Eurodejalex n. 02 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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Eurodejalex n. 02 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 02/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex – Newsletter comunitaria – FFeebbbbrraaiioo Il settore autoveicoli all’attenzione della Commissione Europea 22000099 Erano molte le voci che da tempo si levavano per chiedere un forte coordinamento a livello europeo delle azioni intraprese nel settore autoveicoli. A causa della crisi economica globale, il settore dell’auto, che ha un ruolo chiave per la prosperità dell’economia europea, con 12 milioni di posti di lavoro ad essa legati, nel corso del 2008 ha assistito a pesanti riduzioni delle vendite rispetto all’anno precedente, e le previsioni per il 2009 non sono incoraggianti. Tali difficoltà mettono, ovviamente, a repentaglio molti posti di lavoro. Di qui la necessità, da molti evidenziata, di individuare strumenti idonei che consentano all’industria di affrontare e superare questa fase di rallentamento economico. Nel mese di febbraio il dibattito in merito è divenuto sempre più acceso. Nel corso dalla sessione plenaria del Parlamento Europeo, tenutasi il 4 febbraio 2009, il Ministro ceco per gli affari esteri, Alexandr Vondra, si è reso portavoce di alcuni Stati membri incoraggiando l’adozione di un piano europeo per il rinnovo del parco macchine, e chiedendo esplicitamente alla Commissione di presentare proposte in merito da discutere al Consiglio Competitività del 5 marzo 2009. A fronte di tali richieste la Commissione ha, sin dal principio, espresso la propria contrarietà all’adozione di un piano coordinato, ed ha più volte invitato tutti a non creare aspettative che non potessero essere onorate. L’esecutivo ha, piuttosto, posto l’accento sulla necessità di garantire ulteriori finanziamenti e sulla possibilità che gli Stati membri ricorrano ad aiuti di Stato mirati, coordinati e che non distorcano la concorrenza. Ha, inoltre, in più occasioni, ribadito il suo “no” a qualsiasi tentativo di ritorno al protezionismo, così come a qualsiasi misura disegnata per favorire i produttori nazionali. È stata, invece, sottolineata l’importanza di continuare ad investire nella ricerca e nell’innovazione, ritenute fattori indispensabili per permettere al settore di guadagnare competitività. Tuttavia, a partire dallo schema di aiuto predisposto dalla Francia, e presentato in data 4 febbraio 2009 al Commissario alla concorrenza, Neelie Kroes, che ha provocato l’immediata reazione della Commissione, sono state diverse le misure che hanno richiamato l’attenzione dell’esecutivo europeo, Spagna ed Italia da ultimo. Il piano francese, costruito per essere concesso a beneficiari che si impegnassero ad investire unicamente in Francia e per vincolare gli stessi ad acquistare parti di ricambio da fornitori francesi, ha immediatamente riacceso il dibattito sulla necessità di un piano europeo che coordinasse le misure adottate dai diversi Stati membri, al fine, tra gli altri, di evitare derive protezionistiche. L’Associazione Europea dei Produttori di Autoveicoli (“ACEA”), a seguito di un incontro tenutosi in data 10 febbraio 2009 con il Commissario all’Industria, Günter Verheugen, ha chiesto alla Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) un più rapido accesso ad ulteriori finanziamenti, e un migliore accesso alla liquidità attraverso l’accettazione di garanzie statali per prestiti agevolati, oltre ad una politica coordinata a livello europeo a sostegno dell’industria. Nel lamentare l’inadeguatezza delle misure adottate, l’Associazione ha reiterato la richiesta, presentata lo scorso ottobre 2008, per un prestito agevolato della BEI sino a 40 miliardi di euro, nonché domandato che venga rinviata l’adozione della nuova legislazione in materia di riduzione di CO2, in considerazione degli elevati costi che essa comporta per le industrie del settore. Sia il Commissario all’Industria che quello all’Ambiente, si sono, tuttavia, fermamente opposti a quest’ultima richiesta, sottolineando come il settore non abbia altra scelta che adottare una tecnologia “verde”. Alla luce del generale fermento e delle misure nazionali che via via venivano prese, a partire dalla metà di febbraio la Commissione ha confermato di stare intensamente lavorando a degli Orientamenti in materia di aiuti di stato da presentare al Consiglio Competitività del 5 marzo 2009. Tali Orientamenti sono stati, poi, pubblicati in data 25 febbraio 2009 e, come previsto, non prevedono l’adozione di alcuna nuova misura a sostegno del settore. Sono rimasti, quindi, delusi tutti coloro che chiedevano a gran voce un piano d’azione europeo. La Commissione aveva, del resto, sempre escluso la possibilità che venisse introdotto un piano standard per i premi alla rottamazione o reso obbligatorio il relativo principio. Negli Orientamenti essa si è, quindi, limitata