Eurodejalex n. 09 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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Eurodejalex n. 09 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - SSeettteem mbbrree 22000077 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • C A S E LA W PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Caso Microsoft: i giudici comunitari confermano nei punti salienti l’epocale decisione della Commissione UE Lo scorso 17 settembre, dopo quasi nove anni dall’avvio delle prime indagini antitrust in Europa, il Tribunale di Prima Istanza dell’UE, riunito in grande sezione composta da 13 giudici, ha emesso la tanto attesa sentenza sul ricorso del colosso di Redmond (caso Microsoft, T-201/04), confermando sostanzialmente la decisione adottata dalla Commissione europea nel marzo 2004. Con tale decisione, l’esecutivo comunitario aveva condannato il numero uno degli sviluppatori di software a livello mondiale per abuso di posizione dominante infliggendogli, in ragione dell’estrema gravità degli abusi, protrattisi per cinque anni e mezzo, un’ammenda di ben 497 milioni di euro, la più salata mai imposta dall’esecutivo UE ad una sola impresa (pari, tuttavia, “solo” all’1,62% del suo fatturato mondiale). Come noto, i comportamenti abusivi individuati dall’esecutivo UE consistevano, in primis, nel rifiuto di Microsoft di fornire ai propri concorrenti informazioni concernenti l’interoperabilità tra PC sui cui è installato il sistema operativo Windows e server per gruppi di lavoro non Microsoft e, in secundis, nell’aver subordinato la disponibilità del sistema operativo Windows all’acquisto congiunto del programma Windows Media Player (WMP). Quanto al rifiuto di fornire informazioni ai concorrenti (per il protrarsi del quale l’esecutivo aveva imposto a Microsoft nel luglio 2006, una penalità di mora pari a 280,5 milioni di euro), il Tribunale ha respinto le affermazioni della ricorrente secondo cui l’obbligo imposto dalla Commissione di rivelare determinate informazioni tecniche mirava in realtà a consentire ai sistemi operativi per server concorrenti di funzionare esattamente come un sistema Windows, permettendo loro di clonare o riprodurre i prodotti Microsoft. Il giudice europeo ha invece ritenuto che il necessario grado di interoperabilità richiesto dalla Commissione fosse proporzionato e ben fondato, riferendosi peraltro alle specifiche di certi protocolli e non ai “codici madre”. Nel confermare l’esistenza dell’abuso, i giudici comunitari hanno poi richiamato il costante case-law comunitario in materia, ribadendo come il rifiuto del colosso informatico si riferisca effettivamente ad un prodotto indispensabile per esercitare un'attività su un mercato limitrofo, sia tale da escludere qualsiasi concorrenza sul mercato e impedisca la comparsa di un nuovo prodotto per cui vi è una possibile domanda dei consumatori. Anche le argomentazioni, avanzate dalla Microsoft, sulla sussistenza di una giustificazione obiettiva del rifiuto di fornire i protocolli e le specifiche tecniche richieste, basata in particolare sui diritti di proprietà intellettuale (IP) da cui sarebbero protetti, non hanno trovato accoglimento. I giudici del Lussemburgo hanno ritenuto infatti che, una volta provato l’abuso di posizione dominante, anche a volerlo qualificare un rifiuto di concedere una licenza su cui si detengono diritti di IP, non occorre esaminare la questione della sussistenza o meno di tali diritti. I giudici europei hanno inoltre sottolineato come la ricorrente non abbia dimostrato in che modo la rivelazione delle informazioni richieste possa avere effetti negativi sulla sua politica di sostegno e incentivo all’innovazione. Quanto al secondo profilo, relativo alla vendita abbinata del software Windows con il lettore Windows Media Player, il Tribunale ha constatato la correttezza, alla luce dei criteri fissati dal caselaw in materia, della valutazione della Commissione circa l’abusività della pratica di tying posta in essere da Microsoft. La dominanza di quest’ultima é, infatti, indiscussa (Windows funziona su circa il 95% dei PC del mondo), l’esistenza di una domanda specifica e distinta dei consumatori rivolta ai lettori di media é dimostrata, come il fatto che un consumatore non possa acquistare un sistema operativo Windows senza contemporaneamente acquistare WMP. Il Tribunale ha inoltre ricordato come, in base ai rimedi previsti nella decisione del 2004, Microsoft potrà continuare liberamente a commercializzare la versione di Windows integrata da WMP, ma dovrà mettere sul mercato anche una versione del proprio sistema operativo priva del detto lettore media. Tale versione peraltro è già stata immessa sul mercato dal colosso di Redmond. L’unico punto della decisione che é stato cassato