apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 22/02/2016
RG n. 39902/2015 -1
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 39902/2015 promosso da:
MCDONALD’S DEVELOPMENT ITALY
LLC, elettivamente domiciliato in VIA
VERDI, 2 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BERNAVA ANDREA e
MARTUCCELLI SILVIO (MRTSLV68D19H501I) VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
LORENZONI DAVID (LRNDVD85R21H282M) VIA VERDI, 2 20121 MILANO; UGO
ALBERTO (GUOLRT81S27L736Z) PIAZZA DE GASPERI, 12 35131 PADOVA,
PARTE RICORRENTE
contro
ARCA 2000
SRL, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 2
MILANO,
rappresentato e difeso dall’avv. Duccio Regoli e dall’avv. MARSILI TOMMASO,
PARTE RESISTENTE
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 gennaio 2016 ha emesso la
seguente
ORDINANZA
La ricorrente McDonald’s Development Italy llc (McD) ha proposto in corso di
causa la richiesta di autorizzazione al sequestro giudiziario della quota del
25% del capitale sociale di Napoli Futura srl detenuta da Arca 2000 srl,
nell’ambito del giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria di
intervenuto acquisto della partecipazione, in forza dell’esercizio del diritto
d’opzione previsto dal contratto di joint venture stipulato nel 2010; in
subordine la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che
determini il trasferimento della proprietà della partecipazione in capo a McD,
in ogni caso con l’accertamento del prezzo di acquisto e l’ordine al
conservatore di iscrivere il trasferimento al Registro delle imprese.
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N. R.G. 2015/39902
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La parte convenuta, con memoria difensiva, ha domandato il rigetto della
richiesta cautelare.
Arca 2000 si è opposta alla emissione del provvedimento urgente eccependo
- l’incompetenza per territorio, e per esistenza di clausola compromissoria
nello statuto di Napoli Futura, del giudice della causa di merito nel cui
ambito è stato richiesto il sequestro giudiziario;
- l’inefficacia del trasferimento della quota a McD sulla scorta di due diverse
motivazioni:
* perché McD non avrebbe acquistato la Partecipazione per effetto
dell’esercizio dell’opzione, ma – al più – avrebbe dato vita a un contratto
preliminare che darebbe vita il solo diritto di acquistare la partecipazione
optata;
* perché la clausola sul diritto d’opzione sarebbe nulla, in quanto imposta da
McD abusando dello stato di dipendenza economica in cui si trovavano Arca
2000 e il suo socio unico Guido Freda, ovvero ai sensi dell’art. 1341 cc per
mancanza di duplice sottoscrizione delle clausole vessatorie;
* perché McD non avrebbe rispettato la procedura ex art. 30 del contratto del
2010;
* perché il periculum in mora, ossia il rischio di alienazione della
partecipazione, ben potrebbe essere salvaguardato dalla iscrizione della
domanda giudiziale nel Registro delle imprese, come affermato dal numerose
sentenze di merito.
L’eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Va condiviso l’indirizzo giurisprudenziale, che trova largo consenso in
dottrina, secondo cui la competenza cautelare del giudice già investito della
causa di merito avrebbe sostanzialmente natura funzionale, sicché la
disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata.
Il tenore letterale dell'art. 669 quater c.p.c. non lascia infatti spazio a dubbi
sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma, che "quando vi
è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice
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pregiudizialmente:
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della stessa", cioè dinanzi al giudice avanti al quale pende la causa per il
merito, e ciò a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a
decidere la controversia a cognizione ordinaria1.
La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in
introduca la causa di merito davanti a un giudice incompetente, senza che
l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che
potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata.
L'inconveniente ora evidenziato non sembra tuttavia sufficiente a superare il
tenore letterale della norma, che fissa un nesso assoluto tra cautela e merito,
all'evidente scopo di semplificare la soluzione delle questioni concernenti la
competenza nella fase di emanazione di provvedimenti di urgenza, in cui
sembra prevalere, nell’intenzione del legislatore, l'esigenza di dare risposta
urgente a un pericolo di danno imminente.
Reputa il Tribunale che ricorra una seria controversia, tra McDonald’s
Development Italy llc (McD) e Arca 2000 srl, in merito alla titolarità della
partecipazione della quota del 25% nel capitale sociale di Napoli Futura srl.
McD afferma infatti di averla acquistata in forza dell’esercizio del diritto
d’opzione previsto dall’art. 4 del contratto di joint venture del 2010, e ha
formalmente invitato Arca 2000 a presentarsi avanti al notaio per ricevere il
pagamento del corrispettivo ed eseguire le formalità conseguenti.
In altre parole, va rilevato che l’azione di merito non appare palesemente
priva di fondamento. In proposito è sufficiente osservare che le eccezioni di
merito sollevate da parte convenuta non evidenziano ictu oculi ipotesi di
1
si veda, al riguardo, anche la risalente giurisprudenza sul previgente art. 673 cpc – di analogo tenore - in tema di
sequestro in corso di causa: Cass., n. 2633 del 1972 e Cass., n. 247 del 1973. Nella giurisprudenza più recente, si veda
Trib. Bologna, ord. 6 aprile 2011, in Leggi d’Italia; Trib. Roma 14 maggio 2003, in Giur. romana, 2003, 372. Di
identico segno Trib. Roma, 16 marzo 2015, in Giurisprudenzadelleimprese.it, in cui si afferma: “alla luce dell’art. 669
quater c.p.c., il giudice (attualmente investito della trattazione) del merito è funzionalmente competente ad adottare i
provvedimenti cautelari invocati; quindi in ogni caso la competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va
determinata sempre e comunque in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall’esito (arg. ex art.
