apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
Presidente
dott. Angelo Mambriani
giudice
dott. Guido Vannicelli
giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 87659/2013 R.g. promossa da
AIMO S.R.L. (c.f. 07330970968), Marco GIARDINO (c.f. GRDMRC64L23B041V),
Roberto SCOGNAMIGLIO (c.f. SCGRRT57M27F839W), Sara MARSON (c.f.
MRSSMR79C60I690P) e Ferdinando ZUCCHI (c.f. ZCCFDN68H17F704O), tutti
elettivamente domiciliati in Milano, via privata Cesare Battisti 2, presso il procuratore e
difensore avv. Andrea VICARI
attori
contro
ICOM S.R.L. (c.f. 057495220960), elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio 6,
presso i procuratori e difensori avv. Marco Saverio SPOLIDORO e Michele
IMBORNONE
convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1
http://bit.ly/29qu8O6
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Sezione specializzata in materia di impresa "B"
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
nel merito:
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, (i) l’invalidità della delibera assembleare della società
ICOM s.r.l. (c.f. e p. iva 05749520960), con sede in viale G. Matteotti 62, Cinisello Balsamo (Milano),
del 4 febbraio 2013 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2012, con ogni
provvedimento conseguente; (ii) l’invalidità della delibera assembleare della società ICOM s.r.l. del 17
febbraio 2014 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2013, con ogni provvedimento
conseguente;
in via istruttoria:
disporsi Consulenza Tecnica d’Ufficio volta a ricostruire, esaminati gli atti e i documenti di causa, e
consultati i libri, i registri e in generale i documenti contabili ed amministrativi della società Icom s.r.l.
e tutti gli altri dati ritenuti utili, assunti eventuali chiarimenti e informazioni ai sensi dell’art. 194,
comma 1, c.p.c., se il bilancio al 30 agosto 2012 (doc. 9/I attrice) e il bilancio al 30 agosto 2013 (doc.
14/II attrice) della società Icom s.r.l. siano stati redatti in modo conforme alla disciplina di legge, ai
principi contabili e alla prassi contabile, con particolare riferimento: (1) alla valutazione e appostazione
dell’impegno di acquisto / locazione dell’immobile della società Gruppo Redilco s.p.a.; (2) alla
valutazione e appostazione del credito verso Gruppo Redilco s.p.a.; (3) alla valutazione e appostazione
delle immobilizzazioni immateriali (in particolare, le spese di pubblicità e le spese per ricerche e
sviluppo); (4) all’illustrazione dei dati delle società partecipate.
Con vittoria di spese e compenso come per legge.
Per la convenuta:
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande degli impugnanti, sia con riferimento al bilancio di ICOM al 31.08.2012,
sia con riferimento al bilancio di ICOM al 31.08.2013, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in
diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, all’occorrenza, la prova testimoniale sulla base dei sotto elencati capitoli di prova da
rivolgere ai seguenti testimoni: Dott. Gianluca Mazzi (presso Gruppo Redilco S.p.A.); Dott. Massimo
Mazzi (presso Gruppo Redilco S.p.A.); Sig. Roberto Luccarini (Direttore della filiale della Banca
Intesa Sanpaolo che ha promosso il finanziamento):
1. Vero che, nel mese di Febbraio 2011, ICOM (quale promissaria acquirente) ha sottoscritto con
Gruppo Redilco (quale promittente alienante) un preliminare di acquisto di un immobile sito in
Cinisello Balsamo che prevedeva che il prezzo dell’immobile era pari ad Euro 8.000.000; il pagamento
di una caparra confirmatoria di Euro 1.500.000, da versarsi in 6 rate da Euro 250.000 ciascuna; la
sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, con pagamento del residuo prezzo di Euro
6.500.000 al 31.01.2013 (come da doc. 11 di ICOM che si rammostra al teste);
