EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
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EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – N Noovveem mbbrree 22000088 OSSERVATOR SSERVATORIIO PAG. 2 FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 CASELAW PAG. 5 GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 L’indagine di settore condotta dalla Commissione evidenzia che la concorrenza tra case farmaceutiche non funziona correttamente La Commissione europea ha recentemente pubblicato una relazione preliminare in cui si rendono noti i risultati di un’indagine di settore, uno strumento attraverso il quale l’esecutivo comunitario può ottenere informazioni approfondite su un mercato al fine di analizzare gli ostacoli alla concorrenza esistenti. Con riferimento al settore farmaceutico, l’indagine era stata avviata nel gennaio 2008, al fine di esaminare i motivi per cui era stato immesso sul mercato un numero minore di nuovi medicinali e le ragioni per cui, in taluni casi, i medicinali generici entravano in ritardo sul mercato. Dalle conclusioni preliminari rese note è emerso che la concorrenza tra case farmaceutiche non funziona correttamente, e le ragioni vanno ricercate nelle diverse pratiche che talune imprese branded (che mettono a punto e vendono nuovi medicinali) avrebbero posto in essere al fine di ritardare o ostacolare l'ingresso sul mercato di prodotti medicinali concorrenti. Nei confronti delle imprese che producono medicinali generici (cioè medicinali equivalenti ai medicinali originari e il cui brevetto è scaduto), vengono, infatti, spesso attuate dalle aziende concorrenti pratiche quali: la domanda multipla di brevetti per lo stesso medicinale (i cosiddetti “cluster” di brevetti), l'avvio di procedimenti giudiziari al fine di ostacolare l’immissione di prodotti sul mercato, la conclusione di accordi di brevetto che limitano l'accesso al mercato comunitario delle case farmaceutiche produttrici di prodotti generici ed interventi ostruzionistici presso le autorità nazionali allorquando le imprese farmaceutiche che producono medicinali generici presentano una domanda di autorizzazione. Dai documenti in possesso della Commissione è, ad esempio, chiaramente emerso che talune imprese farmaceutiche si adoperano per ottenere o acquisire brevetti al solo fine di limitare la libertà di azione dei loro concorrenti, e che decidono di mantenere, nei mercati principali, i diritti attinenti a prodotti alternativi concorrenziali sino a che il rischio della comparsa di prodotti concorrenziali non diventi minimo. Quando le pratiche descritte vengono perseguite con successo, esse comportano significativi costi aggiuntivi per i bilanci della sanità pubblica, nonché per quelli dei contribuenti e dei pazienti, dal momento che l'ingresso sul mercato di medicinali generici determina una riduzione considerevole del prezzo dei medicinali. L'indagine di settore conferma che l’immissione in commercio dei medicinali generici avviene spesso più tardi del previsto. In media, il loro ingresso ha richiesto circa sette mesi e persino i medicinali più venduti hanno subito un ritardo medio di quattro mesi. Riferendosi ad un campione di medicinali che rischiavano di perdere la loro esclusività nel periodo 2000-2007 in 17 Stati membri, la relazione ha evidenziato come la loro immissione sul mercato avrebbe reso possibile, nel relativo periodo, un risparmio supplementare di circa 3 miliardi di euro. In caso d’immissione sul mercato senza dilazioni la spesa per tali medicinali avrebbe, infatti, potuto essere ridotta di oltre il 5 %. Nella relazione preliminare vengono, inoltre, presentate le prove del fatto che, per quanto riguarda i brevetti, le imprese branded hanno anche adottato strategie difensive, finalizzate principalmente a ridurre la concorrenza da parte delle altre imprese branded, ostacolando l’elaborazione di nuovi medicinali. Questo genere di comportamento, oltre a frenare l'innovazione, può comportare costi maggiori per le imprese farmaceutiche concorrenti e ritardare l'accesso dei consumatori a medicinali innovativi. La relazione riporta, infine, le numerose osservazioni rese da operatori del settore in ordine al quadro normativo vigente. In merito, sia le imprese produttrici di farmaci generici, che le imprese branded, hanno chiesto la creazione di un brevetto comunitario unico e l'istituzione di un'autorità giudiziaria europea unificata avente competenza specifica in materia di brevetti. Tale richiesta è, peraltro, supportata dai risultati preliminari dell'indagine di settore, secondo cui l'11% delle decisioni finali assunte nell’ambito delle controversie sorte