Eurodejalex n. 03 - Studio Legale De Berti Jacchia

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Eurodejalex n. 03 - Studio Legale De Berti Jacchia
DE BERTI JACCHIA
EuroDejalex n. 3-2004
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
M
Maarrzzoo
22000044
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OSSERVATORIO
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Decolla la storica riforma sulla procedura antitrust dell’Unione: adottato un insieme di testi che
integra il regolamento (CE) n. 1/2003 (c.d. “Pacchetto modernizzazione”)
In data 30 marzo 2004 la Commissione Europea ha emanato una serie di testi che forniscono
precisazioni ed orientamenti su alcuni aspetti chiave del nuovo sistema di applicazione delle procedure
antitrust, completando cosi la modernizzazione avviata nel 1999 e culminata con l’adozione, il 16
dicembre 2002, del nuovo regolamento (CE) n. 1/2003, sulle modalità di applicazione degli articoli 81 e
82 del Trattato (cfr. EuroDejalex n. 6/2002).
I nuovi testi comprendono un regolamento d’esecuzione e sei comunicazioni, elaborati dalla
Commissione al fine di integrare e chiarire la disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1/2003. Tale
regolamento, abolendo l’obbligo di notifica centralizzata degli accordi tra imprese e assicurando una
maggior collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali della concorrenza, mira a rafforzare e
rendere più eque le condizioni di concorrenza nell’Europa allargata; esso entrerà infatti in vigore,
unitamente ai testi che lo completano, il 1° maggio 2004.
ll regolamento sulle modalità di svolgimento dei procedimenti antitrust contiene disposizioni
particolareggiate relative ad aspetti procedurali quali l’avvio dei procedimenti da parte della
Commissione, il trattamento delle denunce, l’audizione delle parti interessate e l’accesso al fascicolo.
La comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della c.d. “rete europea delle autorità garanti della
concorrenza” (European Competition Network-ECN) rappresenta uno degli elementi centrali del
pacchetto. Tale comunicazione, volta a precisare il sistema di competenze parallele introdotte dal
regolamento antitrust, fissa, tra l’altro, dei criteri di base per l’allocazione dei casi tra le varie autorità, per
lo scambio e l’utilizzazione d’informazioni nonché per la trasmissione reciproca degli elementi di prova.
In particolare, per preservare l’efficacia dei vari regimi di clemenza esistenti (UE e nazionali), la
comunicazione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese che collaborano alle indagini sui
cartelli non vengano comunicate ad altri membri della rete senza il consenso delle stesse, salvo nei casi
in cui l’autorità ricevente garantisca la protezione di tali imprese (c.d. disposizioni sul trattamento
favorevole per le imprese che collaborano e possono ottenere l’immunità o riduzioni delle ammende).
Le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio illustrano i principi sviluppati dagli organi
giurisdizionali comunitari relativamente all’interpretazione di tale nozione, come enunciata dagli artt. 81 e
82 del Trattato, per fornire un quadro di riferimento alle autorità nazionali e alle imprese.
La comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali fornisce a queste
ultime uno strumento guida ai fini dell’applicazione degli art. 81 ed 82 del Trattato, prevedendo inoltre la
possibilità per i giudici nazionali di chiedere informazioni e pareri alla Commissione in materia.
Le linee direttrici sull’applicazione dell’art. 81.3 illustrano i criteri sostanziali di valutazione applicati ai vari
tipi di accordi e pratiche considerati leciti, creando punti di riferimento per le imprese che potranno
avvalersi di tale disposizione senza necessità di una previa decisione di autorizzazione della
Commissione. Tali criteri integrano, senza sostituirle, le disposizioni delle linee direttrici sugli accordi di
cooperazione orizzontale e quelle sulle restrizioni verticali.
La comunicazione sull’orientamento informale alle imprese permetterà a queste ultime di rivolgersi alla
Commissione, nonostante l’obbligo di notifica sia venuto meno, nei casi in cui si pongano problemi
effettivamente nuovi, per ottenere una valutazione del caso di specie attraverso delle “lettere di
orientamento” inviate dalla Commissione, che saranno motivate e rese pubbliche.
