apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 15123/2014 pubbl. il 18/12/2014
RG n. 57663/2013
Repert. n. 12910/2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
dott. Fernando Ciampi
dott. Claudio Marangoni
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57663/2013 promossa da:
LURE LTD (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BERNAVA ANDREA, elettivamente domiciliato in
VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BERNAVA ANDREA
ATTORE
contro
I.T.C. SRL GIA’ PARIS GROUP SRL (C.F. 07348700969), con il patrocinio dell’avv. VIRARDI
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso il difensore avv.
VIRARDI DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Sentenza n. 15123/2014 pubbl. il 18/12/2014
RG n. 57663/2013
Repert. n. 12910/2014 del 18/12/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giudica il Collegio che le domande attoree siano infondate e debbano, pertanto, essere respinte.
In giudizio si discute delle pretese creditorie di parte attrice, in base ad un contratto di licenza
esclusiva, stipulato in data 4 agosto 2010 con la Gianfranco Ferrè spa in Amministrazione Straordinaria
e relativo al commercio di prodotti contraddistinti dai marchi “Ferrè” (ad eccezione del marchio
“Gianfranco Ferrè”) in Cina ed altri Paesi del Sud-Est Asiatico;
acquistato l’azienda della Gianfranco Ferrè spa in Amministrazione Straordinaria, sia subentrata nel
predetto contratto di licenza esclusiva e sia rimasta, poi, inadempiente alle relative obbligazioni.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta che, pur riconoscendo l’avvenuto acquisto dell’azienda “de
quo”, ha contestato, preliminarmente, oltre alla nullità della citazione, di essere succeduta nel contratto
in questione ed ha resistito, comunque, nel merito, alle avverse domande chiedendone il rigetto.
Va sgomberato il campo, preliminarmente, dalle eccezioni di parte convenuta relativamente alla
procura attorea, eccezioni che, essendo state formulate del tutto tardivamente solo in comparsa
conclusionale, sono, a tacer d’altro, del tutto indelibabili.
Parte convenuta ha chiesto anche, preliminarmente, la sospensione del presente giudizio in attesa delle
pronunzie, in sede civile e penale, nei confronti dei Commissari Straordinari della Gianfranco Ferrè
spa, ma il Collegio non riscontra la sussistenza dei relativi presupposti:
a parte la non fornita, completa informazione circa la materia decidenda nelle suddette sedi, ciò che qui
rileva è, anzitutto, il fatto che l’accertamento di un’eventuale responsabilità civile o penale dei
Commissari Straordinari della Gianfranco Ferrè spa non potrebbe, in nessun caso, incidere sui rapporti
“inter alios”, intercorrenti tra le parti di questo giudizio ed, inoltre, il fatto che non vi è prova della
pendenza di un giudizio penale già in atto (piuttosto che di mere indagini preliminari).
Va, poi, sgomberato il campo dalla altrettanto preliminare e, comunque, tardiva eccezione di nullità
della citazione e ciò per assunto, mancato avvertimento di cui all’art.163 n.7 c.p.c.:
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
tali pretese sono svolte nei confronti della convenuta ITC, sul presupposto che la stessa abbia
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delinfondata
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l’eccezione, sollevata solo tardivamente in memoria ex art. 183,
6°, n.3,n.risulta,
in ogni caso,
in quanto l’invocata disposizione mira solo a salvaguardare i termini a difesa di parte convenuta e
comporta unicamente che questa parte possa, una volta costituitasi come nel caso di specie, chiedere al
Giudice termini maggiori di quelli assegnatile da controparte (art.164, 3°, c.p.c.);
non essendo ciò avvenuto nel caso di specie, si deve escludere ogni “vulnus” al diritto di difesa ed ogni
conseguente nullità.
dell’ “Amendment” 1 novembre 2010, che non comportava alcuna variazione degli impegni
contrattuali dedotti nel presente giudizio)
la fondatezza della preliminare eccezione della parte
convenuta relativa al mancato subentro nel contratto “de quo”.
Va premesso che, nella specie, parte convenuta, a supporto dell’assunto circa la propria ignoranza del
contratto di licenza di cui è causa, ha dedotto, incontestatamente, che:
1°) la stipula delle intese di cessione d’azienda di essa convenuta con i Commissari Straordinari della
Gianfranco Ferrè spa in A.S. si sia realizzata nell’ambito di un procedimento in cui la consultazione
delle scritture contabili relative all’azienda ceduta è avvenuta con accesso ad un “data room” del
Ministero dello Sviluppo Economico, cioè un sito “web” protetto, contenente la documentazione
relativa al complesso aziendale, sito che è rimasto accessibile sino al 1 agosto 2010;
2°) che le intese tra i Commissari Straordinari suddetti e parte attrice, relativamente alla licenza di cui è
causa, siano state sottoscritte, originariamente, solo in data successiva e cioè 4 agosto 2010;
va premesso, inoltre e sempre nel medesimo contesto, che, secondo parte attrice, la convenuta non
poteva ignorare la sussistenza del contratto di licenza di cui è causa, sia perché esso risulta citato
nell’allegato 3.3.5. del contratto medesimo, sia perché la convenuta stessa ha, successivamente e senza
eccepire una propria estraneità al rapporto, intrattenuto plurimi contatti con l’attrice per ottenere una
modifica del contratto di licenza in questione.
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Nel merito, invece, ritiene questo Giudice (accantonata la questione relativa alla mancata sottoscrizione
Nella suddetta situazione giudica il Collegio
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che parte convenuta
può essere subentrata
in un
contratto, quale quello di cui è causa, di cui non vi è prova che conoscesse l’esistenza al momento
della stipula (artt.2558,2560 c.c.) e ciò in quanto la documentazione della quale risulta che le sia stata
consentita la consultazione non poteva, di certo, evidenziare tale contratto (ed i suoi allegati, tra cui
l’allegato 3.3.5.), stipulato solo successivamente;
quanto poi ai plurimi rapporti successivi intrattenuti con l’attrice per ottenere una modifica del
possono essere compresi anche in un diverso contesto, meramente conciliatorio ed inteso ad evitare il
sorgere di una controversia, di incerto esito, attraverso la stipula di accordi accettabili.
Dalla suddetta statuizione di mancato subentro di parte convenuta nel rapporto giuridico “de quo”
risultano, poi, assorbite tutte le altre questioni di cui a lungo si discute in giudizio e che, invece,
suppongono la sussistenza di un siffatto subentro.
Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale dell’infondatezza delle domande attoree e ne
giustificano il rigetto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la sostanziale soccombenza (art. 91 c.p.c.): si
ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte convenuta, in €30.000,00 per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulle domande, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;
rigetta
le domande attoree;
condanna
la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del presente giudizio complessivamente
liquidate in €30,000,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Cosi' deciso in Milano il 27 novembre 2014.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
contratto di licenza medesimo, essi, lungi dal presupporre necessariamente un avvenuto subentro, ben
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IL PRESIDENTE
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L’ ESTENSORE