Eurodejalex n. 03 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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Eurodejalex n. 03 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – M Maarrzzoo 22000099 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • C A S E LA W PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Approvata dal Parlamento europeo la relazione su gioco d’azzardo on-line Il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato, con 544 voti a favore, 36 contrari e 66 astensioni, la relazione presentata dalla europarlamentare danese Christel Schaldemose, del Partito Socialista Europeo, sul gioco d’azzardo on-line. In considerazione della rapida crescita del settore, che rappresenta il 5% del mercato globale del gioco d’azzardo, con un reddito lordo pari a 2-3 miliardi di euro nel 2004, gli eurodeputati si sono mostrati favorevoli all’introduzione di una regolamentazione del settore. Il Parlamento ha, innanzitutto, riconosciuto che gli Stati membri hanno il diritto di regolamentare e controllare i propri mercati conformemente alle loro tradizioni e culture, e ciò al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza, dalla frode, e dal riciclaggio di denaro sporco. Pur riconoscendo che la normativa in materia è di competenza nazionale, il Parlamento ha affermato che i governi dell’UE dovrebbero perseguire obiettivi comuni e cooperare tra loro per giungere all’adozione di misure che contrastino l’impiego di forme aggressive di pubblicità da parte di operatori sia pubblici che privati e l’offerta non autorizzata o illegale di giochi. Dopo aver ribadito che gli operatori del gioco d’azzardo devono osservare la legislazione dello Stato membro in cui forniscono i propri servizi e in cui risiedono i consumatori, gli eurodeputati hanno affermato che in considerazione del carattere speciale del settore, cui sono legati aspetti di ordine pubblico e sociale e di assistenza sanitaria, la concorrenza non è, in questo ambito, in grado di migliorare l’assegnazione delle risorse e che un approccio basato esclusivamente sul mercato interno in questo contesto non è appropriato. Per questo è importante che lo Stato membro di residenza del consumatore sia in grado di controllare, limitare e supervisionare efficacemente i servizi di gioco d’azzardo forniti sul suo territorio, per tutelare i consumatori dai rischi connessi a tale forma di gioco, in particolare a quello on-line. Il Parlamento esorta, altresì, gli Stati membri a stanziare fondi adeguati a favore della ricerca, della prevenzione e del trattamento dei problemi legati al settore, e ad affrontare il problema dell’isolamento sociale causato proprio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo on-line. Nel riconoscere la capacità di Internet di creare circostanze che possono favorire detta dipendenza, per quanto il Parlamento riconosca che questo aspetto meriterebbe di essere approfondito tramite un’indagine ad hoc, esso esprime preoccupazione circa la capacità dei giovani di accedere legalmente o illegalmente al gioco on-line. Di qui la necessità di predisporre controlli efficaci sull’età e di evitare che i minori possano avere accesso alle dimostrazioni gratuite trasmesse sui siti web. Il Parlamento suggerisce, inoltre, che venga esaminata la possibilità, sia di introdurre un limite mensile alla somma che una persona può impiegare in tale attività, che di obbligare gli operatori del settore ad utilizzare carte di credito prepagate, specifiche per tale modalità di gioco, da vendersi nei negozi. Sostiene, inoltre, sempre con riferimento al gioco d’azzardo on-line, l’elaborazione di standard relativi ai limiti di età, al divieto di regimi di credito e di bonus ed alle informazioni sulle possibili conseguenze del gioco d’azzardo e sui punti di incontro cui è possibile rivolgersi in caso di dipendenza. Pur riconoscendo che i codici di condotta predisposti dagli operatori del settore sono utili per raggiungere obiettivi di carattere pubblico, il Parlamento ritiene che questo approccio, basato sulla autoregolamentazione, possa intervenire soltanto in aggiunta e non in sostituzione della legislazione. Anche con riferimento alla pubblicità o commercializzazione aggressiva del gioco d’azzardo on-line, l’autoregolamentazione non è stata, infatti, ritenuta efficace. Tra le proposte degne di nota, vi è, infine, quella di destinare a vantaggio della società gli utili del settore, incluso il finanziamento rinnovabile a favore dell’istruzione, della salute, dello sport professionale e amatoriale e della cultura. Nel sottolineare, poi, che attività criminali quali il riciclaggio di denaro e l’economia sommersa possono essere associate ad attività di gioco d’azzardo ed avere un impatto sull’integrità degli eventi sportivi, comportando una perdita di fiducia da parte del pubblico, il Parlamento invita gli Stati membri a garantire che gli organizzatori di gare sportive, gli operatori di scommesse e le autorità di regolamentazione cooperino tra loro per l’individuazione di misure da adottare al fine di affrontare i rischi connessi ad attività di scommesse illegali e alla prassi di concordare il risultato degli eventi sportivi. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, adoperarsi affinché le gare sportive non siano soggette ad alcun uso commerciale non autorizzato e creare strumenti volti a garantire eque retribuzioni finanziarie a vantaggio dello sport professionale ed amatoriale a tutti i livelli. In tale contesto, la Commissione è invitata a prendere in esame la possibilità di riconoscere agli organizzatori di gare sportive un diritto di proprietà intellettuale su dette gare. Il Parlamento la invita, poi, a condurre studi e a presentare proposte adeguate per il conseguimento di obiettivi comuni nell’ambito del settore e ad avviare, altresì, studi sul rischio della dipendenza, sulla possibilità di definire una categorizzazione comune europea dei giochi in base alle potenzialità di creare dipendenze, e sulle possibili misure preventive e curative di queste ultime. Prima del voto del Parlamento, che ha portato all’adozione della relazione, il dibattito si era mostrato acceso. Da un lato il presidente dell’Associazione Europea dei concessionari delle Lotterie, Winfried Wortman, aveva accolto favorevolmente il report del Parlamento, affermando che, finalmente, quest’ultimo dava chiari segnali del fatto che nel settore delle scommesse vi sono problemi crescenti che la Commissione dovrebbe affrontare nell’ambito del principio di sussidiarietà. A riprova del divario esistente tra i rappresentanti del Parlamento in tema vi era il report presentato nel mese di febbraio da Christopher Heaton-Harris, membro del Partito Popolare europeo, il quale aveva espresso maggiore favore per gli operatori privati del settore. Commentando la proposta, successivamente adottata dal Parlamento, il Presidente della “Remote Gambling Association” si era detto deluso ma comunque non sorpreso. A suo avviso, le conclusioni di tale report differiscono totalmente dallo studio commissionato dalla Commissione Mercato Interno e non fanno altro che rafforzare i pregiudizi esistenti in materia di gioco d’azzardo on-line. Maggiori informazioni in merito sono reperibili al sito: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20090310IPR51382+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT -1- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • TRASPORTI Nuovo regolamento per auto più sicure, silenziose ed ecologiche (10.03.2009) Il Parlamento europeo ha adottato, in data 10 marzo 2009, un regolamento che semplifica e rafforza le norme in materia di omologazione e vendita degli autoveicoli, al fine di garantire maggiore sicurezza e minori emissioni di CO2. Più precisamente, il regolamento punta ad accrescere la sicurezza dei veicoli rendendo obbligatoria l’installazione di alcuni dispositivi avanzati di sicurezza, nonché a migliorare la capacità degli stessi di rispettare l’ambiente, riducendone rumorosità ed emissioni di CO2; fine quest’ultimo che è previsto venga raggiunto attraverso l’impiego di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e l’introduzione di sistemi di controllo della pressione degli stessi. Il regolamento, che riunisce le norme contenute in circa cinquanta direttive, si limita a prescrivere requisiti generali, affidando alla Commissione il compito di definire misure specifiche di attuazione. Entrerà in vigore a partire dall’1 novembre 2011, ma alcune misure verranno applicate progressivamente di qui al 2018, per dare modo ai costruttori di adeguarsi alle nuove prescrizioni. Questi ultimi dovranno, ad esempio, dimostrare che tutti i nuovi veicoli venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità, sono stati omologati conformemente al regolamento ed alle relative disposizioni di attuazione e dovranno, altresì, provare che i veicoli soddisfano le prescrizioni previste in materia di integrità della struttura, sterzo, freni, sistemi elettronici di controllo e di stabilità, sistemi destinati ad informare il conducente sullo stato del veicolo, di illuminazione del veicolo e di protezione dei suoi occupanti. Con specifico riferimento ai pneumatici sono stati, infine, introdotti nuovi requisiti relativi al valore limite per il rumore da rotolamento e per la resistenza al rotolamento, all’aderenza sul bagnato ed al sistema di controllo della pressione. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090309IPR51330/20090309IPR51330_it.pdf • SALUTE E AMBIENTE La Commissione completa il programma di revisione dei pesticidi (12.03.2009) Il 12 marzo 2009 la Commissione europea ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente, portando a termine il processo di revisione dei pesticidi commercializzati prima del 1993. Ai sensi della direttiva 91/414/EEC, nel 1993 la Commissione Europea aveva avviato un programma di revisione a livello comunitario di tutte le sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari dell’UE. Nell’ambito di tale revisione ciascuna sostanza è stata esaminata, sulla base di una dettagliata valutazione dei rischi e secondo una procedura di autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti contenenti tali sostanze previste dalla direttiva stessa, al fine di valutarne gli eventuali rischi per la salute umana e per l’ambiente, in particolare per le acque freatiche e per organismi quali mammiferi, uccelli, etc.. La sostanza attiva viene, quindi, approvata una volta che l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) abbia appurato che essa non è dannosa per l’uomo, gli