apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014 N. R.G. 48156/010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE "A" Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. LUDOIL SRL (C.F. 07326420630), NAPOLITANO E GIAMPIERO DI LORENZO, MILANO, VIA Guastalla n.1 48156/2010 promossa da: con il patrocinio dell’avv. LUCIA presso l’ avv. LEONARDO LOVECCHIO, in ATTORE contro SHELL ITALIA SPA (C.F. 01841620154), con il patrocinio dell’avv. CORNETTA ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA NIRONE, 19 20123 MILANO presso il difensore avv. CORNETTA ROBERTO CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2013, qui di seguito integralmente richiamate OGGETTO: cessione ramo d’azienda, mancanza delle qualità promesse, domanda di riduzione del prezzo, risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e precontrattuale, concorrenza sleale, risarcimento dei danni pagina http://bit.ly/1A6bpNO 1 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a TRIBUNALE di MILANO Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014 1.Le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data Ludoil 25.6.2010, Ludoil s.r.l. (ora Re s.p.a., di seguito Ludoil) ha convenuto in giudizio Shell Italia s.p.a. esponendo di avere acquistato in data 20.11.2009 dalla convenuta un ramo d’azienda costituito da 54 impianti stradali di distribuzione di carbo-lubrificanti per l’importo complessivo di € 12.746.000,00. Parte attrice ha esposto di avere comunicato in data 26.5.2009 a Shell la propria offerta l’iniziale vincolante d’acquisto del citato ramo d’azienda per importo di € 12.100.000,00. Shell aveva accettato la proposta con lettera raccomandata A.R. del 10.7.2009, alla quale era seguito il quello definitivo il 20.11.2009 per l’importo finale di € 12.746.000,00. Tanto esposto, Ludoil ha lamentato in particolare la mancanza delle qualità promesse dell’azienda ceduta- in relazione al valore dell’avviamento- e, dunque, ha invocato la riduzione del prezzo per l’importo di € 3.271.000,00. Ha censurato altresì la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella trattative, essendosi Shell rifiutata prima del perfezionamento del contratto definitivo di comunicare i dati relativi ai volumi del carburante erogato nel corso dell’anno 2009, garantendone una inesistente conformità rispetto a quelli del 2008. Shell avrebbe inoltre praticato aumenti del prezzo del carburante prezzo presso i punti di distribuzione oggetto di futura cessione al fine di sviare la clientela a favore di altri distributori dislocati nelle vicinanza e destinati a rimanere in sua proprietà. Infine, Ludoil ha censurato il contenuto di alcune comunicazioni inviate da controparte ai possessori di carte “Shell Club Smart”, con l’indicazione degli impianti presso i quali la raccolta- punti poteva proseguire successivamente alla cessione e con l’indicazione di ulteriori più vantaggiose offerte. Con conseguente pregiudizio economico, quantificato in € 6.000.000,00 del quale ha invocato il ristoro. Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie: ha eccepito in particolare la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta e sottolineato che comunque nessuna garanzia era stata prestata in relazione alla redditività degli impianti ceduti. Ha negato di avere tenuto una condotta in mala fede nel corso delle trattative, sottolineando di avere messo a disposizione di controparte tutte le informazioni in suo possesso, ricordando che prima del definitivo pagina http://bit.ly/1A6bpNO 2 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a perfezionamento del contratto preliminare in data 4.8.2009 ed, infine, di erano state effettuate due Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 diligence”. Ha n.contestato avere Repert. 1383/2014 di del 05/02/2014 “due praticato politiche difformi dei prezzi presso i propri distributori a scopo di sviamento a danno di quelli promessi in vendita ed ha eccepito la correttezza delle comunicazioni effettuate ai clienti. Nel corso del giudizio, è stato dato ingresso ad un’indagine peritale diretta ad analizzare le comparando quelli fissati politiche dei prezzi praticati da Shell, presso i distributori oggetto di cessione con quelli praticati ai punti-vendita destinati a rimanere in sua proprietà, al fine di accertare la sussistenza della lamentata politica discriminatoria lamentata dall’attrice. 