scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 27312/2013 R.g. promossa da:
ALEX MARKETING SNC DI MAGNANI ALESSANDRO E C. S (c.f.
02029090400) e ROBERTO MAGNANI (c.f. MGNRRT43T24H223Q), elettivamente
domiciliati in Milano, via Cosimo del Fante 2, presso il procuratore e difensore avv.
Alessandro MALTAROLO
attori
contro
EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare
Battisti 8, presso il procuratore e difensore avv. Sergio COLOMBO
convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori :
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria
istanza, accertati i fatti di causa ed esaminati i documenti prodotti dai quali emerge la
responsabilità della società convenuta con riferimento alla garanzia prestata in favore degli
odierni attori con lettera del 18/12/2002 (cfr. doc. 3), condannare la convenuta società
EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., corrente in Parigi 3 Avenue Morane Saunier BP 46 –
Velizy Villacoublay Cedex, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
domicilio eletto in Milano, Viale Tunisia n. 29, al risarcimento di tutti i danni derivati ai
conchiudenti a titolo di danni emergenti, di lucro cessante e di danni morali per i titoli di cui in
atti, pari ad € 2.812.611,37= a favore della società ALEX MARKETING S.n.c. di Magnani
Alessandro e C. e ad € 375.573,12= a favore di MAGNANI ROBERTO o nella diversa somma
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Sezione specializzata in materia di impresa
maggiore o minore così come risulterà nel corso del giudizio da liquidarsi anche in via
equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale del legale
rappresentante di parte convenuta e sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 26.06.2003 la Alex Marketing Snc denunciò alla Eiffage Construction s.a.
ed alla Sae Italia S.p.A. la presenza di gravi irregolarità esistenti negli immobili di proprietà
della società Costruzioni Edilsae come da documento che le si rammostra (doc. 5);
2) Vero che nello specifica veniva denunciata la presenza di materiale di risulta della Eiffage
in nove box, la irregolarità costruttiva inerente gli scarichi di alcune unità abitative edificate
dalla stessa società e l’esistenza di un’azione di rivendica per la proprietà di un sottotetto da
parte del Sig. Impiccichè;
3) Vero che tali problematiche hanno ostacolato la commercializzazione degli immobili della
società così come denunciato nella missiva inviata alla Eiffage il 28/10/2005 che le si
rammostra (doc. 6);
4) Vero che la Alex Marketing, in persona del suo amministratore Roberto Magnani, nel 2005
chiese alla Eiffage Construction S.A. ed alla Sae Italia S.p.A. di definire le pendenze
economiche esistenti con imprese e professionisti in ordine agli immobili di proprietà della
società di Solaro (vedi doc. 6);
5) Vero che la Alex Marketing, in persona del suo amministratore Roberto Magnani, nel 2005
chiese alla Eiffage Construction S.A. ed alla Sae Italia S.p.A. di attivarsi in merito alle
procedure giudiziali pendenti contro la Costruzioni Edilsiae (doc. 6);
6) Vero che le società Eiffage Construction S.A. e Sae Italia S.p.A. omisero di attivarsi;
7) Vero che il sig. Roberto Magnani è stato costretto a vendere tutti gli immobili di sua
proprietà nonché a subire procedure esecutive immobiliari che hanno portato da ultimo (2014)
alla vendita della propria casa coniugale a Rimini.
Si indicano quali testimoni:
Capozzi Antonio, res. in Cormano, Via Galilei n. 10;
rag. Luigi Rinaldi, dom. in Rimini, V.le Valturio, 7.
Sul quantum delle pretese attoree, si chiede disporsi Consulenza Tecnica contabile volta a
quantificare i danni subiti dalle parti attrici sia in termini di danno emergente che di lucro
cessante, se del caso previo accertamento dell’effettivo valore di mercato degli immobili di
proprietà della famiglia Magnani all’epoca della loro vendita, dismessi per far fronte al
dissesto societario. Ove ritenuto opportuno si chiede, altresì, che la consulenza tecnica
evidenzi le sopravvenienze passive della Costruzioni Edilsae S.r.l. manifestatesi in epoca
posteriore all’atto di cessione delle quote societarie nonché la valenza causale sul bilancio
societario della condanna prevista dalla sentenza del Tribunale di Monza / Corte d’Appello di
Milano ai fini della determinazione dello stato di decozione.
