apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 39902/2015 promosso da: MCDONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BERNAVA ANDREA e MARTUCCELLI SILVIO (MRTSLV68D19H501I) VIA VERDI, 2 20121 MILANO; LORENZONI DAVID (LRNDVD85R21H282M) VIA VERDI, 2 20121 MILANO; UGO ALBERTO (GUOLRT81S27L736Z) PIAZZA DE GASPERI, 12 35131 PADOVA, PARTE RICORRENTE contro ARCA 2000 SRL, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 2 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. Duccio Regoli e dall’avv. MARSILI TOMMASO, PARTE RESISTENTE Il Giudice Marianna Galioto a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 gennaio 2016 ha emesso la seguente ORDINANZA La ricorrente McDonald’s Development Italy llc (McD) ha proposto in corso di causa la richiesta di autorizzazione al sequestro giudiziario della quota del 25% del capitale sociale di Napoli Futura srl detenuta da Arca 2000 srl, nell’ambito del giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto della partecipazione, in forza dell’esercizio del diritto d’opzione previsto dal contratto di joint venture stipulato nel 2010; in subordine la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che determini il trasferimento della proprietà della partecipazione in capo a McD, in ogni caso con l’accertamento del prezzo di acquisto e l’ordine al conservatore di iscrivere il trasferimento al Registro delle imprese. Pagina 1 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 N. R.G. 2015/39902 Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 La parte convenuta, con memoria difensiva, ha domandato il rigetto della richiesta cautelare. Arca 2000 si è opposta alla emissione del provvedimento urgente eccependo - l’incompetenza per territorio, e per esistenza di clausola compromissoria nello statuto di Napoli Futura, del giudice della causa di merito nel cui ambito è stato richiesto il sequestro giudiziario; - l’inefficacia del trasferimento della quota a McD sulla scorta di due diverse motivazioni: * perché McD non avrebbe acquistato la Partecipazione per effetto dell’esercizio dell’opzione, ma – al più – avrebbe dato vita a un contratto preliminare che darebbe vita il solo diritto di acquistare la partecipazione optata; * perché la clausola sul diritto d’opzione sarebbe nulla, in quanto imposta da McD abusando dello stato di dipendenza economica in cui si trovavano Arca 2000 e il suo socio unico Guido Freda, ovvero ai sensi dell’art. 1341 cc per mancanza di duplice sottoscrizione delle clausole vessatorie; * perché McD non avrebbe rispettato la procedura ex art. 30 del contratto del 2010; * perché il periculum in mora, ossia il rischio di alienazione della partecipazione, ben potrebbe essere salvaguardato dalla iscrizione della domanda giudiziale nel Registro delle imprese, come affermato dal numerose sentenze di merito. L’eccezione di incompetenza non può essere accolta. Va condiviso l’indirizzo giurisprudenziale, che trova largo consenso in dottrina, secondo cui la competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito avrebbe sostanzialmente natura funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata. Il tenore letterale dell'art. 669 quater c.p.c. non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma, che "quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice Pagina 2 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 pregiudizialmente: Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 della stessa", cioè dinanzi al giudice avanti al quale pende la causa per il merito, e ciò a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria1. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in introduca la causa di merito davanti a un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente ora evidenziato non sembra tuttavia sufficiente a superare il tenore letterale della norma, che fissa un nesso assoluto tra cautela e merito, all'evidente scopo di semplificare la soluzione delle questioni concernenti la competenza nella fase di emanazione di provvedimenti di urgenza, in cui sembra prevalere, nell’intenzione del legislatore, l'esigenza di dare risposta urgente a un pericolo di danno imminente. Reputa il Tribunale che ricorra una seria controversia, tra McDonald’s Development Italy llc (McD) e Arca 2000 srl, in merito alla titolarità della partecipazione della quota del 25% nel capitale sociale di Napoli Futura srl. McD afferma infatti di averla acquistata in forza dell’esercizio del diritto d’opzione previsto dall’art. 4 del contratto di joint venture del 2010, e ha formalmente invitato Arca 2000 a presentarsi avanti al notaio per ricevere il pagamento del corrispettivo ed eseguire le formalità conseguenti. In altre parole, va rilevato che l’azione di merito non appare palesemente priva di fondamento. In proposito è sufficiente osservare che le eccezioni di merito sollevate da parte convenuta non evidenziano ictu oculi ipotesi di 1 si veda, al riguardo, anche la risalente giurisprudenza sul previgente art. 673 cpc – di analogo tenore - in tema di sequestro in corso di causa: Cass., n. 2633 del 1972 e Cass., n. 247 del 1973. Nella giurisprudenza più recente, si veda Trib. Bologna, ord. 6 aprile 2011, in Leggi d’Italia; Trib. Roma 14 maggio 2003, in Giur. romana, 2003, 372. Di identico segno Trib. Roma, 16 marzo 2015, in Giurisprudenzadelleimprese.it, in cui si afferma: “alla luce dell’art. 669 quater c.p.c., il giudice (attualmente investito della trattazione) del merito è funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti cautelari invocati; quindi in ogni caso la competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata sempre e comunque in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall’esito (arg. ex art. 669 quater c.p.c.: “Quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”), dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere: vi è la previsione ex lege di una competenza funzionale, in materia cautelare, del giudice adito per il merito, a prescindere dalla sua effettiva competenza”. Nello stesso senso anche Trib. Milano, ord. 12 giugno 2014, ibidem. Pagina 3 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 nullità delle clausole invocate dalla parte attrice a fondamento del valido esercizio del diritto d’opzione. Quanto alla dipendenza economica in cui sembra trovarsi la parte convenuta, va osservato che il carattere abusivo, e dunque automaticamente derivare dalla previsione – per lungo tempo – dell’opzione di acquisto in favore di McD, nonché dalla clausola di fissazione del prezzo in un valore predeterminato. Non si può infatti dare per scontato, almeno alla luce degli elementi fino ad ora acquisiti ed evidenziati dalle parti, che detto prezzo già con valutazione ex ante appariva individuato in misura penalizzante per il venditore, secondo le ragionevoli prospettive di incremento del valore della partecipazione nel corso del tempo. Neppure al momento ricorre idonea dimostrazione della violazione dell’onere di duplica sottoscrizione delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e ss cc. Risulta assorbente rilevare che non vi sono elementi di peso significativo, alla luce della cognizione sommaria tipica di questa fase, da cui desumere che il testo del contratto di joint venture sia stato redatto sulla scorta della predisposizione di uno schema utile ad una serie indefinita di rapporti, non potendosi far derivare tale connotato dalla mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale2. Ai fini delle concessione della misura cautelare non pare rilevante stabilire se la parte attrice abbia attivato la procedura ex art. 30 o quella ex art. 4 del contratto, poiché in entrambi i casi, in ragione delle domande di merito spiegate in causa (dichiarazione di immediato acquisto della partecipazione, o domanda ex art. 2932 cc), ricorre in ogni caso la controversia sulla proprietà della quota. Neppure la risoluzione ex art. 1456 cc del contratto intimata da McD con lettera dell’ottobre 2015 sembra travolgere l’efficacia dell’esercizio dell’opzione, dato che il contratto di joint venture sembra riconducibile al novero dei contratti a esecuzione continuata, per i quali l’effetto della 2 v. Cass. n. 17073 del 2013. Pagina 4 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 ingiustificatamente gravoso delle clausole contrattuali, non sembra poter Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, primo comma, ultima parte, cc). Reputa inoltre il Tribunale che sussista l’opportunità di provvedere alla gestione temporanea della partecipazione, non tanto per il rischio di che l’acceso contrasto tra i soci paritari stia comportando in seno all’assemblea dei soci di Napoli Futura una situazione di contrapposizione che preclude l’adozione di qualsivoglia deliberazione, e ciò in un momento in cui la società pare trovarsi nella condizione di cui all’art. 2482 bis c.c. per aver quasi interamente perso il capitale sociale. L’assemblea infatti non è riuscita a deliberare, secondo quanto è incontestato: (i) sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società a causa delle perdite che hanno intaccato il capitale sociale in misura superiore al terzo, (ii) sulle delibere di carattere di gestorio, convocate ai sensi dell’art. 2479 c.c., (iii) sulla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione. Considerato che la società gestisce un’azienda costituita da sei ristoranti a marchio McD, con oltre centocinquanta dipendenti, ad avviso del Tribunale ricorre il concreto pericolo che la contrapposizione tra i due soci porti in futuro, e nel tempo necessario per definire la causa di merito, alla conclamata impossibilità di funzionamento degli organi sociali, e ciò con il rischio di depauperamento del valore della quota in contesa. Si presenta, dunque, la necessità che la quota sia sottoposta a sequestro giudiziario, e che al custode siano attribuiti i poteri inerenti alla partecipazione come previsti dalla legge, ivi compresi quelli ex art. 2352 cc, al fine di preservarne quanto più è possibile il valore per conto della parte che risulterà vittoriosa nel giudizio di merito. 3 La giurisprudenza di merito, com’è noto, sembra in larga parte orientata ad affermare l’iscrivibilità nel Registro delle imprese delle domande giudiziali aventi per oggetto la titolarità delle quote di s.r.l. V. Trib. Milano, 4 luglio 2014, in Giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013 in Personaedanno.it. Pagina 5 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 alienazione della partecipazione3, ma piuttosto perché non pare contestato Accoglimento totale del 22/02/2016 RG n. 39902/2015 -1 Viene designato quale custode con i poteri ora indicati, l’avv. dr. Pierpaolo Galimi, che pare in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico. Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva. P.Q.M. autorizza il sequestro giudiziario sulla quota pari al 25% del capitale sociale di Napoli Futura srl, detenuto da Arca 2000 s.r.l.; nomina quale custode l’avv. dr. Pierpaolo Galimi, con studio in Milano, largo Richini n. 2/A – 20121- tel: 02/22226130 - fax: 02/32066622- email [email protected], partecipazioni in sequestro il quale con i eserciterà poteri e i diritti doveri inerenti di alle ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli ex art. 2352 cc; riserva alla sentenza la liquidazione delle spese di lite. Si comunichi alle parti e al custode designato. Milano, 22 febbraio 2016. Il Giudice - Marianna Galioto - Pagina 6 http://bit.ly/1T2HnGL Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 visti gli artt. 669bis e ss cpc; 670 cpc,