animali o l’ambiente. Conseguentemente, gli Stati membri possono autorizzare unicamente quei prodotti che contengono le sostanze approvate dall’EFSA, per le quali è stata creata, a livello europeo, una lista ad hoc. Il programma riguardava 1000 sostanze attive, di cui solo 250 sono state ritenute non pericolose. Questo importante lavoro di revisione è il frutto di un impegno congiunto della Commissione europea, dell’EFSA e degli Stati Membri. Attraverso il nuovo programma di revisione è stato, quindi, possibile garantire un livello di protezione in termini comunitari e non solo nazionali, come accadeva invece in passato. A partire dal 16 marzo 2009 sul sito della Commissione Europea è, tra l’altro, disponibile un database delle sostanze attive, che dà anche accesso ad informazioni aggiornate sulla legislazione europea in materia. Maggiori informazioni in merito sono reperibili al link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/402&format=HTML • SALUTE - COSMETICI Cosmetici: un nuovo regolamento rafforza le normative in vigore (24.03.2009) In data 24 marzo 2009, il Parlamento europeo ha adottato un regolamento che rafforza le attuali norme in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici, responsabilità dei produttori e controlli, riducendo al contempo gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Il nuovo testo legislativo intende eliminare le incoerenze derivanti dall’elevato numero di modifiche apportate nel tempo alla disciplina vigente ed evitare le divergenze frutto del recepimento dell’attuale direttiva da parte dei diversi Stati membri. Tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato dovranno essere sicuri per la salute umana; occorrerà, quindi prestare attenzione alla presentazione del prodotto, all'etichettatura ed alle istruzioni per l'uso. Se un prodotto venduto risulterà non conforme ai requisiti richiesti, spetterà al fabbricante o al distributore adottare le necessarie misure correttive. Prima dell’immissione sul mercato, il soggetto responsabile dovrà assicurare che i cosmetici siano stati sottoposti ad una valutazione di sicurezza e che sia stata stilata una apposita relazione secondo le indicazioni fornite dal regolamento. Nel testo legislativo sono, inoltre, elencate le sostanze considerate proibite, quali: arsenico, cloro, mercurio, piombo e nicotina. Fortemente voluta dai deputati è stata, poi, l’introduzione di nuove norme relative all’impiego di nanomateriali. Anche in questo caso, ogni prodotto contenente tali sostanze dovrà garantire un elevato livello di protezione dei consumatori ed è stata, all’uopo, prevista una procedura di valutazione di sicurezza che potrà portare al bando del prodotto qualora venisse riscontrato un possibile rischio per la salute umana. In materia di etichettatura il regolamento stabilisce che tra le informazioni da fornire al consumatore dovranno figurare: la funzione del cosmetico, la durata di conservazione minima ed una lista degli ingredienti usati. Sarà, infine, compito di ciascuno Stato membro operare dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici per verificare che le norme in materia vengano rispettate e conferire alle autorità di vigilanza le risorse necessarie affinché possano espletare i compiti loro assegnati. Per maggiori informazioni in merito, si veda il link: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090323IPR52331/20090323IPR52331_it.pdf -2- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • MERCATO INTERNO Il microcredito approda al Parlamento: chieste alla Commissione proposte legislative per promuoverlo (24.03.2009) Il Parlamento europeo, preso atto del fatto che nell’UE vi è una domanda potenziale significativa per il microcredito che non è stata ancora soddisfatta, ha approvato, con 574 voti favorevoli, una relazione in cui si chiede alla Commissione europea di presentare proposte legislative finalizzate a promuovere l'erogazione di microcrediti alle imprese in crisi di liquidità ed alle persone svantaggiate, quali minoranze, immigrati, precari e donne, al fine di promuovere il lavoro autonomo. Più precisamente, il Parlamento suggerisce il finanziamento o cofinanziamento di una serie di progetti, soprattutto a favore dei più svantaggiati, che dovrebbero riguardare il rilascio di garanzie per gli erogatori di microcredito da parte di fondi nazionali o dell’UE, la prestazione di servizi aggiuntivi per i beneficiari di microcredito che includa una formazione mirata obbligatoria finanziata mediante i Fondi strutturali e lo scambio di migliori pratiche di gestione. Tali progetti potrebbero anche portare alla creazione di un sito web in cui i potenziali beneficiari di microcredito presentano i loro progetti a coloro che si dichiarano disposti ad offrire credito per sostenerli. Il Parlamento consiglia, poi, alla Commissione di promuovere un quadro a livello europeo per gli istituti microfinanziari (MFI) bancari e non bancari e chiede, inoltre, alla stessa di garantire che la revisione della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non porti a disposizioni in materia che siano di ostacolo all'accesso al microcredito per coloro che non sono in possesso di un indirizzo permanente o di documenti d'identità personali. In sede di revisione degli aiuti “de minimis” la Commissione dovrebbe, poi, ad avviso del Parlamento, introdurre una differenziazione dei limiti degli aiuti “de minimis” fra uno Stato membro e l’altro allorché si tratti di supporto finanziario per gli erogatori di microcredito e prevedere la riduzione degli oneri amministrativi se l’aiuto viene concesso nel quadro del microcredito. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090324IPR52436/20090324IPR52436_it.pdf • MERCATO INTERNO Accordo tra il Parlamento europeo ed il Consiglio sulla liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas (24.03.2009) Il Parlamento europeo ha negoziato con la Presidenza Ceca del Consiglio un compromesso informale per un ampio pacchetto legislativo relativo al mercato dell’energia. L’obiettivo è di liberalizzare ulteriormente i mercati dell'elettricità e del gas, rafforzando al contempo i diritti dei consumatori. Il compromesso dà agli Stati membri la possibilità di scegliere tra tre differenti modalità di tenere distinte le attività di approvvigionamento e produzione dall’attività di trasmissione. Le tre opzioni comprendono: 1) la proprietà distinta; 2) il modello “operatore di sistema indipendente” (o “ISO”); ed 3) il modello “operatore di trasmissione indipendente” (o “ITO”). Nel primo caso le società energetiche integrate sarebbero obbligate a vendere le loro linee elettriche e del gas, le cui operazioni passerebbero, quindi, sotto la gestione di distinti operatori del sistema di trasmissione. Nei restanti due casi esse potrebbero, invece, conservare la proprietà delle reti di trasmissione. Al fine, però, di liberalizzare il mercato energetico gli Stati Membri potrebbero richiedere alle società di trasferire la gestione delle reti di trasmissione ad un distinto organismo, che si configurerebbe, quindi, come un operatore del sistema indipendente (ISO). La terza opzione permetterebbe, invece, alle società sempre di mantenere sia l’approvvigionamento che la trasmissione presso di sè, obbligandole, in questo caso, a garantire che le due sezioni operino in maniera indipendente l’una dall’altra. La nuova legislazione rafforzerebbe, inoltre, i diritti dei consumatori, dando loro, ad esempio, la possibilità di cambiare fornitore in tre settimane, senza alcun costo, e obbligherebbe gli Stati membri a garantire un servizio universale di elettricità a tutti gli utenti e, se necessario, alle piccole società. L'iniziativa del Parlamento includerebbe, infine, misure speciali a tutela dei consumatori vulnerabili. L’accordo informale necessita, ora, dell'approvazione da parte sia della Commissione Industria del Parlamento, sia dei rappresentanti del Consiglio, prima del voto plenario in seconda lettura previsto per il 21-24 aprile 2009 o per il 4-7 maggio 2009. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090324IPR52438/20090324IPR52438_en.pdf • CONCORRENZA La Commissione esamina le possibili modifiche al regolamento di esenzione relativo al settore assicurativo (24.03.09) La Commissione europea ha adottato una relazione sul funzionamento del regolamento di esenzione per categoria relativo al settore assicurativo (Block Exemption Regulation) la cui scadenza è prevista per il 31 marzo 2010. Attualmente gli accordi coperti dal BER includono quelli relativi alla fissazione di condizioni di polizza standard non vincolanti, lo scambio di informazioni statistiche per il calcolo dei rischi e la creazione di pool assicurativi. Il rapporto evidenzia che due delle quattro categorie attualmente esentate dal BER, ovvero lo scambio di informazioni statistiche per il calcolo dei rischi e la creazione di pool assicurativi, potrebbero essere oggetto di modifica. Gli accordi di cooperazione nel settore dei calcoli congiunti, dei prospetti e degli studi (come ad esempio le informazioni condivise fra gli assicuratori per il calcolo del costo medio di copertura per uno specifico rischio) dovrebbero, invece, continuare ad essere esentati, mentre, sia gli accordi relativi alla fissazione di condizioni di polizza standard sia gli accordi in materia di dispositivi di sicurezza non risultano essere propri del settore assicurativo, essendo, ad esempio, solitamente stipulati anche in ambito bancario, senza per questo che vi sia bisogno di un BER. I dispositivi di sicurezza e la loro istallazione sono, del resto, coperti dalla Linee Direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontali. È prevista per il 2 giugno 2009 un’udienza pubblica in occasione della quale la Commissione avrà modo di ascoltare le osservazioni delle parti interessate sul rapporto da essa stilato nonché sul documento di lavoro allegato. La Commissione deciderà, quindi, se procedere o meno ad una modifica del Regolamento e, se così fosse, avvierà una consultazione. Maggiori informazioni in merito sono disponibili al seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/470&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr -3- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità • La Commissione europea ha inviato un parere motivato all’Italia in materia di base imponibile nelle cessioni di immobili (19.03.09) In data 19 marzo 2009, la Commissione europea ha inviato un parere motivato all’Italia chiedendole formalmente di modificare la legislazione secondo cui l’IVA sulle operazioni relative ai beni immobili