Per la convenuta:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, dato atto che la convenuta non intende accettare il
contraddittorio su domande nuove che venissero eventualmente proposte dagli attori, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
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Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
- Respingere ogni domanda proposta dalla società Alex Marketing s n.c. di Magnani
Alessandro e C. e dal signor Roberto Magnani, mandando assolta dalle stesse la convenuta
Eiffage Construction SAS.
- Con vittoria di spese e compensi del grado del giudizio.
In via istruttoria, insiste per l’ammissione delle istanze di cui alla Ia e IIa memoria ex art. 183
c.p.c. agli atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può
fondarsi su precedenti conformi;
B. che Roberto MAGNANI, in proprio e quale legale rappresentante della ALEX
MARKETING S.N.C., ha dedotto nella citazione introduttiva di questo giudizio:
-
di aver pattuito con la EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. e la SAE ITALIA
S.p.A., mediante contratto preliminare del 31/7/2002, l'acquisto dell'intero capitale della
COSTRUZIONI EDILSAE s.r.l. proprietaria delle unità immobiliari site nel complesso
'La Corte del Brollo' di Solaro (MI), per il prezzo complessivo di € 2.065.000,00
dilazionato nei 18 mesi successivi1;
-
di aver quindi stipulato il 23/12/2002, intervenendo anche per la ALEX
MARKETING s.n.c. (cui venne trasferita la quota del 95% della COSTRUZIONI
EDILSAE2), l'atto notarile di cessione3;
-
di aver ottenuto dalla EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., preliminarmente alla
cessione, garanzia irrevocabile a favore degli acquirenti "con particolare riferimento
alla regolarità contabile, alla conformità dei beni immobili societari agli strumenti
urbanistici ed alla mancanza di vizi e/o difetti costruttivi occulti degli immobili stessi"4;
1
Cfr. doc. 1 att.
Che ha poi mutato il 31/7/2003 la propria denominazione in COSTRUZIONI EDILMARE s.r.l.
3
Cfr. doc. 2 att.
4
Cfr. doc. 3 ibidem.
2
3
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dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
-
di aver assistito tuttavia in seguito ad "un veloce e tragico precipitare della
Costruzioni Edilmare S.r.l. (...) caricata di azioni (...) esecutive immobiliari, azioni
fallimentari per posizioni pregiudizievoli e fatti derivati da situazioni pregresse rispetto
alla data della definitiva cessione delle quote sociali", senza che la EIFFAGE, pur più
volte "posta al corrente e sollecitata (...), muovesse 'un dito'"5
-
sino al fallimento della COSTRUZIONI EDILMARE s.r.l. pronunciato il
13/3/2008 dal Tribunale di Rimini6, allorché la società aveva già subìto:
oneri condominiali dovuti al Condominio LE VERANDE formato dagli acquirenti
degli immobili solaresi in base al riparto consuntivo e preventivo dei contributi
maturati il 2003/20047
 e la sentenza n. 1727/2007 emessa dal Tribunale di Monza di condanna al
pagamento al medesimo Condominio sia del risarcimento dovuto per vizi
costruttivi ex 1669 c.c. (€ 290.000,00 oltre rivalutazione dal settembre 20058) sia
degli oneri condominiali dovuti sino al 31.12.2002 (€114.305,05)9;
C.