in materia si contraddicono tra loro, comportando indirettamente, in ragione dell’incertezza giuridica creata, l’innalzamento dei costi totali delle controversie. Con la creazione di un brevetto comunitario e di un'autorità giudiziaria unificata specializzata in materia, tali contraddizioni e tali costi potrebbero essere evitati o, quanto meno, ridotti. Alla luce dello scenario emerso, il commissario alla concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato che la Commissione non esiterà ad avviare un procedimento contro le imprese che si ritiene possano aver violato le norme comunitarie in materia di antitrust. La relazione preliminare ed informazioni supplementari sull'indagine condotta nel settore farmaceutico sono consultabili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html. 1 EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio AIUTI DI STATO La Commissione avvia una consultazione sulle nuove regole in materia di finanziamento statale dei servizi pubblici di radiodiffusione (04.11.2008) La Commissione europea ha pubblicato, a fini di consultazione pubblica, un progetto di comunicazione che stabilisce le regole che essa intende applicare ai finanziamenti statali dei servizi pubblici di radiodiffusione. Gli Stati membri ed i soggetti interessati hanno a tal fine la possibilità di presentare, entro il 15 gennaio 2009, le loro osservazioni in merito. I settori di discussione riguardano principalmente: (i) il maggiore margine di manovra concesso agli organismi pubblici di radiodiffusione nell‘affrontare le sfide del nuovo contesto mediatico; (ii) i principi che sottostanno alla definizione di missione del servizio pubblico da parte degli Stati membri ed (iii) il controllo di tali attività da parte degli Stati membri. Il riesame proposto si fonda, infatti, sui principi fondamentali enunciati dal protocollo di Amsterdam in materia di finanziamento dei servizi pubblici di radiodiffusione, in particolare, sul riconoscimento dell’ampia libertà degli Stati membri nel definire la missione del servizio pubblico, demandata agli organismi nazionali di radiodiffusione, e sul ruolo di vigilanza della Commissione volto a mantenere una concorrenza equa. Il progetto di comunicazione mira ad applicare al nuovo contesto mediatico i principi di controllo degli aiuti di stato nel settore della radiodiffusione, conformemente alla prassi di recente adottata dall’esecutivo europeo. In esso si afferma, altresì, che incombe primariamente sugli Stati membri valutare, attraverso procedure trasparenti e verificabili, quali siano i bisogni della società, il valore dei nuovi servizi pubblici, così come le loro ripercussioni sul mercato. Sulla base dei commenti ricevuti, la Commissione potrebbe adottare una Comunicazione aggiornata in materia entro la prima metà del 2009. Il progetto di comunicazione e una nota esplicativa sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html TELECOMUNICAZIONI La Commissione presenta una nuova proposta alla ricerca di un compromesso tra Parlamento e Consiglio (07.11.2008) In data 13 novembre 2007, la Commissione europea proponeva di riformare la normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni. In data 7 novembre 2008, alla luce delle discussioni in corso in sede di Consiglio e del voto espresso in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso 24 settembre 2008, l’esecutivo europeo ha presentato ex art. 250 TCE una modifica della proposta inizialmente presentata che prevede, tra l’altro, una riduzione, rispetto a quanto inizialmente previsto, delle dimensioni e competenze dell’“Autorità europea per le telecomunicazioni” proposta dalla Commissione, che non si fonderà con l’“Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione” (ENISA), e la creazione dell’“Organismo dei regolatori europei delle telecomunicazioni” costituito dai regolatori nazionali indipendenti, che dovrebbe aiutare la Commissione a garantire una maggiore coerenza delle misure regolamentari del settore. Viene, altresì, confermata la proposta di rafforzare l’indipendenza personale e finanziaria delle autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni. Ulteriore punto è l’applicazione di correttivi più coerenti, realizzata attraverso il rafforzamento della normativa esistente in materia di consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione con la Commissione e i loro omologhi degli Stati membri sui progetti di regolamentazione, al fine di garantire un coinvolgimento efficace e diretto del nuovo Organismo. Tra i punti principali della proposta figura anche un importante emendamento adottato dal Parlamento europeo in materia di diritto alle libertà