Eurodejalex n. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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Eurodejalex n. 06 - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 6/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
G
Giiuuggnnoo
22000066
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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XXXV° Relazione sulla politica delle concorrenza nell’UE : la Commissione europea tira le
somme
In data 20 giugno la Commissione europea ha pubblicato la consueta Relazione annuale sulla politica
della concorrenza in Europa, che traccia il quadro delle iniziative e delle decisioni più significative
adottate a livello politico e legislativo dall’esecutivo europeo nel corso del 2005 in materia di: aiuti di
Stato, antitrust, concentrazioni, nonché dei risultati della collaborazione con le autorità nazionali della
concorrenza (EC Competition Network) e con i giudici nazionali, prevista dal Reg. 1/2003.
In particolare, il 2005 è stato caratterizzato da una riforma globale e approfondita delle regole e
procedure in materia di aiuti di Stato, attraverso il lancio di un Piano d’azione avente lo scopo di
promuovere aiuti più mirati e meno numerosi, per assicurare un miglior impiego delle risorse statali. A
tale Piano d’azione hanno fatto seguito: i) un pacchetto di misure (Decisione e Direttiva) volte ad
assicurare un più elevato grado di sicurezza giuridica nel finanziamento dei servizi di interesse
economico generale ed aumentare la certezza giuridica per il calcolo delle compensazioni versate alle
PMI per gli obblighi di servizio pubblico (sulla scia della pronuncia della Corte UE nel caso Altmark, C280/00); ii) un documento di consultazione sui miglioramenti da apportare alle norme comunitarie in
materia di aiuti di Stato a favore di progetti innovanti, onde raccogliere il parere degli interessati prima
di procedere all’adozione di misure definitive; iii) l’adozione di nuove Linee guida sugli aiuti regionali per
il periodo 2007-2013.
In ambito antitrust, il 2005 ha visto la pubblicazione di un Libro Verde finalizzato ad agevolare le
procedure per l’esercizio delle azioni di risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni degli artt.
81 e 82 TCE (c.d. “private enforcement”) e di un documento di riflessione sugli abusi di posizione
dominante aventi effetti esclusivi per i concorrenti. Due prime indagini settoriali sono state lanciate
conformemente all’art. 17 del Reg. 1/2003, negli importanti settori del gas e dell’elettricità, da un lato, e
quello dei servizi finanziari, dall’altro, al fine di individuare le barriere alla concorrenza attualmente
esistenti e valutarne le possibili soluzioni. La lotta contro i cartelli é stata portata avanti con vigore,
mediante la creazione di un direttorato ad hoc in materia, interno alla DG Concorrenza e composto di
40 funzionari, e, dal punto di vista operativo, mediante l’adozione di cinque decisioni che hanno inflitto
ammende per un totale di circa 680 milioni di euro. La Commissione si é particolarmente focalizzata su
intese e abusi di posizione dominante pregiudizievoli per i consumatori. Ad esempio, nel caso
AstraZeneca, l’esecutivo ha inflitto un’ammenda di ben 60 milioni di euro alla nota impresa
farmaceutica per aver utilizzato abusivamente il sistema di brevetti e di commercializzazione dei
prodotti farmaceutici al fine di ostacolare l’ingresso sul mercato dei farmaci generici concorrenti del suo
medicinale Losec. Inoltre, l’esecutivo ha adottato a più riprese delle decisioni, ai sensi dell’art. 9 del
Reg. 1/2003, volte a rendere vincolanti gli impegni assunti dalle imprese per risolvere le problematiche
concorrenziali di volta in volta individuate (i.e. casi FA Premier League, Coca-Cola, De Beers, Repsol).
Per quanto concerne le regole comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni, nel 2005 è stato
pubblicato un interessante studio che valuta le misure correttive accolte dall’esecutivo tra il 1996 e il
2000, dal quale emerge che il 57% dei rimedi adottati si sono rivelati pienamente efficaci e solo il 7% ha
deluso le aspettative. Il numero delle fusioni e acquisizioni notificate alla Commissione nel quadro del
Reg. 139/2004 è nuovamente cresciuto, raggiungendo ben 313 notifiche. La Commissione ha adottato
cinque decisioni, esito di indagini approfondite, sfociate in due autorizzazioni incondizionate e tre
soggette invece a condizioni (Siemens/VA Tech, Johnson & Johnson/Guidant e E.ON/MOL).
