apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014
RG n. 73424/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 73424/2011 R.g. promossa da
Carlo DI GIACOMO (c.f. DGCCRL44L18C632X), elettivamente domiciliato in
Milano, via Chiossetto 12, presso il procuratore e difensore avv. Marina VALLINO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avv.: Luisa DI GIACOMO, Mario TORONESE
e Alessandra PENE VIDARI
attore
contro
UNENDO S.p.A. (c.f. 00890240153), elettivamente domiciliata presso lo studio Orrick
Herrington & Sutcliffe in Milano, corso Matteotti 10, rappresentata e difesa dagli avv.
Riccardo TROIANO e Nicoletta MASSUCCI
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Sezione specializzata in materia di impresa
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014
RG n. 73424/2011
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
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Per la convenuta:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e preliminare, accertata e rilevata la inammissibilità e/o illegittimità e/o
improponibilità delle domande di cui al lettera b) e c), (i) delle conclusioni contenute nell’atto di
citazione avversario per i motivi esposti in narrativa, rigettare le stesse;
- in via pregiudiziale e preliminare, accertato e rilevato il difetto di legittimazione attiva del Di
Giacomo in ordine alla domanda di cui al lettera c) (ii) delle conclusioni contenuta nell’atto di
citazione avversario per i motivi esposti in narrativa, rigettare la stessa;
in via principale nel merito, dichiarare inammissibili e/o illegittime e comunque rigettare tutte
le domande avanzate dall’ Ing. Di Giacomo perché infondate in fatto e in diritto, con tutte le
conseguenze di legge.
Con particolare riferimento alla domanda di cui al lettera c) (ii) delle conclusioni contenuta
nell’atto di citazione avversario, Unendo, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte all’udienza
del 06.03.2013, da intendersi ritrascritte nel presente atto, dichiara di non accettare il contraddittorio
in relazione a tale domanda, a seguito dell’illegittima modificazione della causa petendi operata da
parte attore nella sua memoria del 12.12.2012, non più indicata nel “danno connesso alla mancata
esecuzione del contratto del 12.11.2010 e alla perdita del relativo introito, pari ad € 22,5 milioni”, ma
nel prezzo delle 1860 azioni FLEC che Emas Ambiente Finance S.a.r.l. era disposta a pagare nel 2001.
Con ampia riserva di articolare ulteriori prove e produrre documenti, anche all’esito delle difese
avversarie.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
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motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
B. Sottoponendo all'autorità giudiziaria l'annosa controversia scaturita dal contratto
concluso con l'allora EMAS AMBIENTE FINANCE S. a r.l.1 il 6/6/2001 (in forza del
quale l'ing. DI GIACOMO aveva trasferito alla EMAS, al prezzo di 5 miliardi e mezzo
di vecchie lire, una partecipazione pari al 60% nella FLEC INVEST(I)MENTS
GESTAO" de Empreendimentos Ambientais Ltda.3 attiva in progetti ambientali
brasiliani) e sfociata, dopo arbitrato irrituale di equità durato circa tre anni e mezzo, nel
lodo datato 30/3/2010 con il quale il collegio arbitrale aveva da un lato accertato la
validità ed efficacia del recesso di EMAS dal contratto (respingendo tuttavia la domanda
di restituzione dell'acconto pari a ben un miliardo di lire che l'ing. DI GIACOMO aveva
ricevuto lo stesso 6/6/2001) e dall'altro dichiarato l'obbligo della UNENDO di restituire
le 1.860 azioni al portatore della FLEC in suo possesso4, Carlo DI GIACOMO:
-
previo riepilogo di tutti i fatti relativi al "progetto brasiliano" con particolare
riguardo all'attualità della partecipazione di UNENDO in FLEC e di questa in GEA
(della quale FLEC è affermata controllante nella misura del 99,45%) nonché ai crediti di
varia natura vantati verso GEA da FELUCA (definita "società dell'ing. Di Giacomo"),
dalla stessa FLEC e da EUROLOGOS (finanziatrice dietro la quale "effettivo
finanziatore era l'attore anche per il tramite della moglie")5,
1
Società di diritto lussemburghese poi confluita il 30/12/2004, a seguito di liquidazione, nella WASTE ITALIA S.p.A.,
oggi UNENDO S.p.A.