concerne la nomina di un trustee indipendente incaricato di monitorare il rispetto effettivo degli obblighi imposti all’impresa statunitense. Il Tribunale ha infatti statuito che, istituendo un fiduciario esterno di controllo, con propri poteri di indagine e con la possibilità di essere chiamato ad agire da terzi, la Commissione è andata ben al di là della situazione in cui essa incarica un proprio esperto per fornire consulenza durante un'indagine, non avendo “alcuna autorità per imporre a Microsoft di concedere a un fiduciario poteri che la Commissione stessa non è autorizzata a conferire a terzi”, né di imporne il pagamento delle relative spese alla ricorrente. Confermato dunque l’importo dell’ammenda, resta ora da vedere se la Microsoft, la quale secondo il vicepresidente e direttore degli affari generali Brad Smith non ha ancora deciso e si riserva di studiare la pronuncia (che consta di ben 1373 punti per oltre 121 pagine), deciderà di adire la Corte di Giustizia, innanzi alla quale potrebbe sollevare però solo questioni di diritto. Occorrerà attendere fino alla fine di Novembre (due mesi e dieci giorni dalla notifica della sentenza) per vedere se la tanto discussa disputa con il colosso transatlantico è definitivamente conclusa, tenendo presente le critiche che la pronuncia dei giudici europei ha ricevuto delle autorità competenti negli USA (in particolare l’US Department of Justice), che hanno sottolineato con amarezza come “negli USA il diritto antitrust è impiegato per proteggere i consumatori la concorrenza, non i concorrenti”. Informazioni dettagliate sul caso - 1 tutelando Microsoft sono visionabili al sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/microsoft/ EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI L’esecutivo europeo presenta una serie di proposte per migliorare l’applicazione del diritto comunitario nell’ambito del programma europeo “legiferare meglio” (05.09.2007) La Commissione ha adottato una comunicazione in cui riunisce una serie di correttivi grazie ai quali auspica un'applicazione più efficace del diritto comunitario ed un maggior dialogo e trasparenza nei confronti di cittadini ed istituzioni in generale. Il diritto comunitario è costituito, infatti, di un corpus legislativo imponente (oltre 9 000 atti normativi di cui quasi 2 000 direttive, ciascuna delle quali necessita tra 40 e 300 atti di recepimento da parte di Stati e Regioni). La comunicazione definisce quattro ambiti principali di attuazione, segnatamente: 1) misure preventive più mirate: la Commissione sollecita una maggior attenzione sui vari aspetti attuativi e di controllo nelle singole fasi d’elaborazione di una nuova normativa e propone di designare essa stessa gli interlocutori per ciascun nuovo provvedimento. Occorrerà poi accertarsi che gli Stati membri si attivino per fornire una formazione complementare ai magistrati e ai pubblici funzionari; 2) migliorare la diffusione delle informazioni e la soluzione dei problemi pendenti: l’esecutivo europeo intende sollecitare gli Stati membri a trovare soluzioni costruttive e rapide onde ridurre il numero di procedimenti per infrazione e suggerisce una nuova metodologia per gestire le richieste d’informazioni e le denunce che coinvolga direttamente le autorità nazionali; 3) nuovo impegno della Commissione per una gestione più efficiente delle infrazioni: l’esecutivo si concentrerà sui casi che comportano rischi maggiori e più ampie ripercussioni per i cittadini, definirà in modo preciso i criteri di priorità generali e settoriali, di anno in anno; 4) maggiore trasparenza: per rafforzare il dialogo interistituzionale, la Commissione si impegna ad incentrare maggiormente le proprie relazioni annuali su temi strategici, valutazioni dello stato d’avanzamento della legislazione in vari settori, priorità e programmazione del lavoro futuro. Saranno inoltre pubblicate informazioni sintetiche sui procedimenti d’infrazione lungo l'intero arco della loro durata, nonché informazioni maggiori sui tempi assegnati agli Stati per l’implementazione della legislazione comunitaria e sul relativo stato d’avanzamento. La comunicazione è consultabile al link: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/pdf/com_2007_502_it.pdf • CONCORRENZA - TRASPORTI MARITTIMI La Commissione lancia una consultazione pubblica sul progetto di guidelines relative all’applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi (13.09.2007) La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul draft di linee guida in cui precisa le modalità con cui intende applicare l’art. 81 Tr. CE al settore marittimo, la cui versione definitiva è attesa per il 2008. Il progetto in parola fa seguito all’abrogazione, nel settembre 2006, del regolamento d’esenzione per categoria in favore delle