Eurodejalex n. 09 - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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Eurodejalex n. 09 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 9/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
SSeettteem
mbbrree
22000077
•
OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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C A S E LA W
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Caso Microsoft: i giudici comunitari confermano nei punti salienti l’epocale decisione della Commissione UE
Lo scorso 17 settembre, dopo quasi nove anni dall’avvio delle prime indagini antitrust in Europa, il Tribunale di Prima
Istanza dell’UE, riunito in grande sezione composta da 13 giudici, ha emesso la tanto attesa sentenza sul ricorso del
colosso di Redmond (caso Microsoft, T-201/04), confermando sostanzialmente la decisione adottata dalla Commissione
europea nel marzo 2004. Con tale decisione, l’esecutivo comunitario aveva condannato il numero uno degli sviluppatori
di software a livello mondiale per abuso di posizione dominante infliggendogli, in ragione dell’estrema gravità degli
abusi, protrattisi per cinque anni e mezzo, un’ammenda di ben 497 milioni di euro, la più salata mai imposta
dall’esecutivo UE ad una sola impresa (pari, tuttavia, “solo” all’1,62% del suo fatturato mondiale). Come noto, i
comportamenti abusivi individuati dall’esecutivo UE consistevano, in primis, nel rifiuto di Microsoft di fornire ai propri
concorrenti informazioni concernenti l’interoperabilità tra PC sui cui è installato il sistema operativo Windows e server
per gruppi di lavoro non Microsoft e, in secundis, nell’aver subordinato la disponibilità del sistema operativo Windows
all’acquisto congiunto del programma Windows Media Player (WMP).
Quanto al rifiuto di fornire informazioni ai concorrenti (per il protrarsi del quale l’esecutivo aveva imposto a Microsoft nel
luglio 2006, una penalità di mora pari a 280,5 milioni di euro), il Tribunale ha respinto le affermazioni della ricorrente
secondo cui l’obbligo imposto dalla Commissione di rivelare determinate informazioni tecniche mirava in realtà a
consentire ai sistemi operativi per server concorrenti di funzionare esattamente come un sistema Windows, permettendo
loro di clonare o riprodurre i prodotti Microsoft. Il giudice europeo ha invece ritenuto che il necessario grado di
interoperabilità richiesto dalla Commissione fosse proporzionato e ben fondato, riferendosi peraltro alle specifiche di
certi protocolli e non ai “codici madre”. Nel confermare l’esistenza dell’abuso, i giudici comunitari hanno poi richiamato il
costante case-law comunitario in materia, ribadendo come il rifiuto del colosso informatico si riferisca effettivamente ad
un prodotto indispensabile per esercitare un'attività su un mercato limitrofo, sia tale da escludere qualsiasi concorrenza
sul mercato e impedisca la comparsa di un nuovo prodotto per cui vi è una possibile domanda dei consumatori. Anche
le argomentazioni, avanzate dalla Microsoft, sulla sussistenza di una giustificazione obiettiva del rifiuto di fornire i
protocolli e le specifiche tecniche richieste, basata in particolare sui diritti di proprietà intellettuale (IP) da cui sarebbero
protetti, non hanno trovato accoglimento. I giudici del Lussemburgo hanno ritenuto infatti che, una volta provato l’abuso
di posizione dominante, anche a volerlo qualificare un rifiuto di concedere una licenza su cui si detengono diritti di IP,
non occorre esaminare la questione della sussistenza o meno di tali diritti. I giudici europei hanno inoltre sottolineato
come la ricorrente non abbia dimostrato in che modo la rivelazione delle informazioni richieste possa avere effetti
negativi sulla sua politica di sostegno e incentivo all’innovazione.
Quanto al secondo profilo, relativo alla vendita abbinata del software Windows con il lettore Windows Media Player, il
Tribunale ha constatato la correttezza, alla luce dei criteri fissati dal caselaw in materia, della valutazione della
Commissione circa l’abusività della pratica di tying posta in essere da Microsoft. La dominanza di quest’ultima é, infatti,
indiscussa (Windows funziona su circa il 95% dei PC del mondo), l’esistenza di una domanda specifica e distinta dei
consumatori rivolta ai lettori di media é dimostrata, come il fatto che un consumatore non possa acquistare un sistema
operativo Windows senza contemporaneamente acquistare WMP. Il Tribunale ha inoltre ricordato come, in base ai
rimedi previsti nella decisione del 2004, Microsoft potrà continuare liberamente a commercializzare la versione di
Windows integrata da WMP, ma dovrà mettere sul mercato anche una versione del proprio sistema operativo priva del
detto lettore media. Tale versione peraltro è già stata immessa sul mercato dal colosso di Redmond.