2. Vero che dopo il versamento delle prime rate della caparra confirmatoria del contratto preliminare
di acquisto del Febbraio 2011, la ICOM, in nome e per conto della promittente alienante Gruppo
Redilco, ha eseguito delle opere di ristrutturazione dell’immobile in questione, sostenendo una spesa di
circa Euro 1.200.000;
3. Vero che, nel mese di Giugno 2012, ICOM ha ottenuto un preventivo assenso da parte della società
Leasint S.p.A. ad anticipare la data del contratto definitivo di acquisto dell’immobile dalla Gruppo
Redilco al 30.06.2012 sulla base di un finanziamento di Euro 7.250.000;
4. Vero che, nel mese di Giugno 2012, ICOM ha rinnovato gli accordi con Gruppo Redilco prevedendo
l’anticipazione del contratto definitivo al 30.06.2012 ed una rifissazione del prezzo d’acquisto
dell’immobile tenuto conto delle somme già incassate a titolo di caparra (come da doc. 13 di ICOM
che si rammostra al teste);
2
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
5. Vero che pochi giorni prima della data prevista per la definizione del contratto di compravendita fra
ICOM e Gruppo Redilco – 30.06.2012 – la società di leasing Leasint S.p.A. ha negato il finanziamento
alla ICOM e pertanto non si è proceduto alla stipula del contratto di acquisto con Gruppo Redilco;
6. Vero che, a seguito della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita alla data
del 30.06.2012, Gruppo Redilco ha manifestato ad ICOM la propria disponibilità a prorogare i termini
previsti per l’adempimento e la stipula della compravendita;
7. Vero che, tutt’oggi, ICOM occupa l’immobile di Cinisello Balsamo di Gruppo Redilco a titolo di
comodato d’uso gratuito fino al 31/12/2013 e con contratto di affitto 6+6 (come da doc. 14 di ICOM
che si rammostra al teste).
Con vittoria di spese ed onorari di lite
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi1;
B. che Marco GIARDINO, Roberto SCOGNAMIGLIO, Ferdinando ZUCCHI e Sara
MARSON, professandosi
-
tutti, osteopati (e i primi tre, anche soci e amministratori) della AIMO s.r.l. con
loro attrice (Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, costituita nel febbraio 2011)
-
ed ex collaboratori sino all'autunno del 2010 della ICOM s.r.l.,
-
nonché il GIARDINO e lo SCOGNAMIGLIO anche ex soci, per aver ceduto le
rispettive partecipazioni pari complessivamente al 54% della ICOM all'attuale socio
unico Alfonso MANDARA contro il prezzo di € 540.000,00 (definito previa attività
peritale del dott. Riccardo Foglia Taverna),
hanno esposto di esser stati citati nel maggio 2013 innanzi al Tribunale di Milano dalla
ICOM s.r.l.2, che aveva chiesto la condanna:
1
Canone redazionale da ultimo ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27
giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies
all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per
cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”
2
La causa radicata innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per l’Impresa "A", al n. 31233/13 R.g.
31233/2013, è stata assunta in decisione parallelamente a quella che qui si definisce.
3
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
-
di loro tutti, al risarcimento di danni per asserita attività di concorrenza sleale ex
art. 2598 c.c. in danno della stessa ICOM s.r.l.
-
e del GIARDINO e dello SCOGNAMIGLIO, per indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. 3,
sull'infondato assunto "che, a causa dell’attività concorrenziale dell’AIMO e degli altri
convenuti, anche il valore delle partecipazioni societarie della ICOM sarebbe diminuito
del tutto, così provocando “un ingiusto arricchimento” del patrimonio dei signori
540.000,00 equivalenti al prezzo pagato per tali partecipazioni nel 2010 dal sig.