fondamentali degli utenti finali, in conformità dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sulla libertà d’espressione e d’informazione. Infine, in materia di investimenti in nuove reti, il Parlamento ha confermato e rafforzato la normativa dell’UE in materia di investimenti in reti a banda larga ad alta velocità. Il nuovo quadro di regolamentazione dovrebbe diventare legge in tutti i 27 Stati membri dell’UE entro il 2010. Il testo della proposta modificata è reperibile al sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0724:FIN:IT:PDF MERCATO UNICO – VALORI MOBILIARI Presentata una proposta di regolamento che disciplina l’attività delle agenzie di rating del credito (12.11.2008) La Commissione europea ha presentato, in data 12 novembre 2008, una proposta di regolamento che disciplina l’attività delle agenzie di emissione di rating del credito i cui rating sono utilizzati dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento, dalle imprese di assicurazione vita e non vita, dalle imprese di riassicurazione, dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dai fondi pensione. Le diverse carenze evidenziate da tale attività negli ultimi anni, e che hanno in parte contribuito a determinare l’attuale crisi finanziaria, hanno spinto l’esecutivo europeo, sollecitato in questo anche dal Consiglio, a predisporre una disciplina severa e vincolante in materia, al fine di ripristinare la fiducia dei mercati ed aumentare la tutela degli investitori. Le nuove norme, che in parte ricalcano gli standard predisposti dalla IOSCO (International Organisation of Securities Commission), sono volte a garantire (i) che i rating del credito siano di qualità elevata e non siano condizionati dai conflitti di interesse; (ii) che le agenzie di rating sorveglino la qualità della metodologia impiegata e dei rating emessi e (iii) che esse operino in modo trasparente. La proposta in oggetto introduce, inoltre, una procedura per la registrazione delle agenzie di rating intesa a consentire alle autorità di vigilanza europee di controllare le attività delle agenzie oggetto di disciplina. La proposta è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm 2 EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles PROCEDURE DI INFRAZIONE L’Italia nel mirino della Commissione in materia di IVA, farmacie, sicurezza marittima e mercato interno (27.11.2008) Il 27 novembre la Commissione europea ha preso una serie di provvedimenti nei confronti dell’Italia in diversi ambiti delle politiche comunitarie. Sono stati, infatti, trasmessi alle autorità italiane due pareri motivati, che hanno avviato la seconda fase del procedimento d’infrazione previsto dall'art. 226 del Trattato CE, per mancata notifica delle misure di recepimento di due direttive, la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, tesa a contrastare la frode in materia di IVA, e la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (la cosìddetta “direttiva IVA”), che riformula la sesta direttiva IVA relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Nel caso l'Italia non dovesse notificare le misure richieste entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione potrebbe avviare un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia europea. L’Italia ha, inoltre, ricevuto la richiesta ufficiale della Commissione, sotto forma di parere motivato, di modificare la legislazione nazionale che vieta ad un farmacista di possedere diverse farmacie e che limita a quattro il numero massimo di farmacie che possono essere di proprietà della stessa società di farmacisti, che devono peraltro trovarsi nella stessa provincia. A parere della Commissione tali restrizioni contrastano con l'art. 43 del Trattato CE e quindi con la libertà di stabilimento. L’Italia ha ora due mesi di tempo per fornire una risposta soddisfacente all’esecutivo europeo ed evitare, così, che il caso passi all’esame della Corte di Giustizia. Congiuntamente all’Estonia, il nostro Paese è stato, poi, oggetto di un procedimento di infrazione per non avere integralmente recepito la direttiva 2005/45/CE, che mira a migliorare l’immagine del settore europeo dei trasporti marittimi, ad attirare i giovani verso la professione marittima e a promuovere la mobilità professionale dei marittimi all’interno dell’Unione europea. Anche in materia di mercato interno le procedure di infrazione sono state molteplici, ed anche in questo ambito hanno interessato l’Italia, che assieme a Repubblica Ceca, Grecia e Portogallo, riceverà una serie di pareri motivati in relazione alla direttiva sulle attività ammissibili. Unica nota positiva: la Commissione ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro il nostro Paese con riferimento alla legislazione statale e regionale in materia di apertura delle stazioni di servizio, a seguito della recente riforma legislativa che ha eliminato le restrizioni contestate. TUTELA DEI CONSUMATORI La Commissione raccoglie pareri sul modo di comporre i ricorsi su larga scala dei consumatori (27.11.2008) La Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sui ricorsi collettivi dei consumatori relativo alle modalità per agevolare la riparazione del danno nei casi in cui un numero elevato di utenti finali sia stato leso da una pratica commerciale che viola la normativa consumeristica. Quando pratiche di questo tipo colpiscono un gran numero di consumatori, possono provocare un danno notevole agli stessi, produrre una concorrenza sleale e distorsioni del mercato. Per quanto i consumatori abbiano sempre la facoltà di adire i tribunali per ottenere una riparazione individuale, essi devono affrontare barriere sostanziali in termini di accesso, efficacia ed economicità del procedimento giurisdizionale. Laddove esiste, il ricorso collettivo è potenzialmente uno strumento utile per ridurre il danno subito, ed il Libro verde pone l'accento su questo aspetto. Circa il 76% dei consumatori sarebbe, infatti, maggiormente disposto a far valere i propri diritti in tribunale se potesse unire le forze con altri consumatori, mentre gli ostacoli che ora incontra fanno sì che, in caso di danno inferiore a 1 000 euro, un consumatore europeo su cinque non sia disposto ad adire un tribunale per ottenere riparazione. Gli studi e le indagini condotti dalla Commissione hanno evidenziato che solo tredici Stati membri hanno attivato diversi sistemi nazionali che danno ai consumatori la possibilità di un ricorso collettivo ma questi meccanismi nazionali negli ultimi anni sono stati applicati soltanto in un numero limitato di casi. Sino all’1° marzo 2009 è possibile inviare commenti sul Libro verde che è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Importanti decisioni e prese di posizione del Consiglio dei Ministri dell’UE in ambito GAI (27.11.2008) Nel settore Giustizia ed Affari Interni (GAI), il Consiglio UE, in data 27 novembre 2008, ha adottato una decisione quadro al fine di disciplinare la raccolta e l’uso dei dati personali nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in Europa. Lo scopo dell’atto è quello di mettere la polizia e gli organi giudiziari europei nella posizione di poter ottenere le informazioni necessarie alla lotta contro il crimine, mantenendo al contempo un livello adeguato di protezione dei dati personali dei cittadini e garantendo il loro diritto ad essere informati e ad accedere ai dati personali detenuti dalle autorità. Il Consiglio dei Ministri dell’UE ha, poi, adottato la strategia del Consiglio che rafforza la lotta alla cyber-criminalità. La strategia propone una serie di misure operative quali, ad esempio, cyber pattuglie, squadre investigative comuni e ricerca in remoto. Essa prevede, inoltre, delle misure concrete che rafforzino la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia ed il settore privato, per giungere ad una maggiore condivisione delle rispettive conoscenze in materia di metodologie di investigazione e di evoluzione della cyber-criminalità. Infine, sempre nell’ambito della GAI, gli Stati membri sono giunti ad un accordo politico su una proposta di decisione quadro, presentata dalla Commissione, relativa all’applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle misure di sicurezza come valida alternativa alla detenzione preventiva. Alla base dell’accordo vi è la convinzione che l’uso e l’eccessiva durata delle detenzioni preventive sia una delle principali cause del sovraffollamento delle carceri. Conseguentemente è attesa una riduzione del numero dei non residenti nell’UE detenuti, in attesa di una decisione giurisdizionale. 3 EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità La Commissione europea propone delle modifiche alla direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di combattere l’evasione fiscale (13.11.2008) In data 13 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La normativa vigente mira ad assoggettare i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a “beneficiari effettivi”, che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, ad un'effettiva imposizione secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro. Tuttavia, è emerso che, a causa della libera circolazione dei capitali e dell’assenza di un coordinamento tra i regimi tributari nazionali in materia, spesso i residenti degli Stati membri, ricorrendo all’interposizione