apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Accoglimento totale del 30/06/2014
RG n. 18024/2014
N. R.G. 2014/18024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA
-SEZIONE AIl Giudice designato;
24.6.2014 ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel
procedimento
cautelare
ante
causam
iscritto
al
ruolo
n.18024/014 promosso da
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
-ricorrenteContro
FEDERCONTRIBUENTI ITAILA
–
-resistenteMOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con
ricorso
per
inibitoria
depositato
in
data
24.3.2014,
l’istituto di credito Banco di Desio e della Brianza s.p.a. ha
invocato
l’adozione
Federcontribuenti
di
Italia
provvedimenti
lamentando
urgenti
la
nei
lesione
confronti
alla
di
propria
reputazione ed al proprio marchio, a suo dire cagionato da un
articolo pubblicato a partire dal 14.2.2014 sul sito web della
resistente dal titolo “Scandalo Banco Desio: al Tribunale di Roma
va
in
onda
il
patteggiamento”.
Invero
il
Banco
viene
maliziosamente accostato a vicende giudiziarie penali relative ad
ex dipendenti di società controllate della ricorrente, artatamente
riferite all’istituto di credito, anche attraverso la riproduzione
grafica
all’interno
dell’articolo
del
proprio
marchio.
Con
conseguente irreparabile pregiudizio alla propria immagine ed al
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-a scioglimento della riserva assunta in data
Accoglimento totale del 30/06/2014
RG n. 18024/2014
proprio
segno
distintivo,
del
quale
ha
chiesto
l’inibitoria
assistita da astreinte, oltre che la pubblicazione.
Differita la prima udienza per difetto di prova della ritualità
della notifica, si è costituita la resistente, dando atto di avere
nel frattempo eliminato dall’articolo il marchio di controparte,
circostanza che a suo dire avrebbe fatto venire meno la competenza
per materia delle Sezione specializzata. Ha contestato altresì la
competenza per territorio a favore dei Tribunale di Roma e negato
in
ogni
caso
il
carattere
denigratorio
del
pezzo,
avente
ad
oggetto circostanze vere relative a procedimenti penali in corso,
comunque riferite da fonti autorevoli dello del Banco di Desio e
All’udienza di discussione, parte ricorrente ha sottolineato la
permanenza di entrambi gli illeciti contestati, avendo controparte
peraltro sostituito alla raffigurazione del proprio marchio una
vignetta della “Banda Bassotti”, noti protagonisti del fumetto di
di Topolino della Walt Disney, ancor più lesiva, e alla quale ha
chiesto che le misure urgenti invocate si estendano.
All’esito
della
discussione
orale
del
24.6.2014
il
giudice
designato si riservava la decisione.
2.Quanto al fumus
2.1.Quanto al sopravvenuto difetto di competenza per materia
La censura è infondata, considerato che, in virtù del principio
della c.d. perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 del codice
di rito, com’ è noto la competenza va radicata in virtù della
situazione di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda:
concreta
sono
dunque
irrilevanti
determinativa
del
i
mutamenti
criterio
di
della
fattispecie
collegamento
della
competenza.
Qui
l’illecito
censurato
al
momento
della
proposizione
del
ricorso- prospettazione non mutata per il vero neppure nel corso
del procedimento- è di natura plurioffensiva, essendo lamentata
sia la lesione del marchio della ricorrente -quale bene giuridico
autonomo- sia della sua reputazione e della sua immagine. Ed il
primo profilo, afferente ad un diritto di proprietà industriale,
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divulgate dai maggiori organi della stampa italiana.
Accoglimento totale del 30/06/2014
RG n. 18024/2014
consente
dunque
di
ritenere
correttamente
individuata
la
competenza per materia della Sezione Specializzata.
Dunque la competenza dell’Ufficio adito -la cui competenza secondo
il dettato dell’art. 134, comma 1, lett .a) c.p.i. si estende
anche
alle
cause
comunque
interferenti
con
la
proprietà
industriale, alla luce della prospettazione della domanda, della
situazione
esistente
al
momento
del
deposito
del
ricorso-
va
senz’altro confermata.
