apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 4886/2014 + 5168/2014
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Vincenzo Perozziello
Marianna Galioto
Alessandra Dal Moro
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
all’esito della discussione in camera di consiglio nel procedimento per i reclami
riuniti iscritti ai nn. R.G. 4886/2014 e 5168/2014 promossi reciprocamente da:
LA DUCALE SPA (C.F. 12965080158) con il patrocinio dell’avv. MARESTA
ROBERTO e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 32 20123
MILANOpresso il difensore avv. MARESTA ROBERTO
RECLAMANTE/RESISTENTE
contro
PORTA TENAGLIA SRL (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv.
RECLAMATA/RICORRENTE
ha emesso la seguente
ORDINANZA
La Ducale spa1, premesso d’essere socia con la partecipazione del 50% del
capitale sociale di Garibaldi 952 srl, ha chiesto - previa affermazione della
sussistenza dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della quota del 50%
appartenente a Porta Tenaglia srl3, in forza del legittimo esercizio del diritto
d’opzione previsto del patto parasociale che legava le due socie paritarie l’emanazione di provvedimenti ex art. 700 cpc volti a superare la situazione di
stallo decisionale verificatasi per due adunanze consecutive in seno al consiglio di
amministrazione (art. 12 del menzionato accordo).
In particolare Ducale ha domandato l’emissione:
- dell’ordine al Registro delle imprese di iscrivere l'avvenuto trasferimento in suo
favore di quote della società Garibaldi;
- dell’ordine di annotazione del trasferimento nel libro soci;
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di seguito Ducale
brevius, Garibaldi
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d’ora in poi Porta Tenaglia
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Accoglimento parziale del 13/03/2014
RG n. 4886/2014
- dell’ordine al notaio Pasquale Matarrese di pagare alla resistente, di versare a
Porta Tenaglia il prezzo che Ducale aveva depositato presso di lui ai sensi degli
artt. 1206 e ss cc.
In subordine, ha domandato il sequestro giudiziario della quota intestata a Porta
Tenaglia, sostenendo l’esistenza della opportunità di gestione della quota per il
tempo necessario a ottenere la declaratoria di merito sull’intervenuto acquisto
della partecipazione.
Ducale ha sostenuto che in seno al consiglio di amministrazione di Garibaldi –
società, come si diceva, avente due soci paritari, Ducale e Porta Tenaglia - si era
creata una situazione di stallo funzionale, idonea ad integrare la situazione di
crisi ai sensi dell’art. 12 dei patti parasociali, regola contrattuale che prevede a
favore di ciascun socio il diritto d’opzione di acquisto della quota dell’altro, con
eventuale scambio di offerte, secondo una modulata procedura destinata a
fungere da strumento risolutivo dell’interruzione decisionale.
Ducale ha denunciato lo stato di crisi a causa della mancata assunzione – da
parte del c.d.a., composto da soggetti designati in numero uguale dai due soci - di
deliberazioni necessarie per la prosecuzione regolare dell’attività di impresa, ed ha
formulato l'offerta secondo i parametri dettati dal ricordato art. 12 del patto, a cui
non è seguita alcuna risposta da parte di Porta Tenaglia.
Quest’ultima, da parte sua, ha invece sostenuto che non si sarebbe creato il
presupposto della situazione di stallo prevista dal contratto, poiché il contrasto
creatosi nell’ambito del consiglio di amministrazione su alcune decisioni gestorie
– peraltro non essenziali per la prosecuzione dell’attività – sarebbe stato suscitato
ad arte, abusivamente e in senso contrario a buona fede.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter emettere i provvedimenti
domandati in via principale, in ragione dell’impossibilità di appurare nella sede
cautelare l’integrazione dell’indicato presupposto dello stato di crisi, ed ha invece
accolto la domanda di sequestro giudiziario della partecipazione sull’affermato
presupposto dell’opportunità di gestione della quota oggetto di contesa tra le
parti, e della serietà della controversia insorta sul punto.
Entrambi i contendenti hanno proposto reclamo avverso il provvedimento,
incentrando
essenzialmente
i
motivi
di
censura
sull’asserzione
di
contraddittorietà della motivazione, correlata al richiamo delle difese
rispettivamente svolte nella prima fase.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta in seguito alla discussione orale
compiuta all’udienza del 27 febbraio 2014, e sollecitato il contraddittorio sulla
questione dell’ammissibilità della tutela cautelare invocata, reputa che il reclamo
proposto da Porte Tenaglia vada accolto in quanto le richieste urgenti proposte da
Ducale appaiono inammissibili sotto due profili.
