apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 25889/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Umberto Scotti Presidente dott. Vincenzo Toscano Giudice dott. Marco Ciccarelli Giudice Relatore all’esito dell’udienza del 11/12/2013 davanti al dr. Ciccarelli, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. r.g. 25889/2013 promossa da: GIANVITTORIO LEONARDI IGOR SRL elettivamente domiciliati in CORSO CAVALLOTTI 11 28100 NOVARA presso il difensore avv. CURTI PAOLO che li rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso RICORRENTI contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTATI E FORESTALI in persona del Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela e qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio periferico di Torino, Strada Antica di Collegno 259 RESISTENTE premesso Gianvittorio Leonardi, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. IGOR, propone opposizione, ex art. 22 l. 689/1981, avverso l’ordinanza n. 1077/2013 emessa dal Ministero Pagina 1 http://bit.ly/1FjeA7v delle Politiche Agricole alimentari e forestali il 26.7.2013, con cui gli è stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500 per la violazione dell’art. 13 comma 1° lett. a) Reg. CE 510/2006, sanzionata dall’ 1, comma 1° lettera c) d.lgs. 297/2004; la sanzione è stata irrogata perché, a seguito di una verifica dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi effettuata il 22.2.2010 presso la ditta Multialimentari s.a.s. in Campobello di Mazara (TP) venivano rinvenute n. 9 confezioni di plastica, chiuse con film in plastica termosaldato sul quale era apposta la dicitura “INGR. GORGONZOLA E MASCARPONE” a marchio LAND; l’autorità procedente ha quindi ritenuto che il termine “Gorgonzola” – inserito nel Registro comunitario delle Denominazioni d’Origine Protetta (DOP) – fosse stato utilizzato quale denominazione di vendita del prodotto, con Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 conseguente violazione delle norme sopra richiamate; gli attori sostengono la illegittimità della sanzione e domandano l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione in quanto: a) la società IGOR aveva ottenuto dal Consorzio Gorgonzola l’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto; b) il riferimento alla denominazione protetta era riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato, che conteneva effettivamente Gorgonzola; c) era comunque insussistente l’elemento soggettivo della fattispecie sanzionata (cioè l’intento ingannatorio), stante la evidente finalità informativa dell’etichetta; in subordine chiedono la riduzione della sanzione nei limiti del minimo edittale; il Ministero delle Politiche Agricole insta per il rigetto dell’opposizione, in quanto: a) la nota con cui il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola comunicava alla IGOR che il prodotto composto denominato “Gorgonzola e Mascarpone” sarebbe stato inserito in apposito registro è successiva all’epoca degli accertamenti; b) il termine “Gorgonzola” riportato sull’etichetta non aveva la funzione di indicare gli ingredienti del composto, ma quella di denominare il prodotto in vendita; c) il ricorrente non può invocare l’error iuris e non sussistono elementi idonei a fondare l’esimente della buona fede. Pagina 2 http://bit.ly/1FjeA7v OSSERVA 1. L’ art. 1, comma 1° lettera c) d.lgs. 297/2004 prevede che “Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: … c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 sedicimila …”. Il d.lgs. 297/04 sanziona la violazione del Reg. CE 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari”. Il decreto legislativo non individua il giudice competente a decidere sulle sanzioni amministrative e, pertanto, in mancanza di un’indicazione specifica dovrebbero trovare applicazione i criteri previsti dalla L. 689/81. 2. L’individuazione della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale (ora Sezione specializzata in materia di Impresa) quale giudice competente è effettuata dal DM Politiche Agricole e Forestali 1 dicembre 2005 (“Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”). L’art. 5 di detto decreto prevede: “L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene anche l'indicazione del termine entro il quale è possibile proporre opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione”. Ora è pacifico che il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, non può né modificare i criteri di competenza previsti della legge, né aver efficacia interpretativa della legge stessa, considerato che l’interpretazione di una legge deve avvenire attraverso una fonte Pagina 3 http://bit.ly/1FjeA7v normativa pari o sovra ordinata. Pertanto detto decreto, qualora in contrasto con la legge, dovrebbe essere disapplicato. 3. Si tratta di accertare se la disciplina prevista dalla legge 681/81 e successive modifiche sia stata derogata in materia di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il Ministero individua tale norma nell’art. 120 4° comma d.lgs. 30/20085. Ora è pacifico che le indicazioni geografiche e le dominazioni di origine sono tutelate dal codice di proprietà industriale, che prevede anche un regime di sanzioni civili quando la violazione sia idonea a ingannare il pubblico sull’origine del prodotto o sulle qualità del medesimo o comporti lo sfruttamento indebito della denominazione Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 protetta. Tali sanzioni sono previste dagli art. 124, 125 e 126 c.p.i; ad esse si aggiungono quelle previste dagli artt. 2599 e 2600 c.c. E’ parimenti pacifico che la competenza a decidere sulle controversie sopra indicate è quella delle sezioni specializzate in materia di impresa. Si tratta di accertare se la sezione specializzata in materia di impresa sia competente anche per decidere sulle sanzioni amministrative. 