15.10.2013 la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.Preliminarmente: la competenza monocratica La presente causa afferisce unicamente alla materia della responsabilità contrattuale ed alla responsabilità da concorrenza sleale c.d. pura. E ciò con riguardo, sotto quest’ultimo profilo, sia alle comunicazioni ritenute illecite rivolte ai clienti dei punti vendita ceduti sia al prezzo della fornitura di carburante operata da Shell presso i suoi stessi punti vendita oggetto di futura cessione nell’imminenza del definitivo. Non si fa quindi in questa sede questione alcuna di condotte regolate dalla materia Antitrust, circostanza che avrebbe potuto attrarre la controversia alla competenza della Sezione Specializzata in composizione Collegiale. La controversia va dunque giudicata dal Tribunale in funzione monocratica. 3. La domanda di riduzione del prezzo Parte acquirente invoca in primo luogo l’applicazione del rimedio di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c. lamentando la mancanza di qualità promesse del ramo d’azienda venduto, con riguardo al valore dell’avviamento dei punti di distribuzione ceduti, valutato in virtù dei volumi di carburante erogato, rivelatisi inferiori rispetto a quelli dichiarati e garantiti da parte acquirente. In particolare, la difesa Ludoil ha sottolineato che, nell’anno 2009, il carburante erogato dal ramo d’azienda ceduto si era arrestato a 36.788.00 litri, ad un livello dunque assolutamente inferiore rispetto a quello raggiunto nel 2008 (ove il volume aveva raggiunto i litri 41.476.000), anno sulla base del quale sarebbe stato determinato il prezzo di cessione. Parte attrice conclude quindi sindacando l’assenza di una pagina http://bit.ly/1A6bpNO 3 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a All’esito, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del qualità della res venduta che ne Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 comporterebbe un valore inferiore ed il Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014 conseguente diritto alla riduzione del prezzo. La censura ha riguardo alla questione, affrontata di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 5845/013, Pres. Rordorf), del rimedio utilizzabile dal compratore di un’azienda priva di avviamento o con avviamento inferiore a quello pattuito, nel quadro della disciplina delle garanzie dovute dal venditore ovvero della responsabilità per mancanza delle qualità promesse o essenziali. I giudici di legittimità osservano come la modulazione dei principi di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. all’azienda appaia problematica, inteso come attitudine che consente ad una avviamento aziendale di conseguire risultati economici- può essere solo qualificato come una qualità immateriale, seppure non essenziale. Il minore valore dell’avviamento non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui all’art. 1490 c.c. per il quale può essere eventualmente esercitabile l’azione di riduzione del prezzo. Certamente tale qualità, nell’ambito dell’autonomia negoziale, può essere dai contraenti promessa, con i conseguenti rimedi restitutori e risarcitori di cui agli arrt. 1453-1458 c.c., espressamente richiamati dall’art. 1497 c.c, ma con esclusione tuttavia anche in questo caso dell’actio quanti minoris di cui all’art. 1492 c.c.. La prima conseguenza nel caso in esame è l’infondatezza della domanda di riduzione del prezzo formulata da Ludoil, giacchè relativa ad una res, l’avviamento, non riconducibile ad una “cosa” venduta per la quale si possano predicare i vizi indicati dall’art. 1490 c.c.. La seconda conseguenza dell’arresto della Corte è che, ove il venditore non garantisca il valore dell’avviamento, non si potrà neppure ricorrere al rimedio risolutorio (nel caso in esame non richiesto), ovvero quello risarcitorio. Sotto quest’ultimo profilo (ove si ritenesse che la richiesta risarcitoria di Ludoil rinvenga implicitamente la propria causa petendi anche nel ridotto valore dell’avviamento oltre che nelle condotte illecite di seguito esaminate) coglie nel segno la difesa Shell, la quale sottolinea come qui una specifica garanzia –presupposto per accedere, come accennato, al rimedio risolutorio/risarcitorio- non è stata prestata dal cedente. L’asserita promessa sul valore