apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014
RG n. 36336/2011
Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott. Fernando Ciampi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Silvia Giani
giud.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 36336 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2011 vertente
TRA
Marco Tr----elett. dom.to in Milano, via Aurelio Saffi 10, presso lo studio del
procuratore avv. Gianpaolo FOSSA che la rappresenta e difende;
- attore E
Teresa Luigina FER---pagina
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014
RG n. 36336/2011
Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014
elett. dom.ta in Milano, via dei Bossi 4, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Annalisa PESCATORI e Maria Teresa BASILE che la
rappresentano e difendono;
- convenuta –
OGGETTO: concorrenza sleale.
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
26.3.2014
i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attore: “in via principale:
- Accertare e dichiarare che la Dottoressa Luigina FER---- si è resa
responsabile degli illeciti contestati ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. e,
per l’effetto:
a - inibirne la continuazione, anche mediante inibitoria;
b - condannare la Dottoressa Luigina FER---- al risarcimento dei
danni da lucro cessante e danno emergente subiti e subendi dal Signor
Marco
Tr----
e/o
dalla
TraxC---------
da
liquidarsi
in
via
equitativa;
c- condannare la Dottoressa Luigina FER---- al risarcimento al danno
all’immagine subito dal Signor Marco Tr---- da liquidarsi in misura
non inferiore ad € 52.000,00
In via istruttoria:
A) Ammettere l’interrogatorio formale della Dottoressa FER---- sul
seguente capitolo:
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
CONCLUSIONI
Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014
RG n. 36336/2011
Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014
1. “Vero che nei primi giorni del mese di settembre 2010 ho
partecipato alla fiera organizzata da IBAC a Dalian, in Cina”;
B) Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che ho ritenuto che la presenza della Dottoressa Ferraro
fiera
di
Dalian
fosse
riferibile
a
TraxC---------
e
comunque al Dottor Tr----”;
2. “Vero che ero a conoscenza del contenuto della comunicazione email inviata dalla Dott.ssa FER---- e ricevuta dal Dott. Morra,
che mi si rammostra (cfr. doc. 12)”;
3. “Vero
che
anche
altre
persone
di
Piazza
Sempione
erano
a
conoscenza del contenuto della suddetta e-mail”;
4. “Vero che tutti i modelli delle collezioni realizzate per Piazza
Sempione in esecuzione del contratto di appalto sono stati
disegnati
sulla
scorta
delle
direttive
impartite
da
Piazza
Sempione”;
5. “Vero
che
produzione
i
modelli
sono
stati
di
borse
e
scarpe
espressamente
selezionati
scelti
ed
per
la
approvati
da
Piazza Sempione”;
6. “Vero che tutti i laboratori che hanno materialmente prodotto le
scarpe e le borse relative alle collezioni realizzate dal Signor
Tr---- per Piazza Sempione sono stati approvati con il benestare
di Piazza Sempione”;
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c
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alla
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7. “Vero che gli esiti commerciali negativi della Collezione A/I
2011/2012
non
erano
dipesi
da
scarsa
qualità
dei
modelli
realizzati dal Signor Tr---- e dalla TraxC---------”;
8. “Vero che alla fiera di Dailan vengono ammessi solo operatori
professionisti del settore atteso che detta fiera non è a libera
9. “Vero che sono stato responsabile dei rapporti tra IBAC e i
clienti stranieri (“overseas manager”) sino al mese di agosto
2010”;
10.
“Vero che il Signor Tr---- non ha mai autorizzato la
pubblicazione dei
curricula e del profilo professionale dei
membri di TraxC--------- in vista della fiera di Dailan del
settembre 2010”
Si indicano a testi:
-
Il Dott. Fabio Falleti;
-
La Signora Marta Bagante;
-
Il Signor Massimiliano Davoli;
-
Il Signor Warren Ys;
-
Il Signor Alessandro Bessegato;
-
Il Signor Stefano Barberini
-
Si chiede ammettersi CTU
C) Ammettersi CTU contabile sul seguente quesito:
“dica il CTU, analizzata la contabilità accessori di Piazza Sempione,
riferibile al trimestre luglio-settembre 2011, a quanto ammonta il
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partecipazione”;
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fatturato
trimestrale
accessori
riferibile
alla
stagione
Autunno/Inverno 2011/2012”.
