Eurodejalex n. 02 - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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Eurodejalex n. 02 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 02/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
– Newsletter comunitaria –
FFeebbbbrraaiioo
Il settore autoveicoli all’attenzione della Commissione Europea
22000099
Erano molte le voci che da tempo si levavano per chiedere un forte coordinamento a livello europeo delle azioni intraprese
nel settore autoveicoli. A causa della crisi economica globale, il settore dell’auto, che ha un ruolo chiave per la prosperità
dell’economia europea, con 12 milioni di posti di lavoro ad essa legati, nel corso del 2008 ha assistito a pesanti riduzioni
delle vendite rispetto all’anno precedente, e le previsioni per il 2009 non sono incoraggianti. Tali difficoltà mettono,
ovviamente, a repentaglio molti posti di lavoro. Di qui la necessità, da molti evidenziata, di individuare strumenti idonei che
consentano all’industria di affrontare e superare questa fase di rallentamento economico. Nel mese di febbraio il dibattito in
merito è divenuto sempre più acceso. Nel corso dalla sessione plenaria del Parlamento Europeo, tenutasi il 4 febbraio 2009,
il Ministro ceco per gli affari esteri, Alexandr Vondra, si è reso portavoce di alcuni Stati membri incoraggiando l’adozione di
un piano europeo per il rinnovo del parco macchine, e chiedendo esplicitamente alla Commissione di presentare proposte in
merito da discutere al Consiglio Competitività del 5 marzo 2009. A fronte di tali richieste la Commissione ha, sin dal principio,
espresso la propria contrarietà all’adozione di un piano coordinato, ed ha più volte invitato tutti a non creare aspettative che
non potessero essere onorate. L’esecutivo ha, piuttosto, posto l’accento sulla necessità di garantire ulteriori finanziamenti e
sulla possibilità che gli Stati membri ricorrano ad aiuti di Stato mirati, coordinati e che non distorcano la concorrenza. Ha,
inoltre, in più occasioni, ribadito il suo “no” a qualsiasi tentativo di ritorno al protezionismo, così come a qualsiasi misura
disegnata per favorire i produttori nazionali. È stata, invece, sottolineata l’importanza di continuare ad investire nella ricerca e
nell’innovazione, ritenute fattori indispensabili per permettere al settore di guadagnare competitività. Tuttavia, a partire dallo
schema di aiuto predisposto dalla Francia, e presentato in data 4 febbraio 2009 al Commissario alla concorrenza, Neelie
Kroes, che ha provocato l’immediata reazione della Commissione, sono state diverse le misure che hanno richiamato
l’attenzione dell’esecutivo europeo, Spagna ed Italia da ultimo. Il piano francese, costruito per essere concesso a beneficiari
che si impegnassero ad investire unicamente in Francia e per vincolare gli stessi ad acquistare parti di ricambio da fornitori
francesi, ha immediatamente riacceso il dibattito sulla necessità di un piano europeo che coordinasse le misure adottate dai
diversi Stati membri, al fine, tra gli altri, di evitare derive protezionistiche. L’Associazione Europea dei Produttori di
Autoveicoli (“ACEA”), a seguito di un incontro tenutosi in data 10 febbraio 2009 con il Commissario all’Industria, Günter
Verheugen, ha chiesto alla Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) un più rapido accesso ad ulteriori finanziamenti, e un
migliore accesso alla liquidità attraverso l’accettazione di garanzie statali per prestiti agevolati, oltre ad una politica
coordinata a livello europeo a sostegno dell’industria. Nel lamentare l’inadeguatezza delle misure adottate, l’Associazione ha
reiterato la richiesta, presentata lo scorso ottobre 2008, per un prestito agevolato della BEI sino a 40 miliardi di euro, nonché
domandato che venga rinviata l’adozione della nuova legislazione in materia di riduzione di CO2, in considerazione degli
elevati costi che essa comporta per le industrie del settore. Sia il Commissario all’Industria che quello all’Ambiente, si sono,
tuttavia, fermamente opposti a quest’ultima richiesta, sottolineando come il settore non abbia altra scelta che adottare una
tecnologia “verde”. Alla luce del generale fermento e delle misure nazionali che via via venivano prese, a partire dalla metà
di febbraio la Commissione ha confermato di stare intensamente lavorando a degli Orientamenti in materia di aiuti di stato da
presentare al Consiglio Competitività del 5 marzo 2009. Tali Orientamenti sono stati, poi, pubblicati in data 25 febbraio 2009
e, come previsto, non prevedono l’adozione di alcuna nuova misura a sostegno del settore. Sono rimasti, quindi, delusi tutti
coloro che chiedevano a gran voce un piano d’azione europeo. La Commissione aveva, del resto, sempre escluso la
possibilità che venisse introdotto un piano standard per i premi alla rottamazione o reso obbligatorio il relativo principio. Negli
Orientamenti essa si è, quindi, limitata a ricordare quali strumenti gli Stati membri hanno a disposizione per affrontare le
difficoltà del momento e quali misure si configurino come aiuti di stato. Essi contengono, altresì, specifici orientamenti
indirizzati agli Stati membri che decidano di porre in essere incentivi alla rottamazione. Tali schemi non dovranno contenere
alcuna discriminazione atta a favorire i produttori nazionali e a discriminare i veicoli sulla base della loro provenienza. Essi
potranno, inoltre, essere connessi a caratteristiche ecologiche degli stessi, sempre, però, nel rispetto del divieto a qualsiasi
forma di protezionismo. In questo contesto, sono da segnalare anche le iniziative prese a livello regionale. Il Comitato delle
Regioni (“CoR”) ha, infatti, creato un gruppo d’interesse che dovrebbe essere ufficialmente lanciato il prossimo 22 aprile
2009. Tale iniziativa, che va ricondotta al presidente della Bretagna, Jean-Yves Le Drian, dove 25.000 posti di lavoro sono
legati all’industria automobilistica, si pone come obiettivi: la valutazione dell’impatto della crisi del settore sulle regioni, la
condivisione delle esperienze delle diverse regioni nell’adozione di strumenti e la discussione assieme alle Istituzioni
europee
di
iniziative
comuni.
