scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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N. 11587 (+ 16215) / 2014 R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
nel procedimento cautelare promosso con "riproposizione del ricorso ex art. 2378 c.c. per
la trattazione in sede cautelare della sospensione della delibera del consiglio di
amministrazione di RISANAMENTO S.p.A. del 23 gennaio 2014" nell'ambito della causa
di impugnazione iscritta col n. 11587/14 R.g., nonché con "ricorso per la sospensione anche inaudita altera parte- ex art. 2378 c.c. della esecuzione della delibera del consiglio
di amministrazione di RISANAMENTO S.p.A. del 13 marzo 2014" nell'ambito della causa
di impugnazione iscritta col n. 16215/14 R.g.,
rispettivamente depositati in date 18 (16215-1/14) e 17/3/2014 (11587-2/14) da
NUOVA PARVA S.p.A. in liquidazione (c.f. 03452600962), TRADIM S.p.A, in
liquidazione (c.f. 00429520588) e ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. in
liquidazione (c.f. 05530330967), tutte elettivamente domiciliate in Milano, via Brera 16,
presso l'avv. Giuseppe SCHIUMA, che le rappresenta e difende unitamente all'avv.
Alberto MAFFEI ALBERTI
attrici, ricorrenti
contro
RISANAMENTO S.p.A. (c.f. 01916341207), elettivamente domiciliata in Milano, via
Cerva 8, presso il procuratore e difensore avv. Vincenzo MARICONDA, che la
rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe LOMBARDI
convenuta, resistente
letti i ricorsi e le due memorie difensive, ed esaminati i documenti prodotti anche nei
rispettivi giudizi di merito,
sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 28/3/2014, nel corso della quale la causa
n. 16215/14 è stata riunita a quella, previamente instaurata fra le stesse parti, avente n.
11587/14 R.g., ed a scioglimento della riserva assunta in tale sede
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Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
ORDINANZA
OSSERVA
A. Con la brevità e sommarietà proprie del presente procedimento, vanno
preliminarmente affrontate alcune questioni pregiudiziali in rito che la difesa della
resistente ha opposto sia alla riproposizione della sospensiva cautelare cui le società
attrici (nell'ambito del procedimento n. 11587-1/14 R.g.) avevano dichiarato all'udienza
del 5/3/2014 di rinunciare, sia alla nuova iniziativa cautelare dalle stesse socie avviata
unitamente alla impugnazione ex art. 2388 co. 4° e 2378 co. 3° cod. civ. della delibera del
consiglio di amministrazione di RISANAMENTO S.p.A. assunta il 13/3/2014.
A).1 Senza qui ripercorrere l'intero svolgimento dei fatti culminati nello scontro fra le tre
e tutte riconducibili a Luigi Zunino) e alcuni altri soci di RISANAMENTO S.p.A, nonché,
per l'effetto, fra gli amministratori da loro espressi e gli altri membri del consiglio di
amministrazione della convenuta, va premesso che le odierne ricorrenti hanno:
A).1.1 dapprima, impugnato e chiesto la sospensione dell'esecuzione della delibera
assunta dal consiglio di amministrazione il 23/1/2014 (e di "ogni altra delibera consiliare
alla stessa conseguente o dalla stessa dipendente"), con la quale è stata approvata a
maggioranza la proposta del presidente Daniele Discepolo nel senso della vendita
dell'intero patrimonio immobiliare ricompreso nel c.d. blocco estero1 o portafoglio
francese (consistente in 8 residui immobili in Parigi detenuti da altrettante società
controllate di diritto francese) alla proponente Chelsfield Llp - The Olayan Group, a
condizione che
1. venisse confermato il prezzo offerto di € 1.225.000.000,00,
2. venisse prevista la possibilità di recedere all'operazione contro il 'corrispettivo' di €
30.000.000,00,
3. venisse verificata la "liceità" della vendita degli immobili francesi,
-
verifica, quest' ultima, che a seguito dell'accordo procedimentale concluso dalle
parti contraenti a Parigi il 31/1/2014, si è sostanziata nella "condition that Mr. Mario Notari
or any other independent law professor designated (...) will deliver to us a legal opinion
relating to the compliance (liceità) of the Transaction with the debt restructuring
agreement (accordo di ristrutturazione del debito) (...) entered (...) on 2 September 2009
(the Opinion) stating cumulatively that: (i) this debt restructuring agreement does not
1
Così denominato nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis R.D. n. 267/42 (L.F.) e nei Piani finanziario ed
industriale ad esso allegati sub 2 & 3, concluso fra RISANAMENTO S.p.A. ed il ceto creditorio il 2/9/2009 ed
omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 15/10 - 10/11/2009.
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socie impugnanti (complessivamente azioniste per il 24,682% di RISANAMENTO S.p.A.,
prevent us from carrying out the Transaction, and (ii) the execution of the transaction
does not require, by itself, our company to amend the above mentioned existing debt
restructuring agreement or enter into a new debt restructuring agreement",
-
condizione in forza della quale

è stato dapprima richiesto il parere pro veritate reso dal prof. Notari il 21/2/20142, e
quindi

l'integrazione richiesta al medesimo esperto il 27/2/2014 a seguito della lettera con
cui il Banco Popolare esprimeva in data 20/2/2014 riserve sulla coerenza della
vendita del c.d. portafoglio francese con l'accordo di ristrutturazione a suo tempo
impugnato la delibera consiliare del 23/1/2014,

resa dal prof. Notari il 3/3/2014 nel senso della conferma delle conclusioni già
assunte "a condizione che, nonostante la posizione assunta dal Banco Popolare,
permanga la continuità aziendale e in particolare sia positivamente verificata la
sussistenza di ragionevoli possibilità di portare a termine le due citate vicende
finanziarie
con le banche aderenti (ossia il parziale riscadenziamento dei
finanziamento in essere e l'utilizzo della linea di back-up)";
-
alla quale è quindi ulteriormente seguita la sollecitazione alle banche finanziatrici
affinché confermassero il "supporto finanziario nei termini da Voi comunicati (...) anche
alla luce della posizione espressa dal Banco Popolare", cui UniCredit, BPM e
IntesaSanpaolo hanno dato espresso preassenso informale in date 12 e 13/3/2014;
A).1.2 quindi, impugnato e chiesto sospendersi anche la "successiva delibera assunta a
maggioranza in data 13 marzo 2014" con cui il consiglio di amministrazione di
RISANAMENTO S.p.A., esaminata l'integrazione del parere pro veritate e le conferme
pervenute dalle banche citate
ha deliberato con ancor più larga maggioranza di
"considerare avverata la condizione sospensiva relativa alla verifica della compatibilità
dell'operazione di vendita a Chelsfield / The Olayan Group del portafoglio francese con
l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis L.F." e quindi sia "di procedere a
dare esecuzione alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 23
2
Che ha concluso nel senso che "(a) l'Accordo non impedisce il perfezionamento e l'esecuzione dell'Operazione, nel
senso che esso non ne comporta l'invalidità e/o l'inefficacia; (b) l'esecuzione dell'Operazione non richiede alcuna
modifica dell'Accordo né la conclusione di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, non comportando né un
inadempimento dell'Accordo, né il venir meno degli effetti protettivi dell'Accordo nei confronti degli atti posti in essere
in esecuzione dell'Accordo e/o del Piano".
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stipulato e della citazione con la quale le odierne attrici avevano medio tempore
gennaio 2014", sia "di informare le proprie controllate, proprietarie degli immobili oggetto
di cessione, delle determinazioni assunte",
A).1.3
per poi infine riproporre il giorno successivo, dopo avervi espressamente
rinunciato a fronte del diniego opposto all'udienza del 5/3/2014 dai difensori di
RISANAMENTO S.p.A. ad un rinvio della discussione in attesa di valutare il risultato della
preannunciata seduta consiliare poi tenutasi il 13/3/2014, la richiesta di sospensiva della
delibera del consiglio del 23/1/2014, ritenendo che dalla successiva delibera del
13/3/2014 sarebbe conseguita "la reviviscenza dell'interesse alla discussione del ricorso"
a suo tempo abbandonato ed il cui testo hanno infatti integralmente ritrascritto.
La prima eccezione, proposta dalla convenuta sollecitando in udienza il potere
officioso del giudice al riguardo, attiene alla legittimazione processuale del soggetto in
persona del quale le tre attrici e ricorrenti hanno agito nel merito ed in via cautelare, vale
a dire il "rispettivo Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante Dott.
Matteo Tamburini", sull'assunto che mancherebbe una previa delibera collegiale che lo
incaricasse o comunque autorizzasse ad agire.
Così posta, l'eccezione è tuttavia infondata: da un lato non contestandosi
specificamente la dedotta sussistenza in capo al presidente del collegio liquidatorio dei
poteri statutari di rappresentanza delle tre società; e dall'altro dovendosi riconoscere che
ai liquidatori, in difetto di norma espressa e diversa sul punto (tale non essendo quella
dettata dall'art. 2489 co. 1° cod. civ., giusta il quale essi "hanno il potere di compiere tutti
gli atti utili per la liquidazione della società"), si applica in forza del rinvio contenuto
nell'art. 2488 anche la regola secondo cui "il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale" (art. 2384 co. 1°
cod. civ.).
Ne consegue che, salva ogni sua eventuale responsabilità interna nei confronti della
società e degli azionisti, ai sensi dell'art. 75 co. 3° c.p.c. Matteo TAMBURINI è legittimato
a rappresentare le odierne attrici, le quali sono conseguentemente capaci di stare in
giudizio nella sua persona.
A).3 E' stato poi opposto alle socie ricorrenti, con argomenti convergenti ma autonomi:
a) che esse non vanterebbero un autonomo interesse ad impugnare (e quindi a sentir
sospendere) la deliberazione consiliare del 13/3/2014, essendosi con essa il
consiglio di amministrazione di RISANAMENTO S.p.A. limitato a prendere atto
della verificazione di una delle tre condizioni sospensive cui era stata dallo stesso
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A).2
consiglio subordinata l'efficacia della deliberazione del 23/1/2014, e pertanto
rivestendo essa carattere meramente accessorio di quella;
b) ed inoltre che, avendo le società del c.d. SISTEMA HOLDING rinunciato alla tutela
cautelare di cui all'art. 2378 cod. civ. in relazione alla delibera 'principale' senza
ulteriori condizioni e senza accettazione da parte di RISANAMENTO, detta
rinuncia non si sarebbe risolta in una mera vicenda processuale estintiva ad instar
dell'art. 306 c.p.c., ma in una consumazione del diritto sostanziale stesso a sentire
pronunciare la sospensione - esercitabile del resto una volta soltanto ed
unitamente al deposito della citazione introduttiva del giudizio demolitorio (arg. ex
L'obiezione non persuade, come -sempre sommariamente- si va ad esporre.
Anzitutto non pare sostenibile che la deliberazione del 13/3/2014, conseguita ad un
appassionato dibattito consiliare ed avente il molteplice contenuto riportato sopra al
paragrafo A).1.2, sia priva di un autonomo contenuto decisorio: essendo stata al contrario
essa necessitata dalle vicende -imprevedibili ed impreviste rispetto alla decisione del
23/1/2014- dell'intervenuto dissenso informalmente anticipato alla vendita del (residuo)
portafoglio francese da parte di una delle principali banche con cui era stato concluso nel
2009 il noto e pluricitato accordo ex art. 182 bis L.F., e della impugnativa proposta dalle
società del SISTEMA HOLDING.
Non solo quindi, come correttamente sostenuto nel corso della discussione dalla difesa
attorea, lo stesso atto unilaterale collettivo in cui si è sostanziata la delibera consiliare del
23/1/2014 ha disegnato, per poter pervenire all'attuazione della importante decisione di
dismissione del residuo patrimonio immobiliare estero di RISANAMENTO S.p.A., una
fattispecie -di fonte negoziale- a formazione progressiva, che richiedeva la concorrente
e convergente ricorrenza di ben tre condizioni sospensive e pertanto, necessariamente,
un ineludibile passaggio finale di verificazione del loro avveramento da parte dello stesso
consiglio;
ma in ogni caso la delibera relativa all'avveramento dell'ultima e qui più
contestata condizione, vale a dire la non contrarietà della operazione all'accordo di
ristrutturazione del 2009 e la innecessità di una modificazione concordata dell'accordo
stesso, ha assunto -a seguito del deposito di una legal opinion integrativa da parte
dell'esperto, delle successiva sollecitazione alle banche diverse dal BANCO POPOLARE
di cui s'è dato sopra conto
e della approfondita discussione che ne è scaturita in
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art. 2378 co. 3° primo periodo cod. civ.).
consiglio quale risulta dal verbale prodotto dalla convenuta3-
una portata ben più vasta
di una mera 'presa d'atto' del parere originariamente previsto e rilasciato in senso
favorevole dal prof. Notari sin dal 21/2/2014: tanto è vero che, all'esito, il consiglio ha
correttamente ritenuto di dover esplicitamente deliberare l'esecuzione della precedente
deliberazione del 23/1/2014 e di dover comunicare alle controllate francesi -ad evidente
fini direzionali- la determinazioni contenute anche nella delibera del 13/3/2014.
Alla luce di ciò, se rimane vero che le due deliberazioni costituiscono atti gestori (dal
punto di vista endosocietario) e manifestazioni negoziali unilaterali e collettive di volontà
(dal punto di vista della loro configurazione giuridica secondo la dogmatica ricevuta) che
stesso consiglio, è altrettanto vero che anche la sola contestazione della seconda, in
virtù della quale -tenendo espressamente conto anche di tutti gli altri fatti rilevanti
sopravvenuti al 23/1/2014-
l'organo amministrativo di RISANAMENTO S.p.A. ha
definitivamente rimosso ogni limite alla decisione di vendere a CHELSFIELD Llp ed
OLAYAN GROUP il portafoglio francese e conferito ai suoi legali rappresentanti il potere
di dare ogni ulteriore e necessaria attuazione al Bilateral Undertaking to Sell and
Purchase concluso con le offerenti,
deve qui allo stato considerarsi necessaria e
sufficiente a raggiungere il bene della vita domandato dalle ricorrenti, vale a dire impedire
la dismissione del c.d. portafoglio francese.
Qualunque significato voglia annettersi alla rinuncia alla sospensiva effettuata dalla
difesa delle società attrici all'udienza del 5/3/2014 e quale che sia la soluzione che si
voglia dare alla compatibilità o meno ex art. 669 quaterdecies c.p.c. col procedimento /
provvedimento cautelare specifico previsto dall'art. 2378 cod. civ. della regola del
procedimento cautelare uniforme portata dall'art. 669 septies co. 1° c.p.c.4,
ritiene
pertanto lo scrivente che tali questioni restino nella specie assorbite dall'autonomo
interesse processuale delle socie qui attrici a (impugnare e) chiedere la sospensione
dell'esecuzione della successiva deliberazione consiliare del 13/3/2014: interesse che
comunque comporta la disamina delle ragioni in fatto e in diritto poste a suo fondamento,
senza che impinga sull'ammissibilità del ricorso rubricato al n. 16215(-1)/14 R.g. la
circostanza che trattasi sostanzialmente dei medesimi motivi già esposti nel ricorso
originariamente rinunciato e poi riproposto.
3
Sub doc. 1 (proc. n. 16215-1/14 R.g.).
Che consente espressamente la riproponibilità di un'istanza cautelare (qui, della sospensiva della deliberazione
consiliare 'a monte' assunta il 23/1/2014) in presenza di mutamenti delle circostanze o di nuove ragioni di fatto e di
diritto, circostanze qui entrambe ricorrenti.
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si pongono all'inizio ed alla fine della fattispecie a formazione progressiva decisa dallo
B.
Venendo quindi allo scrutinio -legalmente e programmaticamente sommario- del
fumus boni iuris della sospensione chiesta in relazione alla deliberazione del 13/3/2014, è
necessario in via preliminare di merito affrontare la questione della fondatezza
dell'impugnazione alla luce della norma dettata dall'art. 2388 co. 4° seconda parte cod.
civ.: giusta la quale in tanto i soci possono direttamente impugnare le deliberazioni del
consiglio di amministrazione di una società azionaria, in quanto esse siano lesive dei loro
diritti.
B).1
Tale particula legis, ai sensi dell'art. 12 co. 1° delle disposizioni sulla legge in
generale, va interpretata anzitutto nel suo complesso, vale a dire alla luce dell'intera
(...) fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse "); e
inoltre, alla luce della complessiva disciplina legale del tipo-società per azioni, e quindi
secondo una ricostruzione necessariamente sistematica della "intenzione del legislatore".
Sotto il primo profilo, poiché la legittimazione diretta dei soci all'impugnazione dei
deliberati consiliari è prevista aggiuntivamente ("altresì") rispetto a quella degli
amministratori assenti o dissenzienti (e del collegio sindacale) ad impugnare le
deliberazioni difformi da regole legali o statutarie, pare evidente che la condizione che
essa sia lesiva dei diritti dei singoli azionisti si aggiunge a quella della contrarietà a legge
e statuto, che deve pertanto comunque anch'essa ricorrere.
Sotto il secondo, coerentemente, va ritenuto che in ogni caso perché si possa pervenire
all'annullamento di una delibera degli amministratori il socio debba comunque allegare e
provare anche la lesione di un diritto suo proprio, essendo necessario ma non sufficiente
che la deliberazione sia prospettata (come nella specie, con riferimento alla sua asserita
non conformità all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. stipulato con alcuni
creditori di RISANAMENTO S.p.A. nel settembre del 2009, hanno fatto le odierne
ricorrenti) come contra legem vel statuta.
B).2 Sembra evidente a chi scrive che alla parola "diritto" che compare nella disposizione
in esame non possa qui annettersi che il significato tecnico suo proprio di diritto
soggettivo, inteso come situazione giuridica attiva maior in forza della quale
l'ordinamento, attraverso una norma giuridica di relazione, conferisce espressamente al
titolare di un determinato e selezionato interesse il potere discrezionale di attuarlo nel
grado più pieno -e quindi anche di soddisfarlo coattivamente- anche contro la volontà dei
soggetti nei confronti dei quali sia vantato.
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disposizione recata dal quarto comma dell'art. 2388 cod. civ. (così attribuendole "il senso
La scelta dell'espressione 'diritto' anziché di quella più generale e generica -pur
ricorrente nel diritto societario- di 'interesse', non può che corrispondere ad una
consapevole scelta legislativa.
Essa è coerente con il sistema legale delle società capitalistiche in genere e azionarie in
ispecie in cui, all'interno dell'organizzazione che scaturisce ex lege dal contratto di
società è operata un precisa ripartizione di ruoli e competenze fra soci da un lato e
amministratori (nonché sindaci e revisore) dall'altro: alla quale corrisponde quindi una
altrettanto precisa distinzione di posizioni giuridiche soggettive, tale per cui vi sono
interessi della società nel suo complesso ed interessi dei singoli soci -volta a volta con
società costituisce l'oggetto
sia condotta secondo legge e statuto e con criteri di
efficienza e profittabilità, così come più specificamente vi sono poteri -e quindi diritti
soggettivi- della società in quanto persona giuridica, degli amministratori e dei soci
autonomamente tutelati dalle norme di legge e da quelle di fonte statutaria.
E' alla luce di ciò che il diritto ad impugnare una decisione gestoria del consiglio di
amministrazione, sussistente ogni qual volta il collegio sindacale o l'amministratore
assente o dissenziente ravvisi in essa un profilo di illegittimità legale o statutaria, non
può avere la medesima estensione per il singolo socio: il quale dovrà invece allegare e
dimostrare a tale fine l'incidenza sfavorevole di quella decisione su di un suo diritto, tale
quindi da arrecare pregiudizio alla sua personale sfera giuridico-patrimoniale personale.
Ciò corrisponde, del resto, alla rigida (in quanto imperativa) ripartizione -costitutiva della
natura stessa della società di capitali in quanto organizzazione- fra attribuzioni, e quindi
poteri doveri e responsabilità, degli amministratori, e i poteri e le responsabilità dei singoli
soci: tale per cui ai primi spetta il potere di compiere in via esclusiva tutte le operazioni
(fatti, atti e contratti) necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, mentre ai secondi
-che tale discrezionale potere non possono sindacare se non facendo valere in sede
assembleare la responsabilità amministrativa (revocandolo) o giuridica (promuovendo le
azioni previste dagli artt. 2393 o 2393 o 2395 cod. civ.) dell'organo gestorio ovvero
uscendo dalla compagine in via negoziale o nei casi previsti di recesso- è concesso il
potere di reagire direttamente a questa o quella operazione che venisse decisa solo
allorché essa leda altrettanto direttamente un diritto che spetti ad essi uti socii, e quindi di
un diritto patrimoniale o amministrativo loro proprio.
Ne consegue che ordinariamente mai i soci possono opporsi ad una decisione del
consiglio di amministrazione rivendicando una diversa e suppostamente preferibile
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quello coincidenti o difformi- a che la gestione dell'attività collettiva di impresa che della
interpretazione del reale interesse della società, idealmente collettivo, a perseguire per
altra via più efficacemente il fine di lucro per il quale hanno effettuato i conferimenti
originari e successivi,
ovvero lamentando una qualche violazione da parte degli
amministratori di una norma prescrittiva di fonte legale o statutaria che disciplini l'attività
sociale in genere e gestoria in specie:
perché a tali violazioni, a fini di efficienza
dell'attività sociale e di certezza dei rapporti coi terzi, la sola reazione possibile resta come detto- quella, tutta endosocietaria, o della sfiducia del o degli amministratori e della
eventuale azione di responsabilità che ne consegua.
I soci avranno invece, eccezionalmente, diritto a far rimuovere dall'ordinamento -e,
quando questa violi direttamente una posizione di diritto patrimoniale o amministrativo
loro propria: ad esempio, quando sia scorrettamente valutata la loro partecipazione nei
casi previsti dalla legge o dallo statuto, ovvero qualora sia loro negato il diritto di recesso,
o ancora allorché sia compresso o escluso -immotivamente o al di fuori dei casi previsti
dai commi 5° e segg. dell'art. 2441 cod. civ.- il diritto di opzione ad essi spettante.
Il che costituisce del resto, a chiusa di queste brevi considerazioni in diritto, il riflesso in
subiecta materia della irresponsabilità dei soci per le conseguenze del proprio operato
(essendo il loro rischio limitato ai conferimenti) quale contrapposta invece alla
responsabilità degli amministratori -illimitata ed eventualmente solidale- per il pregiudizio
eventualmente arrecato al patrimonio sociale da essi gestito da propri atti ed operazioni
violativi di legge o di statuto.
B).3 Ma se così è, a difettare nella specie sembra proprio (prima ancora della prova,
pure necessaria) l'allegazione di quale violazione di qual diritto sociale della NUOVA
PARVA S.p.A. in liquidazione, della TRADIM S.p.A, in liquidazione e della ZUNINO
INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. in liquidazione sia stata in concreto posta in essere con la
deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione il 13/3/2014 (e la questione,
peraltro, si pone negli stessi identici termini anche quanto alla deliberazione 'originaria'
del
23/1/2014);
il
che
avrebbe
dovuto
tradursi
nell'individuazione
del
diritto,
amministrativo o patrimoniale, da tali deliberazioni direttamente inciso.
La prima (violazione) non può infatti consistere, per utilizzare l'espressione ricorrente in
citazione, nella "violazione perpetrata a danno degli Accordi Risanamento con la vendita
del patrimonio francese", non foss'altro perché -si perdonerà l'ovvietà- di tali accordi di
ristrutturazione non le attrici non sono state parti, ma esclusivamente RISANAMENTO
S.p.A.
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strumentalmente, a far sospendere- l'esecuzione di una decisione gestoria soltanto
Né il secondo (diritto) potrebbe scaturire, come autorevolmente sostenuto in sede di
discussione dalla difesa attorea ed a prescindere alla discussa fondatezza di tale tesi, dal
fatto che gli amministratori sarebbero limitati nella loro operatività dai contenuti che tale
Accordo ripeterebbe dall'accluso Piano, tale per cui atti gestori di tal fatta, e in particolare
quello di cui è stata decisa il 13/3/2014 l'attuazione, sarebbero contra legem in quanto
contrari ad un procedimento -quello previsto dall'art. 182 bis L.F.- conclusosi con la
sanctio dell'omologazione giudiziale.
Ancora una volta a venire qui in rilievo è infatti l'interesse riflesso di tali socie, da esse
identificato -a ragione o a torto, qui non rileva- con quello sociale, a che non siano
legale della società azionaria tuttavia tutela e sanziona non trasferendo nella sfera
economico-giuridica dei soci stessi il diritto ad ottenere il risarcimento dei pregiudizi
attuali o potenziali così in tesi arrecati al patrimonio sociale dagli atti che integrassero
inadempimento all'accordo di ristrutturazione omologato (quali ad esempio, la perdita del
c.d. ombrello protettivo di cui all'art. 67 co. 3° lett. e L.F., o dell'eccezionale esenzione di
cui all'art. 182 sexies L.F.), ma attraverso il sistema sopra tratteggiato della responsabilità
risarcitoria degli amministratori stessi.
Ne consegue che, per quanto è qui sufficiente sommariamente delibare, sembra
mancare nel caso in esame proprio la sussistenza di quella violazione di un diritto
patrimoniale o amministrativo proprio dei soci che l'art. 2388 co. 4° cod. civ. richiede a
questi ultimi quale necessario presupposto per ottenere la rimozione giudiziale della
decisione amministrativa impugnata; e che, dovendosi allo stato valutare negativamente
la sussistenza della verosimiglianza del diritto azionato dalle tre socie attrici qui ricorrenti
in sospensiva, la loro istanza cautelare non può che esser per tale ragione rigettata, con
efficacia assorbente di qualsiasi altra possibile ed ulteriore considerazione anche ai sensi
del comma 4° prima parte dell'art. 2378 cod. civ.
B).4 E' infine appena il caso di rilevare come i motivi che precedono abbiano identica
portata dirimente per quanto concerne sia la deliberazione consiliare del 13/3/2014 che
quella, da essa necessariamente presupposta e ad essa inscindibilmente collegata, del
23/1/2014; il che impone, agli stretti fini della presente decisione cautelare, di rigettare
comunque "nel merito" anche l'istanza di sospensione della prima di tali deliberazioni
nonostante l'interrogativo processuale lasciato aperto al superiore paragrafo A).3.
C. Le spese di entrambi i subprocedimenti cautelari in corso di causa che qui si
definiscono vanno rimesse alla decisione della causa di merito.
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http://bit.ly/1idxC7v
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
compiuti dall'organo gestorio di RISANAMENTO S.p.A. atti illegittimi: che la disciplina
P. T. M.
visti gli artt. 2488 co. 4° e 2378 co. 4° cod. civ.,
nonchè 669 bis e seguenti c.p.c.,
1) rigetta i ricorsi depositati in data 17 e 18/3/2014, nei procedimenti riuniti indicati in
epigrafe, da NUOVA PARVA S.p.A. in liquidazione, TRADIM S.p.A, in liquidazione e
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. in liquidazione ;
2) spese alla sentenza di merito;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 29/3/2014
Il giudice
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
(Guido Vannicelli)
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