L’unico punto della decisione che é stato cassato concerne la nomina di un trustee indipendente incaricato di monitorare
il rispetto effettivo degli obblighi imposti all’impresa statunitense. Il Tribunale ha infatti statuito che, istituendo un
fiduciario esterno di controllo, con propri poteri di indagine e con la possibilità di essere chiamato ad agire da terzi, la
Commissione è andata ben al di là della situazione in cui essa incarica un proprio esperto per fornire consulenza
durante un'indagine, non avendo “alcuna autorità per imporre a Microsoft di concedere a un fiduciario poteri che la
Commissione stessa non è autorizzata a conferire a terzi”, né di imporne il pagamento delle relative spese alla
ricorrente. Confermato dunque l’importo dell’ammenda, resta ora da vedere se la Microsoft, la quale secondo il
vicepresidente e direttore degli affari generali Brad Smith non ha ancora deciso e si riserva di studiare la pronuncia (che
consta di ben 1373 punti per oltre 121 pagine), deciderà di adire la Corte di Giustizia, innanzi alla quale potrebbe
sollevare però solo questioni di diritto. Occorrerà attendere fino alla fine di Novembre (due mesi e dieci giorni dalla
notifica della sentenza) per vedere se la tanto discussa disputa con il colosso transatlantico è definitivamente conclusa,
tenendo presente le critiche che la pronuncia dei giudici europei ha ricevuto delle autorità competenti negli USA (in
particolare l’US Department of Justice), che hanno sottolineato con amarezza come “negli USA il diritto antitrust è
impiegato per proteggere i consumatori
la concorrenza, non i concorrenti”. Informazioni dettagliate sul caso
- 1 tutelando
Microsoft sono visionabili al sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/microsoft/
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Osservatorio
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
L’esecutivo europeo presenta una serie di proposte per migliorare l’applicazione del diritto comunitario nell’ambito
del programma europeo “legiferare meglio” (05.09.2007)
La Commissione ha adottato una comunicazione in cui riunisce una serie di correttivi grazie ai quali auspica un'applicazione
più efficace del diritto comunitario ed un maggior dialogo e trasparenza nei confronti di cittadini ed istituzioni in generale. Il
diritto comunitario è costituito, infatti, di un corpus legislativo imponente (oltre 9 000 atti normativi di cui quasi 2 000 direttive,
ciascuna delle quali necessita tra 40 e 300 atti di recepimento da parte di Stati e Regioni). La comunicazione definisce
quattro ambiti principali di attuazione, segnatamente: 1) misure preventive più mirate: la Commissione sollecita una maggior
attenzione sui vari aspetti attuativi e di controllo nelle singole fasi d’elaborazione di una nuova normativa e propone di
designare essa stessa gli interlocutori per ciascun nuovo provvedimento. Occorrerà poi accertarsi che gli Stati membri si
attivino per fornire una formazione complementare ai magistrati e ai pubblici funzionari; 2) migliorare la diffusione delle
informazioni e la soluzione dei problemi pendenti: l’esecutivo europeo intende sollecitare gli Stati membri a trovare soluzioni
costruttive e rapide onde ridurre il numero di procedimenti per infrazione e suggerisce una nuova metodologia per gestire le
richieste d’informazioni e le denunce che coinvolga direttamente le autorità nazionali; 3) nuovo impegno della Commissione
per una gestione più efficiente delle infrazioni: l’esecutivo si concentrerà sui casi che comportano rischi maggiori e più ampie
ripercussioni per i cittadini, definirà in modo preciso i criteri di priorità generali e settoriali, di anno in anno; 4) maggiore
trasparenza: per rafforzare il dialogo interistituzionale, la Commissione si impegna ad incentrare maggiormente le proprie
relazioni annuali su temi strategici, valutazioni dello stato d’avanzamento della legislazione in vari settori, priorità e
programmazione del lavoro futuro. Saranno inoltre pubblicate informazioni sintetiche sui procedimenti d’infrazione lungo
l'intero arco della loro durata, nonché informazioni maggiori sui tempi assegnati agli Stati per l’implementazione della
legislazione comunitaria e sul relativo stato d’avanzamento. La comunicazione è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/pdf/com_2007_502_it.pdf
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CONCORRENZA - TRASPORTI MARITTIMI
La Commissione lancia una consultazione pubblica sul progetto di guidelines relative all’applicazione delle regole
di concorrenza al settore dei trasporti marittimi (13.09.2007)
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul draft di linee guida in cui precisa le modalità con cui intende
