scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO nella persona del giudice Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 27312/2013 R.g. promossa da: ALEX MARKETING SNC DI MAGNANI ALESSANDRO E C. S (c.f. 02029090400) e ROBERTO MAGNANI (c.f. MGNRRT43T24H223Q), elettivamente domiciliati in Milano, via Cosimo del Fante 2, presso il procuratore e difensore avv. Alessandro MALTAROLO attori contro EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti 8, presso il procuratore e difensore avv. Sergio COLOMBO convenuta CONCLUSIONI Per gli attori : Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di causa ed esaminati i documenti prodotti dai quali emerge la responsabilità della società convenuta con riferimento alla garanzia prestata in favore degli odierni attori con lettera del 18/12/2002 (cfr. doc. 3), condannare la convenuta società EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., corrente in Parigi 3 Avenue Morane Saunier BP 46 – Velizy Villacoublay Cedex, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Milano, Viale Tunisia n. 29, al risarcimento di tutti i danni derivati ai conchiudenti a titolo di danni emergenti, di lucro cessante e di danni morali per i titoli di cui in atti, pari ad € 2.812.611,37= a favore della società ALEX MARKETING S.n.c. di Magnani Alessandro e C. e ad € 375.573,12= a favore di MAGNANI ROBERTO o nella diversa somma 1 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sezione specializzata in materia di impresa maggiore o minore così come risulterà nel corso del giudizio da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta e sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 26.06.2003 la Alex Marketing Snc denunciò alla Eiffage Construction s.a. ed alla Sae Italia S.p.A. la presenza di gravi irregolarità esistenti negli immobili di proprietà della società Costruzioni Edilsae come da documento che le si rammostra (doc. 5); 2) Vero che nello specifica veniva denunciata la presenza di materiale di risulta della Eiffage in nove box, la irregolarità costruttiva inerente gli scarichi di alcune unità abitative edificate dalla stessa società e l’esistenza di un’azione di rivendica per la proprietà di un sottotetto da parte del Sig. Impiccichè; 3) Vero che tali problematiche hanno ostacolato la commercializzazione degli immobili della società così come denunciato nella missiva inviata alla Eiffage il 28/10/2005 che le si rammostra (doc. 6); 4) Vero che la Alex Marketing, in persona del suo amministratore Roberto Magnani, nel 2005 chiese alla Eiffage Construction S.A. ed alla Sae Italia S.p.A. di definire le pendenze economiche esistenti con imprese e professionisti in ordine agli immobili di proprietà della società di Solaro (vedi doc. 6); 5) Vero che la Alex Marketing, in persona del suo amministratore Roberto Magnani, nel 2005 chiese alla Eiffage Construction S.A. ed alla Sae Italia S.p.A. di attivarsi in merito alle procedure giudiziali pendenti contro la Costruzioni Edilsiae (doc. 6); 6) Vero che le società Eiffage Construction S.A. e Sae Italia S.p.A. omisero di attivarsi; 7) Vero che il sig. Roberto Magnani è stato costretto a vendere tutti gli immobili di sua proprietà nonché a subire procedure esecutive immobiliari che hanno portato da ultimo (2014) alla vendita della propria casa coniugale a Rimini. Si indicano quali testimoni: Capozzi Antonio, res. in Cormano, Via Galilei n. 10; rag. Luigi Rinaldi, dom. in Rimini, V.le Valturio, 7. Sul quantum delle pretese attoree, si chiede disporsi Consulenza Tecnica contabile volta a quantificare i danni subiti dalle parti attrici sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, se del caso previo accertamento dell’effettivo valore di mercato degli immobili di proprietà della famiglia Magnani all’epoca della loro vendita, dismessi per far fronte al dissesto societario. Ove ritenuto opportuno si chiede, altresì, che la consulenza tecnica evidenzi le sopravvenienze passive della Costruzioni Edilsae S.r.l. manifestatesi in epoca posteriore all’atto di cessione delle quote societarie nonché la valenza causale sul bilancio societario della condanna prevista dalla sentenza del Tribunale di Monza / Corte d’Appello di Milano ai fini della determinazione dello stato di decozione. Per la convenuta: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, dato atto che la convenuta non intende accettare il contraddittorio su domande nuove che venissero eventualmente proposte dagli attori, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: 2 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 - Respingere ogni domanda proposta dalla società Alex Marketing s n.c. di Magnani Alessandro e C. e dal signor Roberto Magnani, mandando assolta dalle stesse la convenuta Eiffage Construction SAS. - Con vittoria di spese e compensi del grado del giudizio. In via istruttoria, insiste per l’ammissione