EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – MMaarrzzoo 22001100 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITA’ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 La Commissione propone una nuova strategia economica: Europa 2020 In data 3 marzo 2010 la Commissione Europea ha presentato la nuova strategia economica «Europa 2020», che persegue l’obbiettivo di far uscire l’Europa dalla crisi e preparare l’economia europea per il prossimo decennio. Intervenuto nell’ambito di una conferenza stampa organizzata per l’occasione, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha sottolineato la necessità di implementare una strategia di immediata operabilità, che permetta di raggiungere risultati concreti entro i prossimi dieci anni. Nell’elaborare la nuova strategia, la Commissione ha individuato tre settori prioritari, sulla base dei quali si delineerà l’economia di mercato sociale europea del prossimo decennio: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La crescita intelligente è tesa a promuovere la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale, quella sostenibile si propone di rendere la produzione più efficiente e competitiva, mentre attraverso la crescita inclusiva si incentiverà la partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà. Per valutare, poi, i progressi che verranno compiuti, sono stati stabiliti cinque traguardi da raggiungere entro il 2010: 1) il 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrà avere un lavoro; 2) il 3% del PIL dell’UE dovrà essere investito in ricerca e sviluppo; 3) dovranno essere raggiunti i traguardi «20/20/20» in materia di clima ed energia; 4) il tasso di abbandono scolastico dovrà essere inferiore al 10% ed almeno il 40% dei giovani dovrà aver conseguito una laurea o un diploma e 5) 20 milioni di persone in meno dovranno essere a rischio di povertà. Posti tali traguardi, la Commissione ha individuato alcune «iniziative faro», la cui realizzazione dovrà costituire una priorità per gli Stati membri, le organizzazioni europee e le autorità locali e regionali. Tra di esse figura, innanzitutto, l’«Unione dell’innovazione», il cui scopo è di riorientare la politica in materia di ricerca e sviluppo in funzione delle sfide principali, con l’obiettivo di trasformare le invenzioni in prodotti reali e colmare il divario che attualmente divide scienza e mercato (quale, ad esempio, la creazione del brevetto comunitario che porterebbe ad un ingente risparmio di denaro). La Commissione propone, inoltre, lo sviluppo di «Youth on the move», un progetto che permetterebbe di migliorare la qualità e l’attrattiva internazionale degli istituti europei di insegnamento superiore, promuovendo la mobilità degli studenti e dei giovani professionisti, un più semplice accesso ai posti di lavoro vacanti in tutti gli Stati membri e il debito riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze professionali. Tra le altre iniziative promosse dalla Commissione figurano l’«Agenda europea del digitale», che si propone di trarre enormi vantaggi socioeconomici da un mercato unico del digitale basato sull’Internet veloce (nel 2013 tutti i cittadini dell’UE dovrebbero avere accesso all’Internet ad alta velocità), un’«Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», che permetta di favorire la transazione verso un’economia efficiente sia dal punto di vista delle risorse che del rispetto dell’ambiente ed una «Politica industriale per la crescita verde», il cui intento è di ristabilire la competitività dell’industria europea, promuovere l’imprenditoria, sviluppare nuove competenze e creare di conseguenza numerosi nuovi posti di lavoro. Tra le «iniziative faro» figurano, da ultimo, l’«Agenda per le nuove competenze e nuovi posti di lavoro», che determinerebbe una modernizzazione dei mercati del lavoro, un aumento dell’occupazione e la sostenibilità dei modelli sociali e la «Piattaforma europea contro la povertà», il cui fine è di garantire la coesione economica, sociale e territoriale aiutando i poveri e le persone socialmente escluse a svolgere un ruolo attivo nella società. Il programma «Europa 2020» comprende progetti ambiziosi e presuppone un elevato livello di responsabilità. Occorrerà, pertanto, garantire uno stretto coordinamento tra gli Stati membri, poiché nessuna nazione sarebbe in grado di affrontare da sola l’attuale crisi. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha invitato i Capi di Stato e di governo ad assumere la titolarità di questa strategia e a raggiungere un accordo in merito nell’ambito del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, in attesa dell’approvazione, prevista per giugno. La Commissione ha, inoltre, evidenziato la necessità di potenziare il ruolo del Parlamento europeo, che in data 10 marzo 2010 ha peraltro accolto le proposte della Commissione per superare la crisi economica, suggerendo un maggior coordinamento delle politiche economiche nazionali, oltre a sanzioni ed incentivi atti a garantire l’attuazione del programma in questione. Gli eurodeputati hanno, inoltre, chiesto di assicurare la stabilità dell’euro, la vigilanza finanziaria e il completamento del mercato unico, nonché di promuovere la formazione, riformare i sistemi di sicurezza sociale e aumentare la flessibilità dei lavoratori e dell’età lavorativa. In data 16 marzo 2010, anche il Consiglio dell’Unione Europea si è pronunciato sulla strategia «Europa 2020», mostrando di concordare pienamente con le tre priorità proposte dalla Commissione e con l’utilità di sviluppare «iniziative faro» per il raggiungimento di una crescita globale. Il programma di riforme presentato ha, quindi, ricevuto appoggio da tutte le istituzioni comunitarie. Maggiori informazioni in merito sono reperibili al link: http://ec.europa.eu/news/economy/100303_it.htm -1- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • CONCORRENZA Il Parlamento europeo adotta una risoluzione concernente la «Relazione sulla politica di concorrenza 2008» (09.03.2010) In data 9 marzo 2010, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008. Con l’occasione il Parlamento ha chiesto di essere maggiormente coinvolto nella elaborazione della politica di concorrenza, anche mediante l'introduzione di un ruolo colegislativo e dell'obbligo di tenerlo informato in merito a ogni iniziativa in tale settore. In materia di aiuti di stato sono state espresse preoccupazione per le sovvenzioni e le distorsioni generate dalle garanzie sui finanziamenti bancari concesse dagli Stati membri. La Commissione è stata, quindi, sollecitata a valutare l'entità del sovvenzionamento rappresentato da dette garanzie, a verificarne la compatibilità con il diritto della concorrenza UE e a studiare gli interventi necessari per rettificare ogni distorsione legata alle garanzie in questione. Il Parlamento ha, inoltre, chiesto alla Commissione di esaminare con urgenza il motivo per cui gli aiuti statali concessi alle banche non si trasmettano all'economia reale e di adottare misure nei confronti delle banche che manifestamente non trasmettono i benefici apportati dagli aiuti di Stato o si rifiutano di farlo. Su diverso fronte, la Commissione è stata invitata a definire criteri specifici in base ai quali le società madri dovrebbero essere considerate solidalmente responsabili del comportamento di cartello delle loro filiali e in materia di sanzioni è stato proposto che, in determinate circostanze, al momento del calcolo dell'ammenda si tenga conto dei pertinenti importi versati a titolo di risarcimento. Da ultimo, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di rivedere la base di calcolo delle ammende e, se del caso, di incorporare i nuovi principi in materia di ammende nel Reg. (CE) n. 1/2003. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/049-70130-067-03-11-909-20100308IPR7012908-03-2010-2010-false/default_en.htm • AFFARI ECONOMICI E MONETARI Il Parlamento si pronuncia sulla proposta di revisione della quarta direttiva sul diritto societario (10.03.2010) Con 445 voti a favore, 196 contrari e 21 astensioni, il Parlamento europeo si è pronunciato sulla proposta di direttiva che consentirebbe agli Stati membri di semplificare gli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, con l’obiettivo di aumentare la competitività di queste ultime e realizzarne il potenziale di crescita. Ad oggi, le microentità sono soggette alle medesime norme applicabili alle grandi imprese, norme sicuramente sproporzionate rispetto alle esigenze contabili e alla dimensione regionale o locale delle stesse, che generano notevoli oneri finanziari. La proposta della Commissione prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere l’esenzione dalla redazione dei conti annuali alle aziende che soddisfano almeno due tra i seguenti criteri, ovvero: un bilancio totale inferiore ai 500.000 euro, un fatturato netto inferiore a 1.000.000 di euro e/o una media di 10 dipendenti nel corso dell’esercizio in questione. Il Parlamento ha, tuttavia, osservato che una simile misura potrebbe ostacolare l’organizzazione interna e ridurre la trasparenza e l’accesso alle informazioni; ha quindi previsto permanga, in capo alle microentità, l’obbligo di mantenere le registrazioni che ne indicano le transazioni commerciali e la situazione finanziaria. Si tratterebbe di un criterio minimo; gli Stati membri rimarrebbero infatti liberi, in sede di trasposizione, di introdurre ulteriori obblighi. Poiché, poi, la quarta direttiva, così come modificata, è destinata ad applicarsi ad un numero di società che varierebbe molto da Stato a Stato, e che l’attività delle microentità è priva di impatto sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, il Parlamento invita gli Stati membri a tenere in debito conto questa differenza di impatto in fase di attuazione della direttiva a livello nazionale. Da ultimo, esso chiede che nel 2010 venga effettuata una revisione generale della quarta e delle settima direttiva sul diritto societario. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-70330-067-03-11-907-20100310IPR70329-08-03-20102010-false/default_it.htm • AMBIENTE Consiglio Ambiente dell’UE: ridurre le emissioni di CO2 degli autoveicoli commerciali leggeri (15.03.2010) In data 15 marzo 2010, i Ministri dell'Ambiente dei 27 Stati membri, riuniti nell’ambito del Consiglio Ambiente, hanno discusso in merito alla proposta di regolamento che fissa standard di emissione di CO2 per i veicoli commerciali leggeri. Dal dibattito non sono, tuttavia, emerse novità; i Ministri non sembrano, infatti, volersi discostare dalla posizione assunta lo scorso anno in relazione al Regolamento 443/2009/CE, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni degli autoveicoli nuovi. Nel corso della riunione i Ministri hanno, poi, risposto ad alcune domande poste dalla Presidenza. In primo luogo, con riferimento all'obiettivo di limitare le emissioni di CO2 a 135 gr/km entro il 2020, essi hanno espresso la volontà di non volerne mettere in discussione la attuabilità, a condizione che la stessa sia confermata da una valutazione d’impatto. Talune delegazioni hanno, anzi, insistito affinché tale obiettivo venga imposto anche ad altri settori che non rientrano nel sistema denominato Emission Trading Scheme (ETS). Quanto, poi, ai meccanismi di flessibilità previsti dalla proposta di regolamento, alcuni Ministri hanno chiesto una proroga degli stessi sino al 2017, mentre altri ne hanno proposto la progressiva soppressione tra il 2014 ed il 2016. La maggior parte delle delegazioni è, infine, d'accordo nel chiedere di allineare le sanzioni stabilite per l’ipotesi di mancato ottemperamento agli obiettivi stabiliti con quelle previste per le nuove autovetture. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar13_previoconsejo.html -2- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • ACCORDI INTERNAZIONALI Il Parlamento europeo condanna i negoziati segreti sull’Accordo anti-contraffazione (17.03.2010) In data 10 marzo 2010, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che condanna i negoziati segreti tra Stati Uniti, Commissione europea e Paesi extra-europei sull’Accordo anti-contraffazione (ACTA). I negoziati su tale accordo, che mira alla tutela della proprietà intellettuale attraverso standard internazionali più restrittivi degli esistenti, si svolgono al di fuori delle sedi delle organizzazioni mondiali competenti, quali l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l’Organizzazione Internazionale della proprietà intellettuale (WIPO); a tali negoziati il Parlamento chiede di partecipare. Come ricordato dal deputato greco Stavros Lambrinidis, relatore nel 2009 di un rapporto sui diritti fondamentali su Internet, il Trattato di Lisbona impone, peraltro, alla Commissione di riferire al Parlamento su tutte le fasi di un negoziato internazionale. Preoccupazione sono, poi, state espresse riguardo ad alcuni aspetti coperti dall’Accordo, precisamente quelli legati ad Internet, al diritto di accesso e alla privacy. Nello specifico, il Parlamento teme che l’Accordo introduca la cosiddetta politica dei «tre avvisi», secondo la quale dopo due avvertimenti le autorità possono impedire l’accesso a Internet a un utente che scarica contenuti illegalmente, senza che sia necessaria la pronuncia di un tribunale. Esso si è, altresì, opposto alla possibilità di perquisizioni e confische, senza mandato, su dispositivi di memorizzazione di informazioni, quali, ad esempio, computer portatili, telefoni cellulari e lettori MP3. Gli europarlamentari chiedono, pertanto, che l’ACTA rispetti la normativa europea in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare le regole sulla privacy e la proporzionalità delle misure introdotte dal cosiddetto «pacchetto telecomunicazioni» approvato lo scorso novembre. Spetta ora alla Commissione europea decidere come rispondere alle richieste espresse nella risoluzione, che è stata praticamente approvata all’unanimità. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/026-70533-067-03-11-903-20100312STO70504-2010-08-032010/default_it.htm • TUTELA DEI CONSUMATORI Verso una direttiva sui diritti dei consumatori (17.03.2010) In data 16 marzo 2010 gli eurodeputati riuniti in seno all'IMCO (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) hanno espresso le loro perplessità circa la scelta di una armonizzazione completa del diritto contrattuale dei consumatori nella Comunità; temono, infatti, che essa possa portare ad un livellamento dei diritti dei consumatori. La Commissione ritiene, al contrario, che questa armonizzazione porrebbe fine alla frammentazione del mercato unico, migliorerebbe la chiarezza legale, garantirebbe uguale protezione a tutti i consumatori e incentiverebbe il commercio transfrontaliero. Il nuovo Commissario, Viviane Reding, preso atto delle perplessità sopra esposte, si è mostrata, comunque, disponibile a presentare una nuova proposta di direttiva qualora, dopo il voto in prima lettura, vi fosse un accordo in tal senso del Parlamento e del Consiglio. Nello specifico, l'IMCO