apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 10854/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 6497/2015
n. 8973/2016 del 05/10/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 6497/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Silvia Giani
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6497/2015 promossa da:
MANIFATTURA BATTAGLIA S.R.L. (C.F.06489800729), con il patrocinio dell’avv. DI PINTO
LOREDANA e dell’avv. MUSCO ONOFRIO (MSCNFR78D26L738B) CORSO VITTORIO
EMANUELE, 22 20122 MILANO; , elettivamente domiciliat in CORSO VITTORIO EMANUELE, 22
20122 MILANO
attore
contro
PEOPLE S.R.L. (C.F. 02484380429), con il patrocinio dell’avv. TROTTA CRISTINA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliat in VIA MANIN, 89 31100 TREVISO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
La società Manifatturiera Battaglia s.r.l. (di seguito MB) ha convenuto in giudizio la società People
S.r.l. chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento della società convenuta al contratto di
licenza inter partes e di condannare la convenuta al risarcimento del danno, che ha quantificato in
euro 786.000,00.
La convenuta si è costituita eccependo la nullità della citazione (che conterebbe allegazioni generiche e
apodittiche doglianze) e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha chiesto il rigetto
delle domande dell’attrice.
*
All’esito dell’istruttoria, la domanda di MB - introdotta con una atto che illustra compiutamente i fatti
posti a fondamento della domanda come ritenuto nella prima udienza dal giudice istruttore1, è risultata
fondata nei limiti che si diranno.
 In data 26 ottobre 2013 la società attrice e la società convenuta hanno sottoscritto un contratto di
licenza d'uso di marchi registrati in virtù del quale MB avrebbe avuto facoltà di utilizzare in via
esclusiva il marchio “(+) People” per la vendita, commercializzazione e produzione di prodotti di
abbigliamento per bambino e bambina, a fronte del versamento di una royalty pari al 10% del
fatturato netto e della corresponsione della somma di euro 30.000,00 a stagione al sig. Luca Bucari
per la direzione stilistica.
People, dal canto suo, si era impegnata a fornire la necessaria assistenza e consulenza stilistica
approvando preventivamente e per iscritto, per il tramite del sig. Bucari i prototipi presentati dalla
licenziataria (c.d. figurini); invero la licenziataria era obbligata a sottoporre all'attenzione della
licenziante ogni prototipo di articoli contraddistinti dal marchio oggetto della licenza, e la
licenziante avrebbe dovuto manifestare un preventivo assenso, ai fini della produzione, ai tessuti e
ai prototipi presentati dalla licenziataria, tanto che nessun articolo recante il marchio “(+) People”
creato dalla licenziataria avrebbe potuto essere messo in produzione o vendita in mancanza di detta
preventiva approvazione (doc. all.1,sub art.4).
 Stante il prezzo dei prodotti - ritenuto troppo elevato dagli agenti addetti all'attività di promozione
e pubblicizzazione dei capi raffiguranti il marchio in questione - MB e People, dopo lo scambio di
una fitta corrispondenza ( all. 2,3,4), l’8.5.2014 convenivano di rivedere i prezzi dei capi oggetto di
licenza, la percentuale delle royalty dovute, e il corrispettivo spettante al Product Manger
individuato dalla licenziante ( all.5).
 Stanti il contraddittorio e le risultanze istruttorie, può dirsi acclarato che People si è resa
inadempiente – con riguardo alla produzione del campionario A/I 2014 - rispetto agli obblighi
contrattuali convenuti al punto 6.3 lett. F del Contratto di licenza, alla luce del quale era stato
individuato il timing operativo funzionale al risultato che il campionario fosse pronto 15 giorni
prima della fiera “Pitti Bimbi”. Né ha alcun fondamento l’eccezione di legittimazione passiva
sollevata dalla convenuta con riguardo al fatto che all'osservanza del timing operativo fosse tenuto
il proprio Direttore stilistico, rispetto al quale “People non avrebbe assunto alcuna garanzia del
corretto e puntuale adempimento contrattuale di questi”: invero il contratto di cui si discute è
stato stipulato tra le due società, onde gli obblighi convenuti riguardano le parti dello stesso, a
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“l'atto di citazione contenga sufficienti elementi atti a definire l'ambito delle contestazioni svolte”.