La
Comunicazione
della
Commissione
è
rivenibile
al
link:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/com_2009_104/it.pdf
•
OSSERVATOR
SSERVATORIIO
PAG. 2
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FINESTRA
FISCALITÀ
PAG. 4
•
CASELAW
PAG. 5
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Osservatorio
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DIRITTO INTERNAZIONALE
L’Unione europea stipula nove accordi di cooperazione con la Cina (04.02.2009)
In data 30 gennaio 2009, il premier cinese, Wen Jiabao, ha reso visita alla Commissione europea dietro invito del Presidente della
Commissione, Manuel Barroso. Nell’ambito di tale incontro, l’UE e la Cina hanno stipulato nove accordi di cooperazione ad ampio
raggio. La delegazione cinese che accompagnava il premier, costituita dal Ministro degli Affari Esteri, dal Presidente della
Commissione per lo Sviluppo e la Riforma, dal Ministro del Commercio e dal Direttore dell’Ufficio Nazionale di Statistica, ha
incontrato il Presidente della Commissione ed i Commissari Ferrero-Waldner, Dimas, Almunia, Potocnic e Ashton, per discutere di
numerosi temi, tra i quali: i rapporti di cooperazione tra Unione Europea e Cina, la crisi finanziaria internazionale ed il clima.
Quanto agli accordi di cooperazione stipulati, essi vertono su: il programma Erasmus di mobilità per studenti, un fondo per
sostenere il dialogo politico Europa-Cina, l’aviazione civile, la creazione di piattaforme per il dialogo tra le amministrazioni
pubbliche di Europa e Cina, l’energia pulita, lo sfruttamento illegale delle foreste, la salute e la sicurezza sul lavoro, controlli
doganali e diritti di proprietà intellettuale e i precursori di droga. Il presidente Barroso ha sottolineato l’importanza dei legami tra UE
e Cina e ha invitato la stessa ad impegnarsi per far fronte alle grandi sfide globali del 2009: la lotta al cambiamento climatico e la
crisi economica e finanziaria in primis. Il premier cinese, Wen Jiabao, e Barroso, si sono impegnati a mantenere aperti i rispettivi
mercati nel contesto dell’attuale crisi finanziaria ed economica ed hanno annunciato che si riuniranno a breve in un summit
organizzato per discutere di temi caldi quali, appunto, la crisi economica. La data di tale summit non è stata ancora fissata, ma
potrebbe svolgersi nel mese di maggio a Praga, dopo, quindi, il G20 di Londra, previsto per il 2 aprile 2009. Per maggiori
informazioni in merito ai nove accordi di cooperazione stipulati tra Pechino e Bruxelles si veda il seguente link:
http://europa.eu./rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/212&format=HTML
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TRASPORTI
La Commissione adotta un Libro verde sulle future sfide della politica sulle Reti di Trasporto Trans-Europee (04.02.2009)
La Commissione Europea ha adottato, il 4 febbraio 2009 scorso, un Libro verde in cui delinea le sfide della sua politica nel campo
delle Reti di Trasporto Trans-Europee (TEN-T). A giudizio della Commissione la politica relativa alle TEN-T deve essere ridefinita
per consentire più efficacemente il raggiungimento di obiettivi quali la lotta al cambiamento climatico e per sostenere l’Europa nel
suo crescente ruolo internazionale, attraverso reti infrastrutturali migliori che la colleghino ai paesi vicini ed al mondo intero. Tale
politica deve, altresì, essere rivista al fine di rafforzare il suo ruolo di sostegno allo sviluppo economico e sociale nel quadro del
Trattato di Lisbona. Obiettivo essenziale è l’inserimento, nella politica delle TEN-T, di uno sviluppo organico delle infrastrutture
portuali, l’integrazione di corridori ferroviari per le merci, e la rimozione degli ostacoli ai principali assi di trasporto. Occorre, inoltre,
puntare sulle connessioni intermodali, e sull’applicazione di sistemi di trasporto intelligente per tutte le modalità di trasporto,
nonché su nuovi sistemi di determinazione dei prezzi che stimolino un utilizzo efficiente delle infrastrutture. Fattore chiave per il
successo di questa politica è l’ampia gamma di strumenti a disposizione per la sua implementazione. In proposito, il Libro verde
elenca una serie di possibilità finanziarie, e non, marcando la necessità di un buon equilibrio tra le ambizioni della politica e gli
strumenti a sua disposizione. La Commissione invita Stati membri, operatori economici, autorità regionali e locali, ONG, ricercatori,
investitori, a presentare osservazioni e pareri sugli obiettivi perseguiti dal Libro verde nel campo delle reti di trasporto TransEuropee
(TEN-T).