propone di operare una distinzione tra transazioni dirette e a distanza, prevedendo per le prime una armonizzazione «mirata», in considerazione delle forti differenze esistenti tra le legislazioni dei diversi Stati membri, per le seconde, invece, una armonizzazione completa, avuto riguardo soprattutto alle vendite effettuate via Internet, in cui la sicurezza per il consumatore e la chiarezza legale per gli operatori sono di fondamentale importanza. Stando a quanto riportato in un comunicato stampa pubblicato in data 17 marzo 2010, ad aprile Andreas Schwab, relatore dell'IMCO, dovrebbe presentare una proposta per una versione modificata del primo capitolo della proposta di direttiva, ovvero del capitolo contenente le disposizioni in materia di armonizzazione. La bozza di relazione dovrebbe, quindi, prima dell'estate, essere sottoposta alla Commissione, che potrebbe esprimere il suo voto in merito a settembre. Il voto del Parlamento, riunito in seduta plenaria, è invece previsto per il prossimo novembre. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-70800-076-03-12-911-20100317IPR70798-17-03-20102010-false/default_en.htm • CONCORRENZA La Commissione adotta il nuovo Regolamento di esenzione nel settore delle assicurazioni (24.03.2010) In data 24 marzo 2010, la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento di esenzione per categoria relativo al settore delle assicurazioni. Tale Regolamento, che entrerà in vigore a partire dall'1 aprile 2010, rinnova, con alcune modifiche, due delle quattro esenzioni già previste dal Reg. (CE) n. 358/2003, ovvero quelle relative alla collaborazione tra imprese di assicurazione per la compilazione di informazioni che consentano il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio o l'elaborazione di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, nonché per gli studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Ad avviso della Commissione tale collaborazione rende, infatti, possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole imprese, essa può, inoltre, facilitare l'ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, a determinate condizioni, la possibilità per le organizzazioni di consumatori e per i clienti di accedere ai risultati di compilazioni, tavole e studi. Esentati sono, inoltre, per tre anni e a prescindere dalla quota di mercato detenuta, gli accordi di pooling che offrono la coassicurazione o la coriassicurazione di rischi veramente nuovi. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/359&format=HTML&aged=0&language=EN -3- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità • La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto alla deduzione a favore dei lavoratori autonomi Corte di Giustizia, sentenza del 18 marzo 2010, C-440/08, F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën In data 18 marzo 2010, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), dietro rinvio pregiudiziale proposto dallo Hoge Raad der Neerlanden nell'ambito di una controversia sorta tra il Sig. Gielen e lo Stassecretaris van Financien (Segretario di Stato per le finanze) relativamente all'imposta sul reddito per l'anno 2001. Il Sig. Gielen, un residente tedesco che gestisce in Germania un'impresa nel settore della serricoltura, ha costituito nei Paesi Bassi una struttura stabile per la coltivazione di piante ornamentali sulla base di contratti. Nel corso del 2001 egli effettuava, per la detta impresa, più di 1.225 ore di lavoro in Germania, ma meno di 1.225 nei Paesi Bassi. L'amministrazione fiscale dei Paesi Bassi riteneva, pertanto, che egli non soddisfacesse il «criterio orario», previsto dalla legislazione olandese relativa all'imposta sul reddito, cui è assoggettato il diritto alla deduzione a favore di un lavoratore autonomo. Sebbene tale interpretazione fosse stata confermata dal Tribunale di Breda, la Corte di appello di Hertogenbos esprimeva dubbi circa la compatibilità di tale criterio con l'art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), sul presupposto che esso creerebbe una distinzione tra contribuenti residenti e non residenti. Essa riteneva, inoltre, che tale distinzione non fosse giustificata da una diversità di situazione obbiettiva tra contribuenti residenti e non residenti. Il Sig. Gielen presentava, quindi, ricorso per cassazione dinanzi all'Hoge Raad der Nederlanden, il quale decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se l'art. 49 TFUE si opponga ad una normativa che, trattandosi di una deduzione a favore dei lavoratori autonomi, ha effetti potenzialmente discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, anche se questi ultimi, in relazione a tale beneficio e ai sensi di detta normativa, possono esercitare un'opzione di equiparazione ovvero possono scegliere il regime fiscale applicabile ai contribuenti residenti. Sul punto, la Corte ha, innanzitutto, rilevato che la materia delle imposte dirette, pur rientrando nelle competenze degli Stati membri, deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario; sono, quindi, vietate