applicare l’art. 81 Tr. CE al settore marittimo, la cui versione definitiva è attesa per il 2008. Il progetto in parola fa seguito
all’abrogazione, nel settembre 2006, del regolamento d’esenzione per categoria in favore delle conferenze marittime sulle
tariffe applicate ai collegamenti in partenza e in arrivo nell’UE, e all’estensione delle disposizioni del Reg. 1/2003 ai servizi di
tramp (servizi di trasporto con navi da carico non regolari) e di cabotaggio, deciso dal Consiglio “concorrenza” del 25
settembre 2006. Le proposte linee direttrici forniscono una serie di precisazioni relativamente alle condizioni alle quali lo
scambio d’informazioni relative ai volumi, alle capacità e ai prezzi tra i gestori di linee regolari può essere considerato
compatibile con le regole di concorrenza. Altre precisazioni sono fornite circa i c.d. pool agreements, la forma di accordo più
comune intercorrente tra gli operatori del settore, che riunisce navi simili appartenenti a diversi soggetti per una loro
gestione comune. Gli orientamenti specificano altresì le modalità con cui sarà condotto l’esame concorrenziale di tali accordi
di gruppo. Infine occorre notare che restano impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento d’esenzione dei
consorzi in vigore fino al 2010. I commenti delle parti interessate possono essere inviati entro le otto settimane successive
alla pubblicazione del draft sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo è consultabile al link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_215/c_21520070914it00030015.pdf
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SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE - AUTOVEICOLI
Automobili intelligenti: la Commissione guida l’iniziativa per vetture più sicure, più ecologiche e più intelligenti
(17.09.2007)
La Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sull’iniziativa “automobili intelligenti” che illustra una serie
di progetti per accelerare l’introduzione sul mercato europeo di automobili più sicure, più ecologiche e più dotate. Per
raggiungere il primo obiettivo, il documento strategico incoraggia l’adozione di tecnologie per la prevenzione delle collisioni.
Nello specifico, la Commissione invita tutti gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a firmare, entro la fine
dell’anno, il memorandum d’intesa su eCall, un sistema di notifica automatica in caso di incidenti stradali basato sul 112, il
numero unico europeo per le emergenze. Fino ad oggi hanno sottoscritto il memorandum 50 parti interessate (industria
automobilistica, fornitori di componenti e accessori, gestori stradali ecc.), oltre ad Austria, Cipro, Finlandia, Germania,
Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Norvegia, Slovenia, Svezia e Svizzera. Inoltre, prima della fine dell’anno, saranno avviate
consultazioni su come accelerare la disponibilità del controllo elettronico della stabilità (ESC) alle auto di piccole e medie
dimensioni. Altre consultazioni saranno avviate per stabilire se l’installazione di sistemi d’assistenza alla frenata e per la
prevenzione delle collisioni debbano essere rese obbligatorie su tutte le automobili. Si stima che sensori in grado di fornire ai
conducenti un preavviso di mezzo secondo in più prima di una collisione potrebbero ridurre i tamponamenti del 60%. Infine,
entro la metà del 2008, saranno pubblicate delle linee guida sugli incentivi, ad esempio fiscali, destinati ai sistemi per
automobili intelligenti. Quanto al secondo obiettivo relativo all’ambiente, la Commissione proporrà nel 2008 un piano per
l’introduzione di tecnologie efficienti a bassa emissione di CO2, sia per i veicoli che per le infrastrutture. In terzo luogo, per
rendere il trasporto su strada più intelligente, l’esecutivo invita le parti interessate ad elaborare un’interfaccia per connettere,
ad esempio, i dispositivi mobili di navigazione con gli altri sistemi integrati a bordo del veicolo. Viene poi ribadito l’onere per i
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fornitori d’apparecchiature e i fabbricanti d’automobili di attuare la raccomandazione del 2006 in materia d’interfacce uomomacchina, che illustrava principi generali per l’installazione e l’utilizzo sicuro di sistemi mobili di informazioni e
comunicazione a bordo degli autoveicoli. Il testo della comunicazione è consultabile in lingua inglese al link:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/i2010_intelligent_car/en_com_intelligent_car.pdf
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MERCATO INTERNO - ENERGIA
Verso un mercato interno dell’energia europea: la Commissione adotta un terzo pacchetto di proposte legislative
(19.09.2007).
