TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 46950/2015 promosso da: B.R.A.H.M.S. GMBH con il patrocinio degli avv.ti GABRIELE CUONZO, LUCA B.R.A.H.M.S. ITALIA SRL (C.F.06057300961) con il patrocinio degli avv.ti GABRIELE CUONZO, LUCA TREVISAN e DONATELLA ANNA CAPELLI RICORRENTI contro B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL (C.F.11317290150) con il patrocinio dell’avv. ADRIANO VANZETTI RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6.7.2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso ai sensi degli artt. 129-131 c.p.i. e 700 c.p.c., depositato in data 28 luglio 2015, B.R.A.H.M.S. GmbH e B.R.A.H.M.S. Italia S.r.l., esponendo di essere rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto EP 0 880 702, concernente un procedimento diagnostico per determinare la causa, infettiva o non infettiva, di un’infiammazione, sulla base del contenuto di procalcitonina in un fluido biologico, hanno chiesto la pronuncia di provvedimento d’urgenza che inibisca alla B.S.N. Biological Sales Network S.r.l. Pagina 1 http://bit.ly/2hn5Rk0 la Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee TREVISAN e DONATELLA ANNA CAPELLI commercializzazione, la pubblicizzazione e la distribuzione sul mercato italiano del prodotto Procalcitonin (PCT) Assay DZ558A-K, in quanto, esse assumono, tale prodotto è in violazione della porzione italiana del brevetto EP 0 880 702 di titolarità di B.R.A.H.M.S. GmbH. A dimostrazione della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, le ricorrenti hanno richiamato alcuni provvedimenti cautelari emessi da tribunali tedeschi e, quanto al periculum in mora, le stesse hanno lamentato che la presenza sul mercato del prodotto della resistente le costringerebbe a ridurre il risulta meno costoso e quindi più appetibile per l'acquirente finale, così innescando una spirale al ribasso dei prezzi, con pregiudizio gravissimo ed irreparabile, sia per le ricorrenti, sia per i licenziatari, in termini di perdita di fatturato e di quote di mercato. 2. La B.S.N. Biological Sales Network si è costituita, eccependo la carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedendo conseguentemente la totale reiezione del ricorso. In particolare, la resistente, che si definisce impresa interamente italiana, svolgente essenzialmente un’attività di distribuzione a livello nazionale di strumenti del settore diagnostico prodotti da società italiane ed estere, fra i quali il kit Procalcitonin (PCT) assay, realizzato dall’americana Diazyme Laboratories, impresa specializzata nello sviluppo di test enzimatici e immunitari, contesta la validità del brevetto azionato dalla controparte e nega l’asserita sussistenza della contraffazione. Quanto ai provvedimenti cautelari ottenuti dal tribunale di Düsseldorf, la stessa ha osservato che esso, dopo aver in un primo momento ritenuto di poter concedere inaudita altera parte i provvedimenti di inibitoria chiesti da B.R.A.H.M.S. nei confronti delle due distributrici tedesche del kit della Diazyme ha, subito dopo, revocato in toto i precedenti decreti, respingendo tutte le richieste cautelari di B.R.A.H.M.S., mentre il tribunale di Monaco ha Pagina 2 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee proprio prezzo allo scopo di risultare "concorrenziali" rispetto ad un test che concesso un provvedimento inaudita altera parte, sulla base dunque esclusivamente delle allegazioni di B.R.A.H.M.S. medesima. 3. È stata disposta c.t.u. al fine di accertare la brevettabilità della frazione italiana di EP 0880702 e accertare, altresì, se i kit diagnostici “Procalcitonina (PCT) assay DZ558A-K”, venduti da BSN, interferiscano con gli insegnamenti brevettuali di EP’702. All’esito dell’indagine peritale, le parti hanno discusso il ricorso, insistendo nelle rispettive richieste. limitative della libera concorrenza, quali quelle invocate dalle ricorrenti, deve emergere, sotto il profilo del fumus boni iuris, una ragionevole sicurezza della contraffazione di una valida privativa. Naturalmente nella fase di merito potrà aprirsi un più ampio contraddittorio, anche tecnico, in ordine alla corretta interpretazione del titolo e della sua qualificazione. Tali questioni tuttavia sfuggono alla natura intrinseca del procedimento cautelare, sia in ragione dei requisiti di urgenza sia in considerazione dei limiti ai poteri conferiti al giudice. Appare invero superfluo ribadire come i provvedimenti cautelari ed anticipatori abbiano la sola funzione di assicurare un provvisorio equilibrio degli interessi in conflitto, attraverso la realizzazione di una qualche situazione strumentale che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, suscettibile di esecuzione anche coattiva. Quindi, il giudice della cautela è chiamato a considerare la validità del brevetto ai soli fini della, sommaria, valutazione del fumus di illecita contraffazione non certo per assumere una qualsiasi pronuncia di accertamento di nullità, rispetto alla quale lo stato di giuridica incertezza può essere rimosso solo con una decisione suscettibile di acquisire forza di giudicato tra le parti e non da un qualunque provvedimento per sua natura precario. 5. Risulta, dalla relazione del c.t.u. dott. Rinaldo Ferreccio, che il brevetto azionato, dal titolo “Metodo diagnostico per determinare l’eziologia di Pagina 3 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 4. Nel merito, va premesso che, al fine dell’ adozione di cautele assai pregnanti e procedimenti infiammatori” contiene una rivendicazione indipendente e 10 rivendicazioni dipendenti, tutte di procedimento. La rivendicazione indipendente 1 recita come segue: “Procedimento diagnostico per la determinazione della eziologia di processi infiammatori, caratterizzato dal fatto che in un campione di un liquido biologico di un paziente si determina il contenuto del peptide, /o di un peptide parziale derivato da essa che non è procalcitonina (PCT) e calcitonina matura, e dalla presenza oppure dalla assenza stabilita del determinato dell’infiammazione”. La rivendicazione 2 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina in un paziente che ha subito