Eurodejalex n. 12 - Studio Legale De Berti Jacchia

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Eurodejalex n. 12 - Studio Legale De Berti Jacchia
EuroDejalex n. 12/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
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Diicceem
22000055
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Consiglio Europeo di Bruxelles: raggiunto il difficile compromesso sul bilancio UE per il periodo
2007-2013
In data 16 dicembre 2005 i capi di Stato e di governo dei 25 Stati membri dell’Unione hanno raggiunto un
accordo sulle Prospettive finanziarie 2007-2013, che prevede una spesa complessiva, nell’arco di 7 anni, di
862,4 miliardi di euro, pari all’1,045% del Prodotto interno lordo (Pil) comunitario. Tale intesa, raggiunta a
tarda notte sotto l’egida della presidenza britannica grazie alle concessioni reciproche dei principali leaders
europei, ha evitato il crearsi di un ulteriore impasse per l’Unione, già provata dal rigetto del progetto di
Costituzione europea, permettendole di disporre delle risorse finanziare necessarie per affrontare le sfide
future, interne ed esterne, incluse quelle risultanti dalla disparità dei livelli di sviluppo in seguito
all’allargamento. Decisivo è stato l’intervento della neo-cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha proposto
di alzare il tetto del bilancio dall’1,03 % all’1,045 % del Pil comunitario, con il “regalo” in extremis di 100
milioni di euro di aiuti regionali, che erano in dotazione ai Lander tedeschi, ed ora destinati al finanziamento
delle aree in ritardo di sviluppo in Polonia. La disponibilità della Germania ad aumentare il budget ha
costretto la Gran Bretagna a cedere all’insistente richiesta dei partners di ridurre il rebate, ovvero il
“rimborso” o “sconto” che tale Stato riceve dal 1984 per compensare i minori introiti ricevuti sul fronte
agricolo; gli otto miliardi di euro già proposti come taglio del rebate dal premier britannico, nella versione
definitiva del bilancio salgono quindi a 10,5, e verranno ridotti a partire dal 2009. Tuttavia, Tony Blair è
riuscito a far valere la clausola che prevede l’anticipazione del dibattito di revisione della spesa per le PAC
(politica agricola comune) prima della data prevista del 2013, ovvero nel 2008-2009, superando le pressioni
contrarie provenienti in particolare dalla Francia, fortemente interessata a mantenere inalterato l’ingente
contributo dell’Unione europea agli stanziamenti dei singoli Stati in tale settore (per modificare i sussidi
agricoli sarà comunque necessario il voto all’unanimità). L’aumento del tetto complessivo del bilancio ha
permesso poi di sbloccare anche il nodo dell’aumento delle risorse per i nuovi Stati membri, ai quali
andranno nel complesso 150 miliardi in più, 50 miliardi solo alla Polonia. Risultati positivi anche per il nostro
paese, che riceverà 1,9 miliardi di euro aggiuntivi destinati ai fondi strutturali per gli aiuti regionali, con un
contribuito netto da versare a Bruxelles inferiore allo 0,35% del Pil nazionale. Guardando al bilancio nel suo
complesso, va precisato come le spese siano state suddivise in cinque capitoli e relativi sottocapitoli,
tenendo conto della probabile adesione all’Unione della Romania e Bulgaria nel 2007, per le quali sono stati
rispettati gli importi previsti nei rispettivi trattati di adesione. In particolare, il capitolo I dovrebbe fornire un
adeguato finanziamento alle iniziative comunitarie che rientrano nella strategia di Lisbona e concernono la
ricerca e lo sviluppo tecnologico, la politica sociale, il collegamento dell’UE attraverso le reti trans-europee,
l’istruzione e la formazione, la politica sociale nonché la politica di coesione per la crescita e l’occupazione
(per un totale di 379,7 miliardi di euro); il capitolo II concerne invece gli stanziamenti per la PAC, la pesca, lo
sviluppo rurale ed il nuovo strumento finanziario per l’ambiente (per un totale di 371,2 miliardi di euro); il
capitolo III copre una vasta gamma di materie che riguardano in modo particolare la protezione dei diritti dei
cittadini, finanziando la cooperazione giudiziaria nell’ambito civile e penale e le azioni concernenti la cultura,
i giovani, l’audiovisivo, la salute e tutela dei consumatori (per un totale di 1,9 miliardi di euro); il capitolo IV
comprende poi l’azione esterna dell’Unione, finanziando gli strumenti di preadesione, stabilità e
cooperazione allo sviluppo, partenariato e vicinato europeo, aiuti umanitari (per un totale di 8,1 miliardi di
euro); infine il capitolo V stabilisce il tetto massimo di spese per l’amministrazione delle istituzioni europee
(pari a 7,7 miliardi di euro). Nonostante l’accordo sul bilancio sia stato salutato con favore dalla
