apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi pres. dott. Claudio Marangoni giud. rel. dott.ssa Silvia Giani giud. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 36336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA Marco Tr----elett. dom.to in Milano, via Aurelio Saffi 10, presso lo studio del procuratore avv. Gianpaolo FOSSA che la rappresenta e difende; - attore E Teresa Luigina FER---pagina http://bit.ly/1e0FiLg 1 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 elett. dom.ta in Milano, via dei Bossi 4, presso lo studio dei procuratori avv.ti Annalisa PESCATORI e Maria Teresa BASILE che la rappresentano e difendono; - convenuta – OGGETTO: concorrenza sleale. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attore: “in via principale: - Accertare e dichiarare che la Dottoressa Luigina FER---- si è resa responsabile degli illeciti contestati ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. e, per l’effetto: a - inibirne la continuazione, anche mediante inibitoria; b - condannare la Dottoressa Luigina FER---- al risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente subiti e subendi dal Signor Marco Tr---- e/o dalla TraxC--------- da liquidarsi in via equitativa; c- condannare la Dottoressa Luigina FER---- al risarcimento al danno all’immagine subito dal Signor Marco Tr---- da liquidarsi in misura non inferiore ad € 52.000,00 In via istruttoria: A) Ammettere l’interrogatorio formale della Dottoressa FER---- sul seguente capitolo: pagina http://bit.ly/1e0FiLg 2 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a CONCLUSIONI Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 1. “Vero che nei primi giorni del mese di settembre 2010 ho partecipato alla fiera organizzata da IBAC a Dalian, in Cina”; B) Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che ho ritenuto che la presenza della Dottoressa Ferraro fiera di Dalian fosse riferibile a TraxC--------- e comunque al Dottor Tr----”; 2. “Vero che ero a conoscenza del contenuto della comunicazione email inviata dalla Dott.ssa FER---- e ricevuta dal Dott. Morra, che mi si rammostra (cfr. doc. 12)”; 3. “Vero che anche altre persone di Piazza Sempione erano a conoscenza del contenuto della suddetta e-mail”; 4. “Vero che tutti i modelli delle collezioni realizzate per Piazza Sempione in esecuzione del contratto di appalto sono stati disegnati sulla scorta delle direttive impartite da Piazza Sempione”; 5. “Vero che produzione i modelli sono stati di borse e scarpe espressamente selezionati scelti ed per la approvati da Piazza Sempione”; 6. “Vero che tutti i laboratori che hanno materialmente prodotto le scarpe e le borse relative alle collezioni realizzate dal Signor Tr---- per Piazza Sempione sono stati approvati con il benestare di Piazza Sempione”; pagina http://bit.ly/1e0FiLg 3 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a alla Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 7. “Vero che gli esiti commerciali negativi della Collezione A/I 2011/2012 non erano dipesi da scarsa qualità dei modelli realizzati dal Signor Tr---- e dalla TraxC---------”; 8. “Vero che alla fiera di Dailan vengono ammessi solo operatori professionisti del settore atteso che detta fiera non è a libera 9. “Vero che sono stato responsabile dei rapporti tra IBAC e i clienti stranieri (“overseas manager”) sino al mese di agosto 2010”; 10. “Vero che il Signor Tr---- non ha mai autorizzato la pubblicazione dei curricula e del profilo professionale dei membri di TraxC--------- in vista della fiera di Dailan del settembre 2010” Si indicano a testi: - Il Dott. Fabio Falleti; - La Signora Marta Bagante; - Il Signor Massimiliano Davoli; - Il Signor Warren Ys; - Il Signor Alessandro Bessegato; - Il Signor Stefano Barberini - Si chiede ammettersi CTU C) Ammettersi CTU contabile sul seguente quesito: “dica il CTU, analizzata la contabilità accessori di Piazza Sempione, riferibile al trimestre luglio-settembre 2011, a quanto ammonta il pagina http://bit.ly/1e0FiLg 4 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a partecipazione”; Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 fatturato trimestrale accessori riferibile alla stagione Autunno/Inverno 2011/2012”. In ogni caso: - Fissare una somma dovuta al Signor Marco Tr---- per ogni violazione ed inosservanza dell’emananda sentenza di condanna successivamente e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza; - Ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza o della sola parte dispositiva per due volte con caratteri doppi del normale per un’altezza non inferiore a cm 22 su due colonne, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e due riviste specialistiche del settore di pertinenza, da indicarsi in prosieguo, a cura dell’attore e spese a carico della convenuta, con espressa avvertenza che le fatture rilasciate dalle testate dei quotidiani e riviste siano titolo onde ottenere coattivamente il pagamento delle pubblicazioni. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite oltre 12,5 % di spese generali, oltre IVA e CPA.” Per la convenuta: “In via principale, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in punto di fatto e di diritto e comunque non provate per tutti i motivi di cui al presente atto; in via subordinata, accoglimento delle nella domande denegata attoree e non creduta ridurre il ipotesi quantum di del risarcimento del danno nei limiti della prova raggiunta e, comunque, rigettare l’istanza di pubblicazione della sentenza; pagina http://bit.ly/1e0FiLg 5 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a constatata Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.“ FATTO E DIRITTO 1. L’attore Marco TraxC--------- Tr----, specializzata titolare nella della ditta consulenza nel individuale settore moda, prodotti di lusso e cosmesi, ha esposto che a partire dal settembre aveva iniziato una collaborazione con la convenuta Teresa Luigina FER---- che consisteva nel contattare congiuntamente alcuni clienti – presentandosi come TraxC--------- – e offrendo servizi di consulenza anche in ambito finanziario, settore quest’ultimo in cui la convenuta aveva maturato una certa esperienza. Ha esposto altresì che la convenuta aveva peraltro sviluppato un’attività di concorrenza sleale a suo danno, consistente nel fatto che nel periodo di collaborazione tra le parti – come risultante dal sito LinkedIn – e in particolare dal gennaio 2010 essa operava anche come partner della società Ekon s.r.l., operante nel medesimo settore moda e prodotti di lusso, ragione per cui l’attore nel maggio 2010 aveva interrotto il rapporto di collaborazione con la convenuta. Ha contestato nella presente causa che la FER---- dopo la cessazione di tale rapporto aveva indebitamente utilizzato il nome della TraxC--------- per partecipare ad una fiera a Dalian (Cina) nel settembre 2010 e che la stessa aveva dato corso ad un’attività denigratoria dell’immagine professionale dell’attore mediante l’invio nel gennaio 2011 di una mail all’amministratore delegato pagina http://bit.ly/1e0FiLg della 6 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 2009 Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 società Piazza Sempione s.p.a., all’epoca cliente del Tr---- che seguiva la realizzazione di una linea di accessori. Tale società aveva poi esercitato il diritto di recesso in danno di parte attrice. Ha chiesto dunque che venissero accertati gli illeciti concorrenziali Teresa Luigina FER---- con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni. La convenuta FER----, dopo aver rivendicato la propria esperienza e professionalità sia nel campo finanziario che in quello dello sviluppo commerciale della gestione di progetti nel settore della moda e del lusso ed aver ricostruito le vicende relative ai rapporti intercorsi tra le parti, ha dedotto – quanto al rapporto intercorso tra essa e la società Ekon s.r.l. – che nessun patto di esclusiva la vincolava al Tr----, né peraltro detta società poteva considerarsi concorrente di TraxC---------. Quanto alle contestate condotte di concorrenza sleale, ha affermato di essersi all’epoca recata in Cina per un viaggio personale nel corso del quale aveva approfittato per partecipare alla fiera di Dailan in rappresentanza di altra società (Fab-Gold Case) e ha negato di aver mai speso in tale contesto il nome della TraxC---------, mentre per ciò che atteneva alle vicende relative ai rapporti tra il Tr---- e la Piazza Sempione s.p.a. ha ricostruito le relative vicende evidenziando le modalità con le quali l’attore l’aveva di fatto pagina http://bit.ly/1e0FiLg 7 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. a carico della convenuta Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 estromessa da tale rapporto mentre il Tr---- era stato rimosso dal suo incarico in epoca successiva alla mail contestata e per motivi che nulla avevano a vedere con il contenuto della stessa. Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte da parte attrice. causa appare delimitato alla sussistenza o meno delle specifiche condotte anticoncorrenziali dedotte dall’attore, vale a dire quella di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. in relazione al contenuto denigratorio della mail del gennaio 2011 trasmessa dalla convenuta all’amministratore di Piazza Sempione s.p.a. e quella di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in relazione all’attività confusoria che la stessa convenuta avrebbe posto in essere nel corso della fiera svoltasi a Dailan (Cina) presentandosi come in rappresentanza dell’attore. Le parti si sono peraltro dilungate nei loro atti su questioni che obbiettivamente non hanno alcun rilievo rispetto all’oggetto così definito della controversia, quali l’esperienza professionale della convenuta, le vicende collaborazione svoltosi relative tra di all’andamento esse, le del modalità rapporto con le di quali sarebbero stati individuati alcuni clienti ecc. Di tali aspetti dunque il Collegio non si occuperà, risultando estranei al thema decidendum della causa così come definito dalle domande svolte dall’attore. pagina http://bit.ly/1e0FiLg 8 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 2. In via preliminare deve rilevarsi che l’oggetto della presente Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 3. Deve in primo luogo essere rilevato che la convenuta FER---- non ha contestato di aver trasmesso nel gennaio 2011 all’amministratore delegato della società Piazza Sempione s.p.a. una mail avente il contenuto testuale riprodotto nel doc. 12 di parte attrice (v. la risposta della convenuta sul punto nell’interpello reso all’udienza Né può contestarsi che il contenuto della stessa avesse un tenore effettivamente pregiudizievole per l’immagine personale del Tr---(“…non ha mai creato la struttura che diceva di possedere in termini di uffici, merchandising e stilisti…parte delle referenze da lui indicate non sono state validate dai clienti… lavora in conflitto di interesse con le società che producono…affida il lavoro a stilisti non ancora competenti…un organizzazione…[la approccio TraxC---------] non approssimativo ha alcuna e senza struttura ed organizzazione solida in linea con il posizionamento del vostro marchio”) e che il fatto che fosse stata trasmessa all’amministratore delegato della società per la quale in tale epoca il Tr---- prestava la sua attività professionale ne conferma la natura di illecito concorrenziale sotto il profilo della denigrazione del concorrente. In effetti la FER---- era soggetto che prestava, almeno in parte, la medesima attività di consulenza nel medesimo ambito dell’attore e dunque in rapporto di potenziale concorrenza con esso. L’istruttoria svolta ha peraltro escluso che tale illecito concorrenziale abbia determinato sotto il profilo causale il recesso pagina http://bit.ly/1e0FiLg 9 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a del 23.5.2012). Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 da parte della stessa Piazza Sempione s.p.a. dal rapporto di consulenza con il Tr---- nell’aprile 2011 (doc. 14 fasc. att.) o che comunque vi siano elementi che possano fondatamente sostenerne l’influenza sulla scelta di risolvere anticipatamente il contratto da parte della società. il teste amministratore Morra, delegato destinatario di Piazza della Sempione menzionata s.p.a. che mail il e teste Falleti, direttore di collezione per la medesima società, hanno affermato concordemente che la decisione di interrompere tale rapporto era stata originata dalle scelte strategiche della società, riviste e ridimensionate sulla base dello scarso successo di vendite registrato dalle collezioni di accessori precedentemente realizzate con la collaborazione del Tr----. Il teste Falleti ha anche affermato di aver rilevato una qualità di tali prodotti non all’altezza delle aspettative e del posizionamento di pregio della società nelle collezioni di abbigliamento. Tali circostanze sono state altresì confermate dal teste Davoli, collaboratore del Falleti, nonché dalla teste Bagante, collaboratrice della stessa TraxC--------- nel progetto della Piazza Sempione s.p.a. 4. Rispetto alle vicende relative alla fiera di Dailan, può rilevarsi che le tesi svolte dalla convenuta hanno avuto obbiettiva conferma all’esito dell’istruttoria testimoniale svolta in corso di causa. Il teste Fraioli ha confermato di aver chiesto alla FER---- di partecipare a detta fiera per suo conto, in quanto la stessa si pagina http://bit.ly/1e0FiLg 10 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sia Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 trovava già in territorio cinese ed egli era impossibilitato a partire per i suoi impegni di lavoro e perciò inventandosi una inesistente frattura alla