apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b
Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
Repert. n. 12588/2015 del 23/12/2015
N. R.G. 53258/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Paola Maria Gandolfi
Presidente
dott. ssa Alessandra Dal Moro
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53258/2013 promossa da:
EDIZIONI MASTER SPA con il patrocinio dell‟avv. LASORSA NICCOLO‟ LUIGI MARIA e dell‟avv.
SCORZA GUIDO
ATTRICE
contro
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY SPA con il patrocinio dell‟avv. MALMSHEIMER GRETEL
ELISABETTA e dell‟avv. FERRARA FEDERICO MARIA
CONVENUTA
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b
Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
Repert. n. 12588/2015 del 23/12/2015
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni. rassegnate
in data 7 luglio 2015, da intendersi qui integralmente trascritte:
OGGETTO:
azione contrattuale di nullità, di risoluzione e di risarcimento del danno in relazione ad un negozio di licenza di
diritti d‟autore; domanda riconvenzionale di dichiarazione di illegittima risoluzione del contratto e risarcimento
del danno, in via subordinata ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e pagamento indennizzo.
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Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
n. DELLA
12588/2015
del 23/12/2015
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO ERepert.
DI DIRITTO
DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2013 EDIZIONI MASTER SPA -società attiva nel campo
dell‟editoria, sia cartacea che digitale, attraverso la pubblicazione e la diffusione sul territorio nazionale di
prodotti relativi ad argomenti e tematiche di interesse generale, dai periodici alle riviste sino ai collezionabili,
cioè CD, DVD e altri supporti destinati alla distribuzione in allegato alle riviste- ha convenuto in giudizio SONY
MUSIC ENTERTAINMENT ITALY SPA (di seguito anche SMEI), nota casa discografica specializzata nella
produzione e distribuzione di supporti fonografici e videofonografici.
In particolare, parte attrice ha premesso di avere stipulato in qualità di licenziataria in data 25.1.2013 con la
convenuta un contratto di licenza avente ad oggetto i diritti di utilizzazione economica di composizioni musicali
di cui controparte è titolare. E ciò in relazione ad un progetto editoriale denominato “L‟Enciclopedia di I
Migliori Anni” da lanciare in edicola in quattro diverse versioni (versione Base con riproduzione di articoli
originali di giornale, versione Vinile 45 giri anni ‟60, versione Vinile 45 anni ‟70, versione CD compilation). In
questa sede ha lamentato il comportamento gravemente inadempiente tenuto nel corso di tutto il rapporto
negoziale dalla convenuta la quale, a suo dire, aveva sempre ritardato la scelta delle composizioni musicali da
consegnare su master da pubblicare, sì da rendere difficoltoso per Edizioni Master il rispetto dei tempi delle
uscite dei vari numeri in edicola; Nel mese di maggio 2013, l‟attrice aveva infine diffidato controparte
all‟immediata consegna dei supporti da pubblicare per la successiva uscita; rimasta senza esito la diffida, il
rapporto si era interrotto. Tanto premesso, ha chiesto dunque, in via principale, la declaratoria di nullità del
contratto per indeterminatezza del suo oggetto e, in via subordinata, la risoluzione di diritto per inadempimento
alla diffida inoltrata a controparte in data 27.5.2013 e, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione ex art.
1453 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno patito.
In data 15.1.2014, si è costituita la convenuta, invocando il rigetto di tutte le domande attoree e svolgendo altresì
domanda riconvenzionale, in via principale, di declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto intimato
da controparte e di condanna al pagamento di un importo, pari al minimo garantito previsto nel contratto. In via
subordinata, ha chiesto accertamento dell‟ingiustificato arricchimento dell‟attrice e la condanna al pagamento
dell‟indennizzo.
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Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
n. 12588/2015
del 23/12/2015
Concessi alle parti i termini di cui all‟art. 183 comma 6 c.p.c. eRepert.
senza necessità
di procedere all‟istruzione
della
causa, all‟udienza del 7.7.2015 la causa è stata rimessa alla fase decisoria.
