apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 N. R.G. 2014/18024 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE AIl Giudice designato; 24.6.2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento cautelare ante causam iscritto al ruolo n.18024/014 promosso da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA -ricorrenteContro FEDERCONTRIBUENTI ITAILA – -resistenteMOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO 1.Con ricorso per inibitoria depositato in data 24.3.2014, l’istituto di credito Banco di Desio e della Brianza s.p.a. ha invocato l’adozione Federcontribuenti di Italia provvedimenti lamentando urgenti la nei lesione confronti alla di propria reputazione ed al proprio marchio, a suo dire cagionato da un articolo pubblicato a partire dal 14.2.2014 sul sito web della resistente dal titolo “Scandalo Banco Desio: al Tribunale di Roma va in onda il patteggiamento”. Invero il Banco viene maliziosamente accostato a vicende giudiziarie penali relative ad ex dipendenti di società controllate della ricorrente, artatamente riferite all’istituto di credito, anche attraverso la riproduzione grafica all’interno dell’articolo del proprio marchio. Con conseguente irreparabile pregiudizio alla propria immagine ed al Pagina 1 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 -a scioglimento della riserva assunta in data Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 proprio segno distintivo, del quale ha chiesto l’inibitoria assistita da astreinte, oltre che la pubblicazione. Differita la prima udienza per difetto di prova della ritualità della notifica, si è costituita la resistente, dando atto di avere nel frattempo eliminato dall’articolo il marchio di controparte, circostanza che a suo dire avrebbe fatto venire meno la competenza per materia delle Sezione specializzata. Ha contestato altresì la competenza per territorio a favore dei Tribunale di Roma e negato in ogni caso il carattere denigratorio del pezzo, avente ad oggetto circostanze vere relative a procedimenti penali in corso, comunque riferite da fonti autorevoli dello del Banco di Desio e All’udienza di discussione, parte ricorrente ha sottolineato la permanenza di entrambi gli illeciti contestati, avendo controparte peraltro sostituito alla raffigurazione del proprio marchio una vignetta della “Banda Bassotti”, noti protagonisti del fumetto di di Topolino della Walt Disney, ancor più lesiva, e alla quale ha chiesto che le misure urgenti invocate si estendano. All’esito della discussione orale del 24.6.2014 il giudice designato si riservava la decisione. 2.Quanto al fumus 2.1.Quanto al sopravvenuto difetto di competenza per materia La censura è infondata, considerato che, in virtù del principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 del codice di rito, com’ è noto la competenza va radicata in virtù della situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda: concreta sono dunque irrilevanti determinativa del i mutamenti criterio di della fattispecie collegamento della competenza. Qui l’illecito censurato al momento della proposizione del ricorso- prospettazione non mutata per il vero neppure nel corso del procedimento- è di natura plurioffensiva, essendo lamentata sia la lesione del marchio della ricorrente -quale bene giuridico autonomo- sia della sua reputazione e della sua immagine. Ed il primo profilo, afferente ad un diritto di proprietà industriale, Pagina 2 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 divulgate dai maggiori organi della stampa italiana. Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 consente dunque di ritenere correttamente individuata la competenza per materia della Sezione Specializzata. Dunque la competenza dell’Ufficio adito -la cui competenza secondo il dettato dell’art. 134, comma 1, lett .a) c.p.i. si estende anche alle cause comunque interferenti con la proprietà industriale, alla luce della prospettazione della domanda, della situazione esistente al momento del deposito del ricorso- va senz’altro confermata. 2.2.Quanto al difetto per competenza per territorio Anche la censura di incompetenza territoriale dell’Ufficio adito favore del Tribunale di Roma è inammissibile, non essendo stata l’eccezione sotto tutti i possibili criteri di collegamento che nel caso in esame vengono in rilievo per radicare la competenza per territorio. Ed in particolare: tenuto conto che nel caso in esame una delle condotte denigratorie è stata commessa via web, il criterio del forum commissi delicti- inteso non solo quale luogo ove si è verificato il fatto generatore dell’evento dannoso, ma altresì quello in cui si è verificato il danno- consente di radicare la competenza presso il foro di Milano, nella cui circoscrizione ha sede la ricorrente. Appare