apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 25889/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Umberto Scotti
Presidente
dott. Vincenzo Toscano
Giudice
dott. Marco Ciccarelli
Giudice Relatore
all’esito dell’udienza del 11/12/2013 davanti al dr. Ciccarelli,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. r.g. 25889/2013 promossa da:
GIANVITTORIO LEONARDI
IGOR SRL
elettivamente domiciliati in CORSO CAVALLOTTI 11 28100 NOVARA presso il difensore avv. CURTI
PAOLO che li rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTI
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTATI E FORESTALI in persona del Direttore
Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela e qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ed
elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio periferico di Torino, Strada Antica di Collegno
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RESISTENTE
premesso
Gianvittorio Leonardi, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. IGOR, propone
opposizione, ex art. 22 l. 689/1981, avverso l’ordinanza n. 1077/2013 emessa dal Ministero
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delle Politiche Agricole alimentari e forestali il 26.7.2013, con cui gli è stato ingiunto di
pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500 per la violazione dell’art. 13
comma 1° lett. a) Reg. CE 510/2006, sanzionata dall’ 1, comma 1° lettera c) d.lgs. 297/2004;
la sanzione è stata irrogata perché, a seguito di una verifica dell’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi effettuata il 22.2.2010 presso la ditta Multialimentari s.a.s. in
Campobello di Mazara (TP) venivano rinvenute n. 9 confezioni di plastica, chiuse con film in
plastica termosaldato sul quale era apposta la dicitura “INGR. GORGONZOLA E
MASCARPONE” a marchio LAND; l’autorità procedente ha quindi ritenuto che il termine
“Gorgonzola” – inserito nel Registro comunitario delle Denominazioni d’Origine Protetta
(DOP) – fosse stato utilizzato quale denominazione di vendita del prodotto, con
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conseguente violazione delle norme sopra richiamate;
gli attori sostengono la illegittimità della sanzione e domandano l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione in quanto:
a) la società IGOR aveva ottenuto dal Consorzio Gorgonzola l’autorizzazione alla
commercializzazione del prodotto;
b) il riferimento alla denominazione protetta era riportato soltanto tra gli ingredienti
del prodotto confezionato, che conteneva effettivamente Gorgonzola;
c) era comunque insussistente l’elemento soggettivo della fattispecie sanzionata (cioè
l’intento ingannatorio), stante la evidente finalità informativa dell’etichetta;
in subordine chiedono la riduzione della sanzione nei limiti del minimo edittale;
il Ministero delle Politiche Agricole insta per il rigetto dell’opposizione, in quanto:
a) la nota con cui il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola comunicava alla
IGOR che il prodotto composto denominato “Gorgonzola e Mascarpone” sarebbe
stato inserito in apposito registro è successiva all’epoca degli accertamenti;
b) il termine “Gorgonzola” riportato sull’etichetta non aveva la funzione di indicare gli
ingredienti del composto, ma quella di denominare il prodotto in vendita;
c) il ricorrente non può invocare l’error iuris e non sussistono elementi idonei a
fondare l’esimente della buona fede.
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OSSERVA
1. L’ art. 1, comma 1° lettera c) d.lgs. 297/2004 prevede che “Salva l'applicazione delle norme
penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una
indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del
citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: … c)
per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette, è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
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sedicimila …”. Il d.lgs. 297/04 sanziona la violazione del Reg. CE 510/2006 relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e agroalimentari”. Il decreto legislativo non individua il giudice competente a
decidere sulle sanzioni amministrative e, pertanto, in mancanza di un’indicazione specifica
dovrebbero trovare applicazione i criteri previsti dalla L. 689/81.