Mandara";
B).1 che a fronte di tale prospettazione, e in particolare del riferimento contenuto nella
citazione introduttiva del giudizio n. 31233/13 R.g. "al “depauperamento” del valore
delle quote della ICOM"4, gli odierni attori, lì convenuti,
 avevano "ritenuto (principalmente nell’ambito dell’attività strumentale alla
predisposizione della propria difesa nel giudizio avviato nei loro confronti dalla
ICOM) di dover procedere ad una ricostruzione, anche solo di massima, del
valore delle quote medesime" all'attualità,
 e si erano all'uopo rivolti nuovamente al dr. Foglia Taverna,
 il quale aveva riperiziato il 16/9/2013 il valore della ICOM s.r.l. alla data del
31/8/2012
a) valutandolo "corrispondente al valore reale delle stesse al momento della
compravendita, indipendentemente da ogni successivo accadimento"
b) e concludendo che “il valore di ICOM alla Data di Riferimento [31 agosto
20125] determinato in base ai dati consuntivi (valutazione effettuata in
base alle risultanze dei bilanci di esercizio al 31/08/2011 e 31/08/2012)
3
E' successivamente intervenuto in causa, come esposto dalla difesa della ICOM alla pag. 3 della comparsa conclusionale,
Alfonso MANDARA "(ex art. 105 c.p.c.) sia per sostenere la domanda risarcitoria di ICOM, sia per vedere condannare i
Signori Giardino e Scognamiglio a restituirgli tutto o parte del suddetto prezzo di 540.000 Euro pagato per l’acquisto delle
loro quote di ICOM".
4
Cfr. pag. 16 della citazione spiccata dalla ICOM s.r.l., prodotta quale doc. 2 att.
5
Nel testo, erroneamente, 2010.
4
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Giardino e Scognamiglio “a danno della ICOM”, pregiudizio identificato in euro
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RG n. 87659/2013
non è inferiore rispetto al valore stimato nel mese di ottobre 2010
(ottenuto sulla base di valori prospettici)”6;
B).2
che tuttavia, l'esame in tale occasione effettuato dei bilanci medio tempore
approvati dall'assemblea sociale di ICOM s.r.l. (dapprima quello chiuso il 31/8/2012
utilizzato dal dr. Foglia Taverna per le proprie determinazioni, e quindi quello
dell'esercizio successivo)
aveva rivelato che tali documenti erano stati redatti in
violazione dei criteri di cui agli artt. 2423 e segg. c.c.;
assunte il 4/2/2013 e 17/2/2014 denunciando, quanto al bilancio al 31/8/2012:
(i) irregolarità nell'approvazione e redazione del documento,
(ii) mancata rilevazione del debito della ICOM s.r.l. nei confronti della GRUPPO
REDILCO S.p.A.
(iii) l'irregolare appostazione del credito della ICOM s.r.l. nei confronti della medesima
GRUPPO REDILCO S.p.A.
(iv) irregolarità nell'appostazione degli ammortamenti e delle immobilizzazioni
materiali,
e quanto al bilancio al 31/8/2013:
oltre ai medesimi vizi di cui ai superiori punti (i), (ii), e (iii),
(v) l'irregolare illustrazione dei dati contabili della società controllate e collegate;
C. che resistendo alla duplice domanda, la società convenuta
-
ha anzitutto preso atto della deduzione attorea in merito ai motivi sottesi
all'impugnazione, evidenziando che "per difendersi (in un altro giudizio) dall’accusa di
aver danneggiato la ICOM con atti di storno di dipendenti e di sviamento di clienti e per
sostenere (sempre in un altro giudizio) di aver venduto al Dott. Mandara le quote di
ICOM ad un prezzo inferiore al loro valore effettivo, gli impugnanti hanno (...) indagato
6
Cfr. doc. 8 att.
Con separate citazioni che hanno dato vita dapprima alla causa n. 87659/2013 R.g. e quindi a quella, poi riunita alla prima,
n. 41869/14 R.g.