a ricordare quali strumenti gli Stati membri hanno a disposizione per affrontare le difficoltà del momento e quali misure si configurino come aiuti di stato. Essi contengono, altresì, specifici orientamenti indirizzati agli Stati membri che decidano di porre in essere incentivi alla rottamazione. Tali schemi non dovranno contenere alcuna discriminazione atta a favorire i produttori nazionali e a discriminare i veicoli sulla base della loro provenienza. Essi potranno, inoltre, essere connessi a caratteristiche ecologiche degli stessi, sempre, però, nel rispetto del divieto a qualsiasi forma di protezionismo. In questo contesto, sono da segnalare anche le iniziative prese a livello regionale. Il Comitato delle Regioni (“CoR”) ha, infatti, creato un gruppo d’interesse che dovrebbe essere ufficialmente lanciato il prossimo 22 aprile 2009. Tale iniziativa, che va ricondotta al presidente della Bretagna, Jean-Yves Le Drian, dove 25.000 posti di lavoro sono legati all’industria automobilistica, si pone come obiettivi: la valutazione dell’impatto della crisi del settore sulle regioni, la condivisione delle esperienze delle diverse regioni nell’adozione di strumenti e la discussione assieme alle Istituzioni europee di iniziative comuni. La Comunicazione della Commissione è rivenibile al link: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/com_2009_104/it.pdf • OSSERVATOR SSERVATORIIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 1 EuroDejalex n. 02/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • DIRITTO INTERNAZIONALE L’Unione europea stipula nove accordi di cooperazione con la Cina (04.02.2009) In data 30 gennaio 2009, il premier cinese, Wen Jiabao, ha reso visita alla Commissione europea dietro invito del Presidente della Commissione, Manuel Barroso. Nell’ambito di tale incontro, l’UE e la Cina hanno stipulato nove accordi di cooperazione ad ampio raggio. La delegazione cinese che accompagnava il premier, costituita dal Ministro degli Affari Esteri, dal Presidente della Commissione per lo Sviluppo e la Riforma, dal Ministro del Commercio e dal Direttore dell’Ufficio Nazionale di Statistica, ha incontrato il Presidente della Commissione ed i Commissari Ferrero-Waldner, Dimas, Almunia, Potocnic e Ashton, per discutere di numerosi temi, tra i quali: i rapporti di cooperazione tra Unione Europea e Cina, la crisi finanziaria internazionale ed il clima. Quanto agli accordi di cooperazione stipulati, essi vertono su: il programma Erasmus di mobilità per studenti, un fondo per sostenere il dialogo politico Europa-Cina, l’aviazione civile, la creazione di piattaforme per il dialogo tra le amministrazioni pubbliche di Europa e Cina, l’energia pulita, lo sfruttamento illegale delle foreste, la salute e la sicurezza sul lavoro, controlli doganali e diritti di proprietà intellettuale e i precursori di droga. Il presidente Barroso ha sottolineato l’importanza dei legami tra UE e Cina e ha invitato la stessa ad impegnarsi per far fronte alle grandi sfide globali del 2009: la lotta al cambiamento climatico e la crisi economica e finanziaria in primis. Il premier cinese, Wen Jiabao, e Barroso, si sono impegnati a mantenere aperti i rispettivi mercati nel contesto dell’attuale crisi finanziaria ed economica ed hanno annunciato che si riuniranno a breve in un summit organizzato per discutere di temi caldi quali, appunto, la crisi economica. La data di tale summit non è stata ancora fissata, ma potrebbe svolgersi nel mese di maggio a Praga, dopo, quindi, il G20 di Londra, previsto per il 2 aprile 2009. Per maggiori informazioni in merito ai nove accordi di cooperazione stipulati tra Pechino e Bruxelles si veda il seguente link: http://europa.eu./rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/212&format=HTML • TRASPORTI La Commissione adotta un Libro verde sulle future sfide della politica sulle Reti di Trasporto Trans-Europee (04.02.2009) La Commissione Europea ha adottato, il 4 febbraio 2009 scorso, un Libro verde in cui delinea le sfide della sua politica nel campo delle Reti di Trasporto Trans-Europee (TEN-T). A giudizio della Commissione la politica relativa alle TEN-T deve essere ridefinita per consentire più efficacemente il raggiungimento di obiettivi quali la lotta al cambiamento climatico e per sostenere l’Europa nel suo crescente ruolo internazionale, attraverso reti infrastrutturali migliori che la colleghino ai paesi vicini ed al mondo intero. Tale politica deve, altresì, essere rivista al fine di rafforzare il suo ruolo di sostegno allo sviluppo economico e sociale nel quadro del Trattato di Lisbona. Obiettivo essenziale è l’inserimento, nella politica delle TEN-T, di uno sviluppo organico delle infrastrutture portuali, l’integrazione di corridori ferroviari per le merci, e la rimozione degli ostacoli ai principali assi di trasporto. Occorre, inoltre, puntare sulle connessioni intermodali, e sull’applicazione di sistemi