conferenze marittime sulle tariffe applicate ai collegamenti in partenza e in arrivo nell’UE, e all’estensione delle disposizioni del Reg. 1/2003 ai servizi di tramp (servizi di trasporto con navi da carico non regolari) e di cabotaggio, deciso dal Consiglio “concorrenza” del 25 settembre 2006. Le proposte linee direttrici forniscono una serie di precisazioni relativamente alle condizioni alle quali lo scambio d’informazioni relative ai volumi, alle capacità e ai prezzi tra i gestori di linee regolari può essere considerato compatibile con le regole di concorrenza. Altre precisazioni sono fornite circa i c.d. pool agreements, la forma di accordo più comune intercorrente tra gli operatori del settore, che riunisce navi simili appartenenti a diversi soggetti per una loro gestione comune. Gli orientamenti specificano altresì le modalità con cui sarà condotto l’esame concorrenziale di tali accordi di gruppo. Infine occorre notare che restano impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento d’esenzione dei consorzi in vigore fino al 2010. I commenti delle parti interessate possono essere inviati entro le otto settimane successive alla pubblicazione del draft sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo è consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_215/c_21520070914it00030015.pdf • SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE - AUTOVEICOLI Automobili intelligenti: la Commissione guida l’iniziativa per vetture più sicure, più ecologiche e più intelligenti (17.09.2007) La Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sull’iniziativa “automobili intelligenti” che illustra una serie di progetti per accelerare l’introduzione sul mercato europeo di automobili più sicure, più ecologiche e più dotate. Per raggiungere il primo obiettivo, il documento strategico incoraggia l’adozione di tecnologie per la prevenzione delle collisioni. Nello specifico, la Commissione invita tutti gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a firmare, entro la fine dell’anno, il memorandum d’intesa su eCall, un sistema di notifica automatica in caso di incidenti stradali basato sul 112, il numero unico europeo per le emergenze. Fino ad oggi hanno sottoscritto il memorandum 50 parti interessate (industria automobilistica, fornitori di componenti e accessori, gestori stradali ecc.), oltre ad Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Norvegia, Slovenia, Svezia e Svizzera. Inoltre, prima della fine dell’anno, saranno avviate consultazioni su come accelerare la disponibilità del controllo elettronico della stabilità (ESC) alle auto di piccole e medie dimensioni. Altre consultazioni saranno avviate per stabilire se l’installazione di sistemi d’assistenza alla frenata e per la prevenzione delle collisioni debbano essere rese obbligatorie su tutte le automobili. Si stima che sensori in grado di fornire ai conducenti un preavviso di mezzo secondo in più prima di una collisione potrebbero ridurre i tamponamenti del 60%. Infine, entro la metà del 2008, saranno pubblicate delle linee guida sugli incentivi, ad esempio fiscali, destinati ai sistemi per automobili intelligenti. Quanto al secondo obiettivo relativo all’ambiente, la Commissione proporrà nel 2008 un piano per l’introduzione di tecnologie efficienti a bassa emissione di CO2, sia per i veicoli che per le infrastrutture. In terzo luogo, per rendere il trasporto su strada più intelligente, l’esecutivo invita le parti interessate ad elaborare un’interfaccia per connettere, ad esempio, i dispositivi mobili di navigazione con gli altri sistemi integrati a bordo del veicolo. Viene poi ribadito l’onere per i -2- EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles fornitori d’apparecchiature e i fabbricanti d’automobili di attuare la raccomandazione del 2006 in materia d’interfacce uomomacchina, che illustrava principi generali per l’installazione e l’utilizzo sicuro di sistemi mobili di informazioni e comunicazione a bordo degli autoveicoli. Il testo della comunicazione è consultabile in lingua inglese al link: http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/i2010_intelligent_car/en_com_intelligent_car.pdf • MERCATO INTERNO - ENERGIA Verso un mercato interno dell’energia europea: la Commissione adotta un terzo pacchetto di proposte legislative (19.09.2007). In seguito all’apertura del mercato dell’energia alla concorrenza nel luglio di quest’anno, l’esecutivo europeo ha adottato un terzo pacchetto di proposte legislative intese a garantire che i consumatori possano effettivamente scegliere il proprio fornitore, beneficiando dei vantaggi di un mercato liberalizzato, in termini di tariffe adeguate, garanzia di approvvigionamento e uso di un’energia pulita. Nello specifico, il pacchetto si compone di due