è fissata in una percentuale sul valore normale, se il prezzo dichiarato dalle parti non corrisponde a quello di mercato. Ad eccezione dei casi previsti dalla direttiva IVA, la base imponibile a tali fini è data dal corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore. Secondo costante Giurisprudenza della Corte di Giustizia tale corrispettivo è, però, un valore soggettivo e non stimato secondo criteri oggettivi. In considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 54, com. 3, del D.P.R. 633/72, le autorità fiscali italiane possono rettificare automaticamente le dichiarazioni IVA sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione degli immobili sia il valore normale, la Commissione ritiene che la legislazione italiana sia contraria agli artt. 73 e 80 della direttiva IVA 2006/112/CE. Per quanto, infatti, la presunzione possa essere confutata producendo prove atte a dimostrare che il valore indicato nella dichiarazione IVA corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto, la Commissione ritiene che tale disposizione sia sproporzionata, in quanto trasferisce l’onere della prova sui soggetti passivi in assenza di qualsiasi prova di frode fiscale. Chi presume la frode dovrebbe, infatti, produrre la prova a sostegno di tale sospetto e astenersi dal trasferire ingiustificatamente tale responsabilità ai soggetti passivi. Se la legislazione italiana non verrà modificata conformemente al parere motivato entro il termine di due mesi la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di Giustizia. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/430&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr • La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di arrotondamento degli importi IVA (05.03.09) Corte di Giustizia, sentenza del 5 marzo 2009, causa C-302/07, J D Wetherspoon plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs “… Il diritto comunitario, allo stato attuale, non prevede prescrizioni specifiche circa il metodo di arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta agli Stati membri determinare le norme e i metodi per l’arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto …” Il caso a quo prende le mosse da una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, nonché dagli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 12, n. 3, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società J D Wetherspoon plc ed i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (in seguito i “Commissioners”) a seguito del rifiuto di questi ultimi di accogliere la domanda della società volta ad ottenere il beneficio dell’arrotondamento per difetto a livello di serie di prodotti e della transazione dell’importo dovuto a titolo di IVA. Il giudice del rinvio, investito della controversia, ha, quindi, ritenuto di sospendere il procedimento per rivolgere alla Corte talune questioni pregiudiziali. Più precisamente, egli ha chiesto alla Corte: (i) se l’arrotondamento degli importi dell’IVA sia disciplinato unicamente dal diritto nazionale oppure dal diritto comunitario; (ii) se il diritto comunitario osti all’applicazione di una norma nazionale o di una prassi di un’amministrazione tributaria nazionale che imponga l’arrotondamento per eccesso di un determinato importo di IVA nel caso in cui la frazione dell’unità valutaria minima interessata sia pari o superiore a 0,50; (iii) se il diritto comunitario imponga che ai soggetti passivi sia consentito arrotondare per difetto un importo di IVA comprensivo di una frazione dell’unità valutaria minima disponibile; (iv) se, in caso di vendita [ad un prezzo con] IVA compresa, a quale livello, secondo il diritto comunitario, occorra procedere ad arrotondamento ai fini del calcolo dell’IVA dovuta; e, da ultimo, se (v) sulla soluzione di qualcuna delle questioni che precedono incidano i principi di diritto comunitario di parità di trattamento e di neutralità fiscale. In merito, la Corte si è espressa riconoscendo, innanzitutto, che il diritto comunitario, allo stato attuale, non prevede prescrizioni specifiche circa il metodo di arrotondamento degli importi dell’IVA. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta pertanto agli Stati membri determinare le norme e i metodi per tale arrotondamento. Dopo aver ricordato che all’atto di siffatta determinazione gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, segnatamente i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, ha precisato che il diritto comunitario, da un lato, non osta all’applicazione di una norma nazionale che imponga l’arrotondamento per eccesso degli importi dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la frazione dell’unità valutaria minima interessata sia pari o superiore a 0,50 e, dall’altro, non richiede che ai soggetti passivi sia consentito arrotondare per difetto l’importo dell’IVA nel caso in cui sia comprensivo di una frazione dell’unità valutaria minima nazionale. Quanto al caso di una vendita ad un prezzo comprensivo dell’IVA, sempre in mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta ad ogni Stato membro stabilire, entro i limiti del diritto comunitario, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il livello al quale l’arrotondamento di un importo dell’IVA che comporta una frazione dell’unità valutaria minima nazionale possa o debba essere effettuato. Infine, considerato che gli operatori che calcolano i prezzi di vendita dei loro beni e delle loro prestazioni di servizi includendo l’IVA si trovano in una situazione diversa rispetto a quelli che effettuano il medesimo genere di operazioni a prezzi non comprensivi dell’IVA, i primi non possono avvalersi del principio di neutralità fiscale per reclamare l’autorizzazione a procedere parimenti all’arrotondamento per difetto a livello della serie di prodotti e della transazione degli importi dell’imposta sul valore aggiunto dovuti. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0302:IT:HTML -4- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza MERCATO INTERNO *** CONCORRENZA La legge austriaca relativa all’apertura di istituti di cura privati é incompatibile con la libertà di stabilimento La Corte di Giustizia conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Primo Grado sul cartello del gluconato di sodio Corte di Giustizia, sentenza del 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung Corte di Giustizia, sentenza del 19 marzo 2009, causa 510/06 P, Archer Daniels Midland Co./Commissione N.B.: La Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato dalla società Archelor Midland Company (“ADM”) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Primo Grado (“TPG”) aveva, in data 27 settembre 2006, respinto a sua volta in toto il ricorso formulato dalla stessa e volto ad ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione che la condannava, assieme ad altre cinque società, al pagamento di un’ammenda per aver preso parte ad un’intesa nel mercato del gluconato di sodio. Dopo aver esaminato i quattro motivi del ricorso, vertenti su asseriti errori di diritto commessi dal TPG nel valutare l’incidenza dell’intesa sul mercato pertinente e le circostanze attenuanti, nella individuazione della data di cessazione dell’intesa e nell’applicazione dei principi in materia di determinazione della sanzione, la Corte ha ritenuto corretto il procedimento seguito dal TPG confermando la decisione adottata dalla Commissione. Con l’occasione, la Corte ha, altresì, ribadito che il TPG ha competenza sovrana nel controllare il modo in cui la Commissione valuta la gravità dell’infrazione e che, nel caso di specie, esso ha correttamente ritenuto che la ADM non avesse titolo per pretendere il beneficio di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda inflittale dalla Commissione. “… Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali … ai sensi delle quali, per l’apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un’autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista … alcuna necessità che giustifichi l’apertura di un istituto siffatto, poiché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale …”. N.B.: Il caso in esame trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato nell’ambito di una controversia sorta tra la Hartlauer e i governi del Land di Vienna e del Land dell’Austria superiore, a seguito della decisione di questi ultimi di non concedere alla società l’autorizzazione necessaria all’apertura di un ambulatorio dentistico autonomo. La motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che, alla luce dell’assistenza già offerta dai medici convenzionati, non ne era stata ravvisata alcuna necessità. La Corte di Giustizia, interrogata sulla compatibilità della normativa austriaca di riferimento con la libertà di stabilimento ha rilevato che il requisito, da essa previsto, di una previa autorizzazione basata sulle necessità sanitarie della popolazione viene applicato solo agli ambulatori dentistici autonomi e non anche agli studi associati e non è fondato su una condizione che permette di circoscrivere il potere discrezionale delle autorità nazionali. Tale normativa contrasta, pertanto, con gli artt. 43 CE e 48 CE. *** CONCORRENZA La Corte di Giustizia conferma la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado sulla modifica della decisione della Commissione Corte di Giustizia, sentenza del 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati SpA/Commissione *** AIUTI DI STATO “… l’ impugnazione è respinta …”. Il Tribunale conferma che il sistema francese del canone televisivo è un aiuto di stato compatibile con il mercato comune N.B.: La Corte di Giustizia ha respinto l’impugnazione con cui la società SELEX Sistemi integrati Spa (“SELEX”), che opera nella gestione del traffico aereo, chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (“TPG”) che aveva respinto la domanda di annullamento o modifica della decisione della Commissione del 12 febbraio 2004. Con tale decisione l’Esecutivo aveva rigettato la denuncia della ricorrente relativa ad un presunto abuso di posizione dominante e distorsioni della concorrenza da parte dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (“Eurocontrol”). La Corte ha, innanzitutto, esaminato e respinto i quattro motivi di impugnazione attinenti alla procedura dinanzi al Tribunale, che vertevano su asserite violazioni del regolamento di procedura dello stesso. Parimenti ha respinto i dodici motivi d’impugnazione attinenti al merito, che vertevano su errori di diritto che il TPG avrebbe commesso relativamente all’applicabilità dell’art. 82 CE alle