che gli attori, sul presupposto che la condanna pronunciata contro la ex
COSTRUZIONI EDILSAE ex art. 1669 c.c. e per i contributi condominiali impagati a
tutto il 2002 avesse realizzato le condizioni ai fini della operatività della lettera del
18/12/2002, hanno chiesto la condanna della EIFFAGE -resasi inadempiente agli
obblighi di garanzia ivi assunti- al risarcimento dei "danni materiali ingentissimi e
morali ormai irreparabili" che "la sentenza dichiarativa di fallimento ha determinato",
individuati in particolare:
-
nei danni emergenti, quantificati
5
Il riferimento è alle comunicazioni, inizialmente relative ad alcune "irregolarità costruttive" afferenti "agli scarichi di
alcune unità" e alle "iscrizioni pregiudizievoli (...) conseguenti al contenzioso legale con l'Amministrazione condominiale",
datate 26/6/2003, 28/10/2005, 17/5 e 5/6/2007 e 1°/10/2007 (quest'ultima menzionante, per la prima volta, la sentenza di
primo grado emessa nel contenzioso di cui infra nel testo), nonché a quelle successive sino al 2/12/2008, di cui ai docc. 5 13 att.
6
Cfr. doc. 14 att.
7
V.lo, con altri atti, nel doc. 26 ibidem.
8
Importo poi ridotto in appello ad € 188.820,68 (cfr. doc. 23 att.).
9
Cfr. doc. 16 ibidem.
4
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 il decreto ingiuntivo n. 393/2005 del Tribunale di Monza per il pagamento di
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
 negli € 2.005.889,37 pagati dalla ALEX MARKETING s.n.c. per l'acquisto della
quota del 95% della COSTRUZIONI EDILSAE s.r.l.
 negli € 105.573,12 pagati allo stesso titolo da Roberto MAGNANI
 nelle spese di consulenza tecnica d'ufficio e legali sostenute dal MAGNANI per
complessivi € 20.000,00,
-
nel lucro cessante, individuato principalmente
496.998,75)
 e nella mancata vendita di alcuni di essi (€ 309.723,25)
-
nonché nei danni morali conseguiti al MAGNANI personalmente dalle esecuzioni
e dalla dichiarazione di fallimento della COSTRUZIONI EDILMARE, anche per il
pregiudizio alla "immagine personale e societaria sul mercato";
D. che la società francese ha resistito alla domanda
-
evidenziando come l'obbligo di garanzia contro di essa azionato fosse stato
assunto esclusivamente nei confronti degli acquirenti e nuovi soci delle quote della
COSTRUZIONI EDILSAE poi EDILMARE nel limitato senso di rimborsare agli stessi
le eventuali sopravvenienze di passività (o insussistenze di attività) sino alla data di
cessione,
-
e non contemplasse pertanto alcun obbligo incondizionato di 'provvista' nei
confronti della società ceduta al fine di fronteggiarne impegni e difficoltà,
-
ed eccependo l'insussistenza di collegamento causale fra l'inadempimento
addebitatole e le richieste risarcitorie avanzate,
-
per le autonome responsabilità gestorie del MAGNANI e le ingenti ragioni
debitorie accumulate accumulate dalla COSTRUZIONI EDILSAE / EDILMARE
successivamente alla cessione, illustrate dalla convenuta alle pagine 6 - 8 della comparsa
di risposta e nei documenti ivi menzionati;
RILEVATO
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 nelle vendite degli immobili solaresi a prezzo inferiore al loro valore (€
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
RG n. 27312/2013
E. che assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° (nel primo dei quali gli attori
hanno fra l'altro replicato che "se la Eiffage a fronte delle richieste di intervento fatte
dagli attori con missiva del 10.10.2007 si fosse adoperata per tempo, lo stato di
decozione della Edilsae (...) sarebbe stato assai contenuto e tale da non giustificare la
pronuncia di suo fallimento"), il giudice istruttore ha respinto il 30/4/2014 le istanze
istruttorie proposte dalle parti10 e la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe, è
pervenuta il 16/6/2015 al Tribunale per la decisione;
F. che, come pare evidente da quanto sopra riportato e, in particolare,
 dalla precisa individuazione dei danni effettuata in citazione
 e dall'intervenuta evocazione in giudizio della sola EIFFAGE CONSTRUCTION
S.A.,
il petitum e la causa petendi della domanda attorea non attengono né all'esecuzione ad
opera delle socie originarie del contratto -preliminare e definitivo- di cessione agli attori
del(le quote del)la CONSTRUZIONI EDILSAE s.r.l. e neppure all'esecuzione da parte
della convenuta degli obblighi di praestare assunti con la lettera fideiussoria del
18/12/2002, bensì al risarcimento dei danni che sarebbero derivati agli attori per
l'inadempimento della EIFFAGE a quegli obblighi contrattuali (di garanzia), il che
impone preliminarmente di rilevare come la presente causa non appartenga al novero di
quelle indicate all'art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 co. 1°
10
Con la seguente motivazione: "(...)