sotto questo profilo dirimente l’orientamento espresso di recente dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite la quale - chiamata a comporre un conflitto di competenza in tema di lesioni dei diritti della comunicazione dell'art.20 di c.p.c. personalità massadeve ha mediante ribadito portare al l'uso che di mezzi di l'interpretazione risultato di ancorare la competenza ad un luogo certo e ben individuato, escludendo una competenza "ambulatoria" (Corte Cass. S.U. 21661/09) e si è dunque ritenuto di radicare la competenza preso il domicilio del danneggiato. Seppure qui si tratti di un diverso bene giuridico leso -la lealtà della concorrenza sul mercato- la centralità del criterio di fattispecie interpretazione ove, come nel costituzionalmente caso in esame, orientato il in pregiudizio astrattamente non si concretizza in un unico luogo, appare dunque dirimente. Dunque, tra diverse possibili interpretazioni Pagina 3 http://bit.ly/1HXLQCy del Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 sollevata Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 dettato normativo, dovrà essere prescelto quello più rispettoso del principio costituzionale e, dunque, quello che limiti il fenomeno altrimenti noto del c.d. forum shopping (c.d."competenza ambulatoria").Con conseguente competenza del giudice del luogo ove ha sede il soggetto danneggiato: essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della violazione della sua reputazione (Cass. Ordinanza n. 22525 del 20/10/2006 (Rv. 593086), qui Milano. 2.3.Quanto alla lesione della reputazione. critica a copertura costituzionale oltre che europea, costituisce ed integra una causa di giustificazione che, nell’ambito di un equo bilanciamento con altri potenzialmente in conflitto, diritti parimenti inviolabili e scrimina il comportamento imputabile all’attività giornalistica allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b)la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti caratteri del coinvolti, servizio alla materia giornalistico in discussione “(Cass. o altri 1205/07, Cass. Pagina 4 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Occorre premettere che “l’esercizio del diritto di cronaca e di Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 12420/08, cfr. sentenza 28.1.2014, Tribunale Milano, dott.ssa Miccichè”). Ciò premesso, nel caso in esame non sono riscontrati i due requisiti indicati dai punti sub. a) e b). Ed in particolare. Quanto alla veridicità: l’exceptio veritatis sollevata dalla difesa della resistente non coglie totalmente nel segno giacchè (se è vero dipendenti il di giudiziarie aggiunti coinvolgimento società nella altri di controllate Capitale) fatti, a alcune dalla questi strettamente persone fisiche, ricorrente in indagini non vengono quelli narrati resoconti connessi a ex nell’articolo, che ne muterebbero sostanzialmente il significato, ricorrente. Si fa riferimento all’archiviazione, da parte della competente autorità penale, al procedimento contro i già Direttori Generali, Amministratore Delegato e Presidente del Banco di Desio per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, “atteso l’assoluto vuoto probatorio rispetto ai delitti ipotizzati” (richiesta di archiviazione da parte del P.M., doc. 4 di parte ricorrente). Né viene precisato che tale procedimento è stato avviato a seguito della denuncia sporta dallo stesso ex dipendente del Banco, Enrico Ceci, espressamente menzionato nell’articolo quale fonte delle informazioni ivi narrate, certamente non imparziale, anche tenuto conto della causa di Lavoro per licenziamento avviata dallo stesso contro la ricorrente nella quale egli è risultato soccombente (doc. 3 di parte ricorrente). Quanto alla continenza formale: le concrete modalità di redazione dell’articolo esondano dal lecito esercizio del diritto di cronaca; in particolare l’accostamento tendenzioso del Banco di Desio a vicende giudiziarie estranee a tale persona giuridica ed afferenti invece ad ex dipendenti di società ad essa collegate non rispettano emotiva i limiti complessiva della suscitata continenza nel formale. lettore è L’impressione quella suggerita visivamente dalla vignetta “Banda Bassotti”, ossia di un Istituto che si comporta quale soggetto dedito sistematicamente al crimine Pagina 5 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 escludendo un coinvolgimento diretto della persona giuridica della Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 nelle articolazioni riciclaggio, ambientali contorni in più un crescendo (discariche non locuzione abusive) sarebbero con variegate: stati dalla che e truffa giunge financo all’omicidio ancora ben cui termina l’articolo aggravata ed i definiti al ai reati cui reali (cfr. la “i reali contorni dello scandalo Desio, in Italia e in Europa”). La lesione della reputazione e dell’immagine della ricorrente è dunque evidente, condotta non scriminata dal corretto esercizio del diritto di critica o di cronaca. 