* Anzitutto, si rilevi che Ducale ha dedotto di voler instaurare il giudizio di merito
volto ad ottenere la pronuncia di accertamento della proprietà della quota di Porta
Tenaglia, a seguito dell’utile esperimento – a suo dire - della procedura di
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
Accoglimento parziale del 13/03/2014
RG n. 4886/2014
esercizio d’opzione ex art. 12 del patto parasociale. La richiesta cautelare appare
inammissibile, posto che esse tende ad ottenere in via anticipata un effetto che si
potrebbe conseguire solo in conseguenza della pronuncia dichiarativa della
proprietà, e dunque con la sentenza di mero accertamento.
È ben vero che la giurisprudenza dominante ha affermato che la tutela cautelare
può essere utilizzata anche con strumentale preordinazione ai processi di mero
accertamento. Ciò, tuttavia, è stato ammesso purché la misura di tutela urgente
riguardi i capi dell’emananda sentenza di merito relativi a statuizioni accessorie
che scaturiscono dal mero accertamento. Si ritiene, invece - pressoché
universalmente - che non sia affatto possibile che la tutela cautelare possa
operare in senso sostitutivo, in via anticipatoria, della stessa pronuncia
meramente dichiarativa indipendente da un’accessoria azione di condanna.
Quanto al richiesto ordine di iscrizione del trasferimento nel Registro delle
imprese, ed anche a prescindere da ogni questione relativa all’ammissibilità
dell’emissione di un ordine nei confronti della P.A., che, tra l’altro, neppure ha
preso parte al procedimento, va rilevato che l’iscrizione in esame può essere
compiuta solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, e dunque solo a
seguito della pronuncia di una sentenza di accertamento che, per le ragioni ora
dette, non può essere sostituita da un’ordinanza cautelare in via anticipatoria.
Neppure presenta profili di utilità il richiesto ordine di iscrizione del trasferimento
nel libro soci, adempimento, questo, che si rivela di carattere ultroneo, dato che
l’opponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società deriva
dall’iscrizione nel Registro delle imprese a norma dell’art. 2470, primo comma, cc.
In relazione, poi, all’ordine al notaio depositario della somma offerta in
corrispettivo per l’acquisto della quota, di trasmettere l’importo a Porta Tenaglia,
è sufficiente considerare che detto ordine vale ad incidere sull’aspetto del
trasferimento della proprietà, ma non invece sull’esigenza cautelare denunciata in
ricorso, consistente nello scopo di ‘sbloccare’ lo stallo operativo creatosi in seno al
Cda.
* Passando all’esame del secondo profilo di inammissibilità, va constatato che le
domande cautelari, sia quella svolta in via principale, sia la subordinata richiesta
di sequestro giudiziario, non valgono a dare soluzione in via immediata e diretta
al pregiudizio che, secondo Ducale, richiede una rimozione urgente, e dunque a
superare lo stallo decisionale manifestatosi in seno al consiglio di
amministrazione. Più precisamente, l’assetto di proprietà (o di custodia) delle
quote può acquisire specifica rilevanza nell’ambito dell’assemblea dei soci, ma
non incide automaticamente sul diverso organo sociale costituito dal c.d.a.,
sicché gli invocati provvedimenti cautelari non paiono strettamente e
immediatamente correlati al periculum lamentato da Ducale.
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Accoglimento parziale del 13/03/2014
RG n. 4886/2014
Per dare soluzione alla ‘situazione di crisi’ denunciata come rispondente a quella
prevista dall’art. 12 del patto parasociale, Ducale avrebbe dovuto chiedere
l’emissione di un altro provvedimento, idoneo ad incidere specificamente sul
conflitto tra gli amministratori, tenuto anche conto dei doveri di indipendenza che
insistono in capo a questi ultimi, che sono tenuti a salvaguardare il primario
interesse della società persino spingendosi a disattendere le indicazioni dei soci in
contrasto con il bene sociale.
Alla luce dei rilievi che precedono, ed in riforma del provvedimento impugnato, le
domande cautelari proposte da Ducale vanno dichiarate inammissibili.
Deve dunque essere revocata la nomina del custode avv. Fabio Malcovati.
Le spese della prima e seconda fase cautelare vanno poste a carico della parte
soccombente e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della
controversia e all’attività svolta.
P.Q.M.
visto l’art. 669terdecies cpc,
1. in accoglimento del reclamo proposto da Porta Tenaglia srl, revoca il
sequestro giudiziario sulle quote di Garibaldi 95 srl intestate a Porta
Tenaglia srl, e la nomina del custode avv. Fabio Malcovati;
2. respinge il reclamo proposto LA DUCALE spa;
3. condanna La Ducale spa al rimborso delle spese di lite sostenute da Porta
Tenaglia, che liquida in complessivi € 5.000,00 comprensivi della prima
fase cautelare.
Si comunichi alle parti e al custode.
Milano, 27 febbraio 2014.
Il Presidente
- Vincenzo Perozziello –
Il Giudice estensore
- Marianna Galioto -
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