La commissaria Neelie Kroes, nel presentare la Relazione annuale al Parlamento europeo, ha
annunciato, tra le misure di prossima attuazione, la pubblicazione di una comunicazione relativa al
recupero degli aiuti di stato e una relativa alla cooperazione tra le Corti nazionali e la Commissione in
materia, oltre alla presentazione di un progetto di esenzione per categoria per la concessione di
determinati aiuti senza necessità di notifica. In materia antitrust, l’esecutivo conferma la sua ferma
intenzione di continuare la repressione dei cartelli, specialmente le pratiche che danneggiano i
consumatori, anche attraverso lo strumento delle indagini di settore, e di porre particolare attenzione,
per quanto concerne i mergers, agli eventuali ostacoli posti dagli Stati alle fusioni a carattere
transfrontaliero. Il testo integrale della Relazione è consultabile al sito:
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf
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MERCATO INTERNO - SETTORE DEL TABACCO
La Commissione sempre attenta alle problematiche del tabacco: avviate diverse procedure di infrazione e
incentivata l’implementazione dell’accordo anticontrabbando ed antifrode (6 & 28.06.2006)
La Commissione europea ha deciso di deferire la Germania di fronte alla Corte di giustizia per il mancato recepimento della
direttiva sulla pubblicità del tabacco (direttiva 2003/33/CE), per la cui trasposizione gli Stati membri avevano a disposizione
fino al 31 luglio 2005. La direttiva, adottata nel 2003, vieta la pubblicità del tabacco sulla carta stampata, radio ed internet;
proibisce, inoltre, la sponsorizzazione di eventi transnazionali come le gare di Formula Uno. Nello scorso aprile anche
Repubblica Ceca, Italia, Ungheria e Spagna sono state destinatarie di una lettera di messa in mora per errata trasposizione
della citata direttiva, in quanto permettevano esenzioni al divieto di pubblicità (cfr. EuroDejalex n. 4/2006). La Commissione
ha inoltre deciso di inviare a Francia e Belgio un parere motivato relativo alla fissazione da parte di tali Stati membri di prezzi
minimi per la vendita al dettaglio delle sigarette, in quanto, come ribadito da costante giurisprudenza della Corte (cfr. cause
C-302/00 e C-216/98), tali prezzi falsano la concorrenza e vanno ad esclusivo beneficio dei fabbricanti, proteggendo i loro
margini di guadagno. La Commissione fa presente che, per raggiungere l’obiettivo della riduzione del consumo del tabacco,
essa si propone piuttosto di procedere ad un aumento dei diritti d’accisa e delle imposte minime. Infine, si segnala che dal
luglio 2004 ben 14 Stati membri hanno sottoscritto l’accordo anticontrabbando e anticontraffazione (Anti-Contraband and
anti-Counterfait 12-year Agreement) concluso inizialmente tra Philip Morris International Inc., da un lato, e l’Unione e dieci
Stati membri, dall’altro lato, per la lotta al contrabbando di sigarette. L’accordo, che è ad oggi dunque sottoscritto da ben 24
Stati membri, consente a Philip Morris di cooperare con la Commissione europea, l’ufficio antifrode (OLAF) e le autorità
nazionali, attraverso scambi di informazione volti a combattere i suddetti crimini ed evitare il riciclaggio di denaro con essi
ottenuto. Il testo dell’accordo anticontrabbando e contraffazione è disponibile al sito:
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/budget/agreement.pdf.
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CONCORRENZA – AIUTI DI STATO
La Commissione presenta una proposta modificata relativa agli aiuti de minimis (12.06.2006)
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo progetto di regolamento concernente le modifiche
alle attuali regole sugli aiuti di Stato di importanza minore (c.d. aiuti de minimis). La nuova proposta modifica il progetto dello
scorso marzo (cfr. EuroDejalex n. 03/2006) ed è volta a sostituire il Reg. (CE) n. 69/2001, il cui periodo di validità scade il 31
dicembre 2006: il nuovo regolamento sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. Sono esclusi
dal campo di applicazione delle nuove norme i settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e dei trasporti; il
regolamento si applica tuttavia, a certe condizioni, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli.
L’esecutivo fissa nuove soglie di esenzione rispetto alla precedente proposta: sono esclusi dal campo di applicazione degli
articoli 87 e 88 Tr. CE i contributi che non superano i 200 000 EUR lordi nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato per scopi fiscali. Nel caso in
cui l’importo complessivo dell’aiuto superi il precitato massimale, esso non può beneficiare dell’esenzione, neppure per una
parte che non superi detto massimale, né al momento della concessione né per un periodo successivo. I massimali sono
espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, a lordo di qualsiasi imposta o altro onere: se l’aiuto è concesso in forma
diversa, l’importo va convertito in equivalente sovvenzione lordo, sulla base dei tassi di interesse praticati al momento della
concessione degli aiuti. Infine, gli Stati membri devono registrare tutte le informazioni necessarie ad accertare che le
condizioni previste dal regolamento siano state soddisfatte: i dati riguardanti gli aiuti “de minimis” andranno poi conservati
per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione dell’aiuto. Il testo della proposta è visionabile al sito:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/dm_it.pdf.
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CONCORRENZA
Punizioni più severe per le imprese che violano le norme antitrust comunitarie: la Commissione adotta nuovi
orientamenti sulle modalità di calcolo delle ammende (28.06.2006)
La Commissione ha adottato nuove guidelines per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese per violazione degli articoli
81 e 82 Tr. CE: le nuove regole rendono più chiare e sostituiscono le precedenti linee direttrici del 1998, con l’obiettivo di
dissuadere in modo efficace le imprese dal porre in essere cartelli ed abusi di posizione dominante. In base al Reg. (CE) n.