2.2.Quanto al difetto per competenza per territorio
Anche la censura di incompetenza territoriale dell’Ufficio adito
favore del Tribunale di Roma è inammissibile, non essendo stata
l’eccezione
sotto
tutti
i
possibili
criteri
di
collegamento che nel caso in esame vengono in rilievo per radicare
la competenza per territorio. Ed in particolare: tenuto conto che
nel caso in esame una delle condotte denigratorie è stata commessa
via web, il criterio del forum commissi delicti- inteso non solo
quale luogo ove si è verificato il fatto generatore dell’evento
dannoso,
ma
altresì
quello
in
cui
si
è
verificato
il
danno-
consente di radicare la competenza presso il foro di Milano, nella
cui circoscrizione ha sede la ricorrente.
Appare sotto questo profilo dirimente l’orientamento espresso di
recente
dalla
Corte
di
Cassazione
a
Sezione
Unite
la
quale
-
chiamata a comporre un conflitto di competenza in tema di lesioni
dei
diritti
della
comunicazione
dell'art.20
di
c.p.c.
personalità
massadeve
ha
mediante
ribadito
portare
al
l'uso
che
di
mezzi
di
l'interpretazione
risultato
di
ancorare
la
competenza ad un luogo certo e ben individuato, escludendo una
competenza
"ambulatoria"
(Corte
Cass.
S.U.
21661/09)
e
si
è
dunque ritenuto di radicare la competenza preso il domicilio del
danneggiato. Seppure qui si tratti di un diverso bene giuridico
leso
-la lealtà della concorrenza sul mercato- la centralità del
criterio
di
fattispecie
interpretazione
ove,
come
nel
costituzionalmente
caso
in
esame,
orientato
il
in
pregiudizio
astrattamente non si concretizza in un unico luogo, appare dunque
dirimente.
Dunque,
tra
diverse
possibili
interpretazioni
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del
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sollevata
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dettato normativo, dovrà essere prescelto quello più rispettoso
del
principio
costituzionale
e,
dunque,
quello
che
limiti
il
fenomeno altrimenti noto del c.d. forum shopping (c.d."competenza
ambulatoria").Con conseguente competenza del giudice del luogo ove
ha sede il soggetto danneggiato: essendo il domicilio la sede
principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il
luogo in cui si realizzano le ricadute negative della violazione
della sua reputazione (Cass. Ordinanza n. 22525 del 20/10/2006
(Rv. 593086), qui Milano.
2.3.Quanto alla lesione della reputazione.
critica a copertura costituzionale oltre che europea, costituisce
ed integra una causa di giustificazione che, nell’ambito di un
equo
bilanciamento
con
altri
potenzialmente in conflitto,
diritti
parimenti
inviolabili
e
scrimina il comportamento imputabile
all’attività giornalistica allorché vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di
un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista
non solo sulla
fonte ma anche
sulla verità sostanziale) delle
notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i
singoli
fatti
riferiti,
siano
dolosamente
o
anche
colposamente
taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da
mutarne
completamente
il
significato,
ovvero
quando
i
fatti
riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da
sottintesi,
accostamenti,
insinuazioni
o
sofismi
obiettivamente
idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false
rappresentazioni della realtà oggettiva;
b)la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma
che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad
esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti);
c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità
dei
soggetti
caratteri
del
coinvolti,
servizio
alla
materia
giornalistico
in
discussione
“(Cass.
o
altri
1205/07,
Cass.
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Occorre premettere che “l’esercizio del diritto di cronaca e di
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12420/08,
cfr.
sentenza
28.1.2014,
Tribunale
Milano,
dott.ssa
Miccichè”).
Ciò
premesso,
nel
caso
in
esame
non
sono
riscontrati
i
due
requisiti indicati dai punti sub. a) e b). Ed in particolare.
