apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 4690/2013 pubbl. il 11/07/2013
RG n. 25688/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti
Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
Giudice relatore
dr.ssa Gabriella Ratti
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25688/2011 R.G.
PROMOSSA DA:
PININFARINA EXTRA SRL, con sede in Torino, difesa dagli avv.ti
Ludovico e Carlo Boetti Villanis-Audifredi per delega in calce all’atto di
citazione
ATTRICE
CONTRO
THE KEATING HOTEL GROUP L.L.C., con sede in San Diego, CA,
Usa
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contrattuale e violazione marchio
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IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Sentenza n. 4690/2013 pubbl. il 11/07/2013
RG n. 25688/2011
Per l’attrice:
1) Risolvere e/o dichiarare risolto per fatti e colpe della convenuta il
contratto di licenza di marchio inter partes in data 15/5/2006 e successivi
rinnovi, e conseguentemente ordinare alla convenuta di cessare
immediatamente dall’uso del marchio e dei segni distintivi contrattualmente
concessi, con condanna al pagamento dell’importo complessivo di €. 55.000,
oltre ad interessi e oltre ai danni contrattuali ed extracontrattuali da
quantificarsi in corso di causa a seguito delle prove dedotte e deducende, il
tutto con la vittoria delle spese e onorari di causa, oneri fiscali e
previdenziali ricompresi, la sentenza esecutiva ex lege
- In via istruttoria: v. prove orali dedotte in atto di citazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato in data 15/9/2011 la Pininfarina Extra srl
ha convenuto in giudizio la Keating Hotel Group L.L.C., con sede in
California, riferendo:
- che tra tali parti è stato stipulato un contratto di licenza di marchio in data
15/5/2006, rinnovatosi alla scadenza di due anni fino al 31/12/2011, in forza
del quale l’attrice aveva concesso alla Keating Hotel di utilizzare il proprio
marchio, con i limiti stabiliti nel contratto, pattuendo un corrispettivo minimo
garantito di €. 30.000 annue pagabili in due rate mensili;
- che la convenuta era rimasta debitrice del complessivo residuo importo di €.
55.000, in forza delle seguenti fatture:
.n. 120 del 30/6/2009 di €. 10.000;
.n. 245 del 23/12/2009 di €. 15.000;
.n. 109 del 30/6/2010 di €. 15.000;
.n. 244 del 22/12/2010 di €. 15.000;
- che il mancato pagamento degli importi contrattualmente dovuti
comportava la risoluzione del contratto e l’inibitoria per la Keating Hotel
dall’ulteriore utilizzo dei diritti di licenza concessi dal contratto riguardo al
marchio e al design, con riferimento anche ai prodotti e servizi in
merchandising;
- che erano dovuti a titolo di danno gli ulteriori importi previsti come minimo
garantito fino al termine del contratto di licenza;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Sentenza n. 4690/2013 pubbl. il 11/07/2013
RG n. 25688/2011
- che la Keating aveva continuato ad utilizzare sul sito internet, sul materiale
promozionale e sugli oggetti di merchandising il marchio Pininfarina Extra.
L’attrice concludeva chiedendo:
- che fosse risolto o dichiarato risolto il contratto suddetto;
- che fosse ordinato alla convenuta di cessare dall’uso del marchio e dei segni
distintivi concessi;
- che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €. 55.000,
oltre interessi;
- che la convenuta fosse condannata a pagare i danni contrattuali ed
extracontrattuali da quantificarsi in corso di causa.
Group L.L.C. rimaneva contumace.
2) Le domande dell’attrice vanno accolte.
2.1) In primo luogo va accolta la domanda di dichiarazione della risoluzione
del contratto 15/5/2006 intercorso tra le parti.
Infatti, l’inadempimento della convenuta rispetto al pagamento degli
importi dovuti a titolo di minimo garantito annuale di cui alla clausola n. 6.1
del contratto (per totali €. 55.000, come dalle fatture sopra riportate) emerge
dalle dichiarazioni dei testi Matteo De Lise (direttore commerciale della
Pininfarina Extra) ed Edoardo Menzio (impiegato del settore commerciale
marketing della Pininfarina Extra), che hanno confermato il mancato
pagamento delle suddette fatture, e dalla mancata risposta della convenuta
all’interrogatorio formale ammesso.