Il pacchetto contiene infine una comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce, volta ad
incoraggiare cittadini ed imprese a comunicare alla Commissione, attraverso denunce formali o semplici
informazioni sui mercati nazionali, le presunte infrazioni delle regole di concorrenza.
I testi completi del “Pacchetto modernizzazione”, che non riguarda gli aiuti di stato né il controllo delle
- 1 -http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/
concentrazioni, sono reperibili al sito:
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OSSERVATORIO
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TRASPORTI
Continua la riforma del sistema ferroviario europeo: accordo sul “secondo pacchetto ferroviario” mentre è già stato
presentato il terzo (03 & 16.03.2004)
Il Consiglio e il Parlamento europeo, riunitisi in sede di Comitato di conciliazione, hanno raggiunto un accordo sulle quattro
proposte legislative facenti parte del "secondo pacchetto ferroviario”, presentato dalla Commissione nel gennaio 2002 e
volto a completare l’apertura regolamentata del trasporto internazionale di merci (avviata dal “primo pacchetto ferroviario”, in
vigore dal 15 marzo 2003), estendendone l’applicazione anche al trasporto interno di merci (cabotaggio) a partire dal 1°
gennaio 2007. Il “secondo pacchetto ferroviario” è costituito: 1) dalla direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie, concernente la definizione degli elementi essenziali dei sistemi di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie, e recante modifica della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della
direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza; 2) dalla direttiva che modifica la direttiva 96/48/CE relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; 3) dal regolamento che istituisce un' Agenzia ferroviaria europea per
fornire assistenza tecnica ai lavori in materia di interoperabilità e sicurezza; 4) dalla direttiva che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (direttiva sull’accesso al mercato). Il “terzo
pacchetto ferroviario”, proposto il 3 marzo dalla Commissione, continua la rivitalizzazione del settore ferroviario europeo
aprendo alla concorrenza il trasporto internazionale di passeggeri all’interno dell’Unione. In particolare, la Commissione
propone: l’adozione di un regolamento per tutelare i diritti dei passeggeri internazionali; un progetto di direttiva per creare un
sistema di certificazione nominativa dei macchinisti attestante le competenze acquisite e valide su tutto il territorio
comunitario, completata da un’attestazione d’idoneità rilasciata dall’impresa ferroviaria; un progetto di regolamento per il
miglioramento della qualità del trasporto ferroviario di merci tramite l’introduzione di clausole minime di qualità nei contratti
tra le imprese ferroviarie ed i clienti. I “pacchetti ferroviari” possono essere visionati sul sito:
http://europa.eu.int/comm/transport/rail/index_en.html
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COMMERCIO E RELAZIONI ESTERNE
Continua la lotta anti-dumping e anti-sovvenzioni dell’Unione europea: approvate le nuove regole proposte dalla
Commissione (08.03.2004)
Gli Stati membri dell’Unione hanno adottato la proposta della Commissione volta a modificare i regolamenti comunitari antidumping ed anti-sovvenzioni, al fine di ottenere maggior trasparenza, efficacia e prevedibilità nel settore. Le principali
modifiche previste riguardano in primis la semplificazione del procedimento decisionale, ottimizzato attraverso la possibilità
di adottare misure definitive a meno che la maggioranza semplice degli Stati membri non le rigetti entro un mese dalla loro
presentazione. Inoltre, le indagini diventeranno più rapide attraverso la fissazione di scadenze più rigide, in risposta a
richieste specifiche degli operatori economici, e verranno adottate regole più chiare per le imprese, concernenti in particolare
l’applicazione delle misure anti-dumping e anti-sovvenzioni sugli esportatori dei Paesi terzi e gli importatori nell’Unione
europea. Gli impegni sul prezzo diventano un’alternativa ai diritti anti-dumping e anti-sovvenzioni e consistono in obblighi
assunti dall’esportatore interessato a rispettare un prezzo minimo quando questo esporta verso l’Unione europea, pena la
sostituzione di tale prezzo con un dazio. Le inchieste antidumping sono volte a proteggere i produttori europei contro le
importazioni di merce sottocosto; in generale, è possibile imporre misure anti-dumping quando vi siano il dumping (vendita
sottocosto di prodotti nell’Unione da parte di produttori non europei), un pregiudizio per l’industria comunitaria ed un