di trasporto intelligente per tutte le modalità di trasporto, nonché su nuovi sistemi di determinazione dei prezzi che stimolino un utilizzo efficiente delle infrastrutture. Fattore chiave per il successo di questa politica è l’ampia gamma di strumenti a disposizione per la sua implementazione. In proposito, il Libro verde elenca una serie di possibilità finanziarie, e non, marcando la necessità di un buon equilibrio tra le ambizioni della politica e gli strumenti a sua disposizione. La Commissione invita Stati membri, operatori economici, autorità regionali e locali, ONG, ricercatori, investitori, a presentare osservazioni e pareri sugli obiettivi perseguiti dal Libro verde nel campo delle reti di trasporto TransEuropee (TEN-T). Per maggiori informazioni sul libro verde si vedano i seguenti link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/208&format=HTML, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0044:IT:HTML • MERCATO INTERNO La Commissione lancia una consultazione su un possibile Statuto per una Fondazione Europea (16.02.2009) La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle difficoltà incontrate dalle fondazioni nelle operazioni transfrontaliere, sul contenuto di un possibile Statuto per una Fondazione Europea e su come quest’ultimo potrebbe incidere su fondatori e donatori. Nel ricordare che le fondazioni ricoprono un ruolo importante in Europa, dal momento che sostengono progetti di interesse pubblico, il Commissario europeo al Mercato interno, Charlie McCreevy, ha evidenziato l’importanza di disporre di strutture idonee a sostenere le loro attività, che ha sempre più spesso carattere transfrontaliero. Per poter, quindi, effettuare scelte politiche consapevoli, la Commissione riconosce la necessità di acquisire maggiori informazioni in merito all’attività transfrontaliera delle fondazioni ed agli ostacoli che queste ultime incontrano nell’ambito del mercato interno. Sono, quindi, rilevanti anche le osservazioni provenienti da donatori e fondatori. La Commissione incoraggia, pertanto, le parti interessate ad esprimere il loro parere. L’obiettivo della consultazione è di mettere l’esecutivo nelle condizioni di poter valutare adeguatamente la necessità di adottare uno Statuto Europeo della Fondazione ed il suo contenuto. La Commissione pubblica, al contempo, un questionario costituito di due parti. La prima di esse contiene domande generali sulle ragioni che sottendono la creazione di una nuova forma giuridica ed il contenuto di un eventuale Statuto per una Fondazione Europea, oltre che domande indirizzate specificatamente alle fondazioni e volte a ottenere informazioni circa le concrete difficoltà che queste ultime incontrano nell’ambito del mercato interno. La seconda parte è, invece, indirizzata ai donatori ed ai fondatori. Le risposte dovranno essere inviate entro il 15 Maggio 2009. Maggiori informazioni sono reperibili al sito: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/270&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 2 EuroDejalex n. 02/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA La Commissione europea propone la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (18.02.2009) In data 18 febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta ad istituire un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. L‘iniziativa, che si inserisce nell’ambito del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, nasce allo scopo di consentire la rapida costituzione di un’agenzia operativa che coordini e rafforzi la cooperazione fra Stati membri in materia d’asilo. L’obiettivo è di raggiungere una maggiore armonizzazione sia delle legislazioni che delle prassi nazionali. Il Vice-presidente della Commissione e commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Jacques Barrot, ha sottolineato la necessità per i servizi degli Stati membri competenti in materia di ottenere un aiuto concreto che permetta loro di far fronte alle necessità quotidiane ed operative. Le modalità di applicazione del diritto d’asilo hanno, infatti, evidenziato che, per quanto riguarda le domande di protezione internazionale, esistono forti divergenze fra le prassi dei diversi Stati membri. L’Ufficio rivestirà la forma di un’agenzia, organismo europeo indipendente, e del Consiglio faranno parte rappresentanti sia della Commissione che degli Stati membri. L’Ufficio lavorerà a stretto contatto con questi ultimi, nonché con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sosterrà l’impegno degli Stati membri nell’attuare una politica d’asilo più coerente ed equa, avrà il compito di coordinare delle equipes di sostegno composte da esperti nazionali e fornirà assistenza scientifica e tecnica ai fini dello sviluppo della politica e della legislazione in materia d’asilo. Se l’iter di approvazione a livello europeo si concluderà rapidamente, l’Ufficio potrebbe diventare operativo già dal 2010 ed avere