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-N. R.G. 2015/5522 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5522/2015 promosso da: GS SPA, con il patrocinio dell’avv. TOPPAN ATTILIO RICORRENTE COM-TUR MOLINO VECCHIO S.R.L. con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO CO-RA ALIMENTARI SRL con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO DELIZIE SRL con il patrocinio dell’avv. LO PASSO FRANCO RESISTENTI Il Giudice dott. Alima Zana, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.3.2105 ha pronunciato al seguente ORDINANZA 1.Le vicende processuali Con ricorso depositato in data 2.3.2015 GS s.p.a. -società attraverso la quale Carrefour Italia s.p.a., appartenente al Gruppo Carrefour, controlla la propria rete vendita -ha invocato misure cautelari urgenti nei confronti di COM TUR Molino Vecchio s.r.l., CO-RA Alimentari s.r.l. e Delizia s.r.l., società costituenti il cd. “Gruppo Penati” e ciascuna 1.10.2007 da distinti afferenti a contratti cinque di punti franchising vendita sottoscritti siti legate in rispettivamente data nei Comuni di Gorgonzola, Agrate Brianza, Inzago, Bellusco ed Azzano San Paolo. Parte ricorrente ha premesso di avere concluso un’importante operazione commerciale nel Nord Italia, acquisendo 53 punti vendita ex marchio Billa, dei quali due, siti in Gorgonzola e Bellusco, ora gestiti direttamente da GS sempre sotto il segno “Carrefour”. Tale decisione era stata contestata da controparte, giacché a suo dire concorrenzialmente Pagina 1 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 contro scorretta nonché e inadempiente lesiva del rispetto rapporto agli obblighi fiduciario contrattuali sotteso al assunti contratto di franchising. Le resistenti avevano infine comunicato in data 1.8.2015 la risoluzione dei contratti, passando alla concorrenza sotto il marchio CONAD e rimuovendo le precedenti insegne senza attendere la scadenza naturale dei rapporti. l’accertamento Premesso dunque dell’illegittimità della di intendere dichiarata agire risoluzione per e la condanna all’adempimento, ha chiesto che in via d’urgenza di ordinare il ripristino Market” e e la reinstallazione degli altri segni immediata delle distintivi insegne previsti “Carrefour nei contratti sottoscritti 1.10.2007 nonché l’ordine di rimozione di ogni altro marchio o segno diversi da quelli previsti contrattualmente previsti. il contraddittorio, si sono costituite le resistenti, eccependo la legittimità della risoluzione: l’apertura dei due punti vendita ex Billa gestiti direttamente da controparte, accompagnata da campagne promozionali e pubblicitarie solo a favore degli stessi, aveva alterato illecitamente l’equilibrio contrattuale a loro scapito, mediante distrazione della clientela. Con conseguente violazione dell’obbligo di esecuzione in buona fede, abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante. La resistente ha aggiunto che controparte aveva inizialmente avviato trattative per la concessione in affitto dei due nuovi punti vendita giustificato periculum, motivo avendo ex Billa dalle in a proprio trattative. realtà le Ha favore, negato affiliate recedendo in subito ogni un senza caso il pregiudizio patrimoniale, del quale ottenere un ristoro in sede di merito. All’esito della discussione orale del 10.3.2015 il giudice si è riservato la decisione. 2.Motivi della decisione La domanda della ricorrente, di ottenere in via coattiva la manutenzione dei contratti litigiosi dichiarati risolti dalla resistente, non può trovare accoglimento. 2.1. La risoluzione dei contratti di franchising La risoluzione dei contratti di franchising operata da parte resistente per ritenute patologie intercorse nella fase di esecuzione negoziale appare prima facie essere stata esercitata legittimamente. Come accennato, le ex affiliate hanno lamentato in particolare l’apertura di nuovi punti vendita, a breve distanza da quelli dei franchisee, sotto Pagina 2 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Instaurato l’insegna GS e gestiti direttamente dall’affiliante, seguita da ulteriori condotte lesive quali: -alcune comunicazioni promozionali, mediante la pubblicizzazione di prezzi più convenienti e ribassati, relative esclusivamente ai nuovi due punti vendita litigiosi (cfr. doc. 15 di parte resistente); -campagne di sconti speciali, quali