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TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott. Paola Maria Gandolfi Giudice dott. Silvia Giani Giudice Rel all’esito dell’udienza del 16 ottobre 2014, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 54389/2014 promosso da: SONJA GRASSI (C.F. GRSSNJ72M41F205Z), con il patrocinio dell’avv. MARINO MANLIO, elettivamente domiciliato in via PODGORA 10, MILANO presso lo studio del difensore RECLAMANTE contro FOR PETS ONLY SRL (C.F. 04025840960) con il patrocinio dell’avv. PRANDINI PAOLO e dell’avv. Alessandro Cortesi, elettivamente domiciliata in via A. RESSI, 32, MILANO, presso lo studio dei difensori RECLAMATA Ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Premesso che, con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato il 7 agosto 2014, For Pets Only s.r.l., società che opera nel settore dell’abbigliamento e accessori di lusso per cani di piccola taglia, ha contestato alla resistente Sonja Grassi, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, gli illeciti concorrenziali di imitazione servile e di parassitismo con riguardo alla commercializzazione, tramite Internet, di prodotti che costituiscono riproduzione di quelli ideati e commercializzati dalla ricorrente; 1.1. la resistente non si è costituita e non è comparsa all’udienza del 29 agosto 2014 davanti al Giudice della prima fase; Pagina 1 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd N. R.G. 54389/2014 reclamato, ha ordinato alla resistente il ritiro dal commercio dei prodotti che costituiscono riproduzione di quelli della ricorrente; 2. la titolare dell’impresa individuale resistente ha proposto reclamo, eccependo: - la nullità della relata di notifica, a mezzo pec, del ricorso, che recherebbe la sottoscrizione autografa del difensore della ricorrente, pur trattandosi di notifica eseguita telematicamente; - la mancanza del periculum in mora per la differente grandezza delle due persone giuridiche; - la carenza del fumus boni iuris, per mancanza di originalità e di anteriorità di alcuni dei capi realizzati dalla ricorrente poiché, a detta della reclamante, sarebbero stati imitati da For Pets Only; - la mancanza di prova da parte di For Pets Only dell’uso dei prodotti con il segno distintivo registrato. 2.1. Si è costituita nel presente procedimento la resistente For Pets Only s.r.l., producendo ulteriori documenti tra i quali, sub 10, 11, 12 e 13, le fatture di realizzazione dei cataloghi 2013/14, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto del reclamo. Ciò premesso, il Tribunale osserva. 3. Quanto all’eccezione di nullità della notifica, è pacifico che la reclamante, pur non costituitasi nella prima fase del giudizio cautelare, ha ricevuto in data 16 agosto 2014, e cioè nel termine assegnato dal Giudice, la notifica a mezzo pec, effettuata dal difensore a ciò autorizzato, del ricorso ex art. 700 c.p.c., nonché del decreto di fissazione dell’udienza del 29 agosto 2014, con l’indicazione dell’Ufficio e del Giudice davanti al quale sarebbe dovuta comparire. La ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso, unitamente al pedissequo decreto, è documentata e pacificamente ammessa dalla reclamante, la quale si è limitata a contestare, come detto, non la ricezione, ma la sussistenza di irregolarità formali che, pacificamente, e quand’anche fossero ravvisabili, non avrebbero inciso sulla ricezione dell’atto né sul diritto di difesa della reclamante, giacché l’atto è stato ricevuto entro il termine perentorio assegnato dal Giudice. Ed invero, l’unico rilievo che sul punto viene effettuato dalla reclamante è di non essere venuta a conoscenza dell’udienza in quanto in vacanza e, quindi, di essere stata penalizzata “da un sistema che non consente ad un piccolo imprenditore di trascorrere una decina di giorni di ferie senza l’assillo di dover quotidianamente ricercare una connessione ad Internet per controllare la propria casella di posta elettronica”. Tale doglianza non tiene, però, in considerazione che per i provvedimenti cautelari non vi è la sospensione feriale e, quindi, l’imprenditore è tenuto a verificare sempre Pagina 2 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd 1.2. In parziale accoglimento delle istanze cautelari, il Tribunale, con il provvedimento periodo di sospensione feriale anche per i procedimenti ordinari, tale essendo la modificazione apportata dal 1° co. dell’art. 16 d.l. 132/2014, ancora in attesa di conversione in legge, all’art. 1 della l. n. 742/1969. Nel caso di provvedimenti d’urgenza, il presupposto del periculum in mora costituisce la ratio della norma che consente la trattazione di tali procedimenti anche in tale periodo ( art. 1 L n 742/1969). 