Per
maggiori
informazioni
sul
libro
verde
si
vedano
i
seguenti
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/208&format=HTML,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0044:IT:HTML
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MERCATO INTERNO
La Commissione lancia una consultazione su un possibile Statuto per una Fondazione Europea (16.02.2009)
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle difficoltà incontrate dalle fondazioni nelle operazioni transfrontaliere, sul
contenuto di un possibile Statuto per una Fondazione Europea e su come quest’ultimo potrebbe incidere su fondatori e donatori. Nel
ricordare che le fondazioni ricoprono un ruolo importante in Europa, dal momento che sostengono progetti di interesse pubblico, il
Commissario europeo al Mercato interno, Charlie McCreevy, ha evidenziato l’importanza di disporre di strutture idonee a sostenere le
loro attività, che ha sempre più spesso carattere transfrontaliero. Per poter, quindi, effettuare scelte politiche consapevoli, la
Commissione riconosce la necessità di acquisire maggiori informazioni in merito all’attività transfrontaliera delle fondazioni ed agli
ostacoli che queste ultime incontrano nell’ambito del mercato interno. Sono, quindi, rilevanti anche le osservazioni provenienti da
donatori e fondatori. La Commissione incoraggia, pertanto, le parti interessate ad esprimere il loro parere. L’obiettivo della
consultazione è di mettere l’esecutivo nelle condizioni di poter valutare adeguatamente la necessità di adottare uno Statuto Europeo
della Fondazione ed il suo contenuto. La Commissione pubblica, al contempo, un questionario costituito di due parti. La prima di esse
contiene domande generali sulle ragioni che sottendono la creazione di una nuova forma giuridica ed il contenuto di un eventuale
Statuto per una Fondazione Europea, oltre che domande indirizzate specificatamente alle fondazioni e volte a ottenere informazioni
circa le concrete difficoltà che queste ultime incontrano nell’ambito del mercato interno. La seconda parte è, invece, indirizzata ai
donatori ed ai fondatori. Le risposte dovranno essere inviate entro il 15 Maggio 2009. Maggiori informazioni sono reperibili al sito:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/270&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
La Commissione europea propone la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (18.02.2009)
In data 18 febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta ad istituire un Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo. L‘iniziativa, che si inserisce nell’ambito del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, nasce allo scopo di
consentire la rapida costituzione di un’agenzia operativa che coordini e rafforzi la cooperazione fra Stati membri in materia d’asilo.
L’obiettivo è di raggiungere una maggiore armonizzazione sia delle legislazioni che delle prassi nazionali. Il Vice-presidente della
Commissione e commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Jacques Barrot, ha sottolineato la
necessità per i servizi degli Stati membri competenti in materia di ottenere un aiuto concreto che permetta loro di far fronte alle
necessità quotidiane ed operative. Le modalità di applicazione del diritto d’asilo hanno, infatti, evidenziato che, per quanto riguarda
le domande di protezione internazionale, esistono forti divergenze fra le prassi dei diversi Stati membri. L’Ufficio rivestirà la forma
di un’agenzia, organismo europeo indipendente, e del Consiglio faranno parte rappresentanti sia della Commissione che degli Stati
membri. L’Ufficio lavorerà a stretto contatto con questi ultimi, nonché con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
sosterrà l’impegno degli Stati membri nell’attuare una politica d’asilo più coerente ed equa, avrà il compito di coordinare delle
equipes di sostegno composte da esperti nazionali e fornirà assistenza scientifica e tecnica ai fini dello sviluppo della politica e
della legislazione in materia d’asilo. Se l’iter di approvazione a livello europeo si concluderà rapidamente, l’Ufficio potrebbe
diventare operativo già dal 2010 ed avere sede in uno degli Stati membri dell’Unione, designato dai Capi di Stato e di Governo.
