' "utile di periodo" di € 142.189,00 risultante dalla situazione
ii.
straordinaria al 31/5/2015 contestualmente approvata sino alla concorrenza
della rimanente perdita, residuando pertanto di tale "utile" l'importo di €
35.289,00;
3) la ricostituzione del capitale sino all'ammontare di € 300.000,00, sottoscritto
seduta stante dalla azionista di maggioranza FINEST s.r.l. in liquidazione (con
disponibilità alla sottoscrizione anche del residuo di competenza di SERENISSIMA
del diritto di opzione spettantele2) mediante conversione dell'importo di €
270.750,00 dal finanziamento appostato per maggior ammontare al passivo
patrimoniale;
4) il
mandato al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente Cesare
PREVEDINI, di attuare la deliberata ricostituzione;
5) e la conseguente modifica dell'art. 6. dello statuto3;
B. che a fondamento in iure dell'impugnativa l'attrice, premessa4 e inframmezzata una
serrata critica alle scelte gestorie del consiglio di amministrazione e in particolare del suo
presidente,
ha in sostanza dedotto tutti i vizi astrattamente ipotizzabili (dall'errato e
incompleto ordine del giorno alla carenza di informazioni; dall'invalida procedura utilizzata
per il ripianamento della perdita alla omissione nel bilancio al 31/5/2015 della nota
integrativa con conseguente nullità della relativa approvazione e di tutti gli atti susseguenti;
dal difetto in capo al liquidatore della FINEST s.r.l. del potere di approvare la delibera alla
violazione dell'art. 2447 c.c. per intempestività dei provvedimenti; dall'invalidità della
delibera di ricapitalizzazione in presenza di causa di scioglimento all'annullabilità della
stessa per il conflitto di interesse o l'abuso di potere di FINEST; dall'invalidità della
previsione di utilizzo di crediti postergati a quella derivante dalla mera apparenza della
ricapitalizzazione; sino alla violazione del diritto di sottoscrizione parziale);
che viceversa sotto il profilo del periculum SERENISSIMA HOLDING S.p.A. ha
sottolineato che "le delibere impugnate sono totalmente illegittime per le ragioni illustrate
2
Sottoscrizione che è stata liberata compensando col relativo debito il debito di TENSACCIAI S.p.A. appostato a
bilancio quale finanziamento soci.
3
L'analitico verbale assembleare, con i suoi sei allegati (fra i quali lo stato patrimoniale ed il conto economico corredati
dalla relazione del consiglio di amministrazione e le osservazioni ex art. 2446 c.c. del collegio sindacale incaricato
anche della revisione contabile), si trova sub doc. 15 att.
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Alle pagg. 3 - 8 della citazione.
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HOLDING S.p.A. nel caso, poi verificatosi, di mancato esercizio entro il 30/11/2015
nell'atto di citazione (...) e, per l'effetto dell'illegittimo azzeramento del capitale, sono
suscettibili di condurre all'estromissione del socio ricorrente che, a tutto voler concedere,
ha diritto al 9,25% del capitale residuo di €35.292,00"5;
RILEVATO
C. che già nel corso dell'udienza dell'8/6/2016 la difesa dell'attrice ricorrente ha chiesto, in
via subordinata alla richiesta di integrale sospensione della delibera impugnata, una
sospensione parziale limitata ai capi 2) - 3) della deliberazione, in modo che la
SERENISSIMA HOLDING S.p.A. potesse ancora considerarsi socia della TENSACCIAI
S.p.A. quanto meno nella misura del 9,25% (rectius, 9,75%) dell'importo di nominali €
susseguente ricostituzione del capitale sociale fosse avvenuto secundum legem (vale a
dire, prima utilizzando per intero gli utili di periodo registrati dalla situazione patrimoniale
straordinaria al 31/5/2015 e solo poi abbattendo il capitale di € 218.530,00 per il residuo
importo di € 183.241,007);
D.