1/2003, l’entità delle ammende per le imprese può arrivare fino al 10% del loro fatturato annuale; fatto salvo tale limite, le
nuove linee guida prevedono che la Commissione potrà imporre ammende fino al 30% delle vendite annuali realizzate
dall’impresa (e non più il 10%). Inoltre, per tenere maggiormente in considerazione la concreta durata dell’infrazione,
l’ammontare dell’ammenda sarà moltiplicato per il numero di anni in cui la stessa ha avuto luogo. Viene introdotta una c.d.
“tassa d’entrata”, volta a dissuadere le imprese anche dalla semplice “partecipazione” a condotte illegali: la Commissione
potrà, infatti, aggiungere all’importo dell’ammenda una somma compresa tra il 15% e il 25% delle vendite annuali,
indipendentemente dalla durata dell’infrazione, in modo tale che il mero fatto di far parte si un cartello potrebbe “costare” ad
un’impresa tra il 15% e il 25% del fatturato annuale. Per quanto concerne la recidiva, la nuova disciplina permetterà alla
Commissione di tener conto non solo delle sue precedenti decisioni, ma anche di quelle adottate dalle autorità nazionali di
concorrenza; la maggiorazione dell’ammenda in caso di recidiva potrà poi arrivare fino al 100% e non più solo al 50%,
mentre qualsiasi precedente infrazione potrà giustificare un aumento. Le nuove guidelines saranno applicabili in tutti i casi in
cui la Commissione avrà notificato alle parti una comunicazione degli addebiti dalla data di pubblicazione delle stesse sulla
Gazzetta ufficiale UE (pubblicazione che dovrebbe aver luogo nei prossimi due mesi). Il testo delle linee direttrici, al
momento disponibile in inglese, è consultabile al sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/fines_en.pdf.
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PROCEDURE DI INFRAZIONE – LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
La golden share italiana nuovamente messa in discussione dall’esecutivo comunitario (28.06.2006)
La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia in quanto ritiene che alcune disposizioni della
normativa italiana riguardanti gli investimenti nelle società privatizzate costituiscono restrizioni ingiustificate alla libera
circolazione di capitali e al diritto di stabilimento. La decisione fa seguito al parere motivato dello scorso ottobre (cfr.
EuroDejalex n. 10/2005) e riguarda la legge sulle privatizzazioni 30 luglio 1994, n. 474 (come modificata dalla l. 24 dicembre
2003, n. 350) che sostituisce il regime di previa autorizzazione, già condannato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 23
maggio 2000 (causa C-58/99), con il meno restrittivo diritto di opposizione. Tale legge, attuata da ultimo dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, che identifica i criteri per l’esercizio dei poteri speciali, limita l’uso
degli stessi ai casi in cui sono minacciati gli interessi vitali dello Stato. I poteri speciali in questione sono stati introdotti in
società privatizzate quali Telecom Italia, ENI ed Enel. Sebbene l’obiettivo di proteggere talune attività economiche può
essere accettabile in casi specifici, visto che il trattato consente eccezioni alle precitate libertà fondamentali per ragioni di
ordine pubblico, sicurezza pubblica, salute pubblica e difesa, la Commissione ritiene eccessivo l’uso dei poteri speciali, così
come configurati dalla normativa italiana, per raggiungere tali obiettivi. I criteri per l’esercizio di questi poteri sono vaghi e di
portata indeterminata e, pertanto, danno alle autorità ampi poteri discrezionali nel giudicare i rischi per gli interessi vitali dello
Stato; inoltre, le preoccupazioni d’interesse pubblico, quali quella di garantire la fornitura di alcuni servizi d’interesse
generale, avrebbero potuto essere risolte mediante l’adozione di disposizioni alternative meno restrittive. Maggiori
informazioni sulle procedure di infrazione sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm.