Quanto
alla
veridicità:
l’exceptio
veritatis
sollevata
dalla
difesa della resistente non coglie totalmente nel segno giacchè
(se
è
vero
dipendenti
il
di
giudiziarie
aggiunti
coinvolgimento
società
nella
altri
di
controllate
Capitale)
fatti,
a
alcune
dalla
questi
strettamente
persone
fisiche,
ricorrente
in
indagini
non
vengono
quelli
narrati
resoconti
connessi
a
ex
nell’articolo, che ne muterebbero sostanzialmente il significato,
ricorrente. Si fa riferimento all’archiviazione, da parte della
competente autorità penale, al procedimento contro i già Direttori
Generali, Amministratore Delegato e Presidente del Banco di Desio
per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, “atteso
l’assoluto
vuoto
probatorio
rispetto
ai
delitti
ipotizzati”
(richiesta di archiviazione da parte del P.M., doc. 4 di parte
ricorrente).
Né viene precisato che tale procedimento è stato avviato a seguito
della denuncia sporta dallo stesso ex dipendente del Banco, Enrico
Ceci,
espressamente
menzionato
nell’articolo
quale
fonte
delle
informazioni ivi narrate, certamente non imparziale, anche tenuto
conto della causa di Lavoro per licenziamento avviata dallo stesso
contro
la
ricorrente
nella
quale
egli
è
risultato
soccombente
(doc. 3 di parte ricorrente).
Quanto alla continenza formale: le concrete modalità di redazione
dell’articolo
esondano
dal
lecito
esercizio
del
diritto
di
cronaca; in particolare l’accostamento tendenzioso del Banco di
Desio a vicende giudiziarie estranee a tale persona giuridica ed
afferenti invece ad ex dipendenti di società ad essa collegate non
rispettano
emotiva
i
limiti
complessiva
della
suscitata
continenza
nel
formale.
lettore
è
L’impressione
quella
suggerita
visivamente dalla vignetta “Banda Bassotti”, ossia di un Istituto
che si comporta quale soggetto dedito sistematicamente al crimine
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escludendo un coinvolgimento diretto della persona giuridica della
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nelle
articolazioni
riciclaggio,
ambientali
contorni
in
più
un
crescendo
(discariche
non
locuzione
abusive)
sarebbero
con
variegate:
stati
dalla
che
e
truffa
giunge
financo
all’omicidio
ancora
ben
cui termina l’articolo
aggravata
ed
i
definiti
al
ai
reati
cui
reali
(cfr.
la
“i reali contorni dello
scandalo Desio, in Italia e in Europa”).
La lesione della reputazione e dell’immagine della ricorrente è
dunque evidente, condotta non scriminata dal corretto esercizio
del diritto di critica o di cronaca.
2.4.Quanto alla lesione del marchio
del marchio inteso quale bene dotato di un proprio autonomo valore
economico,
anche
alla
dalla
sua
in
quanto
funzione
asset
dell’impresa
attrattiva
tradizionale
e
in
grado
di
pubblicitaria,
funzione
distintiva:
a
assolvere
prescindere
tale
autonoma
dimensione del marchio è stata riconosciuta anche di recente dalla
giurisprudenza
oggetto
di
e,
in
quanto,
aggressione
anche
tale
esso
da
parte
è
ritenuto
di
un
possibile
soggetto
non
concorrente con il titolare del segno e nel corso dell’esercizio
dell’attività economica (Trib. Milano, 8.7.2013, ord. estensore
Tavassi).
Ed in tale occasione è stato ritenuto che l’esercizio del diritto
di cronaca e di critica, pure
possono
estendersi
criteri
della
-ove
a copertura costituzionale, non
estrinsecate
veridicità
e
della
con
modalità
continenza
conformi
formale-
fino
ai
a
distruggere tale valore economico (cfr, ord. citata).
Ciò premesso, l’inserimento materiale del marchio denominativo e
figurativo
del
Banco
in
un
articolo
che-
fermo
il
diritto
di
critica e di cronaca- esonda come già osservato dai limiti allo
stesso
prescritti,
cagiona
senz’altro
un
pregiudizio
proprio
a
quella sua capacità attrattiva e pubblicitaria presso il mercato,
creando una corrispondenza univoca tra lo stesso e le vicende
giudiziarie sopra descritte. Tale giustapposizione nella mente del
lettore
non
può
che
svilire
quell’idea
di
trasparenza
e
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di
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La doglianza sollevata dalla ricorrente si appunta alla lesione
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correttezza professionale verso la clientela che un Istituto di
Credito deve necessariamente garantire.