che TENSACCIAI S.p.A. s'è costituita resistendo sotto ogni profilo (con riserva di
ulteriormente argomentare nella futura comparsa di risposta) all'impugnativa, ed
evidenziando
 quanto all'estromissione del socio ricorrente, che "esso avrebbe avuto ben modo di
evitarla con un investimento trascurabile rispetto al costo dl presente giudizio"
 e quanto al contrapposto interesse della società alla stabilità della deliberazione, "le
conseguenze negative della sospensione della delibera di aumento del capitale per altro già eseguita- (...) e della mancata chiarezza circa la compagine sociale
che ad essa si accompagnerebbe";
RITENUTO
E. sulla base dello scrutinio sommario proprio della presente sede cautelare, che dei
motivi di gravame pare effettivamente fondato
-e dirimente-
quello che contesta le
modalità della ricapitalizzazione approvate in assemblea dall'allora socio di maggioranza
(ed oggi unico), nella misura in cui hanno intaccato l'extrema pars del patrimonio sociale
costituita dal capitale nominale (contraddistinta dalla regola dell'indisponibilità ed
intangibilità fuori dai casi di legge) utilizzando solo in via successiva, e senza esaurirla, la
5
Cfr. pag. 8 del ricorso. La partecipazione dell'attrice in TENSACCIAI era in realtà del 9,75%.
Pari a circa € 3.264,51 e quindi all' 1,09% circa del capitale attuale di € 300.000,00. Considerando la partecipazione
del 9,75, tale partecipazione "ascenderebbe" all'1,15% circa.
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Secondo la seguente operazione aritmetica: €325.430,00 - 142.189 = € 183.241,00 / € 218.530,00 - 183.241,00 = €
35.289,00
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35.292,006 che sarebbe residuato ove il procedimento di ripianamento della perdita e
posta "utile d'esercizio" di cui alla voce A) IX. dello stato patrimoniale passivo della
situazione al 31.5.2015 contestualmente approvata;
E).1 che infatti
i.
se può 'salvarsi' nella sostanza l'appostazione di un 'utile di esercizio' in una
situazione
economico-patrimoniale
straordinaria
quale
quella
al
31/5/2015
approntata dal consiglio di amministrazione di TENSACCIAI ex art. 2446 co. 1° c.c.,
ii.
atteso che nonostante di utile possa e debba parlarsi solo al termine dell'esercizio
ordinario e in funzione delle deliberazioni di cui all'art. 2433 c.c.8,
iii.
appare legittimo che ai fini dell'adozione dei provvedimenti richiesti dall'art. 2447
maturati in epoca successiva al bilancio d'esercizio dal quale risultino le perdite da
ripianare9,
iv.
col risultato pratico di ridurre l'importo del disavanzo effettivo della gestione e quindi
l'ammontare degli apporti necessari ad assorbirlo e riportare o mantenere la
capitalizzazione sociale (se questa è la proposta degli amministratori) al di sopra
del minimo di legge o del limite di cui all'art. 2446 (co. 2°) c.c.,
E).2 è altrettanto vero, quanto alla modalità della riduzione del capitale c.d. obbligatoria,
I.
che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che
tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la
destinazione ai soci
II.
onde, siccome il capitale sociale ha il grado di indisponibilità massimo dovuto alla
sua ambivalente funzione legale produttiva e di garanzia, e comunque maggiore di
quello relativo alla riserva legale, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative
create dall'assemblea sono liberamente disponibili,
III.
devono essere utilizzate, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle
statutarie, indi quelle legali e solo da ultimo il capitale sociale,
E).3 sicché, trattandosi di una regola inderogabile fondata sul rilievo che i diversi "strati"
del netto
costituiscono
progressivamente
più
un
presidio
vincolati
dalla
avanzato
legge
del
quale
capitale medesimo
contrappeso
di
e
sono
garanzia
dell'irresponsabilità dei soci,
8
Salva l'eccezione stricto iure di cui all'art. 2433bis c.c.
Cfr. il noto e persuasivo arresto di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5740 del 23/3/2004 (Rv. 571412). Sul punto è poi il caso
di notare come l'esistenza di tale "utile di periodo", avallata dal parere del collegio sindacale del 7/7/2015, non sia
specificamente contestata da SERENISSIMA HOLDING.