Commissione e dal Parlamento europeo nel suo complesso e definito come “un’intesa positiva per
l’Europa”, non sono tuttavia mancate le critiche alla ripartizione dei fondi, giudicata particolarmente carente
per i programmi legati alla cultura, all’istruzione e alla formazione, alla ricerca e sviluppo nonché alla
protezione dell’ambiente. In tali settori, il dibattito in seno al Parlamento europeo, che è chiamato a dare il
suo accordo sulle prospettive finanziarie pluriennali ai sensi dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di
bilancio (stipulato nel 1999 con Commissione e Consiglio), si preannuncia particolarmente acceso. La prima
discussione nel merito dovrebbe avere luogo il 24 gennaio 2006, durante il semestre di presidenza austriaca
del Consiglio, ed il presidente del Parlamento Josep Borell ha già anticipato come le sue richieste si
focalizzeranno sulle politiche direttamente connesse alla protezione dei cittadini (capitolo III), per le quali gli
stanziamenti sono considerati troppo bassi. L’accordo definitivo tra Parlamento e Consiglio è comunque
atteso per la primavera 2006. Per maggiori informazioni relative alle prospettive finanziarie 2007-2013 si
veda il sito http://www.europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm
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Osservatorio
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MERCATO INTERNO – SETTORE FARMACEUTICO
Passi avanti per le nuove regole sull’accesso ai medicinali e sui medicinali ad uso pediatrico (01-09.12.2005)
In data 1° dicembre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento della Commissione sulle licenze
obbligatorie per l’esportazione di medicinali, che permetterà alle imprese di produrre copie di medicinali brevettati in vista
dell’esportazione verso paesi in via di sviluppo, senza bisogno dell’approvazione del titolare del brevetto, rendendo così più
agevole l’afflusso di medicinali generici meno cari verso tali paesi. Conformemente a quanto stabilito da una decisione del
Consiglio generale dell’OMC dell’agosto 2003, col nuovo regolamento viene prevista una procedura di concessione di
licenze obbligatorie per brevetti e certificati complementari di protezione concernenti la fabbricazione e la vendita di prodotti
farmaceutici, se questi prodotti sono destinati all’esportazione verso paesi ammissibili in cui vi siano problemi di sanità
pubblica. In base alle nuove norme, gli Stati membri concedono la licenza obbligatoria ad ogni soggetto che ne faccia
domanda, ma essa è strettamente limitata a tutti gli atti necessari ai fini della fabbricazione del prodotto in questione per
l’esportazione e la distribuzione nel paese o nei paesi indicati nella domanda. Inoltre, il 9 dicembre il Consiglio ha adottato
una posizione comune concernente la proposta di regolamento sui medicinali ad uso pediatrico volta a risolvere il problema
legato allo scarso numero dei suddetti medicinali che vengono sottoposti a test clinici prima del loro utilizzo: tale situazione,
non assicurando qualità ed efficacia dei medicinali pediatrici, porta ad una scelta limitata per i medici al momento della
prescrizione. La proposta, attraverso una serie di obblighi, misure di sostegno ed incentivi, dovrebbe migliorare la tutela
della salute infantile favorendo la ricerca, lo sviluppo e le autorizzazioni dei medicinali ad uso pediatrico. Il testo sarà ora
sottoposto al voto in seconda lettura del Parlamento e dovrebbe entrare in vigore nel 2007. Maggiori informazioni relative
alla proposta di regolamento sull’accesso ai medicinali, che attende ora l’approvazione del Consiglio, sono reperibili al sito:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/medecine/index_en.htm; le informazioni concernenti la proposta sui medicinali
ad uso pediatrico sono disponibili al sito: http://pharmacos.eudra.org/F2/Paediatrics/index.htm.
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IMPRESE – AUTOVEICOLI
Il gruppo di esperti nel settore degli autoveicoli (c.d. “CARS 21” o Competitive Automotive Regulatory System for
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the 21 Century) adotta un programma decennale per un’industria automobilistica competitiva (12.12.2005)
Il gruppo CARS 21, composto da rappresentanti istituzionali e da esponenti dell’industria automobilistica e costituito nel
gennaio 2005 dalla Commissione per affrontare una serie di tematiche relative allo sviluppo del settore automobilistico e
proporre nuovi approcci sul piano regolatorio, ha presentato un corposo piano d’azione decennale. Tale documento contiene
in sintesi una serie di raccomandazioni volte ad aumentare il livello di competitività globale dell’industria automobilistica,
nonché ad armonizzare e semplificare la regolamentazione esistente, sempre garantendo sicurezza e rispetto dell’ambiente.
