apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 12299/2014 pubbl. il 20/10/2014
RG n. 26197/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 26197/2012 R.g. promossa da
RITA ARBIA (c.f. RBARTI65R54F205K)
e
MIRKO MARAZZOTTA (c.f.
MRZMRK93L12F205P), quali eredi di Angelo MARAZZOTTA, elettivamente
domiciliati in Milano, via Osteno 2, presso il procuratore e difensore avv. Claudia Sonia
BONFIGLIOLI
attori
contro
Domenico Massimo TASSINARI (c.f. TSSDNC64L29F205I), in proprio nonché quale
socio accomandatario e legale rappresentante della SERVICE NEW CAR S.A.S. (c.f.
1266560155), elettivamente domiciliato in via Anfossi 32, presso i procuratori e
difensori avv. Sestilio RENNA e Laura Donatella MOLTANI
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 4/6/2014, da
aversi qui interamente ritrascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 12299/2014 pubbl. il 20/10/2014
RG n. 26197/2012
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
B.
che la vedova (Rita ARBIA) ed il figlio (Mirko) di Angelo MARAZZOTTA,
deceduto l'11/3/2010 allorché era socio accomandatario -con una partecipazione del
-
evidenziato come il costante contributo lavorativo del proprio congiunto avesse
consentito alla società di raggiungere le sue attuali condizioni, descritte alla pagina 2
della citazione;
-
lamentato che, a fronte della raccomandata con cui il 29/7/2011 avevano
dichiarato di non essere interessati a subentrare nella società e chiesto la liquidazione
della quota del proprio dante causa, si erano sentiti offrire la somma di soli € 24.950,59
oltre al rimborso del finanziamento infruttifero di € 37.000,001;
-
chiesto quindi condannarsi la NEW SERVICE s.a.s. ed il suo socio
illimitatamente responsabile Domenico Massimo TASSINARI a pagare loro il maggior
importo di € 296.374,36 stimato dal proprio consulente dr. Sergio SARACINO2 nonché
a restituire la somma di € 37.000,00, in entrambi i casi con gli interessi decorrenti dal
termine legale di sei mesi dal decesso di Angelo MARAZZOTTA (11/9/2010) e con la
rivalutazione monetaria "a titolo di risarcimento del danno";
C.
che la società convenuta e il TASSINARI personalmente hanno resistito alla
domanda:
 ribadendo che il patrimonio netto sociale alla data dell'11/3/2010 ammontava ad €
64.311,00 (il cui 40% si cifrava negli € 25.725,00 già offerti ante causam),
 offrendo banco iudicis (con assegno circolare poi effettivamente consegnato al
difensore degli attori il 22/1/2013) la restituzione del finanziamento infruttifero,
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2
Cfr. docc. 5 - 6 att.
Cfr. doc. 9 att.
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40%- nella SERVICE NEW CAR s.a.s., hanno:
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RG n. 26197/2012
 contestando sotto diversi profili la perizia prodotta dagli attori,
 e opponendosi comunque sia al capo di domanda relativo alla rivalutazione
monetaria sia, sotto il profilo della decorrenza (atteso che la ARBIA aveva
lavorato in SERVICE NEW CAR sino al luglio 20113 e solo il 29/7/2011 aveva
comunicato di non essere interessata a subentrare in società), a quello efferente
agli interessi legali;
RILEVATO
quota del socio defunto alla data dell'11/3/2010 "comprensiva dei valori di avviamento e
delle prospettive reddituali a quella data", valore che il consulente del Tribunale dr.
Daniele VEZZANI -con relazione depositata il 16/4/2014- ha liquidato in complessivi
€ 118.979,00 (40% di € 297.448,00);
che a fronte di tale valutazione, all'udienza conclusiva del 4/6/2014:
-
gli attori hanno insistito nella domanda originaria (nonché, quanto alla somma
loro restituita per i finanziamenti infruttiferi erogati da Angelo MARAZZOTTA, per il
riconoscimento degli interessi legali di mora dall'11/9/2010),
-
ed i convenuti hanno invece dichiarato di aderire pro bono pacis alla
quantificazione offerta dal c.t.U., indicando tuttavia nelle proprie definitive conclusioni
la minor somma di € 108.554,00 e quindi recependo la comunicazione del consulente dr.
VERNACCINI -non adesiva per intero alle valutazioni del dr. VEZZANI- in data
27/5/2014 agli atti del fascicolo di parte convenuta;
RITENUTO
E. che incontestati tutti i fatti costitutivi del diritto attoreo -come riveniente dal
combinato disposto degli artt. 2289, 2293 & 2315 c.c. nonchè dalla clausola 8 dei Patti
sociali-
alla liquidazione della quota del 40% già di pertinenza di Angelo
MARAZZOTTA nella SERVICE NEW CAR s.a.s., era (e, in termini 'rovesciati', resta)
controversa fra le parti la quantificazione del credito degli eredi;
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Cfr. doc. 6 conv.