delle istanze di cui alla Ia e IIa memoria ex art. 183 c.p.c. agli atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi; B. che Roberto MAGNANI, in proprio e quale legale rappresentante della ALEX MARKETING S.N.C., ha dedotto nella citazione introduttiva di questo giudizio: - di aver pattuito con la EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. e la SAE ITALIA S.p.A., mediante contratto preliminare del 31/7/2002, l'acquisto dell'intero capitale della COSTRUZIONI EDILSAE s.r.l. proprietaria delle unità immobiliari site nel complesso 'La Corte del Brollo' di Solaro (MI), per il prezzo complessivo di € 2.065.000,00 dilazionato nei 18 mesi successivi1; - di aver quindi stipulato il 23/12/2002, intervenendo anche per la ALEX MARKETING s.n.c. (cui venne trasferita la quota del 95% della COSTRUZIONI EDILSAE2), l'atto notarile di cessione3; - di aver ottenuto dalla EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., preliminarmente alla cessione, garanzia irrevocabile a favore degli acquirenti "con particolare riferimento alla regolarità contabile, alla conformità dei beni immobili societari agli strumenti urbanistici ed alla mancanza di vizi e/o difetti costruttivi occulti degli immobili stessi"4; 1 Cfr. doc. 1 att. Che ha poi mutato il 31/7/2003 la propria denominazione in COSTRUZIONI EDILMARE s.r.l. 3 Cfr. doc. 2 att. 4 Cfr. doc. 3 ibidem. 2 3 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 - di aver assistito tuttavia in seguito ad "un veloce e tragico precipitare della Costruzioni Edilmare S.r.l. (...) caricata di azioni (...) esecutive immobiliari, azioni fallimentari per posizioni pregiudizievoli e fatti derivati da situazioni pregresse rispetto alla data della definitiva cessione delle quote sociali", senza che la EIFFAGE, pur più volte "posta al corrente e sollecitata (...), muovesse 'un dito'"5 - sino al fallimento della COSTRUZIONI EDILMARE s.r.l. pronunciato il 13/3/2008 dal Tribunale di Rimini6, allorché la società aveva già subìto: oneri condominiali dovuti al Condominio LE VERANDE formato dagli acquirenti degli immobili solaresi in base al riparto consuntivo e preventivo dei contributi maturati il 2003/20047 e la sentenza n. 1727/2007 emessa dal Tribunale di Monza di condanna al pagamento al medesimo Condominio sia del risarcimento dovuto per vizi costruttivi ex 1669 c.c. (€ 290.000,00 oltre rivalutazione dal settembre 20058) sia degli oneri condominiali dovuti sino al 31.12.2002 (€114.305,05)9; C. che gli attori, sul presupposto che la condanna pronunciata contro la ex COSTRUZIONI EDILSAE ex art. 1669 c.c. e per i contributi condominiali impagati a tutto il 2002 avesse realizzato le condizioni ai fini della operatività della lettera del 18/12/2002, hanno chiesto la condanna della EIFFAGE -resasi inadempiente agli obblighi di garanzia ivi assunti- al risarcimento dei "danni materiali ingentissimi e morali ormai irreparabili" che "la sentenza dichiarativa di fallimento ha determinato", individuati in particolare: - nei danni emergenti, quantificati 5 Il riferimento è alle comunicazioni, inizialmente relative ad alcune "irregolarità costruttive" afferenti "agli scarichi di alcune unità" e alle "iscrizioni pregiudizievoli (...) conseguenti al contenzioso legale con l'Amministrazione condominiale", datate 26/6/2003, 28/10/2005, 17/5 e 5/6/2007 e 1°/10/2007 (quest'ultima menzionante, per la prima volta, la sentenza di primo grado emessa nel contenzioso di cui infra nel testo), nonché a quelle successive sino al 2/12/2008, di cui ai docc. 5 13 att. 6 Cfr. doc. 14 att. 7 V.lo, con altri atti, nel doc. 26 ibidem. 8 Importo poi ridotto in appello ad € 188.820,68 (cfr. doc. 23 att.). 9 Cfr. doc. 16 ibidem. 4 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 il decreto ingiuntivo n. 393/2005 del Tribunale di Monza per il pagamento di Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 negli € 2.005.889,37 pagati dalla ALEX MARKETING s.n.c. per l'acquisto della quota del 95% della COSTRUZIONI EDILSAE s.r.l. negli € 105.573,12 pagati allo stesso titolo da Roberto MAGNANI nelle spese di consulenza tecnica d'ufficio e legali sostenute dal MAGNANI per complessivi € 20.000,00, - nel lucro cessante, individuato principalmente 496.998,75) e nella mancata vendita di alcuni di essi (€ 309.723,25) - nonché nei danni morali conseguiti al MAGNANI personalmente dalle esecuzioni e dalla dichiarazione di fallimento della COSTRUZIONI EDILMARE, anche per il pregiudizio alla "immagine personale e societaria sul mercato"; D. che la società francese ha resistito alla domanda - evidenziando come l'obbligo di garanzia contro di essa azionato fosse stato assunto esclusivamente nei confronti degli acquirenti e nuovi soci delle quote della COSTRUZIONI EDILSAE poi EDILMARE nel limitato senso di rimborsare agli stessi le eventuali sopravvenienze di passività (o insussistenze di attività) sino