Sussiste dunque il fumus anche di tale autonoma lesione.
2.5.Quanto alla nuova modalità di lesione
Parte
ricorrente
all’udienza
di
discussione
ha
lamentato
l’ulteriore modalità di lesione delle proprie prerogative, posta
in essere attraverso la riproduzione nel corpo del testo di una
vignetta della celebre “Banda Bassotti” del fumetto di Topolino
della Walt Disney.
La difesa della resistente si è opposta oralmente all’estensione
comando
a
tale
cristallizzato
del
riproduzione,
ricorso
-
ed
non
ricompresa
escludendo
in
nel
ogni
petitum
caso
il
carattere lesivo della condotta.
Va
premesso
sotto
destrutturata
del
il
profilo
processuale
procedimento
cautelare
che
la
natura
consente
di
c.d.
meglio
precisare la domanda urgente anche successivamente al primo atto
introduttivo,
purchè
vengano
rispettati
il
principio
del
contraddittorio ed il diritto alla difesa. E sul punto, seppure in
modo succinto, all’udienza di discussione orale parte resistente
ha preso posizione. Inoltre tale riproduzione si presenta come una
delle diverse modulazioni in cui l’unica condotta illecita qui
censurata
(il
danno
alla
reputazione)
si
può
manifestare:
si
tratterebbe quindi -anche ove ritenuta fondata la doglianza della
resistente, di mancata richiesta sin dall’atto introduttivo- di
una precisazione del petitum cautelare e non di una nuova domanda.
Nel merito poi nell’immaginario collettivo la “Banda Bassotti” è
associata
ad
una
connotazione
negativa,
in
quanto
nel
famoso
fumetto è sistematicamente dedita al crimine. E qui l’accostamento
al Banco di Desio è ancor più suggestivo ove si consideri che, in
quanto persona giuridica, la ricorrente opera comunque attraverso
più
persone-
analogamente
alla
famigerata
banda-
attribuendo
proprio l’idea plastica di un’associazione a delinquere in seno
all’Istituto
di
Credito,
dai
contorni
ancora
non
ben
definiti
(cfr. la locuzione di chiusura dell’articolo: “i reali contorni
dello Scandalo del Banco, in Italia e in Europa”).
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3.Quanto al periculum
Parte resistente ha dato atto di avere eliminato la raffigurazione
grafica del segno di Banco di Desio. La cessazione di una sola
delle
in
due condotte illecite nel corso del procedimento non elide
alcun
modo
né
il
pericolo
di
imminente
ed
irreparabile
pregiudizio ai diritti della ricorrente. E ciò soprattutto nelle
ipotesi
in
cui,
aggressione
si
come
sia
nel
caso
sostituita
di
specie,
un’altra
ad
una
modalità
iniziativa,
di
ancorchè
diversa da quella inizialmente censurata (Trib. Milano 8.7.2013).
Tale circostanza, anzi, manifesta e rende ancor più evidente la
volontà
chiara
e
tenace
della
resistente
di
persistere
integra dunque un grave indice della volontà della resistente di
reiterare
la
condotta
illecita.
Per
di
più
qui
ove
Federcontribuenti non ha neppure assunto un impegno formale a non
reiterare la condotta illecita.
E ciò senza considerare, quanto alla lesione alla reputazione ed
all’immagine, che tale condotta illecita è ancora in corso e si
rende necessaria pertanto una pronta reazione.
4.Il comando cautelare
Il problema del necessario coordinamento tra la disciplina dei
provvedimenti
d’urgenza
ed
il
dettato
costituzionale
di
cui
all’art. 21 della Costituzione aveva inizialmente visto il giudice
costituzionale
dettato
orientarsi
costituzionale
nel
di
cui
senso
di
ritenere
all’art.
21
coperta
l’intera
area
dal
del
sequestro, qualunque fosse l’interesse in conflitto con la libertà
di manifestazione del pensiero a mezzo stampa.