un trapianto di organi si riconosce se l’infiammazione è provocata da un rigetto dell’organo oppure da un focolaio di infezione. La rivendicazione 3 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenzia una pancreatite biliare acuta da una pancreatite tossica. La rivendicazione 4 specifica che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenzia una sindrome respiratoria acuta determinata da una infezione (ARDS) da uno shock polmonare con una causa non infettiva. La rivendicazione 5 specifica che mediante la determinazione del livello di procalcitonina in pazienti oncologici si determina se la febbre che si sviluppa sia provocata da cellule tumorali oppure da un’infezione batterica. La rivendicazione 6 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenzia la causa infettiva dalla causa non infettiva della coagulopatia da consumo di pazienti con cirrosi epatica. La rivendicazione 7 specifica che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenziano malattie infiammatorie croniche dell’intestino da malattie dell’intestino provocate da infezioni batteriche. Pagina 4 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee peptide si risale ad una eziologia infettiva oppure non infettiva La rivendicazione 8 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenzia un attacco infiammatorio di una malattia autoimmune da una infezione. La rivendicazione 9 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si differenzia una febbre prodotta da farmaci da una febbre provocata da un’infezione batterica. La rivendicazione 10 specifica che mediante la determinazione del livello di procalcitonina si riconosce precocemente un’infezione provocata da batteri o coagulopatia da consumo nel caso di pazienti con pompe di sostegno cardiaco. Infine la rivendicazione 11 precisa che mediante la determinazione del livello di procalcitonina nelle asciti di pazienti con cirrosi epatica o di pazienti dopo intervento chirurgico si riconosce precocemente un’infezione. Al quesito con il quale era stato chiesto al c.t.u. di accertare se la frazione italiana del brevetto EP 0 880 702 possiede requisiti di novità e altezza inventiva, quest'ultimo ha risposto individuando quattro anteriorità: "Brunkhorst I”, "Brunkhorst II”, "Brunkhorst III” e “Bohuon” e concludendo che "la frazione italiana EP 0880702, avente ad oggetto “metodo diagnostico per determinare l’eziologia di procedimenti infiammatori” non presenta i necessari requisiti di novità e altezza inventiva per la sua valida brevettabilità; più in particolare, l’oggetto delle rivendicazioni 1, 3 e 4 manca dei requisiti di novità e attività inventiva e l’oggetto delle rivendicazioni 2 e 5-11 manca del requisito dell’attività inventiva”. Ha rilevato infatti il c.t.u. che, in ciascuna delle anteriorità richiamate, è previsto l'uso del livello della PCT come parametro per individuare l’eziologia di una malattia infiammatoria e, quindi, procedere alla diagnosi e cura della malattia medesima. Sotto il profilo dell’attività inventiva, è stata richiamata l’anteriorità costituita dal documento EP 0656121 (o il documento DE 42 27 454, che ne costituisce Pagina 5 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee funghi come causa del comportamento ipodinamico della circolazione e di una la domanda di priorità), riguardo al quale i consulenti tecnici di entrambe le parti concordano nel ritenere che esso rappresenti la "closest prior art". Tale documento insegna l'utilizzo della procalcitonina come biomarcatore della sepsi e come indicatore della gravità della sepsi e del successo della terapia attuata per controllarla. Per tale motivo, il c.t.u. ha ritenuto di dover chiarire il significato di "sepsi", non condividendo il parere del consulente di parte ricorrente, secondo il quale DE 42 27 454 intende la sepsi come un'infiammazione sistemica non Al riguardo, il c.t.u. ha definitivamente chiarito che, dalle pubblicazioni scientifiche più accreditate, “emerge chiaramente che la sepsi è una sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) a un’infezione, che, a sua volta, per definizione è un fenomeno legato alla presenza di microrganismi o all’invasione di tessuto ospite normalmente sterile da parte di tali microrganismi” concludendo, alla luce di detti riferimenti documentali, che “alla data di priorità del brevetto in causa, la sepsi dovesse essere intesa come necessariamente collegata a un'infezione microbica.” (pagine 12 e 13 della relazione). Sulla scorta degli elementi acquisiti attraverso l'indagine svolta, il c.t.u. è pertanto pervenuto alla conclusione che il brevetto oggetto di causa “non presenta i necessari requisiti di novità e altezza inventiva per la sua valida brevettabilità”. 6. In un quadro che, non solo, offre poche certezze in relazione al fumus di violazione di una valida e tuttora efficace privativa, ma sembra smentirne la sussistenza, pare quindi a questo giudice che non vi siano gli estremi per disporre, in attesa del giudizio di merito, un assetto provvisorio degli interessi quale quello richiesto dalle ricorrenti, fortemente limitativo della concorrenza. Pagina 6 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee necessariamente legata a un'infezione microbica. 7. L'indagine relativa all'accertamento dell'ulteriore requisito del periculum in mora appare superflua, dal momento che, ai fini della pronuncia del provvedimento invocato, debbono ricorrere entrambi i requisiti. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, come di seguito liquidate. 9. Le spese di c.t.u., già liquidate in € 9.890,00, oltre accessori, vanno infine poste in via definitiva a carico di parte ricorrente. P.Q.M. - condanna le ricorrenti in solido a rifondere alla resistente le spese di procedura, liquidate in € 12.000,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 9.890,00, oltre accessori, in via definitiva, a carico delle ricorrenti in solido fra loro. Si comunichi. Milano 30.7.2016 Il giudice Anna Bellesi Pagina 7 http://bit.ly/2hn5Rk0 Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd364 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Rigetta il ricorso;