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PROCEDURE DI INFRAZIONE – SETTORE FARMACEUTICO
L’Italia deferita alla Corte di giustizia per la normativa su partecipazioni e proprietà delle farmacie (28.06.2006)
La Commissione ha deciso di convenire l’Italia dinanzi alla Corte di giustizia per l’incompatibilità della normativa italiana sulle
farmacie con la libertà di stabilimento (art. 43 Tr. CE) e con la libera circolazione dei capitali (art. 56 Tr. CE). L’esecutivo
contesta, segnatamente: i) il divieto d’acquisizione di partecipazioni da parte di imprese aventi un’attività di distribuzione di
medicinali (o legate a società aventi tale attività) in società farmaceutiche private o in farmacie comunali e ii) la riserva di
titolarità di farmacie private ai soli farmacisti o alle sole persone giuridiche composte da farmacisti. Riguardo alla prima censura,
la Commissione constata che la regolamentazione italiana prevede l’incompatibilità tra l’attività di distribuzione e di vendita al
dettaglio di prodotti farmaceutici. Per quanto riguarda la seconda censura, la Commissione rileva che la normativa italiana vieta
alle persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia o alle persone giuridiche non composte da farmacisti
la titolarità di farmacie private che vendono al pubblico, respingendo l’argomento secondo cui si intenderebbe in tal modo
realizzare un migliore controllo delle persone che consegnano i medicinali ai pazienti. I rischi di conflitto di interesse, invocati
dal governo italiano, possono, secondo l’esecutivo europeo, essere evitati adottando misure diverse dal divieto puro e semplice
di assumere partecipazioni in farmacie che vendono al pubblico, mentre, per quanto riguarda il secondo punto, sarebbe
sufficiente esigere la presenza di un farmacista per consegnare i medicinali ai pazienti e gestire gli stock. Va, inoltre, ricordato
che la Commissione ha altresì inviato un parere motivato ad Austria e Spagna per analoghe norme nazionali restrittive nel
settore delle farmacie: alla Spagna vengono contestate le norme di pianificazione territoriale, i criteri utilizzati nelle procedure di
concessione delle autorizzazioni amministrative e le norme interne di proprietà, mentre all’Austria si rimproverano, inter alia, la
discriminazione in base alla nazionalità ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, le limitazioni
del numero delle farmacie in funzione degli abitanti e della distanza minima tra le farmacie, le limitazioni nella scelta della forma
giuridica di una farmacia e il divieto di esercizio di più di una farmacia. Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione sono
reperibili al sito: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm.
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MERCATO INTERNO - TELECOMUNICAZIONI
Avviata una consultazione per l’aggiornamento delle norme per le comunicazioni elettroniche del 2002 (29.06.2006)
La Commissione ha presentato un complesso di proposte volte ad introdurre rilevanti modifiche nel pacchetto normativo per
le comunicazioni elettroniche varato nel 2002. La fase di revisione normativa (2006 Review) è stata aperta con la
pubblicazione di quattro documenti su cui si svolgerà una consultazione pubblica fino alla fine di ottobre 2006: si tratta di
una comunicazione, di un documento di lavoro dei servizi della Commissione, di una valutazione di impatto che illustra le
principali alternative strategiche prese in considerazione e di un progetto di raccomandazione sui mercati rilevanti. Nel
progetto di raccomandazione la Commissione valuta la possibilità di ridurre a 12 l’attuale elenco di 18 mercati specifici delle
comunicazioni elettroniche per i quali si ritiene giustificata una regolamentazione ex ante: in mercati quali quelli di chiamata
nazionali e internazionali, per cui si è assistito negli ultimi anni alla comparsa di una forte concorrenza, sembra infatti
possibile abrogare progressivamente la regolamentazione. Anche per i mercati all’ingrosso dell’accesso e raccolta delle
chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili ed il mercato dei servizi di radiodiffusione, la Commissione propone
l’abolizione della regolamentazione ex ante. Quanto ad altri mercati all’ingrosso, quale quello della banda larga, gli operatori
storici continuano a controllare gli elementi infrastrutturali di strozzatura e i nuovi operatori dipendono ancora dall’accesso a
tali infrastrutture per poter essere in grado di competere: la Commissione propone quindi di rendere la regolamentazione più
snella e più efficiente per semplificare le procedure. L’esecutivo suggerisce inoltre che alcune bande dello spettro radio
siano gestite più efficacemente attraverso un maggior utilizzo di norme comuni che coprano l’intero territorio comunitario. Lo
spettro radio è, infatti, fondamentale per tutte le applicazioni basate sulle comunicazioni senza fili, dalla telefonia mobile e
radiodiffusione televisiva, ai sistemi di guida per aerei, navi, satelliti e alla difesa. Anche se l’uso dello spettro radio è
soggetto alla normativa nazionale in molti Stati membri, le trasmissioni radio non possono essere limitate entro i confini
nazionali, in quanto i cittadini si aspettano che gli apparecchi portatili funzionino in tutta l’Unione. Tutti i documenti relativi
alla recente consultazione pubblica sono reperibili al sito:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/roadmap/index_en.htm#workshop_september.