interesse comunitario (ovvero un rapporto bilanciato tra costi della misura antidumping e benefici ricavabili dalla stessa). A
tale proposito, un esempio degli strumenti per la difesa commerciale comunitaria é rinvenibile nelle contromisure prese
dall’Unione il 1°marzo 2004, in seguito ad un lungo contenzioso avente ad oggetto dei sussidi all’esportazione previsti dalla
legge americana Foreign Sales Corporations (FSC). Tali contromisure consistono nell’applicazione di un diritto doganale
addizionale del 5% su specifici prodotti U.S.A. a cui si aggiunge un aumento automatico dell’1% tutti i mesi fino al
raggiungimento di un plafond pari al 17% previsto per il 1° marzo 2005, se, nel frattempo, la legge americana FSC non verrà
conformata agli accordi stipulati in sede di WTO. Per maggiori informazioni sulla lotta antidumping in Europa si vedano i siti:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tpi_en.htm e http://europa.eu.int/comm/trade/miti/dispute/wn.htm
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RELAZIONI ESTERNE – AMBIENTE
Leadership europea nella lotta contro i cambiamenti climatici: il protocollo di Kyoto diventa giuridicamente
vincolante in tutta l’Unione (10.03.2004)
Il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato una decisione (280/2004/CE) che rende obbligatori in tutti gli Stati
membri i principi fissati dal protocollo di Kyoto del 1997, già ratificato dall’Unione con la decisione 2002/358/CE del 25 aprile
2002. In particolare, relativamente al controllo delle emissioni di gas per ridurre il surriscaldamento del pianeta, la nuova
decisione prevede meccanismi specifici per monitorare e contabilizzare tali emissioni, attraverso l’istituzione di un “inventario
comunitario”, nonché procedure che impongono rapidi scambi di informazioni sui gas ad effetto serra tra gli Stati membri e la
Commissione nel quadro di un’attuazione completa del protocollo. Per approfondimenti in materia, si veda il sito:
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
notifica delle regole nazionali relative ai servizi online (10 & 23.03.2004)
Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione, con l’obiettivo di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti
dell’informazione della Comunità a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore
pubblico nell’Unione europea. L’Agenzia sarà operativa per un periodo di cinque anni a partire dal 14 marzo 2004. La
presidenza irlandese, in nome dell’Unione europea, ha inoltre ratificato la Convenzione n. 180 del Consiglio d’Europa
istituente un meccanismo internazionale per la notifica preventiva delle regolamentazioni nazionali relative ai servizi online.
Tale meccanismo si fonda sul sistema comunitario di trasparenza legislativa introdotto con la direttiva 98/34/CE che prevede
una procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. L’obiettivo della Convenzione è
certamente quello di favorire, per quanto possibile, la trasparenza e la convergenza delle regole nazionali applicabili ai
servizi in materia di società dell’informazione, spesso di natura transfrontaliera, al fine di evitare che la disciplina adottata in
uno Stato senza previa consultazione danneggi i servizi forniti in altri paesi. Per maggiori informazioni in proposito si veda:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/index_fr.htm. Per il testo del regolamento (CE) n. 460/2004 si veda:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_077/l_07720040313it00010011.pdf
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MERCATO INTERNO – SPECIALITÀ FARMACEUTICHE
Il Consiglio adotta una nuova e corposa disciplina in materia di prodotti farmaceutici (11.03.2004)
Il Consiglio ha adottato il pacchetto riguardante la normativa farmaceutica comunitaria, che aggiorna le norme già esistenti
allo scopo di rispondere alle innovazioni scientifiche e tecniche e di mantenere un livello elevato di tutela della salute
mediante qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali. Esso comprende: 1) il regolamento sulle procedure comunitarie per
l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i
medicinali (in sostituzione del regolamento n. 2309/93); 2) la direttiva recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano (che modifica la direttiva 2001/83/CE); 3) la direttiva recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari (che modifica la direttiva 201/82/CE); 4) la direttiva sui farmaci vegetali tradizionali (che modifica la direttiva
2001/83/CE). La recente normativa incentiva lo sviluppo di nuove sostanze e terapie, rafforza la competitività dell’industria
farmaceutica europea con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese nel contesto della globalizzazione, e semplifica