direttive (una relativa all’energia elettrica, che modifica e integra l’attuale direttiva “elettricità” 2003/54/CE, e una relativa al gas, che modifica e integra la direttiva “gas” 2003/55/CE) e tre regolamenti (uno che istituisce un’agenzia europea di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione del settore, un secondo di modifica del vigente regolamento Elettricità n. 1228/2003, e un terzo di modifica del regolamento Gas n. 1775/2005). Nel dettaglio, la Commissione propone una serie di misure per completare le norme esistenti: 1) la separazione della proprietà e gestione delle reti di gas ed elettricità dalle attività di distribuzione e produzione, che segnerebbe la fine dei grandi gruppi storici (ed ha infatti incontrato forti opposizioni da parte di Francia e Germania), allo stesso tempo produttori, trasportatori e distributori. L’esecutivo CE prevede anche una seconda opzione, quella del “gestore di sistema indipendente”, secondo cui le imprese verticalmente integrate esistenti potrebbero restare proprietarie della rete solo se la gestione del loro capitale fisso è assicurata da un’impresa o un organismo indipendente; 2) misure di salvaguardia volte a garantire che anche le imprese di paesi terzi rispettino le norme in materia di disaggregazione applicate alle imprese dell’UE; 3) la semplificazione degli scambi transfrontalieri d’energia grazie alla creazione di un’Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali nel settore del energia che potrà adottare decisioni di natura vincolante; 4) il miglioramento dell’efficienza ed indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali; 5) la creazione di una nuova Rete europea dei gestori delle reti di trasporto i cui gestori dovrebbero elaborare codici commerciali e tecnici comuni. Infine, é prevista per il 2008 la pubblicazione di una Carta degli utenti dell’energia, che includerà, inter alia, informazioni sui fornitori e sulle opzioni di approvvigionamento e misure volte a ridurre le formalità burocratiche in caso di sostituzione del fornitore. Maggiori informazioni sul terzo pacchetto energetico sono disponibili al link: http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm • CONCORRENZA – SETTORE ASSICURATIVO L’antitrust europeo pubblica il suo rapporto finale sull’indagine relativa al settore dell’assicurazione (25.09.2007) La Commissione ha pubblicato una comunicazione che illustra i risultati dell’indagine settoriale avviata nel giugno 2005 ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2003, sul mercato dell’assicurazione, settore di importanza cruciale per l’economia europea, che registra ogni anno entrate per circa 375 milioni di euro in premi di assicurazione non vita. Il report analizza quattro argomenti principali: 1) Co-assicurazione e ri-assicurazione: a tal proposito la Commissione esprime dubbi circa la compatibilità col diritto comunitario antitrust della pratica, molto comune sul mercato, di interdire i potenziali co-assicuratori dall’offrire premi più interessanti di quelli praticati dall’assicuratore principale. Non ritenendo l’allineamento dei prezzi necessario per il funzionamento dei mercati interessati, invita le compagnie d’assicurazione a giustificare o modificare tali pratiche. 2) Intermediari: la relazione evidenzia la mancanza di trasparenza e i possibili conflitti d’interessi circa le modalità di remunerazione degli intermediari e si impegna ad analizzare detta problematica in occasione della revisione della Direttiva sull’intermediazione assicurativa del 2002, attualmente in corso. 3) Esenzione per categoria: l’esecutivo europeo ritiene ancora necessario il Regolamento d’esenzione n. 358/2003 in materia di accordi nel settore delle assicurazioni, la cui scadenza è prevista per il 2010, ma ne preannuncia una revisione definitiva, i cui elementi saranno delineati in un report la cui pubblicazione è prevista per marzo 2009. 4) Contratti a lungo termine: l’antitrust europeo ha espresso preoccupazione circa i rischi di restrizione della concorrenza che potrebbero sorgere dalle reti di contratti a lungo termine esistenti sul mercato austriaco, che pertanto saranno oggetto di un esame più rigoroso. La relazione è consultabile al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/final_report_it.pdf • PROPRIETA’ INDUSTRIALE L’UE aderisce al Trattato internazionale di registrazione dei marchi (24.09.07) Lo scorso 24 settembre la Comunità europea ha presentato all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO nella dicitura anglosassone) il proprio strumento d’adesione all’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, sottoscritto a Ginevra il 2 luglio 1999. Tale adesione consentirà alle imprese europee, a partire dal 1 gennaio 2008, di ottenere una protezione dei propri disegni