Pagina 1 N. R.G. 54389/2014 TRIBUNALE di MILANO

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TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott. Silvia Giani
Giudice Rel
all’esito dell’udienza del
16 ottobre 2014, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.
54389/2014 promosso da:
SONJA GRASSI (C.F. GRSSNJ72M41F205Z), con il patrocinio dell’avv. MARINO
MANLIO, elettivamente domiciliato in via PODGORA 10, MILANO presso lo studio del
difensore
RECLAMANTE
contro
FOR PETS ONLY SRL (C.F. 04025840960) con il patrocinio dell’avv. PRANDINI PAOLO
e dell’avv. Alessandro Cortesi, elettivamente domiciliata in via A. RESSI, 32, MILANO,
presso lo studio dei difensori
RECLAMATA
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Premesso che, con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato il 7 agosto 2014, For
Pets Only s.r.l., società che opera nel settore dell’abbigliamento e accessori di lusso per cani di
piccola taglia, ha contestato alla resistente Sonja Grassi, in qualità di titolare dell’omonima
impresa individuale, gli illeciti concorrenziali di imitazione servile e di parassitismo con
riguardo alla commercializzazione, tramite Internet, di prodotti che costituiscono riproduzione
di quelli ideati e commercializzati dalla ricorrente;
1.1. la resistente non si è costituita e non è comparsa all’udienza del 29 agosto 2014 davanti al
Giudice della prima fase;
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reclamato,
ha ordinato alla resistente il ritiro dal commercio dei prodotti che costituiscono
riproduzione di quelli della ricorrente;
2. la titolare dell’impresa individuale resistente ha proposto reclamo, eccependo:
- la nullità della relata di notifica, a mezzo pec, del ricorso, che recherebbe la sottoscrizione
autografa del difensore della ricorrente, pur trattandosi di notifica eseguita telematicamente;
- la mancanza del periculum in mora per la differente grandezza delle due persone giuridiche;
- la carenza del fumus boni iuris, per mancanza di originalità e di anteriorità di alcuni dei capi
realizzati dalla ricorrente poiché, a detta della reclamante, sarebbero stati imitati da For Pets
Only;
- la mancanza di prova da parte di For Pets Only dell’uso dei prodotti con il segno distintivo
registrato.
2.1. Si è costituita nel presente procedimento la resistente For Pets Only s.r.l., producendo
ulteriori documenti tra i quali, sub 10, 11, 12 e 13, le fatture di realizzazione dei cataloghi
2013/14, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto del reclamo.
Ciò premesso, il Tribunale osserva.
3. Quanto all’eccezione di nullità della notifica, è pacifico che la reclamante, pur non
costituitasi nella prima fase del giudizio cautelare, ha ricevuto in data 16 agosto 2014, e cioè
nel termine assegnato dal Giudice, la notifica a mezzo pec, effettuata dal difensore a ciò
autorizzato, del ricorso ex art. 700 c.p.c., nonché del decreto di fissazione dell’udienza del
29 agosto 2014, con l’indicazione dell’Ufficio e del Giudice davanti al quale sarebbe dovuta
comparire.
La ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso, unitamente al pedissequo
decreto, è documentata e pacificamente ammessa dalla reclamante, la quale si è limitata a
contestare, come detto, non la ricezione, ma la sussistenza di irregolarità formali che,
pacificamente, e quand’anche fossero ravvisabili, non avrebbero inciso sulla ricezione
dell’atto né sul diritto di difesa della reclamante, giacché l’atto è stato ricevuto entro il
termine perentorio assegnato dal Giudice. Ed invero, l’unico rilievo che sul punto viene
effettuato dalla reclamante è di non essere venuta a conoscenza dell’udienza in quanto in
vacanza e, quindi, di essere stata penalizzata “da un sistema che non consente ad un piccolo
imprenditore di trascorrere una decina di giorni di ferie senza l’assillo di dover
quotidianamente ricercare una connessione ad Internet per controllare la propria casella di
posta elettronica”. Tale doglianza non tiene, però, in considerazione che per i provvedimenti
cautelari non vi è la sospensione feriale e, quindi, l’imprenditore è tenuto a verificare sempre
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1.2. In parziale accoglimento delle istanze cautelari, il Tribunale, con il provvedimento
periodo di sospensione feriale anche per i procedimenti ordinari, tale essendo la
modificazione apportata dal 1° co. dell’art. 16 d.l. 132/2014, ancora in attesa di conversione
in legge, all’art. 1 della l. n. 742/1969.
