apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 2391/2016 pubbl. il 24/02/2016
RG n. 82458/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
dott. Vincenzo PEROZZIELLO
Presidente
dr.ssa Marianna GALIOTO
giudice
dott. Guido VANNICELLI
giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 82458/2013 R.g. promossa da:
Fallimento della TSC ITALIA S.R.L. (c.f. 03548760234), elettivamente domiciliata in
Milano, via California 12, presso il procuratore e difensore avv. Monica LOMAZZI
attore
contro
VITO NUCCIO (c.f. NCCVTI59H25F205R), elettivamente domiciliato in Milano, via
A. Mario 66, presso il procuratore e difensore avv. Guido PALMIERI
convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
giudicare:
- accertare e dichiarare sine causa i prelievi effettuati dal convenuto dai conti
correnti dell'attrice per € 215.500,00 e conseguentemente condannare il Sig. Vito
Nuccio al pagamento in favore di TSC Italia s.r.l. in fallimento della somma di €
215.500,00.-, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero a risarcire quella
diversa somma, anche maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di
causa, anche ricorrendo al criterio equitativo.
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http://bit.ly/23I9rSA
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 2391/2016 pubbl. il 24/02/2016
RG n. 82458/2013
Con il favore di spese e competenze di lite del presente giudizio e del giudizio
cautelare.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale di Milano respingere la domanda attrice.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
(oltre che da sempre socio di larghissima maggioranza1) è stato amministratore unico
sino al 13/4/2010,
-
avendo riscontrato dall'esame degli estratti dei conti bancari sociali presso la
B.P.C.&I. e UniCredit
i. bonifici vari effettuati dal NUCCIO a proprio favore per complessivi € 15.500,00
a titolo di pagamento di asserite competenze / spettanze
ii.
-
nonché un bonifico di €200.000,00 di data 25/6/2008 con causale "anticipo soci"2
ed avendo ricevuto in data 14/9/2012, in risposta alla richiesta stragiudiziale di
restituzione, dichiarazione scritta che il secondo prelievo (con ciò stesso riconosciuto)
sarebbe avvenuto "quale remunerazione dell'amministratore (...) per gli anni 2006,
2007, 2008",
ha dapprima chiesto ed ottenuto a tutela del credito restitutorio -nessun riscontro di
tali causali e affermazioni rinvenendosi nella lacunosa contabilità trasmessagli3- il
sequestro conservativo dei beni del NUCCIO sino alla concorrenza di € 215.500,004, e
quindi agito per sentir condannare nel merito l'ex amministratore al pagamento di tale
somma con rivalutazione e interessi;
B. che Vito NUCCIO, costituendosi (anche) nel giudizio di merito, ha ribadito:
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99% sino al 28/1/2010 e 80% successivamente a tale data.
Cfr. docc. 4 - 5 fasc. caut.
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Nella quale mancavano e mancano il libro soci, il libro delle decisioni dei soci e il libro delle decisioni degli
amministratori, che Vito NUCCIO ha dichiarato in data 23/1/2012 al curatore essere smarriti (cfr. doc. 3 fasc. caut.).
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Cfr. il decreto del 16/7/2013 e l'ordinanza di conferma del 21/9/2013, sub docc. 1 e 3 att.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
A. che il curatore del Fallimento della TSC ITALIA s.r.l., della quale Vito NUCCIO
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RG n. 82458/2013
 di aver prelevato l'importo di € 200.000,00, richiestogli a titolo di prestito
personale dal proprio partner d'affari (e già socio della TSC ITALIA in ragion
dell'1%) Massimo IAFISCO, "conscio che il fatturato della TSC Italia era dovuto
anche alle commesse di Alimentaria Sicilia di Iafisco"
 deliberando a tale fine di autoattribuirsi "un compenso di € 200.000,00 per gli
anni (...) dal 2006 al 2008",
soci RAJ MICHAEL e DI VENOSA successivamente subentrati con una
decisione il cui verbale, così come tutti quelli delle decisioni dei soci, non era
purtroppo stato più ritrovato;
RILEVATO
C. che in difetto di istanze istruttorie la causa è pervenuta su tali allegazioni al
Tribunale per la decisione allo spirare del termine per le difese illustrative (9/2/2016);
RITENUTO
D. che a fronte della natura documentale (e incontestata) dei prelievi addebitati al
NUCCIO e alla causale da lui stesso apposta, in particolare, al bonifico a se stesso di €
200.000,00 del 25/6/2008 (che nulla ha a che vedere con la pretesa remunerazione della
propria attività gestoria), le allegazioni difensive del convenuto -mai ammesse (né
potevano esserlo) dalla curatela- sono rimaste del tutto indimostrate;
che del pari, anche a fronte dell'assenza di bilanci successivi a quello dell'esercizio
2007 e della sparizione (imputabile, in difetto di forza maggiore, proprio e ancora al
NUCCIO) dei libri delle decisioni dei soci e degli amministratori, non risulta mai
formalmente deliberato dai soci a favore dell'ex amministratore il compenso eventuale
previsto dall'art. 23 dello statuto sociale5;
che pertanto tutti i prelievi de quibus debbono ritenersi effettuati senza causa e vanno
integralmente restituiti dal loro autore -trattandosi di debito di valuta- con l'aggiunta dei
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V. doc. 2 fasc. caut.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
 e di essersi visto ratificare quel prelievo e la relativa causale (di compenso) dai
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soli interessi legali dalla data della costituzione in mora (da fissarsi, in favorem rei, al
14/9/20126);
E. che Vito NUCCIO dovrà inoltre rifondere direttamente all'Erario (ex art. 133 D.P.R.
n. 115/2002, essendo la procedura fallimentare, come da provvedimento del giudice
delegato in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. n.
115/2002) le spese anche della fase cautelare, che contestualmente si liquidano nella
misura di € 8.505,58 (di cui € 1.505,58 per il CUIR e le spese di notifica e copia
del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa
dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della
TSC ITALIA s.r.l. nei confronti di Vito NUCCIO con citazione notificata il 22/11/2013,
ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna Vito NUCCIO a pagare al Fallimento della TSC ITALIA s.r.l. la
somma di € 215.500,00, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente
dal 14/9/2012 sino al pagamento effettivo;
2. condanna altresì Vito NUCCIO a pagare direttamente all'Erario le spese
processuali anche della fase cautelare, che liquida in € 8.505,58, oltre sull'imponibile
indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%
nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa
dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016
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il Presidente
il Giudice estensore
Vincenzo Perozziello
Guido Vannicelli
Cfr. docc. 6 - 7 fasc. caut., citt.
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Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
documentate), oltre su € 7.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione