tribunale milano 11722-2015

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tribunale milano 11722-2015
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
N. R.G. 16164/2014
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16164/2014
Oggi 20 ottobre 2015, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono comparsi:
Per IMMOBILIARE TRE G S.R.L. e per GIUSEPPE GAGLIANO l’avv.
Giovanna DI
MATTEI in sostituzione dell’avv. STRACUZZI LETTERIO;
Per
INTESA SANPAOLO SPA l’avv. Giorgio Zurru in sostituzione dell’avv.
LA
SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di
seguito riportati.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta di
seguito riportate.
Conclusioni di parte attrice
Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria,
così giudicare:
I – Nel merito:
1. acquisire copia del contratto di corrispondenza, se l’istanza ex art 119 TUB risulta
inevasa;
2. accertare e dichiarare illegittimità dell’applicazione di interessi usurari (di natura
oggettiva e/o soggettiva), l’illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi e della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché
della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. accertare e dichiarare l’illegittimità della commissione di massimo scoperto perché non
pattuita e comunque per mancanza di causa e per l’effetto;
4. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa,
ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su
base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come
in narrativa;
5. con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria,
condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione tra quanto
eventualmente dovuto alla banca;
6. accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore sig. Giuseppe Gagliano per
un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall’art. 1956 c.c.
7. condannare la Banca a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali da essa subiti a
causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente
giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal
Giudice.
II - In via istruttoria:
8. ammettere Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile sul conto corrente n. 1000/3512, al
fine di determinare l’ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi
anatocistici ed usurari;
9. ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta di esibire (i) tutti i documenti contabili
relativi al conto corrente ora detto dall’ inizio del rapporto ad oggi e (ii) del contratto di
corrispondenza (1823 c.c.) se inevasa, sul punto, l’istanza ex art 119 TUB.
III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE:
- accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti e, di conseguenza, il difetto di
rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 82, 83 e
182 c.p.c., dichiarare la nullità della citazione;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme
indebitamente trattenute dalla banca per le ragioni meglio sopra illustrate; - dichiarare
l'inammissibilità della domanda di liberazione del fideiussore sig. Giuseppe Gagliano per le
ragioni meglio sopra illustrate;
NEL MERITO:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla
Immobiliare Tre G Srl nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., per l'effetto, confermare la
legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a
titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, nonché valute applicate dall'istituto di
credito alle operazioni poste in essere dalla società correntista confermando la regolarità del
saldo del conto corrente per cui è causa e dichiarare che banca Intesa Sanpaolo Spa nulla
deve alla Immobiliare Tre G Sr ad alcun titolo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingersi l'istanza di CTU contabile e di esibizione, in quanto meramente esplorativa e,
comunque, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- con riserva di ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo
quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;
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Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
IN OGNI CASO:
-con vittoria di spese, diritti onorari.
L’avv. DI MATTEI fa rilevare che trattasi di contratto in essere, e chiede quindi
l’eliminazione dell’anatocismo dall’1/1/2014; rileva altresì che le c.m.s. non risultano tra le
clausole approvate specificamente dal correntista, con conseguente necessità di
L’avv. ZURRU sottolinea la novità della domanda con riferimento all’anatocismo applicato
dopo l’1/1/2014, sulla quale la banca non accetta il contraddittorio; sulla c.m.s. la banca
ritiene che non debbano essere incluse nel novero tassativo dell’art. 1341 c.c.
L’avv. DI MATTEI evidenzia che al punto 2 delle conclusioni dell’atto di citazione si fa
riferimento alle domande oggi esplicitate in sede di discussione , rispetto alle quali erano
già state spese difese nei termini della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
dandone lettura.
Il giudice
dott. Antonio S. Stefani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16164/2014 promossa da:
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rideterminare il saldo del conto corrente controverso.
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
IMMOBILIARE TRE G S.R.L.
(c. f.
02888500135), con il patrocinio dell’avv.