7
5
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B).3 che gli attori hanno quindi impugnato7 le decisioni assembleari di approvazione
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
sui bilanci della società in quanto ICOM ha lamentato (sempre nell’altro giudizio) un
tasso di crescita inferiore a quello preventivato all’epoca della cessione delle quote",
-
ed inferendone
il "carattere meramente ritorsivo e strumentale della (...)
iniziativa giudiziaria"8 e la conseguente inammissibilità.
ed ha poi comunque replicato a tutte le censure rivolte dagli attori alle due delibere e ai
bilanci con esse approvati, chiedendo il rigetto dell'impugnativa anche nel merito;
RILEVATO
che riunite le impugnazioni e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., il
giudice
-senza pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale della convenuta-
ha
provveduto sull'istruzione della causa ordinando una esibizione documentale9 e
deferendo ex officio alla dr.ssa Stefania CHIARUTTINI il quesito tecnico che si riporta
in nota10, evaso con ampia relazione depositata il 22/12/201511;
D).1 che all'udienza del 26/1/2016 le parti hanno precisato le conclusioni come in
epigrafe e la causa è pervenuta il successivo 19/4/2016 al Collegio per la decisione;
D).2 che nelle proprie memorie conclusionali la ICOM s.r.l. ha esplicitamente ribadito
la propria eccezione in termini di difetto in capo agli attori di interesse ad agire:
 protestando che "gli impugnanti non hanno nemmeno allegato un concreto
interesse all’impugnazione dei bilanci di ICOM; non hanno indicato il danno che
subirebbero a causa delle irregolarità contabili denunciate; non hanno indicato
8
Cfr. pagg. 5 e 9 delle due comparse di risposta di ICOM. La convenuta aveva inizialmente svolto anche un'eccezione ex
art. 2434bis c.c. poi superata dalla successiva impugnazione anche del bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2013,
approvato del resto in data successiva alla notificazione della prima citazione.
9
Poi superata dalla produzione spontanea ad opera di ICOM S.p.A. del documento indicato al § C. dell'ordinanza del
13/2/2015
10
“Il consulente dell’ufficio, (...) verifichi la corretta rappresentazione nei bilanci della ICOM s.r.l. sotto indicati, giusta i
principi contabili nazionali di fonte legale e di fonte O.I.C.,
(1) nei bilanci al 31.8.12 e al 31.8.2013, dell’impegno di acquisto / locazione dell’immobile assunto con la Gruppo Redilco
s.p.a. (punto 3 della memoria attorea del 16/12/2014), con particolare riguardo al contratto preliminare prodotto dalla
convenuta il 17/2/2015
(2) sempre in entrambi i bilanci, del credito della ICOM s.r.l. verso la Gruppo Redilco s.p.a. (punto 4 della memoria
attorea del 16/12/2014)
(3) e nel solo bilancio al 31.8.2012, delle immobilizzazioni immateriali e fra esse delle spese di pubblicità e per ricerche e
sviluppo capitalizzate (punto 5 della memoria attorea del 16/12/2014),
riferendo in ogni caso ogni circostanza ritenuta utile alla decisione sull'impugnativa (quale ad esempio l'impatto delle
irregolarità eventualmente accertate sulla complessiva attendibilità e veridicità dei bilanci in questione) ed adoperandosi
per l’individuazione di possibili ipotesi transattive”
11
Delle cui conclusioni ICOM s.r.l. ha parzialmente preso atto nel riapprovare, l'11/1/2016, i due bilanci impugnati.
6
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D.