Per
maggiori
informazioni
in
merito
alla
proposta,
si
veda
il
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/275&format=HTML
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INDUSTRIA
Per sei società estese sino a due anni le deroghe al divieto di utilizzo dell’amianto (23.02.2009)
In data 20 febbraio, 2009, il Comitato REACH, che include esperti della Commissione e Stati membri, ha concesso a sei società
Europee, precisamente due società in Germania, due in Svezia, una in Polonia ed una in Bulgaria, una proroga che consentirà loro di
continuare ad utilizzare, per i prossimi due anni, amianto in cellule d’elettrolisi nella produzione di cloro. Le deroghe sono state
concesse ai sensi dell’Allegato XII del regolamento REACH e dopo che la Commissione Europea e gli esperti avevano ascoltato gli
organi amministrativi ed i sindacati delle società interessate, i quali hanno confermato che tutte le opportune misure di sicurezza sono
state adottate. I rappresentanti delle società avevano sostenuto la necessità di una proroga in ragione delle difficoltà tecniche, ma
soprattutto economiche, incontrate nell’implementare processi industriali alternativi. L’attuale crisi ha, inevitabilmente, accentuato tali
difficoltà, rendendo più difficile investire quanto necessario per attuare tale sostituzione. Le società che hanno ottenuto la proroga
hanno, ora, due anni di tempo per presentare alla Commissione delle proposte ed un calendario per l’impiego di sostanze alternative
più sicure. Processi industriali differenti sono, del resto, già una realtà e vengono di fatto impiegati in tutti gli altri impianti di produzione
di cloro in Europa. La proposta adottata deve, ora, essere avallata dal Parlamento.
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AIUTI DI STATO
La Commissione pubblica nuove linee guida per i giudici nazionali (25.02.2009)
La Commissione europea ha pubblicato degli Orientamenti con i quali si propone di guidare i giudici nazionali nell’applicazione
delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. In considerazione del fatto che tali giudici svolgono in questo ambito un ruolo
chiave, la Commissione è determinata a fornire loro tutti i mezzi necessari per operare al meglio, rendendo consapevoli sia i giudici
che i potenziali attori dei rimedi a loro disposizione. Gli Orientamenti si prefiggono due obiettivi, da un lato chiarire il ruolo dei
giudici nazionali in tale contesto, dall’altro offrire loro una guida pratica e di facile impiego. Con riferimento al primo obiettivo, il
documento offre un’ampia descrizione del ruolo dei giudici nazionali, come è stato definito dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia. Ciò include, una guida agli obblighi che incombono sui giudici nazionali in materia di protezione di diritti individuali, di
recupero di aiuti illegittimamente erogati e di condizioni da soddisfare affinché i concorrenti del beneficiario possano ottenere
misure provvisorie. L’art. 88.3 del Trattato CE prevede, ad esempio, che gli Stati membri non possano concedere un aiuto di Stato
prima che questo sia stato autorizzato dalla Commissione (cosiddetta obbligo di “stand-still”). I soggetti che vengono colpiti dal
pagamento di un aiuto illegittimamente erogato possono presentare ricorso dinanzi ai giudici nazionali. In proposito, gli
Orientamenti pubblicati offrono una guida ai possibili rimedi esperibili, quali: la restituzione dell’aiuto illegittimamente concesso, la
richiesta di risarcimento danni, misure provvisorie o il pagamento degli interessi. Essi introducono, altresì, due meccanismi di
consultazione che permettono ai giudici nazionali di richiedere alla Commissione informazioni in suo possesso e/o un parere in
merito all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, e ciò al fine di rafforzare la cooperazione con gli stessi. Tali
meccanismi di collaborazione hanno, però, natura essenzialmente volontaria, nessun obbligo in capo ai giudici nazionali è stato,
infatti, introdotto. Gli Orientamenti sono il risultato di una revisione completa degli Orientamenti pubblicati dalla Commissione nel
1995, relativi alla cooperazione con i giudici nazionali, e riflettono gli sviluppi legislativi ed il case law degli ultimi anni. Essi si
fondano, allo stesso tempo, sulle conclusioni emerse da uno studio dettagliato condotto nel 2006 riguardante l’applicazione a livello
nazionale della legislazione in materia di stato dal quale è emerso che, nonostante sia aumentato il numero totale dei ricorsi in
materia di aiuti di stato presentati davanti ai tribunali nazionali, le azioni intraprese contro aiuti di stato illegittimamente concessi
sono
ancora
piuttosto
rare.