2
Nel prosieguo, per brevità, FLEC.
3
Di seguito, brevius, GEA: il virgolettato è tratto dalla lettera D) delle premesse del contratto, prodotto dall'attore quale suo
doc. 1.
4
Il lodo è prodotto al doc. 45 att. Ai docc. 43 & 44 sono invece rispettivamente prodotti gli atti del procedimento arbitrale
nonché copia dei provvedimenti e del verbale.
5
Per i crediti di FELUCA, anche per acquisti effettuati in Italia in relazione a beni e servizi destinati alla realizzazione
dell'impianto brasiliano di GEA, cfr. pagg. 11 - 15 & 18 - 19 della citazione e i documenti ivi citati; per quelli di FLEC,
pagg. 15 - 16 ibidem e i documenti ivi citati; e per i crediti di EUROLOGOS & Elena Conterno, pagg. 17 - 18 ibidem,
nonché ancora i docc. ivi citati.
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HOLDING S.A.2 "unicamente al fine di acquisire il 53% del capitale sociale della GEA
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-
ha dedotto il mancato adempimento di UNENDO (pur sollecitata con diffide dal
maggio 2010 sino al maggio 20116, in occasione delle quali l'attore aveva appreso della
messa in liquidazione giudiziaria della società e della cancellazione dal registro delle
imprese del Lussemburgo "per omesso versamento -da parte della convenuta- dei diritti
ed onorari dovuti alla banca" depositaria7) all'obbligo di ritrasferirgli le azioni della
FLEC, e per l'effetto
-
ha svolto una domanda principale di condanna della UNENDO a dare esecuzione
-
nonché chiesto la condanna della convenuta:
 (b) a risarcirgli il danno cagionato da tale inadempimento, indicato in misura pari
alla parte non versata del prezzo delle 1.860 azioni FLEC pattuito il 6/6/2001 (€
2.324.056,05), "a meno che la convenuta non provi per iscritto di aver eseguito,
nel fissando termine, il lodo arbitrale (...) con il trasferimento di n. 1.860 azioni
della società lussemburghese FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A. a nome
dell'attore",
 ovvero "in ogni caso" (c) a risarcirgli il danno subito in conseguenza del ritardo
nell'adempimento del lodo emesso il 30/3/2010, con riguardo sia (c.i) alla mancata
soddisfazione dei crediti vantati direttamente o indirettamente nei confronti di
GEA per € 4.602.4587,47 come riepilogati alla pagina 19 - 20 della citazione, sia
(c.ii) al danno conseguito (in termini di "perdita del relativo introito") alla
mancata esecuzione del contratto denominato "strumento particolare di contratto
d'affitto per immobile non residenziale ed altri accordi" stipulato il 12/11/2010 fra
la GEA e la brasiliana RECICLAMOSTUDO INDUSTRIA DE RECICLAGEM,
al quale il DI GIACOMO aveva partecipato quale "parte consenziente"8.
6
Cfr. docc. 46 - 50 (nonché, sub doc. 51, la risposta pervenuta dalla UNENDO S.p.A. il 26/5/2011).
Cfr. docc. (53 e) 54 att.
8
Cfr. doc. 52 att., alla cui clausola 2.5 si legge, nella traduzione italiana, che il contratto "avrà inizio a partire dal momento
in cui la" GEA "avrà modificato il suo contratto sociale per ridurne il capitale sociale alla situazione attuale di R$
2.111.600,00 e avrà ottenuto il rinnovo della licenza di installazione"; in relazione alla quale, nella successiva clausola 3.7,
è previsto che "l'ing. Di Giacomo dovrà, entro la scadenza di 31 di Dicembre di 2010, presentare procura e tutti i
documenti necessari per regolarizzare la GEA".
