Eurodejalex n. 10 - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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Eurodejalex n. 10 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 10/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria –
Acquisti transfrontalieri via Internet: permangono le difficoltà a livello europeo
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OSSERVATORIO
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ϖ• FINESTRA
FISCALITÀ
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Una nuova relazione della Commissione, pubblicata in data 22 ottobre 2009, riporta i risultati di uno studio indipendente,
avviato per conto dell’esecutivo europeo, volto a verificare se nell’ambito degli acquisti transfrontalieri on-line esista davvero
un mercato unico. Il quadro che emerge dalla ricerca effettuata è tutt’altro che incoraggiante. Ciò che si riscontra è, infatti,
una diffusa problematica concernente il rifiuto degli ordinativi di consumatori dell’UE che cercano di acquistare prodotti online. Il 60% delle transazioni transfrontaliere non si perfeziona, infatti, in quanto il commerciante non spedisce il prodotto
acquistato nel paese del consumatore o non offre un mezzo di pagamento adeguato. È evidente che in tal modo i
consumatori europei perdono buone occasioni, sia di acquistare prodotti ad un prezzo inferiore a quello applicato a livello
nazionale attraverso siti web di un altro paese dell’Unione, sia di acquistare prodotti altrimenti non reperibili su siti nazionali.
Nonostante le forti potenzialità del settore, date dal favore dei cittadini dell’UE per tale modalità di acquisto e dal numero di
commercianti al dettaglio che si dice pronto ad effettuare transazioni in più di una lingua, i dati mostrano che vi è un ristagno
nel numero di coloro che tentano di acquistare on-line. Il test condotto si prefiggeva di verificare gli ostacoli e le opportunità
che i consumatori europei incontravano in tutte le sequenze del processo di acquisto. Si è avuta, in tal modo, la conferma
che i risparmi possono essere sostanziali, che, come visto, i prodotti cercati sono spesso reperibili unicamente in un altro
paese dell’UE, e che ciò nonostante la maggior parte degli ordinativi non ha successo per le ragioni sopra esposte. Alla luce
di tali risultati, la Commissione delinea una strategia per affrontare le problematiche emerse. Tra gli ambiti di azione prioritari
figura l’individuazione di un gruppo unico e semplice di diritti per tutti i consumatori dell’UE. La proposta di direttiva sui diritti
dei consumatori intende prevedere proprio questo, un gruppo unico di diritti valido in tutta l’UE, in grado di offrire lo stesso
grado di protezione ai consumatori, riducendo al contempo i costi amministrativi per i commercianti ed offrendo chiarezza
giuridica. È importante, altresì, rafforzare la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri. Un tale risultato può essere
raggiunto attraverso un controllo puntuale, da parte delle autorità competenti, delle pratiche commerciali dei professionisti.
Un’applicazione più efficace, da parte degli Stati membri, della normativa in materia è, infatti, indispensabile per eliminare gli
ostacoli, favorire la trasparenza delle informazioni e stimolare, quindi, la fiducia dei consumatori.
La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, prevede, ad esempio, un complesso di norme in materia di
pratiche commerciali tra imprese e consumatori. Al fine di consentire ai rivenditori al dettaglio di commercializzare e
pubblicizzare i loro prodotti, nonché ai consumatori di avere fiducia nelle offerte presenti in rete, è importante che le autorità
nazionali garantiscano un’applicazione uniforme di tale direttiva. Entro la fine di quest’anno la Commissione pubblicherà,
pertanto, delle linee direttrici volte a favorire un’interpretazione ed un’applicazione uniformi della suddetta normativa. La
Commissione si propone, poi, di semplificare le regole transfrontaliere per i commercianti al dettaglio, attraverso la creazione
di uno sportello unico per i soggetti non stabiliti, così che sia consentito ai professionisti svolgere determinati adempimenti
IVA nel loro Stato membro. Poiché, poi, allo stato attuale, i rivenditori a distanza sono sempre tenuti ad emettere una fattura
IVA c.d. completa, anche nell’ipotesi in cui un fornitore nazionale che vende gli stessi prodotti allo stesso cliente non è a ciò
tenuto, è prevista l’introduzione, a determinate condizioni, di una fattura semplificata, destinata proprio a tale categoria di
commercianti.
Ulteriore ostacolo è rappresentato dal fatto che i dettaglianti si trovano a dover ottemperare a norme diverse in materia di
riciclaggio dei rifiuti e, con riferimento agli stessi prodotti, possono essere tenuti a pagare diritti d’autore in diversi Stati
membri. La mancanza di armonizzazione in materia di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si traduce,
infatti, nell’esistenza di differenti imposizioni fiscali e differenti soglie per la registrazione e la dichiarazione delle suddette
apparecchiature, tutte disposizioni che i rivenditori on-line sono obbligati a rispettare. In materia di diritti di autore, invece, è
opinione condivisa che il sistema attuale di dichiarazione, di pagamento e di rimborso dei diritti d’autore rappresenti un
ostacolo al commercio elettronico transfrontaliero. Poiché al momento non sono ancora state trovate soluzioni pratiche al
problema, la Commissione ribadisce la necessità che si compiano maggiori sforzi in tale direzione.