gamba per non urtare la suscettibilità dei suoi interlocutori cinesi. Gli altri testi esaminati su tale vicenda che avevano partecipato di essi i quali associarono effettivamente in tale occasione la FER---- alla TraxC--------- (teste Barberini) non furono di fatto indirizzati in tal senso dalla stessa FER---- ma dal fatto che essa alloggiava nello stesso albergo dove erano concentrati gli ospiti italiani e che si era presentata insieme al Lodetti di TraxC---------. Il teste Bessegato ha affermato che detta associazione gli fu suggerita dalla visione della brochure in cui erano raffigurati insieme il Tr---- e la FER----. Nessuno dei testi esaminati ha affermato che la FER---- in tale occasione si sia presentata quale rappresentante di TraxC--------- o del Tr---- o menzionando l’esistenza di collegamenti con tali soggetti. Deve dunque ritenersi che la contestazione svolta dall’attore sia priva di effettivo fondamento, posto che se confusione vi è stata in tale occasione circa i collegamenti tra l’attore e la convenuta, essa sembra essersi determinata in relazione alla diffusione da parte pagina http://bit.ly/1e0FiLg 11 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a alla fiera di Dailan hanno sostanzialmente affermato che coloro tra Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 dell’attore di una brochure nella quale entrambi i soggetti erano (ancora) raffigurati insieme. Il fatto che della diffusione di tale brochure fosse sostanzialmente riconducibile all’attore sembra dover escludere la sussistenza di profili di responsabilità a carico della convenuta. delle domande svolte dall’attore, in esclusivo riferimento cioè all’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. per la portata denigratoria della mail del gennaio 2011. Deve dunque adottarsi la richiesta inibitoria alla ripetizione di tale condotta. Quanto alla domanda di risarcimento del danno conseguente a tale accadimento, esclusa la sussistenza di un nesso di causalità con il successivo venir meno della collaborazione con Piazza Sempione s.p.a., deve ritenersi sussistente il solo danno morale conseguente alla compromissione dell’immagine professionale subita dall’attore. Stima equo il Collegio liquidare in via equitativa a tale proposito – tenuto conto dell’importanza del soggetto alla quale detta mail era stata trasmessa e della potenziale diffusione dei suoi contenuti nell’ambiente in questione, nonché della gravità delle espressioni ivi contenute – nella somma complessiva di € 10.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza. pagina http://bit.ly/1e0FiLg 12 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 5. Da quanto precede deve dunque ritenersi la parziale fondatezza Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 Non ritiene il Collegio di accedere anche alla richiesta di condanna di pubblicazione della presente sentenza, atteso che non risultano essersi in concreto registrati episodi di diffusione ulteriore e più ampia dei contenuti denigratori propri della mail contestata. 6. In ragione della solo parziale fondatezza delle domande svolte convenuta al rimborso del 50% delle spese del giudizio in favore dell’attore, liquidate come specificato in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) in parziale accoglimento delle domande svolte da Marco Tr---- nei confronti della convenuta Teresa Luigina FER---- con atto di citazione del 13.5.2011, accertata l’illiceità concorrenziale per denigrazione ex trasmessa dalla Sempione s.p.a., art. 2598 convenuta n. nel inibisce 2 c.c. gennaio alla del 2011 stessa contenuto alla della società convenuta mail Piazza l’ulteriore ripetizione di tale condotta; 2) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore, liquidato nella somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo; 3) respinge le ulteriori domande avanzate dall’attore; 4) condanna parte convenuta al parziale rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate – già operata la pagina http://bit.ly/1e0FiLg 13 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dall’attore, stima equo il Collegio provvedere alla condanna della Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014 RG n. 36336/2011 Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014 riduzione del 50% - in € 3.450,00 (di cui € 450,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi) oltre rimborso spese ex art. 2, comma 2 DM 55/14 e oneri di legge. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Fernando Ciampi pagina http://bit.ly/1e0FiLg 14 di 14 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.