o modelli non solo in Europa attraverso il sistema del c.d. disegno o modello comunitario, ma sul territorio di tutti i 23 Paesi membri dell’accordo (tra cui Singapore, Turchia e Svizzera) e, viceversa. La possibilità di ottenere una protezione internazionale mediante un’unica domanda di registrazione presentata all’ufficio internazionale dell’OMPI rimpiazzerà l’intera serie di registrazioni presso i singoli uffici nazionali o regionali. Ciò porterà evidenti benefici agli operatori in termini di rapidità delle procedure, riduzione dei costi e semplificazione della burocrazia, con potenziali effetti positivi anche sul commercio mondiale e sul mercato interno, stimolando gli scambi e l’innovazione. Maggiori informazioni possono essere reperite al sito web: http://www.wipo.int/hague/en/ -3- EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità Aiuti di Stato: La Commissione approva il provvedimento italiano di riduzione del "cuneo fiscale" (12.09.2007) La Commissione europea ha autorizzato, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato previste dal Trattato, una misura fiscale adottata dall’Italia, che consente alcune deduzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Più precisamente, la misura notificata dal nostro Governo nell'aprile 2007, consiste in una riduzione della base imponibile dell'IRAP, caratterizzata dalle seguenti deduzioni: (i) 5000 euro per dipendente a tempo indeterminato; (ii) contributi assistenziali e previdenziali relativi a pensioni e ad assicurazione malattia e (iii) contributi relativi agli infortuni sul lavoro. Tali deduzioni si applicavano all'intera economia italiana ad eccezione dei settori bancario ed assicurativo, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei pubblici servizi e della pubblica amministrazione. In seguito a contatti bilaterali, l'Italia ha accettato di estendere il campo di applicazione della misura ai settori bancario ed industriale. Di conseguenza, soltanto i servizi pubblici gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione e la pubblica amministrazione rimangono attualmente esclusi. Secondo le autorità italiane, l'esclusione dei primi è necessaria per evitare casi di sovra-compensazione, in quanto la tariffa regolamentata in base alla quale sono gestiti tiene conto dei costi fiscali, IRAP compresa. L'amministrazione pubblica non esercita solitamente attività economiche e non è quindi considerata un'impresa commerciale ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha concluso che, in seguito all'introduzione di tali modifiche da parte delle autorità italiane, il cosiddetto "cuneo fiscale" è diventata una misura di carattere generale, che non costituisce quindi un aiuto di Stato. Maggiori informazioni sugli aiuti di stato e la casistica relativa al nostro Paese sono reperibili al link: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/#by_ms *** -4- EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza percezione che il consumatore medio ha della stessa, così come sui dati relativi alla commercializzazione, tanto nello Stato membro d'origine del prodotto, quanto negli altri Stati membri. *** LIBERTÁ DI STABILIMENTO E SERVIZI - BETTING DIRITTO ISTITUZIONALE Il Tribunale chiarisce le regole per l’accesso ai documenti delle istituzioni relativi alle cause dinanzi ai giudici comunitari Tribunale di primo grado, sentenza del 12 settembre 2007, causa T36/04, Association de la presse internazionale (API)/Commissione La Corte di Giustizia conferma la contrarietà con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni per le scommesse ippiche “… La decisione della Commissione 20 novembre 2003 è annullata laddove essa ha negato l’accesso alle memorie presentate dalla Commissione dinanzi alla Corte nell’ambito delle cause C-466/98, Commissione/Regno Unito … Il ricorso è respinto per il resto ...”. Corte di Giustizia, sentenza del 13 settembre 2007, causa C260/04, Commissione/Italia “... La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità ...”. N.B.: Il caso a quo nasce da un esposto presentato dalla Stanley International Betting Ltd nel 2001 innanzi all’esecutivo europeo, in seguito al quale la Commissione ha avviato una procedura di infrazione ex art. 226 TCE contro il Governo Italiano per le restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato (artt. 43 e 49 TCE) che derivavano dal sistema italiano di concessione dell’esercizio delle scommesse ippiche. La Corte, dopo aver ribadito che, nell’aggiudicare contratti di concessione di pubblici servizi, le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato, in generale, e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, in particolare, ha precisato che il rinnovo delle vecchie concessioni dell’UNIRE senza gara non era giustificato né idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito e profilato dalla Repubblica italiana ed eccedeva quanto necessario per evitare che gli operatori attivi nel settore delle scommesse ippiche fossero coinvolti in attività criminose o fraudolente (violazione del principio di proporzionalità). *** CONCORRENZA N.B.: La pronuncia del giudice europeo è stata resa a seguito del ricorso presentato dall’API contro le decisioni con cui la Commissione aveva negato l’accesso alle memorie da quest’ultima depositate nell’ambito di taluni procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale. Più precisamente, mentre era stato riconosciuto l'accesso alle osservazioni da essa presentate nell’ambito dei procedimenti pregiudiziali, l’accesso era stato rifiutato nel caso di ricorsi diretti, sulla scorta del fatto che detto accesso avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle procedure giurisdizionali pendenti, con riferimento alla sua posizione di parte e alla serenità della trattazione. Il Tribunale ha confermato che in taluni casi le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi indipendentemente da qualsivoglia influenza esterna e che ciò può richiedere, nell'interesse del buon andamento della giustizia, di sottrarre all'accesso del pubblico le memorie delle istituzioni fintanto che il loro contenuto non sia stato dibattuto dinanzi al giudice nella prima udienza. Al contrario, dopo lo svolgimento dell'udienza, la Commissione è soggetta all'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto per verificare, alla luce del suo contenuto, se esso possa essere divulgato. Il TPI ha poi precisato che, nel caso di procedure d’infrazione, l'asserita necessità di preservare argomenti che saranno proposti nell'ambito di un procedimento ancora pendente (ad esempio di risarcimento danni) non può rappresentare un motivo per rifiutare l’accesso a memorie relative a cause già definite con sentenza del Tribunale, non potendosi giustificare il diniego d'accesso con il fatto che gli Stati membri interessati non si siano conformati a determinate sentenze, in quanto collegando l’accesso all'esaurimento di tutti gli sviluppi di tali procedimenti, si finirebbe per subordinarlo ad avvenimenti futuri e incerti, dipendenti dalla diligenza delle autorità interessate. *** PROPRIETÁ INTELLETTUALE Il Tribunale di primo grado conferma i limiti del segreto professionale tra avvocati in house e clienti nell’ambito di indagini antitrust Tribunale di primo grado, sentenza del 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd/Commissione “… il ricorso è respinto …”. Il termine “GRANA” non costituisce una denominazione generica e va pertanto protetto a livello comunitario N.B.: Il caso a quo prende le mosse da due ricorsi presentati dinanzi al TPI da Akzo Nobel e Akcros Chemicals contro la condotta dell’esecutivo europeo circa il trattamento confidenziale di taluni documenti sequestrati da funzionari della Commissione presso le dette aziende nel corso di un’ispezione, che a parere delle ricorrenti costituivano documenti coperti da segreto professionale. Il TPI, ricordando che un’impresa ha il diritto di rifiutare agli agenti l’accesso ai documenti che ritiene confidenziali, provandone tale carattere, e che solo se tale prova non viene fornita, i funzionari possono fare copia dei documenti controversi, senza tuttavia consultarli fino a che non venga resa, sul punto, una decisione definitiva che permetta all’impresa di adire utilmente il Tribunale, constata come nel caso di specie l’esecutivo europeo abbia violato detta procedura obbligando le società ad accettare l’esame di alcuni documenti e consultando i documenti sequestrati. Quanto alle tipologie di documenti protetti, il TPI afferma che i documenti societari interni, anche se non oggetto di scambio con un legale, possono godere della riservatezza delle comunicazioni fra avvocati e clienti, se redatti esclusivamente per richiedere ad un avvocato indipendente un parere legale nell’esercizio del diritto alla difesa, ma esclude la confidenzialità degli scambi con avvocati in-house, come avvenuto nel caso a quo. Tribunale di primo grado, sentenza del 12 settembre 2007, causa T291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI “… La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 giugno 2003 (procedimento R 153/2002-1) è annullata ...”