Nel caso di provvedimenti d’urgenza, il presupposto del periculum in mora costituisce la
ratio della norma che consente la trattazione di tali procedimenti anche in tale periodo ( art.
1 L n 742/1969).
3.1. Sanatoria per raggiungimento dello scopo. La ricezione dell’atto di notifica del ricorso,
contenente tutti gli estremi previsti dalla legge per consentire alla parte cui è stato notificato,
di comparire e difendersi è idonea a determinare il raggiungimento da parte dell’atto dello
scopo cui è destinato con la conseguenza che la nullità non potrebbe comunque essere
pronunciata (art. 156 c.p.c.). Infatti, la mancata costituzione della parte nel procedimento
della prima fase, come visto, non è stata causata da vizi nella notifica dell’atto, che è giunto
a destinazione
a mezzo della pec della destinataria: il che rende superflua ogni
discettazione, nei cui confronti le parti indulgono, poiché non rilevanti ai fini della
decisione.
3.2. Effetto devolutivo del reclamo.
Va altresì osservato che il reclamo, a differenza
dell’appello, è un mezzo con effetti devolutivi che non consente la rimessione del
procedimento al giudice della prima fase neppure nel caso di nullità della notificazione
(qualora, e non è il caso di specie, non avesse raggiunto il suo scopo), non essendo
applicabile l’art. 354 c.p.c., norma eccezionale operante per i soli mezzi di natura
impugnatoria, quale non è, si diceva, il reclamo.
Orbene, la natura devolutiva del procedimento in esame implica che il giudice della fase del
reclamo sia comunque tenuto, una volta accertata la regolarità del contraddittorio, a valutare
la sussistenza del fumus e del periculum alla base dei provvedimenti richiesti e quindi ad
esaminare, nei limiti delineati dalle domande, tutte le questioni rilevanti al fine della
decisione, senza rimessione del procedimento al giudice della prima fase –rimessione, si
ripete, non contemplata in sede di reclamo, non essendo analogicamente applicabili gli artt.
353 e 354 c.p.c (cfr, Cass n 6835/2014; App Na 17/2/14; Cass. 9174/12; Cass. 8227/12;
Cass. 22546/10).
4. Nel merito, il ricorso cautelare è fondato e il provvedimento reclamato va confermato.
4.1. Le immagini comparative dei prodotti commercializzati dalle parti del procedimento
mostrano una ripresa pedissequa e sistematica da parte della resistente di molti prodotti ed
iniziative della ricorrente, oltre che dell’uso del medesimo segno distintivo, registrato dalla
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la ricezione degli atti. Peraltro va osservato che il nostro legislatore ha ritenuto di ridurre il
ricorrente ).
Per alcuni prodotti la resistente ha imitato pedissequamente non solo il prodotto, ma anche il
segno distintivo e addirittura ha inserito, nel medesimo segno, uguali elementi decorativi (cfr
doc. 6 ricorrente).
4.2. La resistente ha dedotto l’anteriorità di alcuni suoi prodotti, ammettendo, quindi, per gli
altri, il preuso da parte della ricorrente.
4.2.1. Il principio, invocato dalla resistente, secondo il quale l’onere della prova incombe su
chi allega il fatto, va contemperato con il principio dell’onere di specifica contestazione,
codificato dal legislatore all’art. 115 c.p.c.; principio che opera sul piano probatorio
esonerando dall’onere della prova, perché pacifici, i fatti non specificamente contestati
quando siano rientranti nella sfera di conoscenza o conoscibilità della parte nei cui confronti
vengano allegati ( cfr, ad exemplum, Cass 8933/2009).
Nel caso di specie, allora, la parte che ha contestato l’anteriorità di alcuni prodotti, ha
implicitamente ammesso per gli altri la successiva commercializzazione.
4.2.2. Peraltro, anche con riguardo ai prodotti in relazione ai quali vi è la specifica
contestazione, la reclamante non ha provato l’asserito preuso, risalente, a sua detta, al 4
settembre 2013 (cfr reclamo p 15). Viceversa è provato che il segno distintivo, registrato
dalla ricorrente nel 2013, è stato utilizzato quantomeno dal 2012, come desumibile dai
cataloghi prodotti dalla ricorrente: ed invero il catalogo dell’anno 2012-13 con la relativa
fattura ed il catalogo Inverno 2013-14, con la relativa fattura del luglio 2013, recante data
anteriore a quella allegata dalla reclamante, costituiscono indizi anche dell’anteriorità da
parte della ricorrente-reclamata della commercializzazione dell’identico prodotto in
catalogo, oltre che dell’uso del medesimo segno distintivo.