3.1. Sanatoria per raggiungimento dello scopo. La ricezione dell’atto di notifica del ricorso, contenente tutti gli estremi previsti dalla legge per consentire alla parte cui è stato notificato, di comparire e difendersi è idonea a determinare il raggiungimento da parte dell’atto dello scopo cui è destinato con la conseguenza che la nullità non potrebbe comunque essere pronunciata (art. 156 c.p.c.). Infatti, la mancata costituzione della parte nel procedimento della prima fase, come visto, non è stata causata da vizi nella notifica dell’atto, che è giunto a destinazione a mezzo della pec della destinataria: il che rende superflua ogni discettazione, nei cui confronti le parti indulgono, poiché non rilevanti ai fini della decisione. 3.2. Effetto devolutivo del reclamo. Va altresì osservato che il reclamo, a differenza dell’appello, è un mezzo con effetti devolutivi che non consente la rimessione del procedimento al giudice della prima fase neppure nel caso di nullità della notificazione (qualora, e non è il caso di specie, non avesse raggiunto il suo scopo), non essendo applicabile l’art. 354 c.p.c., norma eccezionale operante per i soli mezzi di natura impugnatoria, quale non è, si diceva, il reclamo. Orbene, la natura devolutiva del procedimento in esame implica che il giudice della fase del reclamo sia comunque tenuto, una volta accertata la regolarità del contraddittorio, a valutare la sussistenza del fumus e del periculum alla base dei provvedimenti richiesti e quindi ad esaminare, nei limiti delineati dalle domande, tutte le questioni rilevanti al fine della decisione, senza rimessione del procedimento al giudice della prima fase –rimessione, si ripete, non contemplata in sede di reclamo, non essendo analogicamente applicabili gli artt. 353 e 354 c.p.c (cfr, Cass n 6835/2014; App Na 17/2/14; Cass. 9174/12; Cass. 8227/12; Cass. 22546/10). 4. Nel merito, il ricorso cautelare è fondato e il provvedimento reclamato va confermato. 4.1. Le immagini comparative dei prodotti commercializzati dalle parti del procedimento mostrano una ripresa pedissequa e sistematica da parte della resistente di molti prodotti ed iniziative della ricorrente, oltre che dell’uso del medesimo segno distintivo, registrato dalla Pagina 3 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd la ricezione degli atti. Peraltro va osservato che il nostro legislatore ha ritenuto di ridurre il ricorrente ). Per alcuni prodotti la resistente ha imitato pedissequamente non solo il prodotto, ma anche il segno distintivo e addirittura ha inserito, nel medesimo segno, uguali elementi decorativi (cfr doc. 6 ricorrente). 4.2. La resistente ha dedotto l’anteriorità di alcuni suoi prodotti, ammettendo, quindi, per gli altri, il preuso da parte della ricorrente. 4.2.1. Il principio, invocato dalla resistente, secondo il quale l’onere della prova incombe su chi allega il fatto, va contemperato con il principio dell’onere di specifica contestazione, codificato dal legislatore all’art. 115 c.p.c.; principio che opera sul piano probatorio esonerando dall’onere della prova, perché pacifici, i fatti non specificamente contestati quando siano rientranti nella sfera di conoscenza o conoscibilità della parte nei cui confronti vengano allegati ( cfr, ad exemplum, Cass 8933/2009). Nel caso di specie, allora, la parte che ha contestato l’anteriorità di alcuni prodotti, ha implicitamente ammesso per gli altri la successiva commercializzazione. 4.2.2. Peraltro, anche con riguardo ai prodotti in relazione ai quali vi è la specifica contestazione, la reclamante non ha provato l’asserito preuso, risalente, a sua detta, al 4 settembre 2013 (cfr reclamo p 15). Viceversa è provato che il segno distintivo, registrato dalla ricorrente nel 2013, è stato utilizzato quantomeno dal 2012, come desumibile dai cataloghi prodotti dalla ricorrente: ed invero il catalogo dell’anno 2012-13 con la relativa fattura ed il catalogo Inverno 2013-14, con la relativa fattura del luglio 2013, recante data anteriore a quella allegata dalla reclamante, costituiscono indizi anche dell’anteriorità da parte della ricorrente-reclamata della commercializzazione dell’identico prodotto in catalogo, oltre che dell’uso del medesimo segno distintivo. 