In ogni caso:
- Fissare una somma dovuta al Signor Marco Tr---- per ogni violazione
ed inosservanza dell’emananda sentenza di condanna successivamente
e
per
ogni
giorno
di
ritardo
nell’esecuzione
dei
provvedimenti contenuti nella sentenza;
- Ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza o della sola parte
dispositiva
per
due
volte
con
caratteri
doppi
del
normale
per
un’altezza non inferiore a cm 22 su due colonne, su almeno due
quotidiani a tiratura nazionale e due riviste specialistiche del
settore di pertinenza, da indicarsi in prosieguo, a cura dell’attore
e spese a carico della convenuta, con espressa avvertenza che le
fatture rilasciate dalle testate dei quotidiani e riviste siano
titolo onde ottenere coattivamente il pagamento delle pubblicazioni.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite oltre 12,5 % di
spese generali, oltre IVA e CPA.”
Per la convenuta: “In via principale, rigettare le domande attoree
tutte in quanto infondate in punto di fatto e di diritto e comunque
non provate per tutti i motivi di cui al presente atto;
in
via
subordinata,
accoglimento
delle
nella
domande
denegata
attoree
e
non
creduta
ridurre
il
ipotesi
quantum
di
del
risarcimento del danno nei limiti della prova raggiunta e, comunque,
rigettare l’istanza di pubblicazione della sentenza;
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constatata
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RG n. 36336/2011
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in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.“
FATTO E DIRITTO
1.
L’attore
Marco
TraxC---------
Tr----,
specializzata
titolare
nella
della
ditta
consulenza
nel
individuale
settore
moda,
prodotti di lusso e cosmesi, ha esposto che a partire dal settembre
aveva
iniziato
una
collaborazione
con
la
convenuta
Teresa
Luigina FER---- che consisteva nel contattare congiuntamente alcuni
clienti – presentandosi come TraxC--------- – e offrendo servizi di
consulenza anche in ambito finanziario, settore quest’ultimo in cui
la convenuta aveva maturato una certa esperienza.
Ha
esposto
altresì
che
la
convenuta
aveva
peraltro
sviluppato
un’attività di concorrenza sleale a suo danno, consistente nel fatto
che nel periodo di collaborazione tra le parti – come risultante dal
sito LinkedIn – e in particolare dal gennaio 2010 essa operava anche
come partner della società Ekon s.r.l., operante nel medesimo settore
moda e prodotti di lusso, ragione per cui l’attore nel maggio 2010
aveva interrotto il rapporto di collaborazione con la convenuta.
Ha contestato nella presente causa che la FER---- dopo la cessazione
di
tale
rapporto
aveva
indebitamente
utilizzato
il
nome
della
TraxC--------- per partecipare ad una fiera a Dalian (Cina) nel
settembre 2010 e che la stessa aveva dato corso ad un’attività
denigratoria dell’immagine professionale dell’attore mediante l’invio
nel
gennaio
2011
di
una
mail
all’amministratore
delegato
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della
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2009
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società Piazza Sempione s.p.a., all’epoca cliente del Tr---- che
seguiva la realizzazione di una linea di accessori.
Tale società aveva poi esercitato il diritto di recesso in danno di
parte attrice.
Ha chiesto dunque che venissero accertati gli illeciti concorrenziali
Teresa Luigina FER---- con conseguente condanna della stessa al
risarcimento di tutti i danni.
La convenuta FER----, dopo aver rivendicato la propria esperienza e
professionalità
sia
nel
campo
finanziario
che
in
quello
dello
sviluppo commerciale della gestione di progetti nel settore della
moda e del lusso ed aver ricostruito le vicende relative ai rapporti
intercorsi tra le parti, ha dedotto – quanto al rapporto intercorso
tra essa e la società Ekon s.r.l. – che nessun patto di esclusiva la
vincolava al Tr----, né peraltro detta società poteva considerarsi
concorrente di TraxC---------.
Quanto alle contestate condotte di concorrenza sleale, ha affermato
di essersi all’epoca recata in Cina per un viaggio personale nel
corso del quale aveva approfittato per partecipare alla fiera di
Dailan in rappresentanza di altra società (Fab-Gold Case) e ha negato
di aver mai speso in tale contesto il nome della TraxC---------,
mentre per ciò che atteneva alle vicende relative ai rapporti tra il
Tr---- e la Piazza Sempione s.p.a. ha ricostruito le relative vicende
evidenziando le modalità con le quali l’attore l’aveva di fatto
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di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. a carico della convenuta
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RG n. 36336/2011
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estromessa da tale rapporto mentre il Tr---- era stato rimosso dal
suo incarico in epoca successiva alla mail contestata e per motivi
che nulla avevano a vedere con il contenuto della stessa.
Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte da parte
attrice.
causa appare delimitato alla sussistenza o meno delle specifiche
condotte anticoncorrenziali dedotte dall’attore, vale a dire
quella
di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. in relazione al contenuto denigratorio
della
mail
del
gennaio
2011
trasmessa
dalla
convenuta
all’amministratore di Piazza Sempione s.p.a. e quella di cui all’art.
2598 n. 1 c.c. in relazione all’attività confusoria che la stessa
convenuta avrebbe posto in essere nel corso della fiera svoltasi a
Dailan (Cina) presentandosi come in rappresentanza dell’attore.
Le parti si sono peraltro dilungate nei loro atti su questioni che
obbiettivamente non hanno alcun rilievo rispetto all’oggetto così
definito della controversia, quali l’esperienza professionale della
convenuta,
le
vicende
collaborazione
svoltosi
relative
tra
di
all’andamento
esse,
le
del
modalità
rapporto
con
le
di
quali
sarebbero stati individuati alcuni clienti ecc.
Di tali aspetti dunque il Collegio non si occuperà, risultando
estranei al thema decidendum della causa così come definito dalle
domande svolte dall’attore.
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2. In via preliminare deve rilevarsi che l’oggetto della presente
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3. Deve in primo luogo essere rilevato che la convenuta FER---- non
ha contestato di aver trasmesso nel gennaio 2011 all’amministratore
delegato della società Piazza Sempione s.p.a. una mail avente il
contenuto testuale riprodotto nel doc. 12 di parte attrice (v. la
risposta della convenuta sul punto nell’interpello reso all’udienza
Né può contestarsi che il contenuto della stessa avesse un tenore
effettivamente pregiudizievole per l’immagine personale del Tr---(“…non ha mai creato la struttura che diceva di possedere in termini
di uffici, merchandising e stilisti…parte delle referenze da lui
indicate non sono state validate dai clienti… lavora in conflitto di
interesse con le società che producono…affida il lavoro a stilisti
non
ancora
competenti…un
organizzazione…[la
approccio
TraxC---------]
non
approssimativo
ha
alcuna
e
senza
struttura
ed
organizzazione solida in linea con il posizionamento del vostro
marchio”) e che il fatto che fosse stata trasmessa all’amministratore
delegato della società per la quale in tale epoca il Tr---- prestava
la sua attività professionale ne conferma la natura di illecito
concorrenziale sotto il profilo della denigrazione del concorrente.
In effetti la FER---- era soggetto che prestava, almeno in parte, la
medesima attività di consulenza nel medesimo ambito dell’attore e
dunque in rapporto di potenziale concorrenza con esso.
L’istruttoria
svolta
ha
peraltro
escluso
che
tale
illecito
concorrenziale abbia determinato sotto il profilo causale il recesso
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del 23.5.2012).
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RG n. 36336/2011
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da
parte
della
stessa
Piazza
Sempione
s.p.a.
dal
rapporto
di
consulenza con il Tr---- nell’aprile 2011 (doc. 14 fasc. att.) o che
comunque
vi
siano
elementi
che
possano
fondatamente
sostenerne
l’influenza sulla scelta di risolvere anticipatamente il contratto da
parte della società.
il
teste
amministratore
Morra,
delegato
destinatario
di
Piazza
della
Sempione
menzionata
s.p.a.
che
mail
il
e
teste
Falleti, direttore di collezione per la medesima società, hanno
affermato
concordemente
che
la
decisione
di
interrompere
tale
rapporto era stata originata dalle scelte strategiche della società,
riviste e ridimensionate sulla base dello scarso successo di vendite
registrato dalle collezioni di accessori precedentemente realizzate
con la collaborazione del Tr----. Il teste Falleti ha anche affermato
di aver rilevato una qualità di tali prodotti non all’altezza delle
aspettative
e
del
posizionamento
di
pregio
della
società
nelle
collezioni di abbigliamento.
Tali circostanze sono state altresì confermate dal teste Davoli,
collaboratore del Falleti, nonché dalla teste Bagante, collaboratrice
della stessa TraxC--------- nel progetto della Piazza Sempione s.p.a.
4. Rispetto alle vicende relative alla fiera di Dailan, può rilevarsi
che le tesi svolte dalla convenuta hanno avuto obbiettiva conferma
all’esito dell’istruttoria testimoniale svolta in corso di causa.