Per
maggiori
informazioni
in
merito
si
veda
il
seguente
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/316&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Finestra europea sulla fiscalità
La Commissione prosegue nella lotta alla frode fiscale (02.02.2009)
Nel quadro della strategia messa in atto per combattere più efficacemente l’evasione fiscale, in data 2
febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato due proposte di direttive che puntano a
migliorare l’assistenza reciproca tra autorità fiscali dei diversi Stati membri nella determinazione della
base imponibile e nella riscossione delle imposte.
La prima delle presenti misure, volta a rafforzare la cooperazione amministrativa nella determinazione
della base imponibile di tasse e imposte, si caratterizza per l’ampio ambito di applicazione, che
comprende tutte le tasse ed imposte ad eccezione di quelle oggetto di una specifica normativa
comunitaria, quali IVA e diritti di accise. Essa intende aiutare gli Stati membri a cooperare
efficacemente tra loro a livello internazionale al fine di superare le crescenti difficoltà che essi
incontrano nel determinare correttamente la base imponibile dovuta. Sono, quindi, previste norme più
chiare e precise in materia di cooperazione, procedure uniformi, nonché formulari e canali comuni per
lo scambio di informazioni.
La proposta prevede, inoltre, che i funzionari delle amministrazioni fiscali di uno Stato membro
possano recarsi sul territorio di un altro Stato membro per partecipare attivamente ad indagini
amministrative lì avviate, godendo degli stessi poteri ispettivi. Tra gli aspetti più importanti affrontati
nella proposta vi è il segreto bancario, spesso invocato per rifiutare la cooperazione transfrontaliera.
Basandosi sul modello di convenzione OCSE, la proposta dispone che uno Stato membro non possa
rifiutare di fornire determinate informazioni, relative ad un contribuente sul quale lo Stato richiedente
ha avviato un’indagine, appellandosi al fatto che esse sono detenute da una banca, od altro istituto
finanziario. Ulteriore elemento d’interesse è l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di
accordare ai partners europei lo stesso livello di cooperazione da essi riconosciuto ad un qualsiasi
paese terzo.
La seconda proposta, che è volta a migliorare l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
fiscali, punta a raggiungere percentuali di recupero delle basi imponibili, per le quali è richiesta
assistenza, maggiori rispetto all’attuale 5%. Più precisamente, la Commissione propone di: (i) istituire
un sistema obbligatorio per lo scambio spontaneo di informazioni relative ai rimborsi di imposte in
favore di non residenti; (ii) consentire ai funzionari di un Stato membro di partecipare attivamente ad
indagini amministrative avviate sul territorio di un altro Stato membro; (iii) fare in modo che una
richiesta di assistenza possa essere presentata ogniqualvolta viene avviata una procedura di
recupero se si ritiene che in questo modo aumentino le probabilità di successo del recupero, e (iv)
semplificare e razionalizzare le procedure impiegate per richiedere o fornire assistenza reciproca.
Gli economisti stimano che il giro d’affari complessivo originato dalla frode fiscale si aggiri tra il 2 ed il
2,5% del PIL, per un totale di 200 - 250 miliardi di euro. La frode, cosiddetta, “a carosello”
rappresenta uno dei problemi maggiori, ma il contrabbando e la contraffazione di alcolici e tabacco,
nonché le frodi in materia di fiscalità diretta, lo sono ugualmente. Attualmente gli evasori approfittano
dei limiti territoriali nelle competenze delle autorità fiscali nazionali per occultare, ad esempio, profitti
ottenuti in altri paesi.
Per visionare i testi delle proposte, si veda il link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Per maggiori informazioni riguardanti le strategie in materia di lotta alla frode fiscale, si veda il link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_en.htm
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO
MERCATO INTERNO – CONSERVAZIONE DATI
Un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può vietare ad
una persona di avviare un procedimento civile sul presupposto che
quest’ultimo può essere in contrasto con un accordo arbitrale
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso presentato dall’Irlanda e
conferma il corretto fondamento normativo della direttiva 2006/24/CE
Corte di Giustizia, sentenza del 10 febbraio 2009, causa C-301/06,
Irlanda/Parlamento e Consiglio
Corte di Giustizia, sentenza del 10 febbraio 2009, causa C-185/07,
Allianz SpA e Generali Assicurazioni Spa/West Tankers Inc.