4.3. La sistematica ripresa da parte della resistente-reclamante di molti dei prodotti, del
segno distintivo e, persino, di alcuni elementi decorativi in esso inseriti, fa ritenere prima
facie sussistenti i presupposti della concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2598 n 3
c.c. Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario
effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i relativi oneri economici,
costituisce concorrenza parassitaria, contraria alle regole di correttezza professionale.
Ricorre, invero, l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla
scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e
avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La “concorrenza parassitaria”
si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme,
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ricorrente nel 2013 e usato, quantomeno, a partire dal 2012 (cfr catalogo 2012/2013
concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono
concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le
iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione
nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica) ( cfr Cass n.
13423/2004).
4.4. Tali considerazioni rendono superflue le valutazioni sull’ originalità dei prodotti giacché
la fattispecie testé esaminata si applica anche nei casi di pluralità di condotte lecite;
originalità che dunque sarà oggetto di approfondimenti nell’eventuale sede del giudizio di
merito e che, se sussistente, fa ravvisare anche la fattispecie dell’imitazione servile di cui
all’art. 2598 n 1 c.c. e della contraffazione di marchio.
In questa sede ci si limita a rilevare che la reclamante si è limitata a contestare l’originalità
senza fornire elementi documentali idonei a smentire la valida registrazione del segno e,
quindi, la sua contraffazione e l’imitazione servile.
5. Sussiste altresì il periculum in mora in relazione alle misure richieste per gli illeciti
concorrenziali e per il pericolo di sviamento della clientela e per la compromissione
dell’immagine commerciale, non ristorabili in termini puramente monetari e, comunque, di
difficile quantificazione.
5.1. La reclamante ha contestato l’esistenza del rapporto di concorrenza tra le due realtà
imprenditoriali, nonché del periculum in mora, argomentando dalla loro diversa dimensione,
da un lato, e dalla mancanza di prova del danno, dall’altro.
La differente grandezza delle realtà imprenditoriali è irrilevante al fine di stabilire la
presenza del requisito oggettivo della concorrenza poiché esso sussiste quando entrambe le
imprese incidano sulla medesima categoria di consumatori, a prescindere dalla loro
dimensione o dagli eventuali diversi livelli economici in cui operino.
Il requisito della concorrenza e quello del periculum in mora sussistono quando i soggetti
dell’illecito concorrenziale offrono prodotti su uno stesso mercato, per soddisfare cioè
identici bisogni della medesima clientela, con conseguente potenzialità dannosa.
5.2. Nel caso in esame è documentato che entrambe le attività si rivolgono al medesimo
mercato territoriale, nel medesimo momento storico e alla medesima fascia medio-alta di
clientela. Tanto basta per affermare
la sussistenza del rapporto concorrenziale tale da
rappresentare, per l’attività posta in essere, un pericolo nel ritardo, senza che vi sia
necessità della prova della effettività del pregiudizio subito, giusta la sufficienza della sola
potenzialità dannosa .
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costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del
alla proposizione del cautelare, ben lungi dall’essere pacifica, è smentita dalla controparte,
ma non è neppure accompagnata da alcuna seria manifestazione d’impegno per il futuro a
non commercializzare sicché non può escludersi che, in mancanza di una inibitoria munita
di penale, la resistente possa continuare o riprendere a commercializzare il prodotto.
6. Considerata la natura anticipatoria del procedimento cautelare, tenuto conto della sua
soccombenza, la reclamante è condannata alla rifusione delle spese della fase di reclamo
che, tenuto conto del valore indeterminabile, e quindi applicato lo scaglione da 26.000,00 a
52.000,00 del DM 55/2014, si liquidano in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
6.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello
stesso art. 13.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell’Impresa, decidendo sul reclamo proposto
da SONJA GRASSI , nella qualità di titolare dell’impresa omonima nei confronti di FOR
PETS ONLY SRL, in persona del legale rappresentante, così provvede:
- Rigetta il reclamo proposto da Sonja Grassi.
- Condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 4000,00
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014
Il Relatore
dott.ssa Silvia Giani
Il Presidente
dott. Marina Tavassi
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5.3. La dichiarazione da parte della reclamante di avere cessato la condotta successivamente