. N.B.: La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dal Consorzio Grana Padano contro la registrazione da parte dell’UAMI del marchio comunitario Grana Biraghi per diversi tipi di formaggi. Il Tribunale costata che la commissione di ricorso dell’UAMI non ha applicato i criteri sanciti dal case-law comunitario in materia di DOP che permettono di effettuare l'analisi del carattere eventualmente generico della denominazione o di uno degli elementi che la compongono. Tale verifica deve, infatti, basarsi su un'analisi dettagliata dell'insieme dei fattori di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale che possono determinare il carattere generico di una denominazione e deve fondarsi sulla -5- EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea macchine di posa a livello europeo e mondiale. In tali frangenti le imprese implicate si accordavano per applicare aumenti di prezzi coordinati, fissavano i prezzi minimi di vendita, si spartivano il mercato e i clienti e si scambiavano informazioni commercialmente importanti e confidenziali. I cartelli hanno avuto una durata variabile, che nel caso dell’accordo tra il gruppo Prym e Coast ha coperto un periodo di ben 21 anni. L’infrazione è stata giudicata molto grave dall’antitrust di Bruxelles sulla base della durata e delle dimensioni delle imprese coinvolte, nonché della consapevolezza della condotta illegale da parte delle alte cariche delle società. In applicazione della Leniency Notice, Prym ha potuto beneficiare della piena immunità, per aver denunciato per prima l’esistenza degli accordi, mentre YKK e Coats hanno ottenuto riduzioni dell’ammenda per aver collaborato nelle indagini. MERGER & ACQUISITION Approvazione condizionata per l’acquisizione del ramo europeo di fazzoletti di carta di P&G da parte della svedese SCA (06.09.2007) La Commissione europea ha approvato il progetto di acquisizione del business europeo di prodotti di tessuto carta di largo consumo (carta igienica, asciugatutto e fazzoletti multiuso) dell’americana Procter&Gamble, da parte della svedese SCA, anch’essa attiva sul medesimo mercato europeo sia con marche proprie sia con marche dei distributori. Le attività delle due imprese si accavallano solo sui mercati della produzione e della fornitura di prodotti di marca ai distributori tedeschi e austriaci. Le maggiori problematiche concorrenziali riguardano i mercati tedesco e austriaco dei fazzolettini di carta su cui si sovrapporrebbero le due principali marche (Tempo di P&G e Softis di SCA). Per dissolvere le preoccupazioni dell’esecutivo UE, SCA ha accettato di cedere il proprio brand «Softis» nei due Stati interessati, unitamente alle attrezzature di produzione, le catene di trasformazione ed il personale addetto al marketing, impegnandosi, a richiesta dell’acquirente, ad estendere la cessione a tutto il territorio CE. MERGER & ACQUISITION – MERCATO DELL’ENERGIA Concentrazione Enel/Acciona/Endesa: la Commissione trasmette alla Spagna la propria valutazione preliminare sul caso (21.09.2007) Il Governo iberico ha ricevuto le conclusioni preliminari della Commissione europea sul caso Enel/Acciona/Endesa, secondo le quali essa avrebbe infranto l'art. 21 del regolamento concentrazioni, che conferisce all’esecutivo UE la competenza esclusiva di valutare le ripercussioni sulla concorrenza delle concentrazioni aventi dimensione comunitaria, e vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti che pregiudichino (de jure o de facto) simili concentrazioni sulla base delle norme interne. La Commissione Nazionale per l’Energia (CNE) spagnola ha infatti assoggettato, con decisioni dell’aprile e del luglio 2007, la proposta operazione di merger ad una serie di condizioni, le quali, secondo l’antitrust europeo, violano le norme del Trattato sulla libera circolazione dei capitali (art. 56), sulla libertà di stabilimento (art. 43) e sulla libera circolazione delle merci (artt. 28 e 29) e interferiscono con la sua competenza esclusiva in materia. Il 5 luglio scorso la Commissione ha peraltro approvato, ai sensi del Reg. (CE) 139/2004, l'acquisizione del controllo congiunto di Endesa da parte di Enel e Acciona. La Spagna ha 30 giorni di tempo dalla notifica della valutazione preliminare, per esprimere le sue conclusioni ed evitare una decisione di condanna e revoca delle misure contestate da parte della Commissione. ANTITRUST – CAR SECTOR L’esecutivo europeo obbliga DaimlerChrysler, Toyota, General Motors e Fiat a dare alle officine indipendenti accesso alle informazioni relative alla riparazione dei veicoli (14.09.2007) La Commissione europea ha adottato quattro decisioni ai sensi dell’art. 9 del Reg. 1/2003, che rendono giuridicamente vincolanti gli impegni assunti da DaimlerChrysler, Toyota, General Motors e Fiat circa il rilascio di informazioni tecniche relative alla riparazione degli autoveicoli a tutte le officine indipendenti dell'Unione europea. Le case automobilistiche si sono impegnate in tal senso dopo che un'inchiesta della Commissione aveva rivelato che l'accesso inadeguato all'insieme delle informazioni aveva effetti escludenti sui riparatori indipendenti e che gli accordi tra le case automobilistiche e i rispettivi riparatori autorizzati violavano l’art. 81 Tr. CE, a discapito dei consumatori, messi di fronte ad un ventaglio di scelta ridotto, a prezzi più elevati, nonché ai pericoli connessi a riparazioni realizzate senza le informazioni tecniche adeguate. Nello specifico, gli impegni si articolano in tre elementi: 1) le informazioni tecniche fornite ai riparatori autorizzati dovranno essere messe a disposizione anche dei riparatori indipendenti, in modo non discriminatorio. 