RITENUTO
che da un lato la questione preliminare relativa all’interpretazione della oggetto della garanzia prestata da EIFFAGE
CONSTRUCTION s.a. con lettera del 18/12/2002 non necessita di suo di alcuna istruzione;
che dall'altro la documentazione in atti appare idonea alla quantificazione, anche in via equitativa, dell’eventuale danno
da riconoscersi agli attori;
RITENUTO PERALTRO
che, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice nella memoria del 7/4/2014, che i capitoli da 1) a 5) sono relativi a
circostanze documentali, mentre il cap. 6) è irrilevante e il capitolo 7) valutativo;
che quanto, invece, all'offerta istruttoria contenuta nella memoria datata 8/4/2014 di parte convenuta, che il capitolo a) è
relativo a circostanza documentale quanto alla prima parte e irrilevante quanto alla seconda, mentre il capitolo b) non è
rilevante ai fini del decidere;
che la richiesta di parte convenuta di esibizione della relazione ex art. 33 L.F. del curatore della EDILSAE s.r.l., così
come la sollecitazione di consulenza tecnica contabile effettuata dagli attori, non appaiono necessarie alla luce delle
considerazioni che precedono; (...)"
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RITENUTO
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
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lett. d) del d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012) e debba pertanto esser decisa
dal Tribunale in composizione monocratica;
G. che alla luce di tale qualificazione, va subito escluso che possano considerarsi quali
danni risarcibili prodottisi nella sfera giuridico-patrimoniale propria della ALEX
MARKETING s.n.c. e del MAGNANI, da tale garanzia assistiti, tutti quei danni che si
sono all'evidenza verificati nel patrimonio della COSTRUZIONI EDILSAE (poi
EDILMARE) s.r.l. e solo di riflesso
-a seguito della perdita di valore delle
vendita del patrimonio immobiliare sociale e la stesa dichiarazione di fallimento in sé e
per sé considerata;
G).1 che del pari, in assenza di richiesta di risoluzione per inadempimento della
cessione delle quote della EDILSAE / EDILMARE, non è configurabile alcun diritto
degli attori alla restituzione del prezzo versato per il loro acquisto, ciò nonostante
richiesto in causa quale principale voce di danno;
G).2 che per quanto riguarda poi i danni personali e diretti che gli attori avrebbero
risentito a causa -in ultima analisi- dell'intervenuto fallimento della società, occorreva
la prova che questo sia stato reso inevitabile, quale conseguenza immediata e diretta (art.
1223 c.c.), dal mancato tempestivo adempimento della EIFFAGE agli obblighi assunti
nei confronti degli attori per l'espressa ipotesi di emergenza successiva di vizi costruttivi
occulti degli immobili sociali e per altre sopravvenienze passive rispetto al dicembre del
2002;
G).3 che invece
-
sebbene non paia revocabile in dubbio che l'obbligo di garanzia (contrariamente a
quanto sostenuto in causa dalla EIFFAGE) divenne attuale ed esigibile con la condanna
esecutiva pronunciata dal Tribunale di Monza nel maggio del 2007 per i contributi
condominiali dovuti al 31.12.2002 nonché per i vizi costruttivi del complesso di Solaro
accertati ex art. 1669 c.c.