sede in uno degli Stati membri dell’Unione, designato dai Capi di Stato e di Governo. Per maggiori informazioni in merito alla proposta, si veda il link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/275&format=HTML • INDUSTRIA Per sei società estese sino a due anni le deroghe al divieto di utilizzo dell’amianto (23.02.2009) In data 20 febbraio, 2009, il Comitato REACH, che include esperti della Commissione e Stati membri, ha concesso a sei società Europee, precisamente due società in Germania, due in Svezia, una in Polonia ed una in Bulgaria, una proroga che consentirà loro di continuare ad utilizzare, per i prossimi due anni, amianto in cellule d’elettrolisi nella produzione di cloro. Le deroghe sono state concesse ai sensi dell’Allegato XII del regolamento REACH e dopo che la Commissione Europea e gli esperti avevano ascoltato gli organi amministrativi ed i sindacati delle società interessate, i quali hanno confermato che tutte le opportune misure di sicurezza sono state adottate. I rappresentanti delle società avevano sostenuto la necessità di una proroga in ragione delle difficoltà tecniche, ma soprattutto economiche, incontrate nell’implementare processi industriali alternativi. L’attuale crisi ha, inevitabilmente, accentuato tali difficoltà, rendendo più difficile investire quanto necessario per attuare tale sostituzione. Le società che hanno ottenuto la proroga hanno, ora, due anni di tempo per presentare alla Commissione delle proposte ed un calendario per l’impiego di sostanze alternative più sicure. Processi industriali differenti sono, del resto, già una realtà e vengono di fatto impiegati in tutti gli altri impianti di produzione di cloro in Europa. La proposta adottata deve, ora, essere avallata dal Parlamento. • AIUTI DI STATO La Commissione pubblica nuove linee guida per i giudici nazionali (25.02.2009) La Commissione europea ha pubblicato degli Orientamenti con i quali si propone di guidare i giudici nazionali nell’applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. In considerazione del fatto che tali giudici svolgono in questo ambito un ruolo chiave, la Commissione è determinata a fornire loro tutti i mezzi necessari per operare al meglio, rendendo consapevoli sia i giudici che i potenziali attori dei rimedi a loro disposizione. Gli Orientamenti si prefiggono due obiettivi, da un lato chiarire il ruolo dei giudici nazionali in tale contesto, dall’altro offrire loro una guida pratica e di facile impiego. Con riferimento al primo obiettivo, il documento offre un’ampia descrizione del ruolo dei giudici nazionali, come è stato definito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ciò include, una guida agli obblighi che incombono sui giudici nazionali in materia di protezione di diritti individuali, di recupero di aiuti illegittimamente erogati e di condizioni da soddisfare affinché i concorrenti del beneficiario possano ottenere misure provvisorie. L’art. 88.3 del Trattato CE prevede, ad esempio, che gli Stati membri non possano concedere un aiuto di Stato prima che questo sia stato autorizzato dalla Commissione (cosiddetta obbligo di “stand-still”). I soggetti che vengono colpiti dal pagamento di un aiuto illegittimamente erogato possono presentare ricorso dinanzi ai giudici nazionali. In proposito, gli Orientamenti pubblicati offrono una guida ai possibili rimedi esperibili, quali: la restituzione dell’aiuto illegittimamente concesso, la richiesta di risarcimento danni, misure provvisorie o il pagamento degli interessi. Essi introducono, altresì, due meccanismi di consultazione che permettono ai giudici nazionali di richiedere alla Commissione informazioni in suo possesso e/o un parere in merito all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, e ciò al fine di rafforzare la cooperazione con gli stessi. Tali meccanismi di collaborazione hanno, però, natura essenzialmente volontaria, nessun obbligo in capo ai giudici nazionali è stato, infatti, introdotto. Gli Orientamenti sono il risultato di una revisione completa degli Orientamenti pubblicati dalla Commissione nel 1995, relativi alla cooperazione con i giudici nazionali, e riflettono gli sviluppi legislativi ed il case law degli ultimi anni. Essi si fondano, allo stesso tempo, sulle conclusioni emerse da uno studio dettagliato condotto nel 2006 riguardante l’applicazione a livello nazionale della legislazione in materia di stato dal quale è emerso che, nonostante sia aumentato il numero totale dei ricorsi in materia di aiuti di stato presentati davanti ai tribunali nazionali, le azioni intraprese contro aiuti di stato illegittimamente concessi sono ancora piuttosto rare. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/316&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 3 EuroDejalex n. 02/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità La Commissione prosegue nella lotta alla frode fiscale (02.02.2009) Nel quadro della strategia messa in atto per combattere più efficacemente l’evasione fiscale, in data 2 febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato due proposte di direttive che puntano a migliorare l’assistenza reciproca tra autorità fiscali dei diversi Stati membri nella determinazione della base imponibile e nella riscossione delle imposte. La prima delle presenti misure, volta a rafforzare la cooperazione amministrativa nella determinazione della base imponibile di tasse e imposte, si caratterizza per l’ampio ambito di applicazione, che comprende tutte le tasse ed imposte ad eccezione di quelle oggetto di una specifica normativa comunitaria, quali IVA e diritti di accise. Essa intende aiutare gli Stati membri a cooperare efficacemente tra loro a livello internazionale al fine di superare le crescenti difficoltà che essi incontrano nel determinare correttamente la base imponibile dovuta. Sono, quindi, previste norme più chiare e precise in materia di cooperazione, procedure uniformi, nonché formulari e canali comuni per lo scambio di informazioni. La proposta prevede, inoltre, che i funzionari delle amministrazioni fiscali di uno Stato membro possano recarsi sul territorio di un altro Stato membro per partecipare attivamente ad indagini amministrative lì avviate, godendo degli stessi poteri ispettivi. Tra gli aspetti più importanti affrontati nella proposta vi è il segreto bancario, spesso invocato per rifiutare la cooperazione transfrontaliera. Basandosi sul modello di convenzione OCSE, la proposta dispone che uno Stato membro non possa rifiutare di fornire determinate informazioni, relative ad un contribuente sul quale lo Stato richiedente ha avviato un’indagine, appellandosi al fatto che esse sono detenute da una banca, od altro istituto finanziario. Ulteriore elemento d’interesse è l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di accordare ai partners europei lo stesso livello di cooperazione da essi riconosciuto ad un qualsiasi paese terzo. La seconda proposta, che è volta a migliorare l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti fiscali, punta a raggiungere percentuali di recupero delle basi imponibili, per le quali è richiesta assistenza, maggiori rispetto all’attuale 5%. Più precisamente, la Commissione propone di: (i) istituire un sistema obbligatorio per lo scambio spontaneo di informazioni relative ai rimborsi di imposte in favore di non residenti; (ii) consentire ai funzionari di un Stato membro di partecipare attivamente ad indagini amministrative avviate sul territorio di un altro Stato membro; (iii) fare in modo che una richiesta di assistenza possa essere presentata ogniqualvolta viene avviata una procedura di recupero se si ritiene che in questo modo aumentino le probabilità di successo del recupero, e (iv) semplificare e razionalizzare le procedure impiegate per richiedere o fornire assistenza reciproca. Gli economisti stimano che il giro d’affari complessivo originato dalla frode fiscale si aggiri tra il 2 ed il 2,5% del PIL, per un totale di 200 - 250 miliardi di euro. La frode, cosiddetta, “a carosello” rappresenta uno dei problemi maggiori, ma il contrabbando e la contraffazione di alcolici e tabacco, nonché le frodi in materia di fiscalità diretta, lo sono ugualmente. Attualmente gli evasori approfittano dei limiti territoriali nelle competenze delle autorità fiscali nazionali per occultare, ad esempio, profitti ottenuti in altri paesi. Per visionare i testi delle proposte, si veda il link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Per maggiori informazioni riguardanti le strategie in materia di lotta alla frode fiscale, si veda il link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_en.htm *** 4 EuroDejalex n. 02/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO MERCATO INTERNO – CONSERVAZIONE DATI Un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può vietare ad una persona di avviare un procedimento civile sul presupposto che quest’ultimo può essere in contrasto con un accordo arbitrale La Corte di Giustizia rigetta il ricorso presentato dall’Irlanda e conferma il corretto fondamento normativo della direttiva 2006/24/CE Corte di Giustizia, sentenza del 10 febbraio 2009, causa C-301/06, Irlanda/Parlamento e Consiglio Corte di Giustizia, sentenza del 10 febbraio 2009, causa C-185/07, Allianz SpA e Generali Assicurazioni Spa/West Tankers Inc. “… il ricorso è respinto…” “… L’emissione da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n .44/2001 …” N.B.: Il caso a quo prende le mosse da un ricorso, presentato dall’Irlanda, volto ad ottenere l’annullamento della direttiva 2006/24/CE, adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, sul presupposto che l’articolo 95 CE, scelto dalla Commissione quale fondamento normativo della stessa, non fosse corretto. In merito, l’Irlanda sosteneva che la direttiva 2006/24/CE, che riguarda la “conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di