dell’avviamento lamentata da Ludoil non si è infatti tradotta in alcuna espressa obbligazione contrattuale: non pagina http://bit.ly/1A6bpNO è 4 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a l’avviamento- giacchè infatti rinvenibile immateriale, alcuna Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 clausola cheRepert. garantisca tale del qualità n. 1383/2014 05/02/2014 parametrata al volume di carburante erogato. Ed anzi, l’esame dell’intero testo del contratto definitivo contiene chiari indici che conducono ad escludere tale prospettazione (cfr. art .1363 c.c.). Ed in particolare, l’art. 4, dedicato proprio alle garanzie prestate dalla venditrice, nulla dice con riguardo in generale alla redditività degli impianti ceduti ed in particolare al volume di carburante erogato. In esso si prevede che “per quanto non espressamente garantito dalla Venditrice, l’Acquirente non avrà nulla a pretendere nei confronti della Venditrice o aventi causa”. Ludoil, dalla lettura dell’art. 2 del citato contratto, il quale scorpora il corrispettivo pattuito per la compravendita pari ad € 12.7.46.000,00 in:“ € 1.242.575,00 imputati alla componente immobiliare; € 4.447.405,00 per le attrezzature, € 7.056.020,00 per l’avviamento”. Invero, in difetto di una specifica garanzia sul valore dell’avviamento, così come precisato dalla Corte, tale riferimento deve infatti intendersi solo utilizzato come criterio di determinazione del prezzo (cfr. tra le altre Tribunale Napoli 11.3.2002), ma non fonte di autonoma responsabilità risarcitoria. La domanda va dunque rigettata: resta assorbita ogni questione circa la decade nza dalla garanzia dei vizi sollevata dalla difesa della convenuta 4.La mala fede precontrattuale Il pregiudizio lamentato dall’attrice per l’acquisto dell’azienda di cui è causa non può essere neppure ravvisato nel preteso comportamento contrario a buona fede tenuto controparte, la quale si sarebbe rifiutata di documentare il carburante erogato nel corso dell’anno 2009 ridottosi, secondo la difesa attorea, di circa 11,30% rispetto all’anno precedente. Tale circostanza, ove tempestivamente conosciuta da Ludoil, avrebbe potuto motivare una riduzione del prezzo di cessione. Le modalità e la scansione temporale con le quali le parti sono pervenute alla stipulazione del definitivo conduce ad escludere una condotta illecita di Shell sotto questo profilo. Ed in effetti: pagina http://bit.ly/1A6bpNO 5 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ad una diversa conclusione non si può neppure pervenire, seguendo la difesa - sin da maggio 2009 Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 1383/2014un’offerta del 05/02/2014 formulava,Repert. come n. accennato, Ludoil vincolante d’acquisto specificando il prezzo di cessione nell’importo di €12.100.000,00. Si tratta di una proposta contenente tutti gli elementi essenziali del contratto, giacchè individua precisamente beni oggetto della cessione (riportati nell’allegato) ed il prezzo della cessione (cfr. doc .3 di Ludoil). Ciò ha comportato ex art. 1331 c.c. la potere soggezione dell’offerente al potestivo di controparte, scelta che mal si concilia con la riserva del proponente di rimodulare il corrispettivo a seconda degli esiti di successive verifiche sul valore del bene oggetto dell’offerta. Ed in effetti con l’accettazione intendersi ormai già perfezionata; - dagli atti emerge che al solo valore dell’erogato nell’anno 2008 le parti si calcolare riferivano il prezzo come di criterio, cessione. E seppure non ciò nella sia esclusivo, sua per iniziale quantificazione sia nei suoi aggiustamenti successivi. Tale elemento emerge ad esempio dal tenore del documento n. 9 di parte attrice ove Shell, in occasione della sostituzione di un impianto con un altro ai fini della cessione, fa riferimento ai volumi di erogato del 2008 per chiedere un aumento del corrispettivo; la risposta di Ludoil non accenna, e la circostanza è significativa, alla necessità di acquisire i dati del 2009 al fine di valutare ed accettare tale modifica parziale dell’accordo; - Ludoil ha iniziato a chiedere i dati dell’erogato del carburante del 2009 ormai a ridosso del perfezionamento del definitivo, ossia solo a partire da settembre 2009, quando era già stato sottoscritto il preliminare (doc. 10 depositato nella memoria 11.2.2011 e docc .11 depositato con