2.4.Quanto alla lesione del marchio del marchio inteso quale bene dotato di un proprio autonomo valore economico, anche alla dalla sua in quanto funzione asset dell’impresa attrattiva tradizionale e in grado di pubblicitaria, funzione distintiva: a assolvere prescindere tale autonoma dimensione del marchio è stata riconosciuta anche di recente dalla giurisprudenza oggetto di e, in quanto, aggressione anche tale esso da parte è ritenuto di un possibile soggetto non concorrente con il titolare del segno e nel corso dell’esercizio dell’attività economica (Trib. Milano, 8.7.2013, ord. estensore Tavassi). Ed in tale occasione è stato ritenuto che l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, pure possono estendersi criteri della -ove a copertura costituzionale, non estrinsecate veridicità e della con modalità continenza conformi formale- fino ai a distruggere tale valore economico (cfr, ord. citata). Ciò premesso, l’inserimento materiale del marchio denominativo e figurativo del Banco in un articolo che- fermo il diritto di critica e di cronaca- esonda come già osservato dai limiti allo stesso prescritti, cagiona senz’altro un pregiudizio proprio a quella sua capacità attrattiva e pubblicitaria presso il mercato, creando una corrispondenza univoca tra lo stesso e le vicende giudiziarie sopra descritte. Tale giustapposizione nella mente del lettore non può che svilire quell’idea di trasparenza e Pagina 6 http://bit.ly/1HXLQCy di Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 La doglianza sollevata dalla ricorrente si appunta alla lesione Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 correttezza professionale verso la clientela che un Istituto di Credito deve necessariamente garantire. Sussiste dunque il fumus anche di tale autonoma lesione. 2.5.Quanto alla nuova modalità di lesione Parte ricorrente all’udienza di discussione ha lamentato l’ulteriore modalità di lesione delle proprie prerogative, posta in essere attraverso la riproduzione nel corpo del testo di una vignetta della celebre “Banda Bassotti” del fumetto di Topolino della Walt Disney. La difesa della resistente si è opposta oralmente all’estensione comando a tale cristallizzato del riproduzione, ricorso - ed non ricompresa escludendo in nel ogni petitum caso il carattere lesivo della condotta. Va premesso sotto destrutturata del il profilo processuale procedimento cautelare che la natura consente di c.d. meglio precisare la domanda urgente anche successivamente al primo atto introduttivo, purchè vengano rispettati il principio del contraddittorio ed il diritto alla difesa. E sul punto, seppure in modo succinto, all’udienza di discussione orale parte resistente ha preso posizione. Inoltre tale riproduzione si presenta come una delle diverse modulazioni in cui l’unica condotta illecita qui censurata (il danno alla reputazione) si può manifestare: si tratterebbe quindi -anche ove ritenuta fondata la doglianza della resistente, di mancata richiesta sin dall’atto introduttivo- di una precisazione del petitum cautelare e non di una nuova domanda. Nel merito poi nell’immaginario collettivo la “Banda Bassotti” è associata ad una connotazione negativa, in quanto nel famoso fumetto è sistematicamente dedita al crimine. E qui l’accostamento al Banco di Desio è ancor più suggestivo ove si consideri che, in quanto persona giuridica, la ricorrente opera comunque attraverso più persone- analogamente alla famigerata banda- attribuendo proprio l’idea plastica di un’associazione a delinquere in seno all’Istituto di Credito, dai contorni ancora non ben definiti (cfr. la locuzione di chiusura dell’articolo: “i reali contorni dello Scandalo del Banco, in Italia e in Europa”). Pagina 7 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 del Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 3.Quanto al periculum Parte resistente ha dato atto di avere eliminato la raffigurazione grafica del segno di Banco di Desio. La cessazione di una sola delle in due condotte illecite nel corso del procedimento non elide alcun modo né il pericolo di imminente ed irreparabile pregiudizio ai diritti della ricorrente. E ciò soprattutto nelle ipotesi in cui, aggressione si come sia nel caso sostituita di specie, un’altra ad una modalità iniziativa, di ancorchè diversa da quella inizialmente censurata (Trib. Milano 8.7.2013). Tale circostanza, anzi, manifesta e rende ancor più evidente la volontà chiara e tenace della resistente di persistere integra dunque un grave indice della volontà della resistente di reiterare la condotta illecita. Per di più qui ove Federcontribuenti non ha neppure assunto un impegno formale a non reiterare la condotta illecita. E ciò senza considerare, quanto alla lesione alla reputazione ed all’immagine, che tale condotta illecita è ancora in corso e si rende necessaria pertanto una pronta reazione. 