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D. che in corso di causa il giudice ha disposto d'ufficio consulenza tecnica di stima della
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E).1 che per la precisione ad essere controverso non è il metodo valutativo misto della
capitalizzazione limitato al soprareddito (e quindi con stima autonoma dell'avviamento)
utilizzato dal consulente dell'Ufficio, pienamente aderente alla realtà imprenditoriale
della SERVICE NEW CAR s.a.s. e condiviso (quanto ai convenuti con un completo
révirement rispetto alla posizione tenuta ante causam ed ancora in comparsa di risposta4)
da ambo le parti nonché dal Tribunale, bensì e solo in parte quello utilizzato per la stima
voce di valore costituita dal reddito medio normale atteso per il futuro (c.d. 'reddito
 inizialmente indicato dal consulente dell'Ufficio -al lordo della fiscalità latentein € 109.984,00,
 quantificato invece dal consulente di parte convenuta in € 59.984,00,
 e definitivamente appostato dal dr. VEZZANI in € 71.166,005;
E).2 a tal riguardo che
-
superata la censura di carenza di contraddittorio tecnico sollevata da parte attrice
alla luce dell'ampio dibattito svoltosi nelle difese conclusionali
-
e ferma restando la correttezza in termini tecnico-giuridici di un procedimento di
normalizzazione del reddito atteso che tenga figurativamente conto anche degli stipendi
o comunque degli emolumenti attribuitisi dai soci 'operativi' negli ultimi quattro anni di
attività antecedenti il 2010 (compreso),
l'iniziale determinazione del c.t.U. in termini di riconoscimento tal quale degli importi
risultanti in tal senso della contabilità appare effettivamente esagerata per eccesso, onde
più aderente alla natura sostanzialmente probabilistica e proiettata nel futuro della voce
reddituale in genere (secondo del resto il trend generale negativo degli anni susseguenti
al 2010) sembra al Tribunale la successiva riduzione del costo figurativo del lavoro in
ragione della metà di quegli importi;
4
Cfr. il doc. 6 att., cit., nonché il secondo capo delle conclusioni originariamente rassegnate (in contrasto addirittura col
proprio doc. 5) dal TASSINARI e dalla società.
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Cfr. pagg. 36 - 30 della relazione di consulenza nonché la comunicazione del c.t. dei convenuti in data10/4/2014 ad essa
allegata
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normalizzato' o 'R'):
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E).3 che pertanto, disattendendo le osservazioni critiche svolte in proposito da entrambe
le parti, appare equa e corretta la valorizzazione finale della quota di Angelo
MARAZZOTTA alla data del suo decesso, e quindi del credito degli eredi, in €
118.979,206 in linea capitale;
F. che non è dovuta su tale importo la rivalutazione monetaria richiesta dagli attori,
dovendosi:
a) da un lato convenire col principio di diritto per cui l'obbligazione di liquidare la
natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277
cod. civ., onde la svalutazione monetaria può sì assumere rilievo solo in mancanza
di tempestivo adempimento ma pur sempre facendo governo delle regole sul
risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie e quindi, in
particolare, al capoverso dell'art. 1224 c.c.,
b) e quindi concludere che in tanto gli eredi di Angelo MARAZZOTTA, per i quali
non valgono le presunzioni che assistono i soggetti imprenditori, avrebbero avuto
diritto a tale voce di maggior danno in quanto avessero allegato e offerto di
provare che il tasso di svalutazione annuo fosse stato dal 2010 ad oggi superiore a
quello degli interessi legali ovvero al rendimento dei titoli di debito statale a
breve, e non viceversa assorbito dalla liquidazione degli interessi7;
c) e dall'altro rilevare come nulla gli attori abbiano dedotto ed offerto di provare sul
punto, costituendo del resto fatto notorio la circostanza che negli anni gli indici
sopra indicati (in diminuzione) non hanno superato l'ammontare del tasso legale di
interesse;
G. che quanto agli interessi, essi sono dovuti non dall'11/9/2010 (come preteso dagli
attori) né dal 29/1/2012 (come dedotto dai convenuti), ma dalla diversa data -successiva
al termine semestrale di esigibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.- in cui,
dopo un'incontestata iniziale collaborazione fra la ARBIA e la società, gli eredi
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Non vi è infatti ragione di procedere al sia pur minimo arrotondamento effettuato dal consulente del Tribunale.
Così, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/1/2009 (Rv. 606074).