2.Il rapporto negoziale
Come accennato, oggetto della controversia è il contratto di licenza sottoscritto dalle parti in data 25.1.2013 ed
avente ad oggetto il diritto conferito dalla convenuta (licenziante) all‟attrice (licenziataria) di produrre un certo
numero di supporti fonografici in vinile (45 giri ed LP), meglio identificati nell‟Allegato A del negozio stessoo,
e di realizzare 20 CD compilation contenenti registrazioni fonografiche di interpretazioni di vari artisti
rappresentativi di quegli anni. E ciò in relazione ad un progetto editoriale denominato “L’Enciclopedia di I
Migliori Anni”, consistente in un‟opera a fascicoli da distribuire settimanalmente in edicola e con in allegati vari
gadget, tra cui anche dischi anni „60 e „70, nonché compilation contenenti brani rappresentativi di quegli anni,
oggetto del contratto di licenza con Sony in quanto titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica.
A favore di Edizioni Master era stabilito il diritto:
a) di realizzare (e pubblicare) 20 CD compilation contenenti brani di titolarità di SMEI da scegliersi di
comune accordo tra le parti “in corso d’opera”;
b) di realizzare (e pubblicare) 20 supporti fonografici 45 giri rappresentativi degli anni „60 con il contenuto
individuato nell‟allegato A;
c) di realizzare (e pubblicare) 20 supporti fonografici 45 giri rappresentativi degli anni „70 con il contenuto
individuato nell‟allegato A;
d) di realizzare (e pubblicare) 15 LP pubblicati negli anni da SMEI con il contenuto individuato nel
documento allegato A.
Inoltre, a parte attrice era riconosciuto il diritto di riprodurre le copertine e la grafica originali dei dischi oggetto
di licenza.
Parte attrice si obbligava a sua volta a versare:
1. -un corrispettivo pari al 10% del prezzo al pubblico di ciascun numero di Collezionabile venduto, al
netto dell‟IVA;
2. -un rimborso spese forfettario di € 300,00 (oltre IVA) per la duplicazione delle parti grafiche dei dischi
45 giri.
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3.
Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
Repert. delle
n. 12588/2015
-un rimborso forfettario di € 600,00 (oltre IVA) per la duplicazione
parti grafiche degli del
LP; 23/12/2015
4. -un minimo garantito, pari ad € 205.000,00 (oltre IVA) da corrispondere in 5 rate da € 41.000,00 (oltre
IVA).
Per quel che qui rileva, la consegna dei diversi supporti da parte della licenziataria era prevista in diversi
momenti temporali (cfr. premessa, lett. E e art. 3, doc. 6 di parte attrice), sicché l‟accordo negoziale in esame
può definirsi di durata (cfr. art. 9) ed a prestazioni periodiche, con conseguente applicabilità dell‟art. 1458 c.c.,
come a breve.
3.La domanda di nullità
Parte attrice ha censurato in primo luogo la nullità integrale del contratto di licenza controverso per
indeterminatezza del suo oggetto in relazione ai 20 CD compilation contenenti brani di titolarità di SMEI da
scegliersi di comune accordo tra le parti “in corso d’opera” (cfr. punto 2, sub. a).
La censura è solo parzialmente fondata, giacché va ritenuta la sola nullità della clausola sindacata, senza che tale
grave conseguenza si estenda all‟intero rapporto negoziale.
Il giudizio di nullità parziale discende in primo luogo dall‟interpertazione letterale della relativa pattuizione che
prevedeva l‟individuazione delle registrazioni da includere nel CD collezionabile “di comune accordo tra quelle
di nostra titolarità che saranno stabilite per iscritto” (cfr. la Premessa dell‟Accordo, lett. D).
Dunque l‟oggetto della prestazione al momento della sottoscrizione non era determinato; né nel contratto
litigioso era previsto alcun criterio ovvero alcuna modalità che consentissero la sua determinazione successiva e,
dunque, di individuare quali composizioni dovessero essere selezionate entro il perimetro del repertorio di
titolarità di SMEI. Non sono insomma rinvenibili, in nessuna delle clausole del negozio, elementi idonei per una
successiva identificazione dell‟oggetto di tale prestazione (cfr. sul punto Cass. 87/2007).
Peraltro, non è neppure consentito, al fine di individuare l‟oggetto contrattuale e superare in tale guisa la censura,
ricorrere ad una valutazione del comportamento successivo tenuto dalle parti fino al maggio 2013, quando cioè
Edizioni Master ha dichiarato di risolvere il contratto. Infatti, trattandosi di un negozio avente forma scritta ove
gli elementi essenziali debbono essere desumibili dal testo dell‟accordo, è escluso, per la determinazione
dell‟oggetto, il ricorso al criterio di cui all‟art. 1362 c.c. (cfr. Cass. 6201/95).