Per quanto concerne la semplificazione del contesto regolamentare, il gruppo propone la sostituzione di 38 direttive europee
attualmente in vigore (tra le quali la direttiva 71/320/CEE sui freni e la direttiva 92/23/CEE sui pneumatici) con regolamenti
elaborati a livello dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, commissione regionale delle Nazione
Unite per la cooperazione economica in Europa). Il gruppo raccomanda poi alla Commissione di presentare proposte volte a
ridurre le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei veicoli leggeri e pesanti; per quanto concerne la riduzione dei gas
CO2 nel settore del trasporto stradale, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai biocarburanti di seconda
generazione ed all’idrogeno, essendo quest’ultimo un’opzione promettente a lungo termine, che tuttavia necessita ancora
importanti sforzi di ricerca e sviluppo. Relativamente alla sicurezza stradale, la Commissione dovrebbe introdurre una serie
di innovazioni riguardanti la tecnologia dei veicoli, prescrivendo, tra l’altro, l’obbligatorietà di sistemi quali il controllo di
stabilità elettronico, l’aiuto alla frenata, nonché l’accensione diurna dei fari. Infine, per quanto riguarda il commercio estero, il
gruppo ritiene vada migliorata la competitività dell’industria europea e l’accesso ai mercati dei paesi terzi, con particolare
attenzione al mercato cinese. La Commissione dovrebbe presentare nel corso del 2006 alcune proposte per dar seguito ai
suggerimenti contenuti nella relazione, il cui testo è consultabile al sito:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf.
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
“Televisione senza frontiere”: proposte regole più moderne attraverso modifiche alla direttiva del 1989 (13.12.2005)
La Commissione ha presentato una proposta di aggiornamento delle regole per la TV ed i servizi di tipo televisivo dell’era
digitale attraverso modifiche alla direttiva 89/552/CEE (c.d. direttiva “Televisione senza frontiere”). La proposta mira a
snellire la normativa cui sono sottoposti gli operatori del settore televisivo e a rendere più flessibile il finanziamento dei
contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità. La direttiva modificata dovrebbe operare una distinzione tra i servizi
“lineari” (trasmissione programmata via la TV tradizionale, Internet o telefoni cellulari, che inviano i contenuti agli utenti) e i
servizi “non lineari”, quali quei prodotti televisivi (come film o notiziari) che l’utente richiede da una rete. Le regole che
attualmente disciplinano le trasmissioni televisive sarebbero applicate ai servizi “lineari” in un contesto più moderno e
flessibile, mentre per i servizi “non lineari” si imporrebbero soltanto alcune regole di base, quali ad esempio quelle volte alla
tutela dei minori ed a vietare la pubblicità occulta. Importanti novità sono poi previste in tema di pubblicità: in base alla nuova
direttiva non verrebbero definite nei dettagli la frequenza e l’intensità delle interruzioni pubblicitarie durante i programmi e le
emittenti potrebbero scegliere il momento migliore per gli spot pubblicitari, senza essere più obbligate a rispettare intervalli di
20 minuti. La proposta incentiva poi nuove forme di advertising, quali lo schermo ripartito, la pubblicità virtuale e la pubblicità
interattiva. La direttiva escluderebbe dal suo campo d’applicazione la radio, le edizioni elettroniche di giornali e riviste ed i
siti web che non forniscano principalmente contenuti audiovisivi. Grazie all’armonizzazione delle regole a livello comunitario i
fornitori di media audiovisivi dovranno attenersi solo alle norme dello Stato membro di stabilimento e non anche a tutte
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quelle degli Stati destinatari dei loro servizi. Il testo della proposta di modifica della direttiva è reperibile al sito:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm#4.
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CONCORRENZA
La Commissione pubblica nuove norme sull’accesso al fascicolo nelle procedure di concorrenza ed avvia una
consultazione sulla riforma dell’abuso di posizione dominante (13-19.12.2005)
L’esecutivo comunitario ha adottato una nuova comunicazione relativa all’accesso al fascicolo della Commissione
nell’ambito delle procedure di concorrenza, volta ad aggiornare e sostituire la precedente comunicazione del 1997,
migliorando la trasparenza delle procedure. Il nuovo testo precisa che l’accesso è consentito soltanto ai destinatari di una
comunicazione degli addebiti. La Commissione riconosce tuttavia un diritto distinto di accesso parziale a coloro che
denunciano l’esistenza di intese o di abusi di posizione dominante ed alle altre parti nell’ambito delle procedure relative alle
concentrazioni. In base alla nuova normativa soltanto due tipi di informazioni non sono accessibili: da un lato, i “documenti
interni” (documenti interni alla Commissione e documenti scambiati tra la Commissione ed altri poteri pubblici) e, dall’altro
lato, i “segreti d’affari” (informazioni relative all’attività professionale di un’impresa, quali il know-how o i segreti e processi di
fabbricazione) e le “altre informazioni confidenziali” (informazioni coperte da un’esigenza legittima di riservatezza, come
quelle in grado di permettere alle parti di identificare i denuncianti o altri terzi che abbiano richiesto di rimanere anonimi). È
confermata la possibilità per la Commissione di concedere l’accesso in forma elettronica ovvero cartacea ed è definita in
maniera più dettagliata la procedura di risoluzione delle controversie relative alle richieste di trattamento confidenziale. Nel
periodo di riferimento, la Commissione ha poi avviato una consultazione pubblica relativamente alla riforma della propria
politica in tema di abuso di posizione dominante, mediante la pubblicazione di un documento di lavoro che apre un dibattito
sulla specifica questione delle pratiche esclusive (volte ad eliminare i concorrenti dal mercato) messe in atto dalle imprese
che detengono una posizione dominante. Il fine ultimo cui mira il documento di riflessione è quello di creare uno strumento
pratico e operativo che permetta alle autorità della concorrenza (Commissione e autorità nazionali) di prendere decisioni
convergenti ed alle imprese in posizione dominante di sapere se e quando il proprio comportamento è in contrasto con la
normativa comunitaria. Il documento propone un approccio economico, che prenda in considerazione i fatti e le circostanze
specifiche di ogni caso e tenga anche presente gli effetti postivi (i.e. aumento dell'efficienza) del comportamento dell'impresa
nonché gli effetti dello stesso sui consumatori. L’esecutivo europeo invita le parti interessate a sottoporre entro il 31 marzo
2006 le loro osservazioni e prevede di organizzare nella primavera 2006 un’audizione pubblica sui comportamenti abusivi,
da cui potrebbero nascere le tante attese guidelines in materia. Il testo della nuova comunicazione sull’accesso al fascicolo
è reperibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_325/c_32520051222it00070015.pdf. Il
documento di riflessione è disponibile al sito: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf.