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in un breve fissando termine al ritrasferimento dovuto (a),
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C. La convenuta ha opposto a tali domande diverse eccezioni di carattere preliminare
che possono così riassumersi.
C).1 Anzitutto, UNENDO ha eccepito che con la domanda risarcitoria di cui al capo
(c.i) delle conclusioni e alle pagine 10 e seguenti della citazione il DI GIACOMO
avrebbe riproposto al giudice ordinario "circostanze di fatto e (...) istanze in diritto che
hanno trovato la loro definitiva definizione nella risposta ai quesiti dallo stesso
formulati in sede arbitrale".
svoltosi inter partes, ed in particolare:
 dalle pagg. 8, 9 e 17 della prima memoria arbitrale del 19/2/2007,
 dalle pagg. 4 - 6 della terza memoria arbitrale del 30/6/2007,
 dalle pagg. 10 - 16 della sesta memoria arbitrale dell'8/6/2008,
 dalla perfetta corrispondenza fra le pagg. 45 - 55 della comparsa conclusionale del
DI GIACOMO nel procedimento arbitrale e le pagg. 10 - 20 della citazione,
 nonché infine dalle domande risarcitorie di cui ai quesiti 7 & 8 sottoposti dal DI
GIACOMO al collegio degli arbitri, cui questo aveva risposto alla pag. 36 del
lodo compensando espressamente ed equitativamente "i costi profusi dall'ing. DI
GIACOMO in tutto il periodo in cui egli ha ritenuto o fatto affidamento, in
ragione dell'atteggiamento di WASTE, su una definizione, giuridica, una volta per
tutte, di quel 'singolare' rapporto che si svolgeva tra le parti, con l'obbligo di
restituzione dell'acconto di lire un miliardo che discenderebbe dalla validità del
recesso".
C).2 Quanto invece alla domanda di cui al capo (b) delle conclusioni attoree, oltre al
fatto che trattavasi di domanda condizionata al ritrasferimento delle 1.860 azioni FLEC
"in relazione al quale si riconferma la piena disponibilità della Unendo", la
corresponsione di una somma pari alla parte non pagata del prezzo stabilito per tali
azioni nel contratto del 6/6/2001 era preclusa dalla declaratoria di scioglimento per
recesso dell'intero contratto pure pronunciata dal collegio arbitrale il 30/3/2010.
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Ciò risulterebbe dagli stessi atti depositati dal DI GIACOMO nel giudizio arbitrale già
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C).3 Quanto ai presunti crediti (per lo più da finanziamento) che l'attore aveva fatto
oggetto delle citate conclusioni sub (c.i), la UNENDO ha altresì eccepito come da un
lato mancasse la prova della preventiva escussione della GEA che di tali somme era
l'asserita debitrice, e dall'altro che "il DI GIACOMO sarebbe a richiedere alla odierna
convenuta la restituzione di crediti non suoi, ma di società a lui collegate", con la
conseguente sua carenza di legittimazione attiva.
C).4 Quanto poi alla domanda risarcitoria di cui al capo (c.ii) delle conclusioni attoree,
azionare il mancato incasso di corrispettivi di un contratto -quale quello asseritamente
concluso il 12/11/2010 e prodotto sub doc. 52- la cui parte contraente era la GEA (cui il
DI GIACOMO stesso non partecipava); atteso anche che contrariamente a quanto
dedotto in citazione nonchè nella stessa premessa B dello "strumento particolare" citato
la FLEC (la mancata disponibilità delle cui azioni, nella prospettazione attorea, avrebbe
impedito alla "parte consenziente" DI GIACOMO di dar corso all'adempimento di cui
alle clausole 2.5 e 3.7 menzionate supra alla nota 8), come anche stabilito alle pagine
32 e 33 del lodo, era titolare non del 99,45 né del 53% del capitale di GEA ma soltanto
della partecipazione minoritaria del 42%.