sia le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza sia quelle dissimulate che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervengano al medesimo risultato. Nel caso di specie, la normativa nazionale tratta in maniera diversa i contribuenti per quanto riguarda il soddisfacimento del «criterio orario» ai fini della deduzione sulla tassazione a favore di un lavoratore autonomo, facendo perno sulla residenza o meno dei contribuenti nei Paesi Bassi. La Corte osserva che tale trattamento differenziato, tra i contribuenti residenti e non, rischia di operare principalmente a scapito dei cittadini di altri Stati membri e ricorda che una disparità di trattamento tra queste categorie di contribuenti può essere qualificata come una discriminazione ai sensi del Trattato FUE quando non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento. Orbene, la Corte rileva che nel caso di specie i contribuenti residenti e non residenti si trovano, ai fini della deduzione a favore dei lavoratori autonomi, in una situazione comparabile. Risolve, quindi, il quesito pregiudiziale affermando che una normativa nazionale che ai fini di un beneficio fiscale utilizza un «criterio orario», in maniera da impedire ai contribuenti non residenti di contabilizzare le ore di lavoro effettuate in un altro Stato membro, ha effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, anche se questi contribuenti possono, relativamente a tale beneficio, optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti. Aggiunge, peraltro, che l’opzione di equiparazione offerta al contribuente non residente dalla normativa in questione non è in grado di neutralizzare gli effetti discriminatori di un regime fiscale. Il testo integrale della sentenza è rinvenibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0440:IT:HTML • Il Parlamento europeo propone una tassa sulle operazioni finanziarie per coprire i costi della crisi (10.03.2010) In una risoluzione adottata in data 10 marzo 2010, il Parlamento europeo ha messo in evidenza la responsabilità collettiva dei leader del G20 nell'attenuare l'impatto sociale della crisi finanziaria e ha proposto l'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie quale mezzo per contribuire a coprire i costi generati da tale crisi, per l’economia reale e per gli interventi governativi finalizzati alla stabilizzazione del sistema bancario. Gli eurodeputati hanno, quindi, fatto appello alla Commissione europea affinché elabori, prima del prossimo vertice del G20, una valutazione d'impatto della tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale, esaminando una serie di parametri, quali: le esperienze maturate in passato in materia di evasione fiscale e di migrazione dei capitali ed il loro impatto sugli investitori e sulle piccole e medie imprese. Andrebbero, inoltre, valutati vantaggi e svantaggi relativi all'introduzione di una simile tassa a livello comunitario, rispetto ad una sua introduzione a livello globale e alla situazione attuale. Il Parlamento sostiene, inoltre, che la Commissione debba analizzare il potenziale di generare entrate sostanziali rispetto ad altre fonti di gettito fiscale, i costi di riscossione e la distribuzione dei ricavi tra i diversi Stati, con l'obbiettivo di quantificare l'aumento dei costi di transazione in tutti i mercati potenzialmente interessati. La tassa dovrebbe, inoltre, contribuire alla stabilizzazione dei mercati finanziari e prevenire una futura crisi, prendendo di mira alcuni tipi di operazioni indesiderabili, che spetterebbe alla Commissione definire. Indipendentemente dalla soluzione adottata, la competitività dell’Unione Europea non dovrà venire lesa, non dovranno essere ostacolati gli investimenti sostenibili, l’innovazione e la crescita, né si dovrà intaccare la capacità delle banche di finanziare gli investimenti. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, la necessità di predisporre degli strumenti utili che permettano di prevenire l’eccessiva assunzione di rischi. Da ultimo, la Commissione ed il Consiglio sono invitati a valutare il potenziale di alcune opzioni fiscali per le transazioni finanziarie, quale contributo al bilancio dell’Unione, e a considerare in che misura tali opzioni potrebbero essere utilizzate quali meccanismi finanziari innovativi diretti a sostenere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la loro attenuazione nei paesi in via di sviluppo e finanziare la cooperazione allo sviluppo. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/044-70277-067-03-11-907-20100309IPR70276-08-03-20102010-false/default_it.htm -4- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - GIOCHI E SCOMMESSE COMPETENZA GIURISDIZIONALE Conclusioni dell’Avv. Gen. Mengozzi, 4 marzo 2010, causa C46/08, Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein e al. Corte di Giustizia, 11 marzo 2010, causa C-19/09, Wood Floor Solutions GmbH/Silva Trade SA N.B.: La causa C-46/08, in relazione alla quale l’Avv. Gen. Tizzano ha presentato le sue conclusioni in data 4 marzo 2010, trae origine da un rinvio pregiudiziale proposto dal Land Schleswig-Holstein alla Corte di Giustizia, volto ad accertare la compatibilità con il diritto comunitario della normativa tedesca sul gioco d’azzardo. La controversia che ha portato al rinvio nasce da un ricorso presentato dalla Carmen Media Group Ltd («Carmen Media»), società titolare di una licenza di gioco extraterritoriale rilasciata dal governo di Gibilterra, avverso la decisione con cui il Land Schleswig-Holstein le aveva negato l’autorizzazione ad offrire scommesse sportive in Germania tramite Internet. L’Avv. Gen. afferma, innanzitutto, che le autorità tedesche non sono tenute a riconoscere una licenza di gioco concessa dalle autorità di un altro Stato membro, quali che siano le condizioni ad essa collegate. La decisione, poi, di instaurare un monopolio statale in materia di giochi non è a priori incoerente né con l’obiettivo di lotta alle frodi, né con quello di limitare le occasioni di gioco, purché le autorità pubbliche garantiscano un certo controllo e l’offerta di giochi, sottoposti a monopolio, non sia inferiore a quella che potrebbe esistere con un fornitore privato. L’amministrazione può, inoltre, riservarsi un certo margine di discrezionalità nel decidere sul rilascio di una licenza in materia di giochi d’azzardo, sempre che la procedura di autorizzazione stabilita sia oggettiva, trasparente e non discriminatoria e che la decisione possa costituire oggetto di un ricorso. Infine, a giudizio dell’Avv. Gen., la normativa tedesca che vieta qualsiasi organizzazione o intermediazione di giochi d’azzardo pubblici tramite Internet, ma consente a taluni operatori di continuare a proporre tale servizio per un periodo transitorio di un anno, non è incoerente con il divieto di gioco su Internet, in quanto mira a facilitare la transazione verso il nuovo quadro normativo nel modo più rispettoso possibile sia degli obiettivi di interesse generale perseguiti sia del principio di certezza del diritto. *** LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - GIOCHI E SCOMMESSE N.B.: La domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società Wood Floor Solutions GmbH («Wood Floor»), con sede in Austria, e la Silva Trade SA («Silver Trade»), con sede in Lussemburgo, convenuta per il pagamento a favore della prima di un indennizzo per lo scioglimento anticipato di un contratto di agenzia commerciale eseguito in una pluralità di Stati membri. La Silva Trade contestava la competenza del giudice adito, sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 5, punto 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 44/2001. Il Tribunale respingeva tuttavia l’eccezione. Nel ricorso in appello innanzi all’Oberlandersgericht Wien, la Silva Trade sosteneva che nel caso di fornitura di servizi in più Stati membri ciascun tribunale è competente soltanto per l’obbligazione o la parte di obbligazione che deve essere eseguita nella sua circoscrizione. L’Oberlandersgericht Wien sospendeva, quindi, il giudizio per chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione della regola di competenza speciale stabilita dall’art. 5, punto 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 44/2001 e sulla applicabilità di tale disposizione al caso di specie. La Corte ha innanzitutto affermato che il Reg. (CE) n. 44/2001 è applicabile anche alla fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri. Ha, quindi, chiarito che riguardo a tale tipo di fornitura il giudice competente a conoscere delle pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi, che nel caso di un contratto di agenzia commerciale è il luogo della fornitura principale dei servizi dell’agente quale risultante dalle disposizioni del contratto o, in caso di impossibilità a stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato. *** TUTELA GIURISDIZIONALE Corte di Giustizia, 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C318/08, C-319/08 e C-320/08, Alassini, Iacono e Multiservice srl/Telecom Italia Spa e Califano/Wind SpA N.B.: Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di quattro controversie vertenti su asseriti inadempimenti contrattuali relativi a contratti per la fornitura di servizi telefonici stipulati tra le parti. Il Giudice di pace di Ischia, investito della controversia, ha deciso di sospendere il giudizio per interrogare la Corte di Giustizia sull’interpretazione dell’art. 34 della Direttiva 2002/22/CE e del principio della tutela giurisdizionale effettiva rispetto ad una normativa nazionale secondo cui le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, riguardanti i diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali. Sul punto la Corte ha, innanzitutto, ricordato che spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Con riferimento al caso di specie, essa ha, quindi, statuito che il servizio universale previsto dalla Direttiva 2002/22/CE non osta a una normativa nazionale