di persone giuridiche, quali fondazioni o trusts, riescono ad evitare qualsiasi forma di imposizione nel proprio territorio di residenza. Attraverso l’attuale proposta di modifica, la Commissione intende garantire una più efficace tassazione dei pagamenti di interessi che transitano, per l’appunto, attraverso strutture interposte. Essa propone, inoltre, di ampliarne il campo d’applicazione estendendolo ai redditi equivalenti ad interessi provenienti da investimenti effettuati in determinati prodotti finanziari innovativi, così come in taluni prodotti d’assicurazione sulla vita. Con riferimento ai pagamenti degli interessi effettuati da “agenti pagatori” stabiliti nell’UE, verso strutture interposte situate fuori dell’UE, la Commissione propone che gli “agenti pagatori” situati nell’UE applichino le disposizioni della direttiva nel momento in cui effettuano un pagamento alla struttura interposta, come se il pagamento fosse direttamente effettuato a favore di un individuo, essendo tra l’altro capaci di conoscere, grazie alla normativa in materia di riciclaggio di denaro, che il beneficiario effettivo è una persona fisica residente sul territorio comunitario. Per quanto riguarda, invece, i pagamenti di interessi effettuati in favore di talune strutture interposte stabilite nell’UE, principalmente trust di scopo non benefico e fondazioni, queste strutture saranno sempre obbligate ad agire come “agenti pagatori dietro ricevimento”: ciò significa che, una volta che queste strutture abbiano ricevuto il pagamento di un interesse, effettuato da qualsiasi operatore economico a monte (banche, istituti finanziari, professionisti indipendenti), indipendentemente da dove esso sia stabilito e dalla effettiva distribuzione di somme a favore dei reali beneficiari-persone fisiche, dovranno applicare le disposizioni della direttiva. In considerazione del fatto che l’evasione fiscale può essere realizzata anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, la Commissione propone di estendere il campo d’applicazione della direttiva anche ai redditi derivanti da titoli che sono equivalenti a crediti il cui capitale è protetto e il ritorno sull’investimento predefinito, nonché a quei contratti di assicurazione sulla vita il cui rendimento è strettamente connesso a redditi derivante da crediti od a redditi equivalenti e che hanno meno del 5% di copertura del rischio. Infine, la proposta della Commissione mira ad assicurare delle condizioni eque per tutti i fondi o i dispositivi d’investimento, indipendentemente dalla loro forma legale. Questo significa che il reddito ottenuto da questi fondi di investimento da parte di singoli individui residenti nell’UE sarà soggetto ad un’effettiva tassazione. Ulteriori informazioni in merito alla direttiva o alla proposta, possono essere reperite su: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.htm *** Fiscalità indiretta – IVA - la Corte di Giustizia Comunitaria interviene sulla territorialità delle prestazioni Corte di Giustizia CE, 6 novembre 2008, causa C-291/07, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket La Corte di Giustizia delle Comunità europee si é pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra il Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, una fondazione di diritto svedese di aiuto e sostegno alle persone vittime di un licenziamento che svolgeva sia attività per la quale poteva essere qualificata soggetto passivo IVA ai sensi della sesta direttiva sia attività per la quale non poteva essere qualificata come tale, e lo Skatteverket, l’amministrazione finanziaria svedese. In particolare la domanda di pronuncia pregiudiziale in merito verteva sulla territorialità di talune prestazioni di servizi di consulenza di cui la TRR intendeva beneficiare, e che dovevano essere utilizzate esclusivamente per attività che non rientravano nell’ambito di applicazione dell’IVA, per il quale si chiedeva se ai fini della territorialità la TRR dovesse essere considerata in ogni caso come avente la qualifica di soggetto passivo commerciante ai sensi della disciplina nazionale svedese indipendentemente dall’utilizzo delle stesse nell’attività per la quale non era qualificabile quale soggetto passivo Iva. Segnatamente, la questione pregiudiziale portata al vaglio della Corte era volta a stabilire se: “Se gli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva (…), nonché 56, n. 1, lett. c), e 196 della direttiva 2006/112 (…) [dovessero] essere interpretati … nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza effettuata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, destinatario che esercita al tempo stesso attività economiche