STRACUZZI LETTERIO, domiciliato in VIALE ABRUZZI, 20 20123 MILANO e
dell’abogado Serafino DI LORETO
GAGLIANO GIUSEPPE (c. f.
GGLGPP55P18A676X), con il patrocinio dell’avv.
STRACUZZI LETTERIO, domiciliato in VIALE ABRUZZI, 20 20123 MILANO e
- parte attrice –
contro:
INTESA SANPAOLO SPA (c. f. 00799960158), con il patrocinio dell’avv. LA SCALA
GIUSEPPE FILIPPO MARIA, domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO
- parte convenuta CONCLUSIONI
come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. In primo luogo deve essere dichiarata la nullità della procura conferita dagli attori
all’abogado Michele Anglani. A norma dell’art. 8, d. lgs. 96/2001, l'avvocato stabilito deve
agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di
avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti
della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai
difensori. Inoltre l'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione
resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Come correttamente messo in luce dal Consiglio Nazionale Forense, con il parere n.
31/2012, il riferimento normativo operato al giudice o all’autorità procedente porta a
ritenere che non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato,
ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura
analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.
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dell’abogado Serafino DI LORETO
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
Nel caso di specie l’ab. ANGLANI ha prodotto sub B una dichiarazione di intesa rilasciata
dall’avv. Zucchello del tutto generica, che si riferisce a qualsiasi attività professionale
svolta su tutto il territorio italiano. Tale dichiarazione è quindi inefficace ai sensi del citato
art. 8, d.lgs. 96/2001. Essa costituisce elemento necessario per il patrocinio da parte
dell’avvocato stabilito, in concorso con la procura alle liti rilasciata dal cliente che va ad
Per sanare la nullità all’udienza del 4/11/2014 è stato concesso un termine di 30 giorni ai
sensi dell’art. 182 c.p.c., ma il termine è trascorso vanamente e il vizio non è stato sanato.
2. Nel merito, parte attrice ha chiesto di rideterminare il saldo del c/c n. 1000/3512,
intrattenuto dalla s.r.l. IMMOBILIARE TRE G presso la filiale di Merone della convenuta
Banca INTESA SANPAOLO s.p.a. Gli attori hanno infatti lamentato addebiti illeciti per
anatocismo, variazioni unilaterali del tasso ultralegale, usura, commissioni di massimo
scoperto e applicazione dei giorni di valuta.
2. La Banca convenuta ha prodotto sub doc. 2 il contratto di apertura del predetto conto,
stipulato in data 23/6/2005.
All’art. 7 del contratto, con clausola oggetto di specifica approvazione, le parti hanno
previsto la capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori con pari periodicità,
indicata in quella trimestrale nella sezione relativa alle condizioni economiche.
Tale clausola è quindi lecita perché conforme al disposto dell’art. 120 TUB, comma 2,
come modificato dall’art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000, con
particolare riferimento all’art. 6.
La novella, infatti, ha espressamente previsto nelle
operazioni bancarie la possibilità di applicare interessi sugli interessi, così introducendo una
implicita deroga nel settore al divieto sancito dall’art. 1283 c.c. La deroga è presente già
nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal
CICR si sono limitate a dettare le modalità, di modo che è infondata la tesi secondo la quale
la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma secondaria.
Per quanto riguarda il divieto di anatocismo a partire dall’1/1/2014, la relativa domanda
non può essere dichiarata inammissibile per tardività, trattandosi di questione rilevabile
d’ufficio. Tuttavia è onere dell’attore produrre i documenti necessari per l’accoglimento
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integrare, con la conseguenza che la sua invalidità comporta anche la nullità della procura.
