scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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-N. R.G. 2015/5522
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
“A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5522/2015 promosso da:
GS SPA, con il patrocinio dell’avv. TOPPAN ATTILIO
RICORRENTE
COM-TUR MOLINO VECCHIO S.R.L. con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO
CO-RA ALIMENTARI SRL con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO
DELIZIE SRL con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO
RESISTENTI
Il Giudice dott. Alima Zana,
a
scioglimento
della
riserva
assunta
all’udienza
del
10.3.2105
ha
pronunciato al seguente
ORDINANZA
1.Le vicende processuali
Con ricorso depositato in data 2.3.2015 GS s.p.a. -società attraverso la
quale
Carrefour
Italia
s.p.a.,
appartenente
al
Gruppo
Carrefour,
controlla la propria rete vendita -ha invocato misure cautelari urgenti
nei confronti di COM TUR Molino Vecchio s.r.l., CO-RA Alimentari s.r.l. e
Delizia s.r.l., società costituenti il cd. “Gruppo Penati” e
ciascuna
1.10.2007
da
distinti
afferenti
a
contratti
cinque
di
punti
franchising
vendita
sottoscritti
siti
legate
in
rispettivamente
data
nei
Comuni di Gorgonzola, Agrate Brianza, Inzago, Bellusco ed Azzano San
Paolo.
Parte
ricorrente
ha
premesso
di
avere
concluso
un’importante
operazione commerciale nel Nord Italia, acquisendo 53 punti vendita ex
marchio Billa, dei quali due, siti in Gorgonzola e Bellusco, ora gestiti
direttamente da GS sempre sotto il segno “Carrefour”. Tale decisione era
stata contestata da controparte, giacché a suo dire concorrenzialmente
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contro
scorretta
nonché
e
inadempiente
lesiva
del
rispetto
rapporto
agli
obblighi
fiduciario
contrattuali
sotteso
al
assunti
contratto
di
franchising. Le resistenti avevano infine comunicato in data 1.8.2015 la
risoluzione dei contratti, passando alla concorrenza sotto il marchio
CONAD e rimuovendo le precedenti insegne senza attendere la scadenza
naturale
dei
rapporti.
l’accertamento
Premesso
dunque
dell’illegittimità
della
di
intendere
dichiarata
agire
risoluzione
per
e
la
condanna all’adempimento, ha chiesto che in via d’urgenza di ordinare il
ripristino
Market”
e
e
la
reinstallazione
degli
altri
segni
immediata
delle
distintivi
insegne
previsti
“Carrefour
nei
contratti
sottoscritti 1.10.2007 nonché l’ordine di rimozione di ogni altro marchio
o segno diversi da quelli previsti contrattualmente previsti.
il
contraddittorio,
si
sono
costituite
le
resistenti,
eccependo la legittimità della risoluzione: l’apertura dei due punti
vendita ex Billa gestiti direttamente da controparte, accompagnata da
campagne promozionali e pubblicitarie solo a favore degli stessi, aveva
alterato illecitamente l’equilibrio contrattuale a loro scapito, mediante
distrazione della clientela. Con conseguente violazione dell’obbligo di
esecuzione
in
buona
fede,
abuso
di
dipendenza
economica
e
abuso
di
posizione dominante. La resistente ha aggiunto che controparte aveva
inizialmente avviato trattative per la concessione in affitto dei due
nuovi
punti
vendita
giustificato
periculum,
motivo
avendo
ex
Billa
dalle
in
a
proprio
trattative.
realtà
le
Ha
favore,
negato
affiliate
recedendo
in
subito
ogni
un
senza
caso
il
pregiudizio
patrimoniale, del quale ottenere un ristoro in sede di merito.
All’esito della discussione orale del 10.3.2015 il giudice si è riservato
la decisione.
2.Motivi della decisione
La domanda della ricorrente, di ottenere in via coattiva la manutenzione
dei contratti litigiosi dichiarati risolti dalla resistente, non può
trovare accoglimento.
2.1. La risoluzione dei contratti di franchising
La risoluzione dei contratti di franchising operata da parte resistente
per ritenute patologie intercorse nella fase di esecuzione negoziale
appare
prima
facie
essere
stata
esercitata
legittimamente.