669 quater c.p.c.: “Quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della
stessa”), dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a
conoscere: vi è la previsione ex lege di una competenza funzionale, in materia cautelare, del giudice adito per il merito,
a prescindere dalla sua effettiva competenza”. Nello stesso senso anche Trib. Milano, ord. 12 giugno 2014, ibidem.
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particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente
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nullità delle clausole invocate dalla parte attrice a fondamento del valido
esercizio del diritto d’opzione.
Quanto alla dipendenza economica in cui sembra trovarsi la parte
convenuta,
va
osservato
che
il
carattere
abusivo,
e
dunque
automaticamente derivare dalla previsione – per lungo tempo – dell’opzione
di acquisto in favore di McD, nonché dalla clausola di fissazione del prezzo in
un valore predeterminato. Non si può infatti dare per scontato, almeno alla
luce degli elementi fino ad ora acquisiti ed evidenziati dalle parti, che detto
prezzo già con valutazione ex ante appariva individuato in misura
penalizzante
per
il
venditore,
secondo
le
ragionevoli
prospettive
di
incremento del valore della partecipazione nel corso del tempo.
Neppure al momento ricorre idonea dimostrazione della violazione dell’onere
di duplica sottoscrizione delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e ss cc.
Risulta assorbente rilevare che non vi sono elementi di peso significativo,
alla luce della cognizione sommaria tipica di questa fase, da cui desumere
che il testo del contratto di joint venture sia stato redatto sulla scorta della
predisposizione di uno schema utile ad una serie indefinita di rapporti, non
potendosi far derivare tale connotato dalla mera predisposizione, da parte di
uno dei contraenti, del contenuto contrattuale2.
Ai fini delle concessione della misura cautelare non pare rilevante stabilire se
la parte attrice abbia attivato la procedura ex art. 30 o quella ex art. 4 del
contratto, poiché in entrambi i casi, in ragione delle domande di merito
spiegate in causa (dichiarazione di immediato acquisto della partecipazione,
o domanda ex art. 2932 cc), ricorre in ogni caso la controversia sulla
proprietà della quota.
Neppure la risoluzione ex art. 1456 cc del contratto intimata da McD con
lettera
dell’ottobre
2015
sembra
travolgere
l’efficacia
dell’esercizio
dell’opzione, dato che il contratto di joint venture sembra riconducibile al
novero dei contratti a esecuzione continuata, per i quali l’effetto della
2
v. Cass. n. 17073 del 2013.
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ingiustificatamente gravoso delle clausole contrattuali, non sembra poter
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risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, primo
comma, ultima parte, cc).
Reputa inoltre il Tribunale che sussista l’opportunità di provvedere alla
gestione temporanea della partecipazione, non tanto per il rischio di
che l’acceso contrasto tra i soci paritari stia comportando in seno
all’assemblea dei soci di Napoli Futura una situazione di contrapposizione
che preclude l’adozione di qualsivoglia deliberazione, e ciò in un momento in
cui la società pare trovarsi nella condizione di cui all’art. 2482 bis c.c. per
aver quasi interamente perso il capitale sociale.
L’assemblea
infatti
non
è
riuscita
a
deliberare,
secondo
quanto
è
incontestato:
(i) sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società a causa delle
perdite che hanno intaccato il capitale sociale in misura superiore al terzo,
(ii) sulle delibere di carattere di gestorio, convocate ai sensi dell’art. 2479
c.c.,
(iii) sulla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.
Considerato che la società gestisce un’azienda costituita da sei ristoranti a
marchio McD, con oltre centocinquanta dipendenti, ad avviso del Tribunale
ricorre il concreto pericolo che la contrapposizione tra i due soci porti in
futuro, e nel tempo necessario per definire la causa di merito, alla
conclamata impossibilità di funzionamento degli organi sociali, e ciò con il
rischio di depauperamento del valore della quota in contesa.
Si presenta, dunque, la necessità che la quota sia sottoposta a sequestro
giudiziario, e che al custode siano attribuiti i poteri inerenti alla
partecipazione come previsti dalla legge, ivi compresi quelli ex art. 2352 cc,
al fine di preservarne quanto più è possibile il valore per conto della parte
che risulterà vittoriosa nel giudizio di merito.
3
La giurisprudenza di merito, com’è noto, sembra in larga parte orientata ad affermare l’iscrivibilità nel Registro delle
imprese delle domande giudiziali aventi per oggetto la titolarità delle quote di s.r.l. V. Trib. Milano, 4 luglio 2014, in
Giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013 in Personaedanno.it.
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alienazione della partecipazione3, ma piuttosto perché non pare contestato
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Viene designato quale custode con i poteri ora indicati, l’avv. dr. Pierpaolo
Galimi, che pare in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
autorizza il sequestro giudiziario sulla quota pari al 25% del capitale sociale
di Napoli Futura srl, detenuto da Arca 2000 s.r.l.;
nomina quale custode l’avv. dr. Pierpaolo Galimi, con studio in Milano, largo
Richini n. 2/A – 20121- tel: 02/22226130 - fax: 02/32066622- email
[email protected],
partecipazioni
in
sequestro
il
quale
con
i
eserciterà
poteri
e
i
diritti
doveri
inerenti
di
alle
ordinaria
amministrazione, ivi compresi quelli ex art. 2352 cc;
riserva alla sentenza la liquidazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti e al custode designato.
Milano, 22 febbraio 2016.
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visti gli artt. 669bis e ss cpc; 670 cpc,