dati trasmessi mediante reti pubbliche di comunicazione, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati compreso il terrorismo”, non possa essere fondata sull’art. 95CE, dal momento che il fulcro della stessa è rappresentato dall’indagine, dall’accertamento e dal perseguimento dei reati. Sosteneva, quindi, che questi provvedimenti sarebbero dovuti essere adottati sulla base degli articoli del Trattato UE riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Di contrario avviso si è, invece, mostrata la Corte, la quale ha confermato la correttezza del fondamento normativo della direttiva 2006/24/CE, in considerazione del fatto che essa concerne in modo preponderante il funzionamento del mercato interno, e che dalle sue disposizioni sono state escluse le questioni che rientrano nel Terzo pilastro. La Corte ha, inoltre, precisato che era doveroso adottare la direttiva sul fondamento dell’art. 95CE in quanto era noto che essa avrebbe inciso su una direttiva esistente, parte dell’acquis communautaire, e questo l’art. 47UE non lo consente. *** AMBIENTE – EMISSIONI DI OGM N.B.: Nel caso a quo la House of Lords, investita in appello della controversia sorta tra Allianz Spa e Generali Assicurazioni Spa e la West Tankers Inc per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente avvenuto nel porto di Siracusa dove una nave appartenente alla West Tankers aveva urtato contro un molo, assicurato dalla società di cui sopra, chiedeva alla Corte di valutare la compatibilità con il Reg. (CE) n. 44/2001 dell’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale. A tale proposito la Corte ricorda che spetta all’organo giurisdizionale nazionale adito statuire sulla propria competenza, e che l’ingiunzione chiesta dalla West Tankers, volta a porre fine ad un procedimento giudiziario instaurato a Siracusa, ostacolerebbe l’esercizio, da parte di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, dei poteri ad esso conferiti dal regolamento; tale ingiunzione, è, pertanto, con quest’ultimo incompatibile. *** AIUTI DI STATO Il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva approvato un aumento di capitale in favore della posta belga La Corte riconosce il carattere pubblico delle informazioni relative alle emissioni di OGM Tribunale di primo grado, sentenza del 10 febbraio 2009, causa T388/03 Deutsche Post e DHL International/Commissione Corte di Giustizia, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-552/07 Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre “… La decisione della Commissione … di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga, è annullata …” “… Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge …” N.B.: La pronuncia del giudice europeo è stata resa nell’ambito di una controversia sorta tra il Sig. Pierre Azelvandre ed il Commune de Sauscheim avverso la decisione di quest’ultimo, nella persona del Sindaco, di negare la divulgazione di tutti i documenti formanti il fascicolo relativo alle emissioni di OGM nel territorio del comune. Il Conseil d’État, investito della controversia in ultimo grado, dopo che il Tribunale amministrativo di Strasburgo aveva annullato la decisione di cui sopra ed ingiunto la divulgazione dei dati richiesti, ha presentato domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo se le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione “della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni di OGM” sostenendo che questa arrecherebbe pregiudizio all’ordine pubblico o ad altri interessi tutelati dalla legge. Sul punto, la Corte di giustizia ha stabilito che il pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione venga trasmessa alle autorità nazionali, nell’ambito della procedura di autorizzazione prevista, dai soggetti che intendono emettere OGM, e che le informazioni riguardanti il luogo dell’emissione non possono in nessun caso rimanere riservate. Considerazioni relative alla N.B.: Il caso in esame trae origine da una controversia sorta tra Deutsche Post e DHL International e la Commissione Europea, a seguito della decisione di quest’ultima di non sollevare obiezioni a un progetto di aumento di capitale ad essa notificato da La Poste SA, impresa pubblica belga incaricata del servizio postale universale. La Commissione aveva ritenuto che tale aumento di capitale non rappresentasse un aiuto di stato, poiché l’importo dello stesso era inferiore alla sottocompensazione di costo netto aggiuntivo dei servizi di interesse economico generale (SIEG). Di tutt’altro avviso erano, invece, le ricorrenti, le quali sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame ex art. 88, n. 2, CE, indispensabile quando l’esecutivo si trovi in “gravi difficoltà”, e chiedevano, pertanto, l’annullamento della decisione. Il Tribunale, dopo aver osservato che l’ambito di indagine in cui si è mossa la Commissione era assai vasto, il procedimento da essa svolto è andato significativamente oltre rispetto a quanto normalmente implicato da un primo esame ex art. 88, n. 3, CE e che l’esecutivo non è stato in grado di svolgere un esame completo, ha concluso che sussistono indizi oggettivi e concordanti che dimostrano come la Commissione abbia assunto la decisione contestata nonostante la sussistenza di gravi difficoltà. Il Tribunale annulla, pertanto, la decisione. *** salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge non costituiscono, infatti, motivi idonei a limitare l’accesso a dati quali quelli relativi all’emissione. 