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
quale effetto utile deriverebbe a favore di AIMO e dei Signori Giardino,
Scognamiglio, Zucchi e Marson dalla pretesa invalidazione dei bilanci di
ICOM",
 e deducendo l'insufficienza a tal fine del"l’allegazione avversaria di un
“interesse” a sostenere una pretesa in un altro processo, vale a dire l’infondata
pretesa – fatta valere nel giudizio di concorrenza sleale – secondo cui il valore
delle quote vendute dai Signori Giardino e Scognamiglio al Sig. Mandara
 obiezioni che gli attori hanno (come già in istruttoria) ignorato, limitandosi a
dichiarare di non voler "replicare alle varie pagine dedicate da controparte
all’asserito carattere ritorsivo della presente azione (...), atteso che sarebbe fin
troppo agevole argomentare che ritorsiva è stata solo l’azione promossa ex
adverso nei confronti degli esponenti per concorrenza sleale"13;
RILEVATO PRELIMINARMENTE
E. che gli attori, nessuno dei quali è socio né creditore della ICOM s.r.l., hanno
astrattamente titolo ad impugnare i bilanci della convenuta sul fondamento dei (soli) vizi
di invalidità di cui all'art. 2479ter co. 3° c.c., giusta il quale le decisioni dei soci di s.r.l.
aventi oggetto illecito14 possono essere impugnate nel termine triennale ivi indicato "da
chiunque vi abbia interesse";
E).1 che tale espressione, la quale ripete in subiecta materia quella dettata in generale
per le nullità contrattuali dall'art. 1421 c.c., rimette quindi all'interprete -e in particolare,
al giudice- il vaglio della sussistenza, in concreto e in relazione alla specifica invalidità
fatta valere in domanda, di un interesse effettivo ed attuale a sentirla accertare, atteso
anche l'effetto di rimozione erga omnes dall'ordinamento giuridico dell'atto che ne sia
affetto che l'accertamento della nullità produce quale massima sanzione civile prevista
dall'ordinamento stesso;
12
Così a pag. 12 della comparsa conclusionale.
Così alla pag. 5 della memoria conclusionale di replica.
14
E fra queste, secondo la ricostruzione giurisprudenziale ricevuta, quelle che abbiano approvato un bilancio redatto in
violazione dei canoni di veridicità, chiarezza e precisione prescritti dagli artt. 2423 e segg. c.c.
13
7
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sarebbe più elevato del prezzo concordato in sede di cessione"12,
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
E).2 che se pure tale preliminare delibazione, volta alla pregiudiziale verifica della
principale condizione alla quale la domanda può esser conosciuta nel merito (art. 100
c.p.c.), deve evidentemente prendere le mosse dalla prospettazione che tale domanda
sorregge, va quindi affermato:
-
che la legittimazione generale all'azione di nullità non esime l'attore dal
dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso
di rilievo officioso o -come nella specie- di contestazione ad opera della controparte)
proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l'intervento del giudice
stesso15;
-
che l'applicazione di tali principi all'azione di nullità delle deliberazioni
assembleari in genere e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie,
va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti
che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento e la
circostanza che una eventuale pronuncia favorevole per sua natura non comporta per sua
natura la sostituzione della deliberazione con altra approvativa di un bilancio corretto,
-
tale per cui l'interesse a sentir pronunciare la nullità non può in particolare
identificarsi con l'interesse ad una diversa azione o eccezione, il cui esercizio soltanto
potrebbe soddisfare -in altro e diverso giudizio- la pretesa dell'attore16;
RITENUTO
F. che la trasposizione dei predetti principi al presente giudizio, in cui gli attori (tutti
estranei alla compagine della ICOM s.r.l. e sprovvisti di alcuna attuale posizione
giuridica soggettiva di vantaggio nei confronti della convenuta) hanno ritenuto di
impugnare (due decisioni di approvazione de)i bilanci della ICOM stessa relativi ad
esercizi successivi alla completa definizione di qualsiasi loro rapporto lavorativo o
15
Cfr., tra le molte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5420 del 15/4/2002 (Rv. 553734) e Sentenza n. 2721 del 25/2/2002 (Rv.
552503).
16
Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16159 del 20/7/2007 (Rv. 598437).