4.Il comando cautelare Il problema del necessario coordinamento tra la disciplina dei provvedimenti d’urgenza ed il dettato costituzionale di cui all’art. 21 della Costituzione aveva inizialmente visto il giudice costituzionale dettato orientarsi costituzionale nel di cui senso di ritenere all’art. 21 coperta l’intera area dal del sequestro, qualunque fosse l’interesse in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa. Il dettato sottoposto costituzionale ad una in esame interpretazione è stato evolutiva successivamente e sostanzialmente restrittiva. E ciò secondo due direttrici: da un lato è stata sottolineata sequestro di la diversità pubblicazioni funzionale a mezzo e strutturale stampa e tra il provvedimenti d’urgenza interdittivi –quali divieti individualizzati ad personam di compiere atti illeciti, ritenuti non vietati dall’art. 21 della Pagina 8 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 nell’illecito. L’inserimento della vignetta della “Banda Bassotti” Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 Carta- (cfr. Tribunale di Milano. 22.11.1999, idem 26.9.1994, Tribunale di Napoli 17.12.2003). D’altro lato, è stato evidenziato che il divieto di cui all’art. 21 della Costituzione in esame opera su un piano intimamente pubblicistico a tutela di posizioni soggettive qualificate come “libertà” di informazione, di critica e di cronaca, ma che non può operare, e non opera, in relazione a posizioni giuridiche ove non vi è questione –se non in via indiretta- di libertà di manifestazione del pensiero, ma semmai di tutela della proprietà intellettuale. costituzionale Diversamente esaminato ragionando, rischierebbe di il principio divenire ostacolo giuridiche, riconosciute e previste specificamente dalla Carta (in primis dall’art. 24). Con la questa conseguenza sede si che discute il provvedimento non può inibitorio ritenersi in di cui in contrasto con il dettato costituzionale. Occorre dunque procedere all’inibitoria, assistita da astreinte, di entrambi i comportamenti qui censurati ed alla pubblicazione sul medesimo sito ove l’articolo litigioso è apparso. Va altresì concessa la misura della pubblicazione, rimedio a vocazione sia preventiva –in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato il probabile illecito- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte-. E qui la particolare lesività della condotta deve essere contrastata prontamente con misure di pari intensità, in modo da correggere le comunicazioni trasmesse al mercato: a tal fine il veicolo più idoneo appare proprio lo stesso utilizzato dalla resistente, ovvero la rete, impiegando proprio il sito di Federcontribuenti. Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio, occorre provvedere sulle spese di lite, da addossare alla resistente in virtù del principio della soccombenza, liquidate come dispositivo. Pagina 9 http://bit.ly/1HXLQCy da Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 insormontabile alla pari ed effettiva tutela di altre posizioni Accoglimento totale del 30/06/2014 RG n. 18024/2014 P.Q.M. 1)inibisce modalità l’ulteriore anche formali pubblicazione indicate e/o in la diffusione, narrative, anche con le mediante l’impiego della vignetta della “Banda Bassotti” e con qualunque altro mezzo, dell’articolo oggetto in narrativa in quanto lesivo della reputazione del Banco di Desio e della Brianza s.p.a.; 2)inibisce all’associazione Federcontribuenti Italia l’ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio del Banco di Desio e della Brianza s.p.a. nel quadro dell’articolo oggetto di contenzioso; 3)fissa a titolo di penale a carico di Federcontribuenti Italia una somma pari a € 1000,00 per ogni giorno di violazione e/o giorno dalla comunicazione della presente ordinanza; 4) ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente ordinanza in caratteri doppi del normale sull’home page del desio/ sito per 30 www.federcontribuentinazionale.it/blog/tag/bancogiorni consecutivi a cura ed a spese della resistente, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; 5) condanna procedimento, parte resistente liquidate in alla 500,00 rifusione di spese delle ed € spese 4.500,00 del di compensi, oltre 15% di rimborso per spese forfettarie ed ulteriori accessori di legge. Si comunichi Milano 30 giugno 2014 Il giudice designato dott.ssa Alima Zana Pagina 10 http://bit.ly/1HXLQCy Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 inadempimento all’obbligo sopra indicato a partire dal ventesimo