il doppio accredito di punti sulla tessera fedeltà SpesAmica Pay Back (cfr. doc. 13 di parte resistente); -l’offerta di buoni sconto da € 5,00 (circostanza ammessa dalla stessa ricorrente) a € 10,00 rispettivamente per gli acquisti compiuti nei “nuovi” supermercati di Bellusco e di Gorgonzola. Tali comportamenti appaiono al Tribunale gravemente inadempienti agli obblighi sottesi ai rapporti negoziali in essere tra le parti, costituiti protezione ad essi ancillari ed espressioni del canone di buona fede, tanto da giustificare la risoluzione del rapporto. Com’è noto infatti la buona fede l’aderenza -quale del criterio di regolamento gestione negoziale del rapporto all’assetto che garantisce degli interessi perseguiti con la stipulazione del negozio- trova il suo ambito d’azione non solo ove il regolamento negoziale prima facie presenti lacune, ma anche nelle ipotesi in cui -pur non sussistendo un vuoto di previsionela sua formale applicazione conduca ad esiti contraddittori rispetto all’assetto degli interessi programmati, come nel caso in esame. In primo luogo, l’apertura dei due punti vendita nella stessa piazza commerciale delle resistenti (ed in particolare: l’ex supermercato Billa ora GS nel Comune di Gorgonzola dista 1.3 Km da quello gestito nello stesso Comune Bellusco è da Comtur; distante il invece punto vendita 2 da Km acquisito quello nel gestito Comune da di Delizia) accompagnata dalle condotte di cui a breve, ha infatti cagionato un illecito mutamento unilaterale dell’equilibrio economico perseguito con il contratto a danno delle resistenti tanto da giustificare la risoluzione di queste ultime. Va premesso che nel caso di specie le parti non si sono avvalse della facoltà prevista dalla legge (l’art. 3, c. 4, della legge 129/2004) di stabilire l’ambito di eventuale esclusiva territoriale a favore dell’affiliato in relazione ad altri distributori ovvero a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante. Il Franchisor ha concesso infatti ai Franchisee il diritto d’uso del marchio GS, delle Pagina 3 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 non solo dalle clausole espressamente pattuite ma anche dagli obblighi di merci e del relativo Know-how “in via non esclusiva” (cfr. punto 2.1. del contratti di cui ai documenti nn. 6,7,8 del ricorso). Il patto di garantirsi esclusiva la territoriale protezione nei (che confronti risponde degli all’esigenza altri affiliati, di cd. concorrenza orizzontale) non costituisce infatti un elemento essenziale del contratto né, si ritiene, un c.d. naturalia negotii. Tuttavia, è stato territoriale osservato, appare un pur indispensabile minimo giacché grado in caso di protezione contrario il franchisee non si assumerebbe l’onere di assumere ingenti spese per integrarsi nella rete e lo schema negoziale rischierebbe di essere minato in radice, sotto il profilo causale. Ed allora: l’inserimento da parte dell’affiliante nella propria rete economica nella quale si collocano di due contraenti, appare una scelta particolarmente delicata, che potrebbe essere potenzialmente abusiva, riducendo le capacità di profitto del vecchio affiliato e massimizzando quelle dell’affiliante (a fortiori qualora il nuovo rivenditore sia lo stesso franchisor). Per valutare caso per caso la concreta abusività per contrasto con gli obblighi di inserimento protezione occorre non giustificato sia verificare, da si una è osservato, condotta se tale inefficiente dell’affiliato, ovvero ancora accertare il grado di affidamento sul quale poteva contare il franchisee, in virtù del comportamento precedente di controparte e della distanza dei vari franchisee tra loro. Ed ancora: quali eventuali ulteriori condotte abbiano accompagnato tale scelta. Qui il grado affidamento dei franchisee circa la “piazza” ove operare senza concorrenza “intrabrand” si era consolidato per ben otto anni (il contratto risale all’ottobre 2007), nel corso dei quali non erano state loro contestate inefficienze nella capacità di penetrazione sul mercato; ne è prova il fatto che controparte abbia avviato una seria trattativa per la concessione in affitto a favore proprio delle resistenti dei due punti-vendita ex Billa qui litigiosi. Inoltre ulteriori condotte, poste in essere da GS nella duplice veste di controparte contrattuale autonomamente sotto il e di concorrente