2. L’individuazione della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale (ora Sezione
specializzata in materia di Impresa) quale giudice competente è effettuata dal DM Politiche
Agricole e Forestali 1 dicembre 2005 (“Disposizioni procedurali in applicazione del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”). L’art. 5 di detto decreto
prevede: “L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole
e forestali contiene anche l'indicazione del termine entro il quale è possibile proporre
opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione
specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione”. Ora è pacifico che
il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, non può né modificare i criteri di
competenza previsti della legge, né aver efficacia interpretativa della legge stessa,
considerato che l’interpretazione di una legge deve avvenire attraverso una fonte
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normativa pari o sovra ordinata. Pertanto detto decreto, qualora in contrasto con la legge,
dovrebbe essere disapplicato.
3. Si tratta di accertare se la disciplina prevista dalla legge 681/81 e successive modifiche
sia stata derogata in materia di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari. Il Ministero individua tale norma nell’art. 120 4° comma d.lgs.
30/20085. Ora è pacifico che le indicazioni geografiche e le dominazioni di origine sono
tutelate dal codice di proprietà industriale, che prevede anche un regime di sanzioni
civili quando la violazione sia idonea a ingannare il pubblico sull’origine del prodotto o
sulle qualità del medesimo o comporti lo sfruttamento indebito della denominazione
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protetta. Tali sanzioni sono previste dagli art. 124, 125 e 126 c.p.i; ad esse si aggiungono
quelle previste dagli artt. 2599 e 2600 c.c. E’ parimenti pacifico che la competenza a
decidere sulle controversie sopra indicate è quella delle sezioni specializzate in materia
di impresa. Si tratta di accertare se la sezione specializzata in materia di impresa sia
competente anche per decidere sulle sanzioni amministrative.
4. Sul punto privo di pregio è il richiamo all’art. 120 c.p.i atteso che la norma in materia di
competenza è l’art. 134 c.p.i. Detto articolo prevede che sono devolute alle sezioni
specializzate “i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e concorrenza
sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure
indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di
illeciti afferenti all’esercizio di diritti in materia di proprietà industriale ai sensi della 10
ottobre 1990 n. 287 10 ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato che
istituisce proni la Comunità Europea. Ora, i procedimenti riservati alla competenza delle
sezioni specializzate sono quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà
industriale in favore del titolare o di chi vanta comunque un diritto derivato (ad esempio
licenza d’uso), che risultino lesi da terzi. L’interpretazione sistematica di queste norme
induce ad escludere che la competenza delle sezioni specializzate possa estendersi ai
procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa. Valgano al riguardo le seguenti
considerazioni.
a. L’art. 127 c.p.i prevede ai commi 1 ed 1 bis sanzioni penali (il primo comma è
stato abrogato dall’art. 15 co. 2 L 99/09 con effetto a decorrere dall’entrata in
vigore degli artt. 517 ter – 517 quinquies c.p.) ed ai commi 2 e 3 sanzioni
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amministrative. Tale norma non è stata richiamata dall’art. 134 c.p.i. Ora, come
nessuno ha mai dubitato che competente a conoscere delle sanzioni penali sia il
giudice penale e non la sezione specializzata in materia di impresa, allo stesso
modo anche la competenza in materia di sanzioni amministrative (sia quelle
previste dal codice della proprietà industriale, sia quelle previste da altre norme)
non può ritenersi attribuita a tali sezioni per il solo fatto che le norme violate
tutelino diritti di privativa.
b. Va poi sottolineato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è
diretto a sindacare la legittimità dell’azione della p.a. nell’accertamento e
nell’applicazione della sanzione; in questo procedimento l’accertamento relativo
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alla sussistenza di un diritto di proprietà industriale è “di mero fatto” e va
effettuato
incidenter
tantum.