Come, quindi, appare chiaro dal testo della Comunicazione della Commissione, e come peraltro affermato espressamente
dal Commissario responsabile per la società dell’informazione e i mass media, Viviane Reding, di tutte le iniziative politiche
volte a rilanciare il progetto del mercato unico, la realizzazione di un mercato unico digitale rappresenta, per l’UE, una
grande priorità.
Il testo integrale della Comunicazione della Commissione europea è reperibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf
Osservatorio
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ENERGIA
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EuroDejalex n. 10/2009
DE BERTI JACCHIA
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Bruxelles
La Commissione interviene nell’ambito della conferenza annuale Eurogas. (01.10.2009)
Intervenuto nell’ambito della conferenza annuale Eurogas, il Commissario per l’energia Andris Piebalgs ha stilato un bilancio dei
primi cinque anni del suo mandato e prospettato i principali obiettivi dell’Unione europea in ambito energetico. In primo luogo,
egli ha evidenziato come la liberalizzazione del mercato abbia indotto nuovi operatori a realizzare una serie di investimenti nel
settore; si è, così, creato un contesto molto variegato. La Commissione ha, poi, garantito, con un apposito piano di recupero (il
«Recovery Pack») il suo supporto all’integrazione e all’innovazione del mercato, sia attraverso lo stanziamento di risorse
finanziare che attraverso la stipula di accordi intergovernativi. La crescente attenzione per gli investimenti risulta confermata
dalla recente proposta della Commissione di istituire nuovi strumenti di finanziamento per le infrastrutture. L’attuale strumento
finanziario, la Rete transeuropea per l’Energia, dispone, infatti, di un bugdet annuo limitato a 25 milioni di euro. Il Commissario
ha, poi, richiamato la crisi nell’approvvigionamento, verificatasi nel gennaio 2009, per mettere in evidenza come l’unico
strumento in grado di assicurare le forniture è un buon funzionamento del mercato interno; sono stati, infatti, gli Stati membri
mento integrati ad incontrare in quell’occasione le maggiori difficoltà. In tema, ai densi del nuovo piano di regolamentazione in
materia di sicurezza degli approvvigionamenti, proposto dalla Commissione lo scorso luglio 2009, gli Stati membri dovranno
adeguarsi allo standard N-1. Tale standard introdurrà l’obbligo di disabilitare i flussi di riserva per le interconnessioni garantendo
una maggiore di sicurezza per gli approvvigionamenti. Le prime reazioni degli Stati membri mostrano come vi sia una piena
consapevolezza circa l’importanza di una maggiore coordinazione in ipotesi di emergenza e dell’introduzione di piani di azione
preventivi a livello europeo. Da ultimo, il Commissario ha evidenziato la necessità, da un lato, di creare un contesto normativo a
livello europeo adeguato alle esigenze del mercato del gas, dall’altro, che gli Stati membri si impegnino ad attuare correttamente
le direttive europee, a partire da una corretta implementazione del «terzo pacchetto» energetico. Maggiori informazioni in merito
sono reperibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/437&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag
e=fr
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ANTITRUST
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulle proposte di Microsoft volte a risolvere il contenzioso
relativo al browser ed alla interoperabilità. (07.10.2009)
In data 7 ottobre 2009, la Commissione europea ha annunciato che eseguirà il «market test notice» al fine di raccogliere
commenti dagli utenti, dai produttori di software e di computer sui rimedi offerti da Microsoft per risolvere i problemi di
concorrenza rilevati nel mercato dei browsers e dell’interoperabilità. Gli impegni sono stati proposti dopo che la Commissione
aveva espresso le proprie preoccupazioni sul comportamento della Microsoft, la quale, abbinando il proprio browser web
Internet Explorer al sistema operativo Windows, avrebbe violato l’art. 82 del Trattato CE, in materia di abuso di posizione
dominante. Microsoft ha, quindi, accettato di creare un cosiddetto «ballot screen» all'interno del sistema operativo Windows che
elenchi un massimo di 12 browser e dia loro la stessa visibilità e semplicità d'uso di Internet Explorer, consentendo, così, al
consumatore una maggiore scelta circa il browser da utilizzare. La società si impegna, così, a mettere a disposizione per cinque
anni, nell’ambito dello SEE, agli utenti del nuovo Windows 7, ed a coloro che impiegano Windows XP e Windows Vista, una
schermata di scelta, distribuita tramite Windows Update. Nelle nuove versioni di Windows, Microsoft dovrà, poi, permettere agli
assemblatori di installare nuovi navigatori web e di impostarli come «predefiniti», oltre che di disabilitare completamente Internet
Explorer. La Commissione ha, infine, valutato positivamente anche le proposte relative all’interoperabilità, attraverso le quali
Microsoft intende migliorare l'interoperabilità tra prodotti di parti terze e di diversi prodotti Microsoft, inclusi Windows, Windows
Server, Office, Exchange e SharePoint.
Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/439&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=fr
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ANTITRUST
L’European Competition Network ha pubblicato la relazione sul programma di clemenza. (15.10.2009)
In data 13 ottobre 2009, l’European Competition Network («ECN») ha pubblicato una relazione che riferisce sul livello di
convergenza dei programmi di clemenza adottati dai diversi Stati membri con le disposizioni del modello di programma di clemenza
lanciato il 29 settembre 2006. Da tale documento si evince che la maggior parte degli Stati membri ha provveduto a modificare i
rispettivi programmi o ne ha adottati di nuovi al fine di allinearsi al modello di cui sopra. Una piena convergenza non si è, tuttavia,
ancora realizzata. Discrepanza sussistono, ad esempio, con riferimento all’ambito dei programmi, alla tipologia di richiedenti esclusi
dall’immunità, al sistema di attribuzione del numero d’ordine e alle condizioni per ottenere la clemenza. L’obiettivo dell’ECN è di
sensibilizzare le autorità nazionali ad armonizzare le procedure e i requisiti per le richieste di trattamento favorevole, in modo da
agevolare le imprese richiedenti, nel caso in cui non siano a conoscenza di quale sia l’autorità competente, e da evitare i pregiudizi
derivanti dalle differenze tra le discipline nazionali. Queste ultime derivano, peraltro, dal sistema di competenze parallele che
permette alla Commissione europea e alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli artt. 81 e 82 CE.
Maggiori informazioni al link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/456&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
MERCATO INTERNO
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Bruxelles
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L’ Unione europea e la Corea danno il via ad un accordo di libero scambio. (15.10.2009)
Lo scorso 15 ottobre 2009 è stato siglato un importante accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Corea del Sud, il più
importante ad oggi negoziato tra l’Unione Europea ed un paese terzo. Tale accordo, rimuovendo le barriere di natura tariffaria e
non tra le due economie, ha l’obiettivo di migliorare ed aumentare le relazioni commerciali tra le stesse. Come sottolineato dal
Commissario responsabile per il commercio, Catherine Ashton, l’intesa rappresenta un’opportunità per le imprese europee nel
settore dei servizi e degli investimenti in quanto creerà un nuovo accesso al mercato in un contesto economico mondiale, quale
quello attuale, non particolarmente favorevole. In concreto, l’accordo prevede la rapida eliminazione dei dazi doganali gravanti
sulle imprese che esportano verso la Corea, per un valore di 1,6 milioni di euro, nonché l’eliminazione di importanti ostacoli di
natura non tariffaria, incluse le norme vigenti nel settore automobilistico, farmaceutico e dell’elettronica di consumo. Un ulteriore
vantaggio che il mercato europeo trarrà dal presente accordo nasce dall’impegno, assunto dalla Corea, di liberalizzare i settori
dei servizi legali, finanziari, delle telecomunicazioni e del trasporto marittimo. Per quanto attualmente, relativamente allo
scambio di merci, l’UE abbia un deficit commerciale nei confronti della Corea, dati recenti mostrano che il mercato coreano offre
notevoli potenzialità di crescita. Non solo le vendite di autoveicoli dell’UE in Corea sono cresciute del 78% in termini unitari,
anche con riferimento ai prodotti chimici e farmaceutici, alle componenti per automobili, alle macchine industriali ed alle
apparecchiature mediche, l’UE registra un consistente attivo commerciale. Quanto, poi, ai prodotti agricoli, la Corea rappresenta
uno dei mercati più importanti d’esportazione per gli agricoltori dell’UE. Da ultimo, l’accordo prevede la redazione di un testo
giuridico stabile, che sarà presentato dalla Commissione europea agli Stati membri subito dopo la conclusione dei negoziati,
quindi, sottoposto all’approvazione del Parlamento europeo per entrare probabilmente in vigore nel secondo semestre del 2010.
Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1523&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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MERCATO INTERNO
Ten-t days 2009: presentati i principali progetti comunitari sul futuro delle Reti transeuropee di trasporto. (22 ottobre
2009)
In data 21 e 22 ottobre 2009, nell’ambito della Conferenza TEN-T Days svoltasi a Napoli, la Commissione europea ha
presentato i piani per lo sviluppo ed il miglioramento della Rete transeuropea di Trasporto, TEN-T, mettendo, altresì, in evidenza
aspetti quali la competitività e l’attenzione al rispetto dell’ambiente. In particolare, la Commissione intende estendere la Rete
transeuropea e rafforzare la «politica di vicinato» nel campo dei trasporti, mettendo a punto un piano di azione con l’Africa volto
ad intensificare i collegamenti tra i due continenti. Nel corso dei TEN-T days la Commissione ha, inoltre, reso noto un primo
gruppo di progetti cui saranno destinati finanziamenti per un totale di 500 milioni di euro, tra cui figurano progetti di infrastrutture
di trasporto da realizzarsi in: Austria, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e
Regno Unito. La Commissione ha, quindi, anticipato che un secondo gruppo di progetti verrà reso noto entro la fine dell’anno.
Tali sovvenzioni contribuiranno, non solo, a realizzare opere di infrastrutture, ma anche, a finanziare studi che aiutino a superare
le difficoltà che si presentano nella fase iniziale dei progetti, in previsione di un aumento del traffico tra Stati membri stimato
attorno al 50%, rispetto a quello attuale, entro il 2020. La conferenza di Napoli è stata, inoltre, l’occasione per affermare il ruolo
fondamentale della politica dei trasporti per l’intero sistema economica europeo e per ricordare gli obiettivi perseguiti dall’Unione
in questo settore. Tra questi ultimi figurano: il perseguimento di un giusto equilibrio tra sostenibilità economica ed impatto
ambientale, l’incentivazione di elevati standard di qualità e sicurezza sull’intera rete dei trasporti attraverso norme armonizzate e
stabili, lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi e flessibili come partneriati pubblico-privati e la promozione
dell’impiego di nuove tecnologie volte a migliorare l’efficienza del servizio senza per questo trascurare gli aspetti ambientali.
Ulteriori informazioni in merito sono reperibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/494&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguag
e=fr
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MERCATO INTERNO
La Commissione conferma il suo impegno per la riduzione dei costi amministrativi. (22.10.2009)
In data 22 ottobre 2009, la Commissione europea ha pubblicato una rassegna sull’evoluzione dei lavori e dei piani di riduzione
settoriali realizzati nell’ambito del progetto di riduzione dei costi amministrativi presentato nel 2007 con l’obiettivo di promuovere
la competitività, la crescita e l’occupazione. L’ambiziosa proposta della Commissione prevede di tagliare del 25%, entro il 2012,
gli oneri amministrativi imposti dalla normativa europea. Le misure proposte consentiranno, così, alle imprese di risparmiare
circa 40,4 miliardi di euro sul valore complessivo degli oneri burocratici derivanti da 72 testi legislativi UE e dalle misure di
recepimento adottate dagli Stati membri. Il programma di riduzione entrerà, comunque, in vigore qualora tutte le proposte della
Commissione venissero approvate dal Consiglio e dal Parlamento. Ciò vale, soprattutto, con riferimento a due proposte
avanzate quest’anno, relative, l’una all’IVA, volta ad agevolare la fatturazione elettronica, l’altra al diritto societario, riguardante
l’esenzione delle microentità dal requisito legale di elaborare e pubblicare i conti annuali. La misurazione di riferimento, appena
conclusa, conferma la scelta della Commissione di concentrarsi su ambiti prioritari nonché la vulnerabilità delle PMI agli oneri
amministrativi. Maggiori informazioni sono rinvenibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1562&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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Finestra europea sulla fiscalità
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Corte di Giustizia, sentenza del 22 ottobre 2009, C-242/08, Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt
München für Körpêrschaften
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine dal ricorso presentato dalla Swiss Re, società di
riassicurazione stabilita in Germania, avverso la decisione del München für Köperschaften (Ufficio tributario per le
persone giuridiche di Monaco) di richiedere il pagamento dell'IVA sul valore di un'operazione di cessione di contratti di
riassicurazione. Nello specifico, la Swiss Re aveva ceduto alla società S, società stabilita in Svizzera, 195 contratti di
riassicurazione vita che riguardavano esclusivamente imprese stabilite in Stati membri diversi o in Stati terzi. Tale
cessione, che era avvenuta dietro pagamento di una somma da parte della S, si era perfezionata soltanto con l'accordo
dei soggetti che avevano stipulato i contratti di riassicurazione con la Swiss Re. L'Ufficio tributario per le persone
giuridiche di Monaco, considerando la cessione dei contratti di riassicurazione coma una cessione di beni localizzata in
Germania, emetteva un avviso d’imposta relativo al pagamento di un anticipo sull’IVA e respingeva il reclamo proposto
avverso tale avviso. La Swiss Re ricorreva, quindi, innanzi al Bundesfinanzhof (Corte di Cassazione federale in materia
tributaria), il quale, nutrendo dubbi sulla compatibilità con la normativa comunitaria della normativa tedesca che configura
l'operazione come una prestazione di servizi localizzata in Germania, quindi assoggettata a IVA, ha chiesto alla Corte di
Giustizia se l'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino e l'art. 13, parte B, lett. a) e d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva, debbano
essere interpretati nel senso che la cessione di un contratto di riassicurazione vita che avviene dietro corresponsione di
un prezzo debba essere considerata: a) quale operazione di assicurazione assicurativa o bancaria, b) quale operazione
di riassicurazione, o c) quale operazione composta, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno e,
dall'altra, da un'operazione esente da imposta relativa a crediti. Rispondendo al quesito posto, la Corte ha statuito che:
«Una cessione a titolo oneroso, da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni
stabilita in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita implicante, per quest’ultima, l’assunzione,
con il consenso degli assicurati, del complesso dei diritti e degli obblighi risultanti da tali contratti non costituisce né
un’operazione ai sensi degli artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino [operazione assicurativa o bancaria], e 13, parte B, lett. a),
della sesta direttiva [operazione di assicurazione o riassicurazione], né un’operazione riconducibile ad una lettura
combinata dei punti 2 e 3 di tale art. 13, parte B, lett. d) [operazione composta, da una parte, dall'assunzione, esente da
imposta, di un impegno e, dall'altra, da un'operazione esente da imposta relativa a crediti]…».
Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0242:IT:HTML
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Corte di Giustizia, sentenza del 29 ottobre 2009, C-29/08, Skatteverket/AB SKF
Tale sentenza è stata pronunciata nell’ambito di una controversia sorta tra lo Skatteverket (Amministrazione fiscale
svedese) e la società svedese AB SKF (di seguito «SKF») in merito ad un parere preliminare emesso dallo
Skatterättsnämnd (Commissione di diritto tributario) relativo alla domanda della SKF avente ad oggetto la detraibilità
dell’IVA pagata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla società all’atto di un’operazione di cessione di azioni.
Nello specifico, la SKF, intendendo procedere, nell’ambito di una ristrutturazione del gruppo, a cedere l’attività della sua
filiale nonchè la propria quota detenuta in una società controllata, chiedeva allo Skatterättsnämnd un parere preliminare
in merito al diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte sulle suddette prestazioni. Avverso le conclusioni con cui lo
Skatterättsnämnd affermava che la SKF aveva diritto a detrarre l’IVA pagata a monte su tali prestazioni presentava
ricorso lo Skatteverket, il quale sosteneva, invece, la non detraibilità delle stesse. Il Giudice del rinvio, investito della
controversia, ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se gli artt. 2 e 4 della sesta direttiva e gli artt. 2 e 9 della direttiva
2006/112 debbano essere interpretati nel senso che sussiste un’operazione soggetta all’IVA nel caso in cui il soggetto
passivo, debitore di imposta per effetto di prestazioni di servizi ad una propria società controllata, ceda partecipazioni
azionarie nella controllata medesima. Ha chiesto, inoltre, qualora dalla soluzione del primo quesito derivi che la cessione
di azioni costituisce un’operazione passibile di imposta, se tale operazione ricada nell’esenzione prevista per le
operazioni relative alle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e
dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112. Sul punto, la Corte ha statuito che gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della
sesta direttiva nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che
costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società
controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente
partecipazione in una società controllata anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi
soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Essa ha, tuttavia, precisato come, nei limiti in cui la cessione del pacchetto
azionario sia assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della
sesta direttiva 77/388, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali
disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Quanto alla
seconda questione posta, la Corte ha stabilito che una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve
essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388,
quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0029:IT:HTML
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
CONCORRENZA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-501/P e
a., GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione
Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2009, causa C-3234/08,
Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash&Carry BV,
Remo Zaandam BV/Diesel SpA
“… Le impugnazioni proposte ... sono respinte …”.
“… L’art. 7, n. 1, della … direttiva … 89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa …
dev’essere interpretato nel senso che il consenso del titolare di un
marchio all’immissione in commercio di prodotti recanti tale marchio
effettuata direttamente nello SEE da parte di un terzo che non ha
alcun legame economico con tale titolare può essere tacito, nei limiti
in cui un siffatto consenso risulti da elementi e circostanze anteriori,
concomitanti o posteriori all’immissione in commercio in tale zona i
quali, valutati dal giudice nazionale, esprimano con certezza una
rinuncia del detto titolare al proprio diritto esclusivo …”.