versante della (quindi contrarietà censurabili alla anche correttezza professionale e sanzionabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.) hanno accompagnato l’apertura dei due supermercati, ulteriormente violando gli Pagina 4 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 distributiva di un altro distributore, tenuto conto della assimetria obblighi di protezione ai quali la ricorrente era tenuta nella veste di franchisor. Infatti la stessa: A)ha offerto –seppure soli per alcuni prodotti- condizioni di vendita più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affiliato: tale condotta sembra comunque collaborazione che avere inciso impone sull’obbligo all’affiliante di di non corretta sviare e gli leale affari dell’affiliato verso altri affiliati, costituendo ciò un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto (Trib. Torino 12.6.2007). Tale considerazione vale tanto più ove la concorrenza venga posta in essere dal franchisor. Infatti, anche senza giungere ad ipotizzare che i tre franchisee non guadagno vuoi perché soggetti a prezzi imposti dal franchisor, circostanze in questa sede a cognizione sommaria non indagate) di ridurre i prezzi di vendita dei prodotti GS -per i quali era previsto un obbligo di approvvigionamento pari al 60%- l’affiliante ha preso così ad erodere illecitamente la quota di mercato di controparte. GS poteva del resto godere di un vantaggio competitivo: tramite “i prezzi consigliati” (riservata al merito l’indagine sulla doglianza delle resistenti secondo le quali si trattava di un prezzo imposto, fattispecie che configurerebbe, al pari del prezzo minimo di vendita, un autonomo illecito sotto il profilo antitrust) poteva infatti facilmente prevedere i prezzi praticati dal franchisee, costringendo l’affiliato ad “inseguire” su questo terreno l’affiliante; B)attraverso mirate comunicazioni promozionali, i clienti storici delle resistenti, già fidelizzati al marchio GS anche attraverso carte di fedeltà, sono stati sensibilizzati dalla campagna pubblicitaria a reperire a breve distanza gli stessi prodotti a prezzi più bassi. E così incidendo negativamente sulla credibilità e sull’affidabilità dei vecchi affiliati, giacché presso la clientela (inconsapevole della provenienza di tale campagna dallo stesso franchisor) la mancanza di uniformità nella pubblicità potrebbe apparire conseguenza di un mancato coordinamento con la rete di distribuzione ovvero come scelta del vecchio affiliato di mantenere un maggior margine di profitto. Tale scelta promozionale direzionata solo sui nuovi punti vendita appare del resto squilibrata nell’ambito del rapporto negoziale considerato che, al contrario, parte Pagina 5 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 fossero davvero in grado a loro volta (vuoi per mancanza di margine di resistente contrattualmente non poteva tenere un comportamento simmetricamente competitivo, giacché il materiale pubblicitario doveva essere concordato con il franchisor (cfr. punto 4.2.5. dei rispettivi contratti). In conclusione: il ricorso al canone di buona fede consente di sanzionare anche le condotte che, formalmente corrette sotto il profilo formale (come ricordato qui manca una esclusiva a favore del franchisee), hanno reciso il rapporto negativamente fiduciario sull’assetto sotteso contrattuale, al contratto giacché in ed inciso contrasto con l’obiettivo dell’integrazione imprenditoriale quale finalità ultima del franchising, giustificandone la risoluzione (di diritto ex 1456 c.c., ove la clausola di cui al punto 14.2. venga interpretata a carico anche del ovvero giudiziale, già prospettata dalle resistenti nel giudizio di merito). 2.4.Le censure della ricorrente sulla legittimità della risoluzione Parte ricorrente ha contestato: -l’irrilevanza dell’apertura dei due punti vendita rispetto alla resistente CORA (il cui punto vendita più prossimo è quello gestito ad Agrate Brianza, distante 8 KM dal Carrefour Market di GS ex Billa più prossimo aperto nel Comune Gorgonzola), per la quale mancherebbe qualsivoglia contiguità geografica. Sul punto in primo luogo non è stata dalla ricorrente allegata la presenza in tale raggio territoriale (si ricorda non in contesto cittadino ma di provincia) di altri affiliati GS, idonea ad resistente escludere in quel l’univocità bacino dell’offerta