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Finestra europea sulla fiscalità
Transfer pricing – Codice di condotta (20.06.2006)
Il Consiglio dell’Unione ha adottato un Codice di Condotta sui prezzi di trasferimento con l’obiettivo di armonizzare la
documentazione che le multinazionali devono fornire alle autorità fiscali in sede di accertamento delle politiche di prezzi di
trasferimento adottate in relazione a transazioni transfrontaliere con imprese associate. Il Codice di Condotta, che si basa su
una proposta della Commissione presentata nel novembre 2005, fa proprio il lungo e complesso lavoro svolto dal Joint
Transfer Pricing Forum (“JTPF”) e definisce uno standard a livello UE della documentazione sui prezzi di trasferimento (“EU
Transfer Pricing Documentation, EU TPD") che le imprese possono produrre alle amministrazioni fiscali coinvolte. In
particolare, secondo quanto contenuto nell’allegato al Codice di Condotta, lo standard definito della EU TPD prevede la
preparazione di almeno due set di documenti: uno a livello centralizzato (il Masterfile), descrittivo dell’attività,
dell’organizzazione, di tutte le società associate, delle transazioni rilevanti e della politica dei prezzi di trasferimento adottata
dal gruppo di imprese; ed un altro più specifico (Country specific documentation), con informazioni dettagliate sulle
transazioni che coinvolgono le imprese residenti nel singolo paese interessato. L’implementazione di uno standard a livello
UE permetterebbe: (i) di ridurre gli oneri e le difficoltà incontrate dai Gruppi di imprese nella definizione della
documentazione necessaria e sufficiente per fronteggiare la verifiche fiscali, quindi riducendo rischi di doppia imposizione;
(ii) minimizzare il rischio di sanzioni per carenza di documentazione previste in alcuni paesi UE (i.e. in Germania); (iii)
rendere più agevole il lavoro delle amministrazioni fiscali grazie ad una maggiore trasparenza sulle politiche di prezzi di
trasferimento.
Secondo quanto stabilito dal codice di condotta:
Gli Stati membri devono accettare la documentazione preparata dai gruppi di imprese conformemente allo
standard della EU TPD e considerare tale documentazione quale base rilevante di informazioni per poter verificare
la ragionevolezza delle politiche dei prezzi di trasferimento adottate dai gruppi di imprese;
L’utilizzo dello standard della EU TPD è opzionale per i gruppi di imprese;
Gli Stati membri devono accettare la documentazione preparata dai gruppi di imprese conformemente allo
standard della EU TPD anche per supportare le modalità di attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni;
Gli Stati membri devono tenere in considerazione i principi e le linee guida contenute nell’allegato al codice di
condotta;
Gli Stati membri si impegnano a modulare le proprie richieste di informazioni tenendo in considerazione
dimensione e complessità del gruppo di imprese soggetto ad accertamento in materia di transfer pricing;
Gli Stati membri dovrebbero (i) non imporre ai gruppi d’imprese soggetti ad accertamento costi ed oneri eccessivi
per la produzione di documentazione; (ii) non richiedere documentazione non attinente alla transazione intragruppo soggetta ad accertamento; (iii) assicurare la confidenzialità delle informazioni contenute nella
documentazione prodotta dal gruppo d’imprese;
Gli Stati membri non dovrebbero applicare sanzioni amministrative per carenza di documentazione qualora il
gruppo di imprese abbia preparato e prodotto in tempi ragionevoli la documentazione secondo lo standard della
EU TPD;
Il Codice di Condotta è rilevante per gli Stati membri, ma ha come ulteriore obiettivo quello di incoraggiare le
multinazionali a utilizzare l’approccio della EU TPD;
Al fine di assicurare l’efficiente applicazione del Codice di Condotta, gli Stati membri sono invitati a informare la
Commissione di qualsiasi misura (amministrativa o legislativa) adottata, ed il suo funzionamento sotto il profilo
operativo. Queste informazioni serviranno a valutare la validità dell’approccio della EU TPD e le eventuali
necessità di adattamento e/o modifica.
Si evidenzia che il Codice di Condotta costituisce un impegno politico e non pregiudicherà i diritti e gli obblighi degli Stati
membri né le sfere di competenza rispettive degli Stati membri e della Comunità. In particolare, gli Stati membri (inclusa
l’Italia) che ad oggi non prevedono nella propria legislazione fiscale l’obbligo di produzione di documentazione ovvero
sanzioni per carenza della stessa, non saranno obbligati a introdurli a seguito dell’adozione del Codice di Condotta. .
Il codice di condotta è reperibile al sito:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09738.en06.pdf
Maggiori informazioni sul Forum comune UE sui prezzi di trasferimento sono reperibili al sito:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
la sussistenza di una violazione manifesta, deve tener conto
di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione
sottoposta al suo sindacato e, in particolare, del grado di
chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere
intenzionale della violazione, della scusabilità o meno
dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente
dalle istituzioni comunitarie nonché della mancata
osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui
trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art.
234, terzo comma, CE.
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PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO - TABACCO
CONCORRENZA – DIRITTO PROCEDURALE
Il Tribunale si pronuncia sui limiti della partecipazione
dei terzi “aventi un interesse legittimo” nelle procedure
d’infrazione alle regole della concorrenza
Tribunale di Primo grado, sentenza del 7 giugno 2006, cause
riunite
T-213/01
e
214/01,
Österreichische
Postsparkasse/Commissione
“… I ricorsi sono respinti ...”.
N.B.: Il caso a quo prende le mosse da un’indagine condotta
dalla Commissione nei confronti di alcuni istituti di credito
austriaci, nel corso della quale un partito politico, la
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), dopo aver inviato
documenti a prova dell’infrazione, aveva chiesto alla
Commissione di ricevere copia della comunicazione degli
addebiti (in seguito “CA”) inviata a due dei suddetti istituti,
sostenendo di essere loro cliente e di aver subito un
pregiudizio
economico
a
causa
delle
pratiche
anticoncorrenziali oggetto d’indagine. Le ricorrenti si erano
opposte alla trasmissione della CA, sostenendo che FPÖ
non fosse un denunciante avente un ”interesse legittimo” ex
art. 3, par. 2, del Reg. (CEE) n. 17/62. Tuttavia il consigliere
auditore incaricato nell’indagine (sul cui ruolo si veda il Reg.
CE n. 2842/98, relativo alle audizioni nei procedimenti a
norma degli artt. 81 e 82 CE) emanava due decisioni che
autorizzavano l’invio di versioni informali della CA a FPÖ. I
due istituti coinvolti impugnavano allora le suddette decisioni
innanzi al Tribunale, adducendo una violazione della
pertinente normativa comunitaria e del principio di economia
procedurale, di aspettativa legittima, nonché dei diritti della
difesa. Il Tribunale ha respinto le argomentazioni delle
ricorrenti affermando, in primis, che ogni richiedente o
denunciante che dimostri un interesse legittimo ha diritto a
ricevere una versione non confidenziale della CA e, in
secundis, che ogni persona fisica o giuridica che dimostri di
essere stata o poter comunque essere danneggiata a causa
di un comportamento restrittivo della concorrenza, ha un
interesse legittimo a depositare una domanda o una
denuncia alla Commissione e può inoltrare la propria
richiesta anche ad indagini avviate.
***
PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO
L’Avvocato generale Léger suggerisce alla Corte di
respingere il ricorso presentato dalla Germania contro la
direttiva sulla pubblicità del tabacco
Conclusioni dell’Avvocato generale Léger, del 13 giugno 2006,
causa C-380/03, Rep. Fed. Germania/Parlamento e Consiglio
“… Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco
alla Corte voglia di dichiarare che: 1) il ricorso è respinto, 2)
la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese
…”.
N.B.: Nella causa a qua la Germania proponeva un ricorso
ex art. 230 Tr. CE chiedendo l’annullamento parziale della
direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità dei prodotti del tabacco,
asserendo l’erroneità della sua base giuridica, individuata
nell’art. 95 CE. Secondo l’Avvocato generale tale articolo,
che autorizza la Comunità ad adottare misure per il
ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi ad oggetto
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, è
appropriato per la direttiva, in quanto porrebbe fine
all’evoluzione divergente delle normative nazionali in
materia, che causa appunto difficoltà nel mercato interno.
CONCORRENZA - ANTITRUST
La Corte di Giustizia aumenta l’importo dell’ammenda
fissata dal Tribunale nel cartello Elettrodi di grafite
Corte di Giustizia, sentenza del 29 giugno 2006, causa C301/04-P, Commissione/SGL Carbon AG
“… 1) Il primo trattino del punto 2 del dispositivo della
sentenza del Tribunale di primo grado … nelle cause riunite
T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e
T-252/01, Tokai Carbon e.a./Commissione, è annullato; 2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla società SGL Carbon AG
dall’art. 3 della decisione della Commissione 18 luglio 2001,
2002/271/CE, … Elettrodi di grafite, è fissato in EUR 75,7
milioni ...”.
La Corte conferma la responsabilità degli Stati membri
per i danni causati ai singoli dalla violazione del diritto
comunitario da parte di un giudice supremo
Corte di Giustizia, sentenza del 13 giugno 2006, causa C173/03, Traghetti del Mediterraneo Spa/ Repubblica italiana
“… Il diritto comunitario osta ad una legislazione
nazionale che escluda, in maniera generale, la
responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai
singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario
imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per
il motivo che la violazione controversa risulta da
un’interpretazione delle norme giuridiche o da una
valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo
giurisdizionale …”.
N.B.: La Corte UE, accogliendo il ricorso presentato dalla
Commissione per l’annullamento della sentenza del
Tribunale nella parte in cui riduceva l’importo dell’ammenda
inflitta alla società SGL Carbon per la partecipazione al
cartello Elettrodi di grafite, ha aumentato la detta ammenda
(il cui importo è ora superiore al 94% di quello
originariamente inflitto dalla Commissione) sostenendo che:
i) un’impresa indagata è tenuta a fornire tutte le informazioni
e i documenti di cui è in possesso, se richiesta dalla
Commissione, anche se questi possono essere impiegati
contro di lei; ii) per ottenere una riduzione delle ammende ai
sensi della Leniency Notice l’impresa deve dimostrare uno
spirito genuinamente cooperativo, assente nel caso a quo;
iii) il fatto che la ricorrente avesse avvertito altre imprese
dell’imminenza delle verifiche dell’esecutivo costituisce una
circostanza aggravante. Infine, la Corte ha ribadito
l‘importanza del carattere dissuasivo delle ammende nella
politica repressiva delle condotte anticoncorrenziali.