2) anche se i costruttori hanno la facoltà di non divulgare le informazioni relative alle funzioni antifurto o degli apparecchi elettronici di bordo, essi garantiscono che ciò non impedisca ai riparatori indipendenti di effettuare riparazioni non direttamente collegate a tali funzioni. 3) i riparatori indipendenti potranno ottenere informazioni disaggregate soprattutto attraverso siti web operativi e aggiornati il cui accesso sarà a tempo, ad un prezzo proporzionato al loro utilizzo e non discriminatorio. Gli impegni saranno obbligatori fino alla scadenza, nel maggio 2010, del regolamento di esenzione applicabile al settore automobilistico (Reg. CE n. 1400/2002), momento in cui sarà peraltro già in vigore il regolamento (CE) n. 715/2007 sulle emissioni degli autoveicoli, che prevede l’obbligo per le case automobilistiche di fornire ai riparatori indipendenti un accesso standardizzato a tutte le informazioni tecniche relative alle riparazioni. AIUTI DI STATO Al vaglio dell’antitrust europeo gli aiuti alla ristrutturazione del gruppo tessile Legler (26.09.2007) La Commissione ha avviato una procedura formale d’esame in merito agli aiuti (dell’ammontare totale di € 40,7 milioni) con i quali l'Italia intende coadiuvare la ristrutturazione della Legler S.p.A, produttrice di tessuti denim di alta qualità attiva in Lombardia e Sardegna, la quale versa da anni in difficoltà finanziarie. Si tratta, segnatamente, di una garanzia a lungo termine di 13 milioni di euro, una sovvenzione a fondo perduto di 13,2 milioni di euro e la conversione in capitale del debito del gruppo Legler (14,5 milioni) nei confronti dell'ente pubblico sardo SFIRS. L’esecutivo CE nutre dubbi circa la rispondenza dell'aiuto ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare, con riferimento alle modalità di attuazione e finanziamento del piano di ristrutturazione e sulla sua capacità di ripristinare la redditività dell’impresa nel lungo periodo. La Commissione non concorda con la posizione del governo italiano, secondo cui la conversione in capitale del debito a favore dell’ente pubblico SFIRS corrisponderebbe al comportamento di un investitore privato "in economia di mercato" e non costituirebbe un aiuto di Stato. Infine, l’esame dovrà accertare se il gruppo Legler potrebbe finanziare da solo la propria ristrutturazione ed in quale misura. ANTITRUST Maxi cartello sul mercato delle cerniere: multa per oltre 328 milioni di euro alle società partecipanti (19.09.2007) L’esecutivo comunitario ha inflitto ammende per un totale di oltre 320 milioni di euro, a YKK, Prym, Coats ed altre quattro imprese per aver partecipato a ben quattro cartelli sui mercati delle cerniere e delle -6- EuroDejalex n. 9/2007 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ¾ Aiuti di Stato: Decisione della Commissione del 4 aprile 2007 relativa all'aiuto di Stato C 14/06 al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di General Motors Belgium ad Anversa (Decisione 2007/612/CE della Commissione, del 4 aprile 2007, GUUE L 243 del 18.09.2007) (Cfr. Eurodejalex n. 4/2007) ¾ Aiuti di Stato: Decisione della Commissione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 concesse dalla Spagna a favore di Chupa Chups (Decisione 2007/613/CE della Commissione, del 10 maggio 2007, GUUE L 244 del 19.09.2007) (Cfr. Eurodejalex n. 5/2007) ¾ Mercato interno: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i critici per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Direttiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, GUUE L 247 del 21.09.07) Tra gli eventi comunitari del mese di ottobre 2007, si segnalano in particolare: ¾ MARTEDÌ 09 LUSSEMBURGO CONSIGLIO ECOFIN ¾ MERCOLEDÌ 10 BRUXELLES Sessione plenaria del Parlamento europeo ¾ GIOVEDÌ 11 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: Sentenza C-451/05, ELISA – Libera circolazione dei capitali ¾ LUNEDÌ 15 BRUXELLES AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE ¾ GIOVEDÌ 18 LISBONA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA – DISCUSSIONE DEL NUOVO TRATTATO ISTITUZIONALE EUROPEO ¾ MARTEDÌ 23 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: Sentenza C-112/05, Commissione/Germania – Libertà di stabilimento ¾ GIOVEDÌ 27 BRUXELLES CONSIGLIO COMPETITIVITÀ NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-