apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.
Dott.
Dott.
Vincenzo Perozziello
Angelo Mambriani
Guido Vannicelli
Presidente
Giudice relatore
Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65461//2012 R.G. promossa da:
FALLIMENTO F&G COSTRUZIONI SRL, rappresentato e difeso dall’ Avv. Sergio Malaspina ed
elettivamente domiciliato preso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, come da
procura a margine dell’atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
GRANDE FRANCO
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 9804/2015 pubbl. il 02/09/2015
RG n. 65461/2012
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica per l’udienza di precisazione delle
conclusioni.
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Sentenza n. 9804/2015 pubbl. il 02/09/2015
RG n. 65461/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2012, il Fallimento F. & G. Costruzioni s.r.l. (di seguito: il
Fallimento) ha convenuto in giudizio il sig. Grande Franco (di seguito: Grande), nella sua qualità di
amministratore unico di F. & G. Costruzioni s.r.l. (di seguito: F&G o la Società) dalla data di costituzione (22
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
giugno 2005) alla data del fallimento – dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza in data 30.9.-
1.10.2010 -, per sentirne accertare la responsabilità verso la Società e/o verso i suoi creditori ex artt. 2392 e/o
2394 c.c. e sentirlo condannare al risarcimento dei relativi danni, quantificati nella misura di € 192.528,28,
oltre accessori. L’azione esercitata dal Fallimento ben può essere qualificata ai sensi dell’art. 146 l.f.
A fronte della regolare notificazione dell’atto di citazione, il Grande non si è costituito in giudizio ed è stato
pertanto dichiarato contumace all’udienza del 9 luglio 2013.
* Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.
Va premesso, in estrema sintesi, che la Società è stata costituita il 22 giugno 2005 con socio unico in persona
dello stesso Grande, che ne è stato l’amministratore unico da tale data alla dichiarazione di fallimento.
La Società aveva ad oggetto attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione edilizia, compresi lavori di
impiantistica idraulica ed elettrica, anche mediante assunzione di appalti pubblici e privati, oltre che l’attività
di compravendita, permuta, gestione e amministrazione di immobili pubblici e privati.
A seguito della dichiarazione di fallimento l’amministratore non ha consegnato al curatore alcuna scrittura
contabile né alcun libro sociale, come attestato dal curatore nella Relazione ex art. 33 l.f. (doc. 3 att.).
Tuttavia il curatore riusciva a reperire presso il commercialista della Società dott. Noro – con studio in
Milano, viale Papiniano – alcuni documenti e, segnatamente: - dossier bilanci 2006 e 2007; - dichiarazioni
Mod. Unico anno 2008 relativo all’anno d’imposta 2007 e Mod. Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006
; - atto costitutivo; - libro cespiti al 2007.
Veniva altresì sentito il fallito che, nelle sue dichiarazioni, oltre ad indicare i luoghi in cui erano reperibili beni
sociali – in cattivo stato di conservazione ed inventariati e stimati per poche migliaia di euro -, indicava anche
gli istituti bancari presso i quali la Società aveva aperto conti correnti.
Il curatore fallimentare riusciva pertanto ad entrare in possesso degli estratti dei conti correnti della Società, da
cui risulta quanto segue, relativamente al periodo a partire dall’ anno 2008 in cui non è stato presentato il
bilancio d’esercizio (doc. 4 e 5 att.):
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- c/c n. 272X37 in essere presso la Banca Popolare di Sondrio, fil. Sesto S. Giovanni: addebiti con causale
“prelevamento” per un totale di € 18.678,18; addebiti con causale prelevamento soci per un totale di €
24.850,10; addebiti per emissione assegni circolari a favore di Franco Grande € 15.000,00; emissione assegni
circolari € 102.500,00.
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
- c/c n. 1508 in essere presso la Banca Popolare di Milano, fil. Nova Milanese: addebiti per bonifici effettuati
a favore del cognato del convenuto sig. Guzzetti Michele per € 30.000,00; addebiti per emissione assegni
circolari per € 1.500.00,00.