che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali in materia di servizi di comunicazioni elettroniche. Nemmeno i principi di tutela giurisdizionale effettiva, di equivalenza e di effettività ostano ad una tale normativa, nella misura, però, in cui quest’ultima non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo per proporre un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione, non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti e preveda ulteriori modalità di accesso alla conciliazione oltre alla via elettronica. Conclusioni dell’Avv. Gen. Mengozzi, 4 marzo 2010, cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Land Baden-Wϋrttemberg N.B.: In data 4 marzo 2010 l’Avv. Gen. Tizzano ha presentato le proprie conclusioni in relazione alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte da alcuni tribunali tedeschi e riguardanti la compatibilità col diritto comunitario del monopolio sulle scommesse sportive e sulle lotterie esistente in Germania ed il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali per l’organizzazione di scommesse sportive. L’Avv. Tizzano afferma, in primis, che un monopolio pubblico su taluni giochi d’azzardo non rappresenta una violazione del principio di libera prestazione di servizi, purché non determini discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul paese di stabilimento, persegua uno o più interessi generali, e sia proporzionato, coerente o adeguato rispetto a tali obiettivi. Spetta al giudice del rinvio valutare se nel caso di specie ricorrano tali condizioni. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di applicare il principio del riconoscimento reciproco alle autorizzazioni per l’organizzazione di scommesse sportive, l’Avv. Gen. afferma che lo stato attuale del diritto dell’Unione e della giurisprudenza, l’assenza di un’armonizzazione, la diffusione generalizzata delle licenze «offshore» e l’accettazione giurisprudenziale dei monopoli e di altre restrizioni in questo settore escludono l’applicabilità di un sistema di riconoscimento reciproco, che non può peraltro scaturire da una situazione in cui viene leso il reciproco affidamento tra Stati. -5- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea MERGER & ACQUISITION consumatori di elettricità. Lo scorso dicembre la Commissione aveva, infatti, inviato alla EDF una comunicazione degli addebiti. In essa la società veniva invitata a modificare talune condizioni dei suoi contratti di fornitura, in considerazione del fatto che essi ostacolano l’entrata e l’inserimento di nuovi fornitori sul mercato francese dell’elettricità e che le clausole che impediscono ai clienti di rivendere l’elettricità costituiscono prima facie un abuso di posizione dominante. La EDF si è, pertanto, impegnata a garantire che ogni anno circa il 65% dell’elettricità che è oggetto dei contratti da essa stipulati con i grandi consumatori venga reintrodotta sul mercato, come conseguenza o della scadenza dei contratti, o della possibilità data ai clienti di esercitare il diritto di recesso. In futuro la durata di tali contratti non potrà, inoltre, eccedere i cinque (5) anni ed ai clienti dell’EDF verrà consentito di concludere dei contratti che non contengano clausole di esclusività. Tali misure garantiranno un adeguato livello di concorrenza sul mercato francese dell’elettricità ed avranno carattere obbligatorio per la durata di dieci anni. Concentrazione condizionata per le filiali inglesi di France Telecom e Deutsche Telekom (01.03.2010) Ai sensi del Reg. (CE) n. 139/2004, la Commissione europea ha approvato il progetto di concentrazione delle società Orange UK e T-Mobile UK, filiali britanniche rispettivamente della società francese France Telecom e della tedesca Deutsche Telekom, fornitrici di servizi di telefonia mobile in Gran Bretagna. La Commissione ha analizzato gli effetti dell’acquisizione sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile a consumatori finali, sul mercato all’ingrosso relativo all’accesso e all’origine delle chiamate verso la rete telefonica mobile e sul mercato all’ingrosso dei servizi di roaming internazionali, nonché sui mercati ad esso correlati, rilevando che l’operazione non creerà problemi concorrenziali diretti. La concentrazione potrebbe, tuttavia, mettere a rischio il futuro dell’accordo di ripartizione della rete di accesso radio tra T-Mobile e 3UK, e così la sopravvivenza di quest’ultimo sul mercato. All’esito dell’operazione la parte di spettro contiguo, pari a 60 MHz, congiuntamente detenuta dalle parti sulla banda 1800 MHz risulterebbe, poi, di gran lunga maggiore rispetto a quella dei concorrenti. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, le parti si sono impegnate a cedere 15 MHz di spettro contiguo sulla banda 1800 MHz e a modificare il suddetto accordo tra T-Mobile e 3UK. *** AIUTI DI STATO Autorizzato un aiuto di stato a favore di un progetto austriaco di risparmio energetico (24.03.2010) La Commissione europea ha autorizzato la concessione di aiuti di stato per un valore di 16 milioni di euro a favore di un progetto di risparmio energetico, gestito dalla società austriaca Verbund-Austrian Thermal GmbH & Co. KG, per la produzione combinata di elettricità e calore. L’aiuto in questione rispetta le condizioni fissate dalle Linee guida dell’Unione europea sugli aiuti di stato relativi a progetti ad obiettivo ambientale. Il progetto riveste, altresì, particolare importanza in quanto la promozione della cogenerazione di energia e calore è uno degli obiettivi della Commissione, figura, infatti, nel Piano d’azione per l’efficienza energetica. Si tratta di un processo innovativo che permette di risparmiare una notevole quantità di energia. Dopo un accurato esame, la Commissione ha, pertanto, rilevato che la concessione dell’aiuto è un incentivo necessario allo sviluppo del progetto e che gli effetti positivi che ne scaturiranno saranno in grado di controbilanciare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza. *** *** ANTITRUST La Commissione consulta le parti interessate a seguito degli impegni proposti da BA, AA e Iberia (10.03.2010) In data 10 marzo 2010, la Commissione europea ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito agli impegni proposti da British Airways, American Airlines e Iberia per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in relazione al progetto di cooperazione nel trasporto aereo di passeggeri sulle rotte transatlantiche dalle stesse predisposto. Nello specifico, le compagne aeree si impegnano a rendere disponibili delle bande orarie per il decollo e l’atterraggio negli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick, per i collegamenti a destinazione di Boston, New York, Dallas e Miami. Si impegnano, inoltre, ad offrire ai clienti delle nuove compagnie entranti l’accesso ai loro programmi di fidelizzazione per le tratte in oggetto. Propongono, altresì, la possibilità di stipulare accordi per la creazione di un unico piano tariffario e accordi speciali di ripartizione. Promettono, da ultimo, di fornire regolarmente informazioni sui loro accordi di cooperazione. Le parti interessate potranno inviare i propri commenti alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della consultazione sulla GU. Qualora gli impegni proposti risultino adeguati per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, saranno resi giuridicamente vincolanti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2003. *** MERGER & ACQUISITION Approvata l’acquisizione della attività di Areva da parte di Alstom e Schneider (26.03.2010) La Commissione europea ha autorizzato il progetto di acquisizione da parte di Alstom e Schneider Electric della società Areva T&D Holding, filiale del gruppo nucleare francese Areva, attiva nella produzione di dispositivi per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ad alta e media tensione. La Commissione ha analizzato i possibili effetti dell’operazione sui mercati interessati ed ha rilevato che essa non darà luogo a problemi di concorrenza. La Alstom, attiva nella produzione di materiali e servizi destinati al mercato energetico e ferroviario, non è infatti attiva sugli stessi mercati della Areva. La Scheneider opera, invece, nel settore della produzione e vendita di prodotti e sistemi per la gestione di energia; l’operazione darebbe quindi luogo ad alcune sovrapposizioni di attività. Tuttavia, la presenza sul mercato di un numero significativo di concorrenti garantirà ai consumatori una adeguata possibilità di scelta, tale da non creare problemi di concorrenza. ANTITRUST La Commissione rende vincolanti gli impegni assunti dalla EDF (17.03.2010) In data 17 marzo 2010 sono stati resi giuridicamente vincolanti gli impegni proposti dalla società francese EDF per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in relazione ai contratti stipulati dalla società con i grandi -6- EuroDejalex n. 03/2010 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di marzo 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano: ¾ Dogane Regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Regolamento (UE) N. 177/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, GUUE L 52 del 03.03.2010) ¾ Settore farmaceutico Decisione recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinaziondestinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (Decisione (UE) N. 2010/180 della Commissione, del 25 marzo 2010, GUUE L 80 del 26.03.2010) ¾ Concorrenza Regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Regolamento (UE) N. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, GUUE L 83 del 30.03.2010) Tra gli eventi comunitari del mese di aprile 2010, si segnalano in particolare: ¾ GIOVEDÌ 15 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA CAUSE 533/08, C-33/09 RIUNITE X HOLDING ORACLE NEDERLAND C– FISCALITÀ ¾ LUNEDÌ 19 – MARTEDÌ 22 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ VENERDÌ 23 LUSSEMBURGO CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI ¾ MARTEDÌ 27 LUSSEMBURGO CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-