l’atto di citazione); peraltro in nessuna di tali richieste veniva messa in correlazione la conoscenza di tale dato con possibili modifiche del corrispettivo, ormai vincolato dalle precedenti manifestazioni di volontà; - in nessuno dei documenti versati agli atti emerge che Shell abbia garantito a controparte una continuità dei valori di erogato del carburante tra l’anno 2008 e l’anno 2009; né nelle bozze scambiate del contratto preliminare vi è traccia della necessità di acquisire ulteriori elementi per la determinazione/modificazione del prezzo pagina http://bit.ly/1A6bpNO 6 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a trasmessa da Shell il successivo 10.7.2009 la volontà negoziale deve d’acquisto fondata Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 volumi di vendita (cfr.del 05/02/2014 docc. Repert. n. 1383/2014 sui 9.9,9.11,9.12,9,16,9,19,9.20 di parte convenuta); nel contratto definitivo di cessione, per quel che qui rileva, viene dato atto che parte acquirente aveva analizzato “presso la sede amministrativa della Venditrice, in data 21 e 22 maggio 2009, i contratti e le informazioni rilevanti per la conduzione dell’ attività commerciale del ramo d’azienda, dei quali conferma di esserne a conoscenza” (cfr. doc .5 di parte attrice). Dunque, Shell aveva messo a disposizione tutti i dati ritenuti rilevanti dalle parti al fine di valutare i profili della cessione e la convenienza dell’affare (profilo peraltro che la migliore dottrina esclude ricompresa informazione); tra gli elementi oggetto del dovere di sul punto, non va trascurata la considerazione che l’acquirente è un soggetto qualificato, specializzato nel mercato petrolifero, di certo non sprovveduto in relazione alle fluttuazioni delle vendite di carburante e consapevole dunque, ove lo avesse ritenuto, di richiedere specifiche garanzie proprio in relazione ai volumi di erogato. Va dunque esclusa, alla luce del comportamento complessivo delle parti, dal contratto tenore degli atti definitivo ed infine cristallizzate una condotta negoziali dalle che hanno pattuizioni reticente e preceduto in maliziosa di il quest’ultimo Shell, che avrebbe omesso di rendere a controparte le informazioni rilevanti sui volumi di carburante per l’anno 2009, e ciò al fine di creare una falsa rappresentazione della realtà e di concludere la cessione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sarebbero state concordate a seguito di una leale trattativa. 5.Quanto allo sviamento della clientela mediante politiche dei prezzi sul carburante Parte attrice si duole del depauperamento dei beni aziendali promessied in particolare dell’avviamento del ramo ceduto- attraverso lo sviamento della clientela dirottata a favore dei propri distributori non oggetto di cessione e collocati in zone limitrofe. Tale condotta si sarebbe articolate secondo due modalità di lesione. Ed in particolare. pagina http://bit.ly/1A6bpNO 7 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - In primo luogo, Shell nella maggio 2009 (quanto Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 frazione temporale daldel mese di Repert. n.compresa 1383/2014 05/02/2014 l’offerta irrevocabile d’acquisto) al momento di perfezionamento della cessione (intervenuta nel successivo mese Ludoil formalizzò di novembre 2009) avrebbe posto in essere aumenti del prezzo del carburante erogato ai gestori dei 54 impianti ceduti, ottimizzando in tal guisa i ricavi della rete ceduta e praticando al contempo sui propri distributori presenti nelle vicinanze avrebbe praticato una scontistica aggressiva e mirata. Con il risultato di cagionare un illecito spostamento della clientela dai primi ai secondi punti, con conseguente riduzione del valore Come accennato, tale censura è stata oggetto di un’ampia consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha concluso nel senso di escludere, alla luce dell’indagine peritale e della documentazione agli atti, tali comportamenti. L’indagine peritale ha dovuto tenere in conto la complessa dinamica di mercato sottesa alla determinazione del prezzo del carburante ed ai relativi sconti (distinguendo tra: prezzo di partenza, sconto da accordi aziendali, sostegno alle vendite/sconto on top, prezzo di cessione, prezzo consigliato, prezzo di vendita all’automobilista). Occorre poi considerare i diversi rapporti negoziali che