ed attività che esulano dalla sfera di applicazione della direttiva, debba essere considerato quale soggetto passivo, ancorché tale prestazione di servizi venga unicamente utilizzata per le attività non ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva”. In merito, la Corte ha statuito che:“…L’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/59/CE, e l’art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbono essere interpretati nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, il quale destinatario esercita allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall’ambito di applicazione di tali direttive, deve essere considerato avente la qualifica di soggetto passivo, anche se la detta prestazione viene utilizzata solo per il fabbisogno di queste ultime attività…”. 4 EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni …”. DIRITTO DELLE IMPRESE – APPALTI PUBBLICI Il diritto comunitario non osta a che un’autorità pubblica assegni una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale, senza bandire una gara d’appalto N.B.: La controversia sottoposta all’attenzione della Corte scaturisce da una ricorso proposto da una cittadina tedesca, stabilitasi nei Paesi Bassi per motivi di studio, cui era stata negata la concessione di un assegno di mantenimento, ritenendo le autorità olandesi di poter corrispondere una borsa solo agli studenti stranieri che dimostravano di aver soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di almeno 5 anni. La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, ha innanzitutto ricordato che uno studente che soggiorna legalmente in un altro Stato membro beneficia del divieto di discriminazione per motivi di cittadinanza. Appare, tuttavia, legittimo che uno Stato membro conceda un aiuto economico esclusivamente a quegli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società nazionale, accertando ad esempio la permanenza per un certo periodo nello Stato ospitante. La Corte ha valutato la condizione del soggiorno ininterrotto di 5 anni come un presupposto efficace e proporzionato. Corte di Giustizia, sentenza del 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel Brabant SA e Commune d’Uccle, Région de BruxellesCapitale “… Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano a che un’autorità pubblica assegni, senza bandire una gara d’appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, dal momento che dette autorità pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con dette autorità pubbliche …”. N.B.: La controversia sottoposta all’attenzione della Corte scaturisce da un ricorso proposto dalla Coditel dinanzi al Consiglio di Stato belga al fine di ottenere l’annullamento della decisione con cui il Comune di Uccle, per la gestione della propria rete di teledistribuzione, si era associato alla Brutélé, una società cooperativa intercomunale, non aperta a cooperatori privati ed i cui soci sono costituiti da comuni. In tale contesto, la Coditel addebitava al Comune di aver deciso l’affiliazione senza aver indetto un bando di gara e senza procedere al confronto dei vantaggi di tale formula con quelli che avrebbe offerto la concessione ad un altro operatore. Secondo il Consiglio di Stato, le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non sarebbero applicabili ad una concessione pubblica di servizi, ma il principio di non discriminazione in base alla nazionalità implicherebbe un obbligo di trasparenza nell’assegnazione della concessione. La Corte di giustizia, interrogata in via pregiudiziale, ha ritenuto che, pur con riserva di verifica da parte del giudice di rinvio dei fatti rispetto al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti di rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi. Qualora, dunque, un’autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest’ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza. *** AIUTI DI STATO Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da talune imprese veneziane avverso una decisione della Commissione Tribunale di primo grado, sentenza del 28 novembre 2008, cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hôtel Cipriani SPA / Commissione “… I ricorsi sono respinti …”. N.B.: Il caso a quo prende le mosse da un ricorso proposto da talune imprese veneziane nei confronti della decisione 2000/394/CE con cui la Commissione ha ritenuto che le riduzioni degli oneri sociali previste dalla legge italiana n. 206/1995, a favore delle attività del territorio insulare di Chioggia e Venezia, costituiscano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, qualora concessi ad imprese che non siano piccole e medie imprese (PMI) e