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Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
n. 12588/2015
del a23/12/2015
Come accennato, la patologia genetica riscontrata non si estendeRepert.
tuttavia, contrariamente
alla tesi attorea,
tutto
il contratto. Dall‟esame del dettato negoziale no si può desumere la corrispondente volontà delle parti nel senso
di non concludere l'accordo senza quella parte del suo contenuto di cui si è dianzi predicata la nullità (art.1419,
comma 1 c.c.).
Anzi, le clausole negoziali interpretate nel loro complesso suggeriscono una soluzione contraria; nel contratto
era infatti in primo luogo configurato a favore di Edizioni Master, come già accennato, il diritto di realizzare
quattro autonome tipologie di pubblicazioni ( meglio indicate ai punti sub. lett. a,b,c e d del punto 2) delle quali
solo una, la prima relativa ai CD compilation, non era determinata nei suoi contenuti sin dalla sottoscrizione
dell‟accordo.
In secondo luogo, per ciascuna di esse, era prevista la facoltà dell‟attrice di interrompere la pubblicazione prima
della loro integrale esecuzione, con la contestuale pattuizione di una distinta penale a seconda della tipologia di
pubblicazione interrotta (cfr. art .5 del testo negoziale): la comune volontà delle parti era evidentemente allora
quella di ritenere ciascuna di tali prestazioni dotata di autonoma vita, senza che il venir meno di una di esse
potesse travolgere l‟intero assetto negoziale.
I criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. inducono quindi a concludere per la conservazione parziale
dell‟accordo, una volta ritenuta la nullità della clausola sui CD compilation.
La doglianza si risolve dunque in una nullità parziale, senza inficiare l'intero testo, valido ed efficace per il resto
al momento del suo perfezionamento.
Tale conclusione non è infine ostacolata dalla considerazione che, nella fase di esecuzione della parte
dell‟accordo rimasta in vita, le parti si siano anche di volta involta accordate sul contenuto di 13 dei 20 CD
Compilation originariamente oggetto della clausola nulla, ed abbiano quindi dato esecuzione mediante consegna
dei relativi CD.
Tali prestazioni vanno più propriamente infatti ricondotte, ciascuna, a singoli ed autonomi accordi che le parti
hanno di volta in volta perfezionato ed in relazione ai quali spetta alla convenuta il relativo compenso, come a
breve.
4.La domanda di risoluzione di diritto ed ex art. 1453 c.c.
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Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
RG n. 53258/2013
Repert.contratto
n. 12588/2015
deldi23/12/2015
Parte attrice ha chiesto altresì la dichiarazione di risoluzione dell‟intero
per inadempimento
Sony
proprio in relazione alla consegna dei master audio da inserire nel 14° numero del collezionabile da pubblicare
entro il 5.6.2013, ossia per inadempimento ad una delle prestazioni cristallizzate nella clausola contratta
dichiarata nulla.
La domanda risolutoria- sia dichiarativa a seguito di diffida ad adempiere sia costituiva ex art. 1453 c.c. – non
può trovare accoglimento, in quanto motivata dal preteso inadempimento di una prestazione prevista in una
clausola affetta ab origine da nullità e dunque improduttiva di effetti.
Resta dunque assorbita la prima doglianza della convenuta, relativa al mancato rispetto del requisito temporale
ex lege prescritto per poter inferire la risoluzione automatica dell‟accordo (non inferiore a 15 giorni, ai sensi
dell‟art. 1454 c.c.).
5. Le domande riconvenzionali della convenuta
Passando alle domande in riconvenzionali della convenuta ed, in particolare, alla pretesa risarcitoria o, in
subordine, al riconoscimento di un indennizzo a fronte dell‟ingiusto arricchimento della società attrice.
La prima domanda va accolta, ma la relativa pretesa va quantificata in misura inferiore rispetto a quanto richiesto
dall‟attrice ossia in un importo pari al minimo garantito, che presuppone l‟esecuzione integrale del contratto.
Nel caso in esame va infatti considerato che la parte dell‟accordo non affetta da nullità ha avuto regolare
esecuzione solo per un certo arco temporale, ossia fino al 27.5.2013, data in cui parte dell‟attrice ha inviato a
controparte la diffida ad adempiere. Pacificamente, oltre tale data non è più stata eseguita alcuna prestazione da
parte di SMEI e di Edizioni Master ha cessato ogni pubblicazione, mentre fino a quel momento aveva
pubblicato 19 dischi 45 giri e 5 dischi LP.