le procedure di autorizzazione (centralizzate e decentrate) e di registrazione dei medicinali, pur continuando a garantire il
corretto funzionamento del mercato interno dell’UE nel settore farmaceutico. Le nuove direttive precisano inoltre le
definizioni ed il campo d’applicazione dei medicinali ad uso umano e dei medicinali veterinari. Il pacchetto farmaceutico, che
sarà a breve pubblicato sulla GUUE, dovrà essere trasposto negli ordinamenti degli Stati membri entro 18 mesi. Esso è
disponibile al seguente sito: http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=169781
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MERCATO INTERNO
La Commissione propone una direttiva per combattere frodi e irregolarità in materia di controllo dei conti societari
(16.03.2004)
In seguito agli ultimi crack finanziari di rilevanza mondiale ascritti ad importanti società europee, come Parmalat e la
britannica Ahold, la Commissione europea ha deciso di proporre una nuova direttiva sul controllo legale dei conti delle
società, attualmente al vaglio del Consiglio dei ministri UE e del Parlamento europeo, destinata a rendere obbligatoria in tutti
gli Stati membri una corposa serie di regole in materia di accesso ed esercizio della revisione contabile, di controllo pubblico
della medesima e di cooperazione internazionale. La prima parte del testo normativo conferisce sistematicità alle previsioni
comunitarie preesistenti in materia di abilitazione, formazione ed etica professionale dei revisori contabili, arricchendone la
portata con significative novità tra cui: 1) la liberalizzazione della proprietà e del management delle società di revisione; 2) la
codificazione dei principi concernenti l’indipendenza e l’obiettività dei revisori contabili; 3) l’introduzione degli International
Standards on Auditing (ISA) come parametro uniforme per il controllo legale dei conti in tutta l’UE; 4) il chiarimento della
catena di responsabilità nei casi in cui i conti di un gruppo di società sono controllati da più società di revisione situate in un
ampio numero di Paesi; 5) l’assoggettamento dei revisori legali e delle società di revisione a meccanismi obbligatori di
controllo esterno della qualità. Nella seconda parte della proposta di direttiva viene delineato il quadro giuridico generale
degli organi di vigilanza pubblica, prevedendo in particolare che essi siano diretti e composti da persone esterne alla
professione contabile ma con adeguata esperienza di audit. Inoltre, la proposta introduce importanti innovazioni relative alla
revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, ovvero quegli enti (società quotate, banche ed assicurazioni in
primis) che per natura, dimensioni ed attività presentano una maggiore visibilità e rilevanza “collettiva”. Infine, viene esteso
anche ai Paesi terzi il modello di cooperazione amministrativa previsto tra le autorità degli Stati comunitari a condizioni di
reciprocità. Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri dovranno implementarla entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
La
versione
integrale
della
proposta
di
direttiva
può
essere
visionata
all’indirizzo
web:
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/index_en.htm
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI
imposto loro dalla legge e non agiscono per interesse
proprio. Di conseguenza, le federazioni di casse malattia
non costituiscono, nell’esercizio di tali funzioni sociali,
delle imprese o associazioni di imprese ai sensi dell’art.
81 del Trattato né violano le norme di concorrenza.
Secondo l’avvocato generale Tizzano, il divieto di
pubblicità televisiva di bevande alcoliche può essere
giustificato da ragioni di tutela della salute pubblica.
Conclusioni dell’Avv. Generale Tizzano, dell’11 marzo
2004, cause C-262/02 e C-429/02, Commissione/
Francia, Bacardi France SAS/ Télévision Française TF1
***
APPALTI PUBBLICI
Gli Stati membri devono prevedere ricorsi efficaci
nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli
appalti.
“… In conclusione ritengo che: - nella causa C-429/02, si
debba rispondere … che la direttiva 89/552 [televisione
senza frontiere] e gli artt.46, 49 e 55 CE non ostano alla
normativa di uno Stato membro, quale quella francese,
che vieta sul territorio nazionale la trasmissione televisiva
di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri, ma
che non vengono trasmessi in un ampio numero di paesi
e riguardano specificamente il pubblico nazionale,
qualora siano mostrati pannelli pubblicitari esposti nel
luogo dove si svolgono tali eventi per reclamizzare
prodotti (nella specie, bevande alcoliche) di cui nel primo
Stato è vietata la pubblicità televisiva; - il ricorso della
Commissione nella causa C-262/02 debba essere
respinto …”.