In seguito all’apertura del mercato dell’energia alla concorrenza nel luglio di quest’anno, l’esecutivo europeo ha adottato un
terzo pacchetto di proposte legislative intese a garantire che i consumatori possano effettivamente scegliere il proprio
fornitore, beneficiando dei vantaggi di un mercato liberalizzato, in termini di tariffe adeguate, garanzia di approvvigionamento
e uso di un’energia pulita. Nello specifico, il pacchetto si compone di due direttive (una relativa all’energia elettrica, che
modifica e integra l’attuale direttiva “elettricità” 2003/54/CE, e una relativa al gas, che modifica e integra la direttiva “gas”
2003/55/CE) e tre regolamenti (uno che istituisce un’agenzia europea di cooperazione tra autorità nazionali di
regolamentazione del settore, un secondo di modifica del vigente regolamento Elettricità n. 1228/2003, e un terzo di
modifica del regolamento Gas n. 1775/2005). Nel dettaglio, la Commissione propone una serie di misure per completare le
norme esistenti: 1) la separazione della proprietà e gestione delle reti di gas ed elettricità dalle attività di distribuzione e
produzione, che segnerebbe la fine dei grandi gruppi storici (ed ha infatti incontrato forti opposizioni da parte di Francia e
Germania), allo stesso tempo produttori, trasportatori e distributori. L’esecutivo CE prevede anche una seconda opzione,
quella del “gestore di sistema indipendente”, secondo cui le imprese verticalmente integrate esistenti potrebbero restare
proprietarie della rete solo se la gestione del loro capitale fisso è assicurata da un’impresa o un organismo indipendente; 2)
misure di salvaguardia volte a garantire che anche le imprese di paesi terzi rispettino le norme in materia di disaggregazione
applicate alle imprese dell’UE; 3) la semplificazione degli scambi transfrontalieri d’energia grazie alla creazione di
un’Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali nel settore del energia che potrà adottare decisioni
di natura vincolante; 4) il miglioramento dell’efficienza ed indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali; 5) la
creazione di una nuova Rete europea dei gestori delle reti di trasporto i cui gestori dovrebbero elaborare codici commerciali
e tecnici comuni. Infine, é prevista per il 2008 la pubblicazione di una Carta degli utenti dell’energia, che includerà, inter alia,
informazioni sui fornitori e sulle opzioni di approvvigionamento e misure volte a ridurre le formalità burocratiche in caso di
sostituzione del fornitore. Maggiori informazioni sul terzo pacchetto energetico sono disponibili al link:
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm
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CONCORRENZA – SETTORE ASSICURATIVO
L’antitrust europeo pubblica il suo rapporto finale sull’indagine relativa al settore dell’assicurazione (25.09.2007)
La Commissione ha pubblicato una comunicazione che illustra i risultati dell’indagine settoriale avviata nel giugno 2005 ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2003, sul mercato dell’assicurazione, settore di importanza cruciale per l’economia
europea, che registra ogni anno entrate per circa 375 milioni di euro in premi di assicurazione non vita. Il report analizza
quattro argomenti principali: 1) Co-assicurazione e ri-assicurazione: a tal proposito la Commissione esprime dubbi circa la
compatibilità col diritto comunitario antitrust della pratica, molto comune sul mercato, di interdire i potenziali co-assicuratori
dall’offrire premi più interessanti di quelli praticati dall’assicuratore principale. Non ritenendo l’allineamento dei prezzi
necessario per il funzionamento dei mercati interessati, invita le compagnie d’assicurazione a giustificare o modificare tali
pratiche. 2) Intermediari: la relazione evidenzia la mancanza di trasparenza e i possibili conflitti d’interessi circa le modalità
di remunerazione degli intermediari e si impegna ad analizzare detta problematica in occasione della revisione della
Direttiva sull’intermediazione assicurativa del 2002, attualmente in corso. 3) Esenzione per categoria: l’esecutivo europeo
ritiene ancora necessario il Regolamento d’esenzione n. 358/2003 in materia di accordi nel settore delle assicurazioni, la cui
scadenza è prevista per il 2010, ma ne preannuncia una revisione definitiva, i cui elementi saranno delineati in un report la
cui pubblicazione è prevista per marzo 2009. 4) Contratti a lungo termine: l’antitrust europeo ha espresso preoccupazione
circa i rischi di restrizione della concorrenza che potrebbero sorgere dalle reti di contratti a lungo termine esistenti sul
mercato austriaco, che pertanto saranno oggetto di un esame più rigoroso. La relazione è consultabile al link:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/final_report_it.pdf
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PROPRIETA’ INDUSTRIALE
L’UE aderisce al Trattato internazionale di registrazione dei marchi (24.09.07)
Lo scorso 24 settembre la Comunità europea ha presentato all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI
o WIPO nella dicitura anglosassone) il proprio strumento d’adesione all’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, sottoscritto a Ginevra il 2 luglio 1999. Tale
adesione consentirà alle imprese europee, a partire dal 1 gennaio 2008, di ottenere una protezione dei propri disegni o
modelli non solo in Europa attraverso il sistema del c.d. disegno o modello comunitario, ma sul territorio di tutti i 23 Paesi
membri dell’accordo (tra cui Singapore, Turchia e Svizzera) e, viceversa. La possibilità di ottenere una protezione
internazionale mediante un’unica domanda di registrazione presentata all’ufficio internazionale dell’OMPI rimpiazzerà l’intera
serie di registrazioni presso i singoli uffici nazionali o regionali. Ciò porterà evidenti benefici agli operatori in termini di
rapidità delle procedure, riduzione dei costi e semplificazione della burocrazia, con potenziali effetti positivi anche sul
commercio mondiale e sul mercato interno, stimolando gli scambi e l’innovazione. Maggiori informazioni possono essere
reperite al sito web: http://www.wipo.int/hague/en/
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Finestra europea sulla fiscalità
Aiuti di Stato: La Commissione approva il provvedimento italiano di riduzione del "cuneo fiscale" (12.09.2007)
La Commissione europea ha autorizzato, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato previste dal Trattato, una misura
fiscale adottata dall’Italia, che consente alcune deduzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Più precisamente, la misura notificata dal nostro Governo nell'aprile 2007, consiste in una riduzione della base imponibile
dell'IRAP, caratterizzata dalle seguenti deduzioni: (i) 5000 euro per dipendente a tempo indeterminato; (ii) contributi
assistenziali e previdenziali relativi a pensioni e ad assicurazione malattia e (iii) contributi relativi agli infortuni sul lavoro.