C).5 Alla domanda principale la UNENDO S.p.A. ha dedicato invece soltanto due delle
36 pagine della propria comparsa di risposta, replicando che "le iniziative del DI
GIACOMO per procedere alla restituzione delle n. 1860 azioni FLEC detenute dal
Gruppo Unendo (...) si sono mostrate del tutto irrituali e non conformi alle procedure
burocratiche e normative richieste dalla legge" lussemburghese; e che l'intervenuto
deposito di istanza di liquidazione della FLEC in data 18/2/2010 aveva "inevitabilmente
influito negativamente sulla tempistica della procedura di ritrasferimento (...), dovendo
coinvolgere anche le istituzioni lussemburghesi competenti".
D. Preso atto delle eccezioni preliminari sollevate in rito ed in merito dalla convenuta, il
giudice ha assegnato all'attore termine per replicarvi (sfruttato con memoria del
12/12/2012), ed alla società convenuta sino al 22/2/2013 per controreplica (utilizzato
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la società convenuta ha obiettato che il DI GIACOMO era carente di legittimazione ad
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dalla UNENDO, essenzialmente per ribadire le eccezioni stesse, con memoria del
21/2/2013).
All'esito, "rilevato che la domanda principale attinente all'attuazione del capo di
consegna delle partecipazione non abbisogna di istruttoria (...) e ritenuto che le
eccezioni relative alle ulteriori domande di carattere risarcitorio non appaiono anche
dopo lo specifico scambio di memorie manifestamente infondate, consentendo anzi una
immediata definizione della porzione di causa ad esse relativa", ha invitato le parti a
termini per il deposito delle difese conclusionali, è pervenuta al Tribunale in
composizione monocratica per la decisione.
E. La causa, attesa la natura documentale della controversia (tale per cui, del resto,
l'attore nelle conclusioni definitivamente proposte al Tribunale non ha offerto mezzi di
prova costituenda né ha richiesto -neppur subordinatamente- l'assegnazione dei termini
di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.), può esser decisa senza necessità di ulteriore istruttoria.
E).1 Va subito rilevato come l'attore, nella memoria autorizzata intesa precipuamente a
replicare ai fatti giuridici (processuali e non) impeditivi modificativi ed estintivi posti a
fondamento delle eccezioni di parte convenuta di cui s'è dato conto supra ai paragrafi da
C).1 a C).4 compresi, si sia limitato a contestarne la pretesa portata paralizzante,
ribadendo che le proprie domande risarcitorie avevano tratto non ai "danni subiti in
conseguenza della mancata esecuzione del contratto del 2001 oggetto di arbitrato e del
lodo arbitrale, bensì" a quelli "conseguenti all'inadempimento del lodo ad opera della
Unendo".
Con il che, tuttavia, non ha invece specificamente contestato le circostanze di fatto tutte
che di quelle eccezioni costituivano e costituiscono il sostrato storico e materiale.
Ne consegue che, facendo governo della regola probatoria portata dall'art. 115 co. 1°
ultima parte c.p.c., può e deve ritenersi non contestato né abbisognevole di prova
(fondandovi quindi la decisione):
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precisare le conclusioni all'udienza del 28/1/2014; donde la causa, spirati il 22/4/2014 i
Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014
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-
che le ragioni tutte di danno qui riproposte dal DI GIACOMO in relazione al capo
risarcitorio di domanda di cui alle conclusioni definitivamente formulate sub (c.i) hanno
già formato oggetto,
sub specie di danni che l'attore aveva lì collegato
all'inadempimento dell'attuale UNENDO S.p.A. al contratto concluso il 6/6/2001, del
giudizio arbitrale concluso il 30/3/2010, per esservi state dall'attore stesso espressamente
introdotte ed esser state conosciute e definite (in termini di loro integrale
compensazione, in via di equità, col miliardo di vecchie lire incassato dal DI
paragrafo C).1);
-
che i presunti crediti che l'attore ha qui allegato di vantare nei confronti della GEA
non sono in realtà di sua titolarità, ma di soggetti societari (ovvero persone fisiche, come
il coniuge) da lui diversi e distinti, che peraltro non li hanno né direttamente né
indirettamente esigiti dalla debitrice principale anche prima che la società brasiliana si
trovasse nelle condizioni descritte alla pagina 21 della citazione (cfr. sopra al paragrafo
C).3);
-
che Carlo DI GIACOMO non è socio della GEA, della quale è invece socia (ma
soltanto nella misura del 42%) la FLEC delle cui azioni qui si controverte (cfr. supra al
paragrafo C).4);
-
che gli utili sperati, e quindi i danni rivenuti -ed azionati al capo (c.ii) delle
conclusioni definitive- dal "contratto d'affitto per immobile non residenziale e (...) altri
accordi" concluso il 12/11/2010 fanno capo alla GEA e ad essa soltanto, non avendo il
DI GIACOMO, firmatario di tali accordi solo nella sua qualità di "parte consenziente",
assunto diritti, obblighi ed aspettative diverse da quelle di cui alla clausola (2.5 e) 3.7
(cfr. ancora supra al paragrafo C).4).