Corte di giustizia, sentenza del 18 marzo 2004, causa C314/01, Siemens AG Österreich, ARGE Tel. & Partner
“… La direttiva 89/665/CEE … e la direttiva … 92/50/CEE
… devono essere interpretate nel senso che ove una
clausola del bando di gara sia incompatibile con il diritto
comunitario in materia di appalti pubblici, l’ordinamento
giuridico nazionale degli Stati membri deve prevedere la
possibilità di far valere tale incompatibilità nell’ambito
delle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/665 ...”.
N.B.: Secondo la Corte, chiamata a risolvere alcune
questioni pregiudiziali sorte nell’ambito di una
controversia relativa ad una procedura di aggiudicazione
di un appalto pubblico di forniture di servizi, quando una
clausola di un bando di gara è effettivamente contraria
alla direttiva 92/50, in particolare in quanto essa vieta
illegittimamente il subappalto, gli Stati membri sono tenuti
a prendere i provvedimenti necessari per garantire che le
decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici
possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più
rapidi possibile.
N.B.: In particolare, l’avvocato generale ha sostenuto come
le immagini dei pannelli pubblicitari a bordo del campo di
gioco, non distinguendosi nettamente dal resto del
programma, non costituiscano “pubblicità televisiva” ai
sensi della direttiva 89/552, la cui disciplina non copre tali
forme di pubblicità “indiretta”. Inoltre, la disciplina francese
costituisce effettivamente una restrizione alla libera
prestazione dei servizi, ma è giustificata dall’obiettivo della
tutela della sanità pubblica, nell’osservanza del principio di
proporzionalità e necessità rispetto all’obiettivo perseguito.
***
***
DIRITTO ISTITUZIONALE
CONCORRENZA - MEDICINALI
Mediatore europeo: ammissibile l’azione risarcitoria
per danni causati ai cittadini da una violazione grave
e manifesta del diritto comunitario compiuta
nell’esercizio delle sue funzioni.
Le regole di concorrenza del Trattato non ostano alla
fissazione dei massimali per i medicinali da parte
delle federazioni di casse malattia tedesche.
Corte di giustizia, sentenza del 23 marzo 2004, causa C234/02 P, Mediatore Europeo/Frank Lambert
Corte di giustizia, sentenza del 16 marzo 2004, cause
riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK
Bundesverband e altri
“… Per accertare se è avvenuta una violazione
sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario tale
da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della
Comunità per il comportamento del mediatore, va tenuto
conto delle peculiarità della funzione di quest'ultimo…
Così, contrariamente a quanto affermano il mediatore e il
Parlamento, il controllo esercitato dal secondo sul primo
non esclude un controllo giurisdizionale, il quale
dev'essere esercitato tenendo conto dei peculiari doveri
del mediatore ... A giusto titolo, dunque, … il Tribunale ha
statuito che, sebbene il controllo del giudice comunitario
debba essere per questo limitato, non può escludersi che
in circostanze del tutto eccezionali un cittadino possa
dimostrare che il mediatore sia incorso in una violazione
sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario
nell'espletamento dei propri compiti tale da arrecargli un
danno …” (motivazione, punti 50-52).
“… [Le] Associazioni di casse malattia [tedesche] … non
costituiscono imprese o associazioni di imprese ai sensi
dell'art. 81 CE quando stabiliscono massimali
corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali
presi a carico dalle casse malattia …”.
N.B.: Nel caso di specie, alcune società farmaceutiche
tedesche hanno presentato ricorso contro le decisioni
delle federazioni delle casse di malattia di aumentare i
massimali di taluni medicinali. Il giudice a quo si è rivolto
alla Corte per chiedere se tali federazioni potessero
autonomamente fissare i massimali senza violare le
norme comunitarie di concorrenza. Secondo la Corte, tali
federazioni, nel determinare i prezzi massimi dei
medicinali presi a carico, svolgono in realtà un compito di
gestione del sistema di previdenza sociale tedesco,
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CASELAW: Commissione Europea
La Commissione ha accettato di chiudere l’indagine,
iniziata nel 2002, relativa al presunto abuso da parte di
Deutsche Telekom (DT) della sua posizione dominante
sul mercato della fornitura dell’accesso a larga banda alla
sua rete di telecomunicazione fissa, in seguito alle
riduzioni tariffarie che quest’ultima ha proposto. DT è
l’unico operatore tedesco che dispone di una rete con
copertura nazionale, a cui i nuovi operatori debbono
accedere per fornire un’ampia gamma di servizi; per
quanto riguarda gli utenti finali DT ha una quota di
mercato pari a circa il 90%. A causa della c.d.
compressione dei margini, ovvero della sussistenza di
uno scarto insufficiente tra i prezzi di accesso a livello
degli operatori praticati da DT per la condivisione della
linea e i prezzi a livello di utenti finali applicati sempre da
DT per i servizi ADSL, i nuovi operatori non riescono a
competere con DT nella fornitura dei servizi alle imprese
e all’utenza domestica. L’impegno preso dovrebbe
eliminare tale situazione, consentendo una riduzione
significativa della tariffa che i concorrenti pagheranno a
DT per l’accesso condiviso alla rete locale, condivisione
imposta dal Reg. (CE) n. 2887/2000 e che costituisce una
delle condizioni per la diffusione dei servizi a larga banda.
Va ricordato come DT era già stata oggetto di una
decisione della Commissione che le infliggeva
un’ammenda di 12,6 milioni di euro in seguito all’abuso di
posizione dominante per la fissazione di tariffe elevate
per l’accesso ai servizi vocali di telefonia. Per discutere di
tali problematiche si è svolta a Bruxelles, in data
12.02.2004, una conferenza su ”The Emerging PanEuropean Mobile Communications Service Market”, con
la partecipazione di vari funzionari della DG Competition.
ANTITRUST – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Microsoft: multa record e misure correttive al colosso
informatico (24.03.2004)
Al termine di cinque anni di intense indagini e l’invio di tre
comunicazioni degli addebiti, la Commissione europea ha
emanato una decisione che infligge alla Microsoft
Corporation la più grande ammenda mai comminata ad
una singola impresa, pari a 497 milioni di euro, per avere
abusato della sua posizione di quasi monopolio (art. 82
TCE) nel mercato comunitario dei sistemi operativi per
PC. Le indagini hanno preso il via con la denuncia
dell’impresa statunitense Sun Microsystems, nel
dicembre 1998, attraverso la quale si lamentava il rifiuto
di Microsoft di fornire informazioni sulle interfacce
necessarie per lo sviluppo di prodotti capaci di "dialogare"
correttamente con i PC dotati dell'onnipresente sistema
Windows. Le prove raccolte dalla Commissione hanno
evidenziato come tale rifiuto, esteso a diverse imprese
concorrenti, abbia relegato quest’ultime in una posizione
secondaria in termini di affidabilità, velocità e sicurezza
dei sistemi operativi, alterando artificialmente la scelta dei
consumatori a favore dei prodotti Microsoft. Nel 2000 la
Commissione, studiando gli effetti della vendita abbinata
del programma Windows Media Player (WMP) con il
sistema operativo per PC Windows 2000, ha inoltre
riscontrato come tale abbinamento avesse l’effetto di
ridurre gli incentivi, per le imprese operanti nel settore dei
media (musica, film, etc.) nonché per i creatori di
software, a sviluppare le proprie offerte per adattarle ai
media player concorrenti. Di conseguenza, tale
abbinamento, unitamente alla deliberata limitazione
dell'interoperabilità tra PC che operano in Windows e
server per gruppi di lavoro non Microsoft, ha
significativamente indebolito la concorrenza sul mercato
ed ha canalizzato la scelta dei consumatori verso
Microsoft. Per ristabilire eque condizioni di concorrenza la
Commissione, oltre alla storica ammenda (pari peraltro
“solo” all’1,62% del fatturato mondiale di Microsoft) ha
imposto all’impresa americana due misure correttive:
l’obbligo di comunicare pubblicamente, entro 120 giorni,
informazioni complete sulle interfacce che consentano ai
server per gruppi di lavoro non Microsoft di fare interagire
i loro prodotti con il sistema Windows; l’obbligo di offrire
ai produttori di PC, entro 90 giorni, una versione del
sistema operativo Windows per PC client senza WMP.