Il
dettato
sottoposto
costituzionale
ad
una
in
esame
interpretazione
è
stato
evolutiva
successivamente
e
sostanzialmente
restrittiva. E ciò secondo due direttrici: da un lato è stata
sottolineata
sequestro
di
la
diversità
pubblicazioni
funzionale
a
mezzo
e
strutturale
stampa
e
tra
il
provvedimenti
d’urgenza interdittivi –quali divieti individualizzati ad personam
di compiere atti illeciti, ritenuti non vietati dall’art. 21 della
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nell’illecito. L’inserimento della vignetta della “Banda Bassotti”
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Carta-
(cfr.
Tribunale
di
Milano.
22.11.1999,
idem
26.9.1994,
Tribunale di Napoli 17.12.2003).
D’altro lato, è stato evidenziato che il divieto di cui all’art.
21
della
Costituzione
in
esame
opera
su
un
piano
intimamente
pubblicistico a tutela di posizioni soggettive qualificate come
“libertà” di informazione, di critica e di cronaca, ma che non può
operare, e non opera, in relazione a posizioni giuridiche ove non
vi
è
questione
–se
non
in
via
indiretta-
di
libertà
di
manifestazione del pensiero, ma semmai di tutela della proprietà
intellettuale.
costituzionale
Diversamente
esaminato
ragionando,
rischierebbe
di
il
principio
divenire
ostacolo
giuridiche, riconosciute e previste specificamente dalla Carta (in
primis dall’art. 24).
Con
la
questa
conseguenza
sede
si
che
discute
il
provvedimento
non
può
inibitorio
ritenersi
in
di
cui
in
contrasto
con
il
dettato costituzionale.
Occorre dunque procedere all’inibitoria, assistita da astreinte,
di entrambi i comportamenti qui censurati ed alla pubblicazione
sul medesimo sito ove l’articolo litigioso è apparso.
Va
altresì
concessa
la
misura
della
pubblicazione,
rimedio
a
vocazione sia preventiva –in quanto diretto a prevenire ulteriori
pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato il
probabile illecito- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire
in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte-. E qui
la
particolare
lesività
della
condotta
deve
essere
contrastata
prontamente con misure di pari intensità, in modo da correggere le
comunicazioni trasmesse al mercato: a tal fine il veicolo più
idoneo
appare
proprio
lo
stesso
utilizzato
dalla
resistente,
ovvero la rete, impiegando proprio il sito di Federcontribuenti.
Trattandosi
di
provvedimento
totalmente
anticipatorio,
occorre
provvedere sulle spese di lite, da addossare alla resistente in
virtù
del
principio
della
soccombenza,
liquidate
come
dispositivo.
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da
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insormontabile alla pari ed effettiva tutela di altre posizioni
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RG n. 18024/2014
P.Q.M.
1)inibisce
modalità
l’ulteriore
anche
formali
pubblicazione
indicate
e/o
in
la
diffusione,
narrative,
anche
con
le
mediante
l’impiego della vignetta della “Banda Bassotti” e con qualunque
altro mezzo, dell’articolo oggetto in narrativa in quanto lesivo
della reputazione del Banco di Desio e della Brianza s.p.a.;
2)inibisce
all’associazione
Federcontribuenti
Italia
l’ulteriore
utilizzo non autorizzato del marchio del Banco di Desio e della
Brianza s.p.a. nel quadro dell’articolo oggetto di contenzioso;
3)fissa a titolo di penale a carico di Federcontribuenti Italia
una somma pari a € 1000,00 per ogni giorno di violazione e/o
giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;
4)
ordina
la
pubblicazione
dell’intestazione
e
del
dispositivo
della presente ordinanza in caratteri doppi del normale sull’home
page
del
desio/
sito
per
30
www.federcontribuentinazionale.it/blog/tag/bancogiorni
consecutivi
a
cura
ed
a
spese
della
resistente, entro venti giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza;
5)
condanna
procedimento,
parte
resistente
liquidate
in
alla
500,00
rifusione
di
spese
delle
ed
€
spese
4.500,00
del
di
compensi, oltre 15% di rimborso per spese forfettarie ed ulteriori
accessori di legge.
Si comunichi
Milano 30 giugno 2014
Il giudice designato
dott.ssa Alima Zana
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inadempimento all’obbligo sopra indicato a partire dal ventesimo