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della sua domanda ed, ai fini del richiesto ricalcolo del saldo, è necessaria la produzione
degli estratti conto. Nel caso di specie parte attrice ha prodotto gli estratti conto solo fino al
30/6/2013 (vd. allegato 2 alla consulenza contabile stragiudiziale di cui al doc. 2 att.), di
modo che non è possibile procedere allo storno della capitalizzazione degli interessi
3. Il citato contratto all’art. 16.2 – anch’esso approvato separatamente – prevede altresì la
possibilità per la Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto anche in
senso sfavorevole al cliente. Ai sensi dell’art. 118 TUB, quindi, la variazione della misura
del tasso debitore non richiedeva l’approvazione del correntista, come dedotto invece in
citazione. Del tutto generico è poi il riferimento alla necessità della ricorrenza di un
giustificato motivo, perché parte attrice non ha in alcun modo indicato o precisato quali
sarebbero state le variazioni che non abbiano rispettato il disposto dell’art. 118 TUB,
verifica che non può essere compiuta d’ufficio.
4. Ulteriore doglianza è stata svolta in ordine alla lamentata applicazione di tassi di
interessi debitori usurari ed essa si fonda su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte
(v. doc. 2 att.). Tale relazione, però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca
sul rapporto in questione ha utilizzato una formula diversa (cfr. pag. 11) rispetto a quella
contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia e cioè:
Interessi x 36.500
Oneri su base annua x 100
--------------------- + ---------------------------------Numeri debitori
Accordato
La natura e l’efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare
alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte1, hanno
affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari
amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge.
Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono comprese nell’elenco delle
fonti di cui all’art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione
come mere circolari.
1
V. ad es. Cass. pen. n. 12028/2010 e n. 46669/2011.
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dall’1/1/2014.
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
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In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto
ben conosciuta nel settore bancario, giacché l’art. 4 TUB prevede in via generale che la
Banca d’Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli
intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in
Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi
Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa
anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha
tra l’altro modificato l’art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l’art. 2, comma 4, legge
n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima
rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata
dall’art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art.
2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale
medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla
Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno
sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari
finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo
indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
E’ quindi coerente con l’ordinamento bancario e con l’incarico ricevuto dal Ministro del
tesoro il fatto che la Banca d’Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG,
attesa l’ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed
omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore
medio.
Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un
determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o
meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di
omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità
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ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.
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scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la
modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B.
Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano
dal superamento del tasso soglia.
Peraltro, proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope
non connessi all’erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato
più elevato – giacché in realtà l’aumento del TEG a livello di sistema comporta anche
l’aumento del tasso soglia, con l’effetto di ridurre l’efficacia anti-usura della normativa.
Si consideri, ancora, che il d.m. 1/7/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge
n. 2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tenere conto
delle
modifiche normative introdotte in materia di computo della commissione di
affidamento fondi. Il legislatore secondario ha così fornito, ove ritenuto necessario, una
chiara indicazione all’organo tecnico per assicurare la conformità alla nuova legge delle
Istruzioni in parola, senza peraltro disporre alcunché in ordine alla formula già adottata
dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEG.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono
alla elementare, ma ineludibile,
esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli
raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche
previste ed autorizzate dalla
disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa anti-usura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della
Banca d’Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della
complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a
dette Istruzioni, un eventuale
calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto
bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un
risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti
formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la
certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori
conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e
consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
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l’intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri
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Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese
collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma, c.p. - richiede
necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa
formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare congrua e
ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità.
gli oneri applicati
alla misura percentuale dell’interesse debitore è giustificato dalla
diversità con cui si calcolano dette competenze. Infatti mentre gli oneri sono semplicemente
annotati in conto nella loro misura assoluta, gli interessi sono invece calcolati giorno per
giorno sulla base dei numeri debitori. Inoltre il secondo addendo della formula sopra
riportata assolve alla funzione di spalmare sull’anno gli oneri, in modo da evitare che
alcune spese concentrate in un trimestre – ad esempio quelle di istruttoria fido – possano
comportare un improprio innalzamento del TEGM e quindi del tasso soglia2. Ragionevole
appare anche la scelta di rapportare detti oneri all’importo del fido accordato, giacché è
quello l’importo del credito concesso, cui fa espresso riferimento il citato art. 644 c.p.,
indipendentemente dall’utilizzato.
Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.
Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule
differenti e quindi l’allegazione della parte risulta palesemente infondata, di modo che non
vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura
meramente esplorativa.
5. Tra le condizioni economiche previste nel contratto di apertura del rapporto di c/c vi è
anche la commissione di massimo scoperto in caso di superamento dell’affidamento, per la
quale è indicata la frequenza trimestrale e la misura dell’1,5%.
L’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consente alle stesse di
convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare
2
Cfr. il “Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura – 2009”, operato dalla Banca
d’Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell’agosto 2009, pag. 7, pubblicato all’indirizzo web
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/conspubblica/proc_concluse/raccolta/2009/istruzioni_teg/Istr_usura_ago_09-resoconto.pdf.
Si
vedano
in
particolare le pagg. 6 e 7.
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In particolare il fatto di non aver semplicemente sommato, per i rapporti di conto corrente,
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l’onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
nell’utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per rilevazione tassi
usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste,
conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.
A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è
legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l’art. 117-bis TUB (introdotto con
la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la
meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti
che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi,
prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo
debitore perduri per almeno 30 giorni. E’ agevole, quindi, rilevare che se lo stesso
legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l’adeguamento dei contratti in
corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale
onere, senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima
dell’entrata in vigore della norma di legge.
La clausola in questione non deve essere oggetto di specifica approvazione scritta in quanto
non rientra in nessuna delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c.
6. Del tutto generica è la doglianza relativa alle valute applicate (cfr. pag. 6 della citazione),
in quanto la parte non ha fatto riferimento ad alcuna annotazione specifica, né ad una
precisa tipologia di operazioni, e nemmeno ha indicato la diversa valuta ritenuta corretta,
limitandosi ad una trattazione astratta dell’argomento, senza riferimenti al caso di specie.
L’allegazione è quindi ininfluente.
7. Parte attrice ha richiesto alla Banca, ai sensi dell’art. 119 TUB, la trasmissione di copia
del contratto di c/c e di apertura di credito (v. doc. 3 att.). Non può quindi accolta la
richiesta di ordine di esibizione avente ad oggetto gli estratti conto dall’inizio del rapporto,
perché tali documenti erano nel possesso del correntista e rientrano nel suo onere
probatorio.
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intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l’art. 2-bis, decreto-
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8. Il fideiussore GAGLIANO Giuseppe ha chiesto la propria liberazione ai sensi dell’art.
1956 c.c., ma non ha nemmeno indicato – come era suo onere provare - quale sarebbe il
nuovo credito concesso dalla Banca dopo la conoscenza del peggioramento delle condizioni
economiche del debitore principale. Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. la
parte ha invocato anche l’art. 1939 c.c. Al riguardo si richiama quanto sopra argomentato
9. In conclusione, quindi, non risulta provata alcuna annotazione indebita operata dalla
Banca e quindi le domande degli attori devono essere rigettate.
10. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altri ipotesi previste
nell’art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle
spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014 per le fasi
di studio e introduttiva. La liquidazione tiene conto dell’assenza di attività istruttoria e
della forma orale della fase decisoria, di modo che i relativi parametri si contengono nei
minimi, con riferimento alle cause di valore indeterminato di media complessità.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità della procura conferita all’abogado Michele Anglani;
2) rigetta le domande, anche istruttorie, di parte attrice;
3) condanna
parte attrice
SANPAOLO s.p.a. -
a rimborsare in favore di parte convenuta – INTESA
le spese di giudizio, che liquida in € 7.571,00 per compensi,
oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed
allegazione al verbale.
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Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e
circa l’assenza di motivi di invalidità dell’obbligazione contratta dalla società correntista.
Sentenza n. 11722/2015 pubbl. il 20/10/2015
RG n. 16164/2014
Repert. n. 10081/2015 del 20/10/2015
Milano, 20 ottobre 2015
Il giudice
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Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: STEFANI ANTONIO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b413e
dott. Antonio S. Stefani