5 EuroDejalex n. 2/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea MERGER & ACQUISITION – SETTORE FARMACEUTICO riassegnate attraverso una procedura selettiva e che la loro revoca debba avvenire al più tardi entro il 31 gennaio 2009. Tale misura è stata valutata positivamente dalla Commissione, la quale ha, tuttavia, rilevato che ad oggi le concessioni non sono ancora state riassegnate e che la legge è stata modificata ed il relativo termine portato al 31 marzo 2009. La sentenza del 18 luglio 2007, causa C-382/2005 Commissione/Italia, statuiva, invece, la violazione da parte dell’Italia della direttiva del Consiglio 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici, derivante dalla stipula, da parte di un’amministrazione locale, di convenzioni di pubblico servizio per il trattamento di rifiuti urbani senza che l’apposito bando di gara d’appalto fosse stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il provvedimento richiesto dalla Corte per dare esecuzione alla sentenza consisteva nel procedere ad una nuova gara d’appalto, che, tuttavia, non è stata ancora indetta. La Commissione ritiene che i ritardi evidenziati nell’applicare le suddette sentenze non siano compatibili con gli obblighi che incombono sugli Stati membri ex art. 228 CE. Se le autorità italiane non dovessero conformarsi ai pareri motivati loro inviati entro due mesi, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia chiedendo di condannare l’Italia al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora. *** AIUTI DI STATO Approvata l’acquisizione di Zentiva da parte di Sanofi-Aventis (04.02.2009) Ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, in data 4 febbraio 2009, la Commissione ha approvato il progetto di acquisizione della società farmaceutica ceca Zentiva da parte del gruppo francese Sanofi-Aventis Europa, entrambi produttori di farmaci generici. All’esito di una serie di indagini condotte in più di cento mercati farmaceutici nazionali, nelle aree in cui le attività dei due operatori si sovrappongono, principalmente nell’Europa centrale ed orientale, la Commissione ha concluso che la concentrazione non pone alcun problema di concorrenza, in virtù del fatto che le quote di mercato congiunte permetteranno, comunque, ad un numero sufficiente di concorrenti di rimanere sul mercato anche a operazione avvenuta. L’autorizzazione della Commissione è, tuttavia, giunta solo dopo che Sanofi-Aventis si era impegnata a cedere 15 farmaci ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria ed Estonia, con riferimento ai quali erano emersi possibili problemi concorrenziali, in quanto in essi la concentrazione avrebbe finito per danneggiare i consumatori, limitando la scelta di medicinali a disposizione e determinando un aumento di prezzo dei prodotti per ospedali, pazienti e Stato. *** MERGERS & ACQUISITION – SETTORE CHIMICO Via libera della Commissione alla modifica del regime italiano di conferimento di capitale agli istituti di credito (20.02.2009) La Commissione accoglie con favore la sentenza del Tribunale di Primo Grado che conferma il potere della stessa di sospendere l’esame di una concentrazione (04.02.2009) Ai sensi delle norme in materia di aiuti di stato la Commissione ha accettato alcune modifiche presentate dalle autorità italiane al regime di ricapitalizzazione approvato dalla Commissione lo scorso 23 dicembre 2008, che consente allo Stato italiano di sottoscrivere obbligazioni, emesse da banche giudicate “fondamentalmente solide”, per rafforzare la loro capitalizzazione. La modifica più rilevante apportata al regime precedente è l’introduzione di un’opzione di remunerazione alternativa che comprende un coupon iniziale con clausole di step-up fissi, aumenti della remunerazione connessi ai pagamenti di dividendi e al costo di finanziamento dello Stato italiano nonché un premio sul prezzo di riscatto. Viene, inoltre, introdotta la possibilità che lo Stato prenda parte alla ricapitalizzazione qualora vi sia congiuntamente una partecipazione di investitori privati pari al 30%. Il Commissario europea responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato che: “il regime modificato rispetta le indicazioni della Commissione sulle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria” e che il livello di remunerazione previsto garantisce che la partecipazione statale al