4. Sul punto privo di pregio è il richiamo all’art. 120 c.p.i atteso che la norma in materia di competenza è l’art. 134 c.p.i. Detto articolo prevede che sono devolute alle sezioni specializzate “i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti in materia di proprietà industriale ai sensi della 10 ottobre 1990 n. 287 10 ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce proni la Comunità Europea. Ora, i procedimenti riservati alla competenza delle sezioni specializzate sono quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà industriale in favore del titolare o di chi vanta comunque un diritto derivato (ad esempio licenza d’uso), che risultino lesi da terzi. L’interpretazione sistematica di queste norme induce ad escludere che la competenza delle sezioni specializzate possa estendersi ai procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni. a. L’art. 127 c.p.i prevede ai commi 1 ed 1 bis sanzioni penali (il primo comma è stato abrogato dall’art. 15 co. 2 L 99/09 con effetto a decorrere dall’entrata in vigore degli artt. 517 ter – 517 quinquies c.p.) ed ai commi 2 e 3 sanzioni Pagina 4 http://bit.ly/1FjeA7v amministrative. Tale norma non è stata richiamata dall’art. 134 c.p.i. Ora, come nessuno ha mai dubitato che competente a conoscere delle sanzioni penali sia il giudice penale e non la sezione specializzata in materia di impresa, allo stesso modo anche la competenza in materia di sanzioni amministrative (sia quelle previste dal codice della proprietà industriale, sia quelle previste da altre norme) non può ritenersi attribuita a tali sezioni per il solo fatto che le norme violate tutelino diritti di privativa. b. Va poi sottolineato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è diretto a sindacare la legittimità dell’azione della p.a. nell’accertamento e nell’applicazione della sanzione; in questo procedimento l’accertamento relativo Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 alla sussistenza di un diritto di proprietà industriale è “di mero fatto” e va effettuato incidenter tantum. L’eventuale pronuncia di accoglimento dell’opposizione non comporta alcuna statuizione in merito all’esistenza o inesistenza del diritto di privativa; né impedisce alla p.a. di emettere un altro provvedimento sanzionatorio in relazione a fatti (diversi ma pur sempre) costituenti violazione di quella privativa che sia stata, nel precedente procedimento di opposizione, incidentalmente accertata come insussistente. E d’altra parte il giudice davanti al quale sia stata impugnata una successiva sanzione amministrativa non è vincolato agli esiti della precedente opposizione in punto accertamento del diritto violato. c. Sempre sotto il profilo sistematico va ricordato che il D.lsg 150/11 – successivo al D.lgs 30/05 che ha individuato la competenza relativamente alle controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione – non ha previsto alcuna deroga alle regole generali con riferimento alle sanzioni poste a tutela dei diritti di proprietà industriale; così indirettamente confermando che la competenza è quella del Giudice di Pace ovvero del Tribunale. E’ vero che questa norma fa salve le competenze stabilite da altre diposizioni di legge, ma è altresì vero che nessuna di queste prevede la competenza delle sezioni specializzate a decidere le controversie in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzione. Inoltre il D.L. 1/12 come modificato dalla Legge di conversione n. 27/12, limitandosi a richiamare le controversie di cui all’art. 134 citato, non ha previsto una deroga alla disciplina generale della competenza in materia di sanzioni amministrative. Pagina 5 http://bit.ly/1FjeA7v d. L’art. 6 del d.lgs. 150/2011 prevede che le controversie previste dall’art. 22 l. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro. Tale rito, disciplinato dagli art. 409 e ss. c.p.c. è, in primo grado, “strutturalmente monocratico”; al contrario, il Tribunale delle Imprese decide sempre in composizione collegiale. Affermare la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla l. 689/81 significherebbe, alternativamente: o ritenere ad essi non applicabile il rito del lavoro, con ulteriore violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011; oppure “adattare” il rito del lavoro previsto dagli art. 409 e seguenti – con operazioni ermeneutiche ardue e di dubbia legittimità – alle peculiarità del rito collegiale, creando un “ibrido” non voluto né tantomeno Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 disciplinato dalla legge. * Alla luce di queste considerazioni si ritiene che il DM 1 dicembre 2005 (peraltro superato dal D.L. 150/11) contrasti con le disposizioni di legge sopra richiamate e debba quindi essere disapplicato. 5. Una volta chiarito che la presente causa non rientra fra quelle riservate alle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre verificare quale sia il giudice competente per materia e per territorio. L’art. 6 D.lgs 150/11 prevede infatti che le opposizioni di cui all’art. 22 l. 689/81 (regolate dal rito del lavoro) debbano essere proposte davanti al Giudice di Pace; la competenza è riservata al Tribunale nei soli casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 6. Nel caso di specie è pacifico che la sanzione non concerne alcuna delle materie previste dal comma 4. Tuttavia per la violazione dell’art. 1, comma 1° lettera c del d.lgs. 297/2004 (sanzionata nel caso di specie con l’applicazione della pena pecuniaria di € 2.500) è prevista la sanzione massima edittale di € 16.000, superiore quindi al limite di competenza per valore del Giudice di Pace di cui all’art. 6 comma 5° lett. a (€ 15.493). La competenza per materia/valore appartiene dunque al Tribunale. 6. La competenza per territorio si radica invece presso il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 6 comma 2° d.lgs. 150/2011). Nel caso di specie la violazione è stata accertata presso la ditta Multialimentari s.a.s. di Campobello di Mazara (Trapani); tuttavia l’illecito contestato, consistente nella etichettatura del prodotto utilizzando la denominazione di origine protetta “Gorgonzola” è stato commesso presso la sede della Pagina 6 http://bit.ly/1FjeA7v IGOR s.r.l., e dunque in Cameri (Novara). Va pertanto dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di Novara. 7. La peculiarità e novità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione delle spese del procedimento. P.Q.M. dichiara l’incompetenza del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Novara; compensa fra le parti le spese del giudizio. Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 45432 Torino, 20 dicembre 2013 Il G. est. Marco Ciccarelli Il Presidente Umberto Scotti Pagina 7 http://bit.ly/1FjeA7v