sentenza dell`1 aprile 2015, la Corte di Appello di Bari
Transcript
sentenza dell`1 aprile 2015, la Corte di Appello di Bari
Sentenza n. 599/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 2036/2014 DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO R.G. 2036/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dott. Vito Scalera Presidente dott. Filippo Labellarte Consigliere dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel. ha pronunziato nel procedimento n. 2036/14 R.G. la seguente SENTENZA sull’appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 7-12.11.2014 in causa 4020-14, proposto da: Haidara Dembo, n. 1.1.1981 Senegal (avv. Andrea Zitani) XXXXXXXX APPELLANTE nei confronti di Ministero dell’Interno c/o Commissione territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale (Avv.ra Distr. Stato) APPELLATO nonché Procuratore Generale presso questa Corte (intervenuto con il P.G. dott. M. Piccioli) ---------------------------------------FATTO E DIRITTO Il cittadino senegalese Haidara Dembo chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento dello XXXXXXXX status di rifugiato, a lui negato con decisione 3.3.2014 della competente Commissione, o in subordine della protezione sussidiaria o altrimenti umanitaria. Il Tribunale respinse la domanda, con ordinanza resa all’esito di rito sommario. Haidara ha appellato, chiedendo il riconoscimento dei diritti negati. Contrastano le sue pagina 1 di 4 Firmato Da: GAETA VITTORIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae02e - Firmato Da: SCALERA VITO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e76de La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati: Sentenza n. 599/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 2036/2014 conclusioni il P.G. e il Ministero. L'appello è parzialmente inammissibile. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ritenne inattendibile il racconto del richiedente asilo, di essere stato rapito a scopo di addestramento dai ribelli della regione della Casamance, che lo avrebbero tenuto in un bosco per quattro mesi senza poi dargli addestramento e senza impedirgli in modo efficace la fuga nonostante la presenza di tre sorveglianti armati. Sia tali inverosimili. Nell'appello, XXXX Haidara ha richiamato la sua versione originaria ma non ha contestato in modo specifico, indicandone gli eventuali errori, l'articolata motivazione del Tribunale, sulla quale si è quindi si è formato il giudicato. Ha tuttavia ricordato in modo ampio e persuasivo la sua incontestata provenienza dalla regione della Casamance, che versa in una situazione grave. Sul punto, il Ministero ha da un lato affermato l'impossibilità di richiedere al giudice la protezione umanitaria, il che non ha fondamento normativo e contrasta col costante orientamento della Cassazione, e dall'altro sostenuto che “in Senegal lo Stato ha il controllo del proprio territorio”, laddove al contrario nell'avviso 5.2.2015 del sito MAE www.viaggiaresicuri.it si legge che “nella regione meridionale della Casamance, ove si sono anche di recente registrati rapimenti e scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC, la circolazione è da considerarsi pericolosa fuori dai centri abitati. L’utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor; nell’area di Bignona (verso il Gambia); in generale lungo pagina 2 di 4 Firmato Da: GAETA VITTORIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae02e - Firmato Da: SCALERA VITO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e76de circostanze, che il soggiorno in Libia per tre anni prima della partenza verso l'Italia, sarebbero Sentenza n. 599/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 2036/2014 DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri. Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance, se non effettivamente necessari“. Si pone allora il problema di stabilire quale sia la protezione concedibile a chi provenga da una zona teatro di conflitto armato interno (nel senso indicato da CGUE 30.1.2014, Diakité) ma non abbia reso, come nella specie, una plausibile narrazione individualizzata delle ragioni Secondo l'orientamento prevalente tra i giudici di merito del nostro Paese, la mera provenienza da una zona teatro di conflitto armato interno giustifica la protezione sussidiaria; l'orientamento opposto, che richiede una plausibile narrazione individualizzata, è comunque consistente, anche perché la preferenza per l'una o l'altra delle opzioni dipende spesso dalle concrete peculiarità di fatto. La citata sentenza Diakité, del resto, da un lato definisce al paragrafo 28 il conflitto armato interno come “situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, e dall'altro precisa al paragrafo 30 che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, pagina 3 di 4 Firmato Da: GAETA VITTORIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae02e - Firmato Da: SCALERA VITO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e76de dell'emigrazione. Sentenza n. 599/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 2036/2014 DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO sentenza Elgafaji, cit., punto 43)”, e al paragrafo 31 che “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (sentenza Elgafaji, cit., punto 39)”. Nella specie, dall'appellante non è venuta una plausibile narrazione individualizzata, mentre Casamance si è attenuato rispetto agli anni precedenti”. In siffatta situazione, la mera provenienza da quella tormentata regione del Senegal giustifica per questa Corte il riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari, apparendo verosimile, alla luce delle traversie sostenute per arrivare in Italia, del tempo trascorso dall’emigrazione e della tuttora grave situazione della Casamance, che l'appellante, se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Non si provvede sulle spese processuali, essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio. P.Q.M. in parziale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Bari del 7-12.11.2014 in causa 4020-14, dichiara il diritto di XXXXXXXX Haidara Dembo al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; nulla sulle spese. Così deciso in Bari, 1.4.2015 Il Consigliere est. dott. Vittorio Gaeta Il Presidente dott. Vito Scalera pagina 4 di 4 Firmato Da: GAETA VITTORIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae02e - Firmato Da: SCALERA VITO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e76de secondo il rapporto di Amnesty International del 2014-2015 “l’annoso conflitto in corso nella