Tali deduzioni si applicavano all'intera economia italiana ad eccezione dei settori bancario ed assicurativo, delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei pubblici servizi e della pubblica amministrazione.
In seguito a contatti bilaterali, l'Italia ha accettato di estendere il campo di applicazione della misura ai settori bancario ed
industriale.
Di conseguenza, soltanto i servizi pubblici gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione e la pubblica
amministrazione rimangono attualmente esclusi. Secondo le autorità italiane, l'esclusione dei primi è necessaria per evitare casi
di sovra-compensazione, in quanto la tariffa regolamentata in base alla quale sono gestiti tiene conto dei costi fiscali, IRAP
compresa. L'amministrazione pubblica non esercita solitamente attività economiche e non è quindi considerata un'impresa
commerciale ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.
La Commissione ha concluso che, in seguito all'introduzione di tali modifiche da parte delle autorità italiane, il cosiddetto
"cuneo fiscale" è diventata una misura di carattere generale, che non costituisce quindi un aiuto di Stato.
Maggiori informazioni sugli aiuti di stato e la casistica relativa al nostro Paese sono reperibili al link:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/#by_ms
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
percezione che il consumatore medio ha della stessa, così come sui
dati relativi alla commercializzazione, tanto nello Stato membro
d'origine del prodotto, quanto negli altri Stati membri.
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LIBERTÁ DI STABILIMENTO E SERVIZI - BETTING
DIRITTO ISTITUZIONALE
Il Tribunale chiarisce le regole per l’accesso ai documenti delle
istituzioni relativi alle cause dinanzi ai giudici comunitari
Tribunale di primo grado, sentenza del 12 settembre 2007, causa T36/04, Association de la presse internazionale (API)/Commissione
La Corte di Giustizia conferma la contrarietà con il diritto
comunitario della normativa italiana in materia di concessioni per
le scommesse ippiche
“… La decisione della Commissione 20 novembre 2003 è annullata
laddove essa ha negato l’accesso alle memorie presentate dalla
Commissione dinanzi alla Corte nell’ambito delle cause C-466/98,
Commissione/Regno Unito … Il ricorso è respinto per il resto ...”.
Corte di Giustizia, sentenza del 13 settembre 2007, causa C260/04, Commissione/Italia
“... La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per
l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43
CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di
trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di
pubblicità ...”.
N.B.: Il caso a quo nasce da un esposto presentato dalla Stanley
International Betting Ltd nel 2001 innanzi all’esecutivo europeo, in
seguito al quale la Commissione ha avviato una procedura di
infrazione ex art. 226 TCE contro il Governo Italiano per le restrizioni
alle libertà fondamentali garantite dal Trattato (artt. 43 e 49 TCE) che
derivavano dal sistema italiano di concessione dell’esercizio delle
scommesse ippiche. La Corte, dopo aver ribadito che, nell’aggiudicare
contratti di concessione di pubblici servizi, le pubbliche
amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare le norme
fondamentali del Trattato, in generale, e il divieto di discriminazione in
base alla cittadinanza, in particolare, ha precisato che il rinnovo delle
vecchie concessioni dell’UNIRE senza gara non era giustificato né
idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale
perseguito e profilato dalla Repubblica italiana ed eccedeva quanto
necessario per evitare che gli operatori attivi nel settore delle
scommesse ippiche fossero coinvolti in attività criminose o fraudolente
(violazione del principio di proporzionalità).