Come
accennato, le ex affiliate hanno lamentato in particolare l’apertura di
nuovi punti vendita, a breve distanza da quelli dei franchisee, sotto
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Instaurato
l’insegna GS e gestiti direttamente dall’affiliante, seguita da ulteriori
condotte lesive quali:
-alcune
comunicazioni
promozionali,
mediante
la
pubblicizzazione
di
prezzi più convenienti e ribassati, relative esclusivamente ai nuovi due
punti vendita litigiosi (cfr. doc. 15 di parte resistente);
-campagne di sconti speciali, quali il doppio accredito di punti sulla
tessera fedeltà SpesAmica Pay Back (cfr. doc. 13 di parte resistente);
-l’offerta di buoni sconto da € 5,00 (circostanza ammessa dalla stessa
ricorrente) a € 10,00 rispettivamente per gli acquisti compiuti nei
“nuovi” supermercati di Bellusco e di Gorgonzola.
Tali comportamenti appaiono al Tribunale gravemente inadempienti agli
obblighi sottesi ai rapporti negoziali in essere tra le parti, costituiti
protezione ad essi ancillari ed espressioni del canone di buona fede,
tanto da giustificare la risoluzione del rapporto. Com’è noto infatti la
buona
fede
l’aderenza
-quale
del
criterio
di
regolamento
gestione
negoziale
del
rapporto
all’assetto
che
garantisce
degli
interessi
perseguiti con la stipulazione del negozio- trova il suo ambito d’azione
non solo ove il regolamento negoziale prima facie presenti lacune, ma
anche nelle ipotesi in cui -pur non sussistendo un vuoto di previsionela sua formale applicazione conduca ad esiti contraddittori rispetto
all’assetto degli interessi programmati, come nel caso in esame.
In primo luogo, l’apertura dei due punti vendita nella stessa piazza
commerciale delle resistenti (ed in particolare: l’ex supermercato Billa
ora GS nel Comune di Gorgonzola dista 1.3 Km da quello gestito nello
stesso
Comune
Bellusco
è
da
Comtur;
distante
il
invece
punto
vendita
2
da
Km
acquisito
quello
nel
gestito
Comune
da
di
Delizia)
accompagnata dalle condotte di cui a breve, ha infatti cagionato un
illecito mutamento unilaterale dell’equilibrio economico perseguito con
il
contratto
a
danno
delle
resistenti
tanto
da
giustificare
la
risoluzione di queste ultime.
Va premesso che nel caso di specie le parti non si sono avvalse della
facoltà prevista dalla legge (l’art. 3, c. 4, della legge 129/2004) di
stabilire
l’ambito
di
eventuale
esclusiva
territoriale
a
favore
dell’affiliato in relazione ad altri distributori ovvero a canali ed
unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante. Il Franchisor ha
concesso infatti ai Franchisee il diritto d’uso del marchio GS, delle
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non solo dalle clausole espressamente pattuite ma anche dagli obblighi di
merci e del relativo
Know-how “in via non esclusiva” (cfr. punto 2.1.
del contratti di cui ai documenti nn. 6,7,8 del ricorso).
Il
patto
di
garantirsi
esclusiva
la
territoriale
protezione
nei
(che
confronti
risponde
degli
all’esigenza
altri
affiliati,
di
cd.
concorrenza orizzontale) non costituisce infatti un elemento essenziale
del contratto né, si ritiene, un c.d. naturalia negotii.
Tuttavia,
è
stato
territoriale
osservato,
appare
un
pur
indispensabile
minimo
giacché
grado
in
caso
di
protezione
contrario
il
franchisee non si assumerebbe l’onere di assumere ingenti spese per
integrarsi nella rete e lo schema negoziale rischierebbe di essere minato
in radice, sotto il profilo causale.
Ed allora: l’inserimento da parte dell’affiliante nella propria rete
economica nella quale si collocano di due contraenti, appare una scelta
particolarmente delicata, che potrebbe essere potenzialmente abusiva,
riducendo le capacità di profitto del vecchio affiliato e massimizzando
quelle dell’affiliante (a fortiori qualora il nuovo rivenditore sia lo
stesso franchisor).
Per valutare caso per caso la concreta abusività per contrasto con gli
obblighi
di
inserimento
protezione
occorre
non
giustificato
sia
verificare,
da
si
una
è
osservato,
condotta
se
tale
inefficiente
dell’affiliato, ovvero ancora accertare il grado di affidamento sul quale
poteva contare il franchisee, in virtù del comportamento precedente di
controparte e della distanza dei vari franchisee tra loro. Ed ancora:
quali eventuali ulteriori condotte abbiano accompagnato tale scelta.
Qui il grado affidamento dei franchisee circa la “piazza” ove operare
senza concorrenza “intrabrand” si era consolidato per ben otto anni (il
contratto risale all’ottobre 2007), nel corso dei quali non erano state
loro contestate inefficienze nella capacità di penetrazione sul mercato;
ne è prova il fatto che controparte abbia avviato una seria trattativa
per la concessione in affitto a favore proprio delle resistenti dei due
punti-vendita ex Billa qui litigiosi.