possono legare di volta in volta i distinto soggetti che operano in tale mercato, ossia la compagnia petrolifera, il gestore dell’impianto e le società c.d. retiste, ossia proprietarie degli impianti che svolgono il ruolo di intermediario tra compagnia e gestori. Le diverse ripartizioni degli assetti proprietari e gestori possono variare nei diversi punti vendita sono poi a loro volta regolati da distinti rapporti contrattuali. In particolare, il CTU ha dato atto Ludoil è c.d. una società retista e che, in virtù della cessione del ramo d’azienda in esame, è divenuta titolare delle 54 concessionarie cedute, delle componenti immobiliari e dei beni strumentali. L’attrice ha mantenuto un rapporto con quasi tutti i gestori ex Shell, subentrando nei contratti di comodato, e sottoscritto un contratto di convenzionamento con la compagnia petrolifera Q8, presso la quale tutti i gestori hanno l’obbligo di approvvigionare il Carburante. Q8 riconosce una royalties parametrata ai litri complessivamente ritirati dai Gestori della rete pagina http://bit.ly/1A6bpNO 8 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto. ed ha stipulato un contratto Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 diretto a disciplinare il rapporto di Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014 fornitura, consigliando il medesimo prezzo ai Gestori ai quali viene riconosciuta una royalties pro litro. Quanto a Shell, il prezzo consigliato (che varia a seconda della c.d trade-area, alla determinato quale contesto di appartengono mercato) impianti viene inseriti stabilito in in un a due le c.d base parametri: -l’andamento quotazioni del costo elaborate da del prodotto una agenzia raffinato secondo specializzata e indipendente (PLATTS); tra l’altro, della contrattualistica intrattenuta con il gestore, dei costi operativi del singolo impianto, del comportamento tenuto dagli impianti leader della zona (e, dunque, dai concorrenti), della partecipazione della Compagnia agli sconti praticati ai gestori- quali sconti previsti da accordi aziendali- , ed infine del tipo di relazione esistente tra la Compagnia e l’impianto in relazione alla sua proprietà. Sotto quest’ultimo profilo: se il punto vendita è di proprietà di Shell, sussiste un rapporto diretto tra Compagnia e Gestore disciplinato da un contratto di comodato e somministrazione. Se il punto vendita è di proprietà di un terzo/retista, viene stipulato allora un contratto di convenzionamento tra quest’ultimo e Shell. Qualora poi il retista ed il gestore non coincidano, Shell -a fronte dell’esclusiva- paga al primo una “fee” per ogni litro di carburante mentre lo sconto al Gestore attiene ai rapporti tra quest’ultimo ed il retista. Se infine retista e gestore coincidono, Shell pratica un doppio sconto, ossia una prima riduzione sul prezzo di cessione del carburante ed un secondo sconto che rappresenta la fee pagata dalla compagnia a fronte dell’esclusiva. Le diverse tipologie di impianti comportano diversi costi e diverse marginalità per la compagnia. Ciò premesso, l’indagine peritale ha messo a confronto alcuni impianti ceduti ed alcuni limitrofi rimasti nella titolarità di Shell,scegliendo a tale fine dodici campioni omogenei, in relazione alla vicinanza, alla uniformità dei servizi offerti (solo aree servite e no “self”), ad alla titolarità dell’impianto alla relativa contrattualistica. pagina http://bit.ly/1A6bpNO 9 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a -la situazione di mercato di ogni singola trade area che tiene conto, Nonostante le numerose Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 variabili che incidono sul prezzo del Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014 carburante, l’analisi compiuta dal CTU ha permesso di verificare che, in generale, nel lasso temporale di riferimento (a partire dal 1 gennaio 2009,cioè da alcuni mesi cioè prima dell’offerta vincolante, fino a marzo 2010, data finale di consegna effettiva degli impianti) non è stata riscontrata tale politica discriminatoria. Nella maggior parte dei raffronti effettuati (8 su 10) la politica degli sconti compiuta da Shell non era sfavorevole agli impianti ceduti o comunque era “assente” una politica di sconti (cfr. tabella riepilogativa allegata alla relazione depositata in data 12.12.2012). impianti ceduti hanno registrato un incremento