Il curatore denuncia la natura distrattiva di tali addebiti, privi di ogni giustificazione, oltre a sottolineare
l’entità del passivo fallimentare (oltre 319.000 euro), l’esiguità dell’attivo (di cui si è detto sopra), e la
circostanza che l’omessa consegna delle scritture contabili ha altresì impedito il recupero dei crediti sociali,
appostati nell’ultimo bilancio depositato per circa € 600.000, nonché la valorizzazione della SOA aziendale.
Ciò posto, osserva il Collegio che sussistono plurimi elementi a conforto delle tesi attorea, fondata in primis
proprio sulle causali relative agli addebiti risultanti dagli estratti dei conti correnti in atti.
Anzitutto tali causali non danno conto della destinazione delle relative somme per scopi sociali, ed anzi alcune
– come quelle che indicano somme percepite dallo stesso Grande o dal cognato - sono palesemente indicative
di carenza di giustificazione societaria.
In secondo luogo la mancata consegna delle scritture contabili da parte dell’amministratore unico e, tra le
altre, del libro giornale e del libro inventori relativo agli ultimi esercizi, in uno con il mancato deposito dei
bilanci relativi agli anni 2008 e 2009 ed anche alla mancata presentazione delle relative dichiarazioni dei
redditi, non hanno consentito di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della Società fallita, e
men che meno, la destinazione delle somme di cui si discute.
Infine vanno evidenziati ulteriori elementi indiziari a carico del convenuto, ovvero la cessione del ramo
d’azienda in favore della ditta individuale del cognato Guzzetti Michele – destinatario di parte delle somme di
cui si discute –, atto peraltro solo menzionato a p. 18 della Relazione ex art. 33 l.f., e la circostanza che una
dipendente della Società ha dichiarato al curatore che, dall’ 1 aprile 2009, era stata assunta ed aveva lavorato
per la società G&G Costruzioni s.r.l., avente la stessa sede operativa della fallita e facente capo alla moglie del
Grande, sig.ra Guzzetti Maria Rosa.
Il Grande, rimasto contumace, non ha inteso fornire una spiegazione alternativa a quella emergente dalle
allegazioni, deduzioni e prove offerte dal Fallimento attore.
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Sentenza n. 9804/2015 pubbl. il 02/09/2015
RG n. 65461/2012
Dalle superiori circostanze e considerazioni risulta che gli addebiti bancari in questione, privi di alcuna
giustificazione sociale, vanno qualificati in termini di distrazione di beni (qui somme di denaro) dal
patrimonio societario ed è appena il caso di aggiungere che tali atti di mala gestio comportano una evidente ed
inequivocabile responsabilità dell’amministratore, rilevante ex artt. 2392 e 2394 c.c., per violazione del
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primario dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale medesimo.
Va dunque affermata la responsabilità del convenuto nei termini appena indicati, con conseguente condanna
del medesimo al risarcimento del danno, quantificabile in misura pari all’ammontare delle distrazioni e cioè in
€ 192.528,28.
Trattandosi di debito di valore, spettano alla parte attrice, come da domanda, la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo.
* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Occorre tuttavia
considerare che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. n. 115 del
2002 come da decreto del Giudice Delegato in data 27 aprile 2012 (doc. 1 att.) e che non si è svolta la fase
istruttoria, talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di
lite, che si liquidano in € 4.015,00 per compensi - già operata la liquidazione secondo il criterio di cui all'art.
130 D.Lgs. n. 115 del 2002 -, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni ulteriore o
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande di parte attrice CONDANNA parte convenuta FRANCO GRANDE a
pagare a parte attrice FALLIMENTO F. & G. COSTRUZIONI S.R.L., per i titoli di cui in motivazione, la
somma di € 192.528,28, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per
tempo dalla data del fallimento al saldo effettivo.
II) CONDANNA parte convenuta FRANCO GRANDE al pagamento in favore dello Stato, delle spese di lite
che si liquidano in € 4.015,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
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Il Giudice estensore
ANGELO MAMBRIANI
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Sentenza n. 9804/2015 pubbl. il 02/09/2015
RG n. 65461/2012
Così deciso in Milano, il 7 maggio 2015.
Il Presidente
VINCENZO PEROZZIELLO
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