Inoltre ulteriori condotte, poste in essere da GS nella duplice veste di
controparte
contrattuale
autonomamente
sotto
il
e
di
concorrente
versante
della
(quindi
contrarietà
censurabili
alla
anche
correttezza
professionale e sanzionabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.) hanno
accompagnato l’apertura dei due supermercati, ulteriormente violando gli
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distributiva di un altro distributore, tenuto conto della assimetria
obblighi di protezione ai quali la ricorrente era tenuta nella veste di
franchisor.
Infatti la stessa:
A)ha offerto –seppure soli per alcuni prodotti- condizioni di vendita più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affiliato: tale condotta
sembra
comunque
collaborazione
che
avere
inciso
impone
sull’obbligo
all’affiliante
di
di
non
corretta
sviare
e
gli
leale
affari
dell’affiliato verso altri affiliati, costituendo ciò un’ipotesi di grave
inadempimento
contrattuale
idoneo
a
giustificare
la
risoluzione
del
rapporto (Trib. Torino 12.6.2007). Tale considerazione vale tanto più ove
la concorrenza venga posta in essere dal franchisor.
Infatti, anche senza giungere ad ipotizzare che i tre franchisee non
guadagno
vuoi perché soggetti a prezzi imposti dal franchisor, circostanze in
questa sede a cognizione sommaria non indagate) di ridurre i prezzi di
vendita
dei
prodotti
GS
-per
i
quali
era
previsto
un
obbligo
di
approvvigionamento pari al 60%- l’affiliante ha preso così ad erodere
illecitamente la quota di mercato di controparte.
GS poteva del resto godere di un vantaggio competitivo: tramite “i prezzi
consigliati”
(riservata
al
merito
l’indagine
sulla
doglianza
delle
resistenti secondo le quali si trattava di un prezzo imposto, fattispecie
che configurerebbe, al pari del prezzo minimo di vendita, un autonomo
illecito sotto il profilo antitrust) poteva infatti facilmente prevedere
i
prezzi
praticati
dal
franchisee,
costringendo
l’affiliato
ad
“inseguire” su questo terreno l’affiliante;
B)attraverso mirate comunicazioni promozionali, i clienti storici delle
resistenti, già fidelizzati al marchio GS anche attraverso carte di
fedeltà,
sono
stati
sensibilizzati
dalla
campagna
pubblicitaria
a
reperire a breve distanza gli stessi prodotti a prezzi più bassi. E così
incidendo negativamente sulla credibilità e sull’affidabilità dei vecchi
affiliati, giacché presso la clientela (inconsapevole della provenienza
di tale campagna dallo stesso franchisor) la mancanza di uniformità nella
pubblicità potrebbe apparire conseguenza di un mancato coordinamento con
la rete di distribuzione ovvero come scelta del vecchio affiliato di
mantenere
un
maggior
margine
di
profitto.
Tale
scelta
promozionale
direzionata solo sui nuovi punti vendita appare del resto squilibrata
nell’ambito del rapporto negoziale considerato che, al contrario, parte
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fossero davvero in grado a loro volta (vuoi per mancanza di margine di
resistente
contrattualmente
non
poteva
tenere
un
comportamento
simmetricamente competitivo, giacché il materiale pubblicitario doveva
essere concordato con il franchisor (cfr. punto 4.2.5. dei rispettivi
contratti).
In conclusione: il ricorso al canone di buona fede consente di sanzionare
anche le condotte che, formalmente corrette sotto il profilo formale
(come ricordato qui manca una esclusiva a favore del franchisee), hanno
reciso
il
rapporto
negativamente
fiduciario
sull’assetto
sotteso
contrattuale,
al
contratto
giacché
in
ed
inciso
contrasto
con
l’obiettivo dell’integrazione imprenditoriale quale finalità ultima del
franchising, giustificandone la risoluzione (di diritto ex 1456 c.c., ove
la clausola di cui al punto 14.2. venga interpretata a carico anche del
ovvero
giudiziale,
già
prospettata
dalle
resistenti
nel
giudizio di merito).
2.4.Le censure della ricorrente sulla legittimità della risoluzione
Parte ricorrente ha contestato:
-l’irrilevanza
dell’apertura
dei
due
punti
vendita
rispetto
alla
resistente CORA (il cui punto vendita più prossimo è quello gestito ad
Agrate Brianza, distante 8 KM dal Carrefour Market di GS ex Billa più
prossimo
aperto
nel
Comune
Gorgonzola),
per
la
quale
mancherebbe
qualsivoglia contiguità geografica. Sul punto in primo luogo non è stata
dalla ricorrente allegata la presenza in tale raggio territoriale (si
ricorda non in contesto cittadino ma di provincia) di altri affiliati GS,
idonea
ad
resistente
escludere
in
quel
l’univocità
bacino
dell’offerta
d’utenza;
d’altro
a
marchio
lato
il
GS
della
collegamento
negoziale tra tutti e tre i negozi litigiosi, la riconducibilità ad un
medesimo
gruppo
imprenditoriale,
il
c.d.