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MERCATO INTERNO – LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
La Commissione mette in mora l’Italia per la normativa sulle acquisizioni di partecipazioni bancarie (14.12.2005)
La Commissione europea ha chiesto formalmente all’Italia di presentare osservazioni sulle disposizioni della normativa
italiana che disciplinano le decisioni delle autorità di vigilanza relative all’acquisizione di partecipazioni in banche italiane da
parte di istituti di altri Stati membri. L’indagine della Commissione ha preso il via a seguito dell’atteggiamento tenuto dalle
autorità di vigilanza italiane a fronte dei tentativi di scalata alla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) da parte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA) ed alla Banca Antonveneta da parte dell’olandese ABN AMRO. La normativa italiana che
disciplina la materia è costituita principalmente dal testo unico in materia bancaria (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e dalle
istruzioni di vigilanza per le banche, che si basano sull’art. 2359 c.c. e su una deliberazione del competente comitato
interministeriale. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di procedure di autorizzazione, la normativa
di settore deve fornire agli investitori chiare indicazioni sulle specifiche condizioni alle quali l’autorizzazione preventiva è
accordata o rifiutata. La regolamentazione italiana, ad avviso della Commissione, é fonte di incertezze giuridiche, in quanto
consente l’esercizio di una vigilanza prudenziale che può portare al rifiuto dell’autorizzazione per ragioni poco trasparenti,
quali la “stabilità del governo societario”. Tale impostazione scoraggia gli investimenti nel settore bancario italiano da parte
degli operatori comunitari, in violazione della libertà di circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento (artt. 56 e 43 Tr.
CE). Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione avviate dalla Commissione sono reperibili al sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm.
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DIRITTO DELLE IMPRESE
Il Parlamento europeo giunge ad un accordo per la razionalizzazione della direttiva “Macchine” (15.12.2005)
Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere positivo in seconda lettura sulla proposta della Commissione del 2003
per la semplificazione e la chiarificazione della direttiva “Macchine” (98/37/CE), che fa parte delle c.d. “direttive nuovo
approccio” elaborate a livello comunitario per l’armonizzazione e le standardizzazioni tecniche dei prodotti destinati ad
essere messi sul mercato per la prima volta nel territorio dell’Unione. Tale disciplina si applica ad una pluralità di prodotti, da
quelli di piccole dimensioni destinati ai consumatori (quali gli strumenti elettronici portatili) fino alle strumentazioni di grandi
dimensioni per uso professionale (quali le macchine per la produzione della carta o le gru a torre). Tali prodotti possono
circolare liberamente nel mercato comune nella misura in cui rispettino le esigenze essenziali per la salute e la sicurezza
enunciate nella direttiva al fine di proteggere consumatori e lavoratori. La proposta approvata dal Parlamento precisa il
campo di applicazione ed il significato della direttiva ed elimina quelle ambiguità che hanno in passato condotto ad
interpretazioni divergenti. Essa rende inoltre più efficace la vigilanza del mercato e degli organismi di certificazione dei
prodotti, intensificando il coordinamento a livello comunitario ed i controlli a livello nazionale. Ulteriori informazioni sulla
direttiva “Macchine” e sulla proposta di revisione, per la cui adozione definitiva è ora attesa l’approvazione del Consiglio in
seconda lettura, sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm.
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Finestra europea sulla fiscalità
La Commissione europea approva agevolazioni fiscali ai fini IRAP per la creazione di posti di lavoro (07.12.2005)
La Commissione europea ha autorizzato, in base alle regole di concorrenza del trattato CE, gli incentivi fiscali a favore delle
imprese adottati dall'Italia con il decreto-legge competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35). Il regime dovrebbe favorire nuove
assunzioni, in particolare nelle regioni meridionali, riducendo i costi del lavoro a carico delle imprese tramite deduzioni fiscali
ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).