L’eventuale
pronuncia
di
accoglimento
dell’opposizione non comporta alcuna statuizione in merito all’esistenza o
inesistenza del diritto di privativa; né impedisce alla p.a. di emettere un altro
provvedimento sanzionatorio in relazione a fatti (diversi ma pur sempre)
costituenti violazione di quella privativa che sia stata, nel precedente
procedimento di opposizione, incidentalmente accertata come insussistente. E
d’altra parte il giudice davanti al quale sia stata impugnata una successiva
sanzione amministrativa non è vincolato agli esiti della precedente opposizione
in punto accertamento del diritto violato.
c. Sempre sotto il profilo sistematico va ricordato che il D.lsg 150/11 – successivo
al D.lgs 30/05 che ha individuato la competenza relativamente alle controversie
in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione – non ha previsto alcuna
deroga alle regole generali con riferimento alle sanzioni poste a tutela dei diritti
di proprietà industriale; così indirettamente confermando che la competenza è
quella del Giudice di Pace ovvero del Tribunale. E’ vero che questa norma fa
salve le competenze stabilite da altre diposizioni di legge, ma è altresì vero che
nessuna di queste prevede la competenza delle sezioni specializzate a decidere
le controversie in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzione. Inoltre il D.L.
1/12 come modificato dalla Legge di conversione n. 27/12, limitandosi a
richiamare le controversie di cui all’art. 134 citato, non ha previsto una deroga
alla disciplina generale della competenza in materia di sanzioni amministrative.
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d. L’art. 6 del d.lgs. 150/2011 prevede che le controversie previste dall’art. 22 l.
689/1981 sono regolate dal rito del lavoro. Tale rito, disciplinato dagli art. 409 e
ss. c.p.c. è, in primo grado, “strutturalmente monocratico”; al contrario, il
Tribunale delle Imprese decide sempre in composizione collegiale. Affermare la
competenza del Tribunale delle Imprese a decidere i giudizi di opposizione a
sanzione amministrativa di cui alla l. 689/81 significherebbe, alternativamente: o
ritenere ad essi non applicabile il rito del lavoro, con ulteriore violazione dell’art.
6 d.lgs. 150/2011; oppure “adattare” il rito del lavoro previsto dagli art. 409 e
seguenti – con operazioni ermeneutiche ardue e di dubbia legittimità – alle
peculiarità del rito collegiale, creando un “ibrido” non voluto né tantomeno
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disciplinato dalla legge.
*
Alla luce di queste considerazioni si ritiene che il DM 1 dicembre 2005 (peraltro superato
dal D.L. 150/11) contrasti con le disposizioni di legge sopra richiamate e debba quindi
essere disapplicato.
5. Una volta chiarito che la presente causa non rientra fra quelle riservate alle sezioni
specializzate in materia di impresa, occorre verificare quale sia il giudice competente per
materia e per territorio. L’art. 6 D.lgs 150/11 prevede infatti che le opposizioni di cui all’art.
22 l. 689/81 (regolate dal rito del lavoro) debbano essere proposte davanti al Giudice di
Pace; la competenza è riservata al Tribunale nei soli casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 6.
Nel caso di specie è pacifico che la sanzione non concerne alcuna delle materie previste dal
comma 4. Tuttavia per la violazione dell’art. 1, comma 1° lettera c del d.lgs. 297/2004
(sanzionata nel caso di specie con l’applicazione della pena pecuniaria di € 2.500) è prevista
la sanzione massima edittale di € 16.000, superiore quindi al limite di competenza per
valore del Giudice di Pace di cui all’art. 6 comma 5° lett. a (€ 15.493). La competenza per
materia/valore appartiene dunque al Tribunale.
6. La competenza per territorio si radica invece presso il giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione (art. 6 comma 2° d.lgs. 150/2011). Nel caso di specie la violazione è
stata accertata presso la ditta Multialimentari s.a.s. di Campobello di Mazara (Trapani);
tuttavia l’illecito contestato, consistente nella etichettatura del prodotto utilizzando la
denominazione di origine protetta “Gorgonzola” è stato commesso presso la sede della
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IGOR s.r.l., e dunque in Cameri (Novara). Va pertanto dichiarata l’incompetenza per
territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di Novara.
7. La peculiarità e novità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
dichiara l’incompetenza del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Novara;
compensa fra le parti le spese del giudizio.
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Il G. est.
Marco Ciccarelli
Il Presidente
Umberto Scotti
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