attività di Eurocontrol, vale a dire di assistenza alle amministrazioni nazionali, di normalizzazione tecnica nonché di ricerca e sviluppo, ovvero alla violazione di detto articolo. Nel confermare la sentenza del TPG e respingere, quindi, l’impugnazione della SELEX la Corte ha rilevato che il TPG aveva erroneamente qualificato l’attività di assistenza alle amministrazioni nazionali come attività economica, dichiarando tale attività scindibile dalla missione di gestione dello spazio aereo e di sviluppo della sicurezza aerea, aveva quindi erroneamente ritenuto che Eurocontrol nell’esercizio di quelle attività fosse un’impresa ex art. 82 CE. Nonostante questo errore di diritto nella motivazione della sentenza, la Corte ha dichiarato che il dispositivo della stessa resta fondato in diritto; il suddetto errore non ne comporta, quindi, l’annullamento. Tribunale di primo grado, sentenza dell’11 marzo 2009, causa T354/05, Télévision française 1 SA (TFI)/Commissione “… Il ricorso è respinto …”. N.B.: Il presente ricorso si ricollega alla decisione del governo francese di trasferire il canone radiotelevisivo alle reti di televisione pubbliche France 2 e France 3. Tale decisione era stata contestata da Télévision française 1 SA (“TF1”) che ravvisava in tale trasferimento un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La società adiva, quindi, la Commissione che, rivolte alcune raccomandazioni al governo francese, aveva tuttavia giudicato soddisfacenti gli impegni da quest’ultimo assunti e deciso di chiudere il procedimento. TF1 presentava, quindi, ricorso al TPG per chiedere l’annullamento di tale decisione. Richiamando la famosa sentenza Altmark, il TPG ha, innanzitutto, riconosciuto che la Commissione non è incorsa in errore di diritto nell’applicare le cd. “condizioni Altmark”, relative alla qualifica di una misura come aiuto di Stato. Ha, quindi, esaminato gli impegni assunti dal governo francese per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione e rilevato che la Francia ha garantito, sia che i mezzi finanziari attribuiti a France Télévision copriranno solo il costo di esecuzione, sia che un ente indipendente verificherà annualmente che le reti pubbliche svolgano le loro attività a condizioni di mercato. Avendo la Commissione correttamente considerato il regime del canone compatibile con il mercato comune e non essendo venuta meno all’obbligo di motivazione, la Corte ha conseguentemente rigettato il ricorso. -5- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea preoccupazione espresse dalla Commissione, la RWE si è impegnata a cedere la sua rete tedesca di trasporto del gas ad alta pressione, oltre al personale necessario ed ai servizi connessi. È previsto, quindi, che la società proceda alla vendita sotto il controllo di un amministratore e che i possibili acquirenti debbano ottenere il benestare della Commissione. Tale soluzione è stata accolta con favore dal Commissario alla concorrenza, che ha riconosciuto come questa serie di misure correttive permetteranno di ridefinire il mercato tedesco del gas e porteranno ad una maggiore concorrenza e ad una maggiore scelta per i consumatori. La soluzione proposta garantirà, infatti, che la RWE non possa più servirsi del controllo che esercita sulla sua rete per favorire la società di rifornimento del gas sua affiliata a danno dei concorrenti. ANTITRUST La Commissione modifica le modalità di controllo di Microsoft (04.03.2009) In data 4 marzo 2009, la Commissione ha apportato delle modifiche alle modalità di assistenza tecnica di cui si è, sino ad oggi, avvalsa per verificare il rispetto da parte di Microsoft degli obblighi ad essa imposti con la decisione del 2004. In ottemperanza a tale decisione, la società americana è, infatti, tenuta a rilasciare periodicamente informazioni esaustive in merito all’interoperabilità dei suoi prodotti. A tale scopo, era stata all’epoca istituita la figura di un fiduciario di sorveglianza. Alla luce, però, del diverso comportamento tenuto da Microsoft in questi anni, del fatto che i terzi hanno ora maggiori possibilità di adire direttamente i Tribunali nazionali per fare valere i loro diritti e dell’esperienza acquisita dal 2004 ad oggi, la Commissione ritiene di non avere più bisogno dell’assistenza permanente di tale fiduciario, che a tempo pieno verifichi l’osservanza da parte di Microsoft degli obblighi ad essa imposti. Per il futuro l’Esecutivo ha, quindi, deciso che si avvarrà di consulenti tecnici che si occuperanno di questioni ad hoc ed abrogato sia la disposizione del 2004 relativa al fiduciario di sorveglianza sia la Decisione con cui nel 2005 erano stati introdotti meccanismi di sorveglianza e disposta la nomina di tale figura. APPALTI PUBBLICI La Commissione invia all’Italia un parere motivato (19.03.2009) La Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato riguardante l’affidamento in concessione, senza previa gara d’appalto, della prestazione di servizi di consulenza gestionale per farmacie comunali. Nel 1998 e nel 2002 due comuni italiani avevano, infatti, affidato in concessione tali servizi, rispettivamente per una durata di dieci anni ed a tempo indeterminato, senza che essi avessero alcun rapporto di natura gestionale col concessionario, né poteri di controllo su di esso. La Commissione