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quota al socio uscente, avendo ad oggetto ab origine una somma di denaro, ha
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MARAZZOTTA sciolsero ogni riserva dichiarando di non essere interessati a subentrare
nella SERVICE NEW CAR S.A.S. e di volere piuttosto la liquidazione della quota del
proprio congiunto (rectius dal giorno successivo 30/7/2011), prima della quale la società
non poteva considerarsi morosa;
RITENUTO INOLTRE
H. che la natura infruttifera del finanziamento di € 37.000,00 restituito agli attori
soltanto il 22/1/2013 soltanto significa che su tale somma non decorrevano durante
società dovrà senz'altro corrispondere gli interessi di mora al saggio legale dal giorno in
cui riconobbe tale voce del suo debito verso gli eredi MARAZZOTTA (16/9/2011)
senza tuttavia far seguito al pagamento, sino alla data della corresponsione del (solo)
capitale, avvenuta -soltanto a seguito della citazione- il successivo 22/1/2013;
che al pagamento di tutto quanto dovuto dalla SERVICE NEW CAR s.a.s. è
solidalmente e personalmente tenuto ex lege (art. 2313 co. 1° c.c.), sia pur col beneficio
di previa escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304 c.c., il socio
accomandatario illimitatamente responsabile Domenico Massimo TASSINARI;
RITENUTO INFINE
I. che se è vero che vi è parziale soccombenza degli attori, il cui credito va accertato
credito nella misura (di poco più) del 40% di quanto domandato, è altrettanto vero che la
SERVICE NEW CAR S.A.S. e il suo socio accomandatario:
-
hanno atteso oltre quindici mesi per effettuare agli eredi MARAZZOTTA il
rimborso di € 37.000,00 pacificamente ad essi dovuto,
-
hanno offerto per la liquidazione della quota, sino al deposito della relazione di
consulenza dell'ausiliare del giudice, una somma pari a poco più di un quinto di quanto
realmente dovuto a tale titolo,
-
ed in realtà neppure dopo tale data hanno accondisceso al pagamento,
riconoscendo dovuta una somma di oltre € 10.000,00 inferiore a quanto stimato dal
consulente del Tribunale e comunque non corrispondendo alcunché;
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societate gli interessi corrispettivi altrimenti dovuti ex art. 1815 (e 1820) c.c., laddove la
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che alla luce di ciò, le spese di lite vanno compensate nella limitata misura di un
quarto;
che la SERVICE NEW CAR s.a.s. e Domenico Massimo TASSINARI vanno
solidalmente condannati a rifondere a Rita ARBIA e Mirko MARAZZOTTA, in
solidarietà fra loro attiva, i tre quarti residui, liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del
20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 8 medio tempore
pubblicato in G.U.- nella misura di complessivi € 9.233,60 (di cui € 1.208,60 per i tre
generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 9.228,75, al
rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive
aliquote di legge,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rita ARBIA e
Mirko MARAZZOTTA quali eredi di Angelo MARAZZOTTA
nei confronti di
Domenico Massimo TASSINARI, nella duplice veste indicata in epigrafe, con citazione
notificata in data 2/4/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la SERVICE NEW CAR s.a.s. nonché, in solido con essa, il socio
illimitatamente responsabile Domenico Massimo TASSINARI, a pagare a Rita
ARBIA e Mirko MARAZZOTTA, in solidarietà attiva fra loro, la somma di €
118.979,20, oltre agli interessi di mora al saggio di legge tempo per tempo vigente
dal 30/7/2011 sino all'effettivo pagamento;
2. condanna la SERVICE NEW CAR s.a.s. nonché, in solido con essa, il socio
illimitatamente responsabile Domenico Massimo TASSINARI, a pagare altresì a
Rita ARBIA e Mirko MARAZZOTTA, sul capitale di € 37.000,00, gli interessi di
mora al saggio di legge tempo per tempo vigente maturati dal 16/9/2011 al
22/1/2013;
3. compensa fra le parti le spese processuali in ragione di un quarto;
8
9
Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
Contributo unificato, marca di iscrizione a ruolo e spese di notifica documentate.
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quarti delle anticipazioni9 esenti), oltre su € 8.025,00 al rimborso forfettario delle spese
Sentenza n. 12299/2014 pubbl. il 20/10/2014
RG n. 26197/2012
4. condanna la SERVICE NEW CAR s.a.s. nonché, in solido con essa, il socio
illimitatamente responsabile Domenico Massimo TASSINARI, a rifondere a Rita
ARBIA e Mirko MARAZZOTTA, in solidarietà attiva fra loro, i tre quarti residui,
che liquida in € 9.233,60, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché
sull'imponibile complessivo al rimborso del contributo previdenziale di categoria
(C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
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Così deciso in Milano, il 10 ottobre 2014
il Giudice
Guido Vannicelli
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