N.B.: La pronuncia in esame trae origine dalle impugnazioni
presentate dalla GlaxoSmithKline Services Ulimited («GSK»), dalla
Commissione europea e da due associazioni di commercianti di
prodotti farmaceutici, avverso la sentenza con cui, in data 27
settembre 2006, il Tribunale di Primo Grado ha confermato la
violazione del divieto di intese rilevata dalla Commissione, annullando,
tuttavia, la decisione della stessa, sul presupposto che l’istituzione
non aveva adeguatamente esaminato se le condizioni generali di
vendita della GSK potessero determinare un vantaggio economico. La
Corte ha, innanzitutto, respinto l’impugnazione della GSK volta a
dimostrare la compatibilità delle suddette condizioni generali con il
divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Nonostante, infatti, la
Corte abbia riconosciuto che il Tribunale è incorso in errore di diritto
subordinando l’esistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di un accordo
alla prova che quest’ultimo implica inconvenienti per i consumatori
finali, anziché ricollegare la suddetta esistenza all’accordo stesso, la
sentenza del Tribunale rimane fondata per altri motivi di diritto. Quanto
alla domanda di esenzione della GSK, il giudice comunitario, dopo
aver ricordato che nell’ambito dell’esame volto ad appurare se un
accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico può essere
necessario esaminare le specificità del settore, ha chiarito che ciò non
determina un’inversione dell’onere della prova. Tale esame deve,
infatti, essere compiuto alla luce degli elementi di fatto e degli
elementi di prova forniti dall’impresa che chiede l’esenzione. La Corte
respinge, pertanto, anche i motivi attinenti ad una modificazione della
ripartizione dell’onere della prova.
N.B.: Il caso in esame prende le mosse da una controversia sorta tra
la Makro Zelfbedieningsgroothandel CV («Makro»), Metro
Cash&Carry BV, e la Remo Zaandam BV, da un lato, e la Diesel SpA
(«Diesel»), dall’altro, in merito all’immissione in commercio da parte
della Makro di scarpe recanti un marchio di cui è titolare la Diesel.
Quest’ultima, lamentando che taluni prodotti recanti il marchio
denominativo e figurativo Diesel erano stati messi in commercio senza
il suo consenso, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di
Amsterdam. Quest’ultimo aveva accolto le richieste della società, con
una decisione confermata anche in sede di appello. Le ricorrenti
avevano, quindi, proposto ricorso in cassazione sostenendo che i
diritti conferiti dal suddetto marchio si erano esauriti. Rispondendo ai
quesiti pregiudiziali posti dal giudice del rinvio, vertenti
sostanzialmente su quali siano i criteri da tenere in considerazione al
fine di valutare se sussista il «consenso tacito» da parte del titolare
del marchio all’immissione in commercio di suoi prodotti, la Corte
precisa che la nozione di «consenso tacito» può essere interpretata
avendo riguardo ai criteri determinati nella sentenza Zino Davidoff e
Levi Strass, sebbene in quell’occasione, contrariamente al caso di
specie, la prima immissione in commercio fosse avvenuta al di fuori
dello SEE.
***
CONVENZIONE DI ROMA SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
***
Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-133/08,
Intercontainer Interfrigo (ICF)/Balkenende Oosthuizen B, Mic
Operations BV
SOCIETÀ
Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2009, C-101/08,
Audiolux SA e altri/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e altri,
Bertelsmann AG e altri
N.B.: La domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una
controversia sorta tra la società belga Intercontainer Interfrigo («ICF»)
e le società dei Paesi Bassi Balkenende e Mic Operations BV
(«MIC»), a seguito della citazione a giudizio della MIC da parte della
ICF, come conseguenza del mancato pagamento di una fattura. Le
società avevano stipulato tra loro un contratto di noleggio che indicava
la legge belga quale legge applicabile al contratto. Tale clausola non
era stata, tuttavia, sottoscritta da alcuna delle parti. Il Giudice
olandese, ritenendo che il contratto dovesse essere qualificato come
un contratto di trasporto e che presentasse un collegamento più
stretto con i Paesi Bassi, aveva ritenuto prescritto il diritto al
pagamento della fattura. La Corte di Cassazione dei Paesi Bassi,
investita della controversia, si rivolgeva alla Corte ai fini
dell’interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali. La Corte ricorda, innanzitutto, come, in
mancanza di una scelta operata dalle parti circa la legge applicabile al
contratto, detta Convenzione preveda criteri di collegamento che si
basano sull’accertamento del paese con cui il contratto presenta «il
collegamento più stretto». Essa prosegue, quindi, affermando che,
sebbene il giudice debba sempre procedere a determinare la legge
applicabile sulla base delle presunzioni previste dalla Convenzione,
egli può, se del caso, disapplicare tali presunzioni ed applicare la
legge del paese con cui il contratto è più strettamente collegato.