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Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 10854/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 6497/2015
n. 8973/2016
del 05/10/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritto della
decisione
delle parti e propri addetti, consulenti o dipendenti.
 Infatti, in vista della Fiera che si sarebbe tenuta il 26 giugno 2014 a Firenze per le collezioni A/I
2014, per la quale MB aveva prenotato uno stand, il Direttore stilistico (e socio della People oltre
che Presidente del CdA) sig. Bucari risultava in ritardo nello sciogliere le problematiche legate al
campionario e nel rendere disponibile il medesimo:
 già con e-mail del 25.2.2014 MB scriveva al signor Bucari sollecitando risposta a un
precedente messaggio e ricordando che era urgente discutere e risolvere problemi legati alla
produzione della prossima campionatura: "non vorrei arrivare in ritardo i prossimi
impegni” ( all. 6);
 seguiva pec di sollecito del 10.6.2014 e lettera dell’11.6.2014 (all.7) con cui MB,
sottolineava che i precedenti solleciti non avevano avuto alcun riscontro, nonché la
perdurante irreperibilità del signor Bucari che "sta mettendo a rischio il progetto stante gli
impegni di collezione fieristici in essere”;
 infine con pec del 25 giugno 2014 MB, facendo seguito tutte le comunicazioni diffide
precedenti, sottolineava che a distanza di un solo giorno dall'esposizione fieristica non aveva
ancora avuto contezza della completezza della collezione, e che "i responsabili che
dovrebbero occuparsi di quanto di loro competenza non solo non hanno dato la loro
disponibilità alla consegna di una collezione che ha subito modifiche su modifiche, ma al
contempo non hanno garantito la presenza in fiera per la quale si ricorda che M.B. ha
investito danaro”, e, vista l'urgenza, intimava l'adempimento onde evitare il danno che per
il marchio e per l’azienda MB avrebbe costituito il fatto di presentare ad una Fiera così
importante una "vetrina pessima".
 Detta condotta è stata, altresì, oggetto di un accertamento in sede di istruttoria orale, poiché parte
convenuta nella propria comparsa di costituzione ha contestato la genericità delle doglianze nonché
i fatti rappresentati nelle predette comunicazioni.
 In data 23 febbraio 2016 sono stati sentiti quali testimoni:
o il sig. Adriano Battaglia, responsabile commerciale dell'azienda MB il quale ha
confermato che MB aveva contattato controparte per avere notizie in merito alla consegna
da parte di People dei capi della collezione d'esporre, e che questa, in persona della signora
Severini, informava della necessità di contattare direttamente il sig. Bucari, il quale,
contattato telefonicamente, aveva proferito parole offensive rifiutando di consegnare i capi
che avrebbero dovuto essere esposti il giorno seguente; tanto che la società incaricava un
proprio fornitore affinché si recasse a Senigallia - ove ha sede la convenuta - per
provvedere al ritiro dei capi della collezione; il teste confermava altresì che anche in quel
caso il sig. Bucari aveva proferito parole offensive e rifiutato di consegnare la collezione;
tanto che solo mentre l'addetto di MB si stava allontanando, un assistente del Bucari lo
aveva raggiunto per consegnargli parte della collezione;
o il sig. Gaetano Giuseppe Spadaro, commercialista della società attrice, presente alla
telefonata tra il sig. Battaglia e il sig. Bucari nel corso della quale – svoltasi in vivavocequest'ultimo aveva offeso il Battaglia e rifiutato di consegnare la collezione.
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Sentenza n. 10854/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 6497/2015
Repert.
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deltra05/10/2016
prescindere dai rapporti interni – e dalle eventuali relative
responsabilità
– intercorrenti
una
successivo recesso esercitato da People con comunicazione del 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 5.1
del contratto, tanto più che nella missiva People stessa richiama alla scadenza indicata nella
predetta clausola (che richiede un preavviso di sei mesi) e fa salvi “gli obblighi comunque derivanti
dal contratto fino a quando lo stesso si dovrà considerare in essere”
-- Ciò detto in punto “an” della pretesa attorea, va valutato la richiesta di risarcimento del danno.
Secondo MB l'inadempimento di People avrebbe determinato danni sia in termini di costi sostenuti
per il lancio e la produzione delle collezioni (costi a suo dire pari ad euro 314.381,91 all. 11 e 12)
che di mancato guadagno (che l’attrice presume pari a euro 471.618,09 in termini di utile netto).