“… il ricorso è respinto…”
“… L’emissione da parte di un giudice di uno Stato membro, di un
provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di
avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro
Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un
accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2000, n .44/2001 …”
N.B.: Il caso a quo prende le mosse da un ricorso, presentato dall’Irlanda,
volto ad ottenere l’annullamento della direttiva 2006/24/CE, adottata dal
Consiglio su proposta della Commissione, sul presupposto che l’articolo
95 CE, scelto dalla Commissione quale fondamento normativo della
stessa, non fosse corretto. In merito, l’Irlanda sosteneva che la direttiva
2006/24/CE, che riguarda la “conservazione dei dati trattati e memorizzati
nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico o di dati trasmessi mediante reti pubbliche di comunicazione, a
fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della
criminalità e dei reati compreso il terrorismo”, non possa essere fondata
sull’art. 95CE, dal momento che il fulcro della stessa è rappresentato
dall’indagine, dall’accertamento e dal perseguimento dei reati. Sosteneva,
quindi, che questi provvedimenti sarebbero dovuti essere adottati sulla
base degli articoli del Trattato UE riguardanti la cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale. Di contrario avviso si è, invece, mostrata la
Corte, la quale ha confermato la correttezza del fondamento normativo
della direttiva 2006/24/CE, in considerazione del fatto che essa concerne
in modo preponderante il funzionamento del mercato interno, e che dalle
sue disposizioni sono state escluse le questioni che rientrano nel Terzo
pilastro. La Corte ha, inoltre, precisato che era doveroso adottare la
direttiva sul fondamento dell’art. 95CE in quanto era noto che essa
avrebbe inciso su una direttiva esistente, parte dell’acquis communautaire,
e questo l’art. 47UE non lo consente.
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AMBIENTE – EMISSIONI DI OGM
N.B.: Nel caso a quo la House of Lords, investita in appello della
controversia sorta tra Allianz Spa e Generali Assicurazioni Spa e la West
Tankers Inc per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente
avvenuto nel porto di Siracusa dove una nave appartenente alla West
Tankers aveva urtato contro un molo, assicurato dalla società di cui sopra,
chiedeva alla Corte di valutare la compatibilità con il Reg. (CE) n. 44/2001
dell’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un
provvedimento diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un
procedimento in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tale
procedimento viola un accordo arbitrale. A tale proposito la Corte ricorda
che spetta all’organo giurisdizionale nazionale adito statuire sulla propria
competenza, e che l’ingiunzione chiesta dalla West Tankers, volta a porre
fine ad un procedimento giudiziario instaurato a Siracusa, ostacolerebbe
l’esercizio, da parte di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro,
dei poteri ad esso conferiti dal regolamento; tale ingiunzione, è, pertanto,
con quest’ultimo incompatibile.
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AIUTI DI STATO
Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva
approvato un aumento di capitale in favore della posta belga
La Corte riconosce il carattere pubblico delle informazioni relative
alle emissioni di OGM
Tribunale di primo grado, sentenza del 10 febbraio 2009, causa T388/03 Deutsche Post e DHL International/Commissione
Corte di Giustizia, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-552/07
Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre
“… La decisione della Commissione … di non sollevare obiezioni
a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi
dell’art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle
autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica
postale belga, è annullata …”
“… Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni
indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva
relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi
tutelati dalla legge …”
N.B.: La pronuncia del giudice europeo è stata resa nell’ambito di una
controversia sorta tra il Sig. Pierre Azelvandre ed il Commune de
Sauscheim avverso la decisione di quest’ultimo, nella persona del
Sindaco, di negare la divulgazione di tutti i documenti formanti il fascicolo
relativo alle emissioni di OGM nel territorio del comune. Il Conseil d’État,
investito della controversia in ultimo grado, dopo che il Tribunale
amministrativo di Strasburgo aveva annullato la decisione di cui sopra ed
ingiunto la divulgazione dei dati richiesti, ha presentato domanda
pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo se le autorità nazionali
possano opporsi alla comunicazione “della scheda d’impianto particellare
e della mappa di ubicazione delle emissioni di OGM” sostenendo che
questa arrecherebbe pregiudizio all’ordine pubblico o ad altri interessi
tutelati dalla legge. Sul punto, la Corte di giustizia ha stabilito che il
pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi
informazione venga trasmessa alle autorità nazionali, nell’ambito della
procedura di autorizzazione prevista, dai soggetti che intendono emettere
OGM, e che le informazioni riguardanti il luogo dell’emissione non
possono in nessun caso rimanere riservate. Considerazioni relative alla
N.B.: Il caso in esame trae origine da una controversia sorta tra Deutsche
Post e DHL International e la Commissione Europea, a seguito della
decisione di quest’ultima di non sollevare obiezioni a un progetto di
aumento di capitale ad essa notificato da La Poste SA, impresa pubblica
belga incaricata del servizio postale universale. La Commissione aveva
ritenuto che tale aumento di capitale non rappresentasse un aiuto di stato,
poiché l’importo dello stesso era inferiore alla sottocompensazione di
costo netto aggiuntivo dei servizi di interesse economico generale (SIEG).
Di tutt’altro avviso erano, invece, le ricorrenti, le quali sostenevano che la
Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame ex
art. 88, n. 2, CE, indispensabile quando l’esecutivo si trovi in “gravi
difficoltà”, e chiedevano, pertanto, l’annullamento della decisione. Il
Tribunale, dopo aver osservato che l’ambito di indagine in cui si è mossa
la Commissione era assai vasto, il procedimento da essa svolto è andato
significativamente oltre rispetto a quanto normalmente implicato da un
primo esame ex art. 88, n. 3, CE e che l’esecutivo non è stato in grado di
svolgere un esame completo, ha concluso che sussistono indizi oggettivi e
concordanti che dimostrano come la Commissione abbia assunto la
decisione contestata nonostante la sussistenza di gravi difficoltà. Il
Tribunale annulla, pertanto, la decisione.