***
CONCORRENZA
N.B.: La pronuncia del giudice europeo è stata resa a seguito del
ricorso presentato dall’API contro le decisioni con cui la Commissione
aveva negato l’accesso alle memorie da quest’ultima depositate
nell’ambito di taluni procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale. Più
precisamente, mentre era stato riconosciuto l'accesso alle
osservazioni da essa presentate nell’ambito dei procedimenti
pregiudiziali, l’accesso era stato rifiutato nel caso di ricorsi diretti, sulla
scorta del fatto che detto accesso avrebbe potuto arrecare pregiudizio
alle procedure giurisdizionali pendenti, con riferimento alla sua
posizione di parte e alla serenità della trattazione. Il Tribunale ha
confermato che in taluni casi le parti hanno il diritto di difendere i loro
interessi indipendentemente da qualsivoglia influenza esterna e che
ciò può richiedere, nell'interesse del buon andamento della giustizia,
di sottrarre all'accesso del pubblico le memorie delle istituzioni fintanto
che il loro contenuto non sia stato dibattuto dinanzi al giudice nella
prima udienza. Al contrario, dopo lo svolgimento dell'udienza, la
Commissione è soggetta all'obbligo di effettuare una valutazione
concreta di ciascun documento richiesto per verificare, alla luce del
suo contenuto, se esso possa essere divulgato. Il TPI ha poi precisato
che, nel caso di procedure d’infrazione, l'asserita necessità di
preservare argomenti che saranno proposti nell'ambito di un
procedimento ancora pendente (ad esempio di risarcimento danni)
non può rappresentare un motivo per rifiutare l’accesso a memorie
relative a cause già definite con sentenza del Tribunale, non
potendosi giustificare il diniego d'accesso con il fatto che gli Stati
membri interessati non si siano conformati a determinate sentenze, in
quanto collegando l’accesso all'esaurimento di tutti gli sviluppi di tali
procedimenti, si finirebbe per subordinarlo ad avvenimenti futuri e
incerti, dipendenti dalla diligenza delle autorità interessate.
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PROPRIETÁ INTELLETTUALE
Il Tribunale di primo grado conferma i limiti del segreto
professionale tra avvocati in house e clienti nell’ambito di
indagini antitrust
Tribunale di primo grado, sentenza del 17 settembre 2007, cause
riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros
Chemicals Ltd/Commissione
“… il ricorso è respinto …”.
Il termine “GRANA” non costituisce una denominazione generica
e va pertanto protetto a livello comunitario
N.B.: Il caso a quo prende le mosse da due ricorsi presentati dinanzi al
TPI da Akzo Nobel e Akcros Chemicals contro la condotta dell’esecutivo
europeo circa il trattamento confidenziale di taluni documenti sequestrati
da funzionari della Commissione presso le dette aziende nel corso di
un’ispezione, che a parere delle ricorrenti costituivano documenti coperti
da segreto professionale. Il TPI, ricordando che un’impresa ha il diritto di
rifiutare agli agenti l’accesso ai documenti che ritiene confidenziali,
provandone tale carattere, e che solo se tale prova non viene fornita, i
funzionari possono fare copia dei documenti controversi, senza tuttavia
consultarli fino a che non venga resa, sul punto, una decisione definitiva
che permetta all’impresa di adire utilmente il Tribunale, constata come nel
caso di specie l’esecutivo europeo abbia violato detta procedura
obbligando le società ad accettare l’esame di alcuni documenti e
consultando i documenti sequestrati. Quanto alle tipologie di documenti
protetti, il TPI afferma che i documenti societari interni, anche se non
oggetto di scambio con un legale, possono godere della riservatezza delle
comunicazioni fra avvocati e clienti, se redatti esclusivamente per
richiedere ad un avvocato indipendente un parere legale nell’esercizio del
diritto alla difesa, ma esclude la confidenzialità degli scambi con avvocati
in-house, come avvenuto nel caso a quo.
Tribunale di primo grado, sentenza del 12 settembre 2007, causa T291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana
Padano/UAMI
“… La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 16 giugno 2003 (procedimento R 153/2002-1) è annullata ...”.
N.B.: La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato
dal Consorzio Grana Padano contro la registrazione da parte
dell’UAMI del marchio comunitario Grana Biraghi per diversi tipi di
formaggi. Il Tribunale costata che la commissione di ricorso dell’UAMI
non ha applicato i criteri sanciti dal case-law comunitario in materia di
DOP che permettono di effettuare l'analisi del carattere eventualmente
generico della denominazione o di uno degli elementi che la
compongono. Tale verifica deve, infatti, basarsi su un'analisi
dettagliata dell'insieme dei fattori di ordine giuridico, economico,
tecnico, storico, culturale e sociale che possono determinare il
carattere generico di una denominazione e deve fondarsi sulla
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CASELAW: Commissione Europea
macchine di posa a livello europeo e mondiale. In tali frangenti le
imprese implicate si accordavano per applicare aumenti di prezzi
coordinati, fissavano i prezzi minimi di vendita, si spartivano il mercato
e i clienti e si scambiavano informazioni commercialmente importanti
e confidenziali. I cartelli hanno avuto una durata variabile, che nel
caso dell’accordo tra il gruppo Prym e Coast ha coperto un periodo di
ben 21 anni. L’infrazione è stata giudicata molto grave dall’antitrust di
Bruxelles sulla base della durata e delle dimensioni delle imprese
coinvolte, nonché della consapevolezza della condotta illegale da
parte delle alte cariche delle società. In applicazione della Leniency
Notice, Prym ha potuto beneficiare della piena immunità, per aver
denunciato per prima l’esistenza degli accordi, mentre YKK e Coats
hanno ottenuto riduzioni dell’ammenda per aver collaborato nelle
indagini.