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della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
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sociale con essa, non consente al Tribunale di ravvisare in capo agli attori alcun
interesse concreto e giuridicamente rilevante che la rimozione di tali delibere e bilanci
-ed essa soltanto- possa soddisfare;
F).1 che la circostanza di aver discusso della veridicità di uno dei due bilanci impugnati
in occasione di altro giudizio (peraltro evidentemente non pregiudicato da, né connesso
a, questo17) e l'interesse degli attori -processualmente strumentale all'istruttoria della
causa n. 31233/13 R.g.- a sentirli dichiarare inveritieri e scorretti in vista di una loro
annettersi alla ICOM s.r.l. in quanto (a quanto è dato capire)
 depauperato da ipotetiche condotte concorrenzialmente illecite
 ovvero incongruo rispetto al valore contrattuale di scambio assunto nel contratto
di cessione di quote concluso il 21/12/2010 da Marco GIARDINO e Roberto
SCOAGNAMIGLIO con Alfonso MANDARA18,
non assurge in alcun modo già sotto il profilo dell'allegazione a quel qualificato
interesse di cui s'è sopra discorso, la cui sussistenza condiziona l'esame nel merito delle
due impugnative;
F).2 che pertanto, anche a prescindere dalla circostanza che non si comprende quale
rilevanza probatoria possa ex se spiegare nel giudizio n. 31233/13 R.g., ove contestato,
un documento contabile di redazione unilaterale di una delle parti quale rimane il
bilancio d'esercizio di ICOM s.r.l.,
la presente causa non può che arrestarsi al
pregiudiziale rilievo del difetto in capo agli attori -che significativamente, nulla hanno
sul punto replicato alla convenuta- del necessario interesse a sentir invalidare le delibere
di bilancio qui impugnate;
G.
che la AIMO s.r.l., Marco Giardino, Roberto Scognamiglio, Sara Marson e
Ferdinando Zucchi dovranno solidalmente rifondere alla convenuta le spese del giudizio
17
Tant'è vero che, come si evince compulsando gli atti della causa n. 31233/13 R.g. prodotti da ambo le parti, nessuno ha ivi
dedotto la necessità di sospenderlo inattesa della definizione di questo né ha chiesto che vi fosse quantomeno riunito per
connessione oggettiva.
18
Contratto che peraltro non è stato qui prodotto da alcuna parte né nella sua versione definitiva né nel preliminare che
verosimilmente lo precedette.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
inutilizzabilità probatoria in quel giudizio a fini di determinazione del valore da
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
da liquidarsi, ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55
del 10/3/2014 e tenuto conto
a) del valore indeterminabile della controversia
b) e della quasi completa identità delle questioni trattate nelle due cause riunite,
nella complessiva misura di € 14.800,00, oltre al rimborso del contributo forfettario
delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al
rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle aliquote
H. che a definitivo carico solidale di entrambe le parti, e nei rapporti interni in ragione
del 50% ciascuna, va infine lasciato il compenso liquidato alla consulente dell’Ufficio
Stefania CHIARUTTINI il 21/1/2016, essendosi trattato di incombente disposto ex
officio che ha giovato anche alla parte vittoriosa (che ne ha infatti parzialmente
incorporato gli esiti nel riapprovare i bilanci impugnati),
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla AIMO S.R.L.
nonché da MARCO GIARDINO, ROBERTO SCOGNAMIGLIO, SARA MARSON e
FERDINANDO ZUCCHI con citazioni notificate alla ICOM s.r.l. il 18/3/2014, ogni
diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara inammissibili le domande tutte proposte dagli attori;
2. condanna la AIMO S.R.L. nonché MARCO GIARDINO, ROBERTO
SCOGNAMIGLIO, SARA MARSON e FERDINANDO ZUCCHI a rimborsare
alla ICOM s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 14.800,00, oltre sull'imponibile
indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla
rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. pone infine le spese di consulenza tecnica d’ufficio a definitivo carico solidale
delle due parti processuali, in ragione di un mezzo ciascuna.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
rispettivamente vigenti;
Sentenza n. 5850/2016 pubbl. il 11/05/2016
RG n. 87659/2013
il Presidente
il Giudice estensore
Vincenzo Perozziello
Guido Vannicelli
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2016
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