Sotto il profilo della prova del danno la domanda di parte attrice è risultata solo parzialmente
sorretta da risultanze probatorie:
- anzitutto parte attrice nulla documenta a proposito del preteso lucro cessante, che appare perciò
una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi;
- quanto al danno emergente il Tribunale reputa che parte attrice abbia diritto a far valere solo i
costi relativi alla produzione del campionario A/I 2014 ( quello che avrebbe dovuto essere
esposto nella sua completezza alla fiera Pitti del 26 giugno 2014): invero nulla è stato neppure
allegato quanto alla realizzazione del secondo campionario (quello relativo alla stagione P/E
2015);
- detti costi sono documentati da fatture emesse tra il novembre 2013 e il marzo 2014, non
contestate da parte convenuta, che non ha depositato la terza memoria ex art. 183 VI c.p.c.2);
dette fatture riguardano:
o forniture ricollegabili alla produzione del campionario in questione euro 4.161,73 (doc.
1a), 743,84 (doc.1b), 14.141,96 (doc.1c), 20.130,00 (doc. 1d spese di consulenza),
11.152,26 (doc. 1h), 1838,14 ( doc. 1i), 1.143,38 (doc. 1m); 528,7 (doc. 1n),
o compenso per il contributo stilistico per la realizzazione del campionario bambino/a
marzo- aprile 2014 euro 12.200,00 (doc. 1l),
o spese noleggio stand e prenotazione spazio fieristico e attrezzature, euro 17.356,00
(doc. 2d, 2e)
o per un totale di euro 83.396,01;
vanno, invece, escluse le spese per esposizione fieristica al Pitti per il mese di dicembre, che
nulla hanno a che vedere con i fatti contestati (doc. 1e) e tutte quelle spese che, in mancanza di
più accurato adempimento dell’onere probatorio incombente sull’attrice, non possono essere
ricondotte all’attività produttiva del campionario in questione ( doc. 1f e 1g).
Considerato che dette spese non possono considerarsi costi del tutto inutilmente sopportati, dato
che MB ha potuto esporre una parte del campionario (come lei stessa afferma) e utilizzarla per
acquisire ordini di agenti e fornitori e che nulla l’attrice ha precisato rispetto alla consistenza della
parte di campionario che non avrebbe potuto esporre per l’inadempimento della conventa, il
Tribunale reputa equo condannare People alla rifusione di dette spese nella misura di 1/3; ovvero
nella misura di euro 28.000,00. Su tale somma, da considerarsi già rivalutata, sono dovuti gli
interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
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In data 4.9.2015 all’esito della scadenza dei termini 183 VI c.p.c è stata depositata rinuncia la mandato da parte del
difensore.
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Sentenza n. 10854/2016 pubbl. il 05/10/2016
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Repert. n. 8973/2016 del 05/10/2016
Stante l'inadempimento contrattuale accertato alla luce delle predette circostanze a nulla rileva il
Sentenza n. 10854/2016 pubbl. il 05/10/2016
RG n. 6497/2015
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*
Spese. L’onere delle spese di lite deve seguire il principio di soccombenza, tenuto conto, tuttavia, del
valore della causa quale risulta all’esito della liquidazione del danno oggetto di risarcimento e non della
domanda (risultata infondata nel quantum). Pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere le
spese di lite in favore di parte attrice, liquidate – tenuto conto della tariffa e dell’impegno professionale
in concreto profuso – in euro 5.000,00 per compensi, in euro 1713,00 per spese (c.u.+ marca da bollo)
oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e iva come per legge.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -A, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice Manifattura Battaglia s.r.l. dichiara la
convenuta People s.r.l. inadempiente al contratto di licenza concluso inter partes il 26 ottobre
2013, e per l’effetto
2) condanna la convenuta People s.r.l. a corrispondere all’attrice Manifattura Battaglia s.r.l. a
titolo di risarcimento del danno la somma di euro 28.000,00, oltre interessi come indicato in
motivazione;
3) condanna la convenuta People s.r.l. a rifondere all’attrice Manifattura Battaglia s.r.l. le spese
del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00, oltre 15% su compensi per spese forfettarie,
CPA e Iva come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15.9.2016
Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott. Marina Anna Tavassi
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