Microsoft dovrà inoltre astenersi dal praticare condizioni
commerciali, tecnologiche o contrattuali che abbiano
l’effetto di rendere la versione di Windows non abbinata a
WMP meno interessante o capace di prestazioni minori. Il
colosso informatico dispone di tre mesi per pagare la
multa, a meno che non impugni la decisione davanti al
Tribunale di Primo grado entro 60 giorni, potendo così
ottenere la sospensione dell’ammenda per il periodo
d’impugnazione, previa costituzione di una garanzia
bancaria.
AIUTI DI STATO
Sotto torchio il regime italiano degli aiuti di Stato alle
imprese (16 & 30.03.2004)
La Commissione ha deciso di avviare due indagini
approfondite in merito agli incentivi fiscali previsti dalla
legge di accompagnamento alla finanziaria 2004 a favore
di imprese ammesse alla quotazione in borsa e alle
imprese partecipanti ad esposizioni all’estero. La
normativa proposta prevede, da un lato, la concessione
alle società ammesse alla quotazione in borsa di
un’aliquota dell’imposta sul reddito pari al 20% anziché al
33% normalmente applicato in Italia, dall’altro, la
possibilità per le imprese che partecipano ad esposizioni
all’estero di dedurre i relativi costi dal loro reddito
imponibile. Tali aiuti non sembrano compatibili con il
principio di una leale concorrenza nel mercato unico. La
Commissione, a seguito di indagini avviate nel febbraio
2003, ha deciso inoltre che il regime italiano di
sovvenzioni a fondo perduto e di riduzione degli oneri
sociali concesso alle società che acquistano imprese in
difficoltà finanziarie, non è compatibile con la normativa
comunitaria. In particolare, il regime si applica alle grandi
imprese attive sull’intero territorio nazionale e non rientra
quindi nelle esenzioni previste dal regolamento
comunitario sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione
e dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà, che si applicano solo a favore
delle piccole e medie imprese. La Commissione ha
ordinato all’Italia il recupero degli aiuti illegalmente
percepiti.
ANTITRUST-TELECOMUNICAZIONI
Deutsche Telekom: stop alla compressione dei
margini per l’accesso condiviso a larga banda
(01.03.2004)
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GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si
segnalano in particolare:
Trasporti aerei tra l’Unione e i paesi terzi
Regolamento relativo alle regole della concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i Paesi terzi
(Regolamento n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, GUUE L 68 del 06.03.2004)
(cfr. EuroDejalex no. 2)
Proprietà intellettuale
Regolamento modificativo del marchio comunitario
(Regolamento n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, GUUE L 70 del 09.03.2004)
(cfr. EuroDejelaex n. 1/03)
Fondi strutturali
L'UE finanzia IVA, capitali di rischio, acquisto di beni immobili, terreni e usato
(Regolamento n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, GUUE L 72 dell’11.03.2004)
Trasporto aereo – “Pacchetto cielo unico europeo”
Regolamento quadro che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo,
Regolamento sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, Regolamento
sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo, Regolamento sull’interoperabilità
della rete europea di gestione del traffico aereo
(Regolamenti nn. 549, 550, 551 e 552/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2004, GUUE L 96 del 31.03.2004)
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Tra gli eventi comunitari del mese di APRILE 2004, si segnalano in particolare:
LunEDÌ 19 - MERCOLEDÌ 21
STRASBURGO
Parlamento sessione plenaria
Mercoledì 21 - Giovedì 22
Lussemburgo
Consiglio agricoltura e pesca
LUNEDÌ 26 - MARTEDÌ 27
MERCOLEDÌ 28 - GIOVEDÌ 29
Lussemburgo
Consiglio affari generali e relazioni esterne
Lussemburgo
Consiglio giustizia ed affari interni
* Dal 05.04.2004 al 25.04.2005 sospensione pasquale delle attività della Corte di giustizia.
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