ha, quindi, sottolineato che l’affidamento in questione contrasta con i principi del Trattato CE in base ai quali deve essere sempre essere garantito un livello adeguato di trasparenza e pubblicità verso tutti gli operatori economici potenzialmente interessati; esigenza quest’ultima che si realizza mediante l’esperimento di una gara pubblica. Qualora le autorità italiane non forniscano alla Commissione una risposta soddisfacente entro due mesi, l’Esecutivo potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia. MERGERS & ACQUISITIONS Approvazione condizionata per l’acquisizione di Ciba da parte di Basf (12.03.2009) Ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni, la Commissione ha approvato il progetto di acquisizione del gruppo svizzero Ciba da parte di BASF, entrambe aziende del settore chimico. All’esito delle indagini svolte dalla Commissione è emerso che l’operazione non apporterà modifiche sostanziali alla struttura dei mercati rilevanti, in quanto anche dopo la concentrazione un numero significativo di concorrenti rimarrà sul mercato. Problemi di concorrenza sono stati, tuttavia, riscontrati in alcuni mercati quali quello dei pigmenti DMA3 (intermedio acrilico), di alcuni agenti sintetici utilizzati nell’industria della carta, degli stabilizzanti alla luce utilizzati nell’industria della plastica e dei filtri per raggi UV. In essi una o entrambe le parti dell’operazione detengono una posizione sul mercato particolarmente rilevante, che l’acquisizione potrebbe rafforzare. Al fine di rispondere a tali preoccupazioni, la BASF si è, quindi, impegnata ad operare alcuni disinvestimenti nei settori sopra citati, che sono stati valutati positivamente dalla Commissione e riconosciuti idonei a dissipare ogni dubbio circa la compatibilità dell’operazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza. ANTITRUST Comunicazione degli addebiti per l’ENI (19.03.2009) La Commissione europea ha confermato l’invio, in data 6 marzo 2009, di una comunicazione degli addebiti al gruppo ENI ritenendo, in via preliminare, che la società abbia violato le norme comunitarie in materia di concorrenza nella gestione di alcuni gasdotti per l’importazione di gas naturale dai punti di consegna situati in Austria e Germania. Le contestazioni della Commissione riguardano un presunto rifiuto di fornire accesso alla capacità disponibile sulla rete di trasporto, la presunta allocazione a terzi di capacità secondo modalità economicamente meno attraenti (cd. degrado di capacità) e la presunta limitazione strategica dell'investimento in nuova capacità. Tali pratiche hanno, altresì, avuto un impatto negativo sulla sicurezza della fornitura di gas in Italia, limitando la capacità disponibile per le importazioni di gas e la concorrenza sul mercato a danno dei clienti. La Comunicazione degli addebiti è una fase formale nelle indagini antitrust della Commissione, attraverso cui le parti interessate vengono informate degli addebiti sollevati nei loro confronti. La società che la riceve può rispondere per iscritto alla Comunicazione, specificando i fatti rilevanti per la sua difesa e chiedere di essere ascoltata. Una volta esercitato questo diritto di difesa, la Commissione decide se il comportamento oggetto della comunicazione degli addebiti è compatibile o meno con le norme comunitarie in materia di concorrenza. ANTITRUST La Commissione approva la liberalizzazione del mercato tedesco del gas (18.03.2009) La Commissione ha adottato una decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dalla società RWE nell’ambito di un’indagine avviata dalla Commissione nel maggio 2006 da cui era emerso che la RWE violava le norme del trattato CE in materia di concorrenza negando ai concorrenti l’accesso alla sua rete, attraverso una strategia che consisteva nel riservare a sé stessa la capacità di trasporto, e fissando tariffe di trasporto del gas ad un livello talmente elevato da comprimere i margini dei suoi concorrenti a valle nel mercato della fornitura del gas. In risposta alle -6- EuroDejalex n. 3/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea si segnalano in particolare: ¾ Concorrenza – Trasporti Regolamento relativo all'applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Regolamento (CE) N. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, GUUE L 61 del 05.03.2009) ¾ Mercato interno – Marchio Regolamento sul marchio comunitario (Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, GUUE L 78 del 24.03.2009) ¾ Ambiente Decisione della Commissione che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009,GUUE L 79 del 25.03.2009) Tra gli eventi comunitari del mese di aprile 2009 si segnalano in particolare: ¾ MERCOLEDÌ 01 – GIOVEDÌ 02 BRUXELLES SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ MARTEDÌ 02 LUSSEMBURGO SENTENZA C-202/07 P, FRANCE TELECOM – CONCORRENZA/ SETTORE TELECOMUNICAZIONI ¾ MARTEDÌ 02 LUSSEMBURGO SENTENZA C-356/07, BAYER – POLITICA SOCIALE/ SETTORE FARMACEUTICO ¾ LUNEDÌ 06 – MARTEDÌ 07 LUSSEMBURGO CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI ¾ MARTEDÌ 21 – VENERDÌ 24 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ LUNEDÌ 27 – MARTEDÌ 28 LUSSEMBURGO CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE -7NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138