N.B.: I giudici hanno inoltre precisato che il diritto comunitario
osta ad una normativa, quale quella italiana, che limita la
responsabilità degli Stati ai soli casi di dolo o colpa grave,
nella misura in cui attraverso tale limitazione si introducano
limiti più rigorosi rispetto a quelli derivanti dalla manifesta
violazione del diritto vigente, quale descritta dalla sentenza
Köbler. Tale sentenza ha, infatti, stabilito che il giudice
investito di una domanda di risarcimento danni, per accertare
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EuroDejalex n. 6/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
per adottare una decisione). Nel dettaglio, GDF è
l’incumbent nel settore del gas in Francia, attivo anche in altri
Stati, in particolare in Belgio, e da poco entrato sul mercato
dell’elettricità in Francia, Belgio e Regno Unito. Suez opera
nei settori di gas, elettricità, acqua e servizi ambientali ed è
attivo soprattutto in Belgio, ove opera tramite le sue
controllate Distrigaz ed Electrabel. Nel corso delle indagini
preliminari, la Commissione aveva individuato seri rischi di
distorsione della concorrenza in quanto il merger unirebbe le
attività di fornitura dei due principali fornitori di gas ed
elettricità in Belgio e di due dei tre principali operatori del gas
in Francia. Inoltre, la nuova entità eserciterebbe un controllo
quasi esclusivo sulla maggior parte delle importazioni di gas
nei suddetti Stati e porrebbe problemi di carattere “verticale”
su alcune infrastrutture essenziali (quali le reti di
distribuzione e stoccaggio). Infine, l’esecutivo teme che
l’operazione possa eliminare le benefiche tensioni
concorrenziali che attualmente le due imprese esercitano
l’una sull’altra, rendendo ancora più arduo l’ingresso di terzi
concorrenti sui mercati interessati.
MERGER & ACQUISITION
Via libera condizionato al takeover di Arcelor da parte di
Mittal (02.06.2006)
La Commissione europea ha autorizzato il progetto
d’acquisto dell’impresa lussemburghese Arcelor, da parte
dell’olandese Mittal Steel, il più grande produttore di acciaio
a livello mondiale. Arcelor, in seguito alla fusione degli
europei Aceralia, Arbed e Usinor nel 2002, è invece il primo
produttore di acciaio in Europa. L’indagine condotta dalla
Commissione ha rivelato la complementarietà delle attività
delle due imprese, sia dal punto di vista del mercato
geografico che di quello del prodotto. Sotto il primo profilo,
Arcelor è infatti attiva in Europa occidentale ed in America,
mentre Mittal in Nord-America, Europa centrale, orientale ed
Africa. In termini di prodotto, le attività delle due imprese si
accavallano solo nella produzione e nella vendita diretta di
un certo numero di acciai lunghi carbonati, in cui Mittal
eccelle nella vendita di prodotti lunghi (quali sbarre e travi),
mentre Acelor in quella dei prodotti piatti (quali lamiere e
bobine). Dalle indagini è emerso che la concentrazione non
dovrebbe dare luogo a distorsioni concorrenziali di rilievo,
data la presenza di concorrenti significativi sui mercati
interessati, ad eccezione del mercato dei profilati pesanti, in
cui l’associazione Mittal/Arcelor si troverebbe in
un’incontestabile posizione di dominanza. Per ottenere il via
libera dell’esecutivo, Mittal si è impegnata a cedere due
laminatoi di Arcelor di profilati pesanti e medi in Germania e
Italia (Pallenzano) e un laminatoio Mittal in Polonia, che
rappresentano circa il 10% della capacità totale di
produzione di profilati pesanti nello SEE.
ANTITRUST – TRASPORTI AEREI
La Commissione invia una Comunicazione degli addebiti
ai membri di SkyTeam (19.06.2006)
Alcuni membri dell’alleanza mondiale di compagnie aeree
SkyTeam si sono visti recapitare una Comunicazione
degli addebiti da parte della Commissione europea. Si
tratta, in particolare, di Alitalia, Air France, Aeromexico,
Continental Airlines (USA), Delta Airlines (USA), CZA
(Repubblica Ceca), KLM (Paesi Bassi), Korean Airlines e
Northwest (USA). Nonostante, in linea di massima,
questo tipo di cooperazione, che copre centinaia di rotte
in tutto il mondo, abbia effetti benefici a livello economico
(migliori collegamenti, abbassamento dei prezzi ecc.), la
Commissione teme che su taluni mercati (in particolare
alcune rotte tra UE e USA, rotte interne all’UE o tra
quest’ultima e paesi terzi) essa possa eliminare del tutto
la concorrenza. Gli operatori di SkyTeam interessati
dispongono di 12 settimane per rispondere per iscritto
alle accuse mosse dall’esecutivo europeo, e per avvalersi
della facoltà di ottenere, successivamente, un’audizione
orale.