che non siano insediate in zone legittimate a godere di una deroga in ragione delle caratteristiche specifiche della regione. Il Tribunale di Primo Grado, investito del ricorso, risolve positivamente la questione della ricevibilità, ricordando che, benché una decisione relativa ad un regime di aiuti di stato abbia portata generale, quando la Commissione ne ha accertato l'incompatibilità con il mercato comune, tutti i beneficiari effettivi sono perfettamente identificabili. Il Tribunale ha, poi, constatato che la mera circostanza che le imprese insediate nella laguna siano esposte a costi più elevati rispetto alla terraferma non consente di dedurre che il regime non attribuisca loro nessun vantaggio e non introduca una discriminazione nei confronti dei loro concorrenti. Per quanto concerne gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche, il Tribunale rileva che solo alcune zone del territorio di Venezia sono comprese nell'elenco delle regioni legittimate a godere di una deroga regionale. Infine, il Tribunale respinge la giustificazione degli aiuti motivata dai vincoli imposti dalla legge italiana a fini di tutela del patrimonio storico ed artistico e conclude, pertanto, che la Commissione non ha violato i limiti del suo potere discrezionale poiché gli aiuti di Stato concessi non soddisfano nessuna delle condizioni per l'applicazione delle deroghe previste dal Trattato. *** LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Il diritto comunitario non osta all’applicazione nei confronti di cittadini di altri Stati membri di una condizione relativa alla residenza per l’assegnazione di una borsa di mantenimento Corte di Giustizia, sentenza del 18 novembre 2008, causa C-158/07, Jacqueline Förster / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep “… Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si è recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l’art. 12, 5 EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea AIUTI DI STATO La Commissione ha autorizzato il regime di rifinanziamento degli istituti di credito, adottato dalle autorità italiane lo scorso 13 ottobre, riconoscendo che è uno strumento adeguato, necessario e proporzionato di porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia, in linea con i criteri precisati nella comunicazione della Commissione sulle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria, e pertanto compatibile con l'art. 87, par. 3, lett. b) del trattato CE. In particolare, esso prevede: un accesso non discriminatorio per le banche autorizzate ad operare in Italia, un meccanismo di fissazione dei prezzi orientato al mercato ed adeguate misure di salvaguardia contro gli abusi per limitare le distorsioni della concorrenza. Via libera della Commissione alla cessione dei beni di Alitalia (12.11.2008) In data 12 novembre 2008, la Commissione ha autorizzato l’Italia a procedere alla cessione dei beni di Alitalia prevista nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria aperta lo scorso 29 agosto 2008, ritenendo che essa non costituisca un aiuto di Stato se effettuata alle condizioni di mercato, e sempre che le autorità italiane rispettino gli impegni presi. Nel convalidare la procedura, la Commissione ha previsto una serie di livelli di controllo per garantire che le operazioni vengano effettuate al prezzo di mercato, e la nomina di un monitoring trustee, che dovrà vigilare sul rispetto delle decisioni e degli impegni assunti. Permane in ogni caso, in capo alla Commissione, la facoltà di autoadirsi e riaprire il caso, nell’ipotesi in cui non sia soddisfatta di un qualsiasi aspetto della procedura seguita. Nell’ambito di quest’ultima l’esecutivo europeo ha rilevato che CAI (“Compagnia Aerea Italiana”) ha formulato un'offerta maggiore degli altri e che non vi è continuità economica tra CAI ed Alitalia. Tale decisione fa seguito ad un'altra con cui la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato aperto l'11 giugno 2008 e relativo al prestito di 300 milioni di euro concesso dall'Italia ad Alitalia. In merito, la Commissione ha concluso che il suddetto prestito costituisce un aiuto illegale, incompatibile con il mercato comune, e ne ha, pertanto, chiesto il recupero. ANTITRUST La Commissione apre alla concorrenza il mercato tedesco dell’energia (26.11.2008) La Commissione ha adottato, ai sensi dell’art. 9 del Reg. n. 1/2003 relativo all’applicazione delle regole di concorrenza, una decisione che rende giuridicamente vincolanti gli impegni presentati da E.ON conseguentemente ai timori espressi dalla Commissione nel corso dell’istruttoria avviata nel 2006 per possibile abuso di posizione dominante. La Commissione