alla data di cessione, - e non contemplasse pertanto alcun obbligo incondizionato di 'provvista' nei confronti della società ceduta al fine di fronteggiarne impegni e difficoltà, - ed eccependo l'insussistenza di collegamento causale fra l'inadempimento addebitatole e le richieste risarcitorie avanzate, - per le autonome responsabilità gestorie del MAGNANI e le ingenti ragioni debitorie accumulate accumulate dalla COSTRUZIONI EDILSAE / EDILMARE successivamente alla cessione, illustrate dalla convenuta alle pagine 6 - 8 della comparsa di risposta e nei documenti ivi menzionati; RILEVATO 5 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 nelle vendite degli immobili solaresi a prezzo inferiore al loro valore (€ Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 E. che assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° (nel primo dei quali gli attori hanno fra l'altro replicato che "se la Eiffage a fronte delle richieste di intervento fatte dagli attori con missiva del 10.10.2007 si fosse adoperata per tempo, lo stato di decozione della Edilsae (...) sarebbe stato assai contenuto e tale da non giustificare la pronuncia di suo fallimento"), il giudice istruttore ha respinto il 30/4/2014 le istanze istruttorie proposte dalle parti10 e la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe, è pervenuta il 16/6/2015 al Tribunale per la decisione; F. che, come pare evidente da quanto sopra riportato e, in particolare, dalla precisa individuazione dei danni effettuata in citazione e dall'intervenuta evocazione in giudizio della sola EIFFAGE CONSTRUCTION S.A., il petitum e la causa petendi della domanda attorea non attengono né all'esecuzione ad opera delle socie originarie del contratto -preliminare e definitivo- di cessione agli attori del(le quote del)la CONSTRUZIONI EDILSAE s.r.l. e neppure all'esecuzione da parte della convenuta degli obblighi di praestare assunti con la lettera fideiussoria del 18/12/2002, bensì al risarcimento dei danni che sarebbero derivati agli attori per l'inadempimento della EIFFAGE a quegli obblighi contrattuali (di garanzia), il che impone preliminarmente di rilevare come la presente causa non appartenga al novero di quelle indicate all'art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 co. 1° 10 Con la seguente motivazione: "(...) RITENUTO che da un lato la questione preliminare relativa all’interpretazione della oggetto della garanzia prestata da EIFFAGE CONSTRUCTION s.a. con lettera del 18/12/2002 non necessita di suo di alcuna istruzione; che dall'altro la documentazione in atti appare idonea alla quantificazione, anche in via equitativa, dell’eventuale danno da riconoscersi agli attori; RITENUTO PERALTRO che, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice nella memoria del 7/4/2014, che i capitoli da 1) a 5) sono relativi a circostanze documentali, mentre il cap. 6) è irrilevante e il capitolo 7) valutativo; che quanto, invece, all'offerta istruttoria contenuta nella memoria datata 8/4/2014 di parte convenuta, che il capitolo a) è relativo a circostanza documentale quanto alla prima parte e irrilevante quanto alla seconda, mentre il capitolo b) non è rilevante ai fini del decidere; che la richiesta di parte convenuta di esibizione della relazione ex art. 33 L.F. del curatore della EDILSAE s.r.l., così come la sollecitazione di consulenza tecnica contabile effettuata dagli attori, non appaiono necessarie alla luce delle considerazioni che precedono; (...)" 6 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 RITENUTO Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 lett. d) del d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012) e debba pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica; G. che alla luce di tale qualificazione, va subito escluso che possano considerarsi quali danni risarcibili prodottisi nella sfera giuridico-patrimoniale propria della ALEX MARKETING s.n.c. e del MAGNANI, da tale garanzia assistiti, tutti quei danni che si sono all'evidenza verificati nel patrimonio della COSTRUZIONI EDILSAE (poi EDILMARE) s.r.l. e solo di riflesso -a seguito della perdita di valore delle vendita del patrimonio immobiliare sociale e la stesa dichiarazione di fallimento in sé e per sé considerata; G).1 che del pari, in assenza di richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della EDILSAE / EDILMARE, non è configurabile alcun diritto degli attori alla restituzione del prezzo versato per il loro acquisto, ciò nonostante richiesto in causa quale principale voce di danno; G).2 che per quanto riguarda poi i danni personali e diretti che gli attori avrebbero risentito a causa -in ultima analisi- dell'intervenuto fallimento della società, occorreva la prova che questo sia stato reso inevitabile, quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.), dal mancato tempestivo adempimento della EIFFAGE agli