MERGER & ACQUISITION
Approvazione condizionata per l’acquisizione del ramo europeo
di fazzoletti di carta di P&G da parte della svedese SCA
(06.09.2007)
La Commissione europea ha approvato il progetto di acquisizione del
business europeo di prodotti di tessuto carta di largo consumo (carta
igienica, asciugatutto e fazzoletti multiuso) dell’americana
Procter&Gamble, da parte della svedese SCA, anch’essa attiva sul
medesimo mercato europeo sia con marche proprie sia con marche
dei distributori. Le attività delle due imprese si accavallano solo sui
mercati della produzione e della fornitura di prodotti di marca ai
distributori tedeschi e austriaci. Le maggiori problematiche
concorrenziali riguardano i mercati tedesco e austriaco dei fazzolettini
di carta su cui si sovrapporrebbero le due principali marche (Tempo di
P&G e Softis di SCA). Per dissolvere le preoccupazioni dell’esecutivo
UE, SCA ha accettato di cedere il proprio brand «Softis» nei due Stati
interessati, unitamente alle attrezzature di produzione, le catene di
trasformazione ed il personale addetto al marketing, impegnandosi, a
richiesta dell’acquirente, ad estendere la cessione a tutto il territorio
CE.
MERGER & ACQUISITION – MERCATO DELL’ENERGIA
Concentrazione Enel/Acciona/Endesa: la Commissione trasmette
alla Spagna la propria valutazione preliminare sul caso
(21.09.2007)
Il Governo iberico ha ricevuto le conclusioni preliminari della
Commissione europea sul caso Enel/Acciona/Endesa, secondo le
quali essa avrebbe infranto l'art. 21 del regolamento concentrazioni,
che conferisce all’esecutivo UE la competenza esclusiva di valutare le
ripercussioni sulla concorrenza delle concentrazioni aventi dimensione
comunitaria, e vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti che
pregiudichino (de jure o de facto) simili concentrazioni sulla base delle
norme interne. La Commissione Nazionale per l’Energia (CNE)
spagnola ha infatti assoggettato, con decisioni dell’aprile e del luglio
2007, la proposta operazione di merger ad una serie di condizioni, le
quali, secondo l’antitrust europeo, violano le norme del Trattato sulla
libera circolazione dei capitali (art. 56), sulla libertà di stabilimento (art.
43) e sulla libera circolazione delle merci (artt. 28 e 29) e
interferiscono con la sua competenza esclusiva in materia. Il 5 luglio
scorso la Commissione ha peraltro approvato, ai sensi del Reg. (CE)
139/2004, l'acquisizione del controllo congiunto di Endesa da parte di
Enel e Acciona. La Spagna ha 30 giorni di tempo dalla notifica della
valutazione preliminare, per esprimere le sue conclusioni ed evitare
una decisione di condanna e revoca delle misure contestate da parte
della Commissione.
ANTITRUST – CAR SECTOR
L’esecutivo europeo obbliga DaimlerChrysler, Toyota, General
Motors e Fiat a dare alle officine indipendenti accesso alle
informazioni relative alla riparazione dei veicoli (14.09.2007)
La Commissione europea ha adottato quattro decisioni ai sensi
dell’art. 9 del Reg. 1/2003, che rendono giuridicamente vincolanti gli
impegni assunti da DaimlerChrysler, Toyota, General Motors e Fiat
circa il rilascio di informazioni tecniche relative alla riparazione degli
autoveicoli a tutte le officine indipendenti dell'Unione europea. Le case
automobilistiche si sono impegnate in tal senso dopo che un'inchiesta
della Commissione aveva rivelato che l'accesso inadeguato
all'insieme delle informazioni aveva effetti escludenti sui riparatori
indipendenti e che gli accordi tra le case automobilistiche e i rispettivi
riparatori autorizzati violavano l’art. 81 Tr. CE, a discapito dei
consumatori, messi di fronte ad un ventaglio di scelta ridotto, a prezzi
più elevati, nonché ai pericoli connessi a riparazioni realizzate senza
le informazioni tecniche adeguate. Nello specifico, gli impegni si
articolano in tre elementi: 1) le informazioni tecniche fornite ai
riparatori autorizzati dovranno essere messe a disposizione anche dei
riparatori indipendenti, in modo non discriminatorio. 2) anche se i
costruttori hanno la facoltà di non divulgare le informazioni relative alle
funzioni antifurto o degli apparecchi elettronici di bordo, essi
garantiscono che ciò non impedisca ai riparatori indipendenti di
effettuare riparazioni non direttamente collegate a tali funzioni. 3) i
riparatori indipendenti potranno ottenere informazioni disaggregate
soprattutto attraverso siti web operativi e aggiornati il cui accesso sarà
a tempo, ad un prezzo proporzionato al loro utilizzo e non
discriminatorio. Gli impegni saranno obbligatori fino alla scadenza, nel
maggio 2010, del regolamento di esenzione applicabile al settore
automobilistico (Reg. CE n. 1400/2002), momento in cui sarà peraltro
già in vigore il regolamento (CE) n. 715/2007 sulle emissioni degli
autoveicoli, che prevede l’obbligo per le case automobilistiche di
fornire ai riparatori indipendenti un accesso standardizzato a tutte le
informazioni tecniche relative alle riparazioni.