era giunta alla conclusione che E.ON poteva aver violato le norme del Trattato CE (art. 82) , avendo in primis deliberatamente rifiutato, quale grossista, di vendere parte della sua capacità produttiva, ed avendo poi favorito, quale operatore di sistemi di trasmissione, la propria affiliata nel mercato secondario dell’energia di bilanciamento. Conseguentemente, E.ON. si è offerta di cedere 5.000 MW della sua capacità produttiva e la propria rete di trasmissione ad alto voltaggio, dismettendo, così, circa il 20% della sua capacità produttiva, che sarà ora a disposizione di concorrenti e nuovi entranti. La Commissione ha ritenuto che gli impegni proposti rispondano adeguatamente ai timori sollevati ed ha, pertanto, chiuso la relativa istruttoria. ANTITRUST La Commissione commina ai produttori di vetri per autovetture le sanzioni più elevate mai imposte in ipotesi di cartello (12.11.2008) La Commissione europea ha imposto ammende per un totale di 1.383.896.000 Euro alle società Asahi, Pilkington, Saint-Gobain e Soliver, per aver preso parte ad un cartello tra il 1998 ed il 2003, in violazione del Trattato CE e dell’Accordo SEE in materia di cartelli e pratiche restrittive del commercio (art. 81 Trattato CE e art. 53 Accordo SEE). Le quattro società, che all’epoca controllavano circa il 90% del mercato per le autovetture nuove ed i vetri di ricambio con marchio originale nello SEE, sono colpevoli di avere organizzato e preso parte a diverse riunioni nel corso delle quali discutevano della ripartizione del mercato e della clientela, dei prezzi d’obiettivo e della rinegoziazione di contratti. La Commissione aveva iniziato ad investigare sul cartello di sua iniziativa, sulla base di una indiscrezione attendibile proveniente da una fonte anonima. Nel comminare le ammende l’antitrust europeo ha tenuto conto delle dimensioni del mercato, della gravità del caso e del fatto che Saint-Gobain era già stata sanzionata in passato per aver preso parte ad altri cartelli. L’ammenda comminata a quest’ultima è stata, infatti, aumentata del 60%, mentre Asahi ha beneficiato di una riduzione del 50% per aver fornito alla Commissione informazioni che hanno permesso di rivelare l’esistenza del cartello. TELECOMUNICAZIONI Accolta con favore la decisione del regolatore francese di introdurre tariffe di terminazione competitive per le chiamate mobili (27.11.2008) La Commissione ha espresso in una lettera il proprio favore per la proposta del regolatore francese ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), di avvicinare le tariffe all’ingrosso imposte dagli operatori francesi di telefonia mobile ai costi di un operatore efficiente. La decisione consentirà di ridurre i prezzi per i consumatori della telefonia mobile e promuoverà investimenti e innovazione nell’intero settore francese delle telecomunicazioni. L’approccio generale dell’ARCEP consiste nel ridurre le tariffe di terminazione per allinearle al costo incrementale di lungo periodo di un operatore efficiente, così da ottenere tariffe simmetriche che finiranno per essere conformi alla prossima raccomandazione della Commissione sulle tariffe di terminazione. Data la costante disomogeneità dei prezzi medi e degli approcci normativi dei vari Stati membri, la Commissione sta, infatti, lavorando ad una raccomandazione sul trattamento normativo delle tariffe di terminazione delle chiamate fisse e mobili, che stabilirà norme chiare e coerenti per i regolatori nazionali quanto ai costi da considerare in sede di analisi dei mercati e di fissazione degli obblighi tariffari. AIUTI DI STATO È stato autorizzato il regime italiano di rifinanziamento degli istituti di credito (14.11.2008) -6- EuroDejalex n. 11/2008 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ENERGIA Direttiva concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi del consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, GUUE L 298 del 07.11.2008) MERCATO INTERNO – marchio Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, GUUE L 299 del 08.11.2008) AMBIENTE Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, GUUE L 312 del 22.11.2008) Tra gli eventi comunitari del mese di dicembre 2008, si segnalano in particolare: GIOVEDÌ 11- VENERDÌ 12 BRUXELLES CONSIGLIO EUROPEO LUNEDÌ 15 – GIOVEDÌ 18 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA PARLAMENTO EUROPEO MARTEDÌ 16 LUSSEMBURGO SENTENZA CGCE: C-213/07, MICHANIKI – DIRITTO DELLE IMPRESE MARTEDÌ 16 LUSSEMBURGO SENTENZA CGCE: C-210/06, CARTESIO – LIBERTÀ DI STABILIMENTO MARTEDÌ 16 LUSSEMBURGO SENTENZA CGCE: C-73/07, SATAKUNNAN MARKKINÄPORSSI E SATAMEDIA – PRIVACY NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-