apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 4886/2014 + 5168/2014 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Vincenzo Perozziello Marianna Galioto Alessandra Dal Moro Presidente Giudice Relatore Giudice all’esito della discussione in camera di consiglio nel procedimento per i reclami riuniti iscritti ai nn. R.G. 4886/2014 e 5168/2014 promossi reciprocamente da: LA DUCALE SPA (C.F. 12965080158) con il patrocinio dell’avv. MARESTA ROBERTO e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 32 20123 MILANOpresso il difensore avv. MARESTA ROBERTO RECLAMANTE/RESISTENTE contro PORTA TENAGLIA SRL (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RECLAMATA/RICORRENTE ha emesso la seguente ORDINANZA La Ducale spa1, premesso d’essere socia con la partecipazione del 50% del capitale sociale di Garibaldi 952 srl, ha chiesto - previa affermazione della sussistenza dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della quota del 50% appartenente a Porta Tenaglia srl3, in forza del legittimo esercizio del diritto d’opzione previsto del patto parasociale che legava le due socie paritarie l’emanazione di provvedimenti ex art. 700 cpc volti a superare la situazione di stallo decisionale verificatasi per due adunanze consecutive in seno al consiglio di amministrazione (art. 12 del menzionato accordo). In particolare Ducale ha domandato l’emissione: - dell’ordine al Registro delle imprese di iscrivere l'avvenuto trasferimento in suo favore di quote della società Garibaldi; - dell’ordine di annotazione del trasferimento nel libro soci; 1 di seguito Ducale brevius, Garibaldi 3 d’ora in poi Porta Tenaglia 2 Pagina 1 http://bit.ly/OIoLPa Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Accoglimento parziale del 13/03/2014 RG n. 4886/2014 - dell’ordine al notaio Pasquale Matarrese di pagare alla resistente, di versare a Porta Tenaglia il prezzo che Ducale aveva depositato presso di lui ai sensi degli artt. 1206 e ss cc. In subordine, ha domandato il sequestro giudiziario della quota intestata a Porta Tenaglia, sostenendo l’esistenza della opportunità di gestione della quota per il tempo necessario a ottenere la declaratoria di merito sull’intervenuto acquisto della partecipazione. Ducale ha sostenuto che in seno al consiglio di amministrazione di Garibaldi – società, come si diceva, avente due soci paritari, Ducale e Porta Tenaglia - si era creata una situazione di stallo funzionale, idonea ad integrare la situazione di crisi ai sensi dell’art. 12 dei patti parasociali, regola contrattuale che prevede a favore di ciascun socio il diritto d’opzione di acquisto della quota dell’altro, con eventuale scambio di offerte, secondo una modulata procedura destinata a fungere da strumento risolutivo dell’interruzione decisionale. Ducale ha denunciato lo stato di crisi a causa della mancata assunzione – da parte del c.d.a., composto da soggetti designati in numero uguale dai due soci - di deliberazioni necessarie per la prosecuzione regolare dell’attività di impresa, ed ha formulato l'offerta secondo i parametri dettati dal ricordato art. 12 del patto, a cui non è seguita alcuna risposta da parte di Porta Tenaglia. Quest’ultima, da parte sua, ha invece sostenuto che non si sarebbe creato il presupposto della situazione di stallo prevista dal contratto, poiché il contrasto creatosi nell’ambito del consiglio di amministrazione su alcune decisioni gestorie – peraltro non essenziali per la prosecuzione dell’attività – sarebbe stato suscitato ad arte, abusivamente e in senso contrario a buona fede. Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter emettere i provvedimenti domandati in via principale, in ragione dell’impossibilità di appurare nella sede cautelare l’integrazione dell’indicato presupposto dello stato di crisi, ed ha invece accolto la domanda di sequestro giudiziario della partecipazione sull’affermato presupposto dell’opportunità di gestione della quota oggetto di contesa tra le parti, e della serietà della controversia insorta sul punto. Entrambi i contendenti hanno proposto reclamo avverso il provvedimento, incentrando essenzialmente i motivi di censura sull’asserzione di contraddittorietà della motivazione, correlata al richiamo delle difese rispettivamente svolte nella prima fase. Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta in seguito alla discussione orale compiuta all’udienza del 27 febbraio 2014, e sollecitato il contraddittorio sulla questione dell’ammissibilità della tutela cautelare invocata, reputa che il reclamo proposto da Porte Tenaglia vada accolto in quanto le richieste urgenti proposte da Ducale appaiono inammissibili sotto due profili. * Anzitutto, si rilevi che Ducale ha dedotto di voler instaurare il giudizio di merito volto ad ottenere la pronuncia di accertamento della proprietà della quota di Porta Tenaglia, a seguito dell’utile esperimento – a suo dire - della procedura di Pagina 2 http://bit.ly/OIoLPa Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Accoglimento parziale del 13/03/2014 RG n. 4886/2014 esercizio d’opzione ex art. 12 del patto parasociale. La richiesta cautelare appare inammissibile, posto che esse tende ad ottenere in via anticipata un effetto che si potrebbe conseguire solo in conseguenza della pronuncia dichiarativa della proprietà, e dunque con la sentenza di mero accertamento. È ben vero che la giurisprudenza dominante ha affermato che la tutela cautelare può essere utilizzata anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento. Ciò, tuttavia, è stato ammesso purché la misura di tutela urgente riguardi i capi dell’emananda sentenza di merito relativi a statuizioni accessorie che scaturiscono dal mero accertamento. Si ritiene, invece - pressoché universalmente - che non sia affatto possibile che la tutela cautelare possa operare in senso sostitutivo, in via anticipatoria, della stessa pronuncia meramente dichiarativa indipendente da un’accessoria azione di condanna. Quanto al richiesto ordine di iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, ed anche a prescindere da ogni questione relativa all’ammissibilità dell’emissione di un ordine nei confronti della P.A., che, tra l’altro, neppure ha preso parte al procedimento, va rilevato che l’iscrizione in esame può essere compiuta solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, e dunque solo a seguito della pronuncia di una sentenza di accertamento che, per le ragioni ora dette, non può essere sostituita da un’ordinanza cautelare in via anticipatoria. Neppure presenta profili di utilità il richiesto ordine di iscrizione del trasferimento nel libro soci, adempimento, questo, che si rivela di carattere ultroneo, dato che l’opponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società deriva dall’iscrizione nel Registro delle imprese a norma dell’art. 2470, primo comma, cc. In relazione, poi, all’ordine al notaio depositario della somma offerta in corrispettivo per l’acquisto della quota, di trasmettere l’importo a Porta Tenaglia, è sufficiente considerare che detto ordine vale ad incidere sull’aspetto del trasferimento della proprietà, ma non invece sull’esigenza cautelare denunciata in ricorso, consistente nello scopo di ‘sbloccare’ lo stallo operativo creatosi in seno al Cda. * Passando all’esame del secondo profilo di inammissibilità, va constatato che le domande cautelari, sia quella svolta in via principale, sia la subordinata richiesta di sequestro giudiziario, non valgono a dare soluzione in via immediata e diretta al pregiudizio che, secondo Ducale, richiede una rimozione urgente, e dunque a superare lo stallo decisionale manifestatosi in seno al consiglio di amministrazione. Più precisamente, l’assetto di proprietà (o di custodia) delle quote può acquisire specifica rilevanza nell’ambito dell’assemblea dei soci, ma non incide automaticamente sul diverso organo sociale costituito dal c.d.a., sicché gli invocati provvedimenti cautelari non paiono strettamente e immediatamente correlati al periculum lamentato da Ducale. Pagina 3 http://bit.ly/OIoLPa Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Accoglimento parziale del 13/03/2014 RG n. 4886/2014 Per dare soluzione alla ‘situazione di crisi’ denunciata come rispondente a quella prevista dall’art. 12 del patto parasociale, Ducale avrebbe dovuto chiedere l’emissione di un altro provvedimento, idoneo ad incidere specificamente sul conflitto tra gli amministratori, tenuto anche conto dei doveri di indipendenza che insistono in capo a questi ultimi, che sono tenuti a salvaguardare il primario interesse della società persino spingendosi a disattendere le indicazioni dei soci in contrasto con il bene sociale. Alla luce dei rilievi che precedono, ed in riforma del provvedimento impugnato, le domande cautelari proposte da Ducale vanno dichiarate inammissibili. Deve dunque essere revocata la nomina del custode avv. Fabio Malcovati. Le spese della prima e seconda fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all’attività svolta. P.Q.M. visto l’art. 669terdecies cpc, 1. in accoglimento del reclamo proposto da Porta Tenaglia srl, revoca il sequestro giudiziario sulle quote di Garibaldi 95 srl intestate a Porta Tenaglia srl, e la nomina del custode avv. Fabio Malcovati; 2. respinge il reclamo proposto LA DUCALE spa; 3. condanna La Ducale spa al rimborso delle spese di lite sostenute da Porta Tenaglia, che liquida in complessivi € 5.000,00 comprensivi della prima fase cautelare. Si comunichi alle parti e al custode. Milano, 27 febbraio 2014. Il Presidente - Vincenzo Perozziello – Il Giudice estensore - Marianna Galioto - Pagina 4 http://bit.ly/OIoLPa Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Accoglimento parziale del 13/03/2014 RG n. 4886/2014