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partecipazioni in essa detenute- in quello degli attori, quali la svendita o la mancata
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-
e benché il quantum da prestarsi (non oggetto peraltro in questa sede, come già
evidenziato, di domanda) non possa considerarsi tal quale sovrapponibile all'importo dei
due capi di condanna,
-
quantum dovuto inoltre agli odierni attori, che ben avrebbero potuto destinarlo ad
altri fini e non alla società ceduta,
ritiene il Tribunale che gli attori stessi non abbiano assolto con il dovuto rigore
all'onere probatorio su di essi incombente, ed anzi la convenuta abbia fornito prova
cause concomitanti del tutto prevalenti rispetto al mancato ristoro ai soci di dette
sopravvenienze;
G).4 che infatti risulta per tabulas e non è comunque contestato dagli attori:
i.
che nella situazione patrimoniale al 31.12.2002 posta a fondamento della cessione
(ed oggetto, come risulta dall'art. 4 del contratto preliminare, di approfondito
esame in contraddittorio), già erano appostati quali "spese condominiali
consuntivo 2001 preventivo 2002" (queste ultime quindi ancora da consuntivare
nell'esercizio condominiale successivo) € 75.069,42, pari circa ai due terzi di
quanto definitivamente accertato a tale titolo dal Tribunale nel 2007,
ii.
che l'insolvenza della società era già emersa dalla incapacità della
COSTRUZIONI EDILMARE di onorare sin da data ben precedente all'esecuzione
della sentenza monzese altri e maggiori debiti maturati successivamente alla
cessione e quindi pacificamente non coperti dalla garanzia, quali l'ingiunzione
irrevocabile per contributi condominiali successivi al 2002 emessa il 14/3/2005
(per la quale la società non era stata in grado di pagare neppure una rata della
conversione richiesta in sede esecutiva11) e gli oneri dei negozi sottostanti alle
nuove ipoteche accese dalla EDILSAE (dopo che le socie originarie cedenti
11
Cfr. doc. 15 att.
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positiva che il dissesto della COSTRUZIONI EDILSAE / EDILMARE sia derivato da
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
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avevano purgato gli immobili sociali da ogni gravame) in data successiva alla
cessione12;
G).5 che pertanto la domanda in esame, così come proposta, non può che esser
integralmente respinta -senza necessità alcuna di ulteriore istrutoria- per totale difetto
di prova sia del danno concretamente lamentato dagli attori che del nesso di causalità fra
esso e l'inadempimento (pur in parte sussistente) della EIFFAGE al limitato obbligo di
garanzia assunto personalmente nei loro confronti il 18/12/2002;
processo, congruamente liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come
modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 medio tempore entrato in vigore e
tenuto conto ai fini della quantificazione del compenso dell'assenza di istruttoria, della
identica posizione processuale dei due attori e dell'inadempimento comunque accertato a
carico della convenuta- nella misura di € 14.000,00, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di
categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Roberto
MAGNANI in proprio e quale legale rappresentante della ALEX MARKETING S.N.C.
di Magnani Alessandro e C. nei confronti della EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. con
citazione notificata il 3 - 5/4/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande proposte nei confronti della EIFFAGE CONSTRUCTION
S.A.;
2. condanna Roberto MAGNANI e la ALEX MARKETING S.N.C. di Magnani
Alessandro e C. a rimborsare alla società convenuta, in solido fra loro, le spese
del processo, che liquida in complessivi € 14.000,00, oltre al rimborso forfettario
delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo
previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
12
Per ben € 1.352.000,00, come si evince ancora dall'istanza di fallimento del Condominio Le Verande (punto 3 e bilancio
EDILMARE al 31.12.2006 ivi richiamato) di cui al documento richiamato nella precedente nota.
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H. che gli attori dovranno rifondere alla EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. le spese del
Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015
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Così deciso in Milano, il 10 luglio 2015
il Giudice
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Guido Vannicelli
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