N.B. La domanda di rinvio pregiudiziale è stata presentata nell’ambito
di una controversia sorta tra alcuni azionisti di minoranza della società
RTL Group («RTL») e le società Groupe Bruxelles Lambert SA
(«GBL») e Bertelsmann AG («Bertelsmann»), nonché la RTL, in
ordine a convenzioni stipulate tra la GBL e la Bertelsmann. Nello
specifico, tale domanda verteva sul se viga un principio generale del
diritto comunitario concernente l'uguaglianza degli azionisti, in forza
del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l’obbligo a
carico dell’azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di
una società, di offrire loro l’acquisto delle azioni da essi detenute alle
medesime condizioni di quelle convenute in occasione dell’acquisto di
una partecipazione in tale società tale da conferire o rafforzare il
controllo dell’azionista dominante e, eventualmente, sugli effetti nel
tempo di siffatto principio. Sul punto, la Corte di Giustizia, dopo aver
constatato che le disposizioni di diritto comunitario derivato richiamate
dal giudice del rinvio non forniscono indicazioni concludenti circa
l'esistenza di un tale principio ed aver riconosciuto come lo stesso non
possa essere dedotto dal principio generale della parità di trattamento,
ha concluso affermando che il diritto comunitario non contempla un
siffatto principio generale.
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EuroDejalex n. 10/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
del 2008, di una lettera di messa in mora indirizzata a 24
Stati membri, alcuni dei quali si sono immediatamente attivati
per introdurre nei rispettivi ordinamenti le modifiche
necessarie a garantire il rispetto del diritto comunitario.
Nonostante il dialogo costruttivo avviato dalla Commissione,
volto a facilitare l’attuazione delle direttive in ambito
ferroviario, la maggioranza degli Stati membri non si è,
tuttavia, ancora conformata ad esse. Tra le carenze del
settore, rinvenute dall’esecutivo ed evidenziate nei pareri
motivati, figurano: i) la mancanza di indipendenza del
gestore dell’infrastruttura dagli operatori ferroviari; ii)
l’insufficiente attuazione delle disposizioni della direttiva
relative alla tassazione per l’accesso alle linee ferroviarie, e
iii) la mancata istituzione di un organismo indipendente di
regolamentazione dotato dei poteri necessari a dirimere i
problemi di concorrenza nel settore ferroviario.
ANTITRUST
La Commissione conferma l’invio di una Comunicazione
degli addebiti a tre compagnie aeree membre
dell’alleanza Oneworld (02.10.2009)
La Commissione ha confermato di aver inviato, lo scorso
settembre 2009, una Comunicazione degli addebiti alle
compagnie aeree British Airways, American Airlines e Iberia,
membre dell’alleanza aerea Oneworld, per presunta
violazione delle norme comunitarie in materia di pratiche
commerciali restrittive. In particolare, la Commissione
contesta alle suddette compagnie di aver stipulato accordi
volti a coordinare le operazioni commerciali, operative e di
marketing, relative al trasporto passeggeri sulle rotte
transatlantiche. Attraverso tali accordi le società avrebbero
inteso gestire congiuntamente prezzi, programmazione e
introiti delle principali rotte tra Nord America ed Europa.
Parallelamente, la Commissione sta svolgendo indagini con
riferimento agli accordi di cooperazione stretti tra le società
membre della Star Alliance e della Skyteam. L’invio di una
Comunicazione di addebiti rappresenta una fase formale
delle inchieste condotte dalla Commissione, attraverso cui le
parti interessate vengono informate per iscritto delle censure
loro mosse. I destinatari della Comunicazione hanno la
possibilità di rispondere alle obiezioni rivolte loro fornendo le
informazioni necessarie a costruire la propria difesa.
ANTITRUST
La Commissione adotta provvedimenti per una maggiore
efficacia delle normative comunitarie che regolano il
mercato interno (08.10.2009)
La Commissione europea ha adottato una serie di
disposizioni volte a garantire l‘attuazione, in taluni Stati
membri, di alcuni strumenti normativi approvati nel settore
del mercato interno. Nello specifico, la Commissione ha
deciso di adire la Corte di Giustizia nei confronti di Belgio,
Grecia e Italia, per il mancato recepimento della direttiva
2007/63/CE che semplifica gli obblighi di informativa in caso
di fusioni o scissioni, abolendo l’obbligo di presentare la
relazione di un esperto indipendente qualora tutti gli azionisti
vi rinuncino. L’Irlanda è stata, invece, destinataria di una
lettera di messa in mora per non essersi conformata alla
sentenza della Corte di Giustizia relativa alla mancata
attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, che introduce
nel diritto comunitario la revisione delle quaranta
raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria
internazionale). Da ultimo, la Commissione ha inviato alla
Polonia una lettera di messa in mora, chiedendole
informazioni sulle misure adottate per adeguarsi alla
sentenza della Corte di Giustizia europea del 19 marzo
2008, C-143/08, concernente il mancato recepimento della
direttiva 2006/73/CE, relativa alla diretta attuazione della
direttiva sui mercati degli strumenti finanziari («MiFID»). Tale
direttiva di attuazione, sarebbe infatti dovuta entrare in vigore
in tutti gli Stati membri entro il 31 gennaio 2007.