Pertanto, va dichiarata la
risoluzione del contratto 15/5/2006, intimata dalla Pininfarina alla Keating
Hotel con la lettera 21/9/2010 di cui al doc. 7 attoreo.
2.2) Va poi accolta la domanda attorea di condanna della Keating Hotel al
pagamento delle fatture scadute su citate (relative agli anni 2009 e 2010), per
complessivi €. 55.000, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al
saldo.
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La convenuta Keating Hotel
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2.3) Va inoltre accolta la domanda attorea di inibitoria nei confronti della
Keating Hotel dell’uso del marchio Pininfarina oggetto del contratto,
considerato che la illecita continuazione dell’uso di tale marchio
(successivamente alla risoluzione del contratto che concedeva la licenza di
utilizzo alla convenuta) emerge dalle dichiarazioni dei testi De Lise e Menzio
(che hanno rilevato la continuazione dell’uso del marchio sul sito internet
della Keating Hotel e nell’ambito di trasmissioni televisive) e dai doc. 6 e 6
bis attorei.
In particolare, il danno derivante
dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza (per inadempimento della
convenuta) può essere individuato (come indicato nell’atto di citazione) nella
misura del minimo garantito fino alla scadenza naturale del contratto di
licenza (prevista, a seguito di rinnovo contrattuale, per la fine dell’anno 2011,
come affermato negli atti dall’attrice stessa e visto l’art. 7 del contratto).
Tale misura corrisponde alla somma di €. 30.000 (art. 6 del contratto).
Non viene invece accolta la
domanda dell’attrice di liquidazione di ulteriore danno, a titolo
extracontrattuale, in misura corrispondente ai mancati canoni per gli anni
2012 e 2013, dal momento che sul punto del danno extracontrattuale la
domanda contenuta nell’atto di citazione è inammissibile perché del tutto
generica e che la specificazione contenuta nella comparsa conclusionale è
inammissibile perché tardiva.
Pertanto, la convenuta va
condannata a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di €.
30.000, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2011
ad oggi, ed oltre agli interessi nella misura dello 0,5% sulle somme via via
rivalutate, ed oltre agli interessi legali sulla complessiva somma così
calcolata da oggi fino al saldo.
3) Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano,
a favore della parte attrice, come da dispositivo (sulla base del Decreto
Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la
determinazione dei parametri di liquidazione).
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2.4) Infine, la domanda attorea di risarcimento danni va parzialmente accolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Dichiara la risoluzione del contratto di licenza di marchio 15/5/2006
intercorso tra le parti, per inadempimento della convenuta Keating Hotel
Group L.L.C.;
Inibisce alla convenuta Keating Hotel Group L.L.C. l’uso del marchio
Pininfarina oggetto del contratto suddetto;
Condanna la convenuta Keating Hotel Group L.L.C. a pagare all’attrice
Pininfarina Extra srl la somma di €. 55.000,00, oltre agli interessi legali dalla
scadenza delle fatture al saldo;
Condanna la convenuta a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento
danni, la somma di €. 30.000, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli
indici Istat, dal 2011 ad oggi, ed oltre agli interessi nella misura dello 0,5%
sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali sulla complessiva
somma così calcolata da oggi fino al saldo;
Condanna la convenuta Keating Hotel Group srl a rimborsare all’attrice
Pininfarina Extra srl le spese processuali, che liquida in €. 8.831,57 (di cui €.
922,56 per esposti imponibili, €. 909,01 per anticipazioni, €. 7.000 per
competenze), oltre Iva e Cpa.
Manda la Cancelleria a trasmettere all’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi copia della presente sentenza, ai sensi dell’art. 122, co. 8, CPI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile,
specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data
21/6/2013, nella composizione di cui al 14/6/2013.
Il G.I.
Il Presidente
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