del carburante erogato (cfr. pagina 36 CTU agli atti). Solo infine in due casi ad una politica di sfavore è seguita una contrazione dell’erogato: tuttavia, in uno dei due impianti tale elemento è stato riscontrato nel mese di marzo 2009, quindi prima dell’offerta irrevocabile d’acquisto di Ludoil: nell’altro caso, il CTU ha rilevato che la politica di pricing è stata attuata nei confronti di altri competitors, ma in concreto ha sfavorito l’impianto ceduto. In conclusione, l’indagine tecnica d’ufficio non ha consentito di inferire elementi univoci e concordanti dai quali si possa inferire, anche solo con ragionamento presuntivo secondo i criteri di cui all’art. 2729 c.c., il sistematico e doloso sviamento la clientela del ramo d’azienda ceduto attraverso campagne disomogenee sui prezzi di cessione del carburante. Poiché era onere di parte attrice provare i fatti costitutivi della sua pretesa, la relativa doglianza va dunque disattesa. 6. L’invio delle comunicazioni ai clienti in possesso di Club Smart/VPower Club. Ludoil censura infine di un’ulteriore modalità di sviamenti della clientela dei distributori ceduti, asseritamente praticata mediante comunicazioni inviate dalla convenuta ai clienti abituali dei punti vendita ceduti in possesso di Club Smart/V-Power Club. Con esse, il destinatario veniva invitato a recarsi presso determinati punti vendita Shell, indicati sul retro della confezione, per il ritiro dei premi della campagna promozionale già avviate e per continuare la pagina http://bit.ly/1A6bpNO 10 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Per due impianti risulta un politica dei prezzi di sfavore, ma gli raccolta di tali punti (cfr. Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 doc. 12 diRepert. parte n. attrice e 5,6,7 della 1383/2014 del 05/02/2014 memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). In alcune comunicazioni, Shell formulava contestualmente al cliente una nuova iniziativa promozionale con decorrenza nell’attribuzione dal di 1.4.2010 un punto al 30.5.2010, aggiuntivo per ogni consistente litro di rifornimento di carburante Shell (“per ogni litro di Shell V-Power o V-Power Diesel riceverà tre punti anziché due, oppure che per ogni litro di benzina Super Piombo o Diesel riceverà due punti anziché uno”, cfr. doc. 13 di parte attrice). La circostanza non è contestata dalla difesa Shell. ritenersi una modalità corretta, e financo necessitata, di comunicare al parco clienti l’impossibilità di proseguire le raccolte punti avviate sotto la precedente gestione, la seconda non appare lecita. E ciò sia riconducendo tale condotta all’alveo della responsabilità contrattuale e agli obblighi di protezione che i contraenti debbono osservare anche nella fase latu sensu esecutiva dell’accordo sia inquadrando tale comportamento sotto l’alveo della concorrenza sleale, in quanto condotta non conforme agli obblighi di precedente sia correttezza professionale. Invero avere inviato sia nella fase nella fase successiva al perfezionamento dell’accordo ai clienti aderenti alle campagne- punti –non solo la notizia della dismissione di tali centri ma, contestualmente, l’invito ad aderire ad offerte più vantaggiose, rileva in primo luogo sotto il profilo della responsabilità negoziale. E’ infatti in occasione della cessione che Shell ha posto in essere tali condotte, utilizzando a suo vantaggio informazioni (le banche dati clienti ) che appartenevano al ramo d’azienda oggetto di cessione ed al suo avviamento. Tale contestualità non era imposta da alcun dovere di trasparenza e di correttezza verso i consumatori. Inoltre non risulta che, in relazione agli obblighi di protezione ai quali il contraente è tenuto a favore dell’altra parte, la convenuta abbia informato Ludoil di tale scelta promozionale, concordando con la stessa modi e tempi dell’iniziativa. Emerge altresì la non conformità alle regole di correttezza contrattuale nonchè alle disposizioni di cui all’art. 2598, comma 3, c.c.. pagina http://bit.ly/1A6bpNO 11 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Osserva il Tribunale che, se la prima forma di comunicazione può Poco importa allora verificare Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 se la Repert. campagna promozionale abbia n. 1383/2014 del 05/02/2014 riguardato tutti i clienti Shell muniti di Smart-Card ovvero solo quelli dei punti ceduti, giacchè anche nel primo caso non verrebbe meno l’illecito, rinvenuto, si ribadisce, nella contestualità della comunicazione. 