obblighi assunti nei confronti degli attori per l'espressa ipotesi di emergenza successiva di vizi costruttivi occulti degli immobili sociali e per altre sopravvenienze passive rispetto al dicembre del 2002; G).3 che invece - sebbene non paia revocabile in dubbio che l'obbligo di garanzia (contrariamente a quanto sostenuto in causa dalla EIFFAGE) divenne attuale ed esigibile con la condanna esecutiva pronunciata dal Tribunale di Monza nel maggio del 2007 per i contributi condominiali dovuti al 31.12.2002 nonché per i vizi costruttivi del complesso di Solaro accertati ex art. 1669 c.c. 7 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 partecipazioni in essa detenute- in quello degli attori, quali la svendita o la mancata Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 - e benché il quantum da prestarsi (non oggetto peraltro in questa sede, come già evidenziato, di domanda) non possa considerarsi tal quale sovrapponibile all'importo dei due capi di condanna, - quantum dovuto inoltre agli odierni attori, che ben avrebbero potuto destinarlo ad altri fini e non alla società ceduta, ritiene il Tribunale che gli attori stessi non abbiano assolto con il dovuto rigore all'onere probatorio su di essi incombente, ed anzi la convenuta abbia fornito prova cause concomitanti del tutto prevalenti rispetto al mancato ristoro ai soci di dette sopravvenienze; G).4 che infatti risulta per tabulas e non è comunque contestato dagli attori: i. che nella situazione patrimoniale al 31.12.2002 posta a fondamento della cessione (ed oggetto, come risulta dall'art. 4 del contratto preliminare, di approfondito esame in contraddittorio), già erano appostati quali "spese condominiali consuntivo 2001 preventivo 2002" (queste ultime quindi ancora da consuntivare nell'esercizio condominiale successivo) € 75.069,42, pari circa ai due terzi di quanto definitivamente accertato a tale titolo dal Tribunale nel 2007, ii. che l'insolvenza della società era già emersa dalla incapacità della COSTRUZIONI EDILMARE di onorare sin da data ben precedente all'esecuzione della sentenza monzese altri e maggiori debiti maturati successivamente alla cessione e quindi pacificamente non coperti dalla garanzia, quali l'ingiunzione irrevocabile per contributi condominiali successivi al 2002 emessa il 14/3/2005 (per la quale la società non era stata in grado di pagare neppure una rata della conversione richiesta in sede esecutiva11) e gli oneri dei negozi sottostanti alle nuove ipoteche accese dalla EDILSAE (dopo che le socie originarie cedenti 11 Cfr. doc. 15 att. 8 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 positiva che il dissesto della COSTRUZIONI EDILSAE / EDILMARE sia derivato da Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 avevano purgato gli immobili sociali da ogni gravame) in data successiva alla cessione12; G).5 che pertanto la domanda in esame, così come proposta, non può che esser integralmente respinta -senza necessità alcuna di ulteriore istrutoria- per totale difetto di prova sia del danno concretamente lamentato dagli attori che del nesso di causalità fra esso e l'inadempimento (pur in parte sussistente) della EIFFAGE al limitato obbligo di garanzia assunto personalmente nei loro confronti il 18/12/2002; processo, congruamente liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 medio tempore entrato in vigore e tenuto conto ai fini della quantificazione del compenso dell'assenza di istruttoria, della identica posizione processuale dei due attori e dell'inadempimento comunque accertato a carico della convenuta- nella misura di € 14.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge, P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Roberto MAGNANI in proprio e quale legale rappresentante della ALEX MARKETING S.N.C. di Magnani Alessandro e C. nei confronti della EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. con citazione notificata il 3 - 5/4/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. rigetta le domande proposte nei confronti della EIFFAGE CONSTRUCTION S.A.; 2. condanna Roberto MAGNANI e la ALEX MARKETING S.N.C. di Magnani Alessandro e C. a rimborsare alla società convenuta, in solido fra loro, le spese del processo, che liquida in complessivi € 14.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge. 12 Per ben € 1.352.000,00, come si evince ancora dall'istanza di fallimento del Condominio Le Verande (punto 3 e bilancio EDILMARE al 31.12.2006 ivi richiamato) di cui al documento richiamato nella precedente nota. 9 http://bit.ly/1Tg4koI Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 H. che gli attori dovranno rifondere alla EIFFAGE CONSTRUCTION S.A. le spese del Sentenza n. 8658/2015 pubbl. il 14/07/2015 RG n. 27312/2013 Così deciso in Milano, il 10 luglio 2015 il Giudice Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Guido Vannicelli 10 http://bit.ly/1Tg4koI