Negato l‟effetto risolutorio per inadempimento di Sony, la scelta di Edizioni Master va dunque ricondotta alla
facoltà prevista dall‟art. 5, comma 6 del negozio di licenza, che riservava all‟attrice la scelta a sua “discrezione”
di interrompere “la pubblicazione della versione del Collezionabile cui sono abbinati i 45 giri anni 60”. In tal
caso era pattuito l‟obbligo della licenziataria di corrispondere un importo più ridotto rispetto al minimo garantito,
e diversamente modulato a seconda di quale delle quattro tipologie di pubblicazioni fosse stata interrotta. Tale
somma era cristallizzata in una frazione pari al minimo garantito complessivamente previsto, ed in particolare ad
un importo pari al minimo garantito relativo soltanto a 15 supporti fonografici per le versioni dei Collezionabili
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Sentenza n. 14687/2015 pubbl. il 23/12/2015
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del 23/12/2015
(cui erano abbinati rispettivamente i 45 giri anni „60, i 45 giriRepert.
anni „70 edn.
i Cd
Compilation) e relativo
a 10
supporti per la versione dei Collezionabili cui erano abbinati gli LP.
A tale somma, espressamente pattuita a titolo di penale, è limitato l‟importo qui riconosciuto, secondo il dettato
di cui all‟art. 1382 c.c.. Ai fini della sua corretta quantificazione, occorre considerare che gli importi previsti a
titolo di Minimo Garantito, ai sensi dell‟art. 5 del contratto di licenza, ammontavano a:
-
€ 1.500,00 oltre IVA per ciascun supporto fonografico 45 giri anni ‟60;
-
€ 1.500,00 oltre IVA per ciascun supporto fonografico 45 giri anni ‟70;
-
€ 5.000,00 oltre IVA, - per ciascun supporto fonografico LP.
Pertanto, la penale dovuta da Edizioni Master a SMEI, ammonta ad € 95.000,00 oltre IVA, così calcolata
moltiplicando tali somme per il numero di pubblicazioni effettivamente eseguite ( € 5.000,00 per 10 LP, €
1.500,00 per 15 supporti fonografico 45 giri anni ‟60 e € 1.500,00 per ogni supporto fonografico anni ‟70).
Occorre infine considerare la consegna da parte di SMEI dei master necessari per la realizzazione di n. 13 CD
Compilation, oggetto della clausola dichiarata nulla, ma comunque pubblicati da Edizioni Master a seguito della
consegna dei relativi master da parte della licenziante nell‟ambito di singoli ed autonomi accordi che le parti
hanno di volta in volta perfezionato: in relazione a tali prestazioni spetta alla convenuta il corrispettivo. Esso in
via equitativa può essere determinato, tenendo conto dei parametri contrattuali, in € 45.500,00 oltre IVA,
importo ottenuto
moltiplicando € 3.500,00 oltre IVA per i n. 13 supporti fonografici CD Compilation
effettivamente consegnati da SMEI.
In conclusione, Edizioni Master deve corrispondere a SMEI, a titolo di pagamento (per i CD compilation) e di
risarcimento (per le restanti prestazioni) l‟importo complessivo di € 140.500,00 oltre IVA. Su tale somma
decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6. Le spese di lite
Considerato l‟accoglimento solo parziale delle pretese di entrambe le parti, e la soccombenza prevalente
dell‟attrice, Il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare in ragione di 1/3 le spese di lite e
condannare parte attrice alla rifusione dei residui 2/3. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto
conto delle questioni trattate, del valore della lite e degli importi liquidati.
P.Q.M.
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RG n. 53258/2013
Repert.
n. 12588/2015
del 23/12/2015
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando
sulle domande formulate
da
Edizioni master s.p.a. contro Sony Music Entertainment Italy s.p.a. con atto di citazione notificato in data
3.7.2013 nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, ogni altra domanda ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di licenza sottoscritto tra le parti di cui in narrativa;
2) rigetta le ulteriori domande svolte da parte attrice;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali della convenuta, condanna parte attrice al pagamento
dei un importo pari ad € 140.500,00 oltre IVA e oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite e condanna parte attrice alla rifusione dei residui 2/3, liquidati
questi ultimi in € 12.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
spese generali, oltre spese di registrazione.
Così deciso in Milano, 5 novembre 2015
Il Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Il Giudice estensore
dott. ssa Alima Zana
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