7.Il quantum del pregiudizio patito Tale condotta ha certamente comportato un pregiudizio, patrimonialmente apprezzabile, a carico dell’attrice in termine di spostamento di una parte clientela dai punti di distribuzione ceduti a quelli limitrofi della concorrente. frazione temporale (compresa tra aprile e maggio 2010) successiva a quella esaminata dal CTU che si è invece arrestata a marzo 2010. Inoltre Shell, benché sollecitata dal CTU, non ha fornito i dati dell’incidenza dell’erogato ai titolari delle smart card sul totale erogato nei punti vendita. Occorre dunque procedere ad una quantificazione del danno necessariamente equitativa ex art. 1337 c.c., la quale passa dalle seguenti considerazioni: -come accennato, tale offerta promozionale ha ricoperto un arco temporale pari due mesi ed ha avuto riguardo a tutti i punti-vendita oggetto del negozio (la circostanza non è contestata da Shell). - ai fini della fidelizzazione della clientela nel segmento di riferimento, le operazioni premio accordate ai possessori delle smart card giocano un ruolo essenziale, ai quali si aggiungono comunque altri profili, quali la localizzazione del punto di distribuzione, le continue variazioni -anche minime- dei prezzi di vendita offerti dai singoli distributori oltre che, ovviamente, il brand sotto il quale opera il punto- vendita. Dunque, lo sviamento operato attraverso censurata non può ritenersi –da solo- causa tantomeno definitivo spostamento della la comunicazione qui di un né prolungato nè clientela a danno dei distributori ceduti. Le normali dinamiche concorrenziali, decorsi i mesi di riferimento, tendono infatti nuovamente a riemergere. Ed allora: tenuto conto che parte attrice ha lamentato un mancato utile annuo per € 800.000,00 in relazione a tutte le condotte dallo pagina http://bit.ly/1A6bpNO 12 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a La campagna più favorevole ha dispiegato i suoi effetti per una stesso censurate Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 riscontrate soloRepert. sotto n.un unico profilo e 1383/2014 del 05/02/2014 qui limitato a due mesi, viene liquidato per tale pregiudizio in via equitativa nella somma di € 200.000,00 già liquidato in moneta attuale, oltre interessi dalla pronuncia al saldo. 8.le spese di giudizio Tenuto conto che le pretese di Ludoil sono accolte limitatamente ad un solo profilo di illecito censurato, con liquidazione assai più contenuta del relativo pregiudizio, le spese del giudizio vengono compensate per la frazione di 2/3 e poste a carico della convenuta per frazione residua di 1/3: lo scaglione determinato in base all’importo liquidato di riferimento viene a titolo risarcitorio e non alle somme richieste. Quanto alle spese di CTU, tenuto conto di tale regola di distribuzione degli oneri processuali, le stesse restano a carico della convenuta per la frazione di 2/3 (1/3 secondo il criterio della soccombenza e l’ulteriore 1/3 in quanto la metà di quelle compensate) e per la frazione di 1/3 a carico dell’attrice. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Ludoil Re s.p.a. contro Shell Italia s.p.a, con atto di citazione notificato in data 25.6.2010, ogni altra e diversa eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento delle domande di Ludoil Re s.p.a. condanna Shell Italia s.p.a. al pagamento a favore dell’attrice dell’importo di € 200.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le ragioni di cui in narrativa; 2) compensate per la frazione di 2/3 le spese del giudizio, condanna Shell Italia s.p.a. a corrispondere a Ludoil Re s.p.a. la residua frazione di 1/3, quantificata quest’ultima nella somma di € 5.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge; 3) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa per la frazione di 2/3 a carico della convenuta e per la residua frazione di 1/3 a carico di parte attrice. Così deciso in Milano, 3 febbraio 2014 Il giudice unico Alima Zana pagina http://bit.ly/1A6bpNO 13 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a la pagina http://bit.ly/1A6bpNO 14 di 14 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014 RG n. 48156/2010 Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014