4.3. La sistematica ripresa da parte della resistente-reclamante di molti dei prodotti, del segno distintivo e, persino, di alcuni elementi decorativi in esso inseriti, fa ritenere prima facie sussistenti i presupposti della concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2598 n 3 c.c. Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i relativi oneri economici, costituisce concorrenza parassitaria, contraria alle regole di correttezza professionale. Ricorre, invero, l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La “concorrenza parassitaria” si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme, Pagina 4 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd ricorrente nel 2013 e usato, quantomeno, a partire dal 2012 (cfr catalogo 2012/2013 concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica) ( cfr Cass n. 13423/2004). 4.4. Tali considerazioni rendono superflue le valutazioni sull’ originalità dei prodotti giacché la fattispecie testé esaminata si applica anche nei casi di pluralità di condotte lecite; originalità che dunque sarà oggetto di approfondimenti nell’eventuale sede del giudizio di merito e che, se sussistente, fa ravvisare anche la fattispecie dell’imitazione servile di cui all’art. 2598 n 1 c.c. e della contraffazione di marchio. In questa sede ci si limita a rilevare che la reclamante si è limitata a contestare l’originalità senza fornire elementi documentali idonei a smentire la valida registrazione del segno e, quindi, la sua contraffazione e l’imitazione servile. 5. Sussiste altresì il periculum in mora in relazione alle misure richieste per gli illeciti concorrenziali e per il pericolo di sviamento della clientela e per la compromissione dell’immagine commerciale, non ristorabili in termini puramente monetari e, comunque, di difficile quantificazione. 5.1. La reclamante ha contestato l’esistenza del rapporto di concorrenza tra le due realtà imprenditoriali, nonché del periculum in mora, argomentando dalla loro diversa dimensione, da un lato, e dalla mancanza di prova del danno, dall’altro. La differente grandezza delle realtà imprenditoriali è irrilevante al fine di stabilire la presenza del requisito oggettivo della concorrenza poiché esso sussiste quando entrambe le imprese incidano sulla medesima categoria di consumatori, a prescindere dalla loro dimensione o dagli eventuali diversi livelli economici in cui operino. Il requisito della concorrenza e quello del periculum in mora sussistono quando i soggetti dell’illecito concorrenziale offrono prodotti su uno stesso mercato, per soddisfare cioè identici bisogni della medesima clientela, con conseguente potenzialità dannosa. 5.2. Nel caso in esame è documentato che entrambe le attività si rivolgono al medesimo mercato territoriale, nel medesimo momento storico e alla medesima fascia medio-alta di clientela. Tanto basta per affermare la sussistenza del rapporto concorrenziale tale da rappresentare, per l’attività posta in essere, un pericolo nel ritardo, senza che vi sia necessità della prova della effettività del pregiudizio subito, giusta la sufficienza della sola potenzialità dannosa . Pagina 5 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del alla proposizione del cautelare, ben lungi dall’essere pacifica, è smentita dalla controparte, ma non è neppure accompagnata da alcuna seria manifestazione d’impegno per il futuro a non commercializzare sicché non può escludersi che, in mancanza di una inibitoria munita di penale, la resistente possa continuare o riprendere a commercializzare il prodotto. 6. Considerata la natura anticipatoria del procedimento cautelare, tenuto conto della sua soccombenza, la reclamante è condannata alla rifusione delle spese della fase di reclamo che, tenuto conto del valore indeterminabile, e quindi applicato lo scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 del DM 55/2014, si liquidano in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 6.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. PQM Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell’Impresa, decidendo sul reclamo proposto da SONJA GRASSI , nella qualità di titolare dell’impresa omonima nei confronti di FOR PETS ONLY SRL, in persona del legale rappresentante, così provvede: - Rigetta il reclamo proposto da Sonja Grassi. - Condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. - Dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014 Il Relatore dott.ssa Silvia Giani Il Presidente dott. Marina Tavassi Pagina 6 http://bit.ly/212EQ6s Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd 5.3. La dichiarazione da parte della reclamante di avere cessato la condotta successivamente