AIUTI DI STATO
Al vaglio dell’antitrust europeo gli aiuti alla ristrutturazione del
gruppo tessile Legler (26.09.2007)
La Commissione ha avviato una procedura formale d’esame in merito
agli aiuti (dell’ammontare totale di € 40,7 milioni) con i quali l'Italia
intende coadiuvare la ristrutturazione della Legler S.p.A, produttrice di
tessuti denim di alta qualità attiva in Lombardia e Sardegna, la quale
versa da anni in difficoltà finanziarie. Si tratta, segnatamente, di una
garanzia a lungo termine di 13 milioni di euro, una sovvenzione a
fondo perduto di 13,2 milioni di euro e la conversione in capitale del
debito del gruppo Legler (14,5 milioni) nei confronti dell'ente pubblico
sardo SFIRS. L’esecutivo CE nutre dubbi circa la rispondenza
dell'aiuto ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari del 2004 sugli
aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare, con
riferimento alle modalità di attuazione e finanziamento del piano di
ristrutturazione e sulla sua capacità di ripristinare la redditività
dell’impresa nel lungo periodo. La Commissione non concorda con la
posizione del governo italiano, secondo cui la conversione in capitale
del debito a favore dell’ente pubblico SFIRS corrisponderebbe al
comportamento di un investitore privato "in economia di mercato" e
non costituirebbe un aiuto di Stato. Infine, l’esame dovrà accertare se
il gruppo Legler potrebbe finanziare da solo la propria ristrutturazione
ed in quale misura.
ANTITRUST
Maxi cartello sul mercato delle cerniere: multa per oltre 328
milioni di euro alle società partecipanti (19.09.2007)
L’esecutivo comunitario ha inflitto ammende per un totale di oltre 320
milioni di euro, a YKK, Prym, Coats ed altre quattro imprese per aver
partecipato a ben quattro cartelli sui mercati delle cerniere e delle
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EuroDejalex n. 9/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
™ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
¾
Aiuti di Stato:
Decisione della Commissione del 4 aprile 2007 relativa all'aiuto di Stato C 14/06 al quale il Belgio intende dare
esecuzione a favore di General Motors Belgium ad Anversa
(Decisione 2007/612/CE della Commissione, del 4 aprile 2007, GUUE L 243 del 18.09.2007)
(Cfr. Eurodejalex n. 4/2007)
¾
Aiuti di Stato:
Decisione della Commissione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 concesse dalla Spagna a favore di
Chupa Chups
(Decisione 2007/613/CE della Commissione, del 10 maggio 2007, GUUE L 244 del 19.09.2007)
(Cfr. Eurodejalex n. 5/2007)
¾
Mercato interno:
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole
procedurali e i critici per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario
(Direttiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, GUUE L 247 del
21.09.07)
™ Tra gli eventi comunitari del mese di ottobre 2007, si segnalano in particolare:
¾
MARTEDÌ 09
LUSSEMBURGO
CONSIGLIO ECOFIN
¾
MERCOLEDÌ 10
BRUXELLES
Sessione plenaria del Parlamento europeo
¾
GIOVEDÌ 11
LUSSEMBURGO
CORTE DI GIUSTIZIA: Sentenza C-451/05,
ELISA – Libera circolazione dei capitali
¾
LUNEDÌ 15
BRUXELLES
AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
¾
GIOVEDÌ 18
LISBONA
CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA
–
DISCUSSIONE DEL
NUOVO TRATTATO ISTITUZIONALE EUROPEO
¾
MARTEDÌ 23
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA:
Sentenza
C-112/05,
Commissione/Germania – Libertà di stabilimento
¾
GIOVEDÌ 27
BRUXELLES
CONSIGLIO COMPETITIVITÀ
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