Il teste Fraioli ha confermato di aver chiesto alla FER---- di
partecipare a detta fiera per suo conto, in quanto la stessa si
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Sia
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RG n. 36336/2011
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trovava già in territorio cinese ed egli era impossibilitato a
partire per i suoi impegni di lavoro e perciò inventandosi una
inesistente frattura alla gamba per non urtare la suscettibilità dei
suoi interlocutori cinesi.
Gli altri testi esaminati su tale vicenda che avevano partecipato
di essi i quali associarono effettivamente in tale occasione la
FER---- alla TraxC--------- (teste Barberini) non furono di fatto
indirizzati in tal senso dalla stessa FER---- ma dal fatto che essa
alloggiava nello stesso albergo dove erano concentrati gli ospiti
italiani
e
che
si
era
presentata
insieme
al
Lodetti
di
TraxC---------.
Il
teste
Bessegato
ha
affermato
che
detta
associazione
gli
fu
suggerita dalla visione della brochure in cui erano raffigurati
insieme il Tr---- e la FER----.
Nessuno dei testi esaminati ha affermato che la FER---- in tale
occasione si sia presentata quale rappresentante di TraxC--------- o
del
Tr----
o
menzionando
l’esistenza
di
collegamenti
con
tali
soggetti.
Deve dunque ritenersi che la contestazione svolta dall’attore sia
priva di effettivo fondamento, posto che se confusione vi è stata in
tale occasione circa i collegamenti tra l’attore e la convenuta, essa
sembra essersi determinata in relazione alla diffusione da parte
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alla fiera di Dailan hanno sostanzialmente affermato che coloro tra
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dell’attore di una brochure nella quale entrambi i soggetti erano
(ancora) raffigurati insieme.
Il fatto che della diffusione di tale brochure fosse sostanzialmente
riconducibile all’attore sembra dover escludere la sussistenza di
profili di responsabilità a carico della convenuta.
delle
domande
svolte
dall’attore,
in
esclusivo
riferimento
cioè
all’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c. per la
portata denigratoria della mail del gennaio 2011.
Deve dunque adottarsi la richiesta inibitoria alla ripetizione di
tale condotta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno conseguente a tale
accadimento, esclusa la sussistenza di un nesso di causalità con il
successivo
venir
meno
della
collaborazione
con
Piazza
Sempione
s.p.a., deve ritenersi sussistente il solo danno morale conseguente
alla compromissione dell’immagine professionale subita dall’attore.
Stima equo il Collegio liquidare in via equitativa a tale proposito –
tenuto conto dell’importanza del soggetto alla quale detta mail era
stata trasmessa e della potenziale diffusione dei suoi contenuti
nell’ambiente in questione, nonché della gravità delle espressioni
ivi contenute – nella somma complessiva di € 10.000,00 al valore
attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data
della presente sentenza.
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5. Da quanto precede deve dunque ritenersi la parziale fondatezza
Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014
RG n. 36336/2011
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Non ritiene il Collegio di accedere anche alla richiesta di condanna
di pubblicazione della presente sentenza, atteso che non risultano
essersi in concreto registrati episodi di diffusione ulteriore e più
ampia dei contenuti denigratori propri della mail contestata.
6. In ragione della solo parziale fondatezza delle domande svolte
convenuta al rimborso del 50% delle spese del giudizio in favore
dell’attore, liquidate come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande svolte da Marco Tr---- nei
confronti
della
convenuta
Teresa
Luigina
FER----
con
atto
di
citazione del 13.5.2011, accertata l’illiceità concorrenziale per
denigrazione
ex
trasmessa
dalla
Sempione
s.p.a.,
art.
2598
convenuta
n.
nel
inibisce
2
c.c.
gennaio
alla
del
2011
stessa
contenuto
alla
della
società
convenuta
mail
Piazza
l’ulteriore
ripetizione di tale condotta;
2) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore
dell’attore, liquidato nella somma di € 10.000,00 oltre interessi
legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
3) respinge le ulteriori domande avanzate dall’attore;
4) condanna parte convenuta al parziale rimborso delle spese del
giudizio in favore di parte attrice, liquidate – già operata la
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dall’attore, stima equo il Collegio provvedere alla condanna della
Sentenza n. 11483/2014 pubbl. il 30/09/2014
RG n. 36336/2011
Repert. n. 9708/2014 del 30/09/2014
riduzione del 50%
- in € 3.450,00 (di cui € 450,00 per spese ed €
3.000,00 per compensi) oltre rimborso spese ex art. 2, comma 2 DM
55/14 e oneri di legge.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Fernando Ciampi
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Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.