E).2 Le conseguenze di tali acquisizioni probatorie sulle domande del DI GIACOMO
ulteriori e diverse rispetto a quella di ottemperanza all'obbligo di ritrasferimento delle
azioni della FLEC sancito dal lodo, sono evidenti.
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GIACOMO quale prima tranche del prezzo) dal Collegio arbitrale (cfr. sopra al
Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014
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Anzitutto, per stessa dichiarazione confessoria dell'attore negli atti del procedimento
arbitrale che ha preceduto al presente causa, i danni di cui al capo di domanda
risarcitoria da ultimo ribadito al punto (c.i) delle sue conclusioni sono stati causati non
dall'inadempimento della UNENDO S.p.A. al lodo del 30/3/2010, ma dal supposto
inadempimento di quest'ultima all'originario contratto del 6/6/2001.
Di tale prospettazione e ragione risarcitoria il collegio arbitrale irrituale ha già fatto
giustizia in via equitativa compensando tali danni -una volta acclarata l'efficacia del
GIACOMO avrebbe in linea di diritto dovuto restituire alla WASTE ITALIA /
UNENDO S.p.A.
Ne consegue che tale decisione, non impugnata in alcuna forma dal DI GIACOMO,
deve ritenersi come fatta da lui spontaneamente propria ed emanazione della sua stessa
volontà negoziale; onde la riproposizione di quegli stessi identici danni come prodotti
da un diversa diverso e successivo illecito va perciò solo disattesa senza possibilità di
suo riesame nel merito.
E).3 Quanto alla voce di danno ricondotta dall'attore all' "inadempimento derivato" del
contratto di cui al suo documento 52, è del pari dirimente che parte sostanziale di quel
contrato
-del quale, peraltro, l'attore neppure ha dedotto l'intervenuta risoluzione o
contestazione ad opera della controparte brasiliana della GEA-
è e resta per l'appunto
quest'ultima; onde, non essendone il DI GIACOMO neppure socio, ogni eventuale
perdita o mancato guadagno riveniente dalla mancata esecuzione dello "strumento
particolare" è sul patrimonio della GEA che unicamente può ridonda, rimanendo la
posizione dell'attore al riguardo quella di un mero (ed eventuale) danneggiato 'di
riflesso'.
Il che, unitamente alla circostanza che comunque FLEC è socia di minoranza (e non
controllante) della GEA stessa onde non si vede come la 'regolarizzazione' della
titolarità delle azioni FLEC per cui è qui causa possa aver impedito la riduzione del
capitale della GEA all'ammontare effettivo dedotto nel contratto del 12/11/2010,
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recesso dell'allora EMAS dal contratto originario- con il miliardo di lire che il DI
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comporta il rigetto de plano della domanda risarcitoria di cui al capo (c.ii) delle
conclusioni attoree.