***
salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge
non costituiscono, infatti, motivi idonei a limitare l’accesso a dati quali
quelli relativi all’emissione.
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EuroDejalex n. 2/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
MERGER & ACQUISITION – SETTORE FARMACEUTICO
riassegnate attraverso una procedura selettiva e che la loro revoca debba
avvenire al più tardi entro il 31 gennaio 2009. Tale misura è stata valutata
positivamente dalla Commissione, la quale ha, tuttavia, rilevato che ad
oggi le concessioni non sono ancora state riassegnate e che la legge è
stata modificata ed il relativo termine portato al 31 marzo 2009. La
sentenza del 18 luglio 2007, causa C-382/2005 Commissione/Italia,
statuiva, invece, la violazione da parte dell’Italia della direttiva del
Consiglio 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici, derivante dalla stipula,
da parte di un’amministrazione locale, di convenzioni di pubblico servizio
per il trattamento di rifiuti urbani senza che l’apposito bando di gara
d’appalto fosse stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee. Il provvedimento richiesto dalla Corte per dare esecuzione alla
sentenza consisteva nel procedere ad una nuova gara d’appalto, che,
tuttavia, non è stata ancora indetta. La Commissione ritiene che i ritardi
evidenziati nell’applicare le suddette sentenze non siano compatibili con
gli obblighi che incombono sugli Stati membri ex art. 228 CE. Se le
autorità italiane non dovessero conformarsi ai pareri motivati loro inviati
entro due mesi, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di
giustizia chiedendo di condannare l’Italia al pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità di mora.
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AIUTI DI STATO
Approvata l’acquisizione di Zentiva da parte di Sanofi-Aventis
(04.02.2009)
Ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, in data 4 febbraio 2009, la
Commissione ha approvato il progetto di acquisizione della società
farmaceutica ceca Zentiva da parte del gruppo francese Sanofi-Aventis
Europa, entrambi produttori di farmaci generici. All’esito di una serie di
indagini condotte in più di cento mercati farmaceutici nazionali, nelle aree
in cui le attività dei due operatori si sovrappongono, principalmente
nell’Europa centrale ed orientale, la Commissione ha concluso che la
concentrazione non pone alcun problema di concorrenza, in virtù del fatto
che le quote di mercato congiunte permetteranno, comunque, ad un
numero sufficiente di concorrenti di rimanere sul mercato anche a
operazione avvenuta. L’autorizzazione della Commissione è, tuttavia,
giunta solo dopo che Sanofi-Aventis si era impegnata a cedere 15 farmaci
ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria
ed Estonia, con riferimento ai quali erano emersi possibili problemi
concorrenziali, in quanto in essi la concentrazione avrebbe finito per
danneggiare i consumatori, limitando la scelta di medicinali a disposizione
e determinando un aumento di prezzo dei prodotti per ospedali, pazienti e
Stato.
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MERGERS & ACQUISITION – SETTORE CHIMICO
Via libera della Commissione alla modifica del regime italiano di
conferimento di capitale agli istituti di credito (20.02.2009)
La Commissione accoglie con favore la sentenza del Tribunale di
Primo Grado che conferma il potere della stessa di sospendere
l’esame di una concentrazione (04.02.2009)
Ai sensi delle norme in materia di aiuti di stato la Commissione ha
accettato alcune modifiche presentate dalle autorità italiane al regime di
ricapitalizzazione approvato dalla Commissione lo scorso 23 dicembre
2008, che consente allo Stato italiano di sottoscrivere obbligazioni,
emesse da banche giudicate “fondamentalmente solide”, per rafforzare la
loro capitalizzazione. La modifica più rilevante apportata al regime
precedente è l’introduzione di un’opzione di remunerazione alternativa
che comprende un coupon iniziale con clausole di step-up fissi, aumenti
della remunerazione connessi ai pagamenti di dividendi e al costo di
finanziamento dello Stato italiano nonché un premio sul prezzo di riscatto.
Viene, inoltre, introdotta la possibilità che lo Stato prenda parte alla
ricapitalizzazione qualora vi sia congiuntamente una partecipazione di
investitori privati pari al 30%. Il Commissario europea responsabile della
concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato che: “il regime modificato
rispetta le indicazioni della Commissione sulle misure di sostegno alle
banche nel contesto della crisi finanziaria” e che il livello di remunerazione
previsto garantisce che la partecipazione statale al capitale delle banche
sia quanto più breve possibile.