La misura è composta di due parti. In primo luogo, la deduzione si applica su tutto il territorio italiano alle società di tutte le
dimensioni operanti in qualsiasi settore economico, che creano occupazione. La misura prevede una deduzione annuale
dalla base imponibile IRAP del costo sostenuto per ogni nuova assunzione, per un importo non superiore a 20.000 EUR
dalla data della decisione della Commissione fino al 31.12.2007, in ciascuno dei periodi d’imposta dal 2005 al 2008. In
secondo luogo, le imprese che operano nelle aree assistite possono fruire di maggiori deduzioni; nel Mezzogiorno (regione
ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si ha una grave forma di sottoccupazione, come recita l'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) del trattato), la deduzione può elevarsi a 100.000 EUR per ogni nuova assunzione, e nelle altre aree
assistite (regioni in cui l'aiuto è destinato ad agevolarne lo sviluppo, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in
misura contraria all'interesse comune, come prevede l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato) le imprese possono
applicare una deduzione fino a 60.000 EUR.
Per il calcolo dell’incremento occupazionale netto, la misura considera soltanto i contratti a tempo indeterminato, garantendo
così che i posti di lavoro creati siano mantenuti stabilmente per un periodo ragionevolmente lungo.
Un elenco delle decisioni della Commissione relative agli incentivi fiscali è disponibile al seguente sito:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/register/ii/by_instrument_tax_relief.html.
***
Il Parlamento chiede una base imponibile comune per le imprese europee (13.12.2005)
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione accogliendo le proposte della Commissione riguardanti l'instaurazione di
una base imponibile comune consolidata a livello europeo per le grandi società e l'applicazione sperimentale e ponderata
del sistema della "tassazione dello Stato di residenza" alle PMI.
Per quanto concerne il primo punto, la Commissione si dice convinta che l'introduzione di una base imponibile comune
consolidata per le società stabilite sul territorio di almeno due Stati membri - che permetta di determinare il reddito
imponibile secondo un insieme di regole comuni definite a livello europeo applicabili al singolo gruppo societario «costituisca la soluzione migliore per affrontare efficacemente gli ostacoli fiscali posti alle attività transfrontaliere delle
imprese». L'introduzione di una base imponibile comune consolidata non pregiudicherà in alcun modo le prerogative
fondamentali degli Stati membri in materia fiscale e, in particolare, il loro diritto a fissare le aliquote delle imposte societarie
nazionali. Più dettagliatamente, il Parlamento propone «un approccio graduale» per la riforma: inizialmente si consentirebbe
alle imprese di scegliere facoltativamente tra le basi imponibili nazionali esistenti e la base imponibile comune consolidata a
livello europeo; mentre, solo in un secondo momento, si procederebbe a vagliare l'opportunità di un passaggio ad una base
imponibile comune consolidata obbligatoria.
Per quanto riguarda il secondo punto, invece, il Parlamento constata che le PMI «non riescono a godere pienamente dei
vantaggi derivanti dal mercato interno» e che il loro potenziale di crescita «si scontra con gli ostacoli derivanti dalla
complessità amministrativa e dagli elevati costi di conformità dei diversi sistemi fiscali nazionali» che incidono
proporzionalmente in modo molto maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese. È opinione del Parlamento, pertanto, che si
possa giungere ad una notevole semplificazione attraverso l'applicazione del sistema della “tassazione dello Stato di
residenza”, ovvero dando la possibilità alle PMI di calcolare l'utile imponibile della società madre e di tutte le filiali e
controllate stabilite in altri Stati membri partecipanti al progetto, applicando le norme fiscali vigenti nel proprio Stato di
residenza. Tale meccanismo prevedrebbe, tra l’altro, di riservare alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra gli
Stati membri tutte le questioni tecniche nonché la determinazione del meccanismo di ripartizione del gettito fiscale tra le
varie amministrazioni fiscali nazionali interessate onde evitare una concorrenza fiscale dannosa.
Il testo della risoluzione è reperibile al sito: http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?TYPE-DOC=TA&REF=P6-TA-20050511&MODE=SIP&L=IT&LSTDOC=N.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
FISCALITÀ
comportamento delle istituzioni comunitarie e il carattere
speciale e anormale del danno subito. Nella fattispecie, il
Tribunale ha ritenuto insussistente la terza condizione, in
quanto il danno subito dalle ricorrenti non andava oltre i limiti
dei rischi economici inerenti alle attività del settore.
***
CONCORRENZA – MERGERS
È in linea di principio compatibile col diritto comunitario
un regime di sgravio di gruppo che non consente ad una
società controllante di dedurre dalla sua base imponibile
le perdite delle sue controllate stabilite all’estero
Corte di Giustizia, sentenza del 13 dicembre 2005, causa C446/03, Marks & Spencer
Il Tribunale conferma la decisione della Commissione
che vietava a General Electric di acquisire Honeywell
nonostante gli errori di valutazione dell’esecutivo
“… Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno
Stato membro che esclude in modo generalizzato la
possibilità, per una controllante residente, di dedurre dal suo
reddito imponibile perdite subite in un altro Stato membro da
una controllata registrata sul territorio di quest’ultimo, mentre
riconosce tale possibilità per le perdite subite da una
controllata residente …”.