Gruppo
Penati,
sembra
riconosciuta dalla stessa ricorrente, laddove si riferisce ad esempio ad
un unico interlocutore nelle trattative per la concessione in affitto del
ramo d’azienda;
-la pregressa presenza dei due punti vendita litigiosi, ancorchè sotto il
segno “Billa”: la censura non coglie nel segno, tenuto conto che quella
contestata
è
una
concorrenza
“intrabrand”,
capace
di
erodere
più
efficacemente la clientela storica e fidelizzata delle resistenti;
- il paniere dei beni messi a confronto dalla resistente per dimostrare
una politica di discriminazione dei prezzi sarebbe in parte disomogeneo e
talora i prezzi di rivendita della resistente sarebbero più bassi di
quelli dei punti vendita gestiti direttamente da Carrefour. Sul punto,
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franchisor
riservata al merito ogni ulteriore valutazione, va qui solo rilevato che,
in primo luogo, il prezzo di alcuni beni è più significativo di altri (si
vedano ad esempio i prezzi dell’acqua, del latte e dell’olio, cfr. doc.
14, scontrino di Carrefour Market di Bellusco gestito da GS e quello
rilasciato dal Punto vendita gestito Delizia nello stesso Comune).In
secondo luogo la distrazione della clientela verso il nuovo punto vendita
si è concretata già attraverso le campagne promozionali, giacché solo in
un secondo tempo il consumatore può verificare la politica dei prezzi per
tutta la gamma di prodotti.
2.2.il bilanciamento degli interessi in gioco
All’accoglimento del ricorso osta una ulteriore considerazione.
prescindere
attuazione
dalle
difficoltà
all’obbligo
di
nella
mantenere
in
fase
vita
di
esecuzione
rapporti
di
fondati
dare
sulla
fiducia, comunque assistiti da astreinte, nel caso in esame occorre avere
riguardo
alla ripercussione diretta (avendo parte ricorrente chiesto
l’inibitoria al relativo utilizzo) che deriverebbe ad un soggetto terzo
estraneo
alla
lite,
CONAD,
il
cui
marchio
e
la
cui
insegna
sono
utilizzati dalle resistenti.
Sul punto gioca osservare che, se la pronuncia investe soggetti estranei
al giudizio, costoro
sono legittimati a far valere l’irrilevanza della
pronuncia: il diritto di difesa di coloro che non hanno agito o non sono
convenuti nel processo è garantito infatti dai limiti soggettivi di
efficacia
di cui all’ art. 2909. c. c.. Simmetricamente, l’efficacia del
provvedimento nei confronti del terzo ha carattere eccezionale (cfr.
Corte Cost. pronunce n.167/1984 e 177/1995), attestandosi essenzialmente
intorno ad ipotesi di mera detenzione ovvero a fattispecie in cui non sia
emersa, nel giudizio cautelare, la presenza di un soggetto terzo titolare
di diritti in conflitto, nei confronti del quale si rivela poi necessaria
l’esecuzione del provvedimento (cfr. Cass. nn.9692/2008, 2873/2007). Tale
conclusione si impone del resto alla stregua dei principi generali in
tema di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali: ai sensi dell’art.
111 c.p.c. la sentenza ovvero il provvedimento cautelare non producono
effetti nei confronti del successore a titolo particolare (di tutto o di
parte
del
diritto
controverso)
ante
litem,
soggetto
terzo
nei
cui
confronti la pronuncia rimane senza effetto (così Cass. n.2873/2007, che
pur
concernendo altra ipotesi di sequestro, ricostruisce, in termini
generali, il sistema).
3.La carenza del fumus esonera da ogni indagine sul periculum
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A
4.Il comando giudiziale
Il ricorso va dunque respinto, riservando al merito ogni approfondimento
sulle reciproche contestazioni mosse dalle parti di condotte illecite,
sia
di
natura
convertendosi
contrattuale
le
reciproche
sia
di
pretese
natura
in
extracontrattuale
obblighi
risarcitori
e
per
equivalente.
L’incertezza
della
controversia,
accompagnata
dalla
novità
di
alcune
questioni, trattate giustifica la compensazione integrale delle spese del
procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente le spese del procedimento.
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Si comunichi
Milano, 3 aprile 2015
Il Giudice designato
Dott.ssa Alima Zana
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