ANTITRUST
La Commissione infligge sanzioni ai produttori di
trasformatori elettrici (07.10.2009)
La Commissione ha inflitto sanzioni per un totale di
67.644.000 euro a sette società – ABB, AREVA T&D,
ALSTOM, Fuji Electrics, Hitachi e Toshiba - per violazione
della normativa comunitaria in materia di intese e pratiche
commerciali restrittive. Le indagini della Commissione
hanno, infatti, portato alla luce l’esistenza di un’intesa,
estesa allo Spazio economico europeo ed al Giappone,
attraverso la quale, tra il 1999 ed il 2003, le suddette società
hanno provveduto a ripartire tra loro il mercato dei
trasformatori di energia. Più precisamente, nell’ambito di una
serie di riunioni, i produttori europei e giapponesi di
trasformatori di energia avevano stipulato un accordo
verbale, il c.d. «Gentlemen’s Agreement», in base al quale,
da un lato, i produttori giapponesi si impegnavano a non
vendere trasformatori elettrici in Europa, dall’altro quelli
europei a non vendere tali prodotti in Giappone. Nel fissare
l’importo delle sanzioni la Commissione ha tenuto conto del
valore delle vendite delle società coinvolte, della gravità
dell’infrazione e dell’estensione geografica dell’intesa. La
sanzione comminata alla società ABB è stata maggiorata del
50%, in ragione della partecipazione della stessa ad una
precedente intesa, mentre la Siemens ha beneficiato
dell’immunità totale ai sensi del programma di clemenza
della Commissione, per essere stata la prima azienda a
fornire informazioni relative all’esistenza dell’intesa.
MERGERS & ACQUISITION
Approvata l’acquisizione di alcune centrali elettriche
Electrabel da parte del gruppo E.ON (14.10.2009)
Ai sensi della normativa europea in materia di
concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato la
società tedesca E.ON AG ad acquisire due centrali elettriche
della società belga Electrabel, oltre a diritti di prelievo
dell’energia elettrica distribuita in Belgio e Olanda che
garantiscono ai loro titolari determinati volumi di elettricità.
L’operazione, che secondo la Commissione non dà luogo a
problemi sotto il profilo della concorrenza, è legata al
riacquisto, da parte di Electrabel, degli attivi della E.ON
relativi alla produzione di elettricità e dei diritti di prelievo da
essa detenuti in Germania, che la E.ON si era impegnata a
cedere al fine di rimediare ai problemi di concorrenza rilevati
dalla Commissione nel corso di un’indagine avviata per
presunto abuso di posizione dominante in Germania. Gli
impegni proposti dalla società tedesca, erano stati resi
vincolanti con decisione emanata nel novembre 2008
ANTITRUST
La Commissione invia un avvertimento agli Stati membri
che non hanno ancora attuato il «primo pacchetto
ferroviario» (08.10.2009)
In data 8 ottobre 2009, la Commissione europea ha inviato
un parere motivato a 21 Stati membri, in ragione della
mancata attuazione, da parte degli stessi, della legislazione
europea in materia ferroviaria, nota come «primo pacchetto
ferroviario». Il parere motivato giunge dopo l’invio, nel giugno
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EuroDejalex n. 10/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
™ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, si segnalano in particolare:
¾ Diritto societario
Direttiva in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico
socio
(Direttiva (CE) N. 109/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, GUUE L
258 del 01.10.2009)
¾ Mercato interno - cosmetici
Direttiva che modifica la direttiva 76/768 del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare
al progresso tecnico il suo allegato III
(Direttiva (CE) N. 129/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, GUUE L 267 del 10.10.2009)
¾ Settore ferroviario
Direttiva che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57 relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario
(Direttiva (CE) N. 131/2009 della Commissione, del 16 ottobre 2009, GUUE L 273 del 17 ottobre
2009)
™ Tra gli eventi comunitari del mese di novembre 2009, si segnalano in particolare:
¾
MARTEDÌ 10
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
¾
GIOVEDÌ 12
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-544/08
CARBON LORRAINE/COMMISSIONE
¾
GIOVEDÌ 12
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-564/06
SGL CARBON/COMMISSIONE
¾
LUNEDÌ 16 - MARTEDÌ 17
BRUXELLES
CONSIGLIO
AFFARI GENERALI E RELAZIONI
ESTERNE
¾
LUNEDÌ 23 – GIOVEDÌ 26
STRASBURGO
SESSIONE
PLENARIA
DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
¾
LUNEDÌ 30
BRUXELLES
CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
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