MERGER & ACQUISITION - SETTORE DEL GAS
Autorizzata sotto condizioni l’acquisizione di BOC da
parte di Linde (06.06.2006)
La Commissione ha approvato il progetto d’acquisto della
britannica BOC da parte della tedesca Linde, entrambe attive
nel settore dei gas industriali e speciali. Dalle indagini
condotte dall’esecutivo europeo è emerso che le attività delle
due imprese si sovrappongono sui mercati dei gas industriali
e speciali in Regno Unito e Polonia, con la conseguenza che
l’operazione progettata porterebbe alla creazione di un
operatore dominante su vari mercati polacchi del gas e al
rafforzamento della posizione di dominanza di BOC su quelli
britannici. Tuttavia, le parti si sono impegnate a cedere
l’insieme delle attività di BOC in Polonia e di quelle di Linde
nel Regno Unito, nonché i contratti di fornitura di ossido di
etilene conclusi da Linde con clienti irlandesi e britannici.
Con riguardo al mercato all’ingrosso dell’elio, dalle indagini
condotte dalla Commissione, col supporto della statunitense
Fair Trade Commission, è risultato che Linde, entrata solo
recentemente sul mercato, avrebbe potuto, in seguito
all’acquisizione da parte di BOC, uno dei tre più importanti
grossisti a livello mondiale, essere meno spronata ad un
atteggiamento competitivo, ragion per cui entrambe le
imprese si sono impegnate a cedere importanti contratti di
approvvigionamento. Infine, BOC ha ridotto notevolmente il
numero dei legami strutturali che Linde, quale partner di
varie imprese comuni asiatiche controllate da BOC, avrebbe
assunto, eliminando così il rischio di comportamenti
coordinati.
ANTITRUST
Ennesima comunicazione degli addebiti per MasterCard
(23.06.2006)
La Commissione europea ha inviato a MasterCard una
comunicazione degli addebiti inerente alle sue commissioni
di cambio transfrontaliere, la quale si aggiunge ad una prima
inviatale nel settembre 2003. Tali commissioni interbancarie
vengono versate dalla banca dell'esercente alla banca del
titolare della carta di credito per ogni operazione di
pagamento allo sportello effettuata nel circuito MasterCard o
Maestro. Tali commissioni si applicano in particolare alle
transazioni transfrontaliere che avvengono tra uno Stato
membro e l’altro e alle transazioni interne in ben nove Stati
membri. Circa il 45% delle carte di credito rilasciate nello
SEE fanno parte del circuito MasterCard o Maestro e sono
accettate dall’85% dei commercianti che ammettono tale tipo
di pagamento. La Commissione sospetta che MasterCard,
predeterminando un prezzo minimo che i commercianti
devono pagare per accettare i pagamenti effettuati con carte
MasterCard o Maestro, restringa la concorrenza tre le
banche parti del sistema. La problematica degli accordi sulle
commissioni interbancarie identifica uno dei nodi cruciali
emersi dall’inchiesta settoriale sui servizi finanziari, anche se
le indagini a quo sono state condotte separatamente.
MERGER & ACQUISITION - SETTORE DEL GAS
Avviate indagini approfondite sul merger “Gaz de
France/Suez” (19.06.2006)
La Commissione ha avviato la seconda fase di indagini sul
progetto di concentrazione tra Gaz de France (GDF) e il
gruppo francese Suez (l’esecutivo dispone ora di 90 giorni
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EuroDejalex n. 6/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Spazio economico europeo
Decisione relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi
connessi
(Decisione 2006/377/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2005, GUUE L 149 del 02.06.2006)
Farmaci
Regolamento concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione
di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica
(Regolamento (CE) n. 8164/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, GUUE
L 157 del 09.06.2006)
Macchine
Direttiva relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
(Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, GUUE L 157 del
09.06.2006)
Autoveicoli
Direttiva relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
(Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, GUUE L 161 del
14.06.2006)
Decisione relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE nei confronti di
Automobiles Peugeot SA e di Peugeot Nederland NV
(Decisione 2006/431/CE della Commissione, del 5 ottobre 2005, GUUE L 173 del 27.06.2006)
Tra gli eventi comunitari del mese di luglio 2006, si segnalano in particolare:
MARTEDÌ 11
BRUXELLES
Consiglio ECOFIN
MARTEDÌ 11
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-432/04,
Commissione/Cresson – Diritto delle istituzioni
MARTEDÌ 11
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-205/03 P,
Fenin/Commissione – Concorrenza
GIOVEDÌ 13
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-74/04 P,
Commissione/Volkswagen – Concorrenza
VENERDÌ 14
BRUXELLES
Consiglio ECOFIN
LUNEDÌ 17
BRUXELLES
Consiglio Affari generali e relazioni esterne
LUNEDÌ 24
BRUXELLES
Consiglio Giustizia e affari interni
NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le
persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli
eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:
E-mail: [email protected]
Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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