capitale delle banche sia quanto più breve possibile. *** AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI La Commissione Europea ha accolto con favore la sentenza del Tribunale di Primo Grado che ha confermato la decisione con cui la Commissione aveva sospeso, ai sensi del articolo 11(3) del regolamento sulle concentrazioni, l’esame della concentrazione Omya/Huber, successivamente dichiarata compatibile. Tale decisione era stata presa dopo che l’esecutivo aveva rilevato l’inesattezza di alcune delle informazioni da lei richieste alla società Omya e da quest’ultima trasmesse. Conseguentemente, la Commissione aveva decido si sospendere il termine per l’esame della concentrazione e sottoposto alla società alcuni quesiti, di carattere generale e specifico. Avverso tale decisione Omya proponeva, quindi, appello dinanzi al Tribunale di Primo Grado, deducendo quattro motivi: il mancato rispetto delle condizioni necessarie per adottare una decisione ai sensi dell’art. 11(3) del Regolamento (CE) n. 139/2004, la violazione del principio del termine ragionevole, lo sviamento di potere e la violazione del principio di legittimo affidamento. La decisione del Tribunale di rigettare il ricorso nella sua interezza è di particolare importanza, in quanto conferma la piena facoltà della Commissione di insistere per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie a stabilire se una concentrazione sia, o meno, compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e, al tempo stesso, la piena facoltà di sospendere un’indagine in attesa di ricevere tali informazioni. *** APPALTI PUBBLICI La Commissione valuta i programmi italiani di stabilità e convergenza (25.02.2009) La valutazione dei programmi di stabilità e convergenza, operata dalla Commissione e condotta in un contesto di grave recessione economica, registra per l’Italia un deterioramento delle posizioni di bilancio. Le misure di stimolo adottate dal governo italiano risultano avere un impatto neutro sul bilancio, il che appare adeguato all’elevato rapporto debito/PIL del paese, e sono ampiamente in linea con il piano europeo di ripresa economica. Alla luce delle valutazioni operate dalla Commissione, l’Italia, che già risente di carenze strutturali croniche e risulta essere gravemente colpita dalla crisi, è invitata: (i) ad attuare un percorso di aggiustamento strutturale, (ii) a perseguire un notevole risanamento finanziario volto a diminuire il rapporto debito/Pil, (iii) a continuare a migliorare la governance di bilancio e a sviluppare un nuovo quadro per il federalismo fiscale, e (iv) a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, concentrandosi sull’efficienza e la composizione della spesa anche riallocando la spesa sociale in modo da liberare risorse per un sistema di sussidi di disoccupazione ampio ed uniforme. La Commissione invia all’Italia due pareri motivati (19.02.2009) In data 19 Febbraio 2009, la Commissione europea ha inviato due pareri motivati all’Italia chiedendole di ottemperare immediatamente a due sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia. Il 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione/Repubblica italiana, la Corte aveva, infatti, statuito che l’Italia, rinnovando 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, aveva violato il principio di trasparenza e l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità ex artt. 43 CE e 49 CE. Nel 2008 è stata, però, approvata una legge che stabilisce che le concessioni rinnovate illegalmente debbano essere -6- EuroDejalex n. 2/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ¾ Tutela dei consumatori Direttiva sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e scambio. (Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, GUUE L 33 del 03.02.2009) ¾ Mercato Interno – Cosmetici Direttiva che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, GUUE L 36 del 05.02.2009) ¾ Trasporti – Autoveicoli Regolamento relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (Regolamento (CE) N. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, GUUE L 35 del 4 febbraio 2009) ¾ REACH Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI (Regolamento (CE) N. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, GUUE L 46 del 17 febbraio 2009) Tra gli eventi comunitari del mese di marzo 2009, si segnalano in particolare: ¾ GIOVEDÌ 05 – VENERDÌ 06 BRUXELLES CONSIGLIO COMPETITIVITÀ ¾ LUNEDÌ 09 – GIOVEDÌ 12 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ MARTEDÌ 10 BRUXELLES CONSIGLIO ECOFIN ¾ LUNEDÌ 16 – MARTEDÌ 17 BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE ¾ GIOVEDÌ 19- VENERDÌ 20 BRUXELLES CONSIGLIO EUROPEO ¾ GIOVEDÌ 19 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-510/06 P ARCHER DANIELS MIDLAND ¾ GIOVEDÌ 26 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-113/07 SELEX SISTEMI INTEGRATI – CONCORRENZA NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-