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c.c. si tenga conto dei risultati anche positivi di gestione ove -come nella specie-
-
resta precluso a questi ultimi di far gravare le perdite sulle poste più vincolate del
netto sino a quando ne esistano di meno vincolate o non vincolate,
-
e la delibera di riduzione del capitale adottata in violazione di tale regola deve
considerarsi invalida10;
E).4 che ciò è tanto più vero nel caso in esame, ove la corretta applicazione dei principi di
diritto societario sopra esposti avrebbe condotto ad abbattere il capitale non interamente
ma preservandone una porzione pari a nominali € 35.289,00, tale per cui ove anche
SERENISSIMA HOLDING S.p.A. avesse deciso -con scelta che non ha qui rinnegato- di
non esercitare l'opzione sulla successiva ricostituzione del capitale ad € 300.000,00,
RITENUTO TUTTAVIA
F. che, posta la fondatezza -almeno sotto il predetto, assorbente profilo- dell'impugnativa,
resta da effettuare la valutazione comparativa dei rispettivi pregiudizi (quello che
riverrebbe all'attrice ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata a fronte di quello
che patirebbe invece la società per l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione stessa sino
alla definizione del giudizio di merito) prescritta dal quarto comma dell'art. 2378 c.c.;
che al riguardo, appare dirimente la considerazione
a) da un lato, che a SERENISSIMA HOLDING S.p.A. se veramente interessata a
permanere quale socia di minoranza qualificata (quantomeno agli effetti dell'art.
2377 co. 3° c.c.) di TENSACCIAI S.p.A., sarebbe bastato un esborso di €
27.750,0011 pienamente compatibile con le sue possibilità economiche e
finanziarie12,
 laddove l'aver impugnato (e chiesto la sospensione del)la delibera in esame
allorché era abbondantemente scaduto il congruo termine riservatole per
l'opzione dimostra il suo disinteresse di fatto a permanere nella compagine
 tanto più (o tanto meno) con la partecipazione di poco più dell'1%,
sostanzialmente irrilevante agli effetti di legge13, che conserverebbe ove la
ricapitalizzazione e l'aumento fossero stati adottati con le modalità da essa
qui invocate,
10
Così in motivazione, condivisibilmente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 2/4/2007 (Rv. 595812), nell'espresso solco
delle precedenti nn. 12347/1999 e 23269/2005, che giunge -nell'impero della disciplina previgente- a considerare nulla
la delibera di riduzione del capitale sociale assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve.
11
Tale essendo il 9,25% dell'importo
12
Incontestate, e risultanti dal doc. 5 conv.
13
Cfr. artt. 2367 co. 1°, 2377 co. 3°, 2393bis co. 1°, 2408 co. 2° e 2409 co. 1° c.c.
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sarebbe comunque rimasta socia di TENSACCIAI S.p.A.;
b) mentre dall'altro, a fronte della gravità e persistenza della perdita e della decisione
della maggioranza di proseguire l'attività sia pur nelle ridotte forme ancora possibili
e non di liquidare la TENSACCIAI S.p.A.14,
 appare vitale per quest'ultima potersi presentare ai terzi creditori e
finanziatori come società ancora in bonis e dotata di risorse adeguate alla
prosecuzione di un'attività almeno immobiliare,

esigenza che la sospensione dell'efficacia della deliberata ricapitalizzazione
frustrerebbe sine die a fronte di un interesse minimale dell'attrice al
mantenimento di una partecipazione priva del potere di esercitare -in
una
qualsiasi influenza rilevante;
G. che pertanto il ricorso, all'esito del predetto bilanciamento di interessi, va rigettato,
lasciando la decisione sulle spese alla sede sua propria della sentenza di merito,
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., nonché l'art. 2378 co. 4° c.c.,
1) rigetta il ricorso meglio indicato in epigrafe;
2) spese alla sentenza di merito;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 5/4/2016
Il giudice
(Guido Vannicelli)
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Vero pomo della discordia sottostante alla presente controversia.
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assemblea e nell'interlocuzione con gli altri organi della società-