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AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
La Commissione Europea ha accolto con favore la sentenza del Tribunale
di Primo Grado che ha confermato la decisione con cui la Commissione
aveva sospeso, ai sensi del articolo 11(3) del regolamento sulle
concentrazioni,
l’esame
della
concentrazione
Omya/Huber,
successivamente dichiarata compatibile. Tale decisione era stata presa
dopo che l’esecutivo aveva rilevato l’inesattezza di alcune delle
informazioni da lei richieste alla società Omya e da quest’ultima
trasmesse. Conseguentemente, la Commissione aveva decido si
sospendere il termine per l’esame della concentrazione e sottoposto alla
società alcuni quesiti, di carattere generale e specifico. Avverso tale
decisione Omya proponeva, quindi, appello dinanzi al Tribunale di Primo
Grado, deducendo quattro motivi: il mancato rispetto delle condizioni
necessarie per adottare una decisione ai sensi dell’art. 11(3) del
Regolamento (CE) n. 139/2004, la violazione del principio del termine
ragionevole, lo sviamento di potere e la violazione del principio di legittimo
affidamento. La decisione del Tribunale di rigettare il ricorso nella sua
interezza è di particolare importanza, in quanto conferma la piena facoltà
della Commissione di insistere per ottenere le informazioni che essa
ritiene necessarie a stabilire se una concentrazione sia, o meno,
compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e, al
tempo stesso, la piena facoltà di sospendere un’indagine in attesa di
ricevere tali informazioni.
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APPALTI PUBBLICI
La Commissione valuta i programmi italiani di stabilità e
convergenza (25.02.2009)
La valutazione dei programmi di stabilità e convergenza, operata dalla
Commissione e condotta in un contesto di grave recessione economica,
registra per l’Italia un deterioramento delle posizioni di bilancio. Le misure
di stimolo adottate dal governo italiano risultano avere un impatto neutro
sul bilancio, il che appare adeguato all’elevato rapporto debito/PIL del
paese, e sono ampiamente in linea con il piano europeo di ripresa
economica. Alla luce delle valutazioni operate dalla Commissione, l’Italia,
che già risente di carenze strutturali croniche e risulta essere gravemente
colpita dalla crisi, è invitata: (i) ad attuare un percorso di aggiustamento
strutturale, (ii) a perseguire un notevole risanamento finanziario volto a
diminuire il rapporto debito/Pil, (iii) a continuare a migliorare la
governance di bilancio e a sviluppare un nuovo quadro per il federalismo
fiscale, e (iv) a migliorare la qualità delle finanze pubbliche,
concentrandosi sull’efficienza e la composizione della spesa anche
riallocando la spesa sociale in modo da liberare risorse per un sistema di
sussidi di disoccupazione ampio ed uniforme.
La Commissione invia all’Italia due pareri motivati (19.02.2009)
In data 19 Febbraio 2009, la Commissione europea ha inviato due pareri
motivati all’Italia chiedendole di ottemperare immediatamente a due
sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia. Il 13 settembre 2007, causa
C-260/04, Commissione/Repubblica italiana, la Corte aveva, infatti,
statuito che l’Italia, rinnovando 329 concessioni per l’esercizio delle
scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, aveva violato il principio
di trasparenza e l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità ex
artt. 43 CE e 49 CE. Nel 2008 è stata, però, approvata una legge che
stabilisce che le concessioni rinnovate illegalmente debbano essere
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EuroDejalex n. 2/2009
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
¾ Tutela dei consumatori
Direttiva sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e scambio.
(Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, GUUE L 33 del
03.02.2009)
¾ Mercato Interno – Cosmetici
Direttiva che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al
progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, GUUE L 36 del 05.02.2009)
¾ Trasporti – Autoveicoli
Regolamento relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva
2007/46/CE
(Regolamento (CE) N. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, GUUE L 35 del 4
febbraio 2009)
¾ REACH
Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda l’allegato XI
(Regolamento (CE) N. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, GUUE L 46 del 17 febbraio 2009)
™ Tra gli eventi comunitari del mese di marzo 2009, si segnalano in particolare:
¾
GIOVEDÌ 05 – VENERDÌ 06
BRUXELLES
CONSIGLIO COMPETITIVITÀ
¾
LUNEDÌ 09 – GIOVEDÌ 12
STRASBURGO
SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
¾
MARTEDÌ 10
BRUXELLES
CONSIGLIO ECOFIN
¾
LUNEDÌ 16 – MARTEDÌ 17
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
¾
GIOVEDÌ 19- VENERDÌ 20
BRUXELLES
CONSIGLIO EUROPEO
¾
GIOVEDÌ 19
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-510/06 P ARCHER
DANIELS MIDLAND
¾
GIOVEDÌ 26
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: SENTENZA C-113/07 SELEX
SISTEMI INTEGRATI – CONCORRENZA
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