d’utenza; d’altro a marchio lato il GS della collegamento negoziale tra tutti e tre i negozi litigiosi, la riconducibilità ad un medesimo gruppo imprenditoriale, il c.d. Gruppo Penati, sembra riconosciuta dalla stessa ricorrente, laddove si riferisce ad esempio ad un unico interlocutore nelle trattative per la concessione in affitto del ramo d’azienda; -la pregressa presenza dei due punti vendita litigiosi, ancorchè sotto il segno “Billa”: la censura non coglie nel segno, tenuto conto che quella contestata è una concorrenza “intrabrand”, capace di erodere più efficacemente la clientela storica e fidelizzata delle resistenti; - il paniere dei beni messi a confronto dalla resistente per dimostrare una politica di discriminazione dei prezzi sarebbe in parte disomogeneo e talora i prezzi di rivendita della resistente sarebbero più bassi di quelli dei punti vendita gestiti direttamente da Carrefour. Sul punto, Pagina 6 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 franchisor riservata al merito ogni ulteriore valutazione, va qui solo rilevato che, in primo luogo, il prezzo di alcuni beni è più significativo di altri (si vedano ad esempio i prezzi dell’acqua, del latte e dell’olio, cfr. doc. 14, scontrino di Carrefour Market di Bellusco gestito da GS e quello rilasciato dal Punto vendita gestito Delizia nello stesso Comune).In secondo luogo la distrazione della clientela verso il nuovo punto vendita si è concretata già attraverso le campagne promozionali, giacché solo in un secondo tempo il consumatore può verificare la politica dei prezzi per tutta la gamma di prodotti. 2.2.il bilanciamento degli interessi in gioco All’accoglimento del ricorso osta una ulteriore considerazione. prescindere attuazione dalle difficoltà all’obbligo di nella mantenere in fase vita di esecuzione rapporti di fondati dare sulla fiducia, comunque assistiti da astreinte, nel caso in esame occorre avere riguardo alla ripercussione diretta (avendo parte ricorrente chiesto l’inibitoria al relativo utilizzo) che deriverebbe ad un soggetto terzo estraneo alla lite, CONAD, il cui marchio e la cui insegna sono utilizzati dalle resistenti. Sul punto gioca osservare che, se la pronuncia investe soggetti estranei al giudizio, costoro sono legittimati a far valere l’irrilevanza della pronuncia: il diritto di difesa di coloro che non hanno agito o non sono convenuti nel processo è garantito infatti dai limiti soggettivi di efficacia di cui all’ art. 2909. c. c.. Simmetricamente, l’efficacia del provvedimento nei confronti del terzo ha carattere eccezionale (cfr. Corte Cost. pronunce n.167/1984 e 177/1995), attestandosi essenzialmente intorno ad ipotesi di mera detenzione ovvero a fattispecie in cui non sia emersa, nel giudizio cautelare, la presenza di un soggetto terzo titolare di diritti in conflitto, nei confronti del quale si rivela poi necessaria l’esecuzione del provvedimento (cfr. Cass. nn.9692/2008, 2873/2007). Tale conclusione si impone del resto alla stregua dei principi generali in tema di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali: ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la sentenza ovvero il provvedimento cautelare non producono effetti nei confronti del successore a titolo particolare (di tutto o di parte del diritto controverso) ante litem, soggetto terzo nei cui confronti la pronuncia rimane senza effetto (così Cass. n.2873/2007, che pur concernendo altra ipotesi di sequestro, ricostruisce, in termini generali, il sistema). 3.La carenza del fumus esonera da ogni indagine sul periculum Pagina 7 http://bit.ly/21jIYe2 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 A 4.Il comando giudiziale Il ricorso va dunque respinto, riservando al merito ogni approfondimento sulle reciproche contestazioni mosse dalle parti di condotte illecite, sia di natura convertendosi contrattuale le reciproche sia di pretese natura in extracontrattuale obblighi risarcitori e per equivalente. L’incertezza della controversia, accompagnata dalla novità di alcune questioni, trattate giustifica la compensazione integrale delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso Compensa integralmente le spese del procedimento. Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Si comunichi Milano, 3 aprile 2015 Il Giudice designato Dott.ssa Alima Zana Pagina 8 http://bit.ly/21jIYe2