F. Non è stato specificamente contestato dalla UNENDO S.p.A. che la liquidazione
giudiziale cui la FLEC è stata assoggettata l'11 - 18/2/2010 dal Tribunale del
Lussemburgo (parificabile, in sostanza, ad una procedura concorsuale fallimentare) sia
stata causata dal mancato pagamento delle commissioni spettanti alla banca depositaria
delle 1.860 azioni di titolarità della convenuta, azionista al 60%.
di ritrasferimento azionario sancito dal lodo reso inter partes il 30/3/2010, la convenuta
ha saputo chiarire quali sarebbero gli adempimenti burocratici, piuttosto che le
disposizioni di legge lussemburghesi, che osterebbero ad una sua immediata attuazione;
non avendo neppure spiegato in che modo una procedura fallimentare impedisca,
secondo il diritto di quel paese (ché nel nostro, nessun impedimento si rinviene in
proposito) il trasferimento di una partecipazione in una società assoggettatavi, o quale
collaborazione sarebbe a tal fine richiesta a quali "autorità competenti".
Ne consegue che, disattendendo tali debolissime argomentazioni (reiterate tal quali
nelle difese conclusionali a distanza ormai di quattro anni dal lodo!), la UNENDO
S.p.A. va considerata senz'altro gravissimamente inadempiente all'obbligo di
ritrasferimento delle azioni FLEC sancito dal lodo irrituale; e condannata in dispositivo,
in accoglimento della domanda principale proposta dal DI GIACOMO, a procedervi nel
congruo e indilazionabile termine di mesi due dal deposito della presente sentenza.
G. Con il che l'interesse del DI GIACOMO deve ritenersi soddisfatto senza possibilità
di emettere 'ora per allora' -come invece l'attore ha chiesto al capo (b) delle conclusioni
definitive sopra riportate per l'ipotesi di perdurante inadempimento della UNENDO
anche al presente dictum giudiziale- alcuna ulteriore pronuncia risarcitoria.
L'ordinamento processuale italiano conosce infatti, per l'attuazione degli obblighi di
fare infungibile quali (almeno in parte) quello imposto alla UNENDO S.p.A., il rimedio
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Nè, a fronte delle legittime immediate e reiterate richieste di ottemperanza all'obbligo
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di cui all'art. 614 bis c.p.c.; che tuttavia l'attore non ha azionato, né può esser accordato
d'ufficio.
Resta tuttavia salva, in caso di inesecuzione da parte della convenuta (anche) della
presente sentenza, ogni ulteriore e diversa ragione risarcitoria che, sul fondamento di
tale eventuale (e, si spera, solo ipotetico) illecito, il DI GIACOMO riterrà di azionare in
altro e distinto procedimento successivo.
H. La parziale soccombenza reciproca, e in particolare -quanto all'attore- il rigetto di
causa in ragione della metà.
La UNENDO S.p.A. va condannata a rifondere a Carlo DI GIACOMO la metà residua,
liquidabile -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal
d.m. n. 55 del 10/3/20149 medio tempore pubblicato in G.U.
e tenendo conto
dell'assenza di istruttoria- nella congrua misura di complessivi € 27.892,53, di cui €
742,53 per la quota di metà delle anticipazioni esenti, oltre su € 27.150,00 al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile
complessivo di € 31.222,50, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla
rivalsa dell'I.v.a. sull'imponibile alle rispettive aliquote di legge,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Carlo DI
GIACOMO nei confronti della UNENDO S.p.A. con citazione notificata il 24/11/2011,
ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1.
condanna la UNENDO S.p.A. a trasferire a Carlo DI GIACOMO, entro e non
oltre due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, le n. 1.860 azioni della FLEC
INVESTMENTS HOLDING S.A. da essa acquistate il 6/6/2001;
2.
rigetta nel resto le domande proposte da Carlo DI GIACOMO;
3.
compensa fra le parti le spese del processo in ragione della metà;
4.
condanna la UNENDO S.p.A. a rifondere a Carlo DI GIACOMO la metà
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Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
ogni sua domanda risarcitoria, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di
Sentenza n. 5461/2014 pubbl. il 28/04/2014
RG n. 73424/2011
residua, che liquida in complessivi € 31.965,03, oltre su € 31.222,50 al rimborso del
contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive
aliquote di legge.
Così deciso in Milano, il 28 aprile 2014
il Giudice
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
Guido Vannicelli
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