Tribunale di Prima Istanza, sentenze del 14 dicembre 2005,
cause T-209/01 e T-210/01, Honeywell/Commissione e General
Electric/Commissione
“… Il ricorso è respinto …”.
N.B.: La controversia prende le mosse dall’impugnazione
della decisione della Commissione del 3 luglio 2001 con la
quale veniva vietata la concentrazione tra le società
americane Honeywell International e General Electric
Company (GE). Il Tribunale ha condiviso le valutazioni
dell’esecutivo in merito agli effetti orizzontali della fusione,
ritenendo che la stessa avrebbe creato o rafforzato posizioni
dominanti sul mercato dei motori a reazione per aeromobili
da trasporto regionale di grandi dimensioni, su quello dei
motori a reazione per aeromobili d’affari e su quello delle
turbine a gas marine di piccole dimensioni. I giudici hanno
tuttavia precisato che la Commissione ha commesso alcuni
errori manifesti nella sua analisi, seppur inidonei a inficiare la
validità della decisione, in particolare per quanto riguarda gli
effetti della sovrapposizione verticale risultanti dalla
concentrazione tra i dispositivi di avviamento per motori a
reazione della Honeywell e i motori a reazione della GE, gli
effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata ad
opera della concentrazione come risultato del potere
finanziario e dell’integrazione verticale della GE e come
risultato di vendite abbinate.
***
AIUTI DI STATO
N.B.: La causa a quo trae origine da una controversia sorta
tra la società britannica Marks & Spencer plc e
l’amministrazione tributaria britannica in merito al rigetto
opposto da quest’ultima alla domanda di sgravio fiscale
presentata dalla detta società per dedurre dal suo reddito
imponibile nel Regno Unito talune perdite sofferte dalle sue
controllate aventi sede in altri Stati membri. La Corte, dopo
aver sostenuto che la normativa britannica contestata è
legittima in quanto persegue obiettivi compatibili con il
Trattato CE e rientranti tra motivi imperativi di interesse
generale, ha precisato tuttavia come sia contrario alla libertà
di stabilimento escludere la possibilità, per la controllante
residente, di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite
subite dalle controllate non residenti, se essa dimostra che
tali perdite non sono state e non possono essere prese in
considerazione nello Stato di residenza delle dette
controllate.
***
RELAZIONI ESTERNE
La Comunità può essere tenuta a risarcire un danno
extracontrattuale causato dalle sue istituzioni anche se
queste non hanno posto in essere comportamenti illeciti
Tribunale di Prima Istanza, sentenze del 14 dicembre 2005,
cause T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00 e T135/01, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio
Spa (FIAMM) e FIAMM Technologies e a./Consiglio e
Commissione e Beamglow Ltd/Parlamento, Consiglio e
Commissione
La Corte conferma la decisione della Commissione che
condanna il regime di aiuti a favore del settore bancario
in Italia
“… Il ricorso è respinto …”.
“… Il ricorso è respinto …”.
N.B.: La pronuncia in esame fa seguito al ricorso introdotto
da sei imprese comunitarie operanti in diversi settori e volto
ad ottenere la condanna della Commissione e del Consiglio
europeo al risarcimento del danno da esse subito a causa
dell’applicazione di alcune sovrattasse doganali, il cui
prelievo da parte degli Stati Uniti d’America sulle
importazioni dei prodotti delle ricorrenti è stato autorizzato
dall’organo
per
la
risoluzione
delle
controversie
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a
seguito dell’accertamento dell’incompatibilità del regime
comunitario di importazione delle banane con l’accordo che
istituisce
l’OMC.
Il
Tribunale,
non
riscontrando
comportamenti illeciti delle istituzioni comunitarie in quanto
gli accordi OMC non figurano tra le norme alla luce delle
quali viene effettuato il controllo di legittimità degli atti
comunitari, ha tuttavia dichiarato che le imprese che
sopportano una parte sproporzionata degli oneri derivanti da
un comportamento delle istituzioni la cui illiceità non può
essere accertata, hanno diritto di ottenere il risarcimento del
danno subito se sussistono tre condizioni cumulative:
l’effettività del danno, il nesso di causalità tra il danno e il
N.B.: Le cause in esame nascono dalla duplice
contestazione, da parte della Repubblica Italiana attraverso
un ricorso e della Commissione tributaria di Genova
attraverso un rinvio pregiudiziale, della decisione della
Commissione del dicembre 2001, che condannava il regime
di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle
banche in base alla legge n. 461/98 e al decreto legislativo n.
153/99, in quanto incompatibili con il mercato comune. Nella
loro pronuncia, i giudici comunitari confermano come le
misure fiscali italiane costituiscono un aiuto di Stato, sono
selettive, in quanto si applicano alle imprese che svolgono
determinate operazioni nel settore bancario e nuocciono alle
imprese di altri settori economici. Tali misure possono
influenzare gli scambi tra Stati membri e falsare la
concorrenza, poiché il vantaggio conferito agli operatori
stabiliti in Italia è tale da rendere più difficile l'inserimento nel
mercato italiano di operatori di altri Stati membri. Di
conseguenza, la Corte ha valutato come legittima la misura
nazionale che prescrive la restituzione degli aiuti, in
esecuzione della decisione della Commissione.
***
Corte di Giustizia, sentenze del 15 dicembre 2005, cause C66/02 e C-148/04, Italia/Commissione e Unicredito
Italiano/Agenzia delle entrate, Ufficio di Genova 1
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EuroDejalex n. 12/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
fornitura di gas ed elettricità in svariati paesi europei. In
Ungheria, E.ON opera principalmente sui mercati al dettaglio
del gas e dell’elettricità, nei quali controlla svariate società di
distribuzione
regionale.
La
Commissione
temeva
inizialmente gli effetti anticompetitivi dell’operazione nei
mercati ungheresi della vendita all’ingrosso e al dettaglio di
gas ed elettricità, in ragione del potere detenuto da MOL ed
E.ON sui rispettivi mercati. Le misure correttive proposte da
E.ON determinano una separazione completa delle strutture
partecipative, da un lato, delle attività di produzione e di
trasporto del gas (conservate da MOL) e, dall’altro lato, delle
attività commerciali (acquisite da E.ON). Secondo la
Commissione, l’operazione, nella versione così rivista, non
presenta più rischi concorrenziali.
ANTITRUST – INTESE
La Commissione chiude l’inchiesta avviata nei confronti
dell’European Telecommunications Standardisation
Institute (ETSI) a seguito di modifiche delle sue regole in
materia di diritti di proprietà intellettuale (12.12.2005)
La Commissione ha posto fine all’inchiesta relativa alla
regolamentazione dell’ETSI, istituto ufficialmente incaricato
della standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione in Europa, a seguito delle modifiche
apportate dallo stesso alle sue norme di standardizzazione.
In particolare, l’esecutivo aveva avviato un’inchiesta
ritenendo che gli standards dell’ETSI non fornissero garanzie
sufficienti ad evitare il rischio di patent ambush nell’ambito
delle procedure di standardizzazione. Il patent ambush si
verifica nel caso in cui, al momento dell’elaborazione di uno
standard, un’impresa dissimula deliberatamente il fatto che
essa detiene dei diritti di proprietà intellettuale essenziali per
lo standard in questione e ne dichiara l’esistenza soltanto
una volta che lo standard è stato adottato. Tale
atteggiamento permette all’impresa di controllare le norme di
standardizzazione ed ha l’effetto di eliminare artificialmente
la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e falsare il gioco
della concorrenza. Con le modifiche ora adottate, la
divulgazione rapida dei diritti di proprietà intellettuale
essenziali alla realizzazione di uno standard dovrebbe
essere garantita ed il rischio di patent ambush minimizzato.
AIUTI DI STATO
Aperta un’indagine sui contributi concessi in Italia agli
acquirenti di decoder per il digitale terrestre (21.12.2005)
La Commissione ha avviato un’inchiesta approfondita sui
contributi concessi dal governo italiano ai consumatori, nel
2004 e 2005, per l’acquisto di decoder digitali in grado di
ricevere i programmi trasmessi con la tecnologia digitale
terrestre, senza che la misura le fosse notificata. L’esecutivo,
sollecitato da due denunce di operatori televisivi terrestri e
satellitari, intende ora stabilire se tali contributi, che
ammontano ad un importo superiore a 200 milioni di euro,
pur formalmente agevolando i consumatori finali,
costituiscano tuttavia un vantaggio indiretto per le attuali
emittenti televisive terrestri e per gli operatori terrestri di rete
e se, come sembra, favoriscano gli operatori terrestri già
presenti sul mercato a svantaggio degli operatori satellitari.
La Commissione fa presente che, sebbene l’intervento dello
Stato possa essere utile per il passaggio alla tecnologia
digitale, nel caso di specie essa non è convinta che il
contributo italiano rappresenti lo strumento più adatto, sia
limitato al minimo indispensabile e non falsi indebitamente la
concorrenza. La decisione della Commissione di avviare
l’indagine verrà a breve pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione.
MERGER & ACQUISITION
Avviata un’inchiesta sull’acquisizione da parte di Cargill
del ramo alimentare di Degussa (14.12.2005)
La Commissione ha aperto un’inchiesta approfondita ai sensi
del Reg. (CE) n. 139/2004 relativamente al progetto di
acquisizione da parte del gruppo americano Cargill delle
attività nel settore degli ingredienti alimentari della società
tedesca Degussa AG. In base ai dati emersi dall’indagine
preliminare, la Commissione ritiene che l’operazione
potrebbe creare problemi concorrenziali sui mercati della
lecitina, un emulsionante naturale utilizzato principalmente
nella produzione alimentare, in particolare nel settore del
cioccolato ed in panetteria-pasticceria. Tanto il ramo Food
Ingredients di Degussa che Cargill sono attivi su scala
mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di
molteplici prodotti alimentari quali gli emulsionanti, la pectina
e gli aromi. L’inchiesta della Commissione ha finora
evidenziato specifici problemi sul mercato della lecitina, nel
quale si raggiungerebbe un elevato grado di concentrazione;
l’operazione ridurrebbe poi ulteriormente la scelta di fornitori
possibili per i produttori alimentari. La Commissione dispone
ora di 90 giorni lavorativi (fino al 3 maggio 2006) per
concedere o meno il via libera definitivo all’operazione.
ANTITRUST – INTESE
Inflitta un’ammenda di 75,86 milioni di euro alle imprese
partecipanti al cartello nel settore dei prodotti chimici
per la lavorazione della gomma (21.12.2005)
La Commissione ha inflitto ammende per un ammontare
complessivo di 75,86 milioni di euro alle imprese Flexsys,
Bayer e Crompton (divenuta Chemtura), che si sono
accordate per scambiarsi informazioni sui prezzi e/o
aumentare i prezzi di certi prodotti chimici per la lavorazione
della gomma sui mercati dello Spazio Economico Europeo
(SEE) ed a livello mondiale, dal 1996 fino ad almeno il 2001.
General Quimica, anch’essa sanzionata, ha partecipato a tali
intese soltanto nel 1999 e 2000. I prodotti oggetto dell’intesa
sono prodotti chimici sintetici od organici che migliorano la
fabbricazione delle gomme destinate a molteplici
applicazioni, tra le quali la fabbricazione di pneumatici per
automobili ed altri veicoli. L’inchiesta è stata avviata a
seguito della denuncia e concomitante richiesta di immunità
dalle ammende da parte della Flexsys nel 2002;
successivamente anche le altre imprese hanno introdotto
una richiesta di trattamento favorevole. La Commissione,
che ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo solo per il
periodo 1996-2001, ha valutato l’infrazione come molto
grave. Tutte le imprese hanno però beneficiato di una
riduzione delle ammende in virtù della loro cooperazione ai
sensi della leniency notice; Flexsys, che aveva denunciato
l’intesa per prima, ha ottenuto l’immunità totale.
MERGER & ACQUISITION
Autorizzazione condizionata all’acquisto delle attività di
MOL nel settore del gas da parte di E.ON (21.12.2005)
All’esito dell’indagine approfondita avviata nello scorso luglio
(cfr. EuroDejalex n. 7/2005) la Commissione ha dato la
propria autorizzazione, subordinata al rispetto di determinate
condizioni, all’acquisizione di MOL WMT e MOL Storage
(filiali di MOL, operatore storico nel settore petrolifero e del
gas in Ungheria) da parte di E.ON Ruhrgas (E.ON),
operatore energetico tedesco. MOL è presente in Ungheria
nella produzione (MOL E&P), nel trasporto (MOL
Transmission), nello stoccaggio (MOL Storage) e nella
vendita all’ingrosso e negoziazione del gas (MOL WMT).
E.ON è invece un grande operatore integrato dell’energia in
Germania: è presente nel campo della produzione e della
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EuroDejalex n. 12/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Assicurazione
Direttiva relativa alla riassicurazione
(Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, GUUE L 323 del
09.12.2005)
Appalti pubblici
Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle
compagnie aeree operanti su aeroporti regionali
(Comunicazione 2005/C 312/01 della Commissione, GUUE C 312 del 09.12.2005)
Concorrenza
Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei
casi relativi all'applicazione degli art. 81 e 82 Tr. CE
(Comunicazione della Commissione 2005/C 325, GUUE C 325 del 22.12.2005)
Principi contabili
Regolamento che modifica il reg. n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al
reg. n. 1606/2002, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39
(Regolamento (CE) n. 2106/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, GUUE L 337 del 22.12.2005)
Tra gli eventi comunitari del mese di gennaio 2006, si segnalano in particolare:
Lunedì 09
Vienna
Meeting tra la Commissione europea e la
Presidenza austriaca del Consiglio europeo
Martedì 10
Lussemburgo
Corte di giustizia: sentenza, causa C-222/04, Cassa
di Risparmio di Firenze – Concorrenza
Martedì 17 – Mercoledì 18
Strasburgo
Sessione plenaria del Parlamento europeo
Giovedì 19
Lussemburgo
Corte di giustizia: conclusioni Avv. generale, cause
C-289/04P, Showa Denko/Commissione; C301/04P, Commissione/SGL Carbon AG; C308/04P, SGL Carbon/Commissione